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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2365/2024 RG
La Corte, in persona dei seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel., letti gli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., decide la controversia dando lettura del dispositivo e della motivazione, disponendo che la sentenza sia contenuta nel verbale dell'odierna udienza del 18.2.2025.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2365 dell'anno 2024, vertente tra (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Amoruso.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Parte_2 CodiceFiscale_2
Donnarumma.
-APPELLATA- nonché
(c.f. ), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli.
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2909/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.11.2023, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi delle parti e da verbale di udienza del 18.2.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.5.2024, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, e il , proponendo appello avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_2
2909/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.11.2023.
Con tale sentenza il giudice di prime cure (nel giudizio n.2971/2020 R.G., instaurato da Parte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto intimatole il 5.6.2020 da per
[...] Parte_2
l'esecuzione di un obbligo di fare derivante dalla sentenza n. 3256/2018 emessa dallo stesso Tribunale ) ha così statuito: “- Rigetta l'opposizione proposta da;
- condanna alla Parte_1 Parte_1 refusione, in favore della ricorrente, , delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € Parte_2
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione
a favore dell'AR dello Stato;
- Condanna al pagamento delle spese di ctu, che liquida con Parte_1 separato decreto.”.
****
ha censurato la sentenza n. 2909/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Parte_1 con un unico motivo, ritenendo, sostanzialmente, che, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice di prime cure l'avesse erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
Ragion per cui, alla luce di quanto esposto, ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello, ed in riforma della impugnata sentenza, riconoscere e dichiarare l'ammissione al gratuito patrocinio dell'istante signora 2) Per l'effetto revocare la condanna della stessa alla refusione, in Parte_1 favore dell'appellata delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre Iva e cpa e Parte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione a favore dell'AR dello Stato”.
Iscritta la causa al n. 2365/2024 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
19.9.2024, il , rimettendosi alle valutazioni della Corte in relazione all'avverso gravame, Controparte_2 evidenziando che nessuna domanda fosse stata svolta dall'appellante nei suoi confronti e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “Estromettere il dal presente giudizio.”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 14.10.2024, , contestando l'ammissibilità Parte_2
e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile il proposto appello, nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza n.2909/2023 emessa dal Giudice Dott.ssa Diana del Tribunale di Torre Annunziata, con condanna alle spese in favore della sig.ra .”. Parte_2
Con ordinanza depositata il 16.10.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, ai sensi degli artt. 348- bis e 350-bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.2.2025, “in presenza”, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali.
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 è stato confermato lo svolgimento della detta udienza del 18.2.2025
“in presenza”.
E, depositate le note conclusionali (in data 6.2.2025) unicamente dalla difesa di , la causa Parte_2 viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto occorre premettere che, in base alla documentazione in atti, non risulta che Parte_1
– soccombente in primo grado ed ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per quel
[...] grado di giudizio – abbia presentato istanza di ammissione al detto beneficio anche per il giudizio di appello.
Ciò significa che non può giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord.,
19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470).
Per ciò che riguarda , invece, non può trovare applicazione la previsione di cui al suddetto Parte_2 art. 120, comma 1, del Testo Unico delle spese di giustizia (per la quale solo la parte ammessa al beneficio e rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione rendendosi necessaria, in tal caso, una nuova delibera), essendo ella vincitrice nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I,
26/06/2019, n. 17108) e dovendo, dunque, trovare applicazione la disposizione generale (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 05/12/2022, n. 35691) di cui all'art. 75, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.”. L'art. 75 cit. opera, infatti, in sede di impugnazione, soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito (diversamente rendendosi necessario, come detto, un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva dell'impugnazione che la parte rimasta soccombente intenda proporre;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/06/2024, n. 15483).
****
Fatta questa precisazione, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia Parte_1 manifestamente infondato, come già rilevato (a proposito dell'assenza del fumus boni iuris in riferimento all'istanza di sospensiva) con ordinanza del 16.10.2024 (in relazione alla quale non sono stati dedotti elementi idonei a scalfirne la correttezza).
Il giudice di prime cure, infatti, ha condannato giustamente l'opponente ( ) - essendo Parte_1 quest'ultima soccombente, ex art. 91 c.p.c. - al pagamento delle spese di lite in favore dell'AR (evidentemente ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002), posta l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della parte opposta ( ). Parte_2
Non rilevava, infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che anche quest'ultima fosse stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posto che, come chiarito dalla Suprema
Corte:
1) Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 19/06/2012, n. 10053); 2) quanto appena detto vale anche nel caso in cui, come in quello in esame, anche l'altra parte (quella vittoriosa) sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovendo il soccombente effettuare il versamento, in questo caso (e ciò è stato correttamente fatto dal giudice di prime cure, si ribadisce), in favore dell'AR (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
****
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata , con Parte_1 Parte_2 distrazione, ex art. 133 del DPR n.115/2002, in favore dell'AR, essendo la seconda stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e operando, ai sensi dell'art. 75 suddetto, si ribadisce, l'ammissione a tale patrocinio disposta in primo grado.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio relativi all'appellata vittoriosa, per i quali va disposta la distrazione ai sensi del suddetto art. 133 DPR n. 115/2002, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla ridotta difficoltà
(trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia (come determinato dall'importo delle spese di lite liquidate in primo grado, in base al c.d. criterio del disputatum, essendo stata oggetto di impugnazione solo la regolamentazione delle dette spese operata, nella misura di euro 7.616,00, oltre accessori di legge, dal Tribunale di Torre Annunziata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/07/2024, n. 18465; Sez. III, 23/11/2017, n. 27871; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/01/2023, n. 1903).
****
Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'appellante e il (che non era parte del Controparte_2 primo grado di giudizio), ad avviso della Corte non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, avendo la notifica dell'atto di appello nei confronti del detto solo valore di litis denuntiatio, non essendo così configurabile CP_2 una soccombenza in senso stretto dell'appellante, al riguardo (tanto è vero che neanche il Controparte_2
ne ha chiesto la condanna alle spese;
cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di
[...] soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n. 12500).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2365/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2909/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.11.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'AR, ex art. 133 DPR Parte_1
n.115/2002, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio relativi all'appellata , Parte_2 liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
4^ SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2365/2024 RG
La Corte, in persona dei seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel., letti gli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., decide la controversia dando lettura del dispositivo e della motivazione, disponendo che la sentenza sia contenuta nel verbale dell'odierna udienza del 18.2.2025.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2365 dell'anno 2024, vertente tra (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Amoruso.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Parte_2 CodiceFiscale_2
Donnarumma.
-APPELLATA- nonché
(c.f. ), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli.
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2909/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.11.2023, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi delle parti e da verbale di udienza del 18.2.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.5.2024, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, e il , proponendo appello avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_2
2909/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.11.2023.
Con tale sentenza il giudice di prime cure (nel giudizio n.2971/2020 R.G., instaurato da Parte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto intimatole il 5.6.2020 da per
[...] Parte_2
l'esecuzione di un obbligo di fare derivante dalla sentenza n. 3256/2018 emessa dallo stesso Tribunale ) ha così statuito: “- Rigetta l'opposizione proposta da;
- condanna alla Parte_1 Parte_1 refusione, in favore della ricorrente, , delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € Parte_2
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione
a favore dell'AR dello Stato;
- Condanna al pagamento delle spese di ctu, che liquida con Parte_1 separato decreto.”.
****
ha censurato la sentenza n. 2909/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Parte_1 con un unico motivo, ritenendo, sostanzialmente, che, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice di prime cure l'avesse erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
Ragion per cui, alla luce di quanto esposto, ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello, ed in riforma della impugnata sentenza, riconoscere e dichiarare l'ammissione al gratuito patrocinio dell'istante signora 2) Per l'effetto revocare la condanna della stessa alla refusione, in Parte_1 favore dell'appellata delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre Iva e cpa e Parte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione a favore dell'AR dello Stato”.
Iscritta la causa al n. 2365/2024 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
19.9.2024, il , rimettendosi alle valutazioni della Corte in relazione all'avverso gravame, Controparte_2 evidenziando che nessuna domanda fosse stata svolta dall'appellante nei suoi confronti e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “Estromettere il dal presente giudizio.”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 14.10.2024, , contestando l'ammissibilità Parte_2
e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile il proposto appello, nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza n.2909/2023 emessa dal Giudice Dott.ssa Diana del Tribunale di Torre Annunziata, con condanna alle spese in favore della sig.ra .”. Parte_2
Con ordinanza depositata il 16.10.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, ai sensi degli artt. 348- bis e 350-bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.2.2025, “in presenza”, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali.
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 è stato confermato lo svolgimento della detta udienza del 18.2.2025
“in presenza”.
E, depositate le note conclusionali (in data 6.2.2025) unicamente dalla difesa di , la causa Parte_2 viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto occorre premettere che, in base alla documentazione in atti, non risulta che Parte_1
– soccombente in primo grado ed ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per quel
[...] grado di giudizio – abbia presentato istanza di ammissione al detto beneficio anche per il giudizio di appello.
Ciò significa che non può giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord.,
19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470).
Per ciò che riguarda , invece, non può trovare applicazione la previsione di cui al suddetto Parte_2 art. 120, comma 1, del Testo Unico delle spese di giustizia (per la quale solo la parte ammessa al beneficio e rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione rendendosi necessaria, in tal caso, una nuova delibera), essendo ella vincitrice nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I,
26/06/2019, n. 17108) e dovendo, dunque, trovare applicazione la disposizione generale (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 05/12/2022, n. 35691) di cui all'art. 75, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.”. L'art. 75 cit. opera, infatti, in sede di impugnazione, soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito (diversamente rendendosi necessario, come detto, un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva dell'impugnazione che la parte rimasta soccombente intenda proporre;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/06/2024, n. 15483).
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Fatta questa precisazione, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia Parte_1 manifestamente infondato, come già rilevato (a proposito dell'assenza del fumus boni iuris in riferimento all'istanza di sospensiva) con ordinanza del 16.10.2024 (in relazione alla quale non sono stati dedotti elementi idonei a scalfirne la correttezza).
Il giudice di prime cure, infatti, ha condannato giustamente l'opponente ( ) - essendo Parte_1 quest'ultima soccombente, ex art. 91 c.p.c. - al pagamento delle spese di lite in favore dell'AR (evidentemente ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002), posta l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della parte opposta ( ). Parte_2
Non rilevava, infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che anche quest'ultima fosse stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posto che, come chiarito dalla Suprema
Corte:
1) Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 19/06/2012, n. 10053); 2) quanto appena detto vale anche nel caso in cui, come in quello in esame, anche l'altra parte (quella vittoriosa) sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovendo il soccombente effettuare il versamento, in questo caso (e ciò è stato correttamente fatto dal giudice di prime cure, si ribadisce), in favore dell'AR (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata , con Parte_1 Parte_2 distrazione, ex art. 133 del DPR n.115/2002, in favore dell'AR, essendo la seconda stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e operando, ai sensi dell'art. 75 suddetto, si ribadisce, l'ammissione a tale patrocinio disposta in primo grado.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio relativi all'appellata vittoriosa, per i quali va disposta la distrazione ai sensi del suddetto art. 133 DPR n. 115/2002, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla ridotta difficoltà
(trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia (come determinato dall'importo delle spese di lite liquidate in primo grado, in base al c.d. criterio del disputatum, essendo stata oggetto di impugnazione solo la regolamentazione delle dette spese operata, nella misura di euro 7.616,00, oltre accessori di legge, dal Tribunale di Torre Annunziata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/07/2024, n. 18465; Sez. III, 23/11/2017, n. 27871; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/01/2023, n. 1903).
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Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'appellante e il (che non era parte del Controparte_2 primo grado di giudizio), ad avviso della Corte non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, avendo la notifica dell'atto di appello nei confronti del detto solo valore di litis denuntiatio, non essendo così configurabile CP_2 una soccombenza in senso stretto dell'appellante, al riguardo (tanto è vero che neanche il Controparte_2
ne ha chiesto la condanna alle spese;
cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di
[...] soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n. 12500).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2365/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2909/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.11.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'AR, ex art. 133 DPR Parte_1
n.115/2002, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio relativi all'appellata , Parte_2 liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini