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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18684/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18684/2024 tra
Parte_1 PARTE APPELLANTE e
Controparte_1 PARTE APPELLATA
Oggi 14 ottobre 2025, ad ore 12,45, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per , l'avv. APRIGLIANO SAMUELA, in sostituzione dell'avv. Parte_1 LUCISANO SERGIO;
per , l'avv. ZEBRI HA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il Procuratore di parte appellante si riporta alle note conclusionali e precisa le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo. Il Procuratore di parte appellata si riporta alle note conclusionali e precisa le conclusioni come da note conclusive che richiamano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, contestando le note conclusionali avversarie.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 18684/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCISANO Parte_1 P.IVA_1
SERGIO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ZEBRI Controparte_1 PartitaIVA_2
HA e dell'Avv. TRENTINI ANTONELLA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nel verbale di udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ropone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna Parte_1
n. 1287/2024 del 23/05/2024, che ha respinto l'opposizione presentata in primo grado nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione N. 20230041457971853426919, emessa dal il Controparte_1
04/09/2023 per il pagamento di € 1.342,14.
pagina 2 di 7 Avanti al Giudice di Pace la società ricorrente eccepiva: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti
(verbali di contestazione delle violazioni al CdS), con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione;
2) la non imputabilità del provvedimento impugnato al legale rappresentante del Controparte_1 per carenza dei requisiti formali, in ragione della mancata indicazione di un atto di delega dei poteri di firma.
In conclusione, la società ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, con condanna del al pagamento delle spese di lite, da Controparte_1 distrarsi.
Nella memoria di costituzione il contestava le deduzioni del ricorrente, affermando Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, il resistente, in relazione al primo motivo di opposizione, deduceva che l'ordinanza ingiunzione di pagamento era fondata su atti divenuti definitivi, costituiti da sei verbali di accertamento delle violazioni al CdS, tutti regolarmente e tempestivamente notificati a mezzo PEC nelle date del
16/12/2021 e del 21/12/2021, nel termine di novanta giorni dalla data della commissione della violazione;
produceva, a tal fine, gli atti di notifica e i relativi verbali.
In relazione al secondo motivo di opposizione, il resistente rilevava come il funzionario che aveva sottoscritto l'ingiunzione fosse legittimato in forza delle deleghe di cui al P.G. n. 411039/23 e al P.G. n.
374415/23 - che produceva - contenenti l'attribuzione dei poteri di vidimazione dei ruoli e delle ingiunzioni di pagamento.
Veniva celebrata l'udienza di discussione della causa, nella quale il Procuratore di parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione avversaria.
Quindi, con sentenza n. 1284/2024 del 23.05.2024, il Giudice di Pace, accertata la regolarità e tempestività della notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al CdS e verificata la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato, respingeva il ricorso, convalidando l'ingiunzione di pagamento.
2. Nell'atto di appello lamentava che, nel primo grado di giudizio, il Parte_1 avesse inteso provare l'avvenuta notifica a mezzo pec dei verbali di infrazione al Controparte_1
CdS, quali atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, producendo la relativa ricevuta di consegna in formato “pdf”, anziché in formato “eml”; in secondo luogo, eccepiva la tardività della produzione della documentazione relativa alla legittimazione del funzionario dell'ente, dovendosi ritenere sussistente, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, un doppio regime preclusivo, come delineato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 32226/2022 (deposito del rapporto e degli atti di accertamento e pagina 3 di 7 di notifica delle violazioni, senza limiti temporali;
deposito degli altri documenti dieci giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza, in forza dell'art. 416 comma 3 c.p.c.).
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, con condanna di controparte al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi.
3. Nella memoria di costituzione depositata nel presente grado d'appello, il Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 434 comma 1 e 414 c.p.c., rilevando che i motivi proposti erano formulati in modo inammissibilmente generico, privi di contestualizzazione rispetto alla sentenza appellata e di indicazione delle specifiche violazioni in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure. In ogni caso, eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello perché tardivamente formulati/nuovi, non avendo controparte specificatamente contestato, nel primo grado di giudizio, né le ricevute di notifica perché depositate in formato “pdf”, né la delega di firma perché depositata tardivamente.
Nel merito, parte appellata precisava, in primo luogo, che le ricevute telematiche delle notifiche, in formato pdf, hanno efficacia probatoria ex art. 23 bis comma 2 del CAD (D.L.vo n. 82/2005), non essendo stato contestato in primo grado il loro formato né messa in discussione la loro conformità agli originali informatici prodotti (all. C); in mancanza di contestazione, si era pertanto verificata un ipotesi di cd. convalidazione oggettiva.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, rilevava come la delega di firma inerisca strettamente all'atto opposto e, pertanto, possa ritenersi depositabile senza preclusioni;
osservava che l'ordinanza- ingiunzione era chiaramente riconducibile all'autorità da cui promana, come comprovato dalla stessa impugnazione proposta dalla ricorrente direttamente nei suoi confronti, cosicché tale atto non potrebbe ritenersi in alcun modo affetto da nullità in forza dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
In conclusione, parte appellata chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, di respingerlo, con conferma della sentenza appellata e degli atti opposti e con vittoria di spese.
4. All'udienza del 10.04.2025, i Procuratori delle parti esponevano le loro difese, riportandosi ai rispettivi atti.
Quindi, il Giudice fissava l'odierna udienza di discussione della causa, concedendo alle parti un termine per il deposito di memorie conclusionali. pagina 4 di 7 Infine, all'udienza odierna, i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni e si riportavano agli atti difensivi.
5. L'appello è inammissibile.
Nel giudizio di primo grado, parte appellante non ha contestato i documenti che il Controparte_1 al fine di provare la regolarità del proprio operato e con ciò dimostrare l'infondatezza delle domande avversarie, aveva prodotto nel giudizio avanti al Giudice di Pace.
Entrambi i motivi di appello sono dunque inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto proposti per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Quanto al primo motivo di appello, il ricorrente non ha mosso alcun rilievo, nel giudizio di primo grado, nei confronti del valore probatorio delle ricevute di consegna relative alla notifica telematica dei verbali di accertamento delle violazioni al CdS: trattasi delle copie in formato pdf. delle ricevute di consegna delle notifiche relative agli atti amministrativi propedeutici all'emanazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tali documenti non sono stati tempestivamente contestati, in sede di udienza o nella prima difesa utile successiva alla loro produzione nel giudizio avanti al Giudice di Pace, cosicché in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c. sono stati correttamente posti alla base della decisione assunta con la sentenza di primo grado.
Al riguardo non appare condivisibile l'osservazione svolta da parte appellante nella memoria conclusionale, secondo cui una tale soluzione comporterebbe l'inammissibile applicazione ad una questione di diritto del principio di non contestazione. Nel caso di specie non si tratta di accertare, se del caso d'ufficio, la validità della notificazione di un atto del processo, secondo i principi e gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante, ma di verificare il valore probatorio dei documenti prodotti in primo grado dall'appellato, riguardanti la conoscenza da parte del contravventore degli atti del procedimento amministrativo, cosicché risulta pienamente applicabile, a tale fattispecie, il criterio di valutazione delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.. Si consideri oltretutto che, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla parte appellata, “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. civ. n. 35541 del 19/12/2023).
In relazione al secondo motivo di appello, si osserva parimenti che nel primo grado di giudizio il ricorrente non ha eccepito la presunta tardività della produzione, da parte del CP_1 CP_1 dell'atto di delega con cui l'ente ha conferito il potere di firma al funzionario che ha poi sottoscritto pagina 5 di 7 l'ordinanza-ingiunzione opposta;
trattandosi di motivo nuovo, non proposto nel giudizio di primo grado, trova applicazione l'ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 345 c.p.c..
Oltretutto la delega di firma attiene strettamente all'atto opposto, cosicché essa può essere depositata senza preclusioni, avuto riguardo al doppio regime temporale richiamato dall'appellante e previsto dalla Suprema Corte per la produzione di documenti da parte della p.a., convenuta nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: in base a tale sistema, il rapporto e gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione, nonché ai relativi atti di notifica, possono essere depositati senza limitazioni temporali, mentre la produzione degli altri documenti è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 416 comma 3 c.p.c. (Cass. civ. n.
32226 del 02/11/2022).
Non vi è dubbio che rientri nella prima categoria indicata l'atto che inerisce strettamente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e all'esercizio dei poteri spettanti alla p.a..
Ne consegue che il secondo motivo di appello, oltre che inammissibile, risulta altresì infondato.
6. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui è compreso l'ammontare della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Sussistono i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell'Erario, sancito dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l'integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1287/2024 del Parte_1 CP_1
23/05/2024, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello e conferma la validità dell'ordinanza-ingiunzione prot. N.
20230041457971853426919 emessa dal il 04/09/2023; Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore del delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed oneri accessori, come per legge;
pagina 6 di 7 - dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con obbligo di pagamento dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Bologna, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18684/2024 tra
Parte_1 PARTE APPELLANTE e
Controparte_1 PARTE APPELLATA
Oggi 14 ottobre 2025, ad ore 12,45, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per , l'avv. APRIGLIANO SAMUELA, in sostituzione dell'avv. Parte_1 LUCISANO SERGIO;
per , l'avv. ZEBRI HA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il Procuratore di parte appellante si riporta alle note conclusionali e precisa le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo. Il Procuratore di parte appellata si riporta alle note conclusionali e precisa le conclusioni come da note conclusive che richiamano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, contestando le note conclusionali avversarie.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 18684/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCISANO Parte_1 P.IVA_1
SERGIO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ZEBRI Controparte_1 PartitaIVA_2
HA e dell'Avv. TRENTINI ANTONELLA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nel verbale di udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ropone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna Parte_1
n. 1287/2024 del 23/05/2024, che ha respinto l'opposizione presentata in primo grado nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione N. 20230041457971853426919, emessa dal il Controparte_1
04/09/2023 per il pagamento di € 1.342,14.
pagina 2 di 7 Avanti al Giudice di Pace la società ricorrente eccepiva: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti
(verbali di contestazione delle violazioni al CdS), con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione;
2) la non imputabilità del provvedimento impugnato al legale rappresentante del Controparte_1 per carenza dei requisiti formali, in ragione della mancata indicazione di un atto di delega dei poteri di firma.
In conclusione, la società ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, con condanna del al pagamento delle spese di lite, da Controparte_1 distrarsi.
Nella memoria di costituzione il contestava le deduzioni del ricorrente, affermando Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, il resistente, in relazione al primo motivo di opposizione, deduceva che l'ordinanza ingiunzione di pagamento era fondata su atti divenuti definitivi, costituiti da sei verbali di accertamento delle violazioni al CdS, tutti regolarmente e tempestivamente notificati a mezzo PEC nelle date del
16/12/2021 e del 21/12/2021, nel termine di novanta giorni dalla data della commissione della violazione;
produceva, a tal fine, gli atti di notifica e i relativi verbali.
In relazione al secondo motivo di opposizione, il resistente rilevava come il funzionario che aveva sottoscritto l'ingiunzione fosse legittimato in forza delle deleghe di cui al P.G. n. 411039/23 e al P.G. n.
374415/23 - che produceva - contenenti l'attribuzione dei poteri di vidimazione dei ruoli e delle ingiunzioni di pagamento.
Veniva celebrata l'udienza di discussione della causa, nella quale il Procuratore di parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione avversaria.
Quindi, con sentenza n. 1284/2024 del 23.05.2024, il Giudice di Pace, accertata la regolarità e tempestività della notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al CdS e verificata la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato, respingeva il ricorso, convalidando l'ingiunzione di pagamento.
2. Nell'atto di appello lamentava che, nel primo grado di giudizio, il Parte_1 avesse inteso provare l'avvenuta notifica a mezzo pec dei verbali di infrazione al Controparte_1
CdS, quali atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, producendo la relativa ricevuta di consegna in formato “pdf”, anziché in formato “eml”; in secondo luogo, eccepiva la tardività della produzione della documentazione relativa alla legittimazione del funzionario dell'ente, dovendosi ritenere sussistente, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, un doppio regime preclusivo, come delineato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 32226/2022 (deposito del rapporto e degli atti di accertamento e pagina 3 di 7 di notifica delle violazioni, senza limiti temporali;
deposito degli altri documenti dieci giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza, in forza dell'art. 416 comma 3 c.p.c.).
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, con condanna di controparte al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi.
3. Nella memoria di costituzione depositata nel presente grado d'appello, il Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 434 comma 1 e 414 c.p.c., rilevando che i motivi proposti erano formulati in modo inammissibilmente generico, privi di contestualizzazione rispetto alla sentenza appellata e di indicazione delle specifiche violazioni in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure. In ogni caso, eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello perché tardivamente formulati/nuovi, non avendo controparte specificatamente contestato, nel primo grado di giudizio, né le ricevute di notifica perché depositate in formato “pdf”, né la delega di firma perché depositata tardivamente.
Nel merito, parte appellata precisava, in primo luogo, che le ricevute telematiche delle notifiche, in formato pdf, hanno efficacia probatoria ex art. 23 bis comma 2 del CAD (D.L.vo n. 82/2005), non essendo stato contestato in primo grado il loro formato né messa in discussione la loro conformità agli originali informatici prodotti (all. C); in mancanza di contestazione, si era pertanto verificata un ipotesi di cd. convalidazione oggettiva.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, rilevava come la delega di firma inerisca strettamente all'atto opposto e, pertanto, possa ritenersi depositabile senza preclusioni;
osservava che l'ordinanza- ingiunzione era chiaramente riconducibile all'autorità da cui promana, come comprovato dalla stessa impugnazione proposta dalla ricorrente direttamente nei suoi confronti, cosicché tale atto non potrebbe ritenersi in alcun modo affetto da nullità in forza dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
In conclusione, parte appellata chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, di respingerlo, con conferma della sentenza appellata e degli atti opposti e con vittoria di spese.
4. All'udienza del 10.04.2025, i Procuratori delle parti esponevano le loro difese, riportandosi ai rispettivi atti.
Quindi, il Giudice fissava l'odierna udienza di discussione della causa, concedendo alle parti un termine per il deposito di memorie conclusionali. pagina 4 di 7 Infine, all'udienza odierna, i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni e si riportavano agli atti difensivi.
5. L'appello è inammissibile.
Nel giudizio di primo grado, parte appellante non ha contestato i documenti che il Controparte_1 al fine di provare la regolarità del proprio operato e con ciò dimostrare l'infondatezza delle domande avversarie, aveva prodotto nel giudizio avanti al Giudice di Pace.
Entrambi i motivi di appello sono dunque inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto proposti per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Quanto al primo motivo di appello, il ricorrente non ha mosso alcun rilievo, nel giudizio di primo grado, nei confronti del valore probatorio delle ricevute di consegna relative alla notifica telematica dei verbali di accertamento delle violazioni al CdS: trattasi delle copie in formato pdf. delle ricevute di consegna delle notifiche relative agli atti amministrativi propedeutici all'emanazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tali documenti non sono stati tempestivamente contestati, in sede di udienza o nella prima difesa utile successiva alla loro produzione nel giudizio avanti al Giudice di Pace, cosicché in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c. sono stati correttamente posti alla base della decisione assunta con la sentenza di primo grado.
Al riguardo non appare condivisibile l'osservazione svolta da parte appellante nella memoria conclusionale, secondo cui una tale soluzione comporterebbe l'inammissibile applicazione ad una questione di diritto del principio di non contestazione. Nel caso di specie non si tratta di accertare, se del caso d'ufficio, la validità della notificazione di un atto del processo, secondo i principi e gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante, ma di verificare il valore probatorio dei documenti prodotti in primo grado dall'appellato, riguardanti la conoscenza da parte del contravventore degli atti del procedimento amministrativo, cosicché risulta pienamente applicabile, a tale fattispecie, il criterio di valutazione delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.. Si consideri oltretutto che, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla parte appellata, “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. civ. n. 35541 del 19/12/2023).
In relazione al secondo motivo di appello, si osserva parimenti che nel primo grado di giudizio il ricorrente non ha eccepito la presunta tardività della produzione, da parte del CP_1 CP_1 dell'atto di delega con cui l'ente ha conferito il potere di firma al funzionario che ha poi sottoscritto pagina 5 di 7 l'ordinanza-ingiunzione opposta;
trattandosi di motivo nuovo, non proposto nel giudizio di primo grado, trova applicazione l'ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 345 c.p.c..
Oltretutto la delega di firma attiene strettamente all'atto opposto, cosicché essa può essere depositata senza preclusioni, avuto riguardo al doppio regime temporale richiamato dall'appellante e previsto dalla Suprema Corte per la produzione di documenti da parte della p.a., convenuta nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: in base a tale sistema, il rapporto e gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione, nonché ai relativi atti di notifica, possono essere depositati senza limitazioni temporali, mentre la produzione degli altri documenti è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 416 comma 3 c.p.c. (Cass. civ. n.
32226 del 02/11/2022).
Non vi è dubbio che rientri nella prima categoria indicata l'atto che inerisce strettamente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e all'esercizio dei poteri spettanti alla p.a..
Ne consegue che il secondo motivo di appello, oltre che inammissibile, risulta altresì infondato.
6. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui è compreso l'ammontare della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Sussistono i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell'Erario, sancito dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l'integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1287/2024 del Parte_1 CP_1
23/05/2024, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello e conferma la validità dell'ordinanza-ingiunzione prot. N.
20230041457971853426919 emessa dal il 04/09/2023; Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore del delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed oneri accessori, come per legge;
pagina 6 di 7 - dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con obbligo di pagamento dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Bologna, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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