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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1007/22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: Dott. Alberto Panu Presidente relatore Dott.ssa Giulia Conte Consigliera Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 1007/22 del Ruolo Generale, promossa da:
(partita IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e amministratore unico sig. Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Breschi, unitamente col prof. avv.
Gabriele Salvi, presso il cui studio in Prato, via Torelli n. 57 è elettivamente domiciliata giusto mandato agli atti
APPELLANTE
Contro
Avv.ti MARCHETIELLO VALERIO, (c.f. ) e C.F._1 CP_1
, (c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio
[...] C.F._2
Marchetiello e Dario Lombardi ed elettivamente domiciliati preso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via Dei Servi n. 49 giusto mandato agli atti
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 1463/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16/05/22
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata Parte_1 ogni contraria istanza, istruita la causa mediante ammissione delle prove richieste in primo grado e non ammesse, riformare la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1463/2022 (rep. 2995/2022) del 13.5.2022, pubblicata il 16.5.2022
1 e, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 3090/2016 (R.G.N.
8092/2016), emesso in data 10.6.2016 dal Tribunale di Firenze, dichiarare che nulla è dovuto agli Avv.ti Valerio Marchetiello e dall'opponente Controparte_1
accogliendo il primo motivo di appello, ovvero, in via Parte_1 subordinata, ridurre il compenso secondo i criteri di quantificazione indicati in narrativa, accogliendo il secondo ed il terzo motivo di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Avv.ti MARCHETIELLO e “Piaccia all' Ill.mo Corte d'Appello CP_1 adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito respingere tutte le domande di riforma della sentenza di primo grado della Parte_1 perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente tutti i capi della sentenza di primo grado la Sentenza del
Tribunale civile di Firenze n.1463/2022; in via subordinata e con riserva di gravame: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, condannare al pagamento della somma di Parte_1 euro 164.548,90= per le causali di cui in atti o del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori come per legge dalle singole scadenze al saldo . In via istruttoria: ammettere i convenuti appellati alla prova richiesta e respingere i mezzi istruttori dedotti e richiesti da controparte e con, in ipotesi di ammissione degli stessi, ammissione a prova contraria gli stessi testi di cui sopra. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso spese forfettarie, CAP e IVA come per legge”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello notificato il 25/05/22 la società ( nel Parte_1 proseguo anche “la ” o “l'opponente” o “l'appellante” o “la locatrice”) ha Pt_1 impugnato la sentenza pubblicata il 16/05/22 n. 1463 con la quale il Tribunale di
Firenze ha respinto la sua domanda di accertamento dell'indebenza di compensi professionali agli avvocati Valerio Marchetiello e (nel proseguo Controparte_1 anche “gli avvocati” o “gli opposti” o “gli appellati” ), condannandola al pagamento ai medesimi sia di € 148.256,85=, oltre accessori, per i servizi resigli, sia di € 12.087,00=, oltre accessori, a titolo di refusione delle spese del giudizio.
2 La lite iniziava con ricorso per ingiunzione di pagamento, nel quale gli avvocati esponevano che, nel settembre 2015, la li incaricava di assisterla nelle Pt_1 trattative per la stipula di un contratto di affitto di azienda o di locazione, relativo ad un complesso immobiliare, da ristrutturare, con destinazione alberghiera, situato in Firenze e conosciuto come Grand Hotel Majestic. Assumevano a tale proposito di aver assistito l'appellante in distinte trattative, di notevole grado di complessità e difficoltà, con quattro diversi possibili affittuari/conduttori; elencavano le prestazioni eseguite in ciascuna delle quattro trattative nell'arco temporale di circa sei mesi (settembre 2015-febbraio 2016). Una di esse conduceva alla conclusione di un contratto definitivo di locazione, al canone annuale di € 2.100.000, della durata di 22 anni. Enunciando la clausola contrattuale sul compenso pattuito con la , quantificavano il corrispettivo Pt_1 dovuto loro per ciascuna trattativa, evidenziando le modalità di calcolo e chiedendo fosse emessa ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, della somma complessiva di € 164.548,90=, oltre CAP 4%, IVA 22%, interessi di mora dal dì del dovuto al saldo e spese legali della fase monitoria.
Il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo di pagamento, come richiesto, liquidando spese di lite di € 1.814,75= per compensi, € 406,50= per esborsi, oltre accessori (decreto ingiuntivo 10/06/2016 n. 3090), che gli avvocati notificavano il successivo 8/09/16, incardinando così la lite giudiziaria fra le parti.
Con atto del 17/10/16 la proponeva opposizione e chiedeva che il Pt_1 provvedimento monitorio fosse dichiarato nullo, invalido, inefficace e comunque infondato e, per l'effetto, fosse revocato, nulla essendo dovuto per le ragioni in sintesi nel proseguo elencate.
-In primo luogo, assumeva che del credito preteso difettava la dimostrazione del conferimento dell'incarico e della diligente esecuzione delle prestazioni pattuite, prova che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non poteva essere integrata dalla parcella delle prestazioni e spese, in quanto mero atto unilaterale.
-In secondo luogo esponeva che non le era opponibile il contratto del 5/09/15 per il conferimento dell'incarico professionale, prodotto in copia per la prima volta in sede monitoria, atteso che non era conforme all'originale, non aveva data certa e risultava sottoscritto dal sig. , all'epoca mero Persona_1
3 componente del consiglio di amministrazione, come tale privo di potere rappresentativo ( devoluto al Presidente del cda ), oltre che deliberativo ( devoluto al cda ) .
-In terzo luogo lamentava reiteratamente l'inadempimento, contrattuale e deontologico, degli appellati per non aver fornito, prima dell'ingiunzione di pagamento, la documentazione e una dettagliata relazione dell'attività effettuata, nonostante le ripetute richieste ricevute, e tale negligenza si era “riverberata negativamente sulle attività della Società opponente” “per valutare futuri progetti di sviluppo dell'attività di impresa, anche tenendo conto del tenore delle eventuali trattative già svolte con operatori del settore”.
-In quarto luogo contestava “l'effettivo svolgimento di tutte le prestazioni dedotte dai professionisti nel ricorso per decreto ingiuntivo”, sottolineando che la documentazione prodotta col ricorso per ingiunzione non era sufficientemente rappresentativa delle prestazioni ivi elencate.
-In quinto luogo opponeva che le clausole del contratto di locazione, effettivamente sottoscritto con la conduttrice si discostavano CP_2
“significativamente da quanto deliberato dal CdA della Società in data
26.01.2016” e quindi dal mandato conferito in quella sede al sig. , “di _1 fatto dando luogo alla stipula di un contratto potenzialmente lesivo per l'odierna esponente”, con la conseguenza che, “ove mai si ritenesse comprovata l'attività di consulenza stragiudiziale asseritamente svolta dai ricorrenti, non risulterebbe in ogni caso applicabile la maggiorazione di cui all'art. 19, c. 2, del DM 55/2014, dal momento che i risultati non positivi dell'opera asseritamente svolta e la qualità della stessa non integrano i parametri richiesti dalla predetta norma”.
-Da ultimo, contestava la quantificazione dei compensi relativi alle tre trattative non conclusesi con l'accordo tra le parti, perchè non erano analiticamente descritti i criteri di calcolo, perché risultavano abnormi, in quanto fondati “su un'esorbitante determinazione di valore delle rispettive trattative
(peraltro mai giunte a conclusione ad eccezione di quella con ”, CP_2 perché, dalla documentazione depositata, non si evinceva “un canone definito tra le parti (essendo uno degli aspetti oggetto di trattativa)”, né vi era prova
“documentale circa la durata prevista per le singole locazioni pari a 20 anni”,
4 infine perché “le diverse quantificazioni effettuate nel corso del tempo”, durante il quale erano stati richiesti prima 74.816,00=, poi € 175.869,87= e, da ultimo € 164.548,90=, rendevano “evidente di per sé l'abnormità e
l'incoerenza delle pretese ex adverso avanzate, le quali sono prive di qualsivoglia giustificazione”, oltre che formulate in violazione di un preciso divieto deontologico.
Costituendosi il 23/03/17 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli avvocati lamentavano la pretestuosità dell'opposizione, chiedendone la reiezione, in uno con la provvisoria esecuzione, se del caso parziale (somma non contestata), del provvedimento monitorio opposto, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e alla refusione delle spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria. Controdeducevano che il consigliere _1 era già munito dei necessari poteri rappresentativi - sia per legge (art. 2384 c.c.
), sia in base allo statuto dell'opponente società ( art. 22 ) - al momento della sottoscrizione del primo incarico ( 5/09/15 ) e che lo era a maggior ragione allorquando sottoscriveva in data 9/09/15 la seconda ed emendata versione dell'incarico , in virtù di espressa delibera del cda dell'8/09/15. Producevano gli originali di entrambi i contratti sottoscritti dal consigliere , allegavano di _1 aver sempre reso edotta l'appellante dell'attività svolta per il tramite del suddetto consigliere, in quanto regolarmente inserito per conoscenza in tutta la corrispondenza intercorsa durante le trattative contrattuali coi terzi, potenziali affittuari/conduttori e, in ogni caso, di aver messo la documentazione a disposizione della presso il proprio studio, senza che la società si Pt_1 presentasse all'incontro appositamente calendarizzato. Per provare l'esecuzione delle attività elencate nel ricorso per ingiunzione depositavano tutta la documentazione in loro possesso, distinta per trattativa. Fornivano chiarimenti circa le variazioni nel tempo dell'entità dei compensi pretesi e in ordine alle modalità di calcolo dei medesimi, secondo la pattuizione contenuta nel contratto di conferimento dell'incarico. Sottolineavano che le contestazioni al loro operato nascevano dalla contesa in essere fra gruppi di soci dell'opponente, risolvendosi in ultima analisi in un uso distorto dello strumento processuale. Circa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziavano la totale mancanza di
5 prova scritta o di pronta soluzione a sostegno delle allegazioni difensive dell'opponente.
Il tribunale, osservando che gli atti lasciavano “perlomeno intravedere un conflitto più ampio di quello prospettato da parte opponente nella sua ricostruzione” e che “in sede giudiziale non è dato procedere alla gestione del conflitto inteso nel suo complesso, posto che il giudice è vincolato a pronunciarsi solo sull'oggetto così come richiesto dalle parti (art. 112 c.p.c.)”, disponeva che i contendenti esperissero la mediazione obbligatoria (ordinanza 11/12/18 ), che non aveva esito positivo.
Il tribunale respingeva tutte le richieste di prova testimoniale dedotte dalle parti, sfogando il solo interrogatorio formale degli avvocati opposti, che nella sostanza non confessavano di aver concepito l'operazione tesa allo spostamento della fee d'ingresso dalla ad altra società controllata dal sig. . Pt_1 _1
Il tribunale decideva sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, accertando e dichiarando che:
- il conferimento dell'incarico agli avvocati era provato dai contratti, prodotti in originale all'udienza del 12/04/17 e dalla ratifica dell'operato del sig.
ad opera dell'assemblea dei soci dell'opponente in data 18/07/19, _1 cui conseguiva l'infondatezza della censura di difetto di poteri rappresentativi del medesimo allegata dall'opponente;
- “le doglianze societarie in punto di “debito risarcitorio” degli Avv.ti
Marchitiello e consequenziale alla partecipazione di questi “alla CP_1 realizzazione di una operazione (..) palesemente dannosa per la
[...]
, per una perdita di “almeno €. 380.000,00”, risultano Parte_1 all'evidenza tardive, essendo state allegate per la prima volta esclusivamente nella memoria autorizzata del 27-11-2017 di parte attrice e presentandosi di conseguenza nuove rispetto alle allegazioni di cui all'atto di citazione in opposizione” e come tali “inammissibili” nel giudizio;
- l'esecuzione dell'incarico, in particolare l'espletamento delle trattative negoziali con le società e Parte_3 Controparte_3 [...] era provato dalla documentazione prodotta dagli opposti e dalle CP_4 dichiarazioni del legale rappresentante della contenute nella Pt_1 querela in odio al sig. ; _1
6 - altrettanto non potevasi concludere con riferimento alla società
[...]
, in quanto era documentata soltanto un'e-mail del Controparte_5 sig. ; _1
- il compenso dovuto agli avvocati Marchetiello e era liquidabile in € CP_1
148.256,85= sulla scorta di quanto pattuito con la società committente, ovverosia sulla base dell'articolo 5 , a tenore del quale il “compenso per le prestazioni professionali verrà calcolato per ogni trattativa in cui gli Avvocati presteranno la propria opera sulla base dei valori medi per
l'attività stragiudiziale di cui al D.M. n. 55/2014 con scaglione di riferimento quello risultante dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la durata della locazione (o affitto di azienda), con esclusione di quelli relativi ad eventuali rinnovi anche se obbligatori”;
- non acquisiva “determinante rilievo che il canone e la durata della locazione” con “ e fossero stati Parte_3 CP_3
“soltanto “ipotizzati” e non “pattuiti”, come evidenziato dall'attrice opponente (cfr. memoria autorizzata dell'attrice opponente del 27-11-
2017), dal momento che l'articolo 4 del contratto di conferimento dell'incarico professionale specifica espressamente che il compenso deve intendersi dovuto “a prescindere dall'esito positivo o meno” delle trattative, e dunque a prescindere dall'effettiva pattuizione negoziale”;
- quanto “alla trattativa con “ si presentava “necessario CP_4 tenere altresì conto dell'aumento ex art. 19, comma 1, D.M. n. 55/2014, del 50 % dei compensi pattuito ai sensi dello stesso articolo 4 del contratto di conferimento dell'incarico professionale a fronte dell'
“esito positivo dell'affare”; non rilevando le “dedotte difformità” del
“contratto di locazione stipulato con la “ “rispetto a quanto CP_4 deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 26-1-
2016” perché la maggiorazione non era pattiziamente subordinata “alla conformità del negozio definitivo con la delibera assembleare a monte” ed inoltre la ratifica assembleare dell'operato del sig. _1 rendeva inefficace la censura della;
Pt_1
- l'eccezione d'inadempimento all'obbligo contrattuale e deontologico di fornire alla committente la documentazione afferente l'esecuzione
7 dell'incarico era infondata, in quanto risultava “già nella disponibilità del sig. ” ed era l'opponente a non aver “dato seguito all'invito _1 rivoltole” di ritirarla presso lo studio degli avvocati opposti;
- “In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dai convenuti opposti deve essere rigettata”;
- “Tenuto conto che, all'esito del presente giudizio di opposizione, la pretesa creditoria azionata dai professionisti ha trovato riconoscimento nella misura pari a circa il 90% dell'importo di cui al provvedimento monitorio, le spese di lite vengono compensate per 1/10. La restante quota di 9/10 di spese di lite, liquidata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, va posta a carico dell'opponente in ragione della soccombenza prevalente”.
Per l'effetto il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente a pagare agli opposti le somme di € 148.256,85, oltre accessori ed interessi legali di mora dal 12-5-2016 a titolo di compensi, nonché di €
12.087,00= e di 9/10 delle spese del procedimento monitorio, liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre accessori, a titolo di spese di lite;
rigettava la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cpc.
La ha dunque impugnato la sentenza, formulando tre motivi Parte_1 di appello, dei quali il primo inerente l'an debeatur della pretesa degli avvocati, il secondo ed il terzo, subordinati all'ipotesi di rigetto del primo, riferiti al solo quantum debeatur.
Col primo motivo ha ritenuto erronea la declaratoria d'inammissibilità - per tardiva allegazione in giudizio - dell'eccezione d'inadempimento per negligenza degli avvocati, in quanto i fatti oggetto di quella ulteriore allegazione del
27/11/17 costituivano soltanto una “descrizione” dell'unica negligenza già eccepita nell'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, cioè una
“specificazione dei termini dell'inadempimento”, funzionale all'individuazione del thema probandum e senz'altro deducibile nella prima udienza di comparizione, di cui la memoria del 27/11/17, che la conteneva, altro non era che la prosecuzione. Ha dunque insistito perché sia accertata la responsabilità degli avvocati nel concausare alla un danno di € 380.000, per aver agito nel Pt_1
8 solo interesse del sig. e non della società committente, e per essere _1 stati inadempienti all'unico incarico ricevuto, attesa la difformità della locazione conclusa dal mandato assembleare conferito al sig. e, dunque, non _1 coperta dalla successiva ratifica del suo operato da parte dei soci, in occasione dell'assemblea del 18/07/19.
L'appellante ha dunque concluso per l'insussistenza del credito preteso a titolo di compenso “in ragione dei gravi inadempimenti a questi imputabili nell'esecuzione dell'incarico ricevuto”.
Il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, ha censurato la liquidazione del compenso agli appellati, sulla scorta di un'interpretazione non letterale della clausola contrattuale che lo ha disciplinato ( art. 5 ); ha assunto l'appellante che il riconoscimento del compenso per l'attività stragiudiziale di negoziazione - secondo la previsione contrattuale - fosse subordinata all'effettivo perfezionamento di un accordo sull'entità del canone e sulla durata del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che le trattative non andate a buon fine dovevano essere remunerate “applicando le ordinarie tariffe inerenti le prestazioni stragiudiziali rese dal professionista”. La previsione della maggiorazione di cui all'art. 19, comma 1, D.M. n. 55/2014 conforterebbe tale ricostruzione della volontà delle parti. Per l'effetto, soltanto l'attività conclusasi con la stipula del contratto tra la Progetto e la avrebbe Pt_1 Parte_4 potuto beneficiare di un compenso, secondo la modalità di calcolo dell'art. 5 del contratto di conferimento dell'incarico, mentre per le trattative infruttuose ( con e ) sarebbe dovuto un corrispettivo “secondo le Parte_3 CP_3 ordinarie tariffe”, cioè col criterio residuale del valore indeterminabile di cui all'art. 21, commi 6 e 7, del D.M. 55/14, che comporterebbe un credito di soli €
5.870 per ciascuna trattativa, a fronte degli € 42.359,10= cadauna liquidati dal tribunale.
Il terzo motivo, subordinato al rigetto del primo, ha giudicato erroneo il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese, di cui all'art. 2, comma 2, del
D.M. 55/14, in capo al compenso liquidato agli avvocati, atteso che tale decisione violerebbe l'autonomia contrattuale delle parti di non prevedere la corresponsione di un tale rimborso, considerando adeguato il corrispettivo pattuito. Ha precisato che, nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di
9 appello, la censura è da ritenersi limitata al compenso per la trattativa - andata a buon fine - con la società non potendosi eliminare il rimborso Parte_4 forfettario delle spese alle liquidazioni effettuate secondo gli ordinari criteri del
D.M. 55/14, cioè per le negoziazioni con e alle Parte_3 CP_3 quali non era applicabile la determinazione consensuale scritta.
Costituitisi in giudizio gli appellati hanno affermato l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello ex adverso proposto. In particolare , in armonia con l'approdo decisionale del giudice di prime cure, hanno sottolineato l'inammissibilità, perché tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado, dell'eccezione di natura risarcitoria relativa alla fee d'ingresso, contenuta nel primo motivo di appello, di cui hanno inoltre evidenziato il contrasto con la ratifica assembleare “in toto e senza alcuna riserva” dell' “operato del signor
, quale ex amministratore della Società, nonché della Persona_1
e di tutte le società del Gruppo riferibile al Controparte_6 signor che, a vario titolo, hanno partecipato alle fasi Persona_1 dell'operazione immobiliare che si sono svolte fino alla data odierna” . Pt_1
Quanto al secondo motivo, hanno rimarcato che anche nei contratti non conclusi ( e la quantificazione del canone, presa a criterio CP_3 Parte_3 per la determinazione dei compensi, era uno dei punti su cui le parti avevano già raggiunto un accordo e non era più oggetto di trattativa, come risulta dai term sheet, siglati dalle parti, contenenti proprio gli aspetti salienti del contratto, sui quali l'accordo era già perfezionato.
Al terzo motivo di appello hanno opposto la contrarietà alla normativa di settore, che prevede l'obbligo del rimborso forfettario delle spese degli avvocati, oltre che l'inammissibilità della censura, per essere stata tardivamente dedotta per la prima volta nel giudizio di appello (oltre che non sollevata in sede stragiudiziale).
L'appellante ha presentato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che è stata respinta sia inaudita altera parte per difetto del periculum in mora, sia all'esito della trattazione per mancanza del fumus e del periculum.
10 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta e viene oggi decisa a seguito del deposito della sola comparsa conclusionale dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare la Corte che, per effetto dell'acquiescenza dell'appellante, deve considerarsi passato in giudicato l'accertamento che nessun compenso professionale è dovuto agli avvocati Marchetiello e per CP_1
l'asserita assistenza della nelle trattative con la società Parte_1
. Lo stesso deve dichiararsi con riferimento alla CP_5 Controparte_5 reiezione della domanda di risarcimento per lite temeraria, in origine formulata dagli avvocati Marchetiello e oggi acquiescenti. CP_1
Nel merito del primo motivo di appello, con il quale la Progetto Pt_1 ha lamentato l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità per tardiva allegazione dell'eccezione risarcitoria correlata alla distrazione della fee d'ingresso, ed ha concluso per l'accertamento dell'insussistenza del credito professionale degli appellati, in ragione dei gravi inadempimenti a questi imputabili, la Corte osserva quanto segue:
- l'analisi va condotta partendo dall'esame della disposizione contenuta nell'art. 645, comma 2, cpc che disciplina il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui "In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”;
- a termini dell'art. 163, comma 4, n. 4 cpc ratione temporis applicabile (cioè nella versione anteriore a quella entrata in vigore il 28/02/23) l'atto di citazione doveva contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”;
- la causa petendi dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della è costituita da difese relative all'omesso assolvimento Pt_1 dell'onere probatorio, facente carico ai ricorrenti opposti , circa il conferimento dell'incarico e l' esecuzione delle correlate prestazioni , all'inopponibilità dell'incarico professionale, perchè conferito da persona priva di potere rappresentativo, all'erronea modalità di calcolo dei compensi pretesi, nonchè da eccezioni d'inadempimento, sia per omessa
11 consegna della documentazione afferente l'incarico asseritamente eseguito, che per l'inosservanza del mandato assembleare conferito al consigliere delegato per l'accordo sull'affitto o locazione dell'albergo Grand Hotel
Majestic;
- i fatti oggetto dell'inadempimento attribuito agli avvocati sono costituiti, dunque, dall'omessa consegna della documentazione alla cliente, alla quale faceva seguito la timida allegazione di un generico evento di danno, quale la maggior difficoltà di valutare futuri progetti di sviluppo dell'impresa, per non aver conosciuto il tenore delle trattative già svolte;
l'inosservanza, nel caso del rapporto perfezionatosi con la delle istruzioni e delle Parte_4 condizioni contrattuali - imposte dall'opponente al mandatario - per la stipula del contratto di affitto o locazione, cui conseguiva l'allegazione di un evento di danno, consistente nella potenziale lesività del contratto per la
; Pt_1
- a tali fatti non è seguita l'allegazione di specifiche e determinate conseguenze risarcibili, collegate per nesso di causalità giuridica con gli eventi di danno menzionati;
l'opponente ha chiesto fosse accertato che nulla era dovuto agli avvocati;
di per sé tali argomenti sono qualificabili quali mere eccezioni d'inadempimento, tese soltanto a paralizzare l'azione degli opposti per ottenerne il rigetto;
- l'opponente aveva facoltà d'introdurre “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” (art. 183, co. 6
n.1 c.p.c.), con implicito divieto di proporre una domanda nuova, cambiando il bene giuridico perseguito;
- non avrebbe potuto , quindi , ampliare l'oggetto delle domande, con l'allegazione di nuovi fatti costitutivi oppure estintivi, modificativi o impeditivi, che dessero luogo ad una mutatio libelli, cioè ad un fatto costitutivo completamente diverso, sibbene soltanto rettificare - senza di regola mutare i fatti principali allegati - la portata delle domande, con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi, così dando luogo ad una mera emendatio libelli, che implica la possibilità d'introdurre fatti meramente secondari, marginali, di precisazione , o nuovi fatti, purchè strettamente coordinati con quelli principali ( modificazione );
12 - per verificare la sussistenza dell'una (emendatio) o dell'altra (mutatio) occorre applicare i criteri di identificazione dell'azione, per accertare se l'allegazione di un fatto nuovo fonda o meno un diritto diverso da quello allegato nella fase introduttiva del processo;
- nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito il diritto di non corrispondere il pagamento del compenso preteso dagli avvocati (petitum), in base all'assunto che non avessero adempiuto l'obbligazione assunta , secondo le istruzioni ricevute ( causa petendi), e ha quindi sollevato una mera eccezione d'inadempimento, con il limitato scopo di paralizzarne la pretesa;
- con successiva memoria autorizzata del 27/11/17, nonché nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 cpc, l'opponente ha inoltre asserito che i due avvocati avessero concorso col sig. , responsabile di aver agito _1 in conflitto d'interessi con la società mandante, nell'indebita appropriazione di una somma, che avrebbe dovuto invece essere corrisposta alla Pt_1
a titolo di rimborso spese , e hanno chiesto dunque al Giudice di imputare loro l'evento di danno e l'obbligazione risarcitoria correlata , ulteriormente pretendendo che la somma risarcitoria compensasse integralmente quanto dovuto agli avvocati a titolo di onorario per i servizi resi (“le pretese degli
Avv. Marchetiello e erano “infondate in quanto il loro credito CP_1 certamente compensato dal maggior debito risarcitorio su di essi incombente”) ; riferendo trattarsi di un illecito, tanto civile, quanto penale, hanno delineato a carico degli opposti creditori una responsabilità di natura extracontrattuale, meramente occasionata dall'incarico stragiudiziale da essi ricevuto in relazione alle trattative precontrattuali;
- la mutatio libelli risulta evidente, essendo diversi tanto la causa petendi, quanto il petitum: LA PRIMA, perchè secondo l'eccezione d'inadempimento
è stata contestata la scarsa adesione alle istruzioni comunque ricevute , mentre con l'eccezione risarcitoria l'imputazione concerneva l'aver suggerito, progettato, coordinato le attività e redatto gli atti finalizzati a spostare il denaro verso un illegittimo destinatario, così dando luogo ad un tema d'indagine fattuale totalmente diverso da quello originariamente dedotto;
IL SECONDO, perché, oltre ad essere ontologicamente differente
13 la richiesta di non corrispondere alcunchè agli avvocati da quella di condannarli virtualmente al risarcimento del danno causato alla società, ha introdotto un nuovo thema probandum e decisionale, quale l'individuazione delle conseguenze risarcibili e del nesso di causalità con l'evento di danno.
Ne consegue che il primo motivo di appello dev'essere respinto, perché
l'eccezione risarcitoria costituiva già in primo grado un'inammissibile mutatio libelli, che incorre anche nel divieto di proporre domande nuove, sancito dall'art. 345 cpc.
Il rigetto del motivo comporta altresì la reiezione della correlata richiesta istruttoria, cioè della prova testimoniale sui fatti inerenti l'eccezione risarcitoria, da considerarsi comunque inammissibile in appello per non essere stata reiterata in sede di conclusioni nel giudizio di prime cure.
Il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, ha censurato la liquidazione del compenso agli appellati sulla scorta di un'interpretazione non letterale della clausola contrattuale che lo ha disciplinato ( art. 5 ); assume l'appellante che dovrebbe optarsi per un'interpretazione più restrittiva, a tenore della quale l'applicazione dell'art. 5 era subordinata all'effettivo perfezionamento, tra la ed i terzi interessati all'affitto o alla locazione dell'albergo, di un Pt_1 accordo sull'entità del canone e sulla durata del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che le trattative non andate a buon fine dovevano essere remunerate diversamente, non sulla base dello “scaglione di riferimento … risultante dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la durata della locazione
(o affitto di azienda), con esclusione di quelli relativi ad eventuali rinnovi anche se obbligatori”, bensì “applicando le ordinarie tariffe inerenti le prestazioni stragiudiziali rese dal professionista”.
Tale censura non è fondata, perché si radica su una rigorosa interpretazione del termine “pattuiti”, contenuto nell'art. 5 dell'accordo, che non può essere condivisa.
L'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la
14 condotta delle parti medesime (Cass. Civ., 28/10/24 n. 27845). Procedendo ad un esame delle clausole contrattuali, con le quali le parti hanno inteso disciplinare il compenso degli avvocati per l'attività stragiudiziale di assistenza nelle trattative volte alla stipula di un contratto di affitto o di locazione, si nota in primo luogo che sono concordi sul fatto che l'attività professionale dovesse considerarsi “complessa”, tale da richiedere un “alto grado di approfondimento”, anche di “istituti di diritto straniero”, con trattative e redazione di atti in tre lingue (inglese, spagnolo, italiano ) ( art. 3 ), oltre che attraverso “incontri e conferenze fuori studio anche all'estero” ( art. 2 ). Si è pattuito, inoltre, che il compenso fosse dovuto “per ognuna delle trattative”, “a prescindere dall'esito positivo o meno delle stesse” (art. 4). In relazione alla quantificazione del compenso, che hanno espressamente concordato essere “adeguato all'importanza dell'opera” ( art. 6), hanno ribadito nell'art. 5 che andasse
“calcolato per ogni trattativa” nella quale gli avvocati avrebbero prestato la propria attività, “sulla base dei valori medi per l'attività stragiudiziale di cui al
D.M. n. 55/2014 con scaglione di riferimento … risultante dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti per la durata della locazione (o affitto di azienda), con esclusione di quelli relativi ad eventuali rinnovi anche se obbligatori”. La clausola include la previsione di un aumento del 50% dei compensi, per il “caso di esito positivo dell'affare per il Cliente” (art. 5).
L'unica interpretazione logica, coerente e sistematica della comune volontà delle parti e del fine da esse perseguito, porta a concludere che il compenso degli avvocati dovesse essere calcolato secondo la previsione dell'art. 5 per ogni trattativa, e ciò a prescindere dal suo buon esito, e che il perfezionamento della locazione o affitto avrebbe garantito un compenso premiale maggiorato del 50%, rispetto a quello dovuto per tutte le altre trattative. La complessità dell'opera, dunque l'importanza dell'impegno necessario per ognuna delle trattative, costituiva la necessaria premessa del riconoscimento per ognuna di esse del compenso specificato nell'art.
5. Pertanto, non v'è spazio per un'interpretazione secondo la quale l'attività connessa alle trattative non conclusesi col perfezionamento di un accordo dovesse essere ricompensata soltanto con le ordinarie tariffe individuate dall'appellante. Contrariamente a quanto da quest'ultima argomentato, tale approdo interpretativo è confermato proprio dalla
15 previsione del compenso premiale nello stesso art. 5, atteso che, se la norma avesse disciplinato il compenso delle sole trattative andate a buon fine, non avrebbe avuto bisogno di distinguerle, come ha fatto implicitamente, da quelle concluse con esito negativo, per le quali il compenso premiale non sarebbe stato riconosciuto.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è infondato e dev'essere respinto.
Il terzo motivo di appello ha contestato la debenza del rimborso forfettario delle spese, atteso che, non avendolo le parti pattuito nel contratto di conferimento dell'incarico, il tribunale, riconoscendolo agli avvocati, avrebbe violato il principio di autonomia contrattuale.
Il motivo non ha pregio. Il rimborso, infatti, costituisce un obbligo di legge, con la conseguenza che esso è dovuto a prescindere dalla sua previsione nel contratto. La legge professionale, infatti, stabilisce che “all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, …una somma per il rimborso delle spese forfettarie (art. 13, Legge
31/12/2012, n. 247). Il decreto ministeriale attuativo, che ne ha stabilita l'entità
(“di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”), ha rafforzato l'obbligo, stabilendo che “all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie” (art. 3, D.M. 10/03/2014 n. 55). Il motivo dev'essere perciò respinto.
L'appello deve essere, dunque, interamente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza: in aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, al valore della causa, rientrante nello scaglione tra € 52.000,01= ed €
260.000,00= (la somma controversa è costituita dal debito di € 148.256,85= accertato in primo grado) , all'impegno medio della difesa per le fasi di studio ed introduttiva, nonché a quello minimo per la fase decisionale, limitato all'esame della conclusionale avversaria, in assenza del deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica , si liquidano le spese, al netto della fase istruttoria non sfogata, in complessivi € 7.440,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.552,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA . Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata
16 integralmente respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
1) rigetta l'appello della , e conferma la sentenza n. Parte_1
1463/2022 pubblicata il 16/05/22 dal Tribunale di Firenze;
2) condanna la a rifondere agli avvocati Valerio Parte_1
Marchetiello e le spese di lite, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 7.440,00= a titolo di compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettario, CNPAF e IVA se dovute, come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Panu
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