Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ); C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ); Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dagli avv.ti Ernesto Russomando e Carmela Pecorale per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
, Controparte_1
con sede in via Salerno alla via S. Leonardo (c.f. ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Eva Anzalone e Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3540/2023, pubblicata il 20/07/2023 (controversia in materia di responsabilità medica).
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “in accoglimento del proposto gravame riformare integralmente sentenza n. 3540/2023 resa dal Tribunale di Salerno e per l'effetto:
1. Accertare la responsabilità dei sanitari dell'ente convenuto e la sussistenza dei
1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3
al risarcimento dei danni subiti e di quelli che le attrici continuano a subire e nello specifico: - Danno biologico come quantificato nella relazione di C.T.P. ovvero attraverso la rinnovanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento. - Danno esistenziale e patrimoniale il tutto nella misura che sarà eventualmente accertata dall'Ecc.ma Corte di Appello attraverso la rinnovanda
CTU. Vittoria di spese e competenze del doppio gravame da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Per l'appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello spiegato perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Ci si oppone alla nomina di un “nuovo consulente ovvero di un collegio medico onde dirimere i dubbi scientifici indicati in parte motiva e non chiariti dalla consulenza di primo grado…” così come richiesto;
nella denegata ipotesi di accoglimento ci si riserva fin da ora la nomina di propri CCTTPP e di formulare i relativi quesiti. In via ulteriormente gradata, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno, laddove accertata venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTI DI CAUSA
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore , entrambe eredi di (deceduto in data Parte_2 Persona_1
11.2.2010), conveniva in giudizio l' Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno per la
[...] condanna al risarcimento “iure hereditatis” dei danni patiti dal de cuius in conseguenza degli erronei interventi chirurgici ai quali era stato sottoposto presso l'azienda ospedaliera salernitana, consistenti nell'impianto provvisorio (in data
31.10.2003) e definitivo (in data 4.12.2003) di un elettrostimolatore per alleviare i forti dolori agli arti inferiori e, in seguito, nella sostituzione dell'elettrostimolatore con una pompa ad infusione di morfina (in data 24.1.2004).
Imputava ai sanitari dell'azienda ospedaliera di aver posizionato erroneamente l'elettrostimolatore definitivo nel tessuto muscolare del gluteo destro, anziché in zona sacrale, e di averlo sostituito con la pompa di somministrazione di morfina, anziché procedere all'intervento poi correttamente eseguito presso l'Istituto di
Ricovero a carattere scientifico di Cosenza (ove la pompa ad infusione di morfina
2 era stata sostituita con un elettrostimolatore in sede addominale a maggio del 2004 e un elettroneurostimolatore in sede sacrale a febbraio 2005). Rappresentava eventi di danno prodotti dall'impianto dell'elettrostimolatore nel gluteo destro, anziché in regione sacrale (cicatrici in sede glutea ed addominale), dalla somministrazione di morfina (l'insorgenza di una nuova patologia, la c.d. “vescica neurologica”, la dipendenza fisica dalla morfina e la “impotentia coeundi”) e da entrambi gli interventi errati (una depressione endoreattiva e sintomatologia dolorosa).
Chiedeva il risarcimento del danno biologico per l'invalidità permanente del
70% (25% per la “impotentia coeundi”, 10% per le cicatrici, 25% per la depressione endoreattiva e 10% per la sintomatologia dolorosa), del danno esistenziale e alla vita di relazione (alterazione delle abitudini di vita e relazioni del de cuius e privazione delle espressioni interiori ed esteriori della sua personalità) e del danno patrimoniale (spese sanitarie e riabilitative sostenute).
La sentenza di primo grado
La sentenza di primo grado rigetta la domanda risarcitoria “iure hereditatis”, escludendo, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la responsabilità contrattuale dell' Controparte_1
[...]
Espone che l'aggravamento della sintomatologia dolorosa (dolore e parestesie diffuse agli arti inferiori e in regione lombare) dopo l'impianto di un neurostimolatore midollare in data 31.10.2003 (impianto provvisorio) e 4.12.2003
(impianto definitivo) non era conseguenza di un errore nell'esecuzione dell'intervento, come prospettato dalle attrici (secondo cui il neurostimolatore sarebbe stato erroneamente allocato in sede intramuscolare glutea, anziché in sede midollare), bensì del malfunzionamento del dispositivo per rottura dell'elettrocatetere, non imputabile ai sanitari. Inoltre, la successiva insorgenza della disfunzione vescicale non era stata causata dalla somministrazione di morfina attraverso l'impianto, in data 24.1.2004, di una pompa antalgica, essendo riconducibile, invece, ad un pregresso danno neurologico strutturatosi nel tempo
(grave radicolopatia e neuropatia periferica, sindrome della cauda equina)
L'appello e propongono appello avverso la sentenza che, Parte_1 Parte_2
con un unico articolato motivo di impugnazione, censurano per aver interamente recepito una consulenza tecnica d'ufficio gravemente carente, richiamando le osservazioni critiche del loro consulente tecnico di parte (dott. ) in ordine Per_2
3 all'inadeguata allocazione del dispositivo in sede intermuscolare glutea, che ha cagionato dolore per interferenza col tessuto muscolare, e in ordine alla riconducibilità della patologia insorta (vescica neurologica e impotentia coeundi) all'infusione di morfina, non necessaria per fronteggiare la sintomatologia dolorosa, come dimostra il trattamento sacrale di divezzamento effettuato nel nosocomio di
Cosenza.
Le appellanti specificano, con riguardo al primo errore imputato ai sanitari dell'azienda ospedaliera (l'erronea allocazione dell'elettrostimolatore), che il Ctu ha illogicamente escluso l'allocazione del dispositivo in sede intermuscolare glutea, pur riconoscendo la mancanza di documentazione atta a riscontrare la descrizione dell'atto operatorio e la rilevata esistenza di una cicatrice in sede glutea, da cui era possibile inferire che il generatore fosse stato collocato in tale sede ritenendola adeguata al caso di specie (con ciò di fatto ammettendo la tesi sostenuta dalle attrici); che l'assunto del Ctu, secondo cui l'eventuale impianto intermuscolare e non sottocutaneo sarebbe stato senz'altro segnalato nella documentazione attinente al successivo decorso clinico è “una mera valutazione priva di fondamento tecnico- scientifico”; che, invece, l'errore nell'esecuzione dell'impianto definitivo si evince dal fatto che l'impianto provvisorio aveva ridotto i disturbi ed era stato ben tollerato dal paziente;
che fu proprio l'impianto definitivo, effettuato dopo circa un mese dal provvisorio, a determinare i gravi disturbi algico-disfunzionali ed il ricorso al trattamento con oppiacei a mezzo di una pompa;
che, se l'impianto fosse stato correttamente eseguito, non sarebbe stato necessario procedere alla rimozione, neoistallazione e, infine, all'ulteriore impianto di una pompa ad infusione di morfina per alleviare dolori che fuoriescono dai normali effetti collaterali dell'istallazione del neuro-stimolatore; che l'inadeguatezza dell'intervento risulta dimostrato anche dal fatto che presso il nosocomio di Cosenza si è proceduto ad un successivo impianto di elettro-neurostimolatore in sede sacrale con successo nel trattamento adottato e con appropriatezza nell'esecuzione; che la sede appropriata per l'impianto di neurostimolatore è la regione sacrale, e ciò risulta dimostrato dal fatto che è proprio l'interferenza dello stimolatore con il tessuto muscolare generava l'intenso dolore e bruciore associati a scariche elettriche;
che tale effetto è riconducibile alle contrazioni anomale facilmente determinabili nel tessuto muscolare.
Con riguardo all'erronea somministrazione della morfina, gli appellanti lamentano che il Ctu ha escluso gli effetti collaterali, “senza specificare i motivi di
4 tale affermazione e senza addurre evidenze scientifiche idonee ad escludere con elevato grado di probabilità che la condotta di somministrazione della morfina non possa essere causa dell'evento”; che ha omesso di considerare il certificato del
18.5.2004 dell'ospedale di Cosenza in cui si legge che “in data odierna è stato rimosso una pompa sincromed caricata con morfina, impiantata presso l'ospedale di
Salerno perché ha causato una vescica neurologica di tipo D+S+, danno permanente”; che è insoddisfacente la risposta del Ctu alla richiesta di chiarimenti sul certificato del nosocomio di Cosenza, valutato come “mera rispettabile interpretazione di chi ha postulato tale ipotesi eziologica, che non può essere, accolta”; che il Ctu non ha fornito altra ragione scientifica alla necessità della rimozione, presso l'ospedale di Cosenza, della pompa Syncromed caricata con morfina;
che la condizione neurologica che si è strutturata nel tempo, espressiva di una patologia cronica (a cui fa riferimento il Ctu), non spiega il peggioramento del quadro clinico, le continue sofferenze e i reiterati interventi;
che non può condividersi la tesi del Ctu, secondo cui l'effetto collaterale della morfina, a livello vescicale, andrebbe comunque considerato di durata temporanea, essendo sfuggito al consulente che un maldestro e inadeguato innesto del sistema (sebbene temporaneo) ha senza dubbio contribuito ad aggravare la complicata situazione sanitaria in cui già versava il (a causa del primo, inadeguato, intervento), Pt_2
causando un danno iatrogeno;
che un corretto e adeguato intervento sanitario avrebbe senza dubbio ridotto, attenuato e rallentato l'evoluzione della neuropatia periferica da cui era affetto il paziente.
Su tutti questi aspetti critici, gli appellanti chiedono una rinnovazione della Ctu
“al fine di fare chiarezza rispetto alle gravi lacune ed omissioni dell'ausiliario del giudice” e per la quantificazione del danno.
La risposta dell'appellata
L , Controparte_1
costituitasi, risponde che era affetto, oltre che da esiti di crollo Persona_1
dell'ottava vertebra dorsale, da discopatie L3-L4 e L4-L5, con protrusioni discali posteriori che improntavano il sacco durale e le rispettive emergenze radicolari di
L5 e di L4, produttive di una ricolopatia L3-Sl bilaterale;
che, al fine di alleviare la sintomatologia algica da cui il paziente era affetto, che non rispondeva alla terapia farmacologica e fisioterapica applicata, i sanitari dell'azienda ospedaliera avevano eseguito l'innesto di un impianto di neurostimolatore midollare del tipo Medtronic;
che non trova alcun riscontro la doglianza delle appellanti cica un'inadeguata
5 allocazione del dispositivo in sede intramuscolare glutea, che avrebbe cagionato dolore per interferenza col tessuto muscolare;
che a distanza di un mese dalla rimozione del neurostimolatore, a causa dell'incolpevole malfunzionamento del dispositivo per rottura dell'elettrocatetere, al paziente è stata innestata una pompa antalgica a rilascio di morfina;
che, in presenza di dolore neuropatico refrattario ai comuni trattamenti analgesici, come nella specie, è indicato, quale terapia antalgica alternativa a quella elettrostimolante midollare, il ricorso a sistemi infusionali spinali impiantabili per la somministrazione intratecale e/o peridurale di farmaci analgesici quali la morfina e i suoi derivati;
che nulla consente di inferire che la somministrazione di morfina avesse provocato effetti collaterali o, ancor di più, danni organici, come la condizione di vescica neurogena;
che dalla documentazione agli atti emerge, invece, che il paziente fosse affetto da una condizione cronica di vescica neurologica, correlata, in via eziologica, alla radicolopatia ed alla neuropatia da cui era da tempo affetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'esame dei motivi di impugnazione deve tenere nettamente distinti il primo intervento chirurgico (l'impianto definitivo dell'elettrostimolatore in data
24.1.2004) dal secondo (l'impianto di una pompa ad infusione di morfina in data
24.1.2004).
Il primo intervento sarebbe responsabile, secondo la rappresentazione data nell'atto di citazione di primo grado, di tre eventi di danno, i quali sarebbero stati evitati se i sanitari dell'azienda ospedaliera salernitana avessero eseguito da subito l'impianto dell'elettrostimolatore nella regione sacrale, poi effettuata dai sanitari di
Cosenza. Tali eventi di danno sono: la formazione di cicatrici (una cicatrice chirurgica nella regione glutea destra, trasversale e lunga circa 8 cm, un'altra cicatrice lunga 10 cm, due cicatrici lombo sacrali complessivamente lunghe 10 cm.), la depressione endoreattiva e la sintomatologia dolorosa lombare a carico degli arti inferiori.
In realtà, solo la cicatrice chirurgica nella regione glutea destra è dovuta all'intervento eseguito nell'ospedale salernitano, mentre le cicatrici lombo sacrali sono dovute agli interventi effettuati a Cosenza. La sintomatologia dolorosa agli arti inferiori è stata confermata dalle testimonianze assunte in giudizio. La depressione endoreattiva non ha un preciso riscontro probatorio. Risulta esclusivamente dalla perizia stragiudiziale di parte prodotta dalle appellanti (la “valutazione medico- legale” del dott. del 10.10.2006), la quale fa cenno solo ad una Persona_3
6 visita del paziente in data 19.9.2006, ma manca del tutto di esami clinici e diagnostici e ad essa non è allegata alcuna documentazione medica. Di tale patologia psichica non vi è alcuna evidenza nella consulenza tecnica d'ufficio, eseguita a distanza di anni dalla morte del paziente esclusivamente sulla documentazione medico-legale disponibile, né nella documentazione acquisita. Per cui deve ritenersi che la depressione reattiva non ha un riscontro documentale.
Definito l'ambito degli eventi di danno che risultano provati e che possono avere un nesso di causalità materiale con l'intervento chirurgico di impianto dell'elettrostimolatore (la cicatrice nella regione glutea destra e l'aggravamento della sintomatologia dolorosa), le questioni devolute in appello consistono nello stabilire se i sanitari salernitani hanno errato nella scelta dell'intervento chirurgico e/o nella sua esecuzione (elemento della colpa) e, in caso di errore, se la scelta di un intervento più adatto secondo la scienza medica o la sua corretta esecuzione avrebbe evitato gli eventi di danni (elemento della causalità materiale).
La prima questione attiene alla sussistenza di un inadempimento degli obblighi contrattuali della struttura sanitaria e al profilo della colpa che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si presume. È, infatti, onere della struttura sanitaria dimostrare, per esimersi da responsabilità, che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essere mosso ai suoi sanitari, avendo impiegato, in quelle circostanze, lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione.
Rileva, non l'atteggiamento psichico, ma l'obiettiva deviazione dagli standard normativi di condotta.
Nel caso di specie, l'errore commesso dai sanitari, secondo le appellanti, consiste nell'aver impiantato il neurostimolatore midollare nel tessuto muscolare gluteo e non nella zona sacrale.
La consulenza tecnica d'ufficio, recepita dalla sentenza di primo grado, evidenzia, anzitutto, che la scelta di procedere al trattamento del dolore cronico neuropatico con l'innesto di un neurostimolatore midollare, come quello impiantato presso l'ospedale di Salerno, era appropriata. Quanto, invece, alla sua corretta esecuzione, è probabile che il generatore definitivo sia stato collocato in sede glutea, data la presenza della cicatrice, ma si tratta “di una sede adeguata e consigliata per la collocazione del generatore, differentemente a quanto sostenuto da parte attrice, che invocava l'impianto in regione sacrale”; “sia la regione glutea che quella sacrale sono sedi indicate per la collocazione a livello sottocutaneo del generatore del dispositivo medico oggetto di valutazione”. Il punto dirimente, però,
7 non è tanto la regione in cui è stato collocato il generatore definitivo (la regione glutea, anziché quella sacrale), quanto se sia stato inserito all'interno del muscolo anziché in sede sottocutanea.
Su questo punto, il Ctu osserva anzitutto che non vi è alcuna evidenza documentale che il dispositivo sia stato allocato in sede intramuscolare (glutea) e che avrebbe cagionato dolore e bruciore per interferenza col tessuto muscolare. Non vi sono “elementi tecnici e documentali sulla base dei quali venga supposta tale modalità di impianto. Agli atti non si dispone della descrizione dell'atto operatorio di impianto del neurostimolatore in cartella”. In secondo luogo, ritiene che ciò sia
“alquanto improbabile”, perché “un eventuale impianto intramuscolare, paventato da parte attrice sulla scorta di non meglio definiti elementi, non solo non avrebbe avuto alcuna ratio, ma sarebbe stato segnalato nel successivo decorso clinico- documentale, laddove invece in fattispecie non v'è alcuna traccia clinico- documentale di un tal genere di evento”. Risulta, invece, documentato “il malfunzionamento del dispositivo per rottura dell'elettrocatetere, motivo per il quale nel gennaio '04 (dunque, a distanza di alcuni mesi dall'impianto del neurostimolatore definitivo) il p. fu sottoposto a rimozione del dispositivo”; “si verificò, dunque, una complicanza che ricorre con non trascurabile frequenza e non può essere posta a carico degli operatori in quanto intrinseca alla procedura di impianto di neurostimolatore”.
In sostanza, è documentato che il paziente continuò ad avvertire la sintomatologia dolorosa degli arti inferiori (la quale si aggravò, inducendo i sanitari a ricorrere all'innesto della pompa antalgica a rilascio di morfina) a causa del malfunzionamento del dispositivo per rottura dell'elettrocatetere (documentato), e non per un errore nell'esecuzione dell'intervento. L'errore rappresentato dalle appellanti (il neurostimolatore impiantato nel tessuto muscolare, anziché in una sacca sottocutanea) non ha, invece, alcun riscontro documentale nella cartella clinica dell'ospedale di Salerno, né è stato segnalato dai sanitari di Cosenza, ed è
“alquanto improbabile” perché “non avrebbe avuto alcuna ratio”. Deve ritenersi, perciò, che l'azienda sanitaria salernitana abbia assolto all'onere di provare (a mezzo della consulenza tecnica d'ufficio) che gli eventi di danno non sono imputabili ad un inadempimento delle sue obbligazioni, per errore nella scelta o nell'esecuzione del primo intervento (l'impianto definitivo dell'elettrostimolatore eseguito il 24.1.2004), ma sono imputabili ad un fatto sopravvenuto e incolpevole
(la rottura dell'elettrocatetere).
8 Il secondo intervento chirurgico (l'impianto della pompa antalgica a rilascio di morfina in data 24.1.2004) sarebbe responsabile (oltre che della depressione endoreattiva, di cui non vi è prova, anche) dell'insorgenza di una nuova patologia
(la c.d. “vescica neurologica”), della dipendenza fisica dalla morfina e della
“impotentia coeundi”. Di tali eventi vi è un riscontro solo nella diagnosi dell'I.N.R.C.A. di Cosenza di “vescica neurologica” e di persistenti disturbi della sfera sessuale. Secondo la stessa perizia stragiudiziale prodotta dalle appellanti, “la vescica neurologica s'è risolta con esiti modesti, dopo il divezzamento della
” (configurando, perciò, una forma di inabilità temporanea, come anche la Pt_4
dipendenza dalla morfina), per cui l'evento di danno permanente resterebbe solo la
“impotentia coeundi”.
Rispetto a questi eventi temporanei (vescica neurologica e dipendenza dalla morfina) e permanenti (“impotentia coeundi”), la sentenza di primo grado ha escluso, attraverso la consulenza d'ufficio, la loro relazione di causalità materiale con la somministrazione di morfina.
Orbene, trattandosi di una questione che attiene, non alla colpa nella responsabilità contrattuale, ma alla relazione di causalità materiale tra l'intervento chirurgico e l'evento di danno, l'onere della prova grava sulle appellanti. La
Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (Cass., ord. 20.8.2018 n. 20812; Cass., 7.12.2017 n. 29315). Spetta alle attrici dimostrare che gli eventi di danno non si sarebbero verificati in assenza della somministrazione di morfina (teoria della condizione necessaria o condicio sine qua non), secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (del “più probabile che non”).
Tale onere non risulta assolto, dato che il Ctu ha affermato che “non sussistono elementi per poter ritenere che la somministrazione di morfina abbia provocato effetti collaterali o, ancor di più, danni organici, come la condizione di vescica neurogena che parte attrice riconduce sotto il profilo etiologico alla somministrazione di morfina”, mentre “il quadro strumentale vescicale descritto dagli esami allegati in atti è chiaramente indicativo di una condizione (cronica) di vescica neurologica che ben si correla sotto il profilo etiologico alla radicolopatia ed alla neuropatia da cui era già da tempo affetto il p.”.
9 Nella relazione integrativa il Ctu ha ulteriormente precisato che “il quadro strumentale vescicale descritto dagli esami allegati in atti è chiaramente indicativo di una condizione (cronica) di vescica neurologica che ben si correla sotto il profilo etiologico alla radicolopatia ed alla neuropatia da cui era già da tempo affetto il p. (sindrome della cauda equina)”; che la “sindrome della cauda equina è, difatti, frequentemente cagionata da ernia discali che improntano il sacco durale e le emergenze radicolari, come per l'appunto nel caso di specie, in cui era documentato un quadro di discopatie L3-L4 e L4-L5 con protrusioni discali posteriori che improntavano il sacco durale e le rispettive emergenze radicolari di
L5 e di L4 produttive di una radicolopatia L3-S1 bilaterale (evidenziata anche elettroneurograficamente)”; che “essa, inoltre, si associa a disfunzioni della vescica, dell'intestino e genitali (p. es., ritenzione urinaria, aumento della frequenza minzionale, incontinenza urinaria o fecale, disfunzione erettile, perdita del tono rettale e alterazioni dei riflessi bulbocavernoso e anale)”. “Si aggiunga che l'intervallo temporale decorso tra impianto della pompa a rilascio di morfina e lo stesso esame cistomametrico ed uroflussimetrico che evidenziò la presenza di vescica neurogena è di soli 3 mesi”; che, “considerato che la predetta condizione neurologica è espressiva di una patologia cronica strutturatasi nel tempo risulterebbe comunque indimostrabile un nesso causale tra l'infusione morfinica e la vescica neurologica anche per il mancato soddisfacimento dei criteri cronologico, di congrua seriazione fenomenologica degli eventi morbosi, oltre che di quello di adeguatezza quali-quantitativa e di esclusione di altre cause”. Il Ctu ha, così, concluso che “sia la condizione di “vescica neurologica”, che gli ulteriori danni indicati da parte attrice” non possono essere “eziologicamente ricondotti all'innesto nel paziente dell'impianto della pompa a rilascio di morfina effettuato presso l'Ospedale di Salerno (secondo un criterio di valutazione statistico- probabilistica ispirato al “più probabile che non”) quanto piuttosto alla grave neuropatia periferica da cui era affetto il p., nei confronti della quale i provvedimenti terapeutici adottati non sortirono sostanziali effetti migliorativi, ma non si resero responsabili di lesioni e danni di natura iatrogena”.
In definitiva, l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per lacune e omissioni, avanzata dalle appellanti, non può essere accolta, poiché gli accertamenti esaustivi del consulente tecnico d'ufficio e le sue conclusioni, condivise dal giudice di prime cure, sono esenti dalle censure rivolte dalle appellanti e confermano
10 l'insussistenza della responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera salernitana rispetto ad entrambi gli interventi chirurgici.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche in secondo grado le spese seguono il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., per la loro compensazione, con conseguente condanna delle appellanti al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 169/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 Parte_2
spese processuali del grado di appello in favore dell
[...]
che liquida in € Controparte_1
5.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 17/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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