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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 693/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
PA (PV) presso lo studio dell'avv. Maria Laura Cornalba, che la rappresenta e la difende, giusta procura speciale allegata e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata a Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Roberto Cumin, che la rappresenta e la difende, giusta procura speciale allegata e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 20.11.2024 svoltasi in forma scritta e come da note e depositate in via telematica e, segnatamente:
pagina 1 di 31 per parte attrice “Voglia l'Onorevole Giudice adito, ogni Parte_1
contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare IN VIA
PRINCIPALE accertare la responsabilità della IG.ra quale Controparte_1 proprietaria e nell'occasione custode del cane di razza ER Staffordshire di nome
n. di chip n. 380260160238780 nella causazione dei danni occorsi alla IG.ra CP_2
in data 20.05.2022 alle ore 12 circa presso la Green Way di San Genesio Parte_1
e Uniti (PV) e, per l'effetto, condannare la medesima IG.ra al Controparte_1 pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.632,87(di cui € 3.180,79 a titolo di I.P., € 952,32 a titolo di I.T., € 636,16 per danno morale, € 233,60 per spese mediche, € 630,00 per i danni materiali patiti all'abbigliamento ed al vetro del telefono) o la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa o che si riterrà secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, IN VIA ISTRUTTORIA, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc: - Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di provae prova contraria diretta e indiretta coi testi e/o sui capitoli di controparte che saranno ritenuti ammissibili: 1 – Vero che il giorno 16.05.2022, verso le ore 12,30 veniva raggiunta presso la sua abitazione da sua FI , la quale, sanguinante e Parte_1
con il cane OR ferito in braccio, le riferiva di essere stata aggredita da un molosso neromentre stava passeggiando con il al guinzaglio sulla Green Parte_2
Way di S. Genesio ed Uniti? (Teste 2 – Vero che all'arrivo presso la sua Tes_1
abitazione il cane OR che sua FI teneva in braccio era allacciato al Pt_1
guinzaglio insanguinato che le viene rammostrato come da all. 6 (Teste 3 – Tes_1
Vero che al rientro presso la sua abitazione presentava una profonda lacerazione da Pt_2
morso al collo come visibile nelle foto 5a,5b, 5c? (Teste 4 – Vero che all'arrivo Tes_1
presso la sua abitazione le mostrava il proprio telefono Iphone con il vetro rotto, Pt_1 dicendo che si era infranto in seguito alla caduta per l'aggressione subita come da All. 4 che si rammostra. (Teste 5 – Vero che al rientro presso la sua abitazione Tes_1
presentava evidenti lacerazioni da morso alle dita e sui vestiti, nonché danni da Pt_1
trascinamento a un piede, come da foto che si rammostrano sub all. 2,b,c,d,e e all. 3 a e
b(Teste 6 – Vero che alla partenza di dalla sua abitazione per la Tes_1 Pt_1
pagina 2 di 31 passeggiata con verso le ore 12, i vestiti indossati da erano integri e puliti. Pt_2 Pt_1
(Teste 7 – Vero che pochi minuti dopo il rientro di presso la sua Tes_1 Pt_1
abitazione, la IG.ra suonava il campanello, presentandosi come la padrona del _1
cane che aveva aggredito , chiedendo del suo stato di salute e scusandosi Pt_1 ripetutamente per l'aggressione di (Teste 8 -Vero che in tale CP_2 Tes_1
occasione la IG.ra , dichiarava espressamente in sua presenza che le era _1 CP_2
sfuggito di mano dopo aver dato uno strattone al guinzaglio, mentre era al telefono? (Teste
9 – Vero che la IG.ra precisava di aver tardato nel recuperare il cane Tes_1 _1
in quanto i fatti si erano svolti molto rapidamente. (Teste 10– Vero che la IG.ra Tes_1
chiedeva a sua FI di contattare al telefono suo marito ? _1 Pt_1 Parte_3
(Teste 11 – Vero che la IG.ra , alla presenza della IG.ra Tes_1 _1 Tes_2
e della IG.ra , chiamato telefonicamente il marito, gli chiedeva
[...] Parte_1
se il cane HO fosse assicurato. (teste 11 – Vero che tra gli utenti della Tes_1
Green Way di S. Genesio, il cane molosso nero con macchia bianca sul petto di nome
“HO” appartenente alla IG.ra , è noto per essere un cane aggressivo e _1
rissoso con gli altri cani? (Teste e 12 – Vero che è a conoscenza del fatto Tes_3 Tes_4 che ha creato problemi anche all'area cani e che tale circostanza le è stata CP_2
confermata anche da una dog sitter di S. Genesio. 13 – Vero che è a conoscenza che il cane
“HO” di proprietà della IG.ra abbia aggredito nel medesimo periodo un _1
cane di razza Pitt LL e in altre occasioni altri cani? (Teste e 13 – “ Tes_3 Tes_4
Vero che la IG.ra dal maggio 2022 ha evitato di portare il proprio cane _1
“HO” sulla Green Way di S. Genesio ed Uniti?” ? (Teste e 14 – Tes_3 Tes_4
Vero che in piu' occasioni mentre portava in compagnia della IG.ra PA
, notava in lontananza la presenza della IG.ra o il marito Pt_1 _1 Pt_3
con i quali appena avvedutisi della Vostra presenza, cambiavano percorso
[...] CP_2
(teste . 15 – Vero che nel giugno 2022 il IG. – così come Tes_3 Parte_3 qualificatosi telefonicamente - contattava lo studio dell'avv. richiedendo di Pt_1
essere informato dei postumi della danneggiata per concordare il Parte_1
risarcimento dovuto? (Teste ) Si indicano a testi: la IG.ra Tes_5 Testimone_2
pagina 3 di 31 residente in [...], la IG.ra NE
, residente in S. Genesio ed Uniti via Monte Bianco, la IG.ra
[...] Testimone_7
residente in Via Monte Bianco di S. Genesio ed Uniti, Dott.ssa Testimone_8
domiciliata in PA (Pv) – Via Lunigiana n. 4. - Voglia il Giudice adito, in ogni caso, al fine di valutare la natura e l'entità del danno biologico patito dalla IG.ra Parte_1 per effetto dell'aggressione canina subita in data 16.05.2022, ammettere CONSULENZA
MEDICO LEGALE con il seguente quesito: “Accerti il CT, letti gli atti di causa e visionati i documenti prodotti, compiuto ogni utile accertamento medico legale sulla persona della danneggiata e visionate le foto degli abiti danneggiati in Parte_1
occasione del sinistro riprodotti nei docc. 2 a,b,c,d,e, e 3 a,b; se le lesioni patite dalla IG.ra siano compatibili con il danno da morso causato da un molosso Amstaff di Pt_1
almeno 40 kg o da un cane LLdog ES di 12 kg, quale sia l'entità percentuale delle lesioni permanenti residue conseguite al sinistro, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico fisica totale, anche con riferimento al danno psichico;
dica il CT deIGnato dal giudice se tali lesioni abbiano causato un periodo d'invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
dica il CT se le spese mediche che la danneggiata ha documentato siano congrue con il danno occorso. - Voglia il Giudice ammettere parere da parte di un medico veterinario, che verifichi la compatibilità dei danni da morso evincibili sul petto di HO di cui all'all. 6 comparsa di costituzione di controparte con
l'arcata dentale di OR, un LLdog ES di 12 kg. Si producono i seguenti documenti, come da atto di citazione: 1 – Procura alle liti 2 a, b, c, d, e – Fotografie mani IG.ra 3 a, b – Fotografie vestiario IG.ra 4 – Foto Apple Iphone rotto Pt_1 Pt_1
della IG.ra 5 a, b, c – Fotografie OR con morso al collo 6 – guinzaglio Pt_1
insanguinato di OR 7 – Referto Policlinico S. Matteo 16.05.2022 8 – Screenshot messaggi sms della IG.ra del 16.05.2022 9 – Verbale di denuncia IG.ra _1 Pt_1
del 20.05.2022 10 – Certificato di continuazione malattia Dott. del Persona_1
31.05.2022 11 a, b – Fotografie Jeans e Scarpe danneggiati con indicazione del costo di acquisto 12 - Scontrino farmacia acquisto farmaci del 16.05.2022 13 – Foto scontrino per riparazione vetro telefono del 17.05.2022 14 – Certificato di guarigione Dott. Per_1
pagina 4 di 31 del 06.06.2022 15 - Lettera d'intervento legale del 06.06.2022 16 – Fattura Per_1 perizia medico legale Dott.ssa di € 202,00 17 – Perizia medico legale Dott.ssa Per_2
del 30.06.2022 18 – Pec avv. per ATS del 12.07.2022 19 – Risposta ATS Per_2 Pt_1
PA del 13.07.2022 20 – Lettera di richiesta risarcimento danni del 04.10.2022 21 –
Risposta avv. Cumin del 18.10.2022 22 - Pec avv. del 02.11.2022 23 – Calcolo Pt_1
danno biologico. Si allegano i seguenti documenti, come da memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.: 24 – citazione diretta a giudizio IG.ra 25 - Certificato Controparte_1
medico veterinario dott. del 16.05.2022 26 – Certificato di iscrizione Persona_3 all'anagrafe canina di Barnaby, detto OR. 27 - Certificato medico dott. 28 Persona_4
– Dichiarazione testimoniale IG.ra Si allegano i seguenti documenti, Testimone_2
come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.: 29 – Visura ipocatastale IG.ra
[...]
; Controparte_1
per parte convenuta :“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Controparte_1
PA, ogni contraria domanda, ragione, pretesa, eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti, 1) Nel merito, in via principale: respingere e disattendere integralmente tutte le domande, argomentazioni ed eccezioni di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione del disposto ex art. 1227 c.c., primo e secondo comma (in relazione al quale si formula apposita eccezione), e non provate;
2)
Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualsivoglia danno (radicalmente contestato da parte convenuta) patito da parte attrice, accertare e dichiarare che lo stesso è stato esclusivamente causato e determinato da fatto e da responsabilità della IG.ra stessa, considerate le Pt_1
discipline previste dall'art. 2052 c.c. e dall'art. 1227 c.c., primo e secondo comma;
3) In via istruttoria: come da Memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. si chiede l'assunzione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, per quanto in propria conoscenza, non risulta che il cane, di razza ER Staffordshire, di proprietà della IG.ra , _1
di nome raffigurato nelle fotografie sub Doc05 (che si rammostrano al teste), CP_2 abbia mai aggredito persone o cani?” (teste: , , Parte_3 Testimone_9 Tes_10
pagina 5 di 31 ) 2) “Vero che la mattina del 16 maggio 2022, al momento di Tes_11 Testimone_12
uscire di casa per recarsi al lavoro, ovvero verso le 7.00 circa, non riscontrava sul cane della IG.ra , di nome alcun tipo di lesione, di morsicatura e/o di _1 CP_2 escoriazione, e il cane risultava perfettamente integro?” (teste: ) 3) “Vero Parte_3
che, la sera del 16 maggio 2022, al momento di rientro a casa dal lavoro, ovvero verso le ore 19 circa, riscontrava sul cane della IG.ra , di nome le lesioni _1 CP_2
raffigurate nelle fotografie allegate sub Doc06 (che si rammostrano al teste)?” (teste:
) 4) “Vero che la IG.ra riferiva, in data 16 maggio 2022, alle ore Parte_3 _1
19.00 circa, che le ferite sul proprio cane, di nome raffigurate nelle fotografie CP_2
allegate sub Doc06 (che si rammostrano al teste) erano state procurate al cane a seguito di aggressione e morsicatura dal medesimo subita ad opera del cane, di razza LLdog francese, condotto in passeggiata e non trattenuto al guinzaglio dalla IG.ra Pt_1 presso l'area denominata “Greenway” in San Genesio e Uniti (PV), verso le ore 12.15 circa ?” (teste: ) 5) “Vero che la mattina del 16 maggio 2022 la IG.ra Parte_3
non presentava escoriazioni né traumi di alcun tipo al ginocchio destro né _1 accusava dolori in tale articolazione?” (teste: ) 6) “Vero che la sera del 16 Parte_3
maggio 2022 la IG.ra accusava e riferiva di forti dolori al ginocchio destro, sul _1 quale era presente un'escoriazione visibile?” (teste: ) 24 7) “Vero che la Parte_3
IG.ra riferiva che tale trauma escoriativo al ginocchio destro le era stato _1
provocato dalla caduta occorsa a seguito di aggressione perpetrata in data 16 maggio
2022 ad opera del cane, di razza LLdog francese, condotto in passeggiata e non trattenuto al guinzaglio dalla IG.ra presso l'area denominata “Greenway” in Pt_1
San Genesio e Uniti (PV), verso le ore 12.15 circa ?” (teste: ) 8) “Vero che Parte_3
la IG.ra non riusciva, la notte fra il 16 e il 17 maggio 2022, a dormire a causa del _1 dolore al ginocchio destro?” (teste: ) 9) “Vero che la mattina del 17 maggio Parte_3
2022, verso le 8 di mattina circa, procedeva ad accompagnare in macchina la IG.ra
al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Matteo di PA a causa dei dolori che la _1 medesima accusava e lamentava al ginocchio destro?” (teste: ) 10) “Vero Parte_3
che procedeva a scattare le foto allegate sub Doc06 (che si rammostrano al teste) in data
pagina 6 di 31 16 maggio 2022”? (teste: ) 11) “Vero che procedeva a scattare le foto Parte_3
allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste) in data 3 maggio 2023?” (teste: Pt_3
) 12) “Vero che non intratteneva alcuna conversazione telefonica, in data 16 maggio
[...]
2022, con la IG.ra ?” (teste: ) 13) “Vero che si trovava, in Parte_1 Parte_3
data 16 maggio 2022, alle ore 12.30 circa, impegnato ad effettuare una visita medica a
Milano, alla Via Orobia n., 15, presso una sede del Gruppo A2A, alla presenza del Dott.
?” (teste: ) 14) “Vero che il cane di razza ER Persona_5 Parte_3
Stafffordshire, di nome raffigurato nelle foto sub Doc05 (che si rammostrano al CP_2
teste), di proprietà della IG.ra , era ospite presso la struttura di ricezione per cani _1
(canile) ENPA PAVIA situata in Cascina Quadrifoglio, Strada Per Mirabello 6, 27010 San
Genesio ed Uniti (PV), dal 08 al 15 giugno 2022?” (teste: ) 15) “Vero Testimone_9
che durante tale periodo e durante tale permanenza (08 – 15 giugno 2022) presso il canile, il cane di razza ER Stafffordshire, di nome raffigurato nelle foto sub Doc05 CP_2
(che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , non effettuava alcuna _1
aggressione nè ai danni del personale della struttura né ai danni degli altri cani ospiti della struttura?” (teste: ) 16) “Vero che durante tale periodo e durante Testimone_9
tale permamenza (08 – 15 giugno 2022) presso il canile, il cane di razza ER
Stafffordshire, di nome raffigurato nelle foto subDoc05 (che si rammostrano al CP_2
teste), di proprietà della IG.ra , non dimostra va alcun segno di comportamento _1
aggressivo nei confronti degli operatori della struttura e/o nei confronti degli altri cani ospiti della struttura?” (teste: ) 17) “Vero che, verso la seconda metà di Testimone_9
giugno 2022, il IG,. , che in tale momento si trovava presso il proprio Studio Parte_3
situato in Via Battagia di PA ,74 San Genesioed Uniti (PV), intratteneva una conversazione telefonica in modalità vivavoce con l'Avv. Maria Laura Cornalba?” (teste:
, ) 18) “Vero che durante la conversazione telefonica fra il Parte_3 Testimone_13
IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, mai affermava in alcun modo alcuna Parte_3
sorta di ammissione di responsabilità in capo alla moglie nei Controparte_1
confronti della IG.ra e relativamente ai fatti occorsi in data 16 maggio Parte_1
2022 fra le due IGnore e i rispettivi cani?” (teste: ) 19) “Vero che durante Parte_3
pagina 7 di 31 la conversazione telefonica che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Parte_3
Cornalba, il IG. mai affermava in alcun modo alcuna sorta di ammissione Parte_3
di responsabilità in capo alla moglie nei confronti della IG.ra Controparte_1
e relativamente ai fatti occorsi in data 16 maggio 2022 fra le due IGnore Parte_1
e i rispettivi cani?” (teste: ) 20) “Vero che durante la conversazione Testimone_13
telefonica che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, Parte_3
sosteneva sempre e pienamente il comportamento della moglie, Controparte_1
relativamente ai fatti occorsi in data 16 maggio 2022, pronunciandofrasi del tipo “Guardi che non sono andati cosi i fatti;
mia moglie ha sempre trattenuto il cane al guinzaglio contrariamente a quanto ha fatto la sua cliente ” ? (teste: ) 21) “Vero Parte_3 durante la conversazione telefonica che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Parte_3
Maria Laura Cornalba, il IG. sosteneva sempre e pienamente il Parte_3
comportamento della moglie, relativamente ai fatti occorsi in Controparte_1
data 16 maggio 2022, pronunciando frasi del tipo “Guardi che non sono andati cosi i fatti;
mia moglie ha sempre trattenuto il cane al guinzaglio contrariamente a quanto ha fatto la sua cliente” ? (teste: ) 22) “Vero durante la conversazione telefonica che Testimone_13 aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, pronunciava più Parte_3
volte espressioni come “Non è cosi come afferma lei” nonché “questa è la sua versione dei fatti” ? (teste: ) 23) “Vero durante la conversazione telefonica che aveva Parte_3 luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, il IG. Parte_3 Parte_3
pronunciava più volte espressioni come “Non è cosi come afferma lei” nonché “questa è la sua versione dei fatti”? (teste: ) 24) “Vero che chiudeva la conversazione, Testimone_13 che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, affermando Parte_3
“Fino a prova contraria l'Italia è uno stato di diritto, sarà un giudice a decidere non lei” ?
(teste: ) 25) “Vero che il IG. chiudeva la conversazione, che Parte_3 Parte_3 aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, affermando “Fino a Parte_3 prova contraria l'Italia è uno stato di diritto, sarà un giudice a decidere non lei” ? (teste:
) 26) “Vero che, sulla base di quanto in propria conoscenza, la IG.ra Testimone_13
conduce abitualmente in passeggiata il cane HO, di razza Amaerican _1
pagina 8 di 31 Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), sempre trattenuto con guinzaglio corto a catena con manico in pelle, agganciato al collo a un collare di tipo Julius K9 ?” (teste: , ) Parte_3 Testimone_14 Testimone_12
27) “Vero che conosce il cane HO, di razza Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , _1 fin da quando è giunto a casa della IG.ra ?” (teste: _1 Testimone_14 Tes_12
) 28) “Vero che incontra il cane HO, di razza Amaerican Staffordshire,
[...]
raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della
IG.ra , mediamente ogni giorno allorquando viene condotto in passeggiata dalla _1
IG.ra e/o dal di lei marito, ?” ( teste: _1 Parte_3 Testimone_14 Tes_12
) 29) “Vero che il cane HO, di razza Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle
[...]
foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , la _1
saluta sempre muovendo la coda in ogni occasione in cui la incontra?” ( teste:
[...]
) 30) “Vero che accarezza sempre il cane HO, di razza Tes_14 Testimone_12
Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , in ogni occasione in cui la incontra?” ( teste: _1
) 31) Vero che mai ha assistito a manifestazioni di Testimone_14 Testimone_12
aggressività e/o insofferenza (ad esempio atteggiamento ringhioso, pelo diritto sulla schiena) durante tutte le occasioni in cui ha incontrato il cane HO, di razza Amaerican
Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra ?” (teste: ) 32) “Vero _1 Testimone_14 Testimone_12
che mai lei ha assistito a manifestazioni di aggressività e/o insofferenza (ad esempio atteggiamento ringhioso, pelo diritto sulla schiena) durante tutte le occasioni in cui il
Pers proprio cane, di nome ha incontrato il cane HO, di razza Amaerican
Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra ?” (teste: ) 33) “Vero che mai il cane _1 Testimone_12
HO, di razza Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , ha aggredito o procurato _1
Pers lesioni di alcun tipo al proprio cane, di nome ” (teste: ) 34) “Vero Testimone_12
pagina 9 di 31 che entrambi i suoi figli, ovvero una FI di anni sei e un figlio di anni dieci, in ogni occasione in cui, alla propria presenza, incontrano il cane HO, di razza Amaerican
Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , lo accarezzano e il cane medesimo si lascia accarezzare e _1
non ha mai aggredito né procurato lesioni ai suoi figli né si è mai dimostrato aggressivo
e/o insofferente verso tali atteggiamenti dei suoi figli?” (teste: ); Come Testimone_12
da Memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., si chiede ammettersi a prova contraria diretta sui capitoli formulati da controparte nella propria Memoria n. 2 ex art. 183 comma 6
c.p.c.: - IG. , residente in [...] San Genesio ed Uniti Parte_3
(PV), coniuge della IG.ra e con la medesima convivente, su tutti i capitoli di _1
prova attorei , laddove ritenuti ammissibili;
. - IG. – residente in [...]
64 Torrazza Coste (PV), e importante testimone in quanto persona presente alla telefonata intercorsa, in modalità vivavoce, fra e l'Avv. Maria Laura Cornalba, sul Parte_3
formalmente numerato cap. 15) avv (che in realtà dovrebbe essere numerato come cap 16) avv, in ogni caso l'ultimo capitolo formulato in ordine numerico) , laddove ritenuto ammissibile;
- IG.ra – residente in [...] San Testimone_14
Genesio ed Uniti (PV), vicina di casa della IG.ra , sui capitoli attorei 11) 12) 13) , _1
nuovamente 13) eventualmente da riformularsi come 14), 14) eventualmente da riformularsi 15), laddove ritenuti ammissibili;
- Dott.ssa – residente in [...]
Via Battaglia di PA, 70 San Genesio ed Uniti (PV), altra vicina di casa della IG.ra
, sui capitoli attorei sui capitoli attorei 11) 12) 13), nuovamente 13) eventualmente _1
da riformularsi come 14), 14) eventualmente da riformularsi 15), laddove ritenuti ammissibili. 4) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IGnora evocava in Parte_1
giudizio la IGnora al fine di ottenere la condanna al pagamento, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.632,87 oltre gli interessi e rivalutazione pagina 10 di 31 monetaria, in conseguenza di un' aggressione consistente in morsicatura trascinamento a terra, causata dal cane della convenuta . _1
A supporto della propria domanda l'attrice deduceva che: in data 16.5.2022, alle ore
12:00 circa, in comune di San Genesio ed Uniti (PV), stava portando a spasso sulla Green
Way nel Parco della Vernavola, il proprio cane, un bulldog francese maschio di nome
“OR” di circa quattro anni;
nel frattempo era sopraggiunta la IGnora , la quale _1
aveva al guinzaglio un grande cane nero di nome “HO” di razza american staffordshire, di circa un anno di età; improvvisamente, il cane nero aveva dato un forte strattone alla padrona, che stava telefonando, e aveva iniziato a correre in direzione dell'attrice; la IG.ra presagendo che il cane aveva intenzione di aggredire Pt_1 Pt_2
aveva sollevato il proprio bulldog da terra ed allora l'american staffordshire si era avventato su di lei facendola cadere e trascinandola a terra;
a questo punto il cane della IGnora aveva azzannato al collo il bulldog e l'attrice, per salvare il proprio cane, _1
era intervenuta e veniva a sua volta azzannata alle mani;
la convenuta si era inizialmente limitata, sempre parlando al telefono cellulare, a richiamare il proprio molosso, ma quest'ultimo non aveva desistito dal proseguire la propria aggressione;
solo in un secondo momento, quindi, si era avvicinata e aveva strattonato via il proprio cane di nome
“HO” per far cessare l'attacco; la IGnora aveva riportato delle ferite Parte_1
da morso alle mani e delle escoriazioni, oltre a lacerazioni e danni ai propri pantaloni, alle proprie calzature ed al proprio telefono cellulare;
dopo l'aggressione la IGnora Pt_1
aveva raggiunto l'abitazione della madre, IGnora e poco dopo era stata Testimone_2
raggiunta anche dalla convenuta;
quest'ultima aveva passato all'attrice il proprio telefono cellulare per parlare con il marito , il quale aveva minimizzato l'accaduto e Parte_3
aveva affermato che il loro cane aveva avuto una zuffa anche con un altro cane la settimana prima;
il marito della convenuta, inoltre, aveva chiesto all'attrice di non procedere per vie legali, perché il proprio cane non era assicurato;
lo stesso giorno dell'aggressione la parte attrice si era recata in Pronto Soccorso presso il Policlinico S. Matteo di PA;
il personale medico, dopo avere suturato le ferite da morsicatura canina, aveva valutato guaribili le stesse in quindici giorni e somministrato l'antitetanica; sempre in quella medesima pagina 11 di 31 giornata, la IG.ra aveva scritto alla IGnora per cercare di raggiungere un _1 Pt_1
accordo che evitasse il ricorso alle vie legali;
stante l'inerzia della convenuta, l'attrice aveva sporto denuncia presso i Carabinieri di PA in data 20.5.5.2022 per lesioni colpose;
a seguito di guarigione dai postumi, , in data 6.6.2022, secondo valutazione medico legale, era stato ritenuto sussistente un danno biologico permanente compreso fra il 3 ed il 4 % ed un danno biologico temporaneo del 75 % per 15 giorni;
del 50 % per 10 giorni e del 25 % di 10 giorni;
le spese mediche sostenute per la visita risultavano pari ad € 202,00; ai danni fisici subiti erano da aggiungersi i danni subiti dagli indumenti della (€ 270,00 per Pt_1
i jeans Koons;
€ 295,00 per le scarpe Celine;
€ 31,60 di spese mediche in farmacia ed €
65,00 per la riparazione del telefono cellulare); malgrado diffide di pagamento , parte convenuta non aveva risposto né pagato nulla.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2023 si costituiva la IGnora
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: in data Controparte_1
16.5.2022, in comune di San Genesio ed Uniti (PV) la IG.ra stava passeggiando _1 con il proprio cane “HO” al guinzaglio;
all'improvviso era sopraggiunto un bulldog (il cane “OR”), libero e senza guinzaglio, il quale aveva aggredito il cane della convenuta provocandogli delle ferite e facendo cadere la sua padrona che si era ferita ad un ginocchio;
era quindi intervenuta per separare i cani la stessa IGnora che aveva sollevato il Pt_1
proprio bulldog;
le lesioni che l'attrice aveva alle mani potevano essere state provocate dallo stesso cane “OR”, data l'eccitazione del momento, e non erano necessariamente frutto di morsicature di “HO”; l'omesso guinzaglio costituiva comportamento negligente;
anche la IG.ra aveva riportato ferite;
in merito ai danni fisici e _1
patrimoniali subiti dall'attrice, essi erano da imputarsi esclusivamente alla condotta incauta della e segnatamente, all'assenza di guinzaglio, al portare scarpe con i Pt_1
tacchi e aver sollevato il proprio cane;
tali comportamenti attorei rappresentavano un un'ipotesi di caso fortuito, da soli idonei ad interrompere il nesso di causalità che deve necessariamente legare fra loro la condotta del cane con l'evento lesivo provocato dall'animale pagina 12 di 31 Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, escussione testimoniale e CT medico legale.
All'udienza del 20.11.2024, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali e onere della prova
2.La fattispecie in esame e l'aggressione fortuito
3.Il caso fortuito
4.Il danno subito dalla IGnora Parte_1
5.Le spese di giudizio
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali
Preliminarmente, in punto di diritto, premesse le reciproche e contrapposte ricostruzioni in punto di fatto riportate nel capitolo precedente, è utile richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di danni cagionati da animali ex art. 2052
c.c.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c.: “(Danno cagionato da animali) Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, in riferimento all'art. 2052 c.c. precisa “La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 del
c.c., incombe a titolo oggettivo e in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale” (Cass. 5.2.2018, n. 2674; 7.7.2010, n. 16023; 12.9.2000, n. 12025).
A riguardo, è stato ulteriormente argomentato come “l'art. 2052 c.c., configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale…il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale
pagina 13 di 31 e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito” (Cass., 19/07/2019,
n.19506 )
A quest'ultimo proposito, in materia di ripartizione di onere della prova, è stato ulteriormente sottolineato che “Spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum e contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, mentre il convenuto, per liberarsi della responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. 20.5.2016, n. 10402; 22.3.2013, n. 7260).
In tema di caso fortuito si afferma altresì che : “L'imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio” (Cass. 9.4.2015, n. 7093); a questo riguardo, coerentemente con la preferibile giurisprudenza di merito, il caso fortuito, deve assumere i “caratteri dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità, (Trib. Milano
18.02.2020, n.1536)
2.La fattispecie in esame e l'aggressione canina
Questione controversa in punto di fatto è costituita dalla dinamica della zuffa canina
(ex se pacifica) che vedeva coinvolti il cane bulldog francese OR, condotto dalla IG.
e e il cane HO ER Staffordshire terrier, della IG.ra . Parte_1 _1
Richiamate per relationem le reciproche e contrapposte ricostruzioni in punto di fatto (esposte nel capitolo precedente), sul piano metodologico, si precisa preliminarmente che, nel presente giudizio viene in rilievo esclusivamente il danno (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'attrice, IG.ra oggetto di specifica domanda Parte_1
risarcitoria, risultando irrilevanti (perché non oggetto di domanda riconvenzionale), i presunti danni subiti dalla IG.ra : questi ultimi, rilevano esclusivamente in punto di _1
fatto ai fini della ricostruzione della fattispecie, essendo altrimenti estranei al thema decidendum.
pagina 14 di 31 Alla luce di quanto esposto, in ossequio ai principi generali elaborati in sede giurisprudenziale, gravava su parte attrice l'onus probandi, oltre che dei Pt_1
pregiudizi subiti e del fatto storico, anche del “ rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso…”; al contrario, una volta provati tali profili, l'onus probandi circa il caso fortuito, costituito anche da eventuale condotta negligente della danneggiata gravava sulla convenuta.
In primo luogo, sul punto, isulta necessario anzitutto accertare se via stata un'aggressione da parte del cane HO nei confronti della IGnora nei termini Pt_1
esposti (urto , caduta a terra , morsicatura) e per quale ragione;
a riguardo, a fronte della ricostruzione di parte attrice , la difesa di parte convenuta ha eccepito che le ferite dell'attrice, almeno quelle sulla mano riconducibili al morso, siano state provocate dal suo stesso bulldog, per l'agitazione e la foga del momento.
Il Tribunale aderisce , sul punto , alla ricostruzione di parte attrice, maggiormente convincente sul piano presuntivo e supportata da plurimi elementi probatori e indiziari
In primo luogo, la circostanza dell'aggressione e del morso del cane HO è stata puntualmente dedotta dalla non solo nei propri scritti difensivi giudiziali, ma Pt_1
anche in fase stragiudiziale e, segnatamente, in denuncia sporta presso la Stazione dei
Carabinieri di PA in data 20.5.2022, ovvero pochi giorni dopo l'evento(cfr doc. 9): sebbene anche tale denuncia risulti essere un atto a formazione unilaterale e quindi ex se privo di valore probatorio, tuttavia, stante le rilevanti conseguenze penalistiche in caso di mendacio o falsità, costituisce , quanto meno, un elemento indiziario idoneo a suffragare la tesi attorea, considerando altresì il carattere univoco, logico e privo di contraddizioni delle dichiarazioni ivi contenute.
In secondo luogo, a supporto della tesi attorea, sono stati prodotti IGnificativi messaggi sms , non formalmente disconosciuti, da cui emerge come la IG.ra si _1
interessasse delle condizioni di salute della e, a fronte di richiesta risarcitoria Pt_1
della medesima, chiedeva espressamente di addivenire ad un accordo;
non si spiegherebbero altrimenti questi messaggi se non in forza di un riconoscimento, almeno parziale, della propria responsabilità: se, infatti, la convenuta era convinta che il suo cane pagina 15 di 31 non avesse prodotto alcun danno fisico , ritenendo le morsicature fatte da “OR”, la IG.ra non avrebbe avuto alcun motivo di scrivere all'attrice nei termini esposti;
_1
parimenti, sempre sul piano della condotta stragiudiziale, la medesima decideva _1
di non procedere ad alcuna richiesta di risarcimento del danno, avvalorando tale inerzia la tesi della consapevolezza del fatto che, alla causazione del danno patito dalla Pt_1
avesse contribuito il proprio cane
In terzo luogo rileva la testimonianza della teste la quale, seppur madre Tes_1
della parte attrice, risultando tale condizione famigliare idonea ad attenuare l'attendibilità, risulta comunque soggetto privo di interesse alla controversia, anche di mero fatto e quindi terzo rispetto alle parti;
orbene, tale testimone ha confermato in modo univoco che pochi minuti dopo il rientro di presso la sua abitazione, la IG.ra suonava il Pt_1 _1
campanello, presentandosi come la padrona del cane che aveva aggredito Pt_1
chiedendo del suo stato di salute e scusandosi ripetutamente per l'aggressione di CP_2
Pur essendoci contestazioni circa il contegno e le azioni tenute durante questa visita, risulta particolarmente IGnificativo che la circostanza della visita non sia mai stata ex se contestata dalla convenuta
In quarto luogo, si evidenzia l'univoca attestazione del CT “Nell'evento lesivo in cui fu coinvolta in data 16/05/2022 la IGnora riportò ferite lacero-contuse alle Pt_1
mani bilateralmente e al piede destro. Tale lesività, del tutto compatibile con la dinamica di una aggressione canina, fu riscontrata e certificata in sede Nosocomiale” (cfr relazione
CT pag.8, su cui amplius infra)
Orbene, premessa l'accertata origina canina della ferita in base al criterio dell'id quod plerumque accidit non risulta verosimile, almeno in parte qua, la ricostruzione di parte convenuta, risultando viceversa maggiormente ragionevole quella di parte attrice;
risulta altamente improbabile, infatti, che il proprio cane, o un cane che comunque frequenta e conosce bene una persona, morsichi il proprio padrone o detentore che sta cercando di salvarlo da un pericolo imminente;
è molto più rispondente a verosimiglianza che un cane in procinto di aggredirne un altro morda chi si frappone fra lui e l'altro animale.
pagina 16 di 31 A fortiori, a fronte di eccezione del ctp di parte convenuta circa l'incompatibilità della tipologia di morso con la razza canina di HO, la CT ha puntualmente argomentato come la lesività riportata risulta compatibile con la dinamica di un'aggressione canina. In merito a quanto dedotto sull'incompatibilità, in base alla razza canina, preme chiarire che la forza del morso di una razza canina non può essere misurata con precisione e in maniera univoca. La forza del morso indica infatti la quantità di pressione che genera un morso di un cane. La potenza non può essere standardizzata in quanto la forza del morso varia evidentemente non solo in base alla taglia, ma anche alle diverse circostanze, all'età e alle differenze individuali. Indubbiamente, maggiore è la pressione esercitata dalle mascelle dall'animale, maggiore è il danno che potrà arrecare” sic relazione pag.10) ; la stessa CT ha quindi esposto una valutazione positiva di compatiibilità specificatamente anche con riferimento alla razza del cane HO ovvero american staffordshire
Ulteriore elemento presuntivo a sostegno della tesi attorea dell'aggressione di
è costituito dalla circostanza della caduta della IGnora , pacifica tra le CP_2 Pt_1
parti e debitamente documentata: tale caduta, infatti, risulta compatibile con le dimensioni di “HO” e con la dinamica dei fatti illustrata dalla difesa attorea e a fortiori rende coerente la morsicatura come effettuata proprio da che procedeva all'aggressione; CP_2
l'ulteriore circostanza secondo cui la interveniva solo in un secondo momento per _1
allontanare il proprio cane (cfr. comparsa di costituzione e risposta della convenuta:
“Solamente grazie all'intervento provvidenziale dell'odierna convenuta, prontamente rialzatasi nonostante la brutta caduta, veniva posto fine alla zuffa canina”), inoltre, depone ulteriormente a favore delle dichiarazioni attoree.
Risultano prive di pregio e inutili a escludere una responsabilità nel caso concreto del cane HO, le dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta (testi e Tes_12
e gli scritti di difesa convenuta secondo cui il cane “HO” era un cucciolo Tes_11
giocoso e buono: ciò, anzitutto, in quanto non si possono mettere a confronto i comportamenti che un cane ha con persone che frequenta e conosce da sempre con quelli che ha durante una zuffa canina e nei confronti di persone che a questa zuffa prendono pagina 17 di 31 parte;
inoltre, tali dichiarazioni risultano contraddette da altre (cfr teste “Confermo; Tes_3
io porto il cane OR quando mia zia non può; nel vicinato sono tutti a conoscenza di altre aggressioni e quindi devio la strada;
ADR io non ho mai assistito ad un' aggressione;
“ mi è stato riferito da una dog sitter anche la zuffa con un pitbull ADR.); infine , come correttamente rilevato dalla giurisprudenza, è irrilevante ex se la circostanza del carattere ordinariamente mansueto dell'animale (Cass., 13.01.2017, n.17133)
Infine, sotto ulteriore e connesso profilo, rileva la condotta giudiziale della stessa parte convenuta che invero, le cui contestazioni, almeno in fase iniziale ha contestato solo genericamente la riconducibilità del morso.
In ragione di quanto esposto, risulta quindi provata la caduta , come provocata dal cane HO della IG.ra e il morso del citato cane ai danni della stessa attrice;
Pt_1
parimenti comprovato il danno, sia in termini non patrimoniali sia in termini patrimoniali, come eziologicamente riconducibile all'aggressione e al morso di cane
Segnatamente, in ordine al primo profilo, l'attrice ha depositato IGnificativa e rilevante documentazione di carattere probatorio
E' stato infatti comprovato da univoca e rilevante documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica, come, a seguito della morsicatura e della caduta, la IGnora si era recata presso l'Ospedale San Matteo di PA (“Giunge in seguito a morso Pt_1 di cane noto oggi intorno alle 12”), ove, all'esito della visita, erano riscontrati: “Ferite da morso II dito mano dx e III dito mano sx. Non deficit in flesso estensione, non deficit sensibilità”, con prescrizione di: “pr/amoxicillina + acido clabvulanico 1 g ogni 8 ore per
3 volte al giorno per 7 giorni;
pr/enterogerminona 1 volta al giorno durante
l'antibivcoiterapia; se dolore: pr/paracetamolo 1 g al massimo ogni 8 ore per 3 volte al giorno;
utile ghiaccio locale protetto a cicli per i primi 2-3 giorni;
tra 7 giorni: medicazione intermedia del curante e monitoraggio clinico delle ferite;
desutura tra 15 giorni presso medico curante previa valutazione dell'avvenuta guarigione della stessa”(cfr. doc. 7 di parte attrice) con prognosi di quindici giorni;
contestualmente veniva anche compiuta la vaccinazione antitetanica.
pagina 18 di 31 Parimenti depositata ulteriore documentazione medica attestante ulteriori visite nei giorni successivi presso il medico curante, il quale riteneva necessario prolungare i giorni di malattia di ulteriori cinque giorni per avere una completa guarigione (doc. 10 di parte attrice); lo stesso dichiarava poi, in data 6.6.2022, guarita la parte attrice con postumi invalidanti da valutare in sede medico-legale (doc. 14 di parte attrice); infine, è stata altresì prodotta perizia di parte attestante la sussistenza di un danno biologico permanente compreso fra il 3 ed il 4 % ed un danno biologico temporaneo del 75 % per 15 giorni;
del
50 % per 10 giorni e del 25 % di 10 giorni (doc. n. 17 di parte attrice); in base alla perizia era stato, quindi, riscontrato il pregiudizio fisico subito.
Appare quindi comprovato, il nesso di causalità tra l'aggressione da parte del cane della convenuta e il danno fisico come lamentato.
Parimenti, sul piano patrimoniale, rileva la IGnificativa e rilevante riproduzione fotografica attestante le lacerazioni a vestiti e scarpe e al cellulare (doc. 3,4) nonché lo scontrino per la riparazione del cellulare (doc. 13)
In ragione di quanto esposto, si ritiene comprovata anche il danno subito (sulla cui valutazione amplius infra) e la riconducibilità dello stesso
3.Il caso fortuito
Parte convenuta ha eccepito, sotto plurimi profili, una condotta gravemente negligente della IG.ra nella gestione del proprio cane, tale da integrare il caso Pt_1
fortuito ed escludere la propria responsabilità: è bene precisare, in ossequio alla giurisprudenza sopra evidenziata, che l'onus probandi circa la sussistenza di tale caso fortuito gravava proprio sulla convenuta;
segnatamente, è stata eccepita una grave negligenza nell'aver lasciato il cane senza guinzaglio, nell'aver preso in mano il medesimo cane cuore nel contesto di zuffa canina, e nell'indossare scarpe non consone ai luoghi.
In via preliminare, si evidenzia che tutte le eccezioni di parte convenuta, come sopra riportate e pur qualora dimostrate, non risulterebbero, invero neanche astrattamente, idonee a integrare un “caso fortuito” scrictu sensu inteso, ovvero una circostanza “imprevedibile ed eccezionale”, come richiesta dalla giurisprudenza, tale da elidere il nesso di causalità, potendo al più rilevare quali concorso di colpa della IG.ra ex art. 1227 c.c: la Pt_1
pagina 19 di 31 presenza di cani lasciati liberi, (pur contra legem) ovvero il gesto di protezione del proprietario nei confronti del proprio animale, pur eventualmente non del tutto coerente con i canoni del comportamento animale, sono infatti ipotesi fattuali abituali tali da essere prevedibili secondo una regola generale di affidamento.
In ogni caso tutte le eccezioni di parte convenuta a riguardo sono infondate nel merito.
Questione rilevante in punto di fatto e preliminare sul piano della ricostruzione logico fattuale è costituita dall'accertamento della tenuta al guinzaglio del cane cuore da parte della IG.ra Pt_1
Tale circostanza risulta, anzitutto, puntualmente dedotta da parte attrice nei propri scritti difensivi fin dalla costituzione in giudizio ed è supportata da IGnificativa e rilevante documentazione e, segnatamente da una foto (doc. 6 di parte attrice) ritraente un guinzaglio insanguinato, deducendo essere stato quello indossato dal cane “OR” al momento dell'attacco subito da parte di;
a quest'ultimo proposito, l'attrice ha CP_2
allegato altre foto (doc.5 lett. a); b) e c) da cui risulta ben visibile una ferita in via di guarigione all'altezza del collo del cane proprio dove si trovava il collare collegato Pt_2
al guinzaglio;
a fortiori, sul punto, è stata prodotta certificazione di medico veterinario, recante data 16.5.2022 e attestante la presenza di ferita “lacero contusa su collo dx” (doc.
23); irrilevante sul punto la data della stampa
Tale IGnificativo complesso probatorio documentale corrobora in modo IGnificativo la deduzione attorea secondo cui il cane OR era effettivamente al guinzaglio almeno secondo un criterio probabilistico fondato su canone di ragionevolezza che deve improntare il giudizio civile.
Le critiche mosse da parte convenuta circa il colore del sangue(cfr. ad es. comparsa costituzione pag.12), ritenuto inverosimile e fatto con la vernice, sono prive di pregio in quanto il colore del liquido mostrato in foto è compatibile con il colore e la consistenza del sangue animale secco.
Parimenti inconsistenti le critiche al modello di guinzaglio mostrato in foto: tale modello, come tutti quelli riconducibili al medesimo tipo, si caratterizza per avere una pagina 20 di 31 lunghezza regolabile dal proprietario e, quindi, , stante l'assenza di specifica dimostrazione contraria sul punto dell'effettiva lunghezza del guinzaglio nel preciso momento dell'aggressione (prova rigorosa incombente sul convenuto ai sensi della giurisprudenza sopra citata ) si deve necessariamente presumere che era stato utilizzato ad una lunghezza regolamentare
In ragione di quanto esposto, non solo non è stata fornita prova rigorosa che il cane fosse libero ma si ritiene che tale animale, al momento del fatto, fosse tenuto al Pt_2
guinzaglio e che, quindi, non sussisteva alcun comportamento negligente della parte attrice in fase ex ante
In secondo luogo, si deve prendere in considerazione il comportamento dell'attrice nei confronti del cane al momento della zuffa;
orbene, l'attrice, IG.ra Pt_2 Pt_1
teneva un comportamento ovvero quello di sollevare il cane da terra per evitare che venisse aggredito da circostanza pacifica “prendeva in braccio bruscamente il proprio CP_2
cane “ sic comparsa di costituzione pag. 2 ) del tutto logico e che ci si aspetterebbe da un uomo di media diligenza, padrone di un cane di piccola taglia.
In altri termini, il timore che, in una zuffa canina, (facendo ricorso al criterio dell'id quod plerumque accidit), un cane di razza american staffordshire, grande fra le due e le tre volte in più rispetto al piccolo bulldog, potesse avere la meglio e ferire gravemente od uccidere il cane più piccolo, era del tutto logicamente fondato e giustificabile e sarebbe stato, al contrario, un comportamento illogico e negligente abbandonare il cane di più piccole dimensioni all'aggressione del più grande.
La deduzione della convenuta, secondo cui si sarebbe dovuto lasciar azzuffare i cani senza intervenire (sic comparsa costituzione pag. 15 o da ultimo in replica pag. 14) perché solitamente questi scontri si risolvono senza gravi danni, è priva di fondamento, altamente imprudente, esponendo il proprio animale e persone a conseguenze della stessa, e quindi contraria ai doveri di diligenza di un medio padrone o detentore di cane.
Parimenti inconferente, oltre che non pienamente dimostrata, la circostanza che anche il cane della IG.ra avesse riportato delle ferite ovvero che ferite siano state _1
riportate da quest'ultima: a fortiori, proprio volendo accedere alla ricostruzione della pagina 21 di 31 convenuta, secondo una valutazione basata su presunzione, tale circostanza risulterebbe essere ulteriormente aggravante la pericolosità della situazione stante, appunto i reciproci morsi, e giustificando a fortiori la condotta della Pt_1
In ragione di quanto esposto, nessun rimprovero può essere addebitato alla IG.ra per essere intervenuta;
analogamente, alcun rilievo di colpevolezza a Parte_1
carico dell'attrice, può essere rilevato per aver indossato scarpe di un certo modello, non integrando la passeggiata con il proprio cane condotta ex se pericolosa che imponesse l'adozione di particolari calzature (come potrebbe essere, ad esempio, una scalata in montagna).
In definitiva, risulta configurabile in capo alla convenuta un'ipotesi responsabilità ex art. 2052 c.c. per avere il di lei cane cagionato un danno alla parte attrice e stante l'inesistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra condotta causativa del danno e danno stesso.
Le istanze istruttorie della convenuta non ammesse, oltre che inammissibili per i motivi già esposti con ordinanza del 28.11.2023, risultano comunque superflue in quanto non idonee a suffragare la sussistenza di un caso fortuito.
4.Il danno subito da Parte_1
In relazione al danno non patrimoniale subito , a fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni con particolare riferimento al danno biologico subito e alla piena riconducibilità dello stesso all'incidente, e quindi anche sotto il profilo del nesso eziologico, è stata disposta CT.
L'elaborato peritale, completo nelle valutazioni medico legali nonchè basato sull'intera documentazione medica acquisita e su visita della stessa attrice
[...]
risulta particolarmente approfondito, caratterizzato da rigoroso iter logico Pt_1
motivazionale, elaborato nel contraddittorio tra le parti, ed è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
La consulente, dopo un attento esame della documentazione in atti, citata in relazione, e una analitica delle operazioni svolte, ha compiuto un esame obiettivo della perizianda, precisando segnatamente come :“normotipo in buone condizioni generali,
pagina 22 di 31 destrimane. 168 cm, 53 Kg. Mano destra: in corrispondenza della metacarpofalangea del
II dito della mano esito cicatriziale della lunghezza di 1,5 cm trasversale, lineare, lievemente ipercromico. Alla base della falange prossimale del II dito esito cicatriziale trasversale, lineare, ipercromico della lunghezza di 1 cm. Lievemente disestesico. Non limitazioni articolari. Pinze e pugno validi. Mano sinistra: in corrispondenza dell'interfalangea intermedia del IV dito esito cicatriziale trasversale, ipercromico;
non limitazione articolare. Piede destro: lungo il I metatarso minimo esito cicatriziale, ipercromico.”
La medesima consulente, in risposta a specifico quesito in merito all'individuazione dei danni fisici in connessione causale con il sinistro a dichiarato che: “Sulla base dell'obiettività riscontrata alla visita medico legale, coerente con gli elementi anamnestico-clinici emersi alla disamina degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, è possibile rispondere motivatamente agli specifici quesiti formulati dall'Ufficio nel seguente modo sintetico. Nell'evento lesivo in cui fu coinvolta in data 16/05/2022 la IGnora riportò ferite lacerocontuse alle mani bilateralmente e al piede Pt_1
destro.Tale lesività, del tutto compatibile con la dinamica di una aggressione canina, fu riscontrata e certificata in sede Nosocomiale. Il decorso della malattia è stato caratterizzato da sutura delle ferite, medicazioni e trattamento farmacologico, cui fece seguito un riferito e congruo ed opportuno periodo di riposo, oltre che di supporto psicologico. Attualmente residuano due cicatrici ipercormiche al II dito della mano destra
e al IV dito della mano sinistra, in assenza di limitazioni funzionali. Dopo ampia discussione delle Parti, il CT indica la seguente valutazione: -invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 15 (quindici); -invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 10
(dieci); -invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 10 (dieci). A mente dei parametri valutativi di corrente uso in ambito civilistico, si stima un danno biologico quantificabile nella misura del 1 % (uno per cento). Risultano depositate da parte Attrice le seguenti spese mediche, ritenute congrue: -Euro 31,60: farmaci (enterogermina e amoxicillina ac. clavulanico) -Euro 200,00: relazione medico legale dr.ssa Non si Persona_7
pagina 23 di 31 prevedono spese future. In conseguenza dei postumi permanenti la perizianda non ha subito un pregiudizio alla sfera dinamico relazionale.” (cfr relazione do. 8 e 9)
Avverso l'elaborato peritale sono state presentate osservazioni da parte dei ctp: quello di parte convenuta chiedeva che venisse riconosciuto come le ridotte dimensioni delle ferite da morso canino fossero indicate come chiaro indice del fatto che erano prodotte dal cane “OR”, data la dimensione contenuta della sua bocca;
mentre il ctp di parte attrice indicava come fosse necessario aderire alla ricostruzione del fatto storico compiuta dalla difesa attorea e che era necessario riconoscere una percentuale di danno biologico permanente superiore all'1 % data la permanenza di esiti cicatriziabili visibili;
inoltre era necessario riconoscere un danno derivante da tensione psicologica particolarmente forte.
Il CT rispondeva, come sopra esposto, riconoscendo puntualmente la compatibilità del morso anche a cane di grossa taglia;
in merito alle contestazioni circa il punto di danno biologico riconosciuto, evidenziava come. “Relativamente alle precisazioni della Dr.ssa
CTP di Parte Attrice, si sottolinea che i soli reliquati cicatriziali (assenti limitazioni Per_8
funzionali) sono, come confermato dalla stessa CTP, di modesta estensione e risultano percepibili solo ad un'osservazione più che attenta (si riporta in calce la documentazione iconografica risalente alle operazioni peritali del giorno 23/04/2024 che dimostra di fatto dei minimi esiti cicatriziali che non possono in alcun modo concretizzare alcun reliquato deturpante). I sintomi psicologici sostenuti da Parte Attrice non risultano comprovati da alcuna evidenza clinica obiettivata in sede di visita medico-legale, né trovano conferma con quanto riportato agli atti e riferito dalla IG.ra , che di fatto ad oggi non Pt_1
assume alcuna terapia farmacologica e/o effettua trattamento riabilitativo di sostegno psicologico. I dati clinico-funzionali, strumentali e obiettivi a disposizione, non consentono di riconoscere postumi permanenti superiori all'1 %.” (sic relazione pag. 10)
Il Tribunale intende aderire alla ricostruzione sui postumi come elaborata dal CT
(peraltro interamente condivisa anche dal professionista di parte convenuta) atteso che, invero, le problematiche fisiche lamentate, pur parzialmente sussistenti, non risultano particolarmente IGnificative, già della stessa certificazione medica come prodotta dall'attrice.
pagina 24 di 31 Venendo all'individuazione dei parametri di quantificazione del danno, si premette che, trattandosi di lesioni micropermanenti provocate da animale e mancando altri criteri stabiliti dalla legge, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile (2024).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa
Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n. 12408); recentemente, tale principio
è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass.
25.02.2014, n. 4447) Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui: "Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Tanto premesso, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente del giudice, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, IGnora non già al momento del ferimento, ma, secondo il preferibile Pt_1
orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019, n. 14364 secondo cui:
"nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza. (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3121, Rv.
pagina 25 di 31 642722-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013, n.10303, Rv. 623138-01)”) al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 44 anni (essendo l'attrice nata il [...] risultando avvenuta l'aggressione in data 16.5.2022 e ultimata l'inabilità temporanea in data 6.6.2022, tenuto conto dei giorni indicati dal CT) l'importo economico in termini risarcitori, ottenuto considerando il valore di punto biologico indicato dal CT pari a 1, ammonta a € 1.367,00 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al
2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico strictu sensu inteso/dinamico-relazionale (voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce
B), sofferenza che, sia pure alquanto modesta, può ritenersi nella specie presuntivamente provata in e coerente con il punto biologico di danno stante le sia pure minime problematiche sopra esposte e riportate in CT per la presenza di cicatrici lievemente non estetiche
In relazione all'invalidità temporanea, assumendo la stima del CT non contestata in parte qua dai ctp, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo pari a €
115,00 al giorno, è pari alla somma complessiva di € 2.156,25 (Invalidità temporanea parziale al 75%: 15 giorni per un totale di € 1.293,75; Invalidità temporanea parziale al
50%: 10 giorni per un totale di € 575,00; Invalidità temporanea parziale al 25%: 10 giorni per un totale di € 287,50)
La difesa attorea ha chiesto che ai fini risarcitori si effettui una stima del danno che tenga conto del criterio della personalizzazione o danno morale (cfr. conclusionale pag.4), avendo esso inciso in modo speciale sull'attore anche a livello di danno estetico, tenendo conto delle sue caratteristiche personali peculiari.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato, con motivazione che merita di essere integralmente riproposta, , che “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai
pagina 26 di 31 pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939).
In modo ancor più incisivo, recentemente la Cassazione ha evidenziato altresì come
“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988).
Il giudice, pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia pagina 27 di 31 quelle “ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati
“all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo
Cass. 17.5.2022 n. 15733).
Tanto premesso in punto di diritto, parte attrice non ha dedotto né dimostrato alcuna circostanza eccezionale o specifica idonea a giustificare un aumento del quantum, come già determinato in via presuntiva, anche per la sofferenza soggettiva e per le lesioni alla sfera dinamico relazionale, nelle citate Tabelle di Milano: segnatamente, sul punto, non è stato formulato alcun capitolo di prova specifico né offerta alcuna prova documentale;
a riguardo, la certificazione del medico psicoterapeuta, circa la sussistenza di un disturbo post traumatico da stress, risulta da un lato generica e dell'altro, pur sussistente, è coerente con la tipologia e gravità di lesioni occorse non assumendo carattere di eccezionalità; inoltre non è ravvisabile alcun danno estetico idoneo ad incidere IGnificativamente sulla vita di relazione
A fortiori, in risposta a specifico quesito, la CT medico legale ha escluso lo stravolgimento o la IGnificativa compromissione delle attività quotidiane affermando che, dopo il sinistro: “In conseguenza dei postumi permanenti la perizianda non ha subito un pregiudizio alla sfera dinamico relazionale.”
Conseguenze, dunque, molto modeste e che, secondo il CT, non hanno inciso in modo IGnificativo sulla vita lavorativa, affettiva e di relazione dell'attrice: a quest'ultimo proposito non è stata offerta alcuna prova documentale né testimoniale.
In ragione di quanto esposto, non è in alcun modo condivisibile la richiesta di personalizzazione del danno ovvero di “danno morale” ulteriore e in via aggiuntiva rispetto al danno biologico come sopra determinato.
pagina 28 di 31 In ragione di quanto esposto, esclusa la personalizzazione, si riconosce l'importo di
€1367,00 stante il punto di danno biologico perduto.
Conseguentemente, può dunque riconoscersi all'attore per il danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 3.523,25 (di cui € 1.367,00 per il danno permanente ed € 2.156,25 per il danno da invalidità temporanea).
A titolo di danno patrimoniale si riconoscono le spese mediche indicate dalla CT pari a € 31,60 a cui vanno aggiunte le spese per la riparazione del telefono cellulare (€
65,00); in via equitativa si riconoscono € 65,00 per spese di riparazione dei jeans e di pulitura delle calzature, sia in quanto,, in base alle foto mostrate , i danni sono di lieve entità e risolvibili con una minor somma rispetto a quella indicata da parte attrice, sia in quanto, almeno presuntivamente, i vestiti indossati era usati;
le spese della ctp sono da liquidarsi separatamente
La somma totale risultante è pari ad € 3.684,85 (€ 3.523,25 +€31,6 + € 65+ € 65).
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento del sinistro
(16.5.2022), ottenendo la somma di € 3.370,77.
La somma ottenuta (€ 3.370,77), parametrata al momento del ferimento, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino all'attualità: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione, è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. del 17.02.1995 n. 1712 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n.
10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n.
18445).
All'esito dei citati calcoli, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornato all'attualità, risulta pari a €. 3.992,32, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione al soddisfo pagina 29 di 31
5.Le spese di giudizio
La convenuta è tenuta a rifondere le spese di giudizio all'attore, in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c. non rilevando, neanche in parte, l'infondatezza della domanda sulla personalizzazione ovvero il punto biologico ridotto rispetto a quello oggetto di domanda, atteso che, i compensi sono liquidati applicando nel valore effettivo di causa
I compensi sono, infatti, liquidati ai sensi del DM 55/2014 (come modificato da DM
147/2022) considerando il valore effettivo, secondo il criterio del decisum, e, quindi, compreso fra € 1.100 e € 5.200 tenuto conto della natura e della complessità della causa e applicando il parametro medio per le fasi di giudizio, risultando quindi astrattamente pari a
€ 2552,00 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. nonché ai costi del contributo unificato, imposta di bollo e spese di citazione, da rifondere interamente.
Le spese della CT, già liquidate con ordinanza di assegnazione di incarico in assenza di istanza, sono addebitate su parte convenuta, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
Parimenti fondata la domanda di rimborso per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP) e per l'assistenza prestata in corso di giudizio sebbene non a titolo risarcitorio;
la ctp ha natura di allegazione difensiva tecnica: come precisato dalla
Cassazione, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha il diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 18.5.2015, n. 10173).
Nella fattispecie in esame le citate spese pari complessivamente a € 402 risultano debitamente documentate (doc. 16 e doc. 36) ed il loro ammontare, tenuto conto anche di quello liquidato al CT nominato dal giudice, risulta congruo, considerando sia il contenuto della perizia di parte sia l'avvenuto deposito di osservazioni alla CT giudiziale, redatte da due professionisti diversi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte
pagina 30 di 31 attrice (c.f. , e, per l'effetto, condanna Parte_1 C.F._1 [...]
(cf. ) al pagamento di €. 3.992,32, nei confronti di _1 C.F._2
, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della Parte_1
sentenza al soddisfo;
II) condanna altresì la parte convenuta , a rimborsare alla Controparte_1
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 294,63 per spese ed € Parte_1
2552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., secondo le aliquote di legge, nonché € 402,00 per spese di consulenza di parte medico legale;
III) addebita in via definitiva le spese della CT, come liquidate con separato decreto su parte convenuta , fermo restando la solidarietà di tutte Controparte_1
le parti nei confronti del consulente.
PA, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 693/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
PA (PV) presso lo studio dell'avv. Maria Laura Cornalba, che la rappresenta e la difende, giusta procura speciale allegata e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata a Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Roberto Cumin, che la rappresenta e la difende, giusta procura speciale allegata e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 20.11.2024 svoltasi in forma scritta e come da note e depositate in via telematica e, segnatamente:
pagina 1 di 31 per parte attrice “Voglia l'Onorevole Giudice adito, ogni Parte_1
contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare IN VIA
PRINCIPALE accertare la responsabilità della IG.ra quale Controparte_1 proprietaria e nell'occasione custode del cane di razza ER Staffordshire di nome
n. di chip n. 380260160238780 nella causazione dei danni occorsi alla IG.ra CP_2
in data 20.05.2022 alle ore 12 circa presso la Green Way di San Genesio Parte_1
e Uniti (PV) e, per l'effetto, condannare la medesima IG.ra al Controparte_1 pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.632,87(di cui € 3.180,79 a titolo di I.P., € 952,32 a titolo di I.T., € 636,16 per danno morale, € 233,60 per spese mediche, € 630,00 per i danni materiali patiti all'abbigliamento ed al vetro del telefono) o la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa o che si riterrà secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, IN VIA ISTRUTTORIA, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc: - Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di provae prova contraria diretta e indiretta coi testi e/o sui capitoli di controparte che saranno ritenuti ammissibili: 1 – Vero che il giorno 16.05.2022, verso le ore 12,30 veniva raggiunta presso la sua abitazione da sua FI , la quale, sanguinante e Parte_1
con il cane OR ferito in braccio, le riferiva di essere stata aggredita da un molosso neromentre stava passeggiando con il al guinzaglio sulla Green Parte_2
Way di S. Genesio ed Uniti? (Teste 2 – Vero che all'arrivo presso la sua Tes_1
abitazione il cane OR che sua FI teneva in braccio era allacciato al Pt_1
guinzaglio insanguinato che le viene rammostrato come da all. 6 (Teste 3 – Tes_1
Vero che al rientro presso la sua abitazione presentava una profonda lacerazione da Pt_2
morso al collo come visibile nelle foto 5a,5b, 5c? (Teste 4 – Vero che all'arrivo Tes_1
presso la sua abitazione le mostrava il proprio telefono Iphone con il vetro rotto, Pt_1 dicendo che si era infranto in seguito alla caduta per l'aggressione subita come da All. 4 che si rammostra. (Teste 5 – Vero che al rientro presso la sua abitazione Tes_1
presentava evidenti lacerazioni da morso alle dita e sui vestiti, nonché danni da Pt_1
trascinamento a un piede, come da foto che si rammostrano sub all. 2,b,c,d,e e all. 3 a e
b(Teste 6 – Vero che alla partenza di dalla sua abitazione per la Tes_1 Pt_1
pagina 2 di 31 passeggiata con verso le ore 12, i vestiti indossati da erano integri e puliti. Pt_2 Pt_1
(Teste 7 – Vero che pochi minuti dopo il rientro di presso la sua Tes_1 Pt_1
abitazione, la IG.ra suonava il campanello, presentandosi come la padrona del _1
cane che aveva aggredito , chiedendo del suo stato di salute e scusandosi Pt_1 ripetutamente per l'aggressione di (Teste 8 -Vero che in tale CP_2 Tes_1
occasione la IG.ra , dichiarava espressamente in sua presenza che le era _1 CP_2
sfuggito di mano dopo aver dato uno strattone al guinzaglio, mentre era al telefono? (Teste
9 – Vero che la IG.ra precisava di aver tardato nel recuperare il cane Tes_1 _1
in quanto i fatti si erano svolti molto rapidamente. (Teste 10– Vero che la IG.ra Tes_1
chiedeva a sua FI di contattare al telefono suo marito ? _1 Pt_1 Parte_3
(Teste 11 – Vero che la IG.ra , alla presenza della IG.ra Tes_1 _1 Tes_2
e della IG.ra , chiamato telefonicamente il marito, gli chiedeva
[...] Parte_1
se il cane HO fosse assicurato. (teste 11 – Vero che tra gli utenti della Tes_1
Green Way di S. Genesio, il cane molosso nero con macchia bianca sul petto di nome
“HO” appartenente alla IG.ra , è noto per essere un cane aggressivo e _1
rissoso con gli altri cani? (Teste e 12 – Vero che è a conoscenza del fatto Tes_3 Tes_4 che ha creato problemi anche all'area cani e che tale circostanza le è stata CP_2
confermata anche da una dog sitter di S. Genesio. 13 – Vero che è a conoscenza che il cane
“HO” di proprietà della IG.ra abbia aggredito nel medesimo periodo un _1
cane di razza Pitt LL e in altre occasioni altri cani? (Teste e 13 – “ Tes_3 Tes_4
Vero che la IG.ra dal maggio 2022 ha evitato di portare il proprio cane _1
“HO” sulla Green Way di S. Genesio ed Uniti?” ? (Teste e 14 – Tes_3 Tes_4
Vero che in piu' occasioni mentre portava in compagnia della IG.ra PA
, notava in lontananza la presenza della IG.ra o il marito Pt_1 _1 Pt_3
con i quali appena avvedutisi della Vostra presenza, cambiavano percorso
[...] CP_2
(teste . 15 – Vero che nel giugno 2022 il IG. – così come Tes_3 Parte_3 qualificatosi telefonicamente - contattava lo studio dell'avv. richiedendo di Pt_1
essere informato dei postumi della danneggiata per concordare il Parte_1
risarcimento dovuto? (Teste ) Si indicano a testi: la IG.ra Tes_5 Testimone_2
pagina 3 di 31 residente in [...], la IG.ra NE
, residente in S. Genesio ed Uniti via Monte Bianco, la IG.ra
[...] Testimone_7
residente in Via Monte Bianco di S. Genesio ed Uniti, Dott.ssa Testimone_8
domiciliata in PA (Pv) – Via Lunigiana n. 4. - Voglia il Giudice adito, in ogni caso, al fine di valutare la natura e l'entità del danno biologico patito dalla IG.ra Parte_1 per effetto dell'aggressione canina subita in data 16.05.2022, ammettere CONSULENZA
MEDICO LEGALE con il seguente quesito: “Accerti il CT, letti gli atti di causa e visionati i documenti prodotti, compiuto ogni utile accertamento medico legale sulla persona della danneggiata e visionate le foto degli abiti danneggiati in Parte_1
occasione del sinistro riprodotti nei docc. 2 a,b,c,d,e, e 3 a,b; se le lesioni patite dalla IG.ra siano compatibili con il danno da morso causato da un molosso Amstaff di Pt_1
almeno 40 kg o da un cane LLdog ES di 12 kg, quale sia l'entità percentuale delle lesioni permanenti residue conseguite al sinistro, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico fisica totale, anche con riferimento al danno psichico;
dica il CT deIGnato dal giudice se tali lesioni abbiano causato un periodo d'invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
dica il CT se le spese mediche che la danneggiata ha documentato siano congrue con il danno occorso. - Voglia il Giudice ammettere parere da parte di un medico veterinario, che verifichi la compatibilità dei danni da morso evincibili sul petto di HO di cui all'all. 6 comparsa di costituzione di controparte con
l'arcata dentale di OR, un LLdog ES di 12 kg. Si producono i seguenti documenti, come da atto di citazione: 1 – Procura alle liti 2 a, b, c, d, e – Fotografie mani IG.ra 3 a, b – Fotografie vestiario IG.ra 4 – Foto Apple Iphone rotto Pt_1 Pt_1
della IG.ra 5 a, b, c – Fotografie OR con morso al collo 6 – guinzaglio Pt_1
insanguinato di OR 7 – Referto Policlinico S. Matteo 16.05.2022 8 – Screenshot messaggi sms della IG.ra del 16.05.2022 9 – Verbale di denuncia IG.ra _1 Pt_1
del 20.05.2022 10 – Certificato di continuazione malattia Dott. del Persona_1
31.05.2022 11 a, b – Fotografie Jeans e Scarpe danneggiati con indicazione del costo di acquisto 12 - Scontrino farmacia acquisto farmaci del 16.05.2022 13 – Foto scontrino per riparazione vetro telefono del 17.05.2022 14 – Certificato di guarigione Dott. Per_1
pagina 4 di 31 del 06.06.2022 15 - Lettera d'intervento legale del 06.06.2022 16 – Fattura Per_1 perizia medico legale Dott.ssa di € 202,00 17 – Perizia medico legale Dott.ssa Per_2
del 30.06.2022 18 – Pec avv. per ATS del 12.07.2022 19 – Risposta ATS Per_2 Pt_1
PA del 13.07.2022 20 – Lettera di richiesta risarcimento danni del 04.10.2022 21 –
Risposta avv. Cumin del 18.10.2022 22 - Pec avv. del 02.11.2022 23 – Calcolo Pt_1
danno biologico. Si allegano i seguenti documenti, come da memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.: 24 – citazione diretta a giudizio IG.ra 25 - Certificato Controparte_1
medico veterinario dott. del 16.05.2022 26 – Certificato di iscrizione Persona_3 all'anagrafe canina di Barnaby, detto OR. 27 - Certificato medico dott. 28 Persona_4
– Dichiarazione testimoniale IG.ra Si allegano i seguenti documenti, Testimone_2
come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.: 29 – Visura ipocatastale IG.ra
[...]
; Controparte_1
per parte convenuta :“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Controparte_1
PA, ogni contraria domanda, ragione, pretesa, eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti, 1) Nel merito, in via principale: respingere e disattendere integralmente tutte le domande, argomentazioni ed eccezioni di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione del disposto ex art. 1227 c.c., primo e secondo comma (in relazione al quale si formula apposita eccezione), e non provate;
2)
Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualsivoglia danno (radicalmente contestato da parte convenuta) patito da parte attrice, accertare e dichiarare che lo stesso è stato esclusivamente causato e determinato da fatto e da responsabilità della IG.ra stessa, considerate le Pt_1
discipline previste dall'art. 2052 c.c. e dall'art. 1227 c.c., primo e secondo comma;
3) In via istruttoria: come da Memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. si chiede l'assunzione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, per quanto in propria conoscenza, non risulta che il cane, di razza ER Staffordshire, di proprietà della IG.ra , _1
di nome raffigurato nelle fotografie sub Doc05 (che si rammostrano al teste), CP_2 abbia mai aggredito persone o cani?” (teste: , , Parte_3 Testimone_9 Tes_10
pagina 5 di 31 ) 2) “Vero che la mattina del 16 maggio 2022, al momento di Tes_11 Testimone_12
uscire di casa per recarsi al lavoro, ovvero verso le 7.00 circa, non riscontrava sul cane della IG.ra , di nome alcun tipo di lesione, di morsicatura e/o di _1 CP_2 escoriazione, e il cane risultava perfettamente integro?” (teste: ) 3) “Vero Parte_3
che, la sera del 16 maggio 2022, al momento di rientro a casa dal lavoro, ovvero verso le ore 19 circa, riscontrava sul cane della IG.ra , di nome le lesioni _1 CP_2
raffigurate nelle fotografie allegate sub Doc06 (che si rammostrano al teste)?” (teste:
) 4) “Vero che la IG.ra riferiva, in data 16 maggio 2022, alle ore Parte_3 _1
19.00 circa, che le ferite sul proprio cane, di nome raffigurate nelle fotografie CP_2
allegate sub Doc06 (che si rammostrano al teste) erano state procurate al cane a seguito di aggressione e morsicatura dal medesimo subita ad opera del cane, di razza LLdog francese, condotto in passeggiata e non trattenuto al guinzaglio dalla IG.ra Pt_1 presso l'area denominata “Greenway” in San Genesio e Uniti (PV), verso le ore 12.15 circa ?” (teste: ) 5) “Vero che la mattina del 16 maggio 2022 la IG.ra Parte_3
non presentava escoriazioni né traumi di alcun tipo al ginocchio destro né _1 accusava dolori in tale articolazione?” (teste: ) 6) “Vero che la sera del 16 Parte_3
maggio 2022 la IG.ra accusava e riferiva di forti dolori al ginocchio destro, sul _1 quale era presente un'escoriazione visibile?” (teste: ) 24 7) “Vero che la Parte_3
IG.ra riferiva che tale trauma escoriativo al ginocchio destro le era stato _1
provocato dalla caduta occorsa a seguito di aggressione perpetrata in data 16 maggio
2022 ad opera del cane, di razza LLdog francese, condotto in passeggiata e non trattenuto al guinzaglio dalla IG.ra presso l'area denominata “Greenway” in Pt_1
San Genesio e Uniti (PV), verso le ore 12.15 circa ?” (teste: ) 8) “Vero che Parte_3
la IG.ra non riusciva, la notte fra il 16 e il 17 maggio 2022, a dormire a causa del _1 dolore al ginocchio destro?” (teste: ) 9) “Vero che la mattina del 17 maggio Parte_3
2022, verso le 8 di mattina circa, procedeva ad accompagnare in macchina la IG.ra
al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Matteo di PA a causa dei dolori che la _1 medesima accusava e lamentava al ginocchio destro?” (teste: ) 10) “Vero Parte_3
che procedeva a scattare le foto allegate sub Doc06 (che si rammostrano al teste) in data
pagina 6 di 31 16 maggio 2022”? (teste: ) 11) “Vero che procedeva a scattare le foto Parte_3
allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste) in data 3 maggio 2023?” (teste: Pt_3
) 12) “Vero che non intratteneva alcuna conversazione telefonica, in data 16 maggio
[...]
2022, con la IG.ra ?” (teste: ) 13) “Vero che si trovava, in Parte_1 Parte_3
data 16 maggio 2022, alle ore 12.30 circa, impegnato ad effettuare una visita medica a
Milano, alla Via Orobia n., 15, presso una sede del Gruppo A2A, alla presenza del Dott.
?” (teste: ) 14) “Vero che il cane di razza ER Persona_5 Parte_3
Stafffordshire, di nome raffigurato nelle foto sub Doc05 (che si rammostrano al CP_2
teste), di proprietà della IG.ra , era ospite presso la struttura di ricezione per cani _1
(canile) ENPA PAVIA situata in Cascina Quadrifoglio, Strada Per Mirabello 6, 27010 San
Genesio ed Uniti (PV), dal 08 al 15 giugno 2022?” (teste: ) 15) “Vero Testimone_9
che durante tale periodo e durante tale permanenza (08 – 15 giugno 2022) presso il canile, il cane di razza ER Stafffordshire, di nome raffigurato nelle foto sub Doc05 CP_2
(che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , non effettuava alcuna _1
aggressione nè ai danni del personale della struttura né ai danni degli altri cani ospiti della struttura?” (teste: ) 16) “Vero che durante tale periodo e durante Testimone_9
tale permamenza (08 – 15 giugno 2022) presso il canile, il cane di razza ER
Stafffordshire, di nome raffigurato nelle foto subDoc05 (che si rammostrano al CP_2
teste), di proprietà della IG.ra , non dimostra va alcun segno di comportamento _1
aggressivo nei confronti degli operatori della struttura e/o nei confronti degli altri cani ospiti della struttura?” (teste: ) 17) “Vero che, verso la seconda metà di Testimone_9
giugno 2022, il IG,. , che in tale momento si trovava presso il proprio Studio Parte_3
situato in Via Battagia di PA ,74 San Genesioed Uniti (PV), intratteneva una conversazione telefonica in modalità vivavoce con l'Avv. Maria Laura Cornalba?” (teste:
, ) 18) “Vero che durante la conversazione telefonica fra il Parte_3 Testimone_13
IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, mai affermava in alcun modo alcuna Parte_3
sorta di ammissione di responsabilità in capo alla moglie nei Controparte_1
confronti della IG.ra e relativamente ai fatti occorsi in data 16 maggio Parte_1
2022 fra le due IGnore e i rispettivi cani?” (teste: ) 19) “Vero che durante Parte_3
pagina 7 di 31 la conversazione telefonica che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Parte_3
Cornalba, il IG. mai affermava in alcun modo alcuna sorta di ammissione Parte_3
di responsabilità in capo alla moglie nei confronti della IG.ra Controparte_1
e relativamente ai fatti occorsi in data 16 maggio 2022 fra le due IGnore Parte_1
e i rispettivi cani?” (teste: ) 20) “Vero che durante la conversazione Testimone_13
telefonica che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, Parte_3
sosteneva sempre e pienamente il comportamento della moglie, Controparte_1
relativamente ai fatti occorsi in data 16 maggio 2022, pronunciandofrasi del tipo “Guardi che non sono andati cosi i fatti;
mia moglie ha sempre trattenuto il cane al guinzaglio contrariamente a quanto ha fatto la sua cliente ” ? (teste: ) 21) “Vero Parte_3 durante la conversazione telefonica che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Parte_3
Maria Laura Cornalba, il IG. sosteneva sempre e pienamente il Parte_3
comportamento della moglie, relativamente ai fatti occorsi in Controparte_1
data 16 maggio 2022, pronunciando frasi del tipo “Guardi che non sono andati cosi i fatti;
mia moglie ha sempre trattenuto il cane al guinzaglio contrariamente a quanto ha fatto la sua cliente” ? (teste: ) 22) “Vero durante la conversazione telefonica che Testimone_13 aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, pronunciava più Parte_3
volte espressioni come “Non è cosi come afferma lei” nonché “questa è la sua versione dei fatti” ? (teste: ) 23) “Vero durante la conversazione telefonica che aveva Parte_3 luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, il IG. Parte_3 Parte_3
pronunciava più volte espressioni come “Non è cosi come afferma lei” nonché “questa è la sua versione dei fatti”? (teste: ) 24) “Vero che chiudeva la conversazione, Testimone_13 che aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, affermando Parte_3
“Fino a prova contraria l'Italia è uno stato di diritto, sarà un giudice a decidere non lei” ?
(teste: ) 25) “Vero che il IG. chiudeva la conversazione, che Parte_3 Parte_3 aveva luogo fra il IG. e l'Avv. Maria Laura Cornalba, affermando “Fino a Parte_3 prova contraria l'Italia è uno stato di diritto, sarà un giudice a decidere non lei” ? (teste:
) 26) “Vero che, sulla base di quanto in propria conoscenza, la IG.ra Testimone_13
conduce abitualmente in passeggiata il cane HO, di razza Amaerican _1
pagina 8 di 31 Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), sempre trattenuto con guinzaglio corto a catena con manico in pelle, agganciato al collo a un collare di tipo Julius K9 ?” (teste: , ) Parte_3 Testimone_14 Testimone_12
27) “Vero che conosce il cane HO, di razza Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , _1 fin da quando è giunto a casa della IG.ra ?” (teste: _1 Testimone_14 Tes_12
) 28) “Vero che incontra il cane HO, di razza Amaerican Staffordshire,
[...]
raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della
IG.ra , mediamente ogni giorno allorquando viene condotto in passeggiata dalla _1
IG.ra e/o dal di lei marito, ?” ( teste: _1 Parte_3 Testimone_14 Tes_12
) 29) “Vero che il cane HO, di razza Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle
[...]
foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , la _1
saluta sempre muovendo la coda in ogni occasione in cui la incontra?” ( teste:
[...]
) 30) “Vero che accarezza sempre il cane HO, di razza Tes_14 Testimone_12
Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , in ogni occasione in cui la incontra?” ( teste: _1
) 31) Vero che mai ha assistito a manifestazioni di Testimone_14 Testimone_12
aggressività e/o insofferenza (ad esempio atteggiamento ringhioso, pelo diritto sulla schiena) durante tutte le occasioni in cui ha incontrato il cane HO, di razza Amaerican
Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra ?” (teste: ) 32) “Vero _1 Testimone_14 Testimone_12
che mai lei ha assistito a manifestazioni di aggressività e/o insofferenza (ad esempio atteggiamento ringhioso, pelo diritto sulla schiena) durante tutte le occasioni in cui il
Pers proprio cane, di nome ha incontrato il cane HO, di razza Amaerican
Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra ?” (teste: ) 33) “Vero che mai il cane _1 Testimone_12
HO, di razza Amaerican Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , ha aggredito o procurato _1
Pers lesioni di alcun tipo al proprio cane, di nome ” (teste: ) 34) “Vero Testimone_12
pagina 9 di 31 che entrambi i suoi figli, ovvero una FI di anni sei e un figlio di anni dieci, in ogni occasione in cui, alla propria presenza, incontrano il cane HO, di razza Amaerican
Staffordshire, raffigurato nelle foto allegate sub Doc05 (che si rammostrano al teste), di proprietà della IG.ra , lo accarezzano e il cane medesimo si lascia accarezzare e _1
non ha mai aggredito né procurato lesioni ai suoi figli né si è mai dimostrato aggressivo
e/o insofferente verso tali atteggiamenti dei suoi figli?” (teste: ); Come Testimone_12
da Memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., si chiede ammettersi a prova contraria diretta sui capitoli formulati da controparte nella propria Memoria n. 2 ex art. 183 comma 6
c.p.c.: - IG. , residente in [...] San Genesio ed Uniti Parte_3
(PV), coniuge della IG.ra e con la medesima convivente, su tutti i capitoli di _1
prova attorei , laddove ritenuti ammissibili;
. - IG. – residente in [...]
64 Torrazza Coste (PV), e importante testimone in quanto persona presente alla telefonata intercorsa, in modalità vivavoce, fra e l'Avv. Maria Laura Cornalba, sul Parte_3
formalmente numerato cap. 15) avv (che in realtà dovrebbe essere numerato come cap 16) avv, in ogni caso l'ultimo capitolo formulato in ordine numerico) , laddove ritenuto ammissibile;
- IG.ra – residente in [...] San Testimone_14
Genesio ed Uniti (PV), vicina di casa della IG.ra , sui capitoli attorei 11) 12) 13) , _1
nuovamente 13) eventualmente da riformularsi come 14), 14) eventualmente da riformularsi 15), laddove ritenuti ammissibili;
- Dott.ssa – residente in [...]
Via Battaglia di PA, 70 San Genesio ed Uniti (PV), altra vicina di casa della IG.ra
, sui capitoli attorei sui capitoli attorei 11) 12) 13), nuovamente 13) eventualmente _1
da riformularsi come 14), 14) eventualmente da riformularsi 15), laddove ritenuti ammissibili. 4) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IGnora evocava in Parte_1
giudizio la IGnora al fine di ottenere la condanna al pagamento, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.632,87 oltre gli interessi e rivalutazione pagina 10 di 31 monetaria, in conseguenza di un' aggressione consistente in morsicatura trascinamento a terra, causata dal cane della convenuta . _1
A supporto della propria domanda l'attrice deduceva che: in data 16.5.2022, alle ore
12:00 circa, in comune di San Genesio ed Uniti (PV), stava portando a spasso sulla Green
Way nel Parco della Vernavola, il proprio cane, un bulldog francese maschio di nome
“OR” di circa quattro anni;
nel frattempo era sopraggiunta la IGnora , la quale _1
aveva al guinzaglio un grande cane nero di nome “HO” di razza american staffordshire, di circa un anno di età; improvvisamente, il cane nero aveva dato un forte strattone alla padrona, che stava telefonando, e aveva iniziato a correre in direzione dell'attrice; la IG.ra presagendo che il cane aveva intenzione di aggredire Pt_1 Pt_2
aveva sollevato il proprio bulldog da terra ed allora l'american staffordshire si era avventato su di lei facendola cadere e trascinandola a terra;
a questo punto il cane della IGnora aveva azzannato al collo il bulldog e l'attrice, per salvare il proprio cane, _1
era intervenuta e veniva a sua volta azzannata alle mani;
la convenuta si era inizialmente limitata, sempre parlando al telefono cellulare, a richiamare il proprio molosso, ma quest'ultimo non aveva desistito dal proseguire la propria aggressione;
solo in un secondo momento, quindi, si era avvicinata e aveva strattonato via il proprio cane di nome
“HO” per far cessare l'attacco; la IGnora aveva riportato delle ferite Parte_1
da morso alle mani e delle escoriazioni, oltre a lacerazioni e danni ai propri pantaloni, alle proprie calzature ed al proprio telefono cellulare;
dopo l'aggressione la IGnora Pt_1
aveva raggiunto l'abitazione della madre, IGnora e poco dopo era stata Testimone_2
raggiunta anche dalla convenuta;
quest'ultima aveva passato all'attrice il proprio telefono cellulare per parlare con il marito , il quale aveva minimizzato l'accaduto e Parte_3
aveva affermato che il loro cane aveva avuto una zuffa anche con un altro cane la settimana prima;
il marito della convenuta, inoltre, aveva chiesto all'attrice di non procedere per vie legali, perché il proprio cane non era assicurato;
lo stesso giorno dell'aggressione la parte attrice si era recata in Pronto Soccorso presso il Policlinico S. Matteo di PA;
il personale medico, dopo avere suturato le ferite da morsicatura canina, aveva valutato guaribili le stesse in quindici giorni e somministrato l'antitetanica; sempre in quella medesima pagina 11 di 31 giornata, la IG.ra aveva scritto alla IGnora per cercare di raggiungere un _1 Pt_1
accordo che evitasse il ricorso alle vie legali;
stante l'inerzia della convenuta, l'attrice aveva sporto denuncia presso i Carabinieri di PA in data 20.5.5.2022 per lesioni colpose;
a seguito di guarigione dai postumi, , in data 6.6.2022, secondo valutazione medico legale, era stato ritenuto sussistente un danno biologico permanente compreso fra il 3 ed il 4 % ed un danno biologico temporaneo del 75 % per 15 giorni;
del 50 % per 10 giorni e del 25 % di 10 giorni;
le spese mediche sostenute per la visita risultavano pari ad € 202,00; ai danni fisici subiti erano da aggiungersi i danni subiti dagli indumenti della (€ 270,00 per Pt_1
i jeans Koons;
€ 295,00 per le scarpe Celine;
€ 31,60 di spese mediche in farmacia ed €
65,00 per la riparazione del telefono cellulare); malgrado diffide di pagamento , parte convenuta non aveva risposto né pagato nulla.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2023 si costituiva la IGnora
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: in data Controparte_1
16.5.2022, in comune di San Genesio ed Uniti (PV) la IG.ra stava passeggiando _1 con il proprio cane “HO” al guinzaglio;
all'improvviso era sopraggiunto un bulldog (il cane “OR”), libero e senza guinzaglio, il quale aveva aggredito il cane della convenuta provocandogli delle ferite e facendo cadere la sua padrona che si era ferita ad un ginocchio;
era quindi intervenuta per separare i cani la stessa IGnora che aveva sollevato il Pt_1
proprio bulldog;
le lesioni che l'attrice aveva alle mani potevano essere state provocate dallo stesso cane “OR”, data l'eccitazione del momento, e non erano necessariamente frutto di morsicature di “HO”; l'omesso guinzaglio costituiva comportamento negligente;
anche la IG.ra aveva riportato ferite;
in merito ai danni fisici e _1
patrimoniali subiti dall'attrice, essi erano da imputarsi esclusivamente alla condotta incauta della e segnatamente, all'assenza di guinzaglio, al portare scarpe con i Pt_1
tacchi e aver sollevato il proprio cane;
tali comportamenti attorei rappresentavano un un'ipotesi di caso fortuito, da soli idonei ad interrompere il nesso di causalità che deve necessariamente legare fra loro la condotta del cane con l'evento lesivo provocato dall'animale pagina 12 di 31 Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, escussione testimoniale e CT medico legale.
All'udienza del 20.11.2024, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali e onere della prova
2.La fattispecie in esame e l'aggressione fortuito
3.Il caso fortuito
4.Il danno subito dalla IGnora Parte_1
5.Le spese di giudizio
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali
Preliminarmente, in punto di diritto, premesse le reciproche e contrapposte ricostruzioni in punto di fatto riportate nel capitolo precedente, è utile richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di danni cagionati da animali ex art. 2052
c.c.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c.: “(Danno cagionato da animali) Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, in riferimento all'art. 2052 c.c. precisa “La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 del
c.c., incombe a titolo oggettivo e in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale” (Cass. 5.2.2018, n. 2674; 7.7.2010, n. 16023; 12.9.2000, n. 12025).
A riguardo, è stato ulteriormente argomentato come “l'art. 2052 c.c., configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale…il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale
pagina 13 di 31 e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito” (Cass., 19/07/2019,
n.19506 )
A quest'ultimo proposito, in materia di ripartizione di onere della prova, è stato ulteriormente sottolineato che “Spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum e contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, mentre il convenuto, per liberarsi della responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. 20.5.2016, n. 10402; 22.3.2013, n. 7260).
In tema di caso fortuito si afferma altresì che : “L'imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio” (Cass. 9.4.2015, n. 7093); a questo riguardo, coerentemente con la preferibile giurisprudenza di merito, il caso fortuito, deve assumere i “caratteri dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità, (Trib. Milano
18.02.2020, n.1536)
2.La fattispecie in esame e l'aggressione canina
Questione controversa in punto di fatto è costituita dalla dinamica della zuffa canina
(ex se pacifica) che vedeva coinvolti il cane bulldog francese OR, condotto dalla IG.
e e il cane HO ER Staffordshire terrier, della IG.ra . Parte_1 _1
Richiamate per relationem le reciproche e contrapposte ricostruzioni in punto di fatto (esposte nel capitolo precedente), sul piano metodologico, si precisa preliminarmente che, nel presente giudizio viene in rilievo esclusivamente il danno (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'attrice, IG.ra oggetto di specifica domanda Parte_1
risarcitoria, risultando irrilevanti (perché non oggetto di domanda riconvenzionale), i presunti danni subiti dalla IG.ra : questi ultimi, rilevano esclusivamente in punto di _1
fatto ai fini della ricostruzione della fattispecie, essendo altrimenti estranei al thema decidendum.
pagina 14 di 31 Alla luce di quanto esposto, in ossequio ai principi generali elaborati in sede giurisprudenziale, gravava su parte attrice l'onus probandi, oltre che dei Pt_1
pregiudizi subiti e del fatto storico, anche del “ rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso…”; al contrario, una volta provati tali profili, l'onus probandi circa il caso fortuito, costituito anche da eventuale condotta negligente della danneggiata gravava sulla convenuta.
In primo luogo, sul punto, isulta necessario anzitutto accertare se via stata un'aggressione da parte del cane HO nei confronti della IGnora nei termini Pt_1
esposti (urto , caduta a terra , morsicatura) e per quale ragione;
a riguardo, a fronte della ricostruzione di parte attrice , la difesa di parte convenuta ha eccepito che le ferite dell'attrice, almeno quelle sulla mano riconducibili al morso, siano state provocate dal suo stesso bulldog, per l'agitazione e la foga del momento.
Il Tribunale aderisce , sul punto , alla ricostruzione di parte attrice, maggiormente convincente sul piano presuntivo e supportata da plurimi elementi probatori e indiziari
In primo luogo, la circostanza dell'aggressione e del morso del cane HO è stata puntualmente dedotta dalla non solo nei propri scritti difensivi giudiziali, ma Pt_1
anche in fase stragiudiziale e, segnatamente, in denuncia sporta presso la Stazione dei
Carabinieri di PA in data 20.5.2022, ovvero pochi giorni dopo l'evento(cfr doc. 9): sebbene anche tale denuncia risulti essere un atto a formazione unilaterale e quindi ex se privo di valore probatorio, tuttavia, stante le rilevanti conseguenze penalistiche in caso di mendacio o falsità, costituisce , quanto meno, un elemento indiziario idoneo a suffragare la tesi attorea, considerando altresì il carattere univoco, logico e privo di contraddizioni delle dichiarazioni ivi contenute.
In secondo luogo, a supporto della tesi attorea, sono stati prodotti IGnificativi messaggi sms , non formalmente disconosciuti, da cui emerge come la IG.ra si _1
interessasse delle condizioni di salute della e, a fronte di richiesta risarcitoria Pt_1
della medesima, chiedeva espressamente di addivenire ad un accordo;
non si spiegherebbero altrimenti questi messaggi se non in forza di un riconoscimento, almeno parziale, della propria responsabilità: se, infatti, la convenuta era convinta che il suo cane pagina 15 di 31 non avesse prodotto alcun danno fisico , ritenendo le morsicature fatte da “OR”, la IG.ra non avrebbe avuto alcun motivo di scrivere all'attrice nei termini esposti;
_1
parimenti, sempre sul piano della condotta stragiudiziale, la medesima decideva _1
di non procedere ad alcuna richiesta di risarcimento del danno, avvalorando tale inerzia la tesi della consapevolezza del fatto che, alla causazione del danno patito dalla Pt_1
avesse contribuito il proprio cane
In terzo luogo rileva la testimonianza della teste la quale, seppur madre Tes_1
della parte attrice, risultando tale condizione famigliare idonea ad attenuare l'attendibilità, risulta comunque soggetto privo di interesse alla controversia, anche di mero fatto e quindi terzo rispetto alle parti;
orbene, tale testimone ha confermato in modo univoco che pochi minuti dopo il rientro di presso la sua abitazione, la IG.ra suonava il Pt_1 _1
campanello, presentandosi come la padrona del cane che aveva aggredito Pt_1
chiedendo del suo stato di salute e scusandosi ripetutamente per l'aggressione di CP_2
Pur essendoci contestazioni circa il contegno e le azioni tenute durante questa visita, risulta particolarmente IGnificativo che la circostanza della visita non sia mai stata ex se contestata dalla convenuta
In quarto luogo, si evidenzia l'univoca attestazione del CT “Nell'evento lesivo in cui fu coinvolta in data 16/05/2022 la IGnora riportò ferite lacero-contuse alle Pt_1
mani bilateralmente e al piede destro. Tale lesività, del tutto compatibile con la dinamica di una aggressione canina, fu riscontrata e certificata in sede Nosocomiale” (cfr relazione
CT pag.8, su cui amplius infra)
Orbene, premessa l'accertata origina canina della ferita in base al criterio dell'id quod plerumque accidit non risulta verosimile, almeno in parte qua, la ricostruzione di parte convenuta, risultando viceversa maggiormente ragionevole quella di parte attrice;
risulta altamente improbabile, infatti, che il proprio cane, o un cane che comunque frequenta e conosce bene una persona, morsichi il proprio padrone o detentore che sta cercando di salvarlo da un pericolo imminente;
è molto più rispondente a verosimiglianza che un cane in procinto di aggredirne un altro morda chi si frappone fra lui e l'altro animale.
pagina 16 di 31 A fortiori, a fronte di eccezione del ctp di parte convenuta circa l'incompatibilità della tipologia di morso con la razza canina di HO, la CT ha puntualmente argomentato come la lesività riportata risulta compatibile con la dinamica di un'aggressione canina. In merito a quanto dedotto sull'incompatibilità, in base alla razza canina, preme chiarire che la forza del morso di una razza canina non può essere misurata con precisione e in maniera univoca. La forza del morso indica infatti la quantità di pressione che genera un morso di un cane. La potenza non può essere standardizzata in quanto la forza del morso varia evidentemente non solo in base alla taglia, ma anche alle diverse circostanze, all'età e alle differenze individuali. Indubbiamente, maggiore è la pressione esercitata dalle mascelle dall'animale, maggiore è il danno che potrà arrecare” sic relazione pag.10) ; la stessa CT ha quindi esposto una valutazione positiva di compatiibilità specificatamente anche con riferimento alla razza del cane HO ovvero american staffordshire
Ulteriore elemento presuntivo a sostegno della tesi attorea dell'aggressione di
è costituito dalla circostanza della caduta della IGnora , pacifica tra le CP_2 Pt_1
parti e debitamente documentata: tale caduta, infatti, risulta compatibile con le dimensioni di “HO” e con la dinamica dei fatti illustrata dalla difesa attorea e a fortiori rende coerente la morsicatura come effettuata proprio da che procedeva all'aggressione; CP_2
l'ulteriore circostanza secondo cui la interveniva solo in un secondo momento per _1
allontanare il proprio cane (cfr. comparsa di costituzione e risposta della convenuta:
“Solamente grazie all'intervento provvidenziale dell'odierna convenuta, prontamente rialzatasi nonostante la brutta caduta, veniva posto fine alla zuffa canina”), inoltre, depone ulteriormente a favore delle dichiarazioni attoree.
Risultano prive di pregio e inutili a escludere una responsabilità nel caso concreto del cane HO, le dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta (testi e Tes_12
e gli scritti di difesa convenuta secondo cui il cane “HO” era un cucciolo Tes_11
giocoso e buono: ciò, anzitutto, in quanto non si possono mettere a confronto i comportamenti che un cane ha con persone che frequenta e conosce da sempre con quelli che ha durante una zuffa canina e nei confronti di persone che a questa zuffa prendono pagina 17 di 31 parte;
inoltre, tali dichiarazioni risultano contraddette da altre (cfr teste “Confermo; Tes_3
io porto il cane OR quando mia zia non può; nel vicinato sono tutti a conoscenza di altre aggressioni e quindi devio la strada;
ADR io non ho mai assistito ad un' aggressione;
“ mi è stato riferito da una dog sitter anche la zuffa con un pitbull ADR.); infine , come correttamente rilevato dalla giurisprudenza, è irrilevante ex se la circostanza del carattere ordinariamente mansueto dell'animale (Cass., 13.01.2017, n.17133)
Infine, sotto ulteriore e connesso profilo, rileva la condotta giudiziale della stessa parte convenuta che invero, le cui contestazioni, almeno in fase iniziale ha contestato solo genericamente la riconducibilità del morso.
In ragione di quanto esposto, risulta quindi provata la caduta , come provocata dal cane HO della IG.ra e il morso del citato cane ai danni della stessa attrice;
Pt_1
parimenti comprovato il danno, sia in termini non patrimoniali sia in termini patrimoniali, come eziologicamente riconducibile all'aggressione e al morso di cane
Segnatamente, in ordine al primo profilo, l'attrice ha depositato IGnificativa e rilevante documentazione di carattere probatorio
E' stato infatti comprovato da univoca e rilevante documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica, come, a seguito della morsicatura e della caduta, la IGnora si era recata presso l'Ospedale San Matteo di PA (“Giunge in seguito a morso Pt_1 di cane noto oggi intorno alle 12”), ove, all'esito della visita, erano riscontrati: “Ferite da morso II dito mano dx e III dito mano sx. Non deficit in flesso estensione, non deficit sensibilità”, con prescrizione di: “pr/amoxicillina + acido clabvulanico 1 g ogni 8 ore per
3 volte al giorno per 7 giorni;
pr/enterogerminona 1 volta al giorno durante
l'antibivcoiterapia; se dolore: pr/paracetamolo 1 g al massimo ogni 8 ore per 3 volte al giorno;
utile ghiaccio locale protetto a cicli per i primi 2-3 giorni;
tra 7 giorni: medicazione intermedia del curante e monitoraggio clinico delle ferite;
desutura tra 15 giorni presso medico curante previa valutazione dell'avvenuta guarigione della stessa”(cfr. doc. 7 di parte attrice) con prognosi di quindici giorni;
contestualmente veniva anche compiuta la vaccinazione antitetanica.
pagina 18 di 31 Parimenti depositata ulteriore documentazione medica attestante ulteriori visite nei giorni successivi presso il medico curante, il quale riteneva necessario prolungare i giorni di malattia di ulteriori cinque giorni per avere una completa guarigione (doc. 10 di parte attrice); lo stesso dichiarava poi, in data 6.6.2022, guarita la parte attrice con postumi invalidanti da valutare in sede medico-legale (doc. 14 di parte attrice); infine, è stata altresì prodotta perizia di parte attestante la sussistenza di un danno biologico permanente compreso fra il 3 ed il 4 % ed un danno biologico temporaneo del 75 % per 15 giorni;
del
50 % per 10 giorni e del 25 % di 10 giorni (doc. n. 17 di parte attrice); in base alla perizia era stato, quindi, riscontrato il pregiudizio fisico subito.
Appare quindi comprovato, il nesso di causalità tra l'aggressione da parte del cane della convenuta e il danno fisico come lamentato.
Parimenti, sul piano patrimoniale, rileva la IGnificativa e rilevante riproduzione fotografica attestante le lacerazioni a vestiti e scarpe e al cellulare (doc. 3,4) nonché lo scontrino per la riparazione del cellulare (doc. 13)
In ragione di quanto esposto, si ritiene comprovata anche il danno subito (sulla cui valutazione amplius infra) e la riconducibilità dello stesso
3.Il caso fortuito
Parte convenuta ha eccepito, sotto plurimi profili, una condotta gravemente negligente della IG.ra nella gestione del proprio cane, tale da integrare il caso Pt_1
fortuito ed escludere la propria responsabilità: è bene precisare, in ossequio alla giurisprudenza sopra evidenziata, che l'onus probandi circa la sussistenza di tale caso fortuito gravava proprio sulla convenuta;
segnatamente, è stata eccepita una grave negligenza nell'aver lasciato il cane senza guinzaglio, nell'aver preso in mano il medesimo cane cuore nel contesto di zuffa canina, e nell'indossare scarpe non consone ai luoghi.
In via preliminare, si evidenzia che tutte le eccezioni di parte convenuta, come sopra riportate e pur qualora dimostrate, non risulterebbero, invero neanche astrattamente, idonee a integrare un “caso fortuito” scrictu sensu inteso, ovvero una circostanza “imprevedibile ed eccezionale”, come richiesta dalla giurisprudenza, tale da elidere il nesso di causalità, potendo al più rilevare quali concorso di colpa della IG.ra ex art. 1227 c.c: la Pt_1
pagina 19 di 31 presenza di cani lasciati liberi, (pur contra legem) ovvero il gesto di protezione del proprietario nei confronti del proprio animale, pur eventualmente non del tutto coerente con i canoni del comportamento animale, sono infatti ipotesi fattuali abituali tali da essere prevedibili secondo una regola generale di affidamento.
In ogni caso tutte le eccezioni di parte convenuta a riguardo sono infondate nel merito.
Questione rilevante in punto di fatto e preliminare sul piano della ricostruzione logico fattuale è costituita dall'accertamento della tenuta al guinzaglio del cane cuore da parte della IG.ra Pt_1
Tale circostanza risulta, anzitutto, puntualmente dedotta da parte attrice nei propri scritti difensivi fin dalla costituzione in giudizio ed è supportata da IGnificativa e rilevante documentazione e, segnatamente da una foto (doc. 6 di parte attrice) ritraente un guinzaglio insanguinato, deducendo essere stato quello indossato dal cane “OR” al momento dell'attacco subito da parte di;
a quest'ultimo proposito, l'attrice ha CP_2
allegato altre foto (doc.5 lett. a); b) e c) da cui risulta ben visibile una ferita in via di guarigione all'altezza del collo del cane proprio dove si trovava il collare collegato Pt_2
al guinzaglio;
a fortiori, sul punto, è stata prodotta certificazione di medico veterinario, recante data 16.5.2022 e attestante la presenza di ferita “lacero contusa su collo dx” (doc.
23); irrilevante sul punto la data della stampa
Tale IGnificativo complesso probatorio documentale corrobora in modo IGnificativo la deduzione attorea secondo cui il cane OR era effettivamente al guinzaglio almeno secondo un criterio probabilistico fondato su canone di ragionevolezza che deve improntare il giudizio civile.
Le critiche mosse da parte convenuta circa il colore del sangue(cfr. ad es. comparsa costituzione pag.12), ritenuto inverosimile e fatto con la vernice, sono prive di pregio in quanto il colore del liquido mostrato in foto è compatibile con il colore e la consistenza del sangue animale secco.
Parimenti inconsistenti le critiche al modello di guinzaglio mostrato in foto: tale modello, come tutti quelli riconducibili al medesimo tipo, si caratterizza per avere una pagina 20 di 31 lunghezza regolabile dal proprietario e, quindi, , stante l'assenza di specifica dimostrazione contraria sul punto dell'effettiva lunghezza del guinzaglio nel preciso momento dell'aggressione (prova rigorosa incombente sul convenuto ai sensi della giurisprudenza sopra citata ) si deve necessariamente presumere che era stato utilizzato ad una lunghezza regolamentare
In ragione di quanto esposto, non solo non è stata fornita prova rigorosa che il cane fosse libero ma si ritiene che tale animale, al momento del fatto, fosse tenuto al Pt_2
guinzaglio e che, quindi, non sussisteva alcun comportamento negligente della parte attrice in fase ex ante
In secondo luogo, si deve prendere in considerazione il comportamento dell'attrice nei confronti del cane al momento della zuffa;
orbene, l'attrice, IG.ra Pt_2 Pt_1
teneva un comportamento ovvero quello di sollevare il cane da terra per evitare che venisse aggredito da circostanza pacifica “prendeva in braccio bruscamente il proprio CP_2
cane “ sic comparsa di costituzione pag. 2 ) del tutto logico e che ci si aspetterebbe da un uomo di media diligenza, padrone di un cane di piccola taglia.
In altri termini, il timore che, in una zuffa canina, (facendo ricorso al criterio dell'id quod plerumque accidit), un cane di razza american staffordshire, grande fra le due e le tre volte in più rispetto al piccolo bulldog, potesse avere la meglio e ferire gravemente od uccidere il cane più piccolo, era del tutto logicamente fondato e giustificabile e sarebbe stato, al contrario, un comportamento illogico e negligente abbandonare il cane di più piccole dimensioni all'aggressione del più grande.
La deduzione della convenuta, secondo cui si sarebbe dovuto lasciar azzuffare i cani senza intervenire (sic comparsa costituzione pag. 15 o da ultimo in replica pag. 14) perché solitamente questi scontri si risolvono senza gravi danni, è priva di fondamento, altamente imprudente, esponendo il proprio animale e persone a conseguenze della stessa, e quindi contraria ai doveri di diligenza di un medio padrone o detentore di cane.
Parimenti inconferente, oltre che non pienamente dimostrata, la circostanza che anche il cane della IG.ra avesse riportato delle ferite ovvero che ferite siano state _1
riportate da quest'ultima: a fortiori, proprio volendo accedere alla ricostruzione della pagina 21 di 31 convenuta, secondo una valutazione basata su presunzione, tale circostanza risulterebbe essere ulteriormente aggravante la pericolosità della situazione stante, appunto i reciproci morsi, e giustificando a fortiori la condotta della Pt_1
In ragione di quanto esposto, nessun rimprovero può essere addebitato alla IG.ra per essere intervenuta;
analogamente, alcun rilievo di colpevolezza a Parte_1
carico dell'attrice, può essere rilevato per aver indossato scarpe di un certo modello, non integrando la passeggiata con il proprio cane condotta ex se pericolosa che imponesse l'adozione di particolari calzature (come potrebbe essere, ad esempio, una scalata in montagna).
In definitiva, risulta configurabile in capo alla convenuta un'ipotesi responsabilità ex art. 2052 c.c. per avere il di lei cane cagionato un danno alla parte attrice e stante l'inesistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra condotta causativa del danno e danno stesso.
Le istanze istruttorie della convenuta non ammesse, oltre che inammissibili per i motivi già esposti con ordinanza del 28.11.2023, risultano comunque superflue in quanto non idonee a suffragare la sussistenza di un caso fortuito.
4.Il danno subito da Parte_1
In relazione al danno non patrimoniale subito , a fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni con particolare riferimento al danno biologico subito e alla piena riconducibilità dello stesso all'incidente, e quindi anche sotto il profilo del nesso eziologico, è stata disposta CT.
L'elaborato peritale, completo nelle valutazioni medico legali nonchè basato sull'intera documentazione medica acquisita e su visita della stessa attrice
[...]
risulta particolarmente approfondito, caratterizzato da rigoroso iter logico Pt_1
motivazionale, elaborato nel contraddittorio tra le parti, ed è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
La consulente, dopo un attento esame della documentazione in atti, citata in relazione, e una analitica delle operazioni svolte, ha compiuto un esame obiettivo della perizianda, precisando segnatamente come :“normotipo in buone condizioni generali,
pagina 22 di 31 destrimane. 168 cm, 53 Kg. Mano destra: in corrispondenza della metacarpofalangea del
II dito della mano esito cicatriziale della lunghezza di 1,5 cm trasversale, lineare, lievemente ipercromico. Alla base della falange prossimale del II dito esito cicatriziale trasversale, lineare, ipercromico della lunghezza di 1 cm. Lievemente disestesico. Non limitazioni articolari. Pinze e pugno validi. Mano sinistra: in corrispondenza dell'interfalangea intermedia del IV dito esito cicatriziale trasversale, ipercromico;
non limitazione articolare. Piede destro: lungo il I metatarso minimo esito cicatriziale, ipercromico.”
La medesima consulente, in risposta a specifico quesito in merito all'individuazione dei danni fisici in connessione causale con il sinistro a dichiarato che: “Sulla base dell'obiettività riscontrata alla visita medico legale, coerente con gli elementi anamnestico-clinici emersi alla disamina degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, è possibile rispondere motivatamente agli specifici quesiti formulati dall'Ufficio nel seguente modo sintetico. Nell'evento lesivo in cui fu coinvolta in data 16/05/2022 la IGnora riportò ferite lacerocontuse alle mani bilateralmente e al piede Pt_1
destro.Tale lesività, del tutto compatibile con la dinamica di una aggressione canina, fu riscontrata e certificata in sede Nosocomiale. Il decorso della malattia è stato caratterizzato da sutura delle ferite, medicazioni e trattamento farmacologico, cui fece seguito un riferito e congruo ed opportuno periodo di riposo, oltre che di supporto psicologico. Attualmente residuano due cicatrici ipercormiche al II dito della mano destra
e al IV dito della mano sinistra, in assenza di limitazioni funzionali. Dopo ampia discussione delle Parti, il CT indica la seguente valutazione: -invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 15 (quindici); -invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 10
(dieci); -invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 10 (dieci). A mente dei parametri valutativi di corrente uso in ambito civilistico, si stima un danno biologico quantificabile nella misura del 1 % (uno per cento). Risultano depositate da parte Attrice le seguenti spese mediche, ritenute congrue: -Euro 31,60: farmaci (enterogermina e amoxicillina ac. clavulanico) -Euro 200,00: relazione medico legale dr.ssa Non si Persona_7
pagina 23 di 31 prevedono spese future. In conseguenza dei postumi permanenti la perizianda non ha subito un pregiudizio alla sfera dinamico relazionale.” (cfr relazione do. 8 e 9)
Avverso l'elaborato peritale sono state presentate osservazioni da parte dei ctp: quello di parte convenuta chiedeva che venisse riconosciuto come le ridotte dimensioni delle ferite da morso canino fossero indicate come chiaro indice del fatto che erano prodotte dal cane “OR”, data la dimensione contenuta della sua bocca;
mentre il ctp di parte attrice indicava come fosse necessario aderire alla ricostruzione del fatto storico compiuta dalla difesa attorea e che era necessario riconoscere una percentuale di danno biologico permanente superiore all'1 % data la permanenza di esiti cicatriziabili visibili;
inoltre era necessario riconoscere un danno derivante da tensione psicologica particolarmente forte.
Il CT rispondeva, come sopra esposto, riconoscendo puntualmente la compatibilità del morso anche a cane di grossa taglia;
in merito alle contestazioni circa il punto di danno biologico riconosciuto, evidenziava come. “Relativamente alle precisazioni della Dr.ssa
CTP di Parte Attrice, si sottolinea che i soli reliquati cicatriziali (assenti limitazioni Per_8
funzionali) sono, come confermato dalla stessa CTP, di modesta estensione e risultano percepibili solo ad un'osservazione più che attenta (si riporta in calce la documentazione iconografica risalente alle operazioni peritali del giorno 23/04/2024 che dimostra di fatto dei minimi esiti cicatriziali che non possono in alcun modo concretizzare alcun reliquato deturpante). I sintomi psicologici sostenuti da Parte Attrice non risultano comprovati da alcuna evidenza clinica obiettivata in sede di visita medico-legale, né trovano conferma con quanto riportato agli atti e riferito dalla IG.ra , che di fatto ad oggi non Pt_1
assume alcuna terapia farmacologica e/o effettua trattamento riabilitativo di sostegno psicologico. I dati clinico-funzionali, strumentali e obiettivi a disposizione, non consentono di riconoscere postumi permanenti superiori all'1 %.” (sic relazione pag. 10)
Il Tribunale intende aderire alla ricostruzione sui postumi come elaborata dal CT
(peraltro interamente condivisa anche dal professionista di parte convenuta) atteso che, invero, le problematiche fisiche lamentate, pur parzialmente sussistenti, non risultano particolarmente IGnificative, già della stessa certificazione medica come prodotta dall'attrice.
pagina 24 di 31 Venendo all'individuazione dei parametri di quantificazione del danno, si premette che, trattandosi di lesioni micropermanenti provocate da animale e mancando altri criteri stabiliti dalla legge, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile (2024).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa
Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n. 12408); recentemente, tale principio
è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass.
25.02.2014, n. 4447) Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui: "Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Tanto premesso, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente del giudice, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, IGnora non già al momento del ferimento, ma, secondo il preferibile Pt_1
orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019, n. 14364 secondo cui:
"nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza. (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3121, Rv.
pagina 25 di 31 642722-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013, n.10303, Rv. 623138-01)”) al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 44 anni (essendo l'attrice nata il [...] risultando avvenuta l'aggressione in data 16.5.2022 e ultimata l'inabilità temporanea in data 6.6.2022, tenuto conto dei giorni indicati dal CT) l'importo economico in termini risarcitori, ottenuto considerando il valore di punto biologico indicato dal CT pari a 1, ammonta a € 1.367,00 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al
2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico strictu sensu inteso/dinamico-relazionale (voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce
B), sofferenza che, sia pure alquanto modesta, può ritenersi nella specie presuntivamente provata in e coerente con il punto biologico di danno stante le sia pure minime problematiche sopra esposte e riportate in CT per la presenza di cicatrici lievemente non estetiche
In relazione all'invalidità temporanea, assumendo la stima del CT non contestata in parte qua dai ctp, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo pari a €
115,00 al giorno, è pari alla somma complessiva di € 2.156,25 (Invalidità temporanea parziale al 75%: 15 giorni per un totale di € 1.293,75; Invalidità temporanea parziale al
50%: 10 giorni per un totale di € 575,00; Invalidità temporanea parziale al 25%: 10 giorni per un totale di € 287,50)
La difesa attorea ha chiesto che ai fini risarcitori si effettui una stima del danno che tenga conto del criterio della personalizzazione o danno morale (cfr. conclusionale pag.4), avendo esso inciso in modo speciale sull'attore anche a livello di danno estetico, tenendo conto delle sue caratteristiche personali peculiari.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato, con motivazione che merita di essere integralmente riproposta, , che “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai
pagina 26 di 31 pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939).
In modo ancor più incisivo, recentemente la Cassazione ha evidenziato altresì come
“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988).
Il giudice, pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia pagina 27 di 31 quelle “ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati
“all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo
Cass. 17.5.2022 n. 15733).
Tanto premesso in punto di diritto, parte attrice non ha dedotto né dimostrato alcuna circostanza eccezionale o specifica idonea a giustificare un aumento del quantum, come già determinato in via presuntiva, anche per la sofferenza soggettiva e per le lesioni alla sfera dinamico relazionale, nelle citate Tabelle di Milano: segnatamente, sul punto, non è stato formulato alcun capitolo di prova specifico né offerta alcuna prova documentale;
a riguardo, la certificazione del medico psicoterapeuta, circa la sussistenza di un disturbo post traumatico da stress, risulta da un lato generica e dell'altro, pur sussistente, è coerente con la tipologia e gravità di lesioni occorse non assumendo carattere di eccezionalità; inoltre non è ravvisabile alcun danno estetico idoneo ad incidere IGnificativamente sulla vita di relazione
A fortiori, in risposta a specifico quesito, la CT medico legale ha escluso lo stravolgimento o la IGnificativa compromissione delle attività quotidiane affermando che, dopo il sinistro: “In conseguenza dei postumi permanenti la perizianda non ha subito un pregiudizio alla sfera dinamico relazionale.”
Conseguenze, dunque, molto modeste e che, secondo il CT, non hanno inciso in modo IGnificativo sulla vita lavorativa, affettiva e di relazione dell'attrice: a quest'ultimo proposito non è stata offerta alcuna prova documentale né testimoniale.
In ragione di quanto esposto, non è in alcun modo condivisibile la richiesta di personalizzazione del danno ovvero di “danno morale” ulteriore e in via aggiuntiva rispetto al danno biologico come sopra determinato.
pagina 28 di 31 In ragione di quanto esposto, esclusa la personalizzazione, si riconosce l'importo di
€1367,00 stante il punto di danno biologico perduto.
Conseguentemente, può dunque riconoscersi all'attore per il danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 3.523,25 (di cui € 1.367,00 per il danno permanente ed € 2.156,25 per il danno da invalidità temporanea).
A titolo di danno patrimoniale si riconoscono le spese mediche indicate dalla CT pari a € 31,60 a cui vanno aggiunte le spese per la riparazione del telefono cellulare (€
65,00); in via equitativa si riconoscono € 65,00 per spese di riparazione dei jeans e di pulitura delle calzature, sia in quanto,, in base alle foto mostrate , i danni sono di lieve entità e risolvibili con una minor somma rispetto a quella indicata da parte attrice, sia in quanto, almeno presuntivamente, i vestiti indossati era usati;
le spese della ctp sono da liquidarsi separatamente
La somma totale risultante è pari ad € 3.684,85 (€ 3.523,25 +€31,6 + € 65+ € 65).
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento del sinistro
(16.5.2022), ottenendo la somma di € 3.370,77.
La somma ottenuta (€ 3.370,77), parametrata al momento del ferimento, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino all'attualità: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione, è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. del 17.02.1995 n. 1712 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n.
10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n.
18445).
All'esito dei citati calcoli, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornato all'attualità, risulta pari a €. 3.992,32, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione al soddisfo pagina 29 di 31
5.Le spese di giudizio
La convenuta è tenuta a rifondere le spese di giudizio all'attore, in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c. non rilevando, neanche in parte, l'infondatezza della domanda sulla personalizzazione ovvero il punto biologico ridotto rispetto a quello oggetto di domanda, atteso che, i compensi sono liquidati applicando nel valore effettivo di causa
I compensi sono, infatti, liquidati ai sensi del DM 55/2014 (come modificato da DM
147/2022) considerando il valore effettivo, secondo il criterio del decisum, e, quindi, compreso fra € 1.100 e € 5.200 tenuto conto della natura e della complessità della causa e applicando il parametro medio per le fasi di giudizio, risultando quindi astrattamente pari a
€ 2552,00 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. nonché ai costi del contributo unificato, imposta di bollo e spese di citazione, da rifondere interamente.
Le spese della CT, già liquidate con ordinanza di assegnazione di incarico in assenza di istanza, sono addebitate su parte convenuta, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
Parimenti fondata la domanda di rimborso per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP) e per l'assistenza prestata in corso di giudizio sebbene non a titolo risarcitorio;
la ctp ha natura di allegazione difensiva tecnica: come precisato dalla
Cassazione, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha il diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 18.5.2015, n. 10173).
Nella fattispecie in esame le citate spese pari complessivamente a € 402 risultano debitamente documentate (doc. 16 e doc. 36) ed il loro ammontare, tenuto conto anche di quello liquidato al CT nominato dal giudice, risulta congruo, considerando sia il contenuto della perizia di parte sia l'avvenuto deposito di osservazioni alla CT giudiziale, redatte da due professionisti diversi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte
pagina 30 di 31 attrice (c.f. , e, per l'effetto, condanna Parte_1 C.F._1 [...]
(cf. ) al pagamento di €. 3.992,32, nei confronti di _1 C.F._2
, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della Parte_1
sentenza al soddisfo;
II) condanna altresì la parte convenuta , a rimborsare alla Controparte_1
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 294,63 per spese ed € Parte_1
2552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., secondo le aliquote di legge, nonché € 402,00 per spese di consulenza di parte medico legale;
III) addebita in via definitiva le spese della CT, come liquidate con separato decreto su parte convenuta , fermo restando la solidarietà di tutte Controparte_1
le parti nei confronti del consulente.
PA, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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