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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8859/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LIBRETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2
delle Avv. FRANCESCA BOLOGNINI e Avv. ZANI BARBARA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 28.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare di esclusiva proprietà della SI resterà nella disponibilità Parte_1
esclusiva della medesima.
3. Il IGnor provvederà a prelevare dalla casa familiare entro e non oltre il 15.04.2025, per CP_1
mezzo di terza persona nota alla SI , che vi acconsente e che in tal senso si Parte_1
accorderà circa le tempistiche e le modalità del ritiro con il terzo incaricato dal IGnor i CP_1 beni di esclusiva proprietà di quest'ultimo, nello specifico: stufa a pellet, palestra, frigorifero, lavatrice, tavolo di rovere e macchinetta taglia erba.
4. Fra le parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
5. Nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui alla presente separazione e successivo divorzio, il IGnor si obbliga a versare alla CP_1 SI , che accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00= (cinquemila/00), Parte_1
a saldo stralcio e tacitazione di ogni pretesa, in n. 2 rate, la prima di Euro 4.000,00= (quattromila/00) che verrà corrisposta alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate alla IG.ra : [...], e la Parte_1 seconda di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposta contestualmente all'omologa della separazione a mezzo assegno circolare intestato alla IG.ra . Parte_1
6. In aggiunta all'importo indicato al precedente punto 5. e sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, il IGnor TT GI si obbliga altresì a restituire, alla SI che accetta, l'ulteriore importo Parte_1
omnicomprensivo di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposto sempre contestualmente all'omologa della separazione mediante assegno circolare intestato alla IG.ra . Parte_1
7. I coniugi danno atto, ad eccezione di tutto quanto indicato e specificato nel presente accordo, di aver definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale, diritto e/o pretesa e di non avanzare reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto tra essi intercorso o intercorrente.
8. In particolare, fermo quanto stabilito nel presente accordo, la SI rinuncia alle Parte_1 domande e conclusioni, ivi compresa quella di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., tutte formulate nel ricorso introduttivo del procedimento n. 8859/2024 R.G. del Tribunale di Brescia;
il IGnor TT accetta la predetta rinuncia. CP_1
9. Entrambe i coniugi provvederanno a depositare, tramite i rispettivi procuratori, note di trattazione scritta per l'udienza del 28.02.2025 confermando integralmente le condizioni qui definite.
10. Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto.
11. All'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in separazione, che sono state elencate con il presente atto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
12. Tutte le spese legali vengono interamente compensate fra le parti, fermi gli effetti del patrocinio a spese dello Stato per la SI ”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a
Castelcovati (BS) in data 4.10.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castelcovati (BS) al n. 8, parte II, serie A, anno 2014, unione dalla quale non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 28.2.2025, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse. La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Brescia, così deciso all'esito della camera di conIGlio del 7.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8859/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LIBRETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2
delle Avv. FRANCESCA BOLOGNINI e Avv. ZANI BARBARA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 28.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare di esclusiva proprietà della SI resterà nella disponibilità Parte_1
esclusiva della medesima.
3. Il IGnor provvederà a prelevare dalla casa familiare entro e non oltre il 15.04.2025, per CP_1
mezzo di terza persona nota alla SI , che vi acconsente e che in tal senso si Parte_1
accorderà circa le tempistiche e le modalità del ritiro con il terzo incaricato dal IGnor i CP_1 beni di esclusiva proprietà di quest'ultimo, nello specifico: stufa a pellet, palestra, frigorifero, lavatrice, tavolo di rovere e macchinetta taglia erba.
4. Fra le parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
5. Nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui alla presente separazione e successivo divorzio, il IGnor si obbliga a versare alla CP_1 SI , che accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00= (cinquemila/00), Parte_1
a saldo stralcio e tacitazione di ogni pretesa, in n. 2 rate, la prima di Euro 4.000,00= (quattromila/00) che verrà corrisposta alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate alla IG.ra : [...], e la Parte_1 seconda di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposta contestualmente all'omologa della separazione a mezzo assegno circolare intestato alla IG.ra . Parte_1
6. In aggiunta all'importo indicato al precedente punto 5. e sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, il IGnor TT GI si obbliga altresì a restituire, alla SI che accetta, l'ulteriore importo Parte_1
omnicomprensivo di Euro 1.000,00= (mille/00) che verrà corrisposto sempre contestualmente all'omologa della separazione mediante assegno circolare intestato alla IG.ra . Parte_1
7. I coniugi danno atto, ad eccezione di tutto quanto indicato e specificato nel presente accordo, di aver definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale, diritto e/o pretesa e di non avanzare reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto tra essi intercorso o intercorrente.
8. In particolare, fermo quanto stabilito nel presente accordo, la SI rinuncia alle Parte_1 domande e conclusioni, ivi compresa quella di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., tutte formulate nel ricorso introduttivo del procedimento n. 8859/2024 R.G. del Tribunale di Brescia;
il IGnor TT accetta la predetta rinuncia. CP_1
9. Entrambe i coniugi provvederanno a depositare, tramite i rispettivi procuratori, note di trattazione scritta per l'udienza del 28.02.2025 confermando integralmente le condizioni qui definite.
10. Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto.
11. All'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in separazione, che sono state elencate con il presente atto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
12. Tutte le spese legali vengono interamente compensate fra le parti, fermi gli effetti del patrocinio a spese dello Stato per la SI ”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a
Castelcovati (BS) in data 4.10.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castelcovati (BS) al n. 8, parte II, serie A, anno 2014, unione dalla quale non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 28.2.2025, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse. La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Brescia, così deciso all'esito della camera di conIGlio del 7.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209