TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 800/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al giudice dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per e l'Avv. Francesco Matera Parte_1 Parte_2
in sostituzione dell'avv. MAZZONI CLAUDIO;
per l'Avv. patrizia Gallinelli in sostituzione dell'Avv. Roberto Malizia. CP_1
L'Avv. Matera si riporta all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e ai successivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Precisa al riguardo che, qualora non fosse applicabile la disciplina consumeristica, tale mezzo di prova sarebbe indispensabile per accertare l'esistenza della pratica anticoncorrenziale.
L'Avv. Gallinelli discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nelle note di trattazione scritte depositate alla scorsa udienza e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
si oppone alla ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le ragioni indicate in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 13 R.G. N. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 800/2025, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, via
[...] C.F._2
Taro n. 34, presso lo studio dell'avv. Claudio Massoni che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA e, per essa, in qualità di mandataria Controparte_2 P.IVA_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
- Opposta –
NONCHÈ
P.IVA ; Controparte_3 P.IVA_3
pagina 2 di 13 (C.F. ); Controparte_4 C.F._3
(C.F. ); Controparte_5 C.F._4
(C.F. ); CP_6 C.F._5
P.IVA. ; Controparte_7 P.IVA_4
- Terzi chiamati non costituiti –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c. ed inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni contenute nel presente atto;
in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 119/2002 (N.R.G. 392/2002) emesso dal Tribunale di Latina il
29.01.2002 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo per le motivazioni contenute nella presente opposizione. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso del Contributo Unificato”;
Per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, perché infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo tardivamente opposto;
2) In via subordinata, accertare il credito vantato relativamente ai rapporti indicati nel decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento di qualsivoglia somma in corso di causa risulti dagli stessi dovuta alla parte opposta per le tutte le causali ed i titoli di cui in parte narrativa;
3) Condannare gli opponenti al pagamento di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario Spese Generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nella misura di cui al
D.M. 37/18 con le maggiorazioni del caso, ove previste”
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno citato in giudizio, avanti all'intestato Parte_1 Parte_3
Ufficio, la la il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e questi ultimi anche in Controparte_8 Controparte_5 CP_6
qualità di eredi di al fine di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo non opposto n. 119/2002, emesso dal Tribunale di Latina in data 29.01.2002 a favore della per il pagamento del complessivo Controparte_9 importo di € 83.661,01, oltre spese ivi liquidate, oggi aumentato ad € 132.323,39.
Premesso, infatti, di aver stipulato la fideiussione posta a fondamento dell'ingiunzione in qualità di consumatori (non rivestendo gli stessi la qualità di soci della
[...]
e che il giudice del monitorio non aveva rilevato d'ufficio l'abusività Controparte_10
delle clausole contenute all'interno del contratto, omettendo di motivare specificamente sul punto nonché di avvertirli della decadenza dovuta alla mancata opposizione, hanno invocato il principio di diritto ricavabile dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.
9479/2023, pronunciata a Sezioni Unite, e hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, hanno dedotto la vessatorietà del contratto di fideiussione nella parte in cui permetteva alla Banca di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. m) cod. cons., nonché la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., siccome pattuita in contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. t) cod. cons., essendo peraltro spirato il relativo termine di decadenza.
Inoltre, hanno dedotto la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, essendo la stessa conforme al c.d. Schema ABI del 2003.
La si è costituita in data 2.05.2025, in persona della mandataria Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
Ha contestato, in particolare, l'opposta l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore dal momento che entrambe le fideiussioni, sia quella prestata da Pt_1
pagina 4 di 13 sia quella contratta da risalivano al 1987 e, con la stipula Parte_1 Parte_3 di successivi atti unilaterali, gli opponenti si erano limitati ad innalzare l'importo massimo garantito. Non erano dunque ancora vigenti né il Codice del consumo (d.lgs. n.
205/2005), né gli artt. 1469-bis ss. c.c., introdotti solo a partire dal 1996.
Ha inoltre contestato la vessatorietà delle clausole negoziali indicate dalla controparte e la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, alla data di stipula delle fideiussioni.
Hanno invece omesso di costituirsi in giudizio tutti gli altri convenuti.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., con ordinanza del 5.07.2025, ed effettuate le verifiche preliminari (nell'ambito delle quali, per quanto qui rileva, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_3 Controparte_11
e , la trattazione della causa è
[...] Controparte_5 CP_6 proseguita con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'esito della prima udienza, è stata respinta la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., avanzata dagli opponenti, e la causa ha subito rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale è decisa con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso in rito che non occorre accertare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti non costituite.
Il presente è infatti un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c., con il quale gli opponenti hanno inteso domandare la revoca del provvedimento monitorio a motivo della vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione.
Benché citati direttamente in giudizio dagli opponenti, la la Controparte_3
e rivestono Controparte_7 Controparte_4 CP_6 Controparte_5 dunque il ruolo sostanziale di terzi chiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c.
Ciò premesso, occorre rammentare in diritto che “l'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza
pagina 5 di 13 della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” (cfr. Cass., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6503).
Nel caso di specie, gli opponenti non avrebbero dovuto quindi provvedere direttamente alla citazione dei terzi ma avrebbero dovuto chiedere di essere a ciò autorizzati a norma dell'art. 269 c.p.c., ricoprendo la veste sostanziale di convenuti.
Peraltro, detta autorizzazione non avrebbe potuto essere concessa in mancanza di una connessione giuridicamente apprezzabile, sotto il profilo di cui all'art. 106 c.p.c., e non ricorrendo neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, “fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (cfr.
Cass., sez. II, 26 gennaio 2022, n. 2331).
Segue la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa dei terzi, siccome effettuata in assenza di autorizzazione giudiziale.
Altro è a dirsi per quanto riguarda la citata in giudizio nella sua qualità Controparte_2 di cessionaria del credito e dunque quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., che non necessita di specifica autorizzazione giudiziale.
3. Ciò posto, occorre premettere in diritto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza “SPV/Banco di Desio”, ha ritenuto non compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e, in particolare, con gli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, il principio secondo cui, una volta non opposto il decreto ingiuntivo, al giudice dell'esecuzione è precluso lo svolgimento di qualsiasi controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, contenute nel contratto stipulato pagina 6 di 13 tra professionista e consumatore, per il motivo che l'autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo copre implicitamente anche la validità delle clausole stesse.
Questo, in estrema sintesi, l'iter giustificativo della decisione: a) al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito applicativo della direttiva 93/13/CEE, tutte le volte in cui disponga degli elementi di fatto e di diritto a tal fine necessari;
b) l'art. 7, paragrafo 1, della predetta direttiva impone a tutti gli Stati Membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili, tali procedure, in forza del principio di autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno
(principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione” (principio di effettività)”;
c) il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione, sia negli ordinamenti giuridici nazionali e la stessa tutela del consumatore non è assoluta, non imponendo il diritto dell'Unione “di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13/CEE (…), fatto salvo tuttavia
(…) il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività”; d) il principio di equivalenza è nella specie rispettato, poiché “il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico”; e) si pone, invece, in contrasto con il principio di effettività una normativa nazionale “secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsivoglia motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo”, potendo essa privare del suo pagina 7 di 13 contenuto l'obbligo incombente sul giudice nazionale di procedere ad un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali;
f) in un caso del genere,
“l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (cfr. Corte Giust. UE,
Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19, , e C-831/19, Controparte_12
. Controparte_13
In altri termini, la carente attivazione del giudice del monitorio, nel rilevare d'ufficio l'abusività delle clausole contenute nel contratto con il consumatore, posto a fondamento della domanda di ingiunzione, impedisce al processo di colmare quel dislivello sostanziale che si pone tra i due contraenti, rendendo monca la provocatio ad opponendum innescata dalla notifica del decreto ingiuntivo e imponendo, quindi, al giudice dell'esecuzione di riattivare il contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa.
Ciò ha, dunque, portato le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella nota pronuncia del 6 aprile 2023, n. 9479, a chiarire, in primo luogo, che il giudice del monitorio è sempre tenuto a svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, in relazione all'oggetto della controversia, procedendo sulla base degli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potendo finanche spingersi al rigetto (totale o parziale) del ricorso, tutte le volte in cui il predetto accertamento si presenti complesso, non potendo egli fare ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre una CTU). Laddove poi il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato risulti negativo, il giudice del monitorio è tenuto a pronunciare un decreto motivato, ai sensi dell'art. 641
c.p.c., accompagnato all'espresso avvertimento che “in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle
pagina 8 di 13 clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile” (cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479).
Per i decreti ingiuntivi che manchino di un'espressa motivazione sul profilo dell'abusività, le Sezioni Unite hanno invece precisato che il giudice dell'esecuzione “ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”, dovendo in tal caso provvedere ad una sommaria istruttoria, ove tale controllo non fosse possibile sulla base dei soli elementi di fatto e di diritto in suo possesso.
All'esito di un simile controllo, il rimedio individuato dalle Sezioni Unite per assicurare la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore è quello dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, dovendosi prospettare un'interpretazione conforme dell'art. 650 c.p.c. che dia facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto;
si è, infatti, concluso che
“le indicate carenze formali del decreto monitorio vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza propri diritti, una causa non imputabile impeditiva alla proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”
(cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, cit.).
L'opposizione tardiva, a tutela del consumatore, potrà quindi essere introdotta nel termine di quaranta giorni dall'informazione resa dal giudice dell'esecuzione, rendendosi a tal fine necessario disapplicare il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (previsto dall'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c.), così che si apra un giudizio a cognizione piena ed esauriente vertente solo ed esclusivamente sul carattere abusivo delle clausole del contratto incidenti sull'esistenza e sulla misura del credito ingiunto.
Il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. è stato, dunque, ritenuto dalle Sezioni Unite quello più efficace ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore, in quanto: è esperibile non solo dopo, ma anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione e,
pagina 9 di 13 segnatamente, in un momento antecedente alla stessa notificazione del precetto, così da evitare che il consumatore debba subire l'esecuzione e, quindi, il vincolo del pignoramento sui propri beni prima di poter dare ingresso ad un controllo sulla vessatorietà; il giudice dell'opposizione ha il potere di sospendere l'esecutorietà del titolo giudiziale (artt. 649 e 650, secondo comma, c.p.c.), evitando al debitore di dover ottenere la sospensione di ciascuna procedura esecutiva nella quale il creditore lo coinvolga;
è attivabile entro uno spatium deliberandi ben definito di quaranta giorni e, dunque, entro un termine cero, a differenza del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., al quale potrebbe farsi ricorso per tutto lo svolgimento della fase di liquidazione e fino all'apertura di quella distributiva;
consente di ottenere un accertamento con efficacia di giudicato, a differenza di quello che svolgerebbe, in via endoprocedimentale, il giudice dell'esecuzione; assicura il doppio grado di giudizio, a differenza della sentenza emessa all'esito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., che genererebbe un vulnus sotto il diverso profilo del canone eurounitario dell'equivalenza.
3. Ciò premesso in linea generale, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto introdotta solo nei confronti della cessionaria del credito e non già contro l'originaria parte creditrice, beneficiaria del provvedimento qui opposto. Controparte_9
L'opzione a favore dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., quale rimedio per far valere l'abusività delle clausole contrattuali non coperte dal giudicato sfavorevole per il consumatore, si giustifica infatti, secondo la prospettiva fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, proprio per la sua idoneità a “rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto – suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale” (cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, cit.).
Se l'obiettivo è quello di addivenire alla definitiva caducazione del titolo giudiziale, emesso a favore dell'originaria parte creditrice, fondamentale è che la causa si svolga pagina 10 di 13 anche nel contraddittorio con quest'ultima, ferma restando l'indubbia legittimazione a contraddire della cessionaria del credito, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. che autorizza le parti alla chiamata in causa del successore a titolo particolare e quest'ultimo ad intervenire.
Non è neppure possibile integrare il contraddittorio, in quanto non è dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo e la sentenza non è destinata a produrre effetti costitutivi, di talché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 102 c.p.c. per il litisconsorzio necessario.
Né potrebbe prospettarsi una nullità dell'atto di citazione, come tale sanabile nelle forme di cui all'art. 164 c.p.c., non essendovi né un vizio afferente alla vocatio in ius, né tantomeno un'omissione o un'eccessiva genericità della domanda sotto il profilo dell'editio actionis, ed essendo stato, piuttosto, il rimedio straordinario di cui all'art. 650
c.p.c. azionato nei confronti un soggetto diverso da chi è stato parte del primo giudizio.
4. In ogni caso, l'opposizione è anche infondata nel merito.
Va detto, infatti, che il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c., nella particolare interpretazione prospettata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non può servire a rimettere in discussione tutte le questioni che gli opponenti avrebbero potuto e dovuto far valere con l'opposizione (tempestiva), da ritenersi ormai precluse per effetto del giudicato monitorio, ma solo l'abusività delle clausole contenute nel contratto tra professionista e consumatore, sulle quali difetti nel decreto ingiuntivo una motivazione espressa e dalla cui applicazione dipenda la conferma o la revoca del provvedimento non opposto.
Il giudice dell'opposizione tardiva è dunque, in primo luogo, tenuto ad appurare se le questioni dedotte da parte opponente attengano all'applicazione della direttiva
93/13/CEE, a tutela del consumatore, e se le stesse assumano rilevanza nell'ottica della conferma o della revoca del decreto ingiuntivo, risultando altrimenti ininfluenti.
Ciò premesso in linea teorica, va detto che la fideiussione stipulata da Parte_1
e da a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future contratte Parte_3
dalla risale al 17.12.1987 ed è quindi antecedente all'entrata in Controparte_3 vigore sia degli artt. 1469-bis ss. c.c., introdotti con legge 6 febbraio 1996, n. 52, sia del
Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), essendosi sul punto precisato in pagina 11 di 13 giurisprudenza che “le disposizioni di cui agli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., aventi ad oggetto i contratti conclusi dai consumatori, introdotte dall'art. 25 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge” (cfr. Cass., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15871; nello stesso senso, con riferimento al d.lgs. n. 206/2005, Cass., sez. II, 31 ottobre 2018, n.
27993). Né rilevano i successivi atti di innalzamento dell'importo massimo garantito, che integrano mere modificazioni del rapporto originario, come tali insensibili allo ius superveniens.
Ad analoghe conclusioni occorre, inoltre, pervenire con riferimento alla dedotta conformità della fideiussione al c.d. Schema ABI del 2003, che sottende un'eccezione di nullità del contratto costituente un accordo “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
La disciplina antitrust è stata, infatti, introdotta nell'ordinamento italiano con legge n. 287 del 1990 ed è dunque successiva alla stipula della fideiussione;
ciò, a prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità della questione, non propriamente afferente all'abusività in senso stretto delle clausole negoziali, nel presente giudizio ex art. 650 c.p.c.
L'opposizione tardiva non può dunque essere accolta nel merito, non essendovi clausole vessatorie dalla cui applicazione dipenda la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo, in ciò considerata la particolare semplicità delle questioni affrontate e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le chiamate in causa;
2) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da e da nei confronti della Parte_3 Parte_1 CP_2
[...]
pagina 12 di 13 3) Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali, a favore della che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_2
IVA e CPA.
Latina, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al giudice dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per e l'Avv. Francesco Matera Parte_1 Parte_2
in sostituzione dell'avv. MAZZONI CLAUDIO;
per l'Avv. patrizia Gallinelli in sostituzione dell'Avv. Roberto Malizia. CP_1
L'Avv. Matera si riporta all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e ai successivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Precisa al riguardo che, qualora non fosse applicabile la disciplina consumeristica, tale mezzo di prova sarebbe indispensabile per accertare l'esistenza della pratica anticoncorrenziale.
L'Avv. Gallinelli discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nelle note di trattazione scritte depositate alla scorsa udienza e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
si oppone alla ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le ragioni indicate in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 13 R.G. N. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 800/2025, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, via
[...] C.F._2
Taro n. 34, presso lo studio dell'avv. Claudio Massoni che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA e, per essa, in qualità di mandataria Controparte_2 P.IVA_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
- Opposta –
NONCHÈ
P.IVA ; Controparte_3 P.IVA_3
pagina 2 di 13 (C.F. ); Controparte_4 C.F._3
(C.F. ); Controparte_5 C.F._4
(C.F. ); CP_6 C.F._5
P.IVA. ; Controparte_7 P.IVA_4
- Terzi chiamati non costituiti –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c. ed inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni contenute nel presente atto;
in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 119/2002 (N.R.G. 392/2002) emesso dal Tribunale di Latina il
29.01.2002 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo per le motivazioni contenute nella presente opposizione. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso del Contributo Unificato”;
Per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, perché infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo tardivamente opposto;
2) In via subordinata, accertare il credito vantato relativamente ai rapporti indicati nel decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento di qualsivoglia somma in corso di causa risulti dagli stessi dovuta alla parte opposta per le tutte le causali ed i titoli di cui in parte narrativa;
3) Condannare gli opponenti al pagamento di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario Spese Generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nella misura di cui al
D.M. 37/18 con le maggiorazioni del caso, ove previste”
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno citato in giudizio, avanti all'intestato Parte_1 Parte_3
Ufficio, la la il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e questi ultimi anche in Controparte_8 Controparte_5 CP_6
qualità di eredi di al fine di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo non opposto n. 119/2002, emesso dal Tribunale di Latina in data 29.01.2002 a favore della per il pagamento del complessivo Controparte_9 importo di € 83.661,01, oltre spese ivi liquidate, oggi aumentato ad € 132.323,39.
Premesso, infatti, di aver stipulato la fideiussione posta a fondamento dell'ingiunzione in qualità di consumatori (non rivestendo gli stessi la qualità di soci della
[...]
e che il giudice del monitorio non aveva rilevato d'ufficio l'abusività Controparte_10
delle clausole contenute all'interno del contratto, omettendo di motivare specificamente sul punto nonché di avvertirli della decadenza dovuta alla mancata opposizione, hanno invocato il principio di diritto ricavabile dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.
9479/2023, pronunciata a Sezioni Unite, e hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, hanno dedotto la vessatorietà del contratto di fideiussione nella parte in cui permetteva alla Banca di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. m) cod. cons., nonché la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., siccome pattuita in contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. t) cod. cons., essendo peraltro spirato il relativo termine di decadenza.
Inoltre, hanno dedotto la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, essendo la stessa conforme al c.d. Schema ABI del 2003.
La si è costituita in data 2.05.2025, in persona della mandataria Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
Ha contestato, in particolare, l'opposta l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore dal momento che entrambe le fideiussioni, sia quella prestata da Pt_1
pagina 4 di 13 sia quella contratta da risalivano al 1987 e, con la stipula Parte_1 Parte_3 di successivi atti unilaterali, gli opponenti si erano limitati ad innalzare l'importo massimo garantito. Non erano dunque ancora vigenti né il Codice del consumo (d.lgs. n.
205/2005), né gli artt. 1469-bis ss. c.c., introdotti solo a partire dal 1996.
Ha inoltre contestato la vessatorietà delle clausole negoziali indicate dalla controparte e la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, alla data di stipula delle fideiussioni.
Hanno invece omesso di costituirsi in giudizio tutti gli altri convenuti.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., con ordinanza del 5.07.2025, ed effettuate le verifiche preliminari (nell'ambito delle quali, per quanto qui rileva, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_3 Controparte_11
e , la trattazione della causa è
[...] Controparte_5 CP_6 proseguita con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'esito della prima udienza, è stata respinta la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., avanzata dagli opponenti, e la causa ha subito rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale è decisa con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso in rito che non occorre accertare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti non costituite.
Il presente è infatti un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c., con il quale gli opponenti hanno inteso domandare la revoca del provvedimento monitorio a motivo della vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di fideiussione.
Benché citati direttamente in giudizio dagli opponenti, la la Controparte_3
e rivestono Controparte_7 Controparte_4 CP_6 Controparte_5 dunque il ruolo sostanziale di terzi chiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c.
Ciò premesso, occorre rammentare in diritto che “l'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza
pagina 5 di 13 della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” (cfr. Cass., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6503).
Nel caso di specie, gli opponenti non avrebbero dovuto quindi provvedere direttamente alla citazione dei terzi ma avrebbero dovuto chiedere di essere a ciò autorizzati a norma dell'art. 269 c.p.c., ricoprendo la veste sostanziale di convenuti.
Peraltro, detta autorizzazione non avrebbe potuto essere concessa in mancanza di una connessione giuridicamente apprezzabile, sotto il profilo di cui all'art. 106 c.p.c., e non ricorrendo neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, “fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (cfr.
Cass., sez. II, 26 gennaio 2022, n. 2331).
Segue la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa dei terzi, siccome effettuata in assenza di autorizzazione giudiziale.
Altro è a dirsi per quanto riguarda la citata in giudizio nella sua qualità Controparte_2 di cessionaria del credito e dunque quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., che non necessita di specifica autorizzazione giudiziale.
3. Ciò posto, occorre premettere in diritto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza “SPV/Banco di Desio”, ha ritenuto non compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e, in particolare, con gli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, il principio secondo cui, una volta non opposto il decreto ingiuntivo, al giudice dell'esecuzione è precluso lo svolgimento di qualsiasi controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, contenute nel contratto stipulato pagina 6 di 13 tra professionista e consumatore, per il motivo che l'autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo copre implicitamente anche la validità delle clausole stesse.
Questo, in estrema sintesi, l'iter giustificativo della decisione: a) al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito applicativo della direttiva 93/13/CEE, tutte le volte in cui disponga degli elementi di fatto e di diritto a tal fine necessari;
b) l'art. 7, paragrafo 1, della predetta direttiva impone a tutti gli Stati Membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili, tali procedure, in forza del principio di autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno
(principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione” (principio di effettività)”;
c) il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione, sia negli ordinamenti giuridici nazionali e la stessa tutela del consumatore non è assoluta, non imponendo il diritto dell'Unione “di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13/CEE (…), fatto salvo tuttavia
(…) il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività”; d) il principio di equivalenza è nella specie rispettato, poiché “il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico”; e) si pone, invece, in contrasto con il principio di effettività una normativa nazionale “secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsivoglia motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo”, potendo essa privare del suo pagina 7 di 13 contenuto l'obbligo incombente sul giudice nazionale di procedere ad un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali;
f) in un caso del genere,
“l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (cfr. Corte Giust. UE,
Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19, , e C-831/19, Controparte_12
. Controparte_13
In altri termini, la carente attivazione del giudice del monitorio, nel rilevare d'ufficio l'abusività delle clausole contenute nel contratto con il consumatore, posto a fondamento della domanda di ingiunzione, impedisce al processo di colmare quel dislivello sostanziale che si pone tra i due contraenti, rendendo monca la provocatio ad opponendum innescata dalla notifica del decreto ingiuntivo e imponendo, quindi, al giudice dell'esecuzione di riattivare il contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa.
Ciò ha, dunque, portato le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella nota pronuncia del 6 aprile 2023, n. 9479, a chiarire, in primo luogo, che il giudice del monitorio è sempre tenuto a svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, in relazione all'oggetto della controversia, procedendo sulla base degli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potendo finanche spingersi al rigetto (totale o parziale) del ricorso, tutte le volte in cui il predetto accertamento si presenti complesso, non potendo egli fare ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre una CTU). Laddove poi il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato risulti negativo, il giudice del monitorio è tenuto a pronunciare un decreto motivato, ai sensi dell'art. 641
c.p.c., accompagnato all'espresso avvertimento che “in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle
pagina 8 di 13 clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile” (cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479).
Per i decreti ingiuntivi che manchino di un'espressa motivazione sul profilo dell'abusività, le Sezioni Unite hanno invece precisato che il giudice dell'esecuzione “ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”, dovendo in tal caso provvedere ad una sommaria istruttoria, ove tale controllo non fosse possibile sulla base dei soli elementi di fatto e di diritto in suo possesso.
All'esito di un simile controllo, il rimedio individuato dalle Sezioni Unite per assicurare la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore è quello dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, dovendosi prospettare un'interpretazione conforme dell'art. 650 c.p.c. che dia facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto;
si è, infatti, concluso che
“le indicate carenze formali del decreto monitorio vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza propri diritti, una causa non imputabile impeditiva alla proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”
(cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, cit.).
L'opposizione tardiva, a tutela del consumatore, potrà quindi essere introdotta nel termine di quaranta giorni dall'informazione resa dal giudice dell'esecuzione, rendendosi a tal fine necessario disapplicare il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (previsto dall'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c.), così che si apra un giudizio a cognizione piena ed esauriente vertente solo ed esclusivamente sul carattere abusivo delle clausole del contratto incidenti sull'esistenza e sulla misura del credito ingiunto.
Il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. è stato, dunque, ritenuto dalle Sezioni Unite quello più efficace ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore, in quanto: è esperibile non solo dopo, ma anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione e,
pagina 9 di 13 segnatamente, in un momento antecedente alla stessa notificazione del precetto, così da evitare che il consumatore debba subire l'esecuzione e, quindi, il vincolo del pignoramento sui propri beni prima di poter dare ingresso ad un controllo sulla vessatorietà; il giudice dell'opposizione ha il potere di sospendere l'esecutorietà del titolo giudiziale (artt. 649 e 650, secondo comma, c.p.c.), evitando al debitore di dover ottenere la sospensione di ciascuna procedura esecutiva nella quale il creditore lo coinvolga;
è attivabile entro uno spatium deliberandi ben definito di quaranta giorni e, dunque, entro un termine cero, a differenza del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., al quale potrebbe farsi ricorso per tutto lo svolgimento della fase di liquidazione e fino all'apertura di quella distributiva;
consente di ottenere un accertamento con efficacia di giudicato, a differenza di quello che svolgerebbe, in via endoprocedimentale, il giudice dell'esecuzione; assicura il doppio grado di giudizio, a differenza della sentenza emessa all'esito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., che genererebbe un vulnus sotto il diverso profilo del canone eurounitario dell'equivalenza.
3. Ciò premesso in linea generale, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto introdotta solo nei confronti della cessionaria del credito e non già contro l'originaria parte creditrice, beneficiaria del provvedimento qui opposto. Controparte_9
L'opzione a favore dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., quale rimedio per far valere l'abusività delle clausole contrattuali non coperte dal giudicato sfavorevole per il consumatore, si giustifica infatti, secondo la prospettiva fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, proprio per la sua idoneità a “rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto – suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale” (cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, cit.).
Se l'obiettivo è quello di addivenire alla definitiva caducazione del titolo giudiziale, emesso a favore dell'originaria parte creditrice, fondamentale è che la causa si svolga pagina 10 di 13 anche nel contraddittorio con quest'ultima, ferma restando l'indubbia legittimazione a contraddire della cessionaria del credito, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. che autorizza le parti alla chiamata in causa del successore a titolo particolare e quest'ultimo ad intervenire.
Non è neppure possibile integrare il contraddittorio, in quanto non è dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo e la sentenza non è destinata a produrre effetti costitutivi, di talché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 102 c.p.c. per il litisconsorzio necessario.
Né potrebbe prospettarsi una nullità dell'atto di citazione, come tale sanabile nelle forme di cui all'art. 164 c.p.c., non essendovi né un vizio afferente alla vocatio in ius, né tantomeno un'omissione o un'eccessiva genericità della domanda sotto il profilo dell'editio actionis, ed essendo stato, piuttosto, il rimedio straordinario di cui all'art. 650
c.p.c. azionato nei confronti un soggetto diverso da chi è stato parte del primo giudizio.
4. In ogni caso, l'opposizione è anche infondata nel merito.
Va detto, infatti, che il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c., nella particolare interpretazione prospettata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non può servire a rimettere in discussione tutte le questioni che gli opponenti avrebbero potuto e dovuto far valere con l'opposizione (tempestiva), da ritenersi ormai precluse per effetto del giudicato monitorio, ma solo l'abusività delle clausole contenute nel contratto tra professionista e consumatore, sulle quali difetti nel decreto ingiuntivo una motivazione espressa e dalla cui applicazione dipenda la conferma o la revoca del provvedimento non opposto.
Il giudice dell'opposizione tardiva è dunque, in primo luogo, tenuto ad appurare se le questioni dedotte da parte opponente attengano all'applicazione della direttiva
93/13/CEE, a tutela del consumatore, e se le stesse assumano rilevanza nell'ottica della conferma o della revoca del decreto ingiuntivo, risultando altrimenti ininfluenti.
Ciò premesso in linea teorica, va detto che la fideiussione stipulata da Parte_1
e da a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future contratte Parte_3
dalla risale al 17.12.1987 ed è quindi antecedente all'entrata in Controparte_3 vigore sia degli artt. 1469-bis ss. c.c., introdotti con legge 6 febbraio 1996, n. 52, sia del
Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), essendosi sul punto precisato in pagina 11 di 13 giurisprudenza che “le disposizioni di cui agli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., aventi ad oggetto i contratti conclusi dai consumatori, introdotte dall'art. 25 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge” (cfr. Cass., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15871; nello stesso senso, con riferimento al d.lgs. n. 206/2005, Cass., sez. II, 31 ottobre 2018, n.
27993). Né rilevano i successivi atti di innalzamento dell'importo massimo garantito, che integrano mere modificazioni del rapporto originario, come tali insensibili allo ius superveniens.
Ad analoghe conclusioni occorre, inoltre, pervenire con riferimento alla dedotta conformità della fideiussione al c.d. Schema ABI del 2003, che sottende un'eccezione di nullità del contratto costituente un accordo “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
La disciplina antitrust è stata, infatti, introdotta nell'ordinamento italiano con legge n. 287 del 1990 ed è dunque successiva alla stipula della fideiussione;
ciò, a prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità della questione, non propriamente afferente all'abusività in senso stretto delle clausole negoziali, nel presente giudizio ex art. 650 c.p.c.
L'opposizione tardiva non può dunque essere accolta nel merito, non essendovi clausole vessatorie dalla cui applicazione dipenda la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo, in ciò considerata la particolare semplicità delle questioni affrontate e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le chiamate in causa;
2) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da e da nei confronti della Parte_3 Parte_1 CP_2
[...]
pagina 12 di 13 3) Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali, a favore della che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_2
IVA e CPA.
Latina, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 13 di 13