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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10327 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3291/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3291/2024 r.g.a.c. avente ad oggetto: “risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo del Parte_1 C.F._1
Bono;
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva nel presente giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni personali patite a causa della caduta, Controparte_1 avvenuta il 21/11/2017, alle ore 15:30 circa, mentre camminava sul marciapiedi sito in Via
ET RO, in Napoli, altezza civico 57/59, poichè sulla pavimentazione erano presenti rondini di ferro dovuti alla presenza di cantiere edile di supposta proprietà della convenuta.
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si Controparte_1 costituiva in giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia pronunciata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13/5/2024.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'escussione dei due testi indicati dalla parte attrice, il
Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/11/2025.
Orbene, la domanda deve essere rigettata.
Occorre premettere, infatti, che l'attore conveniva in giudizio la convenuta CP_1 esponendo che, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, mentre percorreva il marciapiedi
[...] sul quale insisteva un cantiere edile, cadeva al suolo a causa della presenza di rondini di ferro occulte e riportava danni come da documentazione medica in atti.
I testi confermavano la dinamica del sinistro descritta dall'attore nell'atto di citazione, ma non fornivano alcun elemento probatorio utile ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta, limitandosi ad affermare che nel luogo del sinistro vi era un cantiere edile, senza tuttavia, specificare il nome della ditta o della società che stava svolgendo i lavori edili in Via
ET RO, in Napoli, altezza civico 57/59.
In particolare, all'udienza del 18/3/2025, il teste , si limitava a riferire sul Testimone_1 punto: “… il giorno della caduta del erano in corso lavori del palazzo vicino luogo in cui si Pt_2
è verificato il sinistro”, ed, alla successiva udienza del 17/10/2025, il secondo teste di parte attrice,
, dichiarava: “…. so che c'era il cantiere ma non so dire se si trattava della Testimone_2 [...]
;….”. CP_1
In atti venivano depositate le fotografie attestanti lo stato dei luoghi all'epoca del denunciato sinistro, dalle quali non è possibile, tuttavia, individuare la “ditta” indicata quale soggetto titolare del cantiere di Via ET RO n. 57/59, Napoli.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla scorta della mail del 19/3/2018 (acclusa alla seconda cartella “DOCUMENTI PISANI”, pag. 9), laddove la corrispondenza telematica in formato semplice (e non certificato), proviene da un terzo estraneo alla presente vicenda contenziosa e non può avere valore nemmeno presuntivo di quanto in esso dichiarato, in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto.
Orbene, è evidente che nel caso in esame si verta in tema di responsabilità extracontrattuale nella caratterizzazione speciale di cui all'art. 2051 c.c., la quale prevede una presunzione di colpa a carico del custode, mentre sull'attore grava l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode: a quest'ultimo, incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si sia verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva, con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito e senza che il custode possa giovarsi dell'ignoranza dello stato della cosa.
Difetta nel caso di specie, la prova della corretta identificazione del custode ex art. 2051 c.c., onde rendere operabile la presunzione di responsabilità, non potendo neppure applicare il principio di non contestazione, attesa la contumacia di parte convenuta.
L'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cassazione civile sez. III,
24/05/2023, n.14372).
In atti, non risulta alcun documento idoneo a provare la titolarità passiva della società convenuta, non avendo l'attore prodotto, ad esempio, il contratto di appalto stipulato tra il condominio e la ditta appaltatrice o richiesto il nominativo di tale società all'amministratore del condominio interessato, eventualmente anche citandolo come teste al fine di riferire, sotto il vincolo del giuramento, la predetta circostanza.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, come è noto,
è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (di recente Cassazione civile sez.
III, 01/04/2025, n.8625).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova della titolarità passiva della parte convenuta.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta da Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Napoli, 10/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3291/2024 r.g.a.c. avente ad oggetto: “risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo del Parte_1 C.F._1
Bono;
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva nel presente giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni personali patite a causa della caduta, Controparte_1 avvenuta il 21/11/2017, alle ore 15:30 circa, mentre camminava sul marciapiedi sito in Via
ET RO, in Napoli, altezza civico 57/59, poichè sulla pavimentazione erano presenti rondini di ferro dovuti alla presenza di cantiere edile di supposta proprietà della convenuta.
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si Controparte_1 costituiva in giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia pronunciata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13/5/2024.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'escussione dei due testi indicati dalla parte attrice, il
Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/11/2025.
Orbene, la domanda deve essere rigettata.
Occorre premettere, infatti, che l'attore conveniva in giudizio la convenuta CP_1 esponendo che, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, mentre percorreva il marciapiedi
[...] sul quale insisteva un cantiere edile, cadeva al suolo a causa della presenza di rondini di ferro occulte e riportava danni come da documentazione medica in atti.
I testi confermavano la dinamica del sinistro descritta dall'attore nell'atto di citazione, ma non fornivano alcun elemento probatorio utile ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta, limitandosi ad affermare che nel luogo del sinistro vi era un cantiere edile, senza tuttavia, specificare il nome della ditta o della società che stava svolgendo i lavori edili in Via
ET RO, in Napoli, altezza civico 57/59.
In particolare, all'udienza del 18/3/2025, il teste , si limitava a riferire sul Testimone_1 punto: “… il giorno della caduta del erano in corso lavori del palazzo vicino luogo in cui si Pt_2
è verificato il sinistro”, ed, alla successiva udienza del 17/10/2025, il secondo teste di parte attrice,
, dichiarava: “…. so che c'era il cantiere ma non so dire se si trattava della Testimone_2 [...]
;….”. CP_1
In atti venivano depositate le fotografie attestanti lo stato dei luoghi all'epoca del denunciato sinistro, dalle quali non è possibile, tuttavia, individuare la “ditta” indicata quale soggetto titolare del cantiere di Via ET RO n. 57/59, Napoli.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla scorta della mail del 19/3/2018 (acclusa alla seconda cartella “DOCUMENTI PISANI”, pag. 9), laddove la corrispondenza telematica in formato semplice (e non certificato), proviene da un terzo estraneo alla presente vicenda contenziosa e non può avere valore nemmeno presuntivo di quanto in esso dichiarato, in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto.
Orbene, è evidente che nel caso in esame si verta in tema di responsabilità extracontrattuale nella caratterizzazione speciale di cui all'art. 2051 c.c., la quale prevede una presunzione di colpa a carico del custode, mentre sull'attore grava l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode: a quest'ultimo, incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si sia verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva, con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito e senza che il custode possa giovarsi dell'ignoranza dello stato della cosa.
Difetta nel caso di specie, la prova della corretta identificazione del custode ex art. 2051 c.c., onde rendere operabile la presunzione di responsabilità, non potendo neppure applicare il principio di non contestazione, attesa la contumacia di parte convenuta.
L'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cassazione civile sez. III,
24/05/2023, n.14372).
In atti, non risulta alcun documento idoneo a provare la titolarità passiva della società convenuta, non avendo l'attore prodotto, ad esempio, il contratto di appalto stipulato tra il condominio e la ditta appaltatrice o richiesto il nominativo di tale società all'amministratore del condominio interessato, eventualmente anche citandolo come teste al fine di riferire, sotto il vincolo del giuramento, la predetta circostanza.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, come è noto,
è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (di recente Cassazione civile sez.
III, 01/04/2025, n.8625).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova della titolarità passiva della parte convenuta.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta da Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Napoli, 10/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello