Ordinanza 18 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/04/2019, n. 16980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16980 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione impugnata, con cui AN VA era stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per la commissione del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Selargius il 13/09/2012. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse adeguatamente conto dell'elemento oggettivo del reato contestato, non essendo stata acquisita la prova dell'assenza dalla sua abitazione nell'orario serale in cui erano stati eseguiti i controlli di polizia da cui traeva origine il presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Cagliari in conformità delle emergenze probatorie. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). La Corte di appello di Cagliari, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito alla luce degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu Sant'Elena tra le ore 22.05 e le ore 22.15 del 13/09/2012 - su cui riferiva il teste ZI, la cui deposizione veniva richiamata nelle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, atteso che i militari operanti suonavano ripetutamente al citofono dell'abitazione del ricorrente e di avere atteso una decina di minuti, per consentire al ricorrente di rispondere, senza ottenere risposta.Per queste ragioni, il ricorso proposto da AN VA deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente AlelanOro Centonze Enrico Gineppe Sandri