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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8515/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8515 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 30.05.2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16, presso lo studio degli Avv. ti Rosanna Buonanno (C.F.:
) e (C.F.: ) che unitamente e C.F._2 Parte_2 C.F._3
disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Pelosi
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
RESISTENTE
NONCHÉ pagina 1 di 4 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc depositato il 23.10.2024 e regolarmente notificato, il ricorrente
[...]
(nato a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1
con la resistente (nata a [...] il [...]), dalla quale erano nati due figli Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - chiedeva modificarsi Persona_1 Per_2 le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord del 20.02.2016 (RG. n. 6909/2014) e successivo decreto del 29.02.2019 (R.G. n. 2754/18).
In particolare, deducendo un mutamento in peius della sua condizione economica patrimoniale anche a causa della crisi finanziaria che lo aveva costretto ad avanzare ricorso alla procedura del cd. sovra indebitamento ed avendo creato un nuovo nucleo familiare e successivamente aver contratto matrimonio con dalla quale ha avuto altri due figli, (nata a Napoli in [...] Parte_3 Per_3
03.08.2017) e (nato a [...], in data [...]), chiedeva la revoca dell'obbligo di Per_4 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli e in via Persona_1 Per_2
subordinata, fissarsi un mantenimento per il minore in 400,00 euro mensili e condannare la Per_2
resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando quanto dedotto nel libello introduttivo, chiedeva rigettare il ricorso e la conferma dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli e Persona_1
nelle modalità già stabilite dal Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese con attribuzione. Per_2
All'udienza del 30.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo depositato in data
29.05.2025 e, pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini, ex art. 473bis-
21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati e concordati tra le parti .
A modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) la misura dell'assegno di mantenimento posto in capo al dott. per i figli Parte_1
e venga rideterminata in complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) a Per_1 Per_2
decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario;
2) le parti hanno convenuto, altresì, che le spese per le rette universitarie per entrambi i figli,
pagina 2 di 4 preventivamente concordate, restano a carico del dott. tutte le altre spese Parte_1
straordinarie, sempre preventivamente concordate, per entrambi i figli restano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale adito;
3) le parti, inoltre, con il presente accordo - intendono regolare, come in effetti regolano, in maniera definitiva ogni pregresso rapporto economico tra loro, in relazione anche a quanto stabilito sia nei richiamati provvedimenti (decreto del 3.02.16 dep.to il 20.02.16 del Tribunale di Napoli Nord -R.G. n. 6909/14 e successivo decreto del 21.02.2019 dep.to il 29.02.19 del
Tribunale di Napoli Nord R.G n. 2754/18), e sia in relazione a quanto convenuto e definito nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (R.G. 2192/23- Tribunale di Napoli
Nord) e nel relativo collegato giudizio di opposizione, ed anche se non espressamente richiamato nel presente accordo - convengono che a sistemazione e a tacitazione di ogni questione relativa a eventuali assegni di mantenimento arretrati e sino ad oggi non versati, siano essi dovuti o non dovuti, richiesti o non richiesti anche con riferimento alle rivalutazioni
Istat richieste o non richieste, di spese straordinarie richieste o non richieste, dovute o non dovute e/o di ulteriori eventuali qualsivoglia somma dovuta l'un l'altro anche se cristallizzate in decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria, il dott. corrisponderà alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva di € 5.000,00 Controparte_1
(cinquemila/00)contestualmente alla comunicazione da parte della cancelleria dell'adito
Tribunale dell' emanando provvedimento di modifica in totale accoglimento del presente accordo;
4) le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di tutto quanto già espressamente previsto nel presente accordo;
5) le spese legali della presente lite restano integralmente compensate tra le parti e ai fini della
rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 13, comma 8, della legge professionale forense n.
247/2012, sottoscrivono il presente anche i procuratori costituiti.
Non essendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale sulla domanda di modifica così provvede:
pagina 3 di 4 a) Modifica le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord del 21.02.2019 dep.to il
29.02.19 nel giudizio R.G n. 2754/18, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Ana Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8515 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 30.05.2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16, presso lo studio degli Avv. ti Rosanna Buonanno (C.F.:
) e (C.F.: ) che unitamente e C.F._2 Parte_2 C.F._3
disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Pelosi
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
RESISTENTE
NONCHÉ pagina 1 di 4 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc depositato il 23.10.2024 e regolarmente notificato, il ricorrente
[...]
(nato a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1
con la resistente (nata a [...] il [...]), dalla quale erano nati due figli Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - chiedeva modificarsi Persona_1 Per_2 le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord del 20.02.2016 (RG. n. 6909/2014) e successivo decreto del 29.02.2019 (R.G. n. 2754/18).
In particolare, deducendo un mutamento in peius della sua condizione economica patrimoniale anche a causa della crisi finanziaria che lo aveva costretto ad avanzare ricorso alla procedura del cd. sovra indebitamento ed avendo creato un nuovo nucleo familiare e successivamente aver contratto matrimonio con dalla quale ha avuto altri due figli, (nata a Napoli in [...] Parte_3 Per_3
03.08.2017) e (nato a [...], in data [...]), chiedeva la revoca dell'obbligo di Per_4 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli e in via Persona_1 Per_2
subordinata, fissarsi un mantenimento per il minore in 400,00 euro mensili e condannare la Per_2
resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando quanto dedotto nel libello introduttivo, chiedeva rigettare il ricorso e la conferma dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli e Persona_1
nelle modalità già stabilite dal Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese con attribuzione. Per_2
All'udienza del 30.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo depositato in data
29.05.2025 e, pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini, ex art. 473bis-
21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati e concordati tra le parti .
A modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) la misura dell'assegno di mantenimento posto in capo al dott. per i figli Parte_1
e venga rideterminata in complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) a Per_1 Per_2
decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario;
2) le parti hanno convenuto, altresì, che le spese per le rette universitarie per entrambi i figli,
pagina 2 di 4 preventivamente concordate, restano a carico del dott. tutte le altre spese Parte_1
straordinarie, sempre preventivamente concordate, per entrambi i figli restano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale adito;
3) le parti, inoltre, con il presente accordo - intendono regolare, come in effetti regolano, in maniera definitiva ogni pregresso rapporto economico tra loro, in relazione anche a quanto stabilito sia nei richiamati provvedimenti (decreto del 3.02.16 dep.to il 20.02.16 del Tribunale di Napoli Nord -R.G. n. 6909/14 e successivo decreto del 21.02.2019 dep.to il 29.02.19 del
Tribunale di Napoli Nord R.G n. 2754/18), e sia in relazione a quanto convenuto e definito nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (R.G. 2192/23- Tribunale di Napoli
Nord) e nel relativo collegato giudizio di opposizione, ed anche se non espressamente richiamato nel presente accordo - convengono che a sistemazione e a tacitazione di ogni questione relativa a eventuali assegni di mantenimento arretrati e sino ad oggi non versati, siano essi dovuti o non dovuti, richiesti o non richiesti anche con riferimento alle rivalutazioni
Istat richieste o non richieste, di spese straordinarie richieste o non richieste, dovute o non dovute e/o di ulteriori eventuali qualsivoglia somma dovuta l'un l'altro anche se cristallizzate in decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria, il dott. corrisponderà alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva di € 5.000,00 Controparte_1
(cinquemila/00)contestualmente alla comunicazione da parte della cancelleria dell'adito
Tribunale dell' emanando provvedimento di modifica in totale accoglimento del presente accordo;
4) le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di tutto quanto già espressamente previsto nel presente accordo;
5) le spese legali della presente lite restano integralmente compensate tra le parti e ai fini della
rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 13, comma 8, della legge professionale forense n.
247/2012, sottoscrivono il presente anche i procuratori costituiti.
Non essendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale sulla domanda di modifica così provvede:
pagina 3 di 4 a) Modifica le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord del 21.02.2019 dep.to il
29.02.19 nel giudizio R.G n. 2754/18, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Ana Scognamiglio
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