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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 890 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Serena Sommariva presidente Dott. Giulia Dossi consigliere Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 672 del 3.4.2024 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr. Rossella Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 20.11.2024, proposto da DA (CF ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. COLETTA CARMINE ed elettivamente domiciliato in VIA MARCONA 39 20129 MILANO
APPELLANTE CONTRO (CF ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASAGLI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO
APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI Per : In Via Principale: Parte_1
• Accogliere l'appello e accertata la corretta applicazione dell'art. 8 D. Lgs. n. 22/2015 da parte del ricorrente voglia dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato n. CP_1 68993157564-3 del 21.11.2022 e disporne la revoca;
In subordine: dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per contrarietà all'art. 3 Cost.; CP_1
• Ancora in subordine: accertata l'invalidità del provvedimento impugnato ordinarne la revoca per contrasto con il disposto di CP_1 cui alla circolare n. 174/2017. CP_1
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore;
pagina 1 di 7 Per Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 672/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 3.04.24, ed ogni conseguente provvedimento. Spese, competenze e onorari rifusi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 672/24 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro l' , compensando tra le parti Parte_1 CP_1 le spese di lite. Con ricorso depositato in data 22/6/23 La conveniva in Parte_1 giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento n. CP_1 68993157565-4 del 21.11.2022, con il quale l'Istituto aveva provveduto al recupero dell'indennità Naspi, anticipata per il periodo dal 5.12.2020 al 5.1.2023 ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 per favorire l'autoimprenditorialità dei lavoratori dipendenti alla cessazione del loro rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in esame era accaduto che:
- il ricorrente aveva chiesto di poter accedere alla prestazione NASPI e che gli importi gli fossero liquidati anticipatamente e per l'intero a titolo d'incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.4 marzo 2015, n. 22;
- nella domanda lo stesso aveva espressamente dichiarato di essere socio di società di capitali;
- in data 23.9.2020, infatti, era stata iscritta nel Registro delle Imprese la società Fiber Web S.r.l., con capitale sociale pari a € 10.000,00 versato e ripartito al 50% tra il ricorrente e il sig. entrambi con qualifica di Controparte_2 rappresentante dell'impresa;
- l' aveva provveduto alla liquidazione dell'importo di € CP_1
14.969,47 a titolo di anticipazione NASPI per l'avvio di una attività imprenditoriale;
- il ricorrente, in data 15.9.2022, era stato, quindi, assunto quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato dalla medesima Fiber Web S.r.l., di cui era ed è attualmente socio;
- in data 22.11.2022, con provvedimento n. 6899315756 4 3, l' CP_1 aveva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 12.01.2021 al 31.12.2021, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 2020/980364 per un importo complessivo di euro 14.969,47 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”;
- detto provvedimento era stato impugnato in via amministrativa, ma il relativo ricorso era stato rigettato con Delibera n.
pagina 2 di 7 2319630 del 28.3.2023, la cui motivazione si fondava sostanzialmente sull'assunto che il sig. avesse Parte_1 instaurato un rapporto di lavoro subordinato in data 5 gennaio 2023, quindi nel periodo in cui avrebbe ancora percepito l'indennità di disoccupazione se questa non gli fosse stata liquidata in via anticipata. Ciò premesso, il a supporto del ricorso, sosteneva che Parte_1 nella fattispecie doveva assumere primario rilievo il fatto che egli era stato assunto proprio dalla Fiber Web S.r.l., società che egli stesso aveva costituito, supportato e avviato con la sua opera imprenditoriale e di cui era socio di capitali al 50%. L'autoimprenditorialità, pertanto, persisteva, coesistendo con il servizio dal medesimo prestato quale dipendente in favore dell'impresa di cui era socio, nel rispetto della finalità della previsione dell'anticipazione in questione. Secondo il ricorrente, inoltre, la previsione del 4 comma dell'art. 8 citato non sarebbe rispettosa del principio di uguaglianza, consentendo viceversa al beneficiario di instaurare un rapporto di lavoro con la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota di capitale sociale ed escludendo, invece, questa possibilità per le altre tipologie di società. Infine, il ricorrente sottolineava di aver comunque percepito redditi da lavoro dipendente in misura inferiore al limite di 8 mila euro di cui alla circolare del 23.11.2017 n. 174, recante chiarimenti CP_1 sulla possibilità di svolgere lavoro durante la percezione della Naspi. Il giudice di prime cure, richiamata a supporto la norma sottesa alla fattispecie oggetto del presente giudizio (art. 8 del d.lgs. 22/2015), respingeva il ricorso accertando che, correttamente l' , CP_1 riscontrata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui era stata riconosciuta la liquidazione anticipata, aveva chiesto la restituzione dell'intero ammontare dell'anticipazione, come previsto dall'art. 8, comma 4, d.lgs. 22/2015 (“4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”). Sul punto, infatti, il primo Tribunale così concludeva: “La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. La norma vieta specificamente che il beneficiario della prestazione possa instaurare un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevedendo quale unica eccezione l'instaurazione di un
pagina 3 di 7 rapporto di lavoro subordinato con una cooperativa della quale abbia sottoscritto una quota di capitale sociale….Sulla richiesta di restituzione della Naspi erogata in via anticipata si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 14.10.2021. Con detta pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, chiarendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, che:
“Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una "sproporzione" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo”. Avverso la sentenza ha proposto appello, con Parte_1 ricorso depositato in data 2.8.2024, insistendo per la sua riforma e dolendosi, in particolare, dell'errata interpretazione offerta dall' alle circostanze del caso, avendo lo stesso considerato il CP_1 rapporto di lavoro subordinato de quo come una realtà dissociata dal contesto di autoimprenditorialità a cui era invece strettamente collegato. Sul punto l'appellante torna a ribadire di avere, nel rispetto della normativa (art. 8 del d.lgs. 22/2015), esercitato il suo nuovo lavoro autonomo in forma di società di capitali, avendo costituito a tale scopo una società a responsabilità limitata (Fiber Web S.r.l.) con un altro socio, ciascuno con una quota del 50%, per poi farsi assumere dalla società di cui era egli stesso il comproprietario, assumendo il ruolo di socio-lavoratore, possibilità contemplata nello statuto della società (art. 13). A fronte della formale assunzione come lavoratore subordinato della propria stessa società, quindi come
“padrone di sé stesso”, come richiede la norma, l'Istituto previdenziale, denuncia parte appellante, aveva ugualmente intimato pagina 4 di 7 la restituzione dell'indennità di disoccupazione liquidata a sostegno dell'autoimprenditoria. L'appellante conclude tornando a ribadire di avere creato una società che gli consentisse di svolgere il lavoro autonomo “assumendo se stesso” come lavoratore subordinato, incardinando una nuova attività auto-imprenditoriale nel rispetto dell'obiettivo perseguito dal legislatore, ovvero favorire il reimpiego del lavoratore disoccupato in un'attività diversa da quella del lavoro subordinato allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato, senza commettere abusi. Dunque, con l'appello si ribadisce la necessità di un'interpretazione finalistica della normativa in commento ossia dell'effettivo raggiungimento dello scopo della legge di reinserimento nel modo economico mediante una attività autonoma imprenditoriale, tale da far uscire dal sistema del lavoro dipendente il soggetto beneficiato della suddetta anticipazione. Si è costituito in giudizio l' , insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso e per la contestuale conferma della sentenza di prime cure. A questo fine l'appellato evidenzia che l'appellante non solo era transitato di nuovo nel sistema di subordinazione – nel periodo di anticipazione della NASPI – ma che in aggiunta egli aveva altresì abbandonato il ruolo di amministratore della società Fiber Web, non rivestendo più la qualifica di imprenditore. Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce. L'appello è infondato. L'art. 8 comma 4 D. lgs. 22/2015 così statuisce:
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, CP_1 domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
pagina 5 di 7
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.”
Nel caso in esame la norma è oltremodo chiara nel sanzionare lo sviamento dallo scopo della stessa, che è quello d'incentivare autentiche iniziative di lavoro autonomo, d'impresa individuale o in forma di società cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, escludendo qualsiasi possibilità al di fuori del dettato normativo di una ricollocazione del lavoratore in uno stato di rapporto di subordinazione. Come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2021 nell'escludere la paventata contrarietà dell'art. 8, comma 4, del D. lgs. n. 22/2015 all'art. 3, comma 1, Cost., “L'obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo”, rientrando “nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria.”. L'unica ipotesi di reimpiego quale lavoratore subordinato contemplata dallo stesso legislatore come compatibile con la finalità della disposizione, delineata al primo comma dell'art. 8 del D. Lgs. 22/2015, è quella alle dipendenze della cooperativa della quale il lavoratore sia divenuto socio sottoscrivendone una quota di capitale grazie all'anticipata percezione della prestazione previdenziale, là dove, in questo caso, l'esercizio dell'imprenditorialità è attuato, attraverso il rapporto mutualistico, con la prestazione delle attività lavorative dei soci. Si tratta di un'ipotesi eccezionale, rispondente alla ratio della norma e non suscettibile di applicazione analogica. Il caso esaminato all'evidenza non vi rientra. L'appellante, infatti, non ha utilizzato l'anticipazione della prestazione per la sottoscrivere una quota di capitale sociale di società cooperativa, divenendone socio-lavoratore, ma, costituita un'ordinaria società di capitali, ne è divenuto lavoratore dipendente, avendo instaurato con la stessa un rapporto di lavoro subordinato ed essendosi, pertanto, nuovamente inserito nel circuito pagina 6 di 7 del lavoro dipendente durante il periodo di valenza dell'anticipazione Naspi di cui aveva beneficiato a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità. Con tale condotta lo stesso ha violato il dettato normativo, che è oltremodo chiaro nel voler escludere tale ipotesi, configurando la stessa un abuso del diritto. Nel caso esaminato ci si trova, inoltre, nell'ipotesi rilevata dall' di cessazione del ruolo di imprenditore dell'appellante, il CP_1 quale, in stretta concomitanza temporale con la sua assunzione quale lavoratore dipendente (16.9.2022), ha abbandonato la carica di amministratore della società Fiber Web Srl (13.9.2022). Per le ragioni che precedono, come accertato dal Tribunale, l'obbligo restitutorio sussiste e l'appello non può essere accolto, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di cui in dispositivo, così ritenuto congruo al valore ed alla non complessità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Milano. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di che si liquidano nell'importo di € 2.000,00, oltre al CP_1 rimborso delle spese generali ex art. 2 Dm 55/2014. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Milano, 20.11.2024 Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente Dr. Corrado Gioacchini Dr. Serena Sommariva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Serena Sommariva presidente Dott. Giulia Dossi consigliere Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 672 del 3.4.2024 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr. Rossella Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 20.11.2024, proposto da DA (CF ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. COLETTA CARMINE ed elettivamente domiciliato in VIA MARCONA 39 20129 MILANO
APPELLANTE CONTRO (CF ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASAGLI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO
APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI Per : In Via Principale: Parte_1
• Accogliere l'appello e accertata la corretta applicazione dell'art. 8 D. Lgs. n. 22/2015 da parte del ricorrente voglia dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato n. CP_1 68993157564-3 del 21.11.2022 e disporne la revoca;
In subordine: dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per contrarietà all'art. 3 Cost.; CP_1
• Ancora in subordine: accertata l'invalidità del provvedimento impugnato ordinarne la revoca per contrasto con il disposto di CP_1 cui alla circolare n. 174/2017. CP_1
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore;
pagina 1 di 7 Per Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 672/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 3.04.24, ed ogni conseguente provvedimento. Spese, competenze e onorari rifusi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 672/24 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro l' , compensando tra le parti Parte_1 CP_1 le spese di lite. Con ricorso depositato in data 22/6/23 La conveniva in Parte_1 giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento n. CP_1 68993157565-4 del 21.11.2022, con il quale l'Istituto aveva provveduto al recupero dell'indennità Naspi, anticipata per il periodo dal 5.12.2020 al 5.1.2023 ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 per favorire l'autoimprenditorialità dei lavoratori dipendenti alla cessazione del loro rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in esame era accaduto che:
- il ricorrente aveva chiesto di poter accedere alla prestazione NASPI e che gli importi gli fossero liquidati anticipatamente e per l'intero a titolo d'incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.4 marzo 2015, n. 22;
- nella domanda lo stesso aveva espressamente dichiarato di essere socio di società di capitali;
- in data 23.9.2020, infatti, era stata iscritta nel Registro delle Imprese la società Fiber Web S.r.l., con capitale sociale pari a € 10.000,00 versato e ripartito al 50% tra il ricorrente e il sig. entrambi con qualifica di Controparte_2 rappresentante dell'impresa;
- l' aveva provveduto alla liquidazione dell'importo di € CP_1
14.969,47 a titolo di anticipazione NASPI per l'avvio di una attività imprenditoriale;
- il ricorrente, in data 15.9.2022, era stato, quindi, assunto quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato dalla medesima Fiber Web S.r.l., di cui era ed è attualmente socio;
- in data 22.11.2022, con provvedimento n. 6899315756 4 3, l' CP_1 aveva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 12.01.2021 al 31.12.2021, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 2020/980364 per un importo complessivo di euro 14.969,47 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”;
- detto provvedimento era stato impugnato in via amministrativa, ma il relativo ricorso era stato rigettato con Delibera n.
pagina 2 di 7 2319630 del 28.3.2023, la cui motivazione si fondava sostanzialmente sull'assunto che il sig. avesse Parte_1 instaurato un rapporto di lavoro subordinato in data 5 gennaio 2023, quindi nel periodo in cui avrebbe ancora percepito l'indennità di disoccupazione se questa non gli fosse stata liquidata in via anticipata. Ciò premesso, il a supporto del ricorso, sosteneva che Parte_1 nella fattispecie doveva assumere primario rilievo il fatto che egli era stato assunto proprio dalla Fiber Web S.r.l., società che egli stesso aveva costituito, supportato e avviato con la sua opera imprenditoriale e di cui era socio di capitali al 50%. L'autoimprenditorialità, pertanto, persisteva, coesistendo con il servizio dal medesimo prestato quale dipendente in favore dell'impresa di cui era socio, nel rispetto della finalità della previsione dell'anticipazione in questione. Secondo il ricorrente, inoltre, la previsione del 4 comma dell'art. 8 citato non sarebbe rispettosa del principio di uguaglianza, consentendo viceversa al beneficiario di instaurare un rapporto di lavoro con la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota di capitale sociale ed escludendo, invece, questa possibilità per le altre tipologie di società. Infine, il ricorrente sottolineava di aver comunque percepito redditi da lavoro dipendente in misura inferiore al limite di 8 mila euro di cui alla circolare del 23.11.2017 n. 174, recante chiarimenti CP_1 sulla possibilità di svolgere lavoro durante la percezione della Naspi. Il giudice di prime cure, richiamata a supporto la norma sottesa alla fattispecie oggetto del presente giudizio (art. 8 del d.lgs. 22/2015), respingeva il ricorso accertando che, correttamente l' , CP_1 riscontrata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui era stata riconosciuta la liquidazione anticipata, aveva chiesto la restituzione dell'intero ammontare dell'anticipazione, come previsto dall'art. 8, comma 4, d.lgs. 22/2015 (“4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”). Sul punto, infatti, il primo Tribunale così concludeva: “La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. La norma vieta specificamente che il beneficiario della prestazione possa instaurare un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevedendo quale unica eccezione l'instaurazione di un
pagina 3 di 7 rapporto di lavoro subordinato con una cooperativa della quale abbia sottoscritto una quota di capitale sociale….Sulla richiesta di restituzione della Naspi erogata in via anticipata si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 14.10.2021. Con detta pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, chiarendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, che:
“Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una "sproporzione" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo”. Avverso la sentenza ha proposto appello, con Parte_1 ricorso depositato in data 2.8.2024, insistendo per la sua riforma e dolendosi, in particolare, dell'errata interpretazione offerta dall' alle circostanze del caso, avendo lo stesso considerato il CP_1 rapporto di lavoro subordinato de quo come una realtà dissociata dal contesto di autoimprenditorialità a cui era invece strettamente collegato. Sul punto l'appellante torna a ribadire di avere, nel rispetto della normativa (art. 8 del d.lgs. 22/2015), esercitato il suo nuovo lavoro autonomo in forma di società di capitali, avendo costituito a tale scopo una società a responsabilità limitata (Fiber Web S.r.l.) con un altro socio, ciascuno con una quota del 50%, per poi farsi assumere dalla società di cui era egli stesso il comproprietario, assumendo il ruolo di socio-lavoratore, possibilità contemplata nello statuto della società (art. 13). A fronte della formale assunzione come lavoratore subordinato della propria stessa società, quindi come
“padrone di sé stesso”, come richiede la norma, l'Istituto previdenziale, denuncia parte appellante, aveva ugualmente intimato pagina 4 di 7 la restituzione dell'indennità di disoccupazione liquidata a sostegno dell'autoimprenditoria. L'appellante conclude tornando a ribadire di avere creato una società che gli consentisse di svolgere il lavoro autonomo “assumendo se stesso” come lavoratore subordinato, incardinando una nuova attività auto-imprenditoriale nel rispetto dell'obiettivo perseguito dal legislatore, ovvero favorire il reimpiego del lavoratore disoccupato in un'attività diversa da quella del lavoro subordinato allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato, senza commettere abusi. Dunque, con l'appello si ribadisce la necessità di un'interpretazione finalistica della normativa in commento ossia dell'effettivo raggiungimento dello scopo della legge di reinserimento nel modo economico mediante una attività autonoma imprenditoriale, tale da far uscire dal sistema del lavoro dipendente il soggetto beneficiato della suddetta anticipazione. Si è costituito in giudizio l' , insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso e per la contestuale conferma della sentenza di prime cure. A questo fine l'appellato evidenzia che l'appellante non solo era transitato di nuovo nel sistema di subordinazione – nel periodo di anticipazione della NASPI – ma che in aggiunta egli aveva altresì abbandonato il ruolo di amministratore della società Fiber Web, non rivestendo più la qualifica di imprenditore. Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce. L'appello è infondato. L'art. 8 comma 4 D. lgs. 22/2015 così statuisce:
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, CP_1 domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
pagina 5 di 7
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.”
Nel caso in esame la norma è oltremodo chiara nel sanzionare lo sviamento dallo scopo della stessa, che è quello d'incentivare autentiche iniziative di lavoro autonomo, d'impresa individuale o in forma di società cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, escludendo qualsiasi possibilità al di fuori del dettato normativo di una ricollocazione del lavoratore in uno stato di rapporto di subordinazione. Come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2021 nell'escludere la paventata contrarietà dell'art. 8, comma 4, del D. lgs. n. 22/2015 all'art. 3, comma 1, Cost., “L'obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo”, rientrando “nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria.”. L'unica ipotesi di reimpiego quale lavoratore subordinato contemplata dallo stesso legislatore come compatibile con la finalità della disposizione, delineata al primo comma dell'art. 8 del D. Lgs. 22/2015, è quella alle dipendenze della cooperativa della quale il lavoratore sia divenuto socio sottoscrivendone una quota di capitale grazie all'anticipata percezione della prestazione previdenziale, là dove, in questo caso, l'esercizio dell'imprenditorialità è attuato, attraverso il rapporto mutualistico, con la prestazione delle attività lavorative dei soci. Si tratta di un'ipotesi eccezionale, rispondente alla ratio della norma e non suscettibile di applicazione analogica. Il caso esaminato all'evidenza non vi rientra. L'appellante, infatti, non ha utilizzato l'anticipazione della prestazione per la sottoscrivere una quota di capitale sociale di società cooperativa, divenendone socio-lavoratore, ma, costituita un'ordinaria società di capitali, ne è divenuto lavoratore dipendente, avendo instaurato con la stessa un rapporto di lavoro subordinato ed essendosi, pertanto, nuovamente inserito nel circuito pagina 6 di 7 del lavoro dipendente durante il periodo di valenza dell'anticipazione Naspi di cui aveva beneficiato a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità. Con tale condotta lo stesso ha violato il dettato normativo, che è oltremodo chiaro nel voler escludere tale ipotesi, configurando la stessa un abuso del diritto. Nel caso esaminato ci si trova, inoltre, nell'ipotesi rilevata dall' di cessazione del ruolo di imprenditore dell'appellante, il CP_1 quale, in stretta concomitanza temporale con la sua assunzione quale lavoratore dipendente (16.9.2022), ha abbandonato la carica di amministratore della società Fiber Web Srl (13.9.2022). Per le ragioni che precedono, come accertato dal Tribunale, l'obbligo restitutorio sussiste e l'appello non può essere accolto, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di cui in dispositivo, così ritenuto congruo al valore ed alla non complessità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Milano. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di che si liquidano nell'importo di € 2.000,00, oltre al CP_1 rimborso delle spese generali ex art. 2 Dm 55/2014. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Milano, 20.11.2024 Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente Dr. Corrado Gioacchini Dr. Serena Sommariva
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