Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1432/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Biancifiori Parte_1
Attilio e Coccetta Letizia, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Carsili Controparte_1
Francesco e Moricciani Giorgio, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/09/2000 in San NI (TR), che dall'unione sono nati i figli
, in Narni (TR) il 16/06/2004 e in Narni (TR) il 22/02/2011, che il Persona_1 Persona_2 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di serbarsi reciproco rispetto;
2) L'immobile sito in Narni, Strada di Fiaiola n.3/N, di comune proprietà dei ricorrenti (e già residenza coniugale), con tutti i beni in esso contenuti, verrà assegnato alla IG.ra CP_1
la quale continuerà a viverci insieme ai figli ed
[...] Per_1 Per_2
Come in premesse del ricorso, il IG. ha già lasciato la casa coniugale ed ha Parte_1 provveduto a fissare altrove la propria residenza;
3) disporsi l'affidamento condiviso della figlia la quale manterrà la dimora prevalente e la Per_2 residenza ed il domicilio anagrafico presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita in Narni, Strada di Fiaiola, n° 3/N;
4) Il padre avrà facoltà di vedere la figlia quando vorrà, con preavviso, anche telefonico, di almeno
24 ore e comunque avrà diritto di visita infrasettimanale con facoltà di tenerla con sé due volte alla settimana, in giorni da concordare, anche per l'ora della cena, secondo orari e modalità stabilite consensualmente, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici e ricreativi della ragazza degli impegni della madre e del padre.
Potrà inoltre vederla ed averla con sé il sabato e la domenica, a settimane alterne, nonché sempre alternativamente con la madre, nel giorno delle festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, oltre al diritto di averla con sé almeno 10 gg. nel periodo estivo.
In generale, ognuno dei ricorrenti potrà vedere la figlia durante i periodi di convivenza con Per_2 un genitore, a richiesta della figlia stessa o dell'altro genitore. Nello spirito di garantire alla figlia il diritto di conservare le due figure parentali, in corrispondenza del periodo di propria Per_2 convivenza con i medesimi, si impegnano ed obbligano reciprocamente a:
- non prendere in proprio le decisioni di rilevanza educativa circa la figlia minore, indirizzi di studio e sport, spese straordinarie, attività artistiche;
- non ostacolare né rallentare le eventuali iniziative e proposte di contatto sia del genitore non convivente sia dei familiari dello stesso, in particolare i nonni, anche in sua assenza;
- informare con congruo anticipo l'altro genitore circa impegni inerenti la vita scolastica, sportiva e ludica della figlia nonché dare tempestiva notizia al genitore non convivente in caso di malattia o infortunio della figlia e consentirne le visite;
5) Il IG. a decorrere dal mese di giugno 2024, contribuirà al mantenimento della Parte_1 figlia minore con un assegno mensile di € 350,00 da versarsi, per il mese di giugno 2024, contestualmente alla firma del ricorso e, i successivi, entro il giorno 22 di ogni mese.
Detto assegno sarà assoggettato alla rivalutazione annuale secondo indici Istat.
- Il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra il 50%, delle somme necessarie per Parte_1 CP_1 sostenere le spese scolastiche della figlia (iscrizione, libri, gite di istruzione e quant'altro Per_2 occorrente); stesso criterio per le spese per eventuali viaggi concordati di istruzione all'estero; le spese mediche e farmaceutiche straordinarie;
le spese per le attività sportive e culturali;
le spese assicurative nonché le straordinarie preventivamente concordate per importi superiori ad € 50,00 e, dietro presentazione di idonea documentazione, tutte quelle relative e necessarie per l'educazione della figlia;
sul punto per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti rinviano al Protocollo adottato dal Tribunale di Terni;
- Ad oggi frequenta la scuola;
nello specifico la figlia dei ricorrenti, nel mese di settembre Per_2 inizierà il primo anno di AFM (Scuola media superiore di Amministrazione Finanza e Marketing) presso l'Istituto Scolastico “Casagrande” sito nella città di Terni.
Per quanto riguarda le attività extra scolastiche, la minore frequenta un corso di nuoto Per_2 presso il “Nuoto Club Romita” con un impegno settimanale di 2 volte ed il relativo costo di € 100,00 mensili oltre spese di iscrizione.
- l'assegno unico familiare per la figlia minore ad oggi ricevuto dal padre, verrà percepito al Per_2
100% dalla IG.ra . Controparte_1
Le parti stabiliscono che, già a decorrere dal mese di giugno 2024 e fin quando l' non CP_2 provvederà al versamento dell'intero importo relativo all'Assegno Unico Universale in favore della IG. , il IG. verserà, a titolo di mantenimento indiretto della figlia la maggior CP_1 Pt_1 Per_2 somma di € 550,00 mensili.
6) Il IG. a decorrere dal mese di giugno 2024, contribuirà al mantenimento della Parte_1 moglie, casalinga, con un assegno mensile di EURO 450,00 da versarsi, successivamente, entro il giorno 22 di ogni mese.
Detto assegno sarà assoggettato alla rivalutazione annuale secondo indici Istat;
7) Le rate del finanziamento ricevuto dalla Intesa San Paolo s.p.a. verranno pagate dal IG. Parte_1 fino a totale estinzione del debito contratto. A tal fine il IG. manleva la IG.ra
[...] Parte_1
da qualsiasi richiesta che dovesse intervenire dall'istituto bancario innanzi Controparte_1 richiamato e/o qualsiasi altra società che dovesse intervenire in nome e per conto della stessa Banca
Intesa San Paolo s.p.a. ed in virtù del suindicato finanziamento (finanziamenti e/o contratto di mutuo);
8) I sono titolari dei seguenti conti correnti bancari: Pt_2
- Conto corrente n° 1000/00065353, acceso presso la Intesa San Paolo, filiale di Narni Scalo, intestato ad entrambi i ricorrenti, che presenta un saldo attivo di € 3,74;
- Conto corrente n° 00008042, intestato al IG. ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo Pt_1
s.p.a., filiale di Narni Scalo che presenta un saldo attivo di € 1.194,00;
- Carta ricaricabile rilasciata dalla Banca Intesa San Paolo ed intestata alla IG.ra CP_1
con un saldo attivo di € 68,00;
[...] Le somme contenute in detti conti correnti rimarranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari.
I ricorrenti hanno inoltre fatto un piccolo investimento finanziario/assicurativo (Performance Investimento Assicurativo) per circa € 7.000,00 con l'intento di accantonare delle piccole somme per i due figli.
Tale investimento, ad oggi intestato alla IG.ra , verrà capitalizzato ed il ricavato sarà CP_1 versato su un conto dedicato ai comuni figli ed con vincolo di destinazione in loro Per_1 Per_2 favore.
I coniugi dichiarano di non aver altri conti correnti a loro intestati e di non aver effettuato altri investimenti finanziari.
9) La IG.ra è intestataria dell'autovettura IA TA, acquistata in costanza Controparte_1 di matrimonio e targata GF499DK e dell'autovettura FIAT Panda targata EP393PN anch'essa acquistata in costanza di matrimonio.
Il IG. è intestatario dell'autovettura FORD US, acquistata in costanza di Parte_1 matrimonio e targata EC570WH.
I coniugi, di comune accordo, si impegnano a porre in vendita la IA TA e la FO US al valore di mercato e a dividersi il ricavato nella misura del 50% ciascuno.
Fino al momento della vendita dei suddetti autoveicoli, la IA TA rimarrà in uso esclusivo della IG.ra mentre la FO US rimarrà in uso esclusivo al IG. CP_1 Pt_1
Ciascuno dei coniugi, fino al momento della vendita dei predetti mezzi, si accollerà per intero tutte le spese di manutenzione e di mantenimento del mezzo per il quale ha l'uso esclusivo.
La FIAT Panda targata EP393PN viene concessa in comodato d'uso al figlio che si Per_1 accollerà per intero tutte le spese di manutenzione e di mantenimento dell'autovettura.
Le parti dichiarano di non essere intestatari di altri beni mobili registrati oltre a quelli innanzi indicati.
10) I coniugi non sono proprietari di altre unità immobiliari oltre all'abitazione coniugale.
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per la figlia Per_2
12) Le spese del ricorso devono intendersi equamente suddivise tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e , coniugi Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato in San NI (TR) in data 16/09/2000, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN IN (TR) (atto n. 54, parte II, Serie A, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti