Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:
per lire 20 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64;
per lire 10 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964;
per lire 2 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 10 gennaio-31 dicembre 1965;
e per lire 3 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2335 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1 gennaio-31 dicembre 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:
per lire 20 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64;
per lire 10 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964;
per lire 2 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 10 gennaio-31 dicembre 1965;
e per lire 3 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2335 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1 gennaio-31 dicembre 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.