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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel.- est. dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2023 promossa da: nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2023 avente ad oggetto: Ricorso per separazione
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti CASTIGLIONI Parte_1 C.F._1
MARIA e CARESANO CATERINA ed elettivamente domiciliato presso i Difensori di fiducia
Ricorrente contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRAGAPANE Controparte_1 C.F._2
DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il Difensore di fiducia
Convenuta Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 5.9.2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
Come da foglio di precisazione conclusioni letto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025 e depositato in PCT in data 7/5/2025:
1 “ Pronunciare l'addebito della separazione in capo alla OR e rigettare la Controparte_1 domanda di addebito formulata dalla resistente in capo al ricorrente - Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, con l'arredo ivi esistente disposta con ordinanza presidenziale del 29.06.2023 per le ragioni di cui in atti, alla luce dell'istruttoria esperita, e per l'effetto assegnarla al marito - Disporre l'affido condiviso del figlio minore di anni 15 anni, ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza anagrafica e collocazione presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. - Attesa la situazione in essere, che vede Per_1 seguito dal reparto di NPI dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, con progetto di scuola in ospedale, adottare ogni provvedimento più opportuno nel supremo interesse dei minori in punto frequentazione con il padre. - Alla luce dell'istruttoria esperita, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 29.06.2023, disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli
sino a quando non sarà maggiorenne e/o economicamente indipendenti, nonché di di Per_1 Per_2 anni 18, sino a quando non sarà economicamente indipendente, con un importo mensile pari ad Euro 150,00 per ciascuno, o diversa somma che il Tribunale riterrà equa, da versare all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_ ISTAT - revocare il contributo al mantenimento nei confronti di , di anni 20 economicamente indipendente disposto con ordinanza presidenziale del 29.06.2023 o disporre un contributo che tenga conto del fatto che la stessa lavora part-time come barista - disporre che le spese straordinarie relative ai figli e siano ripartite fra i genitori in percentuale che tenga conto delle diverse Per_2 Per_1 capacità reddituali e patrimoniali emerse dall'istruttoria per la cui disciplina si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino - rigettare la domanda di al contributo al mantenimento della moglie in quanto non dovuto per le motivazioni di cui in atti e attesa l'inesistenza dei presupposti ex lege - adottare i provvedimenti che riterrà opportuni in punto condanna alle spese nei confronti di parte convenuta, anche in conseguenza della mancata adesione della OR CP_1 alla proposta transattiva formula dal G.I dott.ssa Aceto all'udienza del 9.10.2024, cui ha
[...] aderito parte ricorrente sia in data 15.10.2024 che in data 26.11.2024. – comunque, adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse esclusivo dei figli”.
Per parte convenuta Come da foglio di precisazione conclusioni del 7.5.2025
“ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nelle memorie istruttorie di parte convenuta e non già ammesse, del 30 aprile 2024 e (in prova contraria) del 20 maggio 2024. Si chiede inoltre, ai sensi dell'art. 337 ter u.c. c.c., di disporre l'accertamento ad opera della polizia tributaria della effettiva situazione patrimoniale del ricorrente, in rapporto alle fonti tutte di reddito, ed anche stimando il valore dei beni (casa, automobile, altro) da cui può trarre una utilità economica, nonché il tenore di vita.
2 NEL MERITO Addebitare la separazione dei coniugi a parte ricorrente;
Affidare il minore ad entrambi i genitori, disponendo che lo stesso mantenga la Persona_4 dimora abituale presso la madre;
Disporre che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo quanto previsto nella ordinanza presidenziale, o nei diversi termini che il Tribunale adito riterrà di giustizia. Confermare la assegnazione alla convenuta della casa familiare di Torino, strada del Cresto n.
4. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli
[...]
maggiorenne ma economicamente non indipendente;
maggiorenne ma Per_5 Persona_6 economicamente non indipendente;
e minorenne;
Persona_4
Disporre che corrisponda a quale contributo al mantenimento di Parte_1 Controparte_1 ciascuno dei tre figli e assegno mensile di € 300, o Persona_5 Persona_6 Persona_4 veriore, per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
Disporre che corrisponda a quale contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 stessa, la somma mensile di € 300 o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Dichiarare inammissibile o respingere ogni avversaria domanda dispiegata contro parte convenuta. Con il favore delle spese. Salvezze illimitate”.
Per il Pubblico Ministero Nulla si oppone, in data 8.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino in data Parte_1 Controparte_1
21.3.2009.
Per_ Dall'unione sono nati tre figli: e rispettivamente in data 21.9.2004, in data Per_2 Per_1
13.09.2006 e in data 24.07.2009.
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva, in particolare: Voglia l'Ill.mo Tribunale, Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, 1. Pronunciare la separazione personale delle parti.
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 residenza anagrafica presso il padre e collocazione paritaria presso entrambe le dimore dei coniugi, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
3. Attesa la volontà dei figli di continuare a vivere a settimane alterne presso un genitore e 3 l'altro e l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, assegnare al ricorrente la casa coniugale, con l'arredo in ivi contenuto.
4. Disporre che i figli continuino a trascorrere tempi paritetici presso ciascun genitore, a settimane alterne, anche nei periodi delle vacanze scolastiche.
5. Disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, provvedendo ciascuno direttamente a soddisfare le loro esigenze nel periodo di frequentazione o permanenza degli stessi presso il loro domicilio, sostenendo in tal modo autonomamente le spese quotidiane di tipo ordinario.
6. Dichiarare tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
7. E comunque adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse esclusivo dei figli.
8. Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva ritualmente la sig.ra con comparsa di costituzione depositata in PCT in Controparte_1 data 5.5.2023, chiedendo: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a parte ricorrente;
Affidare i minori e ad Persona_6 Persona_4 entrambi i genitori, disponendo che gli stessi mantengano la dimora abituale presso la madre;
Disporre che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola con pernottamento presso il padre sino alla mattina del giorno successivo;
- una settimana in occasione delle vacanze natalizie e quattro giorni in occasione delle vacanze pasquali;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore a luglio e due settimane ad agosto, con sospensione durante tale periodo degli incontri con l'altro genitore. Assegnare alla convenuta la casa familiare di Torino, strada del Cresto n.
4. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli maggiorenne ma economicamente non indipendente;
Persona_5 [...]
e minorenne;
Disporre che corrisponda a Per_6 Persona_4 Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento di ciascuno dei tre figli e Persona_5 Persona_6 Per_4 assegno mensile di € 300, o veriore, per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT,
[...]
e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
Disporre che corrisponda a quale contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 stessa, la somma mensile di € 300 o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Con il favore delle spese.
Avanti al Presidente, dott.ssa Silva, comparivano entrambe le parti: esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente rinviava all'udienza del 6.6.2023 per l'audizione dei figli minori, atteso il rilevato contrasto tra le parti in ordine alla collocazione dei medesimi. Sentiti i minori all'udienza predetta, con ordinanza del 29.6.2023, il Presidente disponeva: Affida i figli congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21; - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in
4 occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il ricorrente corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli (anche per la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente), l'assegno periodico di € 750,00 (euro 250,00 per ogni figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria, fissando udienza alli 16.10.2023 dinanzi al Giudice istruttore, dott.ssa Messina, assegnando termine al ricorrente per il deposito di memoria integrativa e alla parte convenuta di memoria ex artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.
Con memoria integrativa deposita in PCT in data 1.9.2023, parte ricorrente instava per la modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedendo, altresì, la pronuncia di addebito della separazione a carico di parte convenuta. In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, − Pronunciare la separazione personale delle parti, con addebito alla moglie − Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, con l'arredo ivi esistente per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto assegnarla al marito − Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione presso la Per_2 Per_1 madre, in Moncalieri (TO), Strada dei Cunioli Alti n. 87 bis con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. − Attesa la situazione in essere, confermare quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 29.06.2023 in punto frequentazione figli e comunque adottare ogni provvedimento più opportuno nel supremo interesse dei minori − Disporre a carico del genitore non collocatario il contributo al mantenimento a favore dei figli pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio da versare all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o diversa somma accertando in corso di causa da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie ripartite al 50% fra i genitori per la cui disciplina si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino − Nulla disporre in merito al contributo al mantenimento della moglie in quanto non dovuto per le motivazioni di cui sopra − Dichiarare che gli assegni famigliari e/o l'assegno unico vengano richiesti e trattenuti da ciascun genitore in misura del 50% − E comunque adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse esclusivo dei figli. Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege.
5 Con memoria ex art 166 e 167 co 1 e 2 c.p.c., depositata in PCT in data 9.10.2023, parte convenuta eccepiva la tardività del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente, con conseguente decadenza dalle domande nuove ivi formulate, comprese quelle di addebito e di assegnazione della casa familiare;
nel merito, chiedeva la conferma dell'ordinanza presidenziale in punto assegnazione alla convenuta della casa familiare e in punto incontri e permanenza dei figli con il padre;
per il resto insisteva sulle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice istruttore, con decreto del 4.10.2023, rinviava all'udienza del 19.10.2023, atteso che per mero errore materiale era stata indicata la data del 16.10.2023 nell'ordinanza del 29.6.2023.
Avanti al Giudice istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2023, il Giudice, con ordinanza dell'8.11.2023, rigettava l'eccezione di tardività del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente, nonché la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale in punto diritto di assegnazione della casa coniugale, non ravvisando allo stato elementi sopravvenuti tali da giustificare la revoca dell'assegnazione; fissava altresì udienza allì 14.12.2023 per la precisazione delle conclusioni in punto status. All'udienza predetta le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine di 10 giorni al Pubblico Ministero per le conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 1176/2024 del 16.2.2024 e depositata in data 22.2.2024, il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo sulle reciproche domande di addebito, sulle questioni riguardanti l'affidamento e la collocazione dei figli e sulle questioni economiche;
con separata ordinanza, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori allì 3.10.2024.
Depositate le memorie istruttorie, il nuovo G.I. designato, Dott.ssa Aceto, revocava l'udienza già fissata, fissando nuova udienza allì 9.10.2024 per la comparizione personale delle parti ex art. 185bis c.p.c. o precisazione delle conclusioni definitive;
all'udienza il Giudice formulava proposta transattiva, rinviando per i medesimi incombenti, comparizione personale delle parti ed eventuale precisazione delle conclusioni allì 15.10.2024 e nuovamente 26.11.2024.
All'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente accettava la proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 9.10.2024; parte convenuta non accettava;
le parti insistevano sulle istanze istruttorie;
il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 16.12.2024, il Giudice rigettava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ex art 709 c.p.c. datata 29.6.2023 di parte ricorrente;
ammetteva le prove orali di parte ricorrente e convenuta, limitando a due per parte il numero complessivo dei testimoni e delegando la dott.ssa per l'escussione dei testimoni. Per_7
Escussi i testi all'udienza del 24.2.2025, a fronte di istanza formulata da parte convenuta all'udienza predetta, il Giudice autorizzava ciascuna delle parti ad ampliare la lista dei testimoni con altri due testimoni per parte, che venivano escussi dal giudice delegato all'udienza del 29.4.2025.
6 All'udienza del 7.5.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta di rimettere il procedimento nella fase istruttoria al fine di procedere all'assunzione di prove per interpello e testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nelle memorie istruttorie di parte convenuta e non già ammesse, del 30 aprile 2024 e (in prova contraria) del 20 maggio 2024, nonché all'accertamento ad opera della Polizia tributaria nei confronti del Sig. indi fissare nuova udienza di pc, poiché irrilevanti e Per_4 superflue alla luce della documentazione in atti.
Passando al merito delle domande e preso atto che con sentenza parziale n. 1176/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione tra il Sig. e la Sig.ra si osserva quanto Parte_1 Controparte_1 segue.
La domanda di addebito
Entrambe le parti formulano domande reciproche di addebito della separazione.
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata alla sig.ra perché avrebbe CP_1 violato l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di coabitazione.
La parte convenuta, per contro, domanda che la separazione venga addebitata al sig. perché Per_4 costui avrebbe indiscutibilmente privilegiato, anche trascurandone le conseguenze, la propria dipendenza dall'uso di bevande alcoliche rispetto alla relazione coniugale. La dipendenza del marito da sostanze alcoliche le avrebbe provocato uno stato d'ansio ricorrente, e di angoscia, e di rinunzie, che ha finito per logorare il rapporto coniugale portando alla separazione.
Ciò posto, in linea generale, deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (in tal senso si veda, Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40795). La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
7 L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta poi una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618). È evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, in merito, da ultimo Cass. 18.4.2024, n. 10489). Ne consegue che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (si v. Cass. 10.5.2017, n. 11448). Quanto all'onere della prova, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (così Cass. 10489/2024, già cit.).
Tornando al caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra non è fondata e non merita accoglimento, CP_1 alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria orale.
Infatti, se risulta provato che la sig.ra ha intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. CP_1
almeno nell'anno 2015 – alla luce della deposizione della teste che CP_2 Testimone_1 all'udienza istruttoria del 29.4.25 riferiva di aver contattato nel luglio 2015 il sig. per Per_4 informarlo di aver scoperto messaggi e mail tra il suo compagno, , e la sig.ra e di aver CP_2 CP_1 chiesto spiegazioni al , il quale aveva “confessato” la relazione -, tuttavia non emerge in alcun CP_2 modo dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie che la conoscenza di questo accadimento abbia avuto un effetto compromettente e disgregatore della vita della coppia Persona_8
Al contrario, emerge dagli atti di causa che ancora negli anni successivi alla scoperta del tradimento e prima della primavera del 2018 vi era tra i coniugi una determinata progettualità comune, dal momento che il marito assumeva nell'aprile 2016 … un incarico professionale a Milano presso la Bes Srl, ove inizialmente si recava saltuariamente in giornata, in seguito poiché era richiesta una sua presenza più costante, si fermava a Milano 3/4 giorni a settimana, alloggiando all'hotel Panizza. All'epoca percepiva dalla Bes Srl un rimborso spese di Euro 3.000,00, oltre IVA, cifra che tuttavia non permetteva di mantenere il tenore di vita voluto e preteso dalla OR (memoria integrativa di CP_1 parte ricorrente dell'1.9.2023, p. 9). In questo periodo, dunque, è evidente che, quando il sig. Per_4 non era impegnato per lavoro a Milano, questi si trovava a Torino in compagnia della famiglia e che i compensi percepiti erano destinati a soddisfare i bisogni del nucleo familiare, dei figli e della moglie, sebbene asseritamente non sufficienti per la medesima. Non emergono dagli atti e dalle risultanze probatorie, né sono allegati, litigi, contrasti o dissidi di alcun tipo a causa dell'infedeltà del luglio 2015.
8 L'unico elemento che astrattamente potrebbe essere valorizzato in senso contrario è quanto si apprende dalla deposizione della teste psicoterapeuta del sig. che riferisce di aver Testimone_2 Per_4 appreso dal ricorrente che questi era a conoscenza di messaggi tra la moglie e qualcun altro e di aver affrontato in terapia con il sig. i problemi di coppia insorti con la moglie. Tuttavia, come Per_4 riferito dalla teste, il sig. è stato in cura presso tra il 2016 e il 2019, inizialmente per Per_4 Tes_2 problematiche di ansia e successivamente anche per i problemi di coppia predetti. D'altra parte, puntualizzava la teste che l' le aveva riportato che aveva sentito ed era a conoscenza che ci Per_4 fossero messaggi tra sua moglie e qualcun altro, ma non nella fase iniziale della terapia. Pertanto, considerato che la terapia ha avuto inizio nel 2016 e che inizialmente le problematiche affrontate con la dott.ssa erano relative alla gestione dell'ansia, si deve ritenere (come pacificamente Tes_2 ammesso da parte ricorrente al punto 19 di pag. 11 della memoria integrativa) che i problemi di coppia di cui riferisce siano relativi alla crisi coniugale della primavera del 2018, di ben 3 anni Tes_2 successiva alla scoperta del tradimento del luglio 2015 e da questa avulsa sia nella narrazione di parte ricorrente che nelle risultanze probatorie.
Quanto invece alla crisi della primavera del 2018, espone parte ricorrente, che in questo periodo la moglie aveva preso a uscire da sola, senza dare spiegazioni al marito, e a rifiutare gli approcci sessuali di quest'ultimo; espone infine che una mattina nel mese di aprile 2018 la OR comunicava CP_1 al marito di non amarlo più e che tuttavia avrebbero dovuto “continuare a vivere sotto lo stesso tetto, con fine settimana alterni da trascorrere fuori casa”, arrivando ad affermare nel mese di giugno “io sono una donna separata”. Da quanto si apprende dagli atti di causa, i rapporti si deteriorano al punto tale da portare la sig.ra nel mese di settembre, a trasferirsi insieme ai tre figli nella casa di CP_1 proprietà della sua famiglia a Moncalieri.
Al riguardo, non emerge né è provata in alcun modo alcuna condotta infedele della moglie nei confronti del marito né che la crisi sia stata da questa determinata. Irrilevante a tal riguardo quanto esposto da parte ricorrente al punto 17 della memoria integrativa (In quel periodo la OR CP_1 chattava in modo continuativo con tal “ , con messaggi quali “Ciao Tesoro che fai? Io sono in Per_9 posta” “Stasera riesci a passare da me? Riesci poi a fermarti da me”) in quanto si tratta di allegazioni non collocate nel tempo e sfornite di prova alcuna.
Alla luce di quanto detto fin qui, pertanto, si ritiene infondata la domanda di addebito di parte ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra atteso che non risulta CP_1 provato che il tradimento di luglio 2015 spieghi efficacia alcuna sulla crisi coniugale del 2018, né che quest'ultima sia stata determinata da ulteriori infedeltà della signora (fatto rimasto CP_1 indimostrato).
Parimenti infondate sono le domande di addebito di parte ricorrente per violazione da parte della moglie degli obblighi di assistenza morale e materiale e di coabitazione, in quanto sprovviste di prova alcuna.
Inoltre, quanto alla richiesta di addebito per violazione dell'obbligo di coabitazione si rileva che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non
9 avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (così Cassazione, sez. I, 24/04/2024, n.11032, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
Nel caso di specie, come ammesso da parte ricorrente, la moglie aveva annunciato già nell'aprile del 2018 la volontà di vivere da separati sotto lo stesso tetto. Pertanto, nessuna efficacia causale può ascriversi all'abbandono della casa coniugale in ordine alla crisi coniugale, che infatti è precedente al venir meno della coabitazione.
Venendo alla domanda di addebito di parte convenuta nei confronti del marito, si ritiene che essa sia parimenti infondata, per le ragioni che si espongono.
L'uso di sostanze alcoliche è circostanza idonea a fondare una pronuncia di addebito quando esso si tramuti in abuso e grave dipendenza, tali da incidere in modo diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze famigliari quotidiane e dei bisogni reciproci dei coniugi e della prole, così dando luogo a una violazione dell'obbligo di lealtà coniugale (così Trib. Torino, Sez. VII, 21.2.2022, n. 732; Cass., Sez. I, 9.4.2015, n. 7132).
Nel caso di specie, è emerso - dall'ampia istruttoria sul punto - che il sig. fosse solito assumere Per_4 bevande alcoliche solo in occasione di uscite con amici o cene con parenti. Non è invece in alcun modo emerso che il medesimo fosse dedito all'assunzione quotidiana né che l'assunzione sporadica dello stesso fosse suscettibile di minare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (ad esempio, impedendogli di svolgere la propria attività lavorativa e dunque di provvedere economicamente a tali bisogni).
È emerso, infatti, dall'escussione orale dei testimoni che l' faceva uso di sostanze alcoliche Per_4 solo nelle occasioni predette, anche in misura lievemente maggiore al resto dei commensali, al punto da indurre al più uno stato di torpore (testi , , e ), ma non al punto tale Tes_3 Tes_4 CP_1 Tes_5 da poterla definire quale forma di grave dipendenza. Tutti i testi sentiti sul punto – ad eccezione di
– confermavano di aver assistito a meri stati di torpore e di essere a conoscenza che Testimone_6 temesse per la propria incolumità nel dover rientrare a casa in automobile, tanto da Controparte_1 cominciare a declinare gli inviti da parte di amici a partire dal 2015. sorella della Testimone_6 convenuta, aggiungeva altresì di aver assistito in via diretta a episodi di aggressività, consistiti in discussioni tra i coniugi in cui la moglie invitava il marito a farsi assistere da uno specialista, cui egli replicava negando il problema e zittendola.
In definitiva, è emerso dall'istruttoria che la moglie mal tollerasse l'assunzione da parte del marito di alcolici in occasione di eventi sociali, soffrendo al pensiero che costui si mettesse alla guida. Tuttavia, non può ritenersi, alla luce delle risultanze probatorie, che l'assunzione di alcolici da parte dell' Per_4 sconfinasse in quella grave dipendenza tale da rendere intollerabile, in maniera oggettiva, la convivenza. Come già detto, l'uso di alcolici non aveva carattere quotidiano e non era incideva in modo 10 diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze famigliari quotidiane e dei bisogni reciproci dei coniugi e della prole.
Tanto considerato, entrambe le domande formulate dalle parti di addebito reciproco della separazione vanno rigettate perché non provate dalle rispettive parti che le hanno formulate.
Passando alle ulteriori domande, si osserva quanto segue.
Assegnazione della casa coniugale
Il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Controparte_1
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza che si è formata in materia e da cui questo Tribunale non intende discostarsi, “In tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione (Cass. Sez. I, 6.8.2020, n. 16740).
Nel caso che ci occupa, la casa di Torino non è più l'habitat domestico dei figli oramai da 7 anni, avendo questi vissuto a partire dal 2018 nella casa di proprietà della famiglia in Moncalieri. In CP_1 buona sostanza, i figli hanno trascorso parte dell'infanzia e la prima adolescenza ( e e Per_2 Per_1 Per_ tutta l'adolescenza ( nella casa di Moncalieri. La sig.ra ha lasciato la casa coniugale nel CP_1 settembre 2018, portando con sé i figli e trasferendo dapprima i propri effetti strettamente personali, per poi trasportare oggetti di arredo. La signora vi ha spostato la propria residenza anagrafica CP_1 dal 01.12.2020 (cfr. doc. 48), portando con sé gli effetti personali suoi e dei figli oltre che buona parte dell'arredo di sua proprietà (quadri, scarpiere, cassettiere, lampade, bauli, vasi…), come confermato dalla teste OR all'udienza del 24.02.2025, facendosi aiutare nel trasloco anche dal Testimone_7 marito, da ultimo in data 14.01.2023 come confermato dalla teste OR Testimone_7
Dagli atti si evince – circostanza peraltro non contestata – che a far data dal 03.03.2025, la OR è in possesso delle chiavi, dopo aver notificato atto di precetto di rilascio in data 06.06.2024 CP_1
(cfr. doc. 121), ovvero un anno dopo la assegnazione, ed in data 03.02.2025 (cfr. docc. 126 e 127).
A riprova del totale disinteresse a trasferirsi, si prende atto che fino al mese di luglio c.a. la OR insieme ai figli non si è trasferita, adducendo come motivo le “condizioni di grave degrado sia CP_1 sotto il profilo igienico e sanitario, sia per carenza di manutenzione dell'immobile” (cfr. note di precisazione di parte convenuta e docc. a,b,c allegati).
11 Per contro, il ricorrente riferisce di aver provveduto alla revisione della caldaia nel 2024 e 2025 e all'intervento di spurgo dell'impianto fognario completo nell'estate del 2025. (cfr. docc. 130 e 131).
Non essendosi di fatto trasferita la OR non ha provveduto alla voltura delle utenze di luce e CP_1 gas che risultano ancora intestate al ricorrente ( cfr. docc. 132 e 133).
Alla luce di tali risultanze, questo Tribunale non ritiene che attualmente i figli conservino ancora un legame con la casa familiare, tale da giustificare la conferma dell'ordinanza presidenziale sul punto.
Irrilevante, d'altra parte, è la deduzione di parte convenuta, secondo cui costei, in un primo momento, dopo la pronuncia dell'ordinanza presidenziale avrebbe atteso l'adempimento spontaneo del marito e solo a fronte della sua mancata ottemperanza si sarebbe determinata a notificare atto di precetto per il rilascio dell'immobile. L'iniziativa è palesemente tardiva, oltre che contraddittoria rispetto alla scelta di voler spostare la vita dei figli nell'immobile sito in Moncalieri. Si provvede, quindi, come in dispositivo, revocando l'assegnazione della casa.
L'affidamento del figlio minore, Per_1
In tema di regime di affidamento del figlio minore, e collocazione dello stesso, si conferma Per_1 Per_ quanto deciso con ordinanza presidenziale, essendo le parti concordi sul punto. e infatti, Per_2 sono oramai maggiorenni.
In punto regime di frequentazione con il padre, il Tribunale dispone incontri liberi, tenuto conto della volontà del minore, in accordo con il personale del reparto di NPI dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.
Il contributo al mantenimento ai figli e alla moglie
Per_ Il Tribunale prende atto che nel frattempo la figlia pur essendo entrata nel modo del lavoro svolgendo l'attività di barista (circostanza non contestata) non è ancora completamente autosufficiente dal punto di vista economico: pertanto, si accoglie la domanda di parte ricorrente (formulata in via subordinata) di prevedere nei suoi confronti al pagamento di un assegno di importo inferiore rispetto a quello che viene disposto nei confronti dei fratelli e entrambi ancora studenti. Per_2 Per_1
Inoltre, nel definire il quantum dell'assegno di mantenimento, si tiene conto non solo della situazione economica delle parti ma anche dei tempi di permanenza dei figli con il padre e del fatto che il signor
– a fronte della decisione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora Per_4 non dovrà più provvedere al pagamento di un canone di locazione (circostanza di cui si era CP_1 tenuto conto in sede presidenziale per quantificare l'assegno di mantenimento a beneficio dei figli).
Con riferimento al primo punto, dagli atti processuali, emerge che i figli trascorrano pochissimo tempo con il padre, cosicché il mantenimento diretto da parte del signor è pressoché inesistente. Per_4
Passando alla situazione economica delle parti, essa non risulta essere sostanzialmente diversa rispetto alla fase presidenziale.
12 Invero, si prende atto che attualmente il NO che svolgeva attività di consulenza Per_4 commerciale in ambito pubblicitario, dal 2024 ha visto diminuire significativamente i propri incarichi, contestualmente alla grave crisi del settore, sino a non aver più alcun incarico che gli garantisca delle entrate sì da poter far fronte alle proprie obbligazioni, sia nei confronti dei figli, che del Fisco, che delle Banche, che delle Finanziarie, che dei gestori delle utenze. Anche la collaborazione saltuaria con l'agenzia Show Reel di Vercelli, si è conclusa.
Egli, che compirà a breve 58 anni con maturità liceo artistico, sta cercando lavoro e ha inviato curricula vitae e candidature su vari siti internet e via e-mail, ha sostenuto n. 6 colloqui di lavoro, senza esito positivo (docc. 134, 135, 136): al momento è disoccupato.
Inoltre, come evidenziato e provato nella nota di deposito del 31.05.2023 non gode di alcun diritto reale sull'immobile sito in Torino, Strada del Cresto n. 4 di cui la di lui madre, OR CP_3
, è proprietaria e non possiede neppure pro quota immobile. Su tale immobile grava un mutuo
[...] fondiario cointestato con il fratello e la di loro mamma, acceso nel 2008 presso Persona_10
Unicredit S.p.A. di Euro 245.140,93 con piano di ammortamento fino al 31.01.2035 con rate mensili di Euro 800,00, rate che non sono state più pagate da novembre 2023. Infine, ha subito il fermo amministrativo del proprio autoveicolo Fiat 500L (doc. 137).
La OR invece, svolge attività di consulenza come libera professionista in ambito CP_1 commerciale/amministrativo e detiene una quota del 27,55% del valore nominale e versato di Euro 20.300,00 (su capitale sociale di Euro 85.000,00) di una start up innovativa denominata RE COVER SRL, con sede in Cagliari, cedutale dal compagno NO in data 15.07.2021 (cfr. Parte_2 doc. 11 e 22, di parte convenuta), somma che parrebbe mutuata alla stessa dal compagno in data 13.10.2021 (cfr. doc. avversario 21).
Dagli estratti conto bancari depositati dalla signora si evince che ella ha entrate mensili da lavoro da parte di (di 1.591,20 poi aumentato a 2.121,60 Euro oltre altri incassi variabili dalla stessa Per_11
e altresì da parte di UL agenzia di pubblicità (cfr. docc. depositati con nota di deposito del Per_11
14.03.2025). È proprietaria di una quota (1/6) della casa di famiglia sita in Moncalieri (TO), Strada dei Cunioli Alti n. 87 bis ove ha trasferito la sua residenza anagrafica dal 2020 (cfr. doc. 48) e ivi vive con i figli dal 2018. È intestataria di una autovettura modello Fiat Tipo targata FW791LV. Infine, continua a godere degli aiuti economici da parte del NO come già accaduto in costanza di Parte_3 matrimonio (a titolo esemplificativo si richiamano i bonifici nel 2020 di Euro 3.000,00 e nel 2022 di Euro 5.100,00) (cfr. doc 5 di parte convenuta). Anche recentemente - a titolo esemplificativo – ha ottenuto diversi bonifici (in data di 15.05.2024 di Euro 2.000,00, in data 30.07.2024 di Euro 4.000,00, in data 25.10.2024 di Euro 450,00 (cfr. docc. depositati con nota di deposito del 14.03.2025 dalla parte convenuta), come confermato altresì dalla teste OR in data 29.04.2025.Ha potuto Testimone_6 altresì godere dei proventi pro quota della vendita di immobili di famiglia siti in ME (Francia) (2017) e OU (AO) (2020) e del risarcimento danni per un incidente stradale (2022) e continua a vivere con i figli nella casa di proprietà della di lei famiglia.
Tanto considerato, con riferimento al mantenimento dei figli, si dispone che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e
13 della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, del fatto che le esigenze dei figli sono aumentate in considerazione dell'età e Per_ che è solo parzialmente indipendente, debba essere posto a carico del padre un assegno mensile di mantenimento ordinario, annualmente rivalutabile, da quantificare in € 750,00 (euro 300,00 per Per_2 Per_ euro 300 per ed euro 150 per ) oltre alla partecipazione alle spese “extra” nella misura del Per_1
50 % ciascuno e che andranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Infine, si ritiene che non vi siano i presupposti, vista la situazione economica delle parti, quale risulta dai dati sopra indicati, per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa e lavora: si conferma sul punto quanto già statuito con ordinanza presidenziale.
In punto spese processuali, si dispone che esse vengano compensate nella misura del 50 %, (posto che entrambi soccombono in relazione alle reciproche domande di addebito e al quantum del mantenimento per i figli;
mentre la restante parte viene posta a carico della parte convenuta che soccombe con riferimento alla domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale a sé e all'assegno di mantenimento per sé e che dovrà rifondere la parte ricorrente. Le spese vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che la separazione tra il Sig. e la Sig.ra è stata pronunciata con Per_4 CP_1 sentenza parziale n. 1176/2024, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio, così dispone:
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal signor nei confronti della Per_4 signora CP_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla signora nei confronti del CP_1 signor Per_4
Revoca con efficacia immediata l'assegnazione della casa coniugale sita in Strada del Cresto n. 4 alla OR disposta con ordinanza presidenziale del 29.06.2023; CP_1
Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e collocazione presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
Dispone che in considerazione della sua età, possa liberamente frequentare il padre secondo Per_1 il suo gradimento;
14 Dispone, che ciascun genitore provveda alla cura, educazione e mantenimento dei figli quando li ha con sé; dispone con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento che il signor versi alla signora entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento Per_4 CP_1 ordinario, annualmente rivalutabile, da quantificare in € 750,00 (euro 300,00 per euro 300 per Per_2 Per_ ed euro 150 per ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla Per_1 partecipazione alle spese “extra” nella misura del 50 %. Tali spese andranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per sé formulata dalla signora CP_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte metà delle spese di lite, che si CP_1 Per_4 liquidano complessivamente in € 3978,00 (di cui € 850 per fase studio, € 602 per fase introduttiva, € 1800 per fase istruttoria ed € 726 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Minuta redatta dal dott. Giorgio Romeo – MOT.
Così deciso in Torino in data 5 settembre 2025.
Il Presidente rel.-est.
Dott.ssa Serafina Aceto
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel.- est. dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2023 promossa da: nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2023 avente ad oggetto: Ricorso per separazione
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti CASTIGLIONI Parte_1 C.F._1
MARIA e CARESANO CATERINA ed elettivamente domiciliato presso i Difensori di fiducia
Ricorrente contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRAGAPANE Controparte_1 C.F._2
DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il Difensore di fiducia
Convenuta Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 5.9.2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
Come da foglio di precisazione conclusioni letto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025 e depositato in PCT in data 7/5/2025:
1 “ Pronunciare l'addebito della separazione in capo alla OR e rigettare la Controparte_1 domanda di addebito formulata dalla resistente in capo al ricorrente - Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, con l'arredo ivi esistente disposta con ordinanza presidenziale del 29.06.2023 per le ragioni di cui in atti, alla luce dell'istruttoria esperita, e per l'effetto assegnarla al marito - Disporre l'affido condiviso del figlio minore di anni 15 anni, ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza anagrafica e collocazione presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. - Attesa la situazione in essere, che vede Per_1 seguito dal reparto di NPI dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, con progetto di scuola in ospedale, adottare ogni provvedimento più opportuno nel supremo interesse dei minori in punto frequentazione con il padre. - Alla luce dell'istruttoria esperita, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 29.06.2023, disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli
sino a quando non sarà maggiorenne e/o economicamente indipendenti, nonché di di Per_1 Per_2 anni 18, sino a quando non sarà economicamente indipendente, con un importo mensile pari ad Euro 150,00 per ciascuno, o diversa somma che il Tribunale riterrà equa, da versare all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_ ISTAT - revocare il contributo al mantenimento nei confronti di , di anni 20 economicamente indipendente disposto con ordinanza presidenziale del 29.06.2023 o disporre un contributo che tenga conto del fatto che la stessa lavora part-time come barista - disporre che le spese straordinarie relative ai figli e siano ripartite fra i genitori in percentuale che tenga conto delle diverse Per_2 Per_1 capacità reddituali e patrimoniali emerse dall'istruttoria per la cui disciplina si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino - rigettare la domanda di al contributo al mantenimento della moglie in quanto non dovuto per le motivazioni di cui in atti e attesa l'inesistenza dei presupposti ex lege - adottare i provvedimenti che riterrà opportuni in punto condanna alle spese nei confronti di parte convenuta, anche in conseguenza della mancata adesione della OR CP_1 alla proposta transattiva formula dal G.I dott.ssa Aceto all'udienza del 9.10.2024, cui ha
[...] aderito parte ricorrente sia in data 15.10.2024 che in data 26.11.2024. – comunque, adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse esclusivo dei figli”.
Per parte convenuta Come da foglio di precisazione conclusioni del 7.5.2025
“ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nelle memorie istruttorie di parte convenuta e non già ammesse, del 30 aprile 2024 e (in prova contraria) del 20 maggio 2024. Si chiede inoltre, ai sensi dell'art. 337 ter u.c. c.c., di disporre l'accertamento ad opera della polizia tributaria della effettiva situazione patrimoniale del ricorrente, in rapporto alle fonti tutte di reddito, ed anche stimando il valore dei beni (casa, automobile, altro) da cui può trarre una utilità economica, nonché il tenore di vita.
2 NEL MERITO Addebitare la separazione dei coniugi a parte ricorrente;
Affidare il minore ad entrambi i genitori, disponendo che lo stesso mantenga la Persona_4 dimora abituale presso la madre;
Disporre che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo quanto previsto nella ordinanza presidenziale, o nei diversi termini che il Tribunale adito riterrà di giustizia. Confermare la assegnazione alla convenuta della casa familiare di Torino, strada del Cresto n.
4. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli
[...]
maggiorenne ma economicamente non indipendente;
maggiorenne ma Per_5 Persona_6 economicamente non indipendente;
e minorenne;
Persona_4
Disporre che corrisponda a quale contributo al mantenimento di Parte_1 Controparte_1 ciascuno dei tre figli e assegno mensile di € 300, o Persona_5 Persona_6 Persona_4 veriore, per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
Disporre che corrisponda a quale contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 stessa, la somma mensile di € 300 o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Dichiarare inammissibile o respingere ogni avversaria domanda dispiegata contro parte convenuta. Con il favore delle spese. Salvezze illimitate”.
Per il Pubblico Ministero Nulla si oppone, in data 8.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino in data Parte_1 Controparte_1
21.3.2009.
Per_ Dall'unione sono nati tre figli: e rispettivamente in data 21.9.2004, in data Per_2 Per_1
13.09.2006 e in data 24.07.2009.
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva, in particolare: Voglia l'Ill.mo Tribunale, Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, 1. Pronunciare la separazione personale delle parti.
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 residenza anagrafica presso il padre e collocazione paritaria presso entrambe le dimore dei coniugi, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
3. Attesa la volontà dei figli di continuare a vivere a settimane alterne presso un genitore e 3 l'altro e l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, assegnare al ricorrente la casa coniugale, con l'arredo in ivi contenuto.
4. Disporre che i figli continuino a trascorrere tempi paritetici presso ciascun genitore, a settimane alterne, anche nei periodi delle vacanze scolastiche.
5. Disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, provvedendo ciascuno direttamente a soddisfare le loro esigenze nel periodo di frequentazione o permanenza degli stessi presso il loro domicilio, sostenendo in tal modo autonomamente le spese quotidiane di tipo ordinario.
6. Dichiarare tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
7. E comunque adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse esclusivo dei figli.
8. Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva ritualmente la sig.ra con comparsa di costituzione depositata in PCT in Controparte_1 data 5.5.2023, chiedendo: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a parte ricorrente;
Affidare i minori e ad Persona_6 Persona_4 entrambi i genitori, disponendo che gli stessi mantengano la dimora abituale presso la madre;
Disporre che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola con pernottamento presso il padre sino alla mattina del giorno successivo;
- una settimana in occasione delle vacanze natalizie e quattro giorni in occasione delle vacanze pasquali;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore a luglio e due settimane ad agosto, con sospensione durante tale periodo degli incontri con l'altro genitore. Assegnare alla convenuta la casa familiare di Torino, strada del Cresto n.
4. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli maggiorenne ma economicamente non indipendente;
Persona_5 [...]
e minorenne;
Disporre che corrisponda a Per_6 Persona_4 Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento di ciascuno dei tre figli e Persona_5 Persona_6 Per_4 assegno mensile di € 300, o veriore, per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT,
[...]
e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
Disporre che corrisponda a quale contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 stessa, la somma mensile di € 300 o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Con il favore delle spese.
Avanti al Presidente, dott.ssa Silva, comparivano entrambe le parti: esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente rinviava all'udienza del 6.6.2023 per l'audizione dei figli minori, atteso il rilevato contrasto tra le parti in ordine alla collocazione dei medesimi. Sentiti i minori all'udienza predetta, con ordinanza del 29.6.2023, il Presidente disponeva: Affida i figli congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21; - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in
4 occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il ricorrente corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli (anche per la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente), l'assegno periodico di € 750,00 (euro 250,00 per ogni figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria, fissando udienza alli 16.10.2023 dinanzi al Giudice istruttore, dott.ssa Messina, assegnando termine al ricorrente per il deposito di memoria integrativa e alla parte convenuta di memoria ex artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.
Con memoria integrativa deposita in PCT in data 1.9.2023, parte ricorrente instava per la modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedendo, altresì, la pronuncia di addebito della separazione a carico di parte convenuta. In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, − Pronunciare la separazione personale delle parti, con addebito alla moglie − Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, con l'arredo ivi esistente per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto assegnarla al marito − Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione presso la Per_2 Per_1 madre, in Moncalieri (TO), Strada dei Cunioli Alti n. 87 bis con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. − Attesa la situazione in essere, confermare quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 29.06.2023 in punto frequentazione figli e comunque adottare ogni provvedimento più opportuno nel supremo interesse dei minori − Disporre a carico del genitore non collocatario il contributo al mantenimento a favore dei figli pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio da versare all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o diversa somma accertando in corso di causa da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie ripartite al 50% fra i genitori per la cui disciplina si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino − Nulla disporre in merito al contributo al mantenimento della moglie in quanto non dovuto per le motivazioni di cui sopra − Dichiarare che gli assegni famigliari e/o l'assegno unico vengano richiesti e trattenuti da ciascun genitore in misura del 50% − E comunque adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse esclusivo dei figli. Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege.
5 Con memoria ex art 166 e 167 co 1 e 2 c.p.c., depositata in PCT in data 9.10.2023, parte convenuta eccepiva la tardività del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente, con conseguente decadenza dalle domande nuove ivi formulate, comprese quelle di addebito e di assegnazione della casa familiare;
nel merito, chiedeva la conferma dell'ordinanza presidenziale in punto assegnazione alla convenuta della casa familiare e in punto incontri e permanenza dei figli con il padre;
per il resto insisteva sulle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice istruttore, con decreto del 4.10.2023, rinviava all'udienza del 19.10.2023, atteso che per mero errore materiale era stata indicata la data del 16.10.2023 nell'ordinanza del 29.6.2023.
Avanti al Giudice istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2023, il Giudice, con ordinanza dell'8.11.2023, rigettava l'eccezione di tardività del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente, nonché la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale in punto diritto di assegnazione della casa coniugale, non ravvisando allo stato elementi sopravvenuti tali da giustificare la revoca dell'assegnazione; fissava altresì udienza allì 14.12.2023 per la precisazione delle conclusioni in punto status. All'udienza predetta le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine di 10 giorni al Pubblico Ministero per le conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 1176/2024 del 16.2.2024 e depositata in data 22.2.2024, il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo sulle reciproche domande di addebito, sulle questioni riguardanti l'affidamento e la collocazione dei figli e sulle questioni economiche;
con separata ordinanza, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori allì 3.10.2024.
Depositate le memorie istruttorie, il nuovo G.I. designato, Dott.ssa Aceto, revocava l'udienza già fissata, fissando nuova udienza allì 9.10.2024 per la comparizione personale delle parti ex art. 185bis c.p.c. o precisazione delle conclusioni definitive;
all'udienza il Giudice formulava proposta transattiva, rinviando per i medesimi incombenti, comparizione personale delle parti ed eventuale precisazione delle conclusioni allì 15.10.2024 e nuovamente 26.11.2024.
All'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente accettava la proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 9.10.2024; parte convenuta non accettava;
le parti insistevano sulle istanze istruttorie;
il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 16.12.2024, il Giudice rigettava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ex art 709 c.p.c. datata 29.6.2023 di parte ricorrente;
ammetteva le prove orali di parte ricorrente e convenuta, limitando a due per parte il numero complessivo dei testimoni e delegando la dott.ssa per l'escussione dei testimoni. Per_7
Escussi i testi all'udienza del 24.2.2025, a fronte di istanza formulata da parte convenuta all'udienza predetta, il Giudice autorizzava ciascuna delle parti ad ampliare la lista dei testimoni con altri due testimoni per parte, che venivano escussi dal giudice delegato all'udienza del 29.4.2025.
6 All'udienza del 7.5.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta di rimettere il procedimento nella fase istruttoria al fine di procedere all'assunzione di prove per interpello e testi su tutte le circostanze di fatto dedotte nelle memorie istruttorie di parte convenuta e non già ammesse, del 30 aprile 2024 e (in prova contraria) del 20 maggio 2024, nonché all'accertamento ad opera della Polizia tributaria nei confronti del Sig. indi fissare nuova udienza di pc, poiché irrilevanti e Per_4 superflue alla luce della documentazione in atti.
Passando al merito delle domande e preso atto che con sentenza parziale n. 1176/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione tra il Sig. e la Sig.ra si osserva quanto Parte_1 Controparte_1 segue.
La domanda di addebito
Entrambe le parti formulano domande reciproche di addebito della separazione.
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata alla sig.ra perché avrebbe CP_1 violato l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di coabitazione.
La parte convenuta, per contro, domanda che la separazione venga addebitata al sig. perché Per_4 costui avrebbe indiscutibilmente privilegiato, anche trascurandone le conseguenze, la propria dipendenza dall'uso di bevande alcoliche rispetto alla relazione coniugale. La dipendenza del marito da sostanze alcoliche le avrebbe provocato uno stato d'ansio ricorrente, e di angoscia, e di rinunzie, che ha finito per logorare il rapporto coniugale portando alla separazione.
Ciò posto, in linea generale, deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (in tal senso si veda, Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40795). La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
7 L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta poi una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618). È evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, in merito, da ultimo Cass. 18.4.2024, n. 10489). Ne consegue che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (si v. Cass. 10.5.2017, n. 11448). Quanto all'onere della prova, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (così Cass. 10489/2024, già cit.).
Tornando al caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra non è fondata e non merita accoglimento, CP_1 alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria orale.
Infatti, se risulta provato che la sig.ra ha intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. CP_1
almeno nell'anno 2015 – alla luce della deposizione della teste che CP_2 Testimone_1 all'udienza istruttoria del 29.4.25 riferiva di aver contattato nel luglio 2015 il sig. per Per_4 informarlo di aver scoperto messaggi e mail tra il suo compagno, , e la sig.ra e di aver CP_2 CP_1 chiesto spiegazioni al , il quale aveva “confessato” la relazione -, tuttavia non emerge in alcun CP_2 modo dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie che la conoscenza di questo accadimento abbia avuto un effetto compromettente e disgregatore della vita della coppia Persona_8
Al contrario, emerge dagli atti di causa che ancora negli anni successivi alla scoperta del tradimento e prima della primavera del 2018 vi era tra i coniugi una determinata progettualità comune, dal momento che il marito assumeva nell'aprile 2016 … un incarico professionale a Milano presso la Bes Srl, ove inizialmente si recava saltuariamente in giornata, in seguito poiché era richiesta una sua presenza più costante, si fermava a Milano 3/4 giorni a settimana, alloggiando all'hotel Panizza. All'epoca percepiva dalla Bes Srl un rimborso spese di Euro 3.000,00, oltre IVA, cifra che tuttavia non permetteva di mantenere il tenore di vita voluto e preteso dalla OR (memoria integrativa di CP_1 parte ricorrente dell'1.9.2023, p. 9). In questo periodo, dunque, è evidente che, quando il sig. Per_4 non era impegnato per lavoro a Milano, questi si trovava a Torino in compagnia della famiglia e che i compensi percepiti erano destinati a soddisfare i bisogni del nucleo familiare, dei figli e della moglie, sebbene asseritamente non sufficienti per la medesima. Non emergono dagli atti e dalle risultanze probatorie, né sono allegati, litigi, contrasti o dissidi di alcun tipo a causa dell'infedeltà del luglio 2015.
8 L'unico elemento che astrattamente potrebbe essere valorizzato in senso contrario è quanto si apprende dalla deposizione della teste psicoterapeuta del sig. che riferisce di aver Testimone_2 Per_4 appreso dal ricorrente che questi era a conoscenza di messaggi tra la moglie e qualcun altro e di aver affrontato in terapia con il sig. i problemi di coppia insorti con la moglie. Tuttavia, come Per_4 riferito dalla teste, il sig. è stato in cura presso tra il 2016 e il 2019, inizialmente per Per_4 Tes_2 problematiche di ansia e successivamente anche per i problemi di coppia predetti. D'altra parte, puntualizzava la teste che l' le aveva riportato che aveva sentito ed era a conoscenza che ci Per_4 fossero messaggi tra sua moglie e qualcun altro, ma non nella fase iniziale della terapia. Pertanto, considerato che la terapia ha avuto inizio nel 2016 e che inizialmente le problematiche affrontate con la dott.ssa erano relative alla gestione dell'ansia, si deve ritenere (come pacificamente Tes_2 ammesso da parte ricorrente al punto 19 di pag. 11 della memoria integrativa) che i problemi di coppia di cui riferisce siano relativi alla crisi coniugale della primavera del 2018, di ben 3 anni Tes_2 successiva alla scoperta del tradimento del luglio 2015 e da questa avulsa sia nella narrazione di parte ricorrente che nelle risultanze probatorie.
Quanto invece alla crisi della primavera del 2018, espone parte ricorrente, che in questo periodo la moglie aveva preso a uscire da sola, senza dare spiegazioni al marito, e a rifiutare gli approcci sessuali di quest'ultimo; espone infine che una mattina nel mese di aprile 2018 la OR comunicava CP_1 al marito di non amarlo più e che tuttavia avrebbero dovuto “continuare a vivere sotto lo stesso tetto, con fine settimana alterni da trascorrere fuori casa”, arrivando ad affermare nel mese di giugno “io sono una donna separata”. Da quanto si apprende dagli atti di causa, i rapporti si deteriorano al punto tale da portare la sig.ra nel mese di settembre, a trasferirsi insieme ai tre figli nella casa di CP_1 proprietà della sua famiglia a Moncalieri.
Al riguardo, non emerge né è provata in alcun modo alcuna condotta infedele della moglie nei confronti del marito né che la crisi sia stata da questa determinata. Irrilevante a tal riguardo quanto esposto da parte ricorrente al punto 17 della memoria integrativa (In quel periodo la OR CP_1 chattava in modo continuativo con tal “ , con messaggi quali “Ciao Tesoro che fai? Io sono in Per_9 posta” “Stasera riesci a passare da me? Riesci poi a fermarti da me”) in quanto si tratta di allegazioni non collocate nel tempo e sfornite di prova alcuna.
Alla luce di quanto detto fin qui, pertanto, si ritiene infondata la domanda di addebito di parte ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra atteso che non risulta CP_1 provato che il tradimento di luglio 2015 spieghi efficacia alcuna sulla crisi coniugale del 2018, né che quest'ultima sia stata determinata da ulteriori infedeltà della signora (fatto rimasto CP_1 indimostrato).
Parimenti infondate sono le domande di addebito di parte ricorrente per violazione da parte della moglie degli obblighi di assistenza morale e materiale e di coabitazione, in quanto sprovviste di prova alcuna.
Inoltre, quanto alla richiesta di addebito per violazione dell'obbligo di coabitazione si rileva che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non
9 avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (così Cassazione, sez. I, 24/04/2024, n.11032, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
Nel caso di specie, come ammesso da parte ricorrente, la moglie aveva annunciato già nell'aprile del 2018 la volontà di vivere da separati sotto lo stesso tetto. Pertanto, nessuna efficacia causale può ascriversi all'abbandono della casa coniugale in ordine alla crisi coniugale, che infatti è precedente al venir meno della coabitazione.
Venendo alla domanda di addebito di parte convenuta nei confronti del marito, si ritiene che essa sia parimenti infondata, per le ragioni che si espongono.
L'uso di sostanze alcoliche è circostanza idonea a fondare una pronuncia di addebito quando esso si tramuti in abuso e grave dipendenza, tali da incidere in modo diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze famigliari quotidiane e dei bisogni reciproci dei coniugi e della prole, così dando luogo a una violazione dell'obbligo di lealtà coniugale (così Trib. Torino, Sez. VII, 21.2.2022, n. 732; Cass., Sez. I, 9.4.2015, n. 7132).
Nel caso di specie, è emerso - dall'ampia istruttoria sul punto - che il sig. fosse solito assumere Per_4 bevande alcoliche solo in occasione di uscite con amici o cene con parenti. Non è invece in alcun modo emerso che il medesimo fosse dedito all'assunzione quotidiana né che l'assunzione sporadica dello stesso fosse suscettibile di minare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (ad esempio, impedendogli di svolgere la propria attività lavorativa e dunque di provvedere economicamente a tali bisogni).
È emerso, infatti, dall'escussione orale dei testimoni che l' faceva uso di sostanze alcoliche Per_4 solo nelle occasioni predette, anche in misura lievemente maggiore al resto dei commensali, al punto da indurre al più uno stato di torpore (testi , , e ), ma non al punto tale Tes_3 Tes_4 CP_1 Tes_5 da poterla definire quale forma di grave dipendenza. Tutti i testi sentiti sul punto – ad eccezione di
– confermavano di aver assistito a meri stati di torpore e di essere a conoscenza che Testimone_6 temesse per la propria incolumità nel dover rientrare a casa in automobile, tanto da Controparte_1 cominciare a declinare gli inviti da parte di amici a partire dal 2015. sorella della Testimone_6 convenuta, aggiungeva altresì di aver assistito in via diretta a episodi di aggressività, consistiti in discussioni tra i coniugi in cui la moglie invitava il marito a farsi assistere da uno specialista, cui egli replicava negando il problema e zittendola.
In definitiva, è emerso dall'istruttoria che la moglie mal tollerasse l'assunzione da parte del marito di alcolici in occasione di eventi sociali, soffrendo al pensiero che costui si mettesse alla guida. Tuttavia, non può ritenersi, alla luce delle risultanze probatorie, che l'assunzione di alcolici da parte dell' Per_4 sconfinasse in quella grave dipendenza tale da rendere intollerabile, in maniera oggettiva, la convivenza. Come già detto, l'uso di alcolici non aveva carattere quotidiano e non era incideva in modo 10 diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze famigliari quotidiane e dei bisogni reciproci dei coniugi e della prole.
Tanto considerato, entrambe le domande formulate dalle parti di addebito reciproco della separazione vanno rigettate perché non provate dalle rispettive parti che le hanno formulate.
Passando alle ulteriori domande, si osserva quanto segue.
Assegnazione della casa coniugale
Il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Controparte_1
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza che si è formata in materia e da cui questo Tribunale non intende discostarsi, “In tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione (Cass. Sez. I, 6.8.2020, n. 16740).
Nel caso che ci occupa, la casa di Torino non è più l'habitat domestico dei figli oramai da 7 anni, avendo questi vissuto a partire dal 2018 nella casa di proprietà della famiglia in Moncalieri. In CP_1 buona sostanza, i figli hanno trascorso parte dell'infanzia e la prima adolescenza ( e e Per_2 Per_1 Per_ tutta l'adolescenza ( nella casa di Moncalieri. La sig.ra ha lasciato la casa coniugale nel CP_1 settembre 2018, portando con sé i figli e trasferendo dapprima i propri effetti strettamente personali, per poi trasportare oggetti di arredo. La signora vi ha spostato la propria residenza anagrafica CP_1 dal 01.12.2020 (cfr. doc. 48), portando con sé gli effetti personali suoi e dei figli oltre che buona parte dell'arredo di sua proprietà (quadri, scarpiere, cassettiere, lampade, bauli, vasi…), come confermato dalla teste OR all'udienza del 24.02.2025, facendosi aiutare nel trasloco anche dal Testimone_7 marito, da ultimo in data 14.01.2023 come confermato dalla teste OR Testimone_7
Dagli atti si evince – circostanza peraltro non contestata – che a far data dal 03.03.2025, la OR è in possesso delle chiavi, dopo aver notificato atto di precetto di rilascio in data 06.06.2024 CP_1
(cfr. doc. 121), ovvero un anno dopo la assegnazione, ed in data 03.02.2025 (cfr. docc. 126 e 127).
A riprova del totale disinteresse a trasferirsi, si prende atto che fino al mese di luglio c.a. la OR insieme ai figli non si è trasferita, adducendo come motivo le “condizioni di grave degrado sia CP_1 sotto il profilo igienico e sanitario, sia per carenza di manutenzione dell'immobile” (cfr. note di precisazione di parte convenuta e docc. a,b,c allegati).
11 Per contro, il ricorrente riferisce di aver provveduto alla revisione della caldaia nel 2024 e 2025 e all'intervento di spurgo dell'impianto fognario completo nell'estate del 2025. (cfr. docc. 130 e 131).
Non essendosi di fatto trasferita la OR non ha provveduto alla voltura delle utenze di luce e CP_1 gas che risultano ancora intestate al ricorrente ( cfr. docc. 132 e 133).
Alla luce di tali risultanze, questo Tribunale non ritiene che attualmente i figli conservino ancora un legame con la casa familiare, tale da giustificare la conferma dell'ordinanza presidenziale sul punto.
Irrilevante, d'altra parte, è la deduzione di parte convenuta, secondo cui costei, in un primo momento, dopo la pronuncia dell'ordinanza presidenziale avrebbe atteso l'adempimento spontaneo del marito e solo a fronte della sua mancata ottemperanza si sarebbe determinata a notificare atto di precetto per il rilascio dell'immobile. L'iniziativa è palesemente tardiva, oltre che contraddittoria rispetto alla scelta di voler spostare la vita dei figli nell'immobile sito in Moncalieri. Si provvede, quindi, come in dispositivo, revocando l'assegnazione della casa.
L'affidamento del figlio minore, Per_1
In tema di regime di affidamento del figlio minore, e collocazione dello stesso, si conferma Per_1 Per_ quanto deciso con ordinanza presidenziale, essendo le parti concordi sul punto. e infatti, Per_2 sono oramai maggiorenni.
In punto regime di frequentazione con il padre, il Tribunale dispone incontri liberi, tenuto conto della volontà del minore, in accordo con il personale del reparto di NPI dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.
Il contributo al mantenimento ai figli e alla moglie
Per_ Il Tribunale prende atto che nel frattempo la figlia pur essendo entrata nel modo del lavoro svolgendo l'attività di barista (circostanza non contestata) non è ancora completamente autosufficiente dal punto di vista economico: pertanto, si accoglie la domanda di parte ricorrente (formulata in via subordinata) di prevedere nei suoi confronti al pagamento di un assegno di importo inferiore rispetto a quello che viene disposto nei confronti dei fratelli e entrambi ancora studenti. Per_2 Per_1
Inoltre, nel definire il quantum dell'assegno di mantenimento, si tiene conto non solo della situazione economica delle parti ma anche dei tempi di permanenza dei figli con il padre e del fatto che il signor
– a fronte della decisione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora Per_4 non dovrà più provvedere al pagamento di un canone di locazione (circostanza di cui si era CP_1 tenuto conto in sede presidenziale per quantificare l'assegno di mantenimento a beneficio dei figli).
Con riferimento al primo punto, dagli atti processuali, emerge che i figli trascorrano pochissimo tempo con il padre, cosicché il mantenimento diretto da parte del signor è pressoché inesistente. Per_4
Passando alla situazione economica delle parti, essa non risulta essere sostanzialmente diversa rispetto alla fase presidenziale.
12 Invero, si prende atto che attualmente il NO che svolgeva attività di consulenza Per_4 commerciale in ambito pubblicitario, dal 2024 ha visto diminuire significativamente i propri incarichi, contestualmente alla grave crisi del settore, sino a non aver più alcun incarico che gli garantisca delle entrate sì da poter far fronte alle proprie obbligazioni, sia nei confronti dei figli, che del Fisco, che delle Banche, che delle Finanziarie, che dei gestori delle utenze. Anche la collaborazione saltuaria con l'agenzia Show Reel di Vercelli, si è conclusa.
Egli, che compirà a breve 58 anni con maturità liceo artistico, sta cercando lavoro e ha inviato curricula vitae e candidature su vari siti internet e via e-mail, ha sostenuto n. 6 colloqui di lavoro, senza esito positivo (docc. 134, 135, 136): al momento è disoccupato.
Inoltre, come evidenziato e provato nella nota di deposito del 31.05.2023 non gode di alcun diritto reale sull'immobile sito in Torino, Strada del Cresto n. 4 di cui la di lui madre, OR CP_3
, è proprietaria e non possiede neppure pro quota immobile. Su tale immobile grava un mutuo
[...] fondiario cointestato con il fratello e la di loro mamma, acceso nel 2008 presso Persona_10
Unicredit S.p.A. di Euro 245.140,93 con piano di ammortamento fino al 31.01.2035 con rate mensili di Euro 800,00, rate che non sono state più pagate da novembre 2023. Infine, ha subito il fermo amministrativo del proprio autoveicolo Fiat 500L (doc. 137).
La OR invece, svolge attività di consulenza come libera professionista in ambito CP_1 commerciale/amministrativo e detiene una quota del 27,55% del valore nominale e versato di Euro 20.300,00 (su capitale sociale di Euro 85.000,00) di una start up innovativa denominata RE COVER SRL, con sede in Cagliari, cedutale dal compagno NO in data 15.07.2021 (cfr. Parte_2 doc. 11 e 22, di parte convenuta), somma che parrebbe mutuata alla stessa dal compagno in data 13.10.2021 (cfr. doc. avversario 21).
Dagli estratti conto bancari depositati dalla signora si evince che ella ha entrate mensili da lavoro da parte di (di 1.591,20 poi aumentato a 2.121,60 Euro oltre altri incassi variabili dalla stessa Per_11
e altresì da parte di UL agenzia di pubblicità (cfr. docc. depositati con nota di deposito del Per_11
14.03.2025). È proprietaria di una quota (1/6) della casa di famiglia sita in Moncalieri (TO), Strada dei Cunioli Alti n. 87 bis ove ha trasferito la sua residenza anagrafica dal 2020 (cfr. doc. 48) e ivi vive con i figli dal 2018. È intestataria di una autovettura modello Fiat Tipo targata FW791LV. Infine, continua a godere degli aiuti economici da parte del NO come già accaduto in costanza di Parte_3 matrimonio (a titolo esemplificativo si richiamano i bonifici nel 2020 di Euro 3.000,00 e nel 2022 di Euro 5.100,00) (cfr. doc 5 di parte convenuta). Anche recentemente - a titolo esemplificativo – ha ottenuto diversi bonifici (in data di 15.05.2024 di Euro 2.000,00, in data 30.07.2024 di Euro 4.000,00, in data 25.10.2024 di Euro 450,00 (cfr. docc. depositati con nota di deposito del 14.03.2025 dalla parte convenuta), come confermato altresì dalla teste OR in data 29.04.2025.Ha potuto Testimone_6 altresì godere dei proventi pro quota della vendita di immobili di famiglia siti in ME (Francia) (2017) e OU (AO) (2020) e del risarcimento danni per un incidente stradale (2022) e continua a vivere con i figli nella casa di proprietà della di lei famiglia.
Tanto considerato, con riferimento al mantenimento dei figli, si dispone che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e
13 della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, del fatto che le esigenze dei figli sono aumentate in considerazione dell'età e Per_ che è solo parzialmente indipendente, debba essere posto a carico del padre un assegno mensile di mantenimento ordinario, annualmente rivalutabile, da quantificare in € 750,00 (euro 300,00 per Per_2 Per_ euro 300 per ed euro 150 per ) oltre alla partecipazione alle spese “extra” nella misura del Per_1
50 % ciascuno e che andranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Infine, si ritiene che non vi siano i presupposti, vista la situazione economica delle parti, quale risulta dai dati sopra indicati, per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa e lavora: si conferma sul punto quanto già statuito con ordinanza presidenziale.
In punto spese processuali, si dispone che esse vengano compensate nella misura del 50 %, (posto che entrambi soccombono in relazione alle reciproche domande di addebito e al quantum del mantenimento per i figli;
mentre la restante parte viene posta a carico della parte convenuta che soccombe con riferimento alla domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale a sé e all'assegno di mantenimento per sé e che dovrà rifondere la parte ricorrente. Le spese vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che la separazione tra il Sig. e la Sig.ra è stata pronunciata con Per_4 CP_1 sentenza parziale n. 1176/2024, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio, così dispone:
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal signor nei confronti della Per_4 signora CP_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla signora nei confronti del CP_1 signor Per_4
Revoca con efficacia immediata l'assegnazione della casa coniugale sita in Strada del Cresto n. 4 alla OR disposta con ordinanza presidenziale del 29.06.2023; CP_1
Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e collocazione presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
Dispone che in considerazione della sua età, possa liberamente frequentare il padre secondo Per_1 il suo gradimento;
14 Dispone, che ciascun genitore provveda alla cura, educazione e mantenimento dei figli quando li ha con sé; dispone con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento che il signor versi alla signora entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento Per_4 CP_1 ordinario, annualmente rivalutabile, da quantificare in € 750,00 (euro 300,00 per euro 300 per Per_2 Per_ ed euro 150 per ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla Per_1 partecipazione alle spese “extra” nella misura del 50 %. Tali spese andranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per sé formulata dalla signora CP_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte metà delle spese di lite, che si CP_1 Per_4 liquidano complessivamente in € 3978,00 (di cui € 850 per fase studio, € 602 per fase introduttiva, € 1800 per fase istruttoria ed € 726 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Minuta redatta dal dott. Giorgio Romeo – MOT.
Così deciso in Torino in data 5 settembre 2025.
Il Presidente rel.-est.
Dott.ssa Serafina Aceto
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