Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1638/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1638/2024 V.G. avente ad oggetto lo
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
20.09.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Pistoia (PT), via B. Sestini n. 256 (c.f. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agliana (PT), via San Michele
n. 33, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...], residente Parte_2 in Pistoia (PT), via B. Sestini n. 276, (c.f. ), C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vascellari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze (FI), via Cavalcanti
n.36, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.09.2024, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
11.09.2005 in Agliana (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli
(il 01.06.2006) e (il 03.12.2014). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 657/2023 del 04.08.2023 (r.g. n.
1774/2022), pronunciava la separazione dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) la sig.ra e il sig. si porteranno Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto.
2) In quanto maggiorenne, il figlio ha deciso di abitare Per_1 esclusivamente con il padre tanto che sarà interamente a carico del sig. che si farà carico in via esclusiva delle spese ordinarie e Pt_2 straordinarie e sarà libero di frequentare la propria madre ogni qualvolta lo desideri.
3) starà con la mamma e vedrà il babbo un pomeriggio alla Per_2 settimana (preferibilmente il mercoledì quando il padre l'andrà a prendere all'uscita della scuola e lo riporterà la sera entro l'ora di cena oppure il venerdì, quando collegato al fine settimana di permanenza, riportandolo la domenica sera) e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
4) Durante le Festività natalizie, starà con la mamma per un Per_2 periodo di tre giorni per Natale e altrettanti con il babbo per Fine Anno, alternerà di anno in anno la permanenza con la mamma e con il babbo, durante le Festività pasquali starà un anno con la mamma ed il successivo con il babbo, in via alternata, per almeno due giorni e durante il periodo estivo starà con ciascuno dei genitori per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi (che verrà concordato fra i genitori oppure,
2 in mancanza di accordo, sarà scelto dai genitori ad anni alterni entro il
15 maggio).
5) A titolo di contributo per il mantenimento di , il sig. Per_2 Pt_2 verserà alla sig.ra l'importo di € 400,00 mensili (entro il giorno Pt_1
10 del mese di competenza), rivalutabili di anno in anno in base all'indice Istat, fino a quando non sarà indipendente dal punto di Per_2 vista economico, inoltre il sig. rimborserà alla sig.ra le Pt_2 Pt_1 spese straordinarie nella misura del 50% così come individuate nel
Protocollo del Tribunale di Pistoia al quale i genitori si riportano previo preventivo accordo tra i genitori come previsto nel suddetto protocollo.
6) I signori e si danno reciprocamente atto che la sig.ra Pt_1 Pt_2 ha già rilasciato la casa adibita a dimora coniugale situata in Pt_1
Pistoia, Via B. Sestini 256 e che ha portato via con sé tutti i propri effetti personali: la stessa sig.ra trasferirà altrove la propria residenza Pt_1
e si impegna a comunicare al sig. il nuovo indirizzo di residenza Pt_2 entro e non oltre 3 giorni dalla data di presentazione del presente ricorso.
7) In ordine al contributo per il mantenimento della sig.ra Pt_1
7.a – la stessa sig.ra dà atto e riconosce che il sig. ha Pt_1 Pt_2 versato il contributo fino al 31 agosto 2024 nella misura concordata e dovuta e quindi la stessa non ha alcunché da pretendere a tale titolo fino alla suddetta data;
7.b – per i mesi da settembre 2024 a dicembre 2024, il sig. Pt_2 verserà alla sig.ra l'importo di € 3.125,00 mensili, potendo Pt_1 corrispondere l'importo di € 12.500,00 in via anticipata entro il 30 settembre 2024;
7.c – per i mesi da gennaio 2025 a luglio 2025, il sig. verserà alla Pt_2 sig.ra l'importo di € 2.071,42 mensile, potendo corrispondere Pt_1
l'importo di € 14.500,00 in via posticipata entro il 31 luglio 2025.
Da tale data, la sig.ra dichiara fin da ora che sarà Pt_1 autosufficiente economicamente e quindi rinuncia ora per allora a qualsiasi mantenimento riconducibile alla separazione ed allo scioglimento del matrimonio.
8) Le parti dichiarano di aver definito e risolto fra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale e non e che, con la dichiarazione
3 della sentenza di scioglimento del matrimonio, ciascuna di esse non avrà più nulla a che pretendere dall'altra per pretese e ragioni riconducibili al matrimonio, liberandosi vicendevolmente da ogni obbligazione e/o responsabilità e dichiarando altresì di rinunciare a proporre qualsiasi pretesa ed azione in qualunque sede, civile e penale anche con riferimento a fatti verificatisi nel, e/o riconducibili al, periodo in cui hanno fruito in via alternata della casa di Via Sestini 256, Pistoia.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Agliana (PT) in data 11.09.2005 tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
20.09.1976 e nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
4 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, P. 1, anno 2005);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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