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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/10/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 78-1/ Procedimento Unitario
AR ND C.F._1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
LETTO il ricorso depositato in data 13.08.2025 da ND AR (C.F.:
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GAZZI Flavio del foro di Cuneo, anche in qualità di Referente
OCC NI RO CUNEO congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. ROGGERO Cinzia, per l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2025, ND AR presentava una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg. CCI.
Con decreto 25.08.2025 il G.D. visto l'art. 70 comma 1 CCII, concedeva al debitore termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione al piano e alla relativa relazione nonché per integrazione della documentazione allegata al ricorso secondo le indicazioni di cui in parte motiva, nella quale venivano evidenziate criticità della proposta e della relazione dell'OCC.
1.1. Con decreto 2.09.2025, intervenuta l'integrazione, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI;
verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCI, anche alla luce delle integrazioni puntualmente depositate;
rilevato che, anche secondo quanto rilevato dall'OCC, non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI;
ritenuta quindi l'ammissibilità del piano e della proposta, disponeva ai sensi dell'art. 70, 1° comma, CCI la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;
visto l'art. 70, comma 4 CCII, disponeva altresì la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento. Contr
1.2. L provvedeva alla comunicazione in data 03.09.2025 a tutti i creditori;
a seguito di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e Controparte_2
[...
[...] [
comunicavano il proprio indirizzo Pec, mentre la inoltrava nuovamente la situazione
[...] Parte_1 debitoria del sig. DI.
Non pervenivano quindi osservazioni al piano di ristrutturazione proposto.
L'OCC ha sentito il debitore in data 2.10.2025 e ha riferito quindi al giudice ai sensi dell'art 70,
6° comma, CCII, dando atto che non vi erano osservazioni di cui tenere conto.
2. Quanto al profilo formale, la domanda risulta corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, che -a seguito della integrazione richiesta dal
GD- contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
indica altresì se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
3. In relazione alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, si osserva che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
3.1. Quanto alla sua meritevolezza (non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), si osserva: (i) il sig. DI ha intrattenuto una lunga relazione con la sig. e dalla unione nascevano tre figli (nel 2002, nel 2004 e nel 2006); CP_3 la sig. apriva all'epoca una impresa individuale (Night&Day) che si occupava di CP_3 noleggio video cassette, dvd e articoli vari con sede in Cuneo;
tale attività veniva chiusa e la ditta cancellata a ottobre 2014; per supportare l'attività della compagna, il sig. DI per un verso stipulava un prestito personale con Intesa Sanpaolo spa con apertura di credito di euro 1.500,00 e per altro verso prestava fideiussione personale fino alla concorrenza di euro 100.000 a fronte della stipulazione di due finanziamenti dell'importo di euro 40.000,00 ciascuno del 2004 da
Intesa Sanpaolo alla ditta individuale Night&Day; (ii) a fronte del mancato pagamento da parte della debitrice principale, la Banca chiedeva e otteneva nel 2008 decreto ingiuntivo per oltre
72.000,00 euro, mentre per il finanziamento al consumo stipulato personalmente agiva
[...]
nel 2018 (decreto ingiuntivo per euro 6.447,61 oltre accessori); (iii) contestualmente, a CP_4 seguito di “forte crisi personale” della sig. nel 2011, con provvedimento del marzo 2012 CP_3 il Tribunale per i Minorenni di Torino affidava tutti e tre i figli minori al padre sig. DI (con cui già peraltro convivevano stabilmente) che da allora se ne è preso cura, sia moralmente sia
2 materialmente;
(iv) conseguentemente, la precaria situazione economica del sig. DI è risalente nel tempo e frutto del sostegno economico da lui prestato alla compagna, madre dei suoi figli, dei quali, anche prima del provvedimento del T.M. si è poi fatto carico in via esclusiva;
(v) peraltro, da ottobre 2016 a febbraio 2024 il debitore ha onorato un debito verso e CP_5 poi -dal marzo 2024 in poi- un debito verso IFIS SPA, pur se a seguito di pignoramenti presso terzi, e ha anche effettuato un versamento a Agenzia delle Entrate a fronte della cartella notificata l'8.05.2015, tanto che allo stato la sua esposizione complessiva risulta pari a euro 48.349,56 a fronte del quale il sig. DI ha soltanto il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato
(di circa 1.750,00 se non si tiene conto del pignoramento presso terzi ancora in atto); tenuto conto di quanto sopra, può affermarsi che egli non abbia dato luogo all'attuale situazione con colpa grave, né tantomeno con malafede.
4. Il piano prevede la devoluzione ai creditori della somma di euro 4.000,00 riconosciutagli a fondo perduto dalla Regione Piemonte e della somma di euro 26.000,00 che viene messa a disposizione del padre del debitore.
Tale finanza (tutta esterna) consente di soddisfare i creditori secondo il seguente prospetto:
CREDITORE Prededuz./Privil Credito Trattamento OFFERTA Il piano può egio/RA essere sintetizzato nella seguente tabella Classi
1 prededuzione 3.030,00 €
2.630,00 € Pagato per l'intero 2.630,00 € OCC-Cuneo Art. 6 Codice della Crisi
400,00 € Pagato per l'intero 400,00 € Fondo spese Art. 6 Codice della Crisi
2 Privilegiati 10.036,33 €
3.017,00 € Pagato per l'intero 3.017,00 € Advisor art. 2751bis comma 1° n. 2 C.C.
25,40 € Pagato per l'intero 25,40 € A.d.E. Direz. art. 2752 C.C. n. 18 -
Provinc. art. 2778
6.993,93 € Pagato per l'intero 6.993,93 € art. 2752 e 2749 C.C. A.d.E. Direz. n. 18 art. 2778 Provinc.
3 Chirografari 16.934,43 €
RA 9.778,69 € Pagato al 44,20 % 4.322,18 € Controparte_4
A.d.E. Direz. RA 638,58 Pagato al 44,20 % 282,25 €
Provinc.
12.009,08 € Pagato al 44,20 % 5.308,01 € Controparte_6
Step srl RA 407,36 € Pagato al 44,20 % 180,05 €
Revalea s.p.a RA 15.067,00 € Pagato al 44,20 % 6.659,61 €
Sorit s.p.a. RA (doc. n. 9 412,52 € Pagato al 44,20 % 182,33 € pag. 7)
TOTALE DISTRIBUITO AI CREDITORI (Classi 30.000,76 € 1+2+3)
3 La proposta risulta migliorativa rispetto alla alternativa liquidatoria, la quale ultima consentirebbe di destinare ai creditori esclusivamente la somma di euro 24.630,00 circa pari all'importo del surplus reddituale rispetto alla somma mensile di euro 1.300,00 necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. Inoltre, mentre la liquidazione controllata consentirebbe il pagamento dei creditori alla scadenza della sua durata, il piano prevede che la somma di euro 26.000,00 sia messa a disposizione entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza e le somme da parte del siano disponibili Parte_2 indicativamente entro 60 giorni da detto termine, sicché il piano potrà essere eseguito in 90 giorni dal giudicato.
2. Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile.
P.Q.M.
visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi
OMOLOGA il Piano del consumatore presentato da ND AR (C.F.: nato a C.F._1
Milano il 15.02.1972 e residente in [...] manda all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;
DICHIARA chiusa la procedura.
Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.
Cuneo 15/10/2025
Il Giudice
TT ER UD
4
AR ND C.F._1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
LETTO il ricorso depositato in data 13.08.2025 da ND AR (C.F.:
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GAZZI Flavio del foro di Cuneo, anche in qualità di Referente
OCC NI RO CUNEO congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. ROGGERO Cinzia, per l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2025, ND AR presentava una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg. CCI.
Con decreto 25.08.2025 il G.D. visto l'art. 70 comma 1 CCII, concedeva al debitore termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione al piano e alla relativa relazione nonché per integrazione della documentazione allegata al ricorso secondo le indicazioni di cui in parte motiva, nella quale venivano evidenziate criticità della proposta e della relazione dell'OCC.
1.1. Con decreto 2.09.2025, intervenuta l'integrazione, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI;
verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCI, anche alla luce delle integrazioni puntualmente depositate;
rilevato che, anche secondo quanto rilevato dall'OCC, non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI;
ritenuta quindi l'ammissibilità del piano e della proposta, disponeva ai sensi dell'art. 70, 1° comma, CCI la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;
visto l'art. 70, comma 4 CCII, disponeva altresì la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento. Contr
1.2. L provvedeva alla comunicazione in data 03.09.2025 a tutti i creditori;
a seguito di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e Controparte_2
[...
[...] [
comunicavano il proprio indirizzo Pec, mentre la inoltrava nuovamente la situazione
[...] Parte_1 debitoria del sig. DI.
Non pervenivano quindi osservazioni al piano di ristrutturazione proposto.
L'OCC ha sentito il debitore in data 2.10.2025 e ha riferito quindi al giudice ai sensi dell'art 70,
6° comma, CCII, dando atto che non vi erano osservazioni di cui tenere conto.
2. Quanto al profilo formale, la domanda risulta corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, che -a seguito della integrazione richiesta dal
GD- contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
indica altresì se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
3. In relazione alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, si osserva che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
3.1. Quanto alla sua meritevolezza (non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), si osserva: (i) il sig. DI ha intrattenuto una lunga relazione con la sig. e dalla unione nascevano tre figli (nel 2002, nel 2004 e nel 2006); CP_3 la sig. apriva all'epoca una impresa individuale (Night&Day) che si occupava di CP_3 noleggio video cassette, dvd e articoli vari con sede in Cuneo;
tale attività veniva chiusa e la ditta cancellata a ottobre 2014; per supportare l'attività della compagna, il sig. DI per un verso stipulava un prestito personale con Intesa Sanpaolo spa con apertura di credito di euro 1.500,00 e per altro verso prestava fideiussione personale fino alla concorrenza di euro 100.000 a fronte della stipulazione di due finanziamenti dell'importo di euro 40.000,00 ciascuno del 2004 da
Intesa Sanpaolo alla ditta individuale Night&Day; (ii) a fronte del mancato pagamento da parte della debitrice principale, la Banca chiedeva e otteneva nel 2008 decreto ingiuntivo per oltre
72.000,00 euro, mentre per il finanziamento al consumo stipulato personalmente agiva
[...]
nel 2018 (decreto ingiuntivo per euro 6.447,61 oltre accessori); (iii) contestualmente, a CP_4 seguito di “forte crisi personale” della sig. nel 2011, con provvedimento del marzo 2012 CP_3 il Tribunale per i Minorenni di Torino affidava tutti e tre i figli minori al padre sig. DI (con cui già peraltro convivevano stabilmente) che da allora se ne è preso cura, sia moralmente sia
2 materialmente;
(iv) conseguentemente, la precaria situazione economica del sig. DI è risalente nel tempo e frutto del sostegno economico da lui prestato alla compagna, madre dei suoi figli, dei quali, anche prima del provvedimento del T.M. si è poi fatto carico in via esclusiva;
(v) peraltro, da ottobre 2016 a febbraio 2024 il debitore ha onorato un debito verso e CP_5 poi -dal marzo 2024 in poi- un debito verso IFIS SPA, pur se a seguito di pignoramenti presso terzi, e ha anche effettuato un versamento a Agenzia delle Entrate a fronte della cartella notificata l'8.05.2015, tanto che allo stato la sua esposizione complessiva risulta pari a euro 48.349,56 a fronte del quale il sig. DI ha soltanto il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato
(di circa 1.750,00 se non si tiene conto del pignoramento presso terzi ancora in atto); tenuto conto di quanto sopra, può affermarsi che egli non abbia dato luogo all'attuale situazione con colpa grave, né tantomeno con malafede.
4. Il piano prevede la devoluzione ai creditori della somma di euro 4.000,00 riconosciutagli a fondo perduto dalla Regione Piemonte e della somma di euro 26.000,00 che viene messa a disposizione del padre del debitore.
Tale finanza (tutta esterna) consente di soddisfare i creditori secondo il seguente prospetto:
CREDITORE Prededuz./Privil Credito Trattamento OFFERTA Il piano può egio/RA essere sintetizzato nella seguente tabella Classi
1 prededuzione 3.030,00 €
2.630,00 € Pagato per l'intero 2.630,00 € OCC-Cuneo Art. 6 Codice della Crisi
400,00 € Pagato per l'intero 400,00 € Fondo spese Art. 6 Codice della Crisi
2 Privilegiati 10.036,33 €
3.017,00 € Pagato per l'intero 3.017,00 € Advisor art. 2751bis comma 1° n. 2 C.C.
25,40 € Pagato per l'intero 25,40 € A.d.E. Direz. art. 2752 C.C. n. 18 -
Provinc. art. 2778
6.993,93 € Pagato per l'intero 6.993,93 € art. 2752 e 2749 C.C. A.d.E. Direz. n. 18 art. 2778 Provinc.
3 Chirografari 16.934,43 €
RA 9.778,69 € Pagato al 44,20 % 4.322,18 € Controparte_4
A.d.E. Direz. RA 638,58 Pagato al 44,20 % 282,25 €
Provinc.
12.009,08 € Pagato al 44,20 % 5.308,01 € Controparte_6
Step srl RA 407,36 € Pagato al 44,20 % 180,05 €
Revalea s.p.a RA 15.067,00 € Pagato al 44,20 % 6.659,61 €
Sorit s.p.a. RA (doc. n. 9 412,52 € Pagato al 44,20 % 182,33 € pag. 7)
TOTALE DISTRIBUITO AI CREDITORI (Classi 30.000,76 € 1+2+3)
3 La proposta risulta migliorativa rispetto alla alternativa liquidatoria, la quale ultima consentirebbe di destinare ai creditori esclusivamente la somma di euro 24.630,00 circa pari all'importo del surplus reddituale rispetto alla somma mensile di euro 1.300,00 necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. Inoltre, mentre la liquidazione controllata consentirebbe il pagamento dei creditori alla scadenza della sua durata, il piano prevede che la somma di euro 26.000,00 sia messa a disposizione entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza e le somme da parte del siano disponibili Parte_2 indicativamente entro 60 giorni da detto termine, sicché il piano potrà essere eseguito in 90 giorni dal giudicato.
2. Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile.
P.Q.M.
visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi
OMOLOGA il Piano del consumatore presentato da ND AR (C.F.: nato a C.F._1
Milano il 15.02.1972 e residente in [...] manda all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;
DICHIARA chiusa la procedura.
Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.
Cuneo 15/10/2025
Il Giudice
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