Sentenza 5 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/09/2022, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/09/2022
N. 01378/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2022, proposto da
IM OV e IM RT, rappresentati e difesi dall'avvocato OV Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melpignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in EC, via C.A. Mannarino, n. 11/A;
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - A.S.I. di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3514 del 5 maggio 2021, notificata in forma esecutiva in data 30 giugno 2021, con cui, in totale riforma (in appello) della sentenza del T.A.R. Puglia - EC, Sezione III, n. 929 del 4 giugno 2019, è stato disposto l’accoglimento del ricorso di primo grado nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melpignano e del Consorzio A.S.I. di EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. OV Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to C. Valentini in sostituzione dell'avv.to G. Gabellone, l’avv.to G. Millefiori in sostituzione dell'avv.to T. Millefiori, e l’avv.to F. Lezzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 3514 del 5 maggio 2021), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da IM OV, IM RT e RI RI RE, comproprietari di alcuni terreni interessati dalla realizzazione dei lavori di completamento “dell’asse di spina dell’agglomerato industriale di Maglie/Melpignano”, avverso la sentenza n. 929 del 4 giugno 2019 di questa Sezione e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
2. Con ricorso di ottemperanza, notificato in data 6 maggio 2022 e depositato il 23 maggio 2022, IM OV e IM RT (anche in qualità di eredi di RI RI RE, deceduta in Gallipoli in data 20 febbraio 2022) chiedono a questo T.A.R. l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato indicata in epigrafe (n. 3514 del 5 maggio 2021), ordinando al Comune di Melpignano “l’emanazione del provvedimento di acquisizione dei beni irreversibilmente trasformati - previa verifica da parte della stessa Amministrazione della esistenza o meno di fondi aggiuntivi rispetto a quelli compresi nell’originario decreto di occupazione d’urgenza -ai sensi dell’art. 42-bis, e al Consorzio ASI di EC […] di disporre il pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutti gli oneri economici discendenti dal provvedimento di acquisizione, ed in particolare dell’indennizzo di cui all’art. 42 bis comma 3 e all’art. 42-bis, secondo periodo”, se del caso previa nomina di Commissario ad acta e fissazione a carico del Comune di Melpignano e del Consorzio A.S.I. di EC di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, con vittoria di spese e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Osserva, in proposito, parte ricorrente di aver notificato alle controparti la prefata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3514 del 5 maggio 2021, a mezzo PEC, in data 30 giugno 2021, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno dalle Amministrazioni intimate.
3. In data 7 giugno 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Melpignano chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso avversario in relazione a tutte le domande nello stesso contenute.
4. In data 11 luglio 2022 la difesa comunale ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. eccependo, in limine, l’incompetenza funzionale, ex artt. 14 comma 3, 15 comma 1 e 113 comma 1 c.p.a., dell’adito T.A.R. in favore del Consiglio di Stato, in ragione della circostanza che la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3514 del 5 maggio 2021 di cui si chiede, qui, l’ottemperanza ha totalmente riformato (in esito a giudizio di appello) la decisione di questa Sezione n. 929 del 4 giugno 2019 delineando ex novo un articolato e peculiare effetto conformativo.
5. In data 26 luglio 2022 si è costituito in giudizio il Consorzio A.S.I. di EC parimenti eccependo, in via preliminare, l’incompetenza funzionale, ex artt. 14 comma 3, 15 comma 1 e 113 comma 1 c.p.a., dell’adito T.A.R. in favore del Consiglio di Stato.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 il difensore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza funzionale dell’adito T.A.R. sollevata dalle controparti e ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza. La difesa del Consorzio A.S.I. di EC ha insistito sulla sollevata eccezione di incompetenza funzionale e ha dichiarato di non opporsi alla compensazione delle spese. La difesa del Comune di Melpignano ha pure insistito per l’accoglimento della medesima eccezione sollevata e non si è opposta alla compensazione delle spese. La causa è stata, dunque, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Ritiene, in limine, il Collegio che, come eccepito dalla difesa comunale e dal Consorzio A.S.I. di EC (eccezione, peraltro, a cui ha aderito in udienza di discussione la stessa parte ricorrente), difetti la competenza funzionale dell’adito T.A.R. a conoscere il ricorso di ottemperanza in esame e che la stessa debba essere individuata in favore del Consiglio di Stato, funzionalmente competente ex artt. 14, comma 3, 15 comma 1 e 113 comma 1 c.p.a..
1.1 Stabilisce, infatti, l’art. 113 comma 1 c.p.a. che, in materia di ottemperanza, “Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3514 del 5 maggio 2021. Sicchè, versandosi nell’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 112 comma 2 c.p.a. (id est ottemperanza “delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”) a essere competente a conoscere la controversa che occupa è il “giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta” e, cioè, il Consiglio di Stato.
1.2 Né sussiste, nel caso che occupa, la deroga prevista dalla seconda parte del già evocato comma 1 dell’art. 113 c.p.a. che radica eccezionalmente la competenza in capo al T.A.R. “per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”. E, infatti, è appena il caso di osservare che la sentenza n. 3514 del 5 maggio 2021, resa in grado di appello dal Consiglio di Stato, come evincibile tanto dal suo dispositivo quanto dall’apparato motivo, ha riformato in toto (“in totale riforma” punto 17. della motivazione in diritto e dispositivo) la sentenza resa da questa Sezione n. 929 del 4 giugno 2019, tratteggiando un inedito effetto conformativo (punto 16. della motivazione in diritto).
1.3 Va, pertanto, in conclusione, per le ragioni sopra succintamente esposte, dichiarata con sentenza - ai sensi dell’art. 15 c.p.a. - l’incompetenza funzionale di questo T.A.R. a conoscere il ricorso di ottemperanza de quo in favore del Consiglio di Stato (14, comma 3, 15 comma 1 e 113 comma 1 c.p.a.).
Resta salva la possibilità per la parte interessata di riassumere il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
2. Sussistono, in ragione del comportamento processuale dei ricorrenti (che hanno aderito all’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalle controparti) e alla non insistenza delle altre parti per la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di ottemperanza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza dichiara ex artt. 15 e 113 comma 1 c.p.a. la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, individuando come funzionalmente competente il Consiglio di Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
OV Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO