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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 242-1/2024 r.g. promossa da
LO NT AN
MI RA
- ricorrenti -
con l'avv. NTella Dal Bello
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LO NT AN e MI RA, quali debitori ex art. 2.1, lett. c, cci, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci), presentando una domanda ex art. 66 cci in quanto coniugi
(non conviventi) il cui sovraindebitamento ha un'origine (parzialmente) comune.
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la residenza coniugale si trova a 2
Montebelluna (Tv).
3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che:
i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura,
l'indebitamento di AN è di € 313.391,63, quello della RA di €
186.941,73 e quello di origine comune è di € 99.096,00;
i ricorrenti non dispongono della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
la RA era proprietaria di un immobile aggiudicato al prezzo di €
34.900,00 nell'ambito di un'esecuzione individuale;
AN non è proprietario di immobili;
quale dipendente a tempo indeterminato, la RA percepisce uno stipendio medio netto mensile pari a circa € 1823,00;
AN è disoccupato;
i ricorrenti sono distintamente titolari di due polizze di tipo pensionistico che permettono di far acquisire alla procedura rispettivamente la somma di € 2742,47 (AN) ed € 16.227,62 (RA).
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).
6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, avuto esclusivo riguardo alla massa attiva della RA (l'unica tale da giustificare la sussistenza del requisito in parola), è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di 44.903,09.
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come 3
tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di LO NT AN
e MI RA;
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la rag. BE HE quale liquidatore;
ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Treviso, 8.4.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 242-1/2024 r.g. promossa da
LO NT AN
MI RA
- ricorrenti -
con l'avv. NTella Dal Bello
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LO NT AN e MI RA, quali debitori ex art. 2.1, lett. c, cci, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci), presentando una domanda ex art. 66 cci in quanto coniugi
(non conviventi) il cui sovraindebitamento ha un'origine (parzialmente) comune.
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la residenza coniugale si trova a 2
Montebelluna (Tv).
3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che:
i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura,
l'indebitamento di AN è di € 313.391,63, quello della RA di €
186.941,73 e quello di origine comune è di € 99.096,00;
i ricorrenti non dispongono della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
la RA era proprietaria di un immobile aggiudicato al prezzo di €
34.900,00 nell'ambito di un'esecuzione individuale;
AN non è proprietario di immobili;
quale dipendente a tempo indeterminato, la RA percepisce uno stipendio medio netto mensile pari a circa € 1823,00;
AN è disoccupato;
i ricorrenti sono distintamente titolari di due polizze di tipo pensionistico che permettono di far acquisire alla procedura rispettivamente la somma di € 2742,47 (AN) ed € 16.227,62 (RA).
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).
6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, avuto esclusivo riguardo alla massa attiva della RA (l'unica tale da giustificare la sussistenza del requisito in parola), è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di 44.903,09.
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come 3
tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di LO NT AN
e MI RA;
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la rag. BE HE quale liquidatore;
ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Treviso, 8.4.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri