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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 966/2023 R.G., avente a oggetto “malattia professionale”, promosso da
, con l'avv. Roberto Nastasi;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 30 agosto 2023, ha adito la presente Parte_1
sede per ivi sentire accertare di essere affetto da malattia professionale, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, e di soffrire della condizione d'inabile permanente nella misura accertata in corso di giudizio, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della relativa rendita.
A sostegno di quanto sopra, deduce che, svolgendo le mansioni “operaio edile e metalmeccanico” presso la propria ditta, è stato esposto costantemente a elevati livelli di rumore, sì da contrarre una “ipoacusia da rumore”; che ha proposto all' domanda CP_1
di riconoscimento della malattia professionale, che è stata rigettata, così come la successiva istanza di riesame;
che, pertanto, ha rivolto domanda giurisdizionale innanzi a questo Ufficio.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare CP_1
evidenziando la mancanza di nesso tra malattia e attività professionale.
L'udienza del 23 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del loro deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
In termini sistematici, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
2 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
3 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente pur avendo assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, non ha, parimenti, dimostrato la sussistenza della patologia lamentata e il necessario nesso di causalità con il fattore di rischio allegato in giudizio.
4 Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, CP_1 inoltre, risulta suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
In particolare, all'udienza del 9 ottobre 2024, i testi e Testimone_1 Tes_2
premettendo di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto ex colleghi del
[...]
ricorrente, hanno dichiarato che il ricorrente, nello svolgimento quotidiano delle proprie mansioni, è stato esposto ai fattori di rischio elencati in ricorso (cfr. verbale di udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione del seguente quesito: “a) valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, la patologia sofferta da parte ricorrente;
b) indichi se la patologia sofferta dal ricorrente sia tabellata;
c) nel caso in cui la malattia non risulti tabellata, valuti l'eventuale sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta;
d) infine, determini il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000”.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha conclusivamente affermato che “a) Il sig. è affetto da ipoacusia Parte_1
bilaterale. b) In considerazione che il rischio lavorativo cui è stato esposto non risulta idoneo, per intensità e durata, a provocare l'ipoacusia di cui è affetto, in mancanza di chiaro e incontrovertibile nesso causale, ed in mancanza delle caratteristiche tipiche delle curve audiometriche presenti agli atti rispetto ad una condizione di ipoacusia neurosensoriale bilaterale di natura tecnopatica, si ritiene che l'ipoacusia di cui è affetto il sig. non sia connessa all'attività lavorativa svolta, ma che abbia una Pt_1 origine extralavorativa.”.
Il C.T.U., anche in ragione delle puntuali risposte svolte alle osservazioni avanzate dalle parti, ha confermato le proprie conclusioni, che, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia
5 all'accertamento della patologia effettivamente sofferta dal ricorrente, sia alla insussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta.
In particolare, preme osservare come non è condivisibile l'opinione espressa dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale il CTU non abbia risposto al quesito relativo alla natura tabellata o meno della malattia. Invero, da un attenta lettura dell'elaborato peritale, emerge che lo stesso ha escluso che il tipo di ipoacusia sofferto da rientri tra le patologie tabellate: “L'ipoacusia di natura professionale è Pt_1
bilaterale, simmetrica, con una caratteristica forma sul tracciato audiometrico a
“cucchiaio” che in fase iniziale presenta una incisura sui 4000 Hz e risalita ai 6000 ed
8000 Hz. Gli esami audiometrici presenti agli atti, non mostrano quella caratteristica forma sul tracciato audiometrico a “cucchiaio” che in fase iniziale presenta una incisura sui 4000 Hz e risalita ai 6000 ed 8000 Hz. E questo non perché l'ipoacusia di cui è affetto il sig. è più o meno grave, ma perché la stessa non risponde ai Pt_1 classici criteri dell'ipoacusia di natura tecnopatica” (cfr. pag. 9 della CTU).
Alla stregua delle superiori considerazioni, non essendo stata data prova della sussistenza del nesso eziologico, il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese.
Stante la qualità delle parti e la non opposizione dell' , le spese di lite CP_1
possono integralmente compensarsi. Le spese di CTU, invece sino poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della CTU.
Gela, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 966/2023 R.G., avente a oggetto “malattia professionale”, promosso da
, con l'avv. Roberto Nastasi;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 30 agosto 2023, ha adito la presente Parte_1
sede per ivi sentire accertare di essere affetto da malattia professionale, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, e di soffrire della condizione d'inabile permanente nella misura accertata in corso di giudizio, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della relativa rendita.
A sostegno di quanto sopra, deduce che, svolgendo le mansioni “operaio edile e metalmeccanico” presso la propria ditta, è stato esposto costantemente a elevati livelli di rumore, sì da contrarre una “ipoacusia da rumore”; che ha proposto all' domanda CP_1
di riconoscimento della malattia professionale, che è stata rigettata, così come la successiva istanza di riesame;
che, pertanto, ha rivolto domanda giurisdizionale innanzi a questo Ufficio.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare CP_1
evidenziando la mancanza di nesso tra malattia e attività professionale.
L'udienza del 23 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del loro deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
In termini sistematici, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
2 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
3 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente pur avendo assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, non ha, parimenti, dimostrato la sussistenza della patologia lamentata e il necessario nesso di causalità con il fattore di rischio allegato in giudizio.
4 Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, CP_1 inoltre, risulta suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
In particolare, all'udienza del 9 ottobre 2024, i testi e Testimone_1 Tes_2
premettendo di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto ex colleghi del
[...]
ricorrente, hanno dichiarato che il ricorrente, nello svolgimento quotidiano delle proprie mansioni, è stato esposto ai fattori di rischio elencati in ricorso (cfr. verbale di udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione del seguente quesito: “a) valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, la patologia sofferta da parte ricorrente;
b) indichi se la patologia sofferta dal ricorrente sia tabellata;
c) nel caso in cui la malattia non risulti tabellata, valuti l'eventuale sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta;
d) infine, determini il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000”.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha conclusivamente affermato che “a) Il sig. è affetto da ipoacusia Parte_1
bilaterale. b) In considerazione che il rischio lavorativo cui è stato esposto non risulta idoneo, per intensità e durata, a provocare l'ipoacusia di cui è affetto, in mancanza di chiaro e incontrovertibile nesso causale, ed in mancanza delle caratteristiche tipiche delle curve audiometriche presenti agli atti rispetto ad una condizione di ipoacusia neurosensoriale bilaterale di natura tecnopatica, si ritiene che l'ipoacusia di cui è affetto il sig. non sia connessa all'attività lavorativa svolta, ma che abbia una Pt_1 origine extralavorativa.”.
Il C.T.U., anche in ragione delle puntuali risposte svolte alle osservazioni avanzate dalle parti, ha confermato le proprie conclusioni, che, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia
5 all'accertamento della patologia effettivamente sofferta dal ricorrente, sia alla insussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta.
In particolare, preme osservare come non è condivisibile l'opinione espressa dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale il CTU non abbia risposto al quesito relativo alla natura tabellata o meno della malattia. Invero, da un attenta lettura dell'elaborato peritale, emerge che lo stesso ha escluso che il tipo di ipoacusia sofferto da rientri tra le patologie tabellate: “L'ipoacusia di natura professionale è Pt_1
bilaterale, simmetrica, con una caratteristica forma sul tracciato audiometrico a
“cucchiaio” che in fase iniziale presenta una incisura sui 4000 Hz e risalita ai 6000 ed
8000 Hz. Gli esami audiometrici presenti agli atti, non mostrano quella caratteristica forma sul tracciato audiometrico a “cucchiaio” che in fase iniziale presenta una incisura sui 4000 Hz e risalita ai 6000 ed 8000 Hz. E questo non perché l'ipoacusia di cui è affetto il sig. è più o meno grave, ma perché la stessa non risponde ai Pt_1 classici criteri dell'ipoacusia di natura tecnopatica” (cfr. pag. 9 della CTU).
Alla stregua delle superiori considerazioni, non essendo stata data prova della sussistenza del nesso eziologico, il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese.
Stante la qualità delle parti e la non opposizione dell' , le spese di lite CP_1
possono integralmente compensarsi. Le spese di CTU, invece sino poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della CTU.
Gela, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
6