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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA ME in esito all'udienza del 18 novembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3559/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Vadalà e
GI AN, giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Teresa Amata, giusta procura allegata in atti. OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.7.2025 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2025 del 9.5.2025 di questo Tribunale, notificatole il 22.5.2025, con cui era stata condannata al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 23.406,56, di cui € 10.874,28 a titolo di retribuzioni CP_1 non corrisposte da maggio a dicembre 2024, tredicesima e quattordicesima mensilità, €
10.871,81 per t.f.r. ed € 1.660,47 per indennità di preavviso, pari a 45 giorni, oltre interessi, rivalutazione e spese.
1 Premettendo che aveva lavorato alle proprie dipendenze dal 3.4.2013 al Controparte_1
31.12.2024, svolgendo mansioni di impiegata d'archivio ascrivibili al livello 5 del CCNL
Terziario-commercio-Confesercenti, e che era stata costretta a comunicare alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 31.12.2024, manifestava la propria volontà di procedere al pagamento dilazionato di quanto effettivamente dovuto alla stessa, puntualizzando come il ritardo fosse dovuto esclusivamente alla crisi economica di essa opponente.
Deduceva, preliminarmente, di aver corrisposto la retribuzione di maggio 2024, oggetto di ingiunzione, tramite bonifico del 17.12.2024, avente causale “saldo stipendio maggio 2024”.
Contestava l'avversa determinazione dell'indennità di mancato preavviso, evidenziando di aver comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 18.12.2024, con decorrenza dal 31.12.2024, sicché dall'indennità di 45 giorni contrattualmente prevista andavano detratti i 13 giorni di preavviso trascorsi fra la comunicazione del licenziamento e gli effetti dello stesso. Osservava, dunque, come l'indennità di mancato preavviso fosse pari al minore importo di € 1.180,48, in luogo di quello erroneamente ingiunto di € 1.660,47.
Rilevava la dovutezza del rimanente importo ingiunto di € 21.838,57, da corrispondere nelle modalità di legge con pagamenti dilazionati.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
2. , costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 7.11.2025, riferiva Controparte_1 che, in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, parte opponente le aveva corrisposto l'importo di € 1.608,00 tramite due distinti bonifici accreditati il 25.7.2025, sicché tale cifra andava detratta dal dovuto.
Dava altresì atto del pagamento della mensilità di maggio 2024, per € 1.088,00.
Invocava la dovutezza del residuo importo di € 20.710,56, non contestato.
Quanto alle somme dovute a titolo di indennità di preavviso, richiamava l'art. 247 del CCNL, norma secondo la quale i termini di preavviso decorrevano dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, con la conseguenza che il termine decorreva dall'1.1.2025, essendo già spirato il sedicesimo giorno di dicembre al momento della comunicazione di licenziamento
(18.12.2024). Evidenziava altresì di aver fruito delle ferie maturate dal 19 al 31 dicembre, sicché tale periodo, giusto l'art. 2109 c.c., non poteva essere computato nel preavviso. Rilevava
2 come di tale ultima circostanza vi fosse conferma dalla denuncia EM del dicembre 2024 e dalla comunicazione di controparte, per cui gli uffici sarebbero rimasti chiusi dal Parte_1
23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, con avversa condanna al pagamento dell'importo di € 20.710,56 (o del diverso risultante dovuto), oltre spese e oneri accessori come per legge, con condanna al pagamento di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
3. All'udienza del 18 novembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. L'opponente ha documentalmente dimostrato di aver provveduto a liquidare in favore dell'odierna opposta la somma dovuta per la retribuzione del mese di maggio 2024 (ordine di bonifico del 17.12.204) e quindi in data antecedente non solo alla notifica ma anche all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, addirittura, al deposito del ricorso monitorio. Parte opposta, in uno alla propria memoria costitutiva, ha riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di tale rateo della retribuzione pari a € 1.088,00 in epoca antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, alla data del deposito del ricorso e quindi anche a quella della pronuncia del provvedimento monitorio la obbligazione si era già parzialmente estinta avendo il debitore provveduto a pagare la mensilità in questione, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione in parte qua.
5. Parte opposta ha, inoltre, ammesso di aver ricevuto la somma di € 1.608,00 tramite due bonifici accreditati in data 25 luglio 2025, ovvero in epoca successiva al deposito dell'opposizione per cui è causa. Si tratta dei due bonifici documentati in atti per € 976,00 a titolo di mensilità di giugno 2024 ed € 632,00 per quattordicesima mensilità 2024. Anche tale somma (€ 1.608,00) andrà decurtata dal complessivo residuo spettante alla CP_1
6. E' stato inoltre documentato il pagamento della somma di € 1.131,00 a mezzo bonifico del
11.11.2025 a titolo di mensilità di luglio 2024 e anche tale importo andrà decurtato dal complessivo residuo ancora dovuto alla lavoratrice.
7. Le restanti mensilità, sulla cui spettanza non è sorta contestazione, sono dovute mentre resta contestato il quantum spettante alla opposta a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Incontestato il criterio di calcolo, parte opponente lamenta invero come, nonostante il preavviso
3 sia contrattualmente fissato in 45 giorni, competano alla soltanto 32 giorni della relativa CP_1 indennità sostitutiva, considerato che ella ha di fatto fruito di 13 giorni di effettivo preavviso, avendo ricevuto la missiva di licenziamento il 18 dicembre a fronte di un provvedimento, quello espulsivo, avente decorrenza dal 31 dicembre.
Per risolvere la controversia giova effettuare una ricognizione della normativa applicabile e della documentazione in atti.
Quanto alla prima, il CCNL ratione materiae applicabile prevede, per quanto di interesse
(avendo la prestato la propria attività dal 2013, ovvero per più di 10 anni, con CP_1 inquadramento al livello V), all'art. 247 (“Termini di preavviso in caso di licenziamento”, che
“I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:… c) oltre i dieci anni di servizio compiuti: … IV e V Livello… 45 giorni di calendario”.
Il successivo articolo 248 dispone, poi, che “Ai sensi del comma 2 dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità”.
Ciò premesso, risulta pacifico, oltre che documentale, che la comunicazione di licenziamento, seppur datata 15.11.2024 e recante l'indicazione che il provvedimento sarebbe stato irrogato
“Nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti di 45 giorni, le comunichiamo che il rapporto di lavoro si intende risolto in data 31/12/2024”, sia stata ricevuta da
[...]
il successivo 18 dicembre. CP_1
Orbene, in tale ultima data non solo non era più possibile il rispetto, da parte aziendale, del detto tassativo termine (essendo nelle more trascorso un periodo superiore al mese fra la redazione della missiva di licenziamento e la consegna della stessa alla dipendente) ma, inoltre, era decorso infruttuosamente il sedicesimo giorno di dicembre, sicché è indubitabile come il termine di preavviso, nella fattispecie per cui è causa, debba ritenersi decorrente dall'1.1.2025, prima data utile successiva alla ricezione della lettera.
Ne consegue che la non ha beneficiato di alcun giorno di preavviso. Va dunque respinto CP_1 il relativo motivo di opposizione avanzato dalla rendendo irrilevante la fruizione Parte_1 delle ferie, da parte della nel periodo dal 19 al 31 dicembre 2024. CP_1
8. Sulla base delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n. 443/2025 deve essere
4 revocato, dovendosi contestualmente condannare parte opponente al pagamento, in favore di
, dell'importo residuo dovuto di € 19.579,56 (ovvero la sorte capitale del Controparte_1 decreto ingiuntivo pari ad € 23.406,56, detratto l'importo di € 1.088,00 già corrisposto per la mensilità di maggio 2024, quello di € 1.608,00 erogato alla lavoratrice il 25.7.2025 e quello di
€ 1.131,00 di cui l bonifico del 11.11.2025). Su tale importo competono gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c. dal dovuto al soddisfo.
8. L'esito complessivo della lite, tenuto conto della accertata fondatezza della quasi totalità del credito azionato dalla ricorrente in via monitoria, giustifica la compensazione tra le parti di un quinto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore di parte opposta, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura lavoristica e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la breve durata del giudizio e la limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Carmela Teresa Amata, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso Parte_1 depositato in data 1.7.2025 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 443/2025 e condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di del complessivo importo di € 19.579,56, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione di quattro quinti delle spese giudiziali, che liquida - già ridotta- in € 2.155,20 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Carmela
Teresa AMATA, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 18 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA ME
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