Art. 3.
La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente art. 2 e' sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.
La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente art. 2 e' sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.