Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Manuela Esposito- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
,con difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte 1
e con l'assistenza e difesa dell'Avv. TeresaControparte 1
Versace;
e
,con l'assistenza e difesa degli Controparte_2
Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avvero il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202200000776000 notificato in data 29.9.2022, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420190007136259000.
Ha dedotto la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, e nel merito ha chiesto di dichiarare non dovuta la pretesa creditoria in quanto iscritto alla Cassa Nazionale Forense dall'anno 2011.
Si sono costituiti in giudizio CP_3 e CP 4, contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso il preavviso di fermo amministrativo, atto emesso dall' CP_3 ui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella o avviso non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002,
n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella o avviso nel termine posto dall'art. 24
d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010). Ebbene, deve evidenziarsi che non è in contestazione la notifica dell'atto presupposto, in quanto è lo stesso ricorrente che ha dedotto di aver ricevuto l'avviso di addebito in data 22.1.2020 (cfr. ricorso ricorrente).
Pertanto, acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, quindi, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
Ebbene, la doglianza deve essere rigettata in quanto il quinquennio risulta validamente interrotto dal preavviso di fermo opposto, notificato in data 29.9.2022 (cfr. notifica pec CP_3.
A tanto consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_4, che liquida in €
886,00 oltre accessori come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP 3 che liquida in € 886,00
oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.