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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8893 dell'anno 2021 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA BARBERA MARIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. CANNIZZO GIU- C.F._2
SEPPE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 25 novembre 2024 alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Vanno, a questo punto, esaminate le domande di addebito recipro- camente formulate dalle parti.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
- 2 -
accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento
- 3 -
dell'unione coniugale alle violenze subite e al carattere irascibile e prevaricatore del marito che con il suo comportamento l'avrebbe mortificata e ne avrebbe condizionato e limitato qualsiasi scelta ed aspirazione.
Il resistente, invece, ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale all'improvviso abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente.
Invero, le condotte violente del resistente risultano corroborate da una deposizione testimoniale resa nel presente giudizio.
In particolare, la teste , sorella della ricorrente, ha ri- Testimone_1
ferito di avere assistito ad una aggressione posta in essere dal resi- stente nei confronti della sorella: “ Nel 2015, al ritorno da un viaggio in Sardegna dove si era recata per assistere una nostra sorella, appena scesa dalla nave, la ricorrente è stata aggredita con schiaffi e spintoni dal marito che la rimproverava di avere accettato un passaggio in auto da Atzara – dove vive nostra sorella – al porto di Cagliari da un cugino acquisito che avrebbe dovuto prendere la medesima nave per Palermo”;
8) “Vero è che posso riferire tutto ciò poiché ero presente al porto; (…) a seguito delle urla di mia sorella, sono andata immediatamente a chiamare un finanziere presente in quel momento vicino alla nave il quale mi ha con- sigliato di chiamare la Polizia;
solo dinanzi a tale minaccia il sig. Parte_2
li si è finalmente allontanato da mia sorella (vedi verbale di udienza del 21 novembre 2023).
Invero, la circostanza del litigio tra le parti a seguito dell'episodio di un passaggio ricevuto dalla ricorrente è stata confermato dal ricor-
- 4 -
rente in sede di udienza presidenziale.
Il medesimo teste ha poi riferito che le parti nel 2019 avrebbero de- ciso di comune accordo di separarsi e che lo stesso CP_1
avrebbe accompagnato la moglie al porto.
Ora, secondo la Suprema Corte, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pro- nuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollera- bilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal do- vere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pro- nunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trat- tandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 31351/2022).
Deve, di conseguenza, pronunciarsi dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del resistente.
Al contrario, non trova riscontro la prospettazione offerta dal resi- stente secondo cui la ricorrente si sarebbe allontanata dalla casa fa- miliare improvvisamente e senza alcuna giustificazione .
Invero, i testi che hanno confermato la suddetta circostanza hanno precisato di avere appreso tali informazioni dallo stesso resistente.
In generale, infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e
- 5 -
quelli de relato in genere. I primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio (o, nel caso di specie, dal soggetto che, pur convenuto, ha avanzato autonoma domanda di addebito, e, quindi, attore in ricon- venzionale) così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costitui- sce il fondamento storico della pretesa.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito avanzata dal resistente non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Nulla, poi, deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale non essendovi figli delle parti conviventi con i co- niugi minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosuffi- cienti, da tutelare.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale.
In mancanza di norme ad hoc, dunque, la casa familiare in compro- prietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime do- vrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (così Cass. Sez. 1, Sen-
- 6 -
tenza n. 6979 del 22/03/2007);
Alla luce della superiore considerazione, va rigettata la domanda avanzata da parte resistente e volta all'assegnazione della casa co- niugale.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni- mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge
- 7 -
al momento della separazione.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente ha riferito in ricorso di es- sersi trovata costretta, una volta trasferitasi in Sardegna, ad accetta- re lavori umili e precari per far fronte alle primarie esigenze di vita.
Ha, poi, dichiarato di svolgere lavori saltuari ed occasionali co- me badante o come baby sitter, precisando di essere aiutata econo- micamente dai propri fratelli che le consentono di vivere nella casa del comune genitore senza chiedere alcuna indennità di occupazio- ne (vedi memoria integrativa).
Il resistente, invece, risulta titolare di pensione per € 515,00.
Per tale ragione, alla luce delle allegate condizioni economiche , tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1981), dell'età della ricorrente (63 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del lavoro, nonché del godimento da parte del della casa coniugale in comproprietà, va CP_1
posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Non sussistono invece per le medesime ragioni e tenuto conto della pronuncia di addebito, i presupposti per porre a carico della ricor- rente un contributo al mantenimento del resistente.
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giu-
- 8 -
stizia), data l'ammissione di al patrocinio a spese del- Parte_1
lo Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo dell'11 febbraio 2021 [cfr. doc. allegati da parte ricorrente].
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti :
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ); C.F._3
• accoglie la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• rigetta la domanda avanzata da parte resistente e volta all'assegnazione della casa coniugale;
• pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere in fa- vore della ricorrente la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT F.O.I..
• rigetta la domanda avanzata dal resistente volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di un contributo per il mantenimento dello stesso;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nel- la misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito
- 9 -
da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario.
• Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/04/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 10 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8893 dell'anno 2021 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA BARBERA MARIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. CANNIZZO GIU- C.F._2
SEPPE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 25 novembre 2024 alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
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Vanno, a questo punto, esaminate le domande di addebito recipro- camente formulate dalle parti.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
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accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento
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dell'unione coniugale alle violenze subite e al carattere irascibile e prevaricatore del marito che con il suo comportamento l'avrebbe mortificata e ne avrebbe condizionato e limitato qualsiasi scelta ed aspirazione.
Il resistente, invece, ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale all'improvviso abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente.
Invero, le condotte violente del resistente risultano corroborate da una deposizione testimoniale resa nel presente giudizio.
In particolare, la teste , sorella della ricorrente, ha ri- Testimone_1
ferito di avere assistito ad una aggressione posta in essere dal resi- stente nei confronti della sorella: “ Nel 2015, al ritorno da un viaggio in Sardegna dove si era recata per assistere una nostra sorella, appena scesa dalla nave, la ricorrente è stata aggredita con schiaffi e spintoni dal marito che la rimproverava di avere accettato un passaggio in auto da Atzara – dove vive nostra sorella – al porto di Cagliari da un cugino acquisito che avrebbe dovuto prendere la medesima nave per Palermo”;
8) “Vero è che posso riferire tutto ciò poiché ero presente al porto; (…) a seguito delle urla di mia sorella, sono andata immediatamente a chiamare un finanziere presente in quel momento vicino alla nave il quale mi ha con- sigliato di chiamare la Polizia;
solo dinanzi a tale minaccia il sig. Parte_2
li si è finalmente allontanato da mia sorella (vedi verbale di udienza del 21 novembre 2023).
Invero, la circostanza del litigio tra le parti a seguito dell'episodio di un passaggio ricevuto dalla ricorrente è stata confermato dal ricor-
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rente in sede di udienza presidenziale.
Il medesimo teste ha poi riferito che le parti nel 2019 avrebbero de- ciso di comune accordo di separarsi e che lo stesso CP_1
avrebbe accompagnato la moglie al porto.
Ora, secondo la Suprema Corte, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pro- nuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollera- bilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal do- vere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pro- nunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trat- tandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 31351/2022).
Deve, di conseguenza, pronunciarsi dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del resistente.
Al contrario, non trova riscontro la prospettazione offerta dal resi- stente secondo cui la ricorrente si sarebbe allontanata dalla casa fa- miliare improvvisamente e senza alcuna giustificazione .
Invero, i testi che hanno confermato la suddetta circostanza hanno precisato di avere appreso tali informazioni dallo stesso resistente.
In generale, infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e
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quelli de relato in genere. I primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio (o, nel caso di specie, dal soggetto che, pur convenuto, ha avanzato autonoma domanda di addebito, e, quindi, attore in ricon- venzionale) così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costitui- sce il fondamento storico della pretesa.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito avanzata dal resistente non appare meritevole di accoglimento.
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Nulla, poi, deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale non essendovi figli delle parti conviventi con i co- niugi minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosuffi- cienti, da tutelare.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale.
In mancanza di norme ad hoc, dunque, la casa familiare in compro- prietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime do- vrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (così Cass. Sez. 1, Sen-
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tenza n. 6979 del 22/03/2007);
Alla luce della superiore considerazione, va rigettata la domanda avanzata da parte resistente e volta all'assegnazione della casa co- niugale.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni- mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge
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al momento della separazione.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente ha riferito in ricorso di es- sersi trovata costretta, una volta trasferitasi in Sardegna, ad accetta- re lavori umili e precari per far fronte alle primarie esigenze di vita.
Ha, poi, dichiarato di svolgere lavori saltuari ed occasionali co- me badante o come baby sitter, precisando di essere aiutata econo- micamente dai propri fratelli che le consentono di vivere nella casa del comune genitore senza chiedere alcuna indennità di occupazio- ne (vedi memoria integrativa).
Il resistente, invece, risulta titolare di pensione per € 515,00.
Per tale ragione, alla luce delle allegate condizioni economiche , tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1981), dell'età della ricorrente (63 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del lavoro, nonché del godimento da parte del della casa coniugale in comproprietà, va CP_1
posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Non sussistono invece per le medesime ragioni e tenuto conto della pronuncia di addebito, i presupposti per porre a carico della ricor- rente un contributo al mantenimento del resistente.
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giu-
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stizia), data l'ammissione di al patrocinio a spese del- Parte_1
lo Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo dell'11 febbraio 2021 [cfr. doc. allegati da parte ricorrente].
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti :
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ); C.F._3
• accoglie la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• rigetta la domanda avanzata da parte resistente e volta all'assegnazione della casa coniugale;
• pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere in fa- vore della ricorrente la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT F.O.I..
• rigetta la domanda avanzata dal resistente volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di un contributo per il mantenimento dello stesso;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nel- la misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito
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da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario.
• Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/04/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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