TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7321/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Marigliano alla via Giannone, n. 84, presso lo studio dell'avv. Giuseppe SEPE, , dal quale è rappresentata e C.F._1
difesa giusta procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. De Gasperi, n. 45, presso lo studio dell'avv. Gianluigi ORANGES, , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 07.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
2055/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 12.09.2017 su istanza della opposta e notificatole in data 13.09.2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_1
Pag. 1 somma di euro 45.175,72 a titolo di competenze professionali per attività di consulenza tributaria, di lavoro e previdenziale e trasmissione dati svolta tra il 2009 ed il 2016,
oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: le competenze richieste erano state già pagate anno per anno in contanti nelle mani dell'amministratore della _1
, senza rilascio di quietanze, ad eccezione di un bonifico eseguito in
[...] CP_2 data 28.09.2013; che per l'attività prestata fino al 2013 era maturata in ogni caso la prescrizione presuntiva di pagamento, di cui intendeva avvalersi;
che dall'01.01.2014 la non aveva più svolto attività per suo conto. Parte_1
Tanto esposto, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale eccepiva che con nota del
09.02.2017 il legale rappresentante della aveva Parte_1 Parte_2
richiesto la predisposizione dei conteggi per procedere al pagamento del dovuto,
riconoscendo la sua posizione debitoria;
che alla fattispecie in esame non poteva essere applicata la norma sulla prescrizione presuntiva, essendo la una società _1 di erogazione di servizi e non un professionista;
che alcun pagamento era stato effettuato tantomeno in contanti;
che l'unico assegno dato in pagamento datato
31.07.2013 era ritornato insoluto;
che la non aveva fatturato alcunché _1
per attività di consulenza tributaria eseguita negli anni successivi al 2013; che il mancato rilascio del DURC era stato dovuto alla mancata regolarizzazione della sua posizione da parte della stessa nonostante i solleciti fatti dalla Parte_1
che girava tempestivamente le comunicazioni provenienti di volta in _1
volta dalla Cassa Edile.
Tanto esposto, la opposta domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183
c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ammessi, all'udienza del 13.02.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 07.11.2024.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
****************
L'opposizione non appare fondata e va rigettata.
L'eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento proposta dalla opponente non può essere accolta, visto che dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta risulta che l'attività espletata dalla per conto della si è Controparte_1 Parte_1 protratta fino al mese di febbraio 2017, ossia finché la opponente non ha revocato
Pag. 2 l'incarico alla opposta chiedendole di trasmettere tutta la sua documentazione ad altro professionista.
Effettivamente a partire dal gennaio 2014 l'attività è stata limitata alle sola contabilità di lavoro e previdenziale, ma ciò non esclude la continuità ed unicità del rapporto di mandato, che si è protratto, come detto fino al febbraio 2017, come provato dalla e-mail del 09.02.2017.
Come è noto, il termine di prescrizione presuntiva decorre, ai sensi dell'art. 2957 c.c.,
per i professionisti dal compimento della prestazione.
Pertanto, per il professionista la prescrizione decorre dall'esaurimento dell'intero incarico conferito e non dal compimento delle singole prestazioni, che si inseriscono nell'ambito di un rapporto unitario e per sua natura esplicantesi in un più o meno lungo arco temporale. La decorrenza del termine coincide con l'espletamento della singola prestazione solo qualora l'incarico sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con lo svolgimento della prestazione convenuta.
Esclusa, dunque, la applicabilità al caso di specie dell'istituto della prescrizione presuntiva, il credito deve ritenersi non contestato per le prestazioni eseguite fino al
31.12.2013. Infatti, la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento presuppone il riconoscimento del debito, che si sostiene di aver pagato,
proprio nel medesimo importo richiesto dal creditore.
Ne consegue che, in mancanza di una prova documentale dell'avvenuto pagamento,
l'opponente dovrà ritenersi certamente debitore dell'importo riportato dalle parcelle nn.
117/2009, 46/2010, 125/2011, 50/2012, 53/90 del 2013.
Quanto alle parcelle emesse per le attività di consulenza svolte dal gennaio 2014 al dicembre 2016, la opposta ha fornito prova documentale del loro svolgimento,
depositando buste paga preparate per i dipendenti della a tutto il Parte_1
2016, comunicazioni ricevute dalla Cassa Edile, denuncia apertura cantiere del
13.12.2016, mail di revoca del mandato del 09.02.2017 ed altre numerose e-mail di corrispondenza intercorsa tra la e la ed i suoi Parte_1 _1 dipendenti e professionisti.
Inoltre, lo svolgimento dell'attività è stata confermata dai testi escussi, che hanno tra l'altro anche confermato la circostanza che la non era in regola Parte_1
con i pagamenti e che vi era l'esigenza, più volte comunicata anche verbalmente ai fratelli che la esposizione debitoria fosse ridotta. Pt_2
Poiché la opponente per tale attività non ha depositato alcuna prova documentale di pagamento, si deve ritenere che la stessa non sia stata saldata, con la conseguente
Pag. 3 conferma della sussistenza del credito dell'opposta nella misura riportata dalle parcelle emesse per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Il decreto ingiuntivo andrà, dunque, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tariffe vigenti.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2055/2017 del
Tribunale di Nola, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna la opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 4.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 03.02.2025.
Il Giudice
Pag. 4