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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4437/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA nato a [...] il [...] e residente ivi alla via San Parte_1
Giuseppe, n. 44 C.F. , elettivamente domiciliato in Trecase alla via C.F._1 Vesuvio n. 53 presso lo studio dell'avv. GABRIELLA LAURETTA ( dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in CodiceFiscale_2 calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Vicenza, presso l'Ufficio legale dell' di Vicenza, via Verdi n. 76, rappresentato e difeso, rappresentato CP_1
e difeso, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello Persona_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere dipendente della società “PULITORI ED AFFINI S.P.A. e di fruire della cassa previdenziale;
CP_1 che, in data 11/07/2023, in seguito ad una fibrillazione atriale, iniziava un periodo di malattia con prognosi sino al 19/08/2023, come risultante dal certificato telematico con protocollo n. 354698491, redatto in data 31/07/2023 dal dott. , operante Persona_2 nel ruolo di medico SSN;
che, inoltre, in data 21/08/2023 la dott.ssa operante nel ruolo di Persona_3 medico SSN, redigeva ulteriore certificato con protocollo n. 355451560 di continuazione della malattia sino al 20/09/2023; che, difatti, il ricorrente dall'11/07/2023 sino al 31/07/2023, veniva ricoverato presso il nosocomio A.O.R.N.A. Cardarelli di Napoli, come risultante da lettera di dimissione del
31/07/2023, allegata agli atti di causa;
che, tuttavia, l' , riteneva scoperti da idonea certificazione il periodo dall' CP_1
11/072023 al 30/07/2023 ed il giorno 20/08/2023; che l'Ente, in data 03/04/2024, comunicava al ricorrente che esso Istituto non avrebbe considerato le predette giornate, né per il calcolo dell'indennità di malattia, né eventualmente per il calcolo dei giorni relativi alla cosiddetta “carenza”, ovvero i primi tre giorni dell'evento di malattia per i quali l'indennità non è prevista.
1 Tanto precisato, dedotta la fondatezza della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'importo dovuto a titolo di indennità di malattia dovuto per il periodo dall' 11/072023 al 30/07/2023 ed il giorno 20/08/2024; sentir condannare, in conseguenza di ciò, l' Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante per la carica dom.to al
[...]
Piazzale delle Nazioni ROMA EUR, alla corresponsione dei ratei della indennità economica prevista per malattia, dovuti e non corrisposti per il richiamato periodo dall' 11/072023 al 30/07/2023 ed il giorno 20/08/2024 (rectius 2023) oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la parziale cessazione della materi del contendere per il periodo 11/31 luglio 2023 e chiedendo il rigetto per il giorno 20.8.2023. Letto l'art. 127 ter c.p.c, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In punto di fatto va rilevato che nella nota del 3.4.2024 (doc. 1) segnalava che CP_1
i periodi 11/31.7.2023 e il giorno 20.8.2023 non erano coperti da idonea certificazione, avvertendo il ricorrente che poteva chiedere il riesame della pratica, allegando alla richiesta la documentazione a supporto.
Il ricorrente ciò ha fatto col ricorso del 22.7.2024, cui è seguita la comunicazione PEC dell' di Castellammare di Stabia del 7.8.2024 (doc. 2), con cui CP_1 l'Amministrazione ha informato il Patronato che la documentazione prodotta era stata ritenuta idonea a sanare la mancanza di idonea certificazione medica del periodo dall'11.7.2023 al 31.7.2023, per cui rimaneva la scopertura della sola giornata del 20.8.2023.
Ne deriva la cessazione della materia del contendere per il periodo 11/31.7.2023, essendo stato appurato, mediante la lettera di dimissioni del 31.7.2023, che il certificato medico del 31.7.2023 con inizio malattia dall'11.7.2023 comprendeva il periodo di ricovero iniziato l'11.7.2023 e cessato il 31.7.2023. Infondata è, invece, la domanda relativa alla indennità di malattia per il giorno
20.8.2023, che cadeva di domenica;
invero, ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 663/1979 convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma
149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il CP_1 certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall' CP_1 medesimo.
La circolare n. 134368/1981 ancora vigente (doc. 3) porta il compendio delle CP_1 norme regolanti l'indennità giornaliera di malattia già erogata dal disciolto dopo CP_2 l'avvio nel 1980 della procedura automatizzata per la liquidazione delle indennità di malattia in favore dei lavoratori per i quali, ai sensi dell'art. 1, del D.L. 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il pagamento deve essere effettuato direttamente dall' , allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo CP_1 nella erogazione delle prestazioni.
Nella fattispecie, il certificato medico del 31.7.2023 porta una prognosi sino al 19.8.2023 (che cadeva di sabato), ed il certificato medico successivo è del 21.8.2023 (che era un lunedì) portava una prognosi sino al 20.9.2023.
2 L'indennizzo per il giorno 20.8.2023 – che cadeva di domenica - non spetta, perché il ricorrente è un operaio (cfr. doc. 4) e ai lavoratori operai (dell'industria, commercio e categorie assimilate) l'indennità viene erogata dall' per le giornate feriali comprese nel CP_1 periodo di malattia (quindi, incluso il sabato) con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali, ex art. 7 circolare citata.
Peraltro, lo stesso ricorrente, dopo la costituzione , come si rileva anche dalla CP_1 note depositate in data 4.12.2024, nulla ha dedotto in merito, limitandosi a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo 11/31.7.2023, mentre, deve essere rigettata la richiesta per il giorno 20.8.2023.
Spese compensate, atteso che la parte ha presentato il ricorso giudiziale il medesimo giorno in cui ha presentato il ricorso amministrativo, senza attendere le determinazioni dell'ente e tenuto conto dell' esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per il periodo 11.7/31.7.2023; rigetta la domanda per il giorno 20.8.2023; compensa le spese.
Torre Annunziata, 8.1.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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