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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1337/2024 promossa
DA
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Capuolongo, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, in Corso Umberto n. 1, San Cipriano d'Aversa (CE), è elettivamente domiciliata - Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresenta e difesa dall' avv. Fabio Civale, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio, in Via Francesco Sforza n. 15, Milano è elettivamente domiciliata -
Email_2
APPELLATA
pagina 1 di 15 Oggetto: responsabilità banca per erronea segnalazione, risarcimento del danno.
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
1) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...]
nell'avere, senza alcuna autorizzazione da parte della società Controparte_1 Parte_1
arbitrariamente e unilateralmente rimodulato il piano di leasing originario.
2) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...] nell'avere arbitrariamente sospeso l'addebito automatico delle rate del leasing Controparte_1 dal conto corrente deI causando l'insorgere della situazione debitoria. Parte_1
3) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...]
nell'avere comunicato la situazione debitoria della società al Controparte_1 Parte_1
ed a Florida s.r.l in qualità di garanti della stessa ledendo concretamente la Parte_2 reputazione commerciale e l'immagine della stessa.
4) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente dI Controparte_1 nell'avere effettuato numerose segnalazioni negative di cattivo pagatore per lo sconfino
[...]
e il mancato pagamento delle rate del leasing nella C.R. della Banca D'Italia ledendo concretamente la reputazione bancaria e commerciale, il merito creditizio e l'immagine della stessa.
5) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...]
e la responsabilità esclusiva della stessa nell'avere, con le segnalazioni Controparte_1
negative effettuate, causato il diniego del finanziamento ex art. 13 comma 1 lettera m) d.l. 23/2020.
6) Condannare al risarcimento dei danni per il diniego al Controparte_1
finanziamento operato da a causa della illegittima arbitraria, negligente condotta Controparte_2
perpetrata dalla stessa oltre che dalle ingiustificate ed illegittima segnalazioni, quale cattivo pagatore, in Centrale Rischi effettuata da quantificarsi nella somma forfettaria di euro 15.000 (quindicimila/00) pari alla metà dell'importo del finanziamento negato oppure da determinarsi nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
7) Condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1
non, causati alla società dalla illegittima arbitraria, negligente condotta perpetrata dalla Parte_1
stessa oltre che dalle ingiustificate ed illegittima segnalazioni, quale cattivo pagatore, in centrale
Rischi quantificati nella somma forfettaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00) o da determinarsi nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
pagina 2 di 15 8) Condannare al risarcimento di tutti i danni di immagine Controparte_1
causati alla reputazione commerciale della società e (a maggior ragione anche per le Parte_1
comunicazioni e segnalazioni negative inviate al Garante FLORIDA s.r.l.) causati dalla illegittima, arbitraria ed ingiustificata segnalazione quale cattivo pagatore in Centrale Rischi effettuata da parte vostra quantificati nella somma forfettaria di euro 2.000,00 (duemila/00) o da determinarsi nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
9) Condannare la convenuta società al pagamento di una Controparte_1
somma a favore società per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione Parte_1 obbligatoria, determinata equitativamente dall'on.le giudice di appello e non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
10) Condannare la convenuta società al pagamento di spese e Controparte_1
competenze del giudizio, IVA, CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del diniego del finanziamento avvenuto in data 02/11/2020 sino al saldo.
Per l'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande proposta da per la prima volta Pt_1 in sede di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti da per la prima volta in Pt_1 sede di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa ed espungere gli stessi dal fascicolo;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 3354/2024 rinunciate dall'appellante e non espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'appellante, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte dell'appellante e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 3354/2024 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE - confermare la sentenza n. 3354/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 3 di 15 - rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto
Cont da , accogliere le domande già proposte da nel giudizio di primo grado e di seguito Pt_1
riproposte:
“IN VIA PRINCIPALE - rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie di parte attrice, determinare la liquidazione nei rigorosi limiti della prova sul quantum, e se del caso previa applicazione dell'art. 1227 c.c. secondo il prudente apprezzamento di codesto Ill.mo Tribunale adito;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 3354/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il Parte_3
26/03/2024 e notificata in pari data, che ha rigettato tutte le domande svolte dalla stessa nei confronti di compensato le spese del grado. Controparte_1
B. Il primo grado di giudizio aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
Contr
(a seguire semplicemente chiedendo di accertarne la condotta illegittima, per avere: 1)
[...]
senza alcuna autorizzazione da parte di arbitrariamente e unilateralmente rimodulato il Parte_1
piano di leasing originario;
2) arbitrariamente sospeso l'addebito automatico delle rate del leasing dal conto corrente di causando l'insorgere della situazione debitoria;
3) comunicato la Parte_1
situazione debitoria di l ed a Florida s.r.l in qualità di garanti della Parte_1 Parte_2 stessa, ledendo la reputazione commerciale e l'immagine; 4) effettuato numerose segnalazioni negative di cattivo pagatore per lo sconfino e il mancato pagamento delle rate del leasing alla Centrale rischi della Banca D'Italia ledendo la reputazione bancaria e commerciale, e l'immagine; 5) causato il diniego del finanziamento ex art. 13 comma 1 lettera m) d.l. 23/2020 (decreto “Liquidità”).
pagina 4 di 15 In ragione di quanto sopra ha quindi domandato la condanna della controparte al Parte_1
risarcimento del danno per complessivi euro 22.000,00 (come da singole voci di danno indicate). ha dedotto in punto di fatto che il 30.1.2020 aveva stipulato con la convenuta un contratto di Parte_1
locazione finanziaria del valore di 80.000,00 euro, che il 2.4.2020 aveva chiesto informazioni alla convenuta in ordine alla moratoria prevista per il periodo interessato dalla pandemia da Covid 19, e che, ricevute le informazioni, aveva ritenuto la stessa non conveniente e, pertanto, aveva deciso di non avvalersene.
Ha quindi rilevato che, ciò nonostante, per un mero errore, la convenuta aveva dato corso alla richiesta di moratoria, nonostante la stessa non fosse mai stata avanzata, e quindi non aveva addebitato tramite i canoni successivi, e che, successivamente, accortasi di tale circostanza, la banca aveva scritto a Pt_4
e ai fideiussori, segnalando le rate non pagate. Parte_1
Ha precisato di avere quindi provveduto al pagamento dell'importo dovuto a mezzo bonifico bancario e di avere, ciò nonostante, ricevuto, in data 2.11.2020, il diniego da parte di di un Controparte_2
finanziamento richiesto, a causa di una segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi.
Sul punto, ha riferito di essere venuta a conoscenza solo in occasione di tale circostanza del Parte_1
fatto che la banca aveva effettuato una segnalazione pregiudizievole a carico della stessa, nonostante il mancato tempestivo pagamento dei canoni fosse imputabile alla concedente.
Contr
regolarmente costituitasi, aveva insistito per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza svolgere attività istruttoria, ha disatteso le domande svolte dall'attrice e compensato le spese di lite.
Ha primariamente definito la posizione dell'attrice, precisando che la stessa ha agito al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad una errata segnalazione alla Centrale Rischi, ritenendo, evidentemente, che le ulteriori condotte indicate dalla parte promanano e sono presupposte o conseguenziali rispetto a quella causativa del danno, consistente nell'avere appunto la banca posto in essere un'erronea segnalazione.
Il Tribunale ha quindi ricostruito le argomentazioni in punto di fatto e di diritto svolte dall'attrice, evidenziando che quest'ultima, dopo aver rilevato l'errore commesso dalla convenuta in relazione alla moratoria Covid 19, inizialmente concessa nonostante non ci fosse stata richiesta in tal senso, ha contestato la segnalazione in Centrale Rischi effettuata dalla banca, inizialmente prospettandola come segnalazione a sofferenza, rispetto alla quale ha osservato che difettasse il requisito dell'insolvenza e che non era stata preceduta da congruo preavviso.
pagina 5 di 15 Ha inoltre precisato che solo successivamente, a fronte delle difese articolate dalla convenuta, l'attrice ha rettificato, individuando la segnalazione pregiudizievole come una segnalazione di sconfino (e sostanzialmente abbandonando le argomentazioni difensive in precedenza articolate in punto di insolvenza e di mancato preavviso).
Ha infine rilevato che anche tale ricostruzione è stata contestata dalla banca, la quale ha negato di avere effettuato una simile segnalazione, ribadendo come “l'unica apposta attenesse alla tipologia di rapporto contrattuale e che, pertanto, non configurandosi come segnalazione pregiudizievole, non poteva essere considerata responsabile per la scelta di altri operatori di mercato di non concedere credito all'attrice”.
Il primo giudice ha quindi esaminato la documentazione in atti, in particolare l'estratto della Centrale
Rischi, da cui emerge la segnalazione con indicazione, sotto la voce “Stato del Rapporto”, rapporti non contestati, crediti diversi da scaduti o sconfinanti, e la comunicazione inviata dalla banca, nella quale si dà atto che non sussistono pagamento arretrati e si avvisa di aver richiesto la cancellazione della segnalazione di sconfino.
Ha ritenuto che la contraddittorietà delle risultanze documentali in presenza della contestazione della convenuta “non può che ricadere in danno di parte attrice, sulla quale grava l'onere probatorio in ordine ai fatti costituenti il fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. In sostanza, quindi, non essendo stata raggiunta una prova certa in ordine alla natura della segnalazione effettuata in Centrale Rischi da parte della convenuta e, piuttosto, dovendo ritenere, alla luce dell'estratto della
Centrale, come tale segnalazione effettivamente non implicasse un disvalore rispetto al merito creditizio dell'attrice; deve concludersi come, anche qualora fosse stato provato che l'istituto di credito terzo avesse deciso di non concedere il richiesto finanziamento proprio in ragione della segnalazione apposta da , detta decisione non sia la conseguenza di una Controparte_1
condotta illecita della convenuta, ma debba piuttosto essere ricollegata a una libera valutazione di opportunità e convenienza sul piano commerciale effettuata dalla banca interpellata”.
Sulla base di tale motivazione il Tribunale ha concluso ritenendo di escludere la configurabilità di un danno ingiusto riconducibile alla condotta della banca.
D. I motivi di appello ha articolato cinque motivi di appello, sulla base dei quali ha chiesto la riforma integrale Parte_1
della sentenza del Tribunale.
pagina 6 di 15 Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la prova della segnalazione effettuata dalla banca alla centrale rischi e della natura pregiudizievole della stessa.
Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie di cui alla documentazione in atti, e non avrebbe immotivatamente ammesso l'istruttoria orale richiesta, specificatamente l'escussione dei testimoni indicati, che avrebbe consentito di provare la natura della segnalazione.
Ha poi rilevato che nella comunicazione del 23.2.2024 di si legge con riferimento alla CP_2
motivazione del diniego al finanziamento che il motivo del diniego alla richiesta di finanziamento avanzata, a suo tempo, dal Suo assistito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità n.
23/2020, è dipeso, come già comunicato allora, da evidenze emerse in fase di istruttoria, in particolare riconducibili a irregolarità del rapporto con il sistema bancario.
Ha quindi prodotto in appello, ai sensi dell'art.345 c.p.c., tale documentazione, riferendo che la stessa è pervenuta subito dopo la pubblicazione della sentenza, in data 27.3.2024, ritenendo che il contenuto della stessa fughi ogni dubbio in merito alle ragioni che hanno portato al diniego del finanziamento.
Con il secondo motivo ha lamentato che il primo giudice avrebbe errato nel pronunciarsi unicamente sulla domanda di risarcimento del danno relativa al finanziamento non concesso, e che avrebbe quindi Contr omesso di pronunciarsi in merito alla responsabilità di in tutta la vicenda, oltre che sulle altre domande di risarcimento avanzate.
Sul punto ha poi rilevato che l'errore della banca al quale fa riferimento il giudice nella motivazione della sentenza - compiuto dalla Banca in relazione alla moratoria Covid, inizialmente concessa nonostante non fosse stata richiesta dal cliente - rappresenta una condotta negligente e colpevole, passibile di risarcimento del danno per tutte le conseguenze negative che ne sono derivate.
Secondo la prospettazione di da tale condotta sarebbe derivato un danno all'immagine, dal Parte_1
momento che la missiva di messa in mora della società veniva comunicata anche ai garanti della stessa, dando origine ad una serie di segnalazioni come cattivo pagatore alla centrale rischi.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che Parte_1
ha dapprima contestato la segnalazione alla centrale rischi qualificandola come segnalazione a sofferenza, per poi cambiare prospettazione, a fronte delle difese articolate dalla banca, individuando la segnalazione pregiudizievole come segnalazione di sconfino, così abbandonando la argomentazioni difensive prima articolate in punto di insolvenza e di mancato preavviso.
pagina 7 di 15 Sul punto ha riferito di avere sempre qualificato la segnalazione come pregiudizievole di cattivo pagatore e che il riferimento alla segnalazione a sofferenza è emerso solo indirettamente, a seguito della citazione della norma T.U.B.
Ha inoltre evidenziato che la segnalazione c.d. di sconfino (espressione utilizzata dalla banca nella comunicazione inviata il 25.11.20 a si riferisce all'intervenuto mancato pagamento di rate Parte_1
del finanziamento ed è sostanzialmente equiparabile alla segnalazione quale cattivo pagatore.
Ha infine ribadito l'illegittimità dell'iscrizione sui registri della centrale rischi quale cattivo pagatore, anche perché non preceduta da alcun preavviso, nonostante ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dell'art. 125, comma 3°del Testo Unico Bancario “la banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale Rischi senza prima inviargli una lettera con raccomandata a.r. in cui lo avvisa delle conseguenze che potrebbero derivare in caso di persistente morosità”. In merito ha rappresentato di essere venuta a conoscenza della segnalazione solo dopo la mancata concessione del finanziamento
(comunicazione del 2.11.2020 da parte di , in quanto appunto conseguenziale all'iscrizione CP_2
presso la Centrale Rischi.
Con il quarto motivo di appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui, ritenendo non Parte_1
raggiunta la prova circa la natura della segnalazione alla centrale rischi, ha escluso la configurabilità di un danno ingiusto. Ha quindi riproposto le argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio e ribadito che il solo motivo per il quale è stato negato il finanziamento in oggetto è dovuto alle illegittime iscrizioni alla Centrale rischi effettuate dalla banca e al carattere pregiudizievole di tale segnalazione. Secondo l'appellante tale circostanza si evincerebbe chiaramente dall'ultima comunicazione inviata da in data 27/03/2024 (comunicazione già richiamata in merito alla CP_2
stessa questione nel primo motivo di appello).
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la domanda di valutare negativamente e punire ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28\10 la mancata ingiustificata partecipazione della banca alla procedura di mediazione obbligatoria. Più precisamente il passaggio logico argomentativo nel quale il Tribunale ha affermato che “Non ricadendo la presente controversia nell'ambito delle materie il cui contenzioso è subordinato al preventivo esperimento di una procedura di mediazione obbligatoria, deve escludersi alcuna sanzione pecuniaria in capo alla convenuta per la mancata partecipazione al procedimento comunque instaurato dall'attrice”.
pagina 8 di 15 Contr Sul punto ha insistito nel sostenere l'obbligatorietà della mediazione e ha riferito che la non ha aderito alla mediazione avviata da e quindi la stessa non è proseguita a causa della mancata Parte_1
partecipazione della banca.
E. La posizione di CP_1
ha eccepito vari profili di inammissibilità riguardanti l'appello svolto da
[...] Parte_1
precisamente:
1) dell'appello tout court in quanto carente del requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342
c.p.c.
Sul punto l'appellata ha sostenuto che “Appare evidente dalla semplice lettura dell'atto di citazione avversario come non abbia in alcun modo rispettato il richiamato dettato normativo, non Pt_1
avendo in alcun modo indicato dettagliatamente le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza, avendo incentrato la propria impugnazione unicamente su circostanze del tutto destituite di correlazione rispetto al contenuto della sentenza di primo grado e su documentazione tardiva e pertanto inammissibile”;
2) delle nuove domande svolte nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Secondo
l'appellata la controparte avrebbe proposto domande nuove ed ampliato l'oggetto del giudizio;
3) della documentazione prodotta per la prima volta in appello. Contr Secondo la nuova documentazione prodotta solo nel presente giudizio è inammissibile, in quanto non risulta possibile la produzione di nuova documentazione in appello, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Sul punto
Contr ha rilevato che il diniego del finanziamento è datato luglio 2020, data antecedente - rispetto a quella in cui è intervenuta la notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale - di oltre tre anni, Contr nonché antecedente di quasi quattro anni rispetto alle difese svolte da in primo grado. Ha quindi ritenuto che avrebbe dovuto produrre il medesimo documento nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado, senza attendere la fine della fase istruttoria e il mese di febbraio 2024 per chiedere chiarimenti a
CP_2
Contr Con riguardo al primo motivo di appello, ha eccepito che non ha impugnato il capo Parte_1 della sentenza nel quale è stato accertato che “anche qualora fosse stato provato che l'istituto di credito terzo avesse deciso di non concedere il richiesto finanziamento proprio in ragione della segnalazione apposta da , detta decisione non sia la conseguenza di una condotta Controparte_1
illecita della convenuta, ma debba piuttosto essere ricollegata a una libera valutazione di opportunità
e convenienza sul piano commerciale effettuata dalla banca interpellata.” pagina 9 di 15 Contr Conseguentemente, secondo l'appellante non può contestare la connessa statuizione secondo cui, Contr anche se fosse stata fornita la prova della non corretta segnalazione di detta segnalazione non sarebbe stata la causa del diniego del finanziamento.
Per tale ragione ha ritenuto che il motivo di impugnazione sia infondato e irrilevante anche ai fini della richiesta risarcitoria svolta dalla controparte.
Sul punto ha altresì sottolineato che, in ogni caso, dalla semplice lettura della comunicazione di
Contr
non emerge alcun riferimento a “Controparte tenta di affermare che il rapporto con CP_2
Cont era l'unico rapporto censito in Centrale Rischi: trattasi di ulteriore circostanza non provata atteso che controparte non ha in alcun modo dimostrato quali fossero i propri rapporti presso la
Centrale Rischi di Banca d'Italia a novembre 2020, ossia nel momento in cui ha respinto la CP_2 richiesta di finanziamento”. Contr In merito al secondo motivo, attinente all'addotta omessa pronuncia sulla responsabilità di e sulle ulteriori domande risarcitorie, l'appellata ha preso posizione in modo diffuso, nell'esplicazione delle argomentazioni connesse, espresse in relazione agli altri motivi di appello, ritenendo la pronuncia su tali profili assorbita nell'accertamento svolto dal Tribunale in punto di esclusione della sussistenza di un danno ingiusto riconducibile alla condotta della banca.
In relazione al terzo motivo, relativo alla valutazione delle conseguenze della non provata segnalazione pregiudizievole e al “mancato preavviso”, ha rilevato che non sussiste nessun obbligo di preavviso di segnalazione negativa in capo agli intermediari, tantomeno qualora il cliente nonrivesta la
Contr qualità di consumatore (Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991). non sarebbe stata tenuta ad inviare a un preavviso di segnalazione, in quanto tale onere sarebbe sussistito Parte_1
Contr solo qualora avesse segnalato in CR il relativo credito “a sofferenza”.
Riguardo al quarto motivo, in punto di danno ingiusto, ha osservato che la domanda dell'appellante è generica e infondata, in quanto non solo non è stato provato il pregiudizio lamentato, ma in particolare non sono stati neanche specificatamente allegati gli elementi fattuali fondanti il danno e il nesso causale.
Infine, in relazione al quinto motivo, ha ritenuto la temerarietà della condotta dell'appellante per aver richiesto la condanna della banca “al pagamento di una somma per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria”, domanda svolta solo nel presente grado di giudizio e non innanzi al Tribunale. Ha inoltre rilevato che l'art. 12-bis del d.lgs 28/2010, menzionato dalla controparte a fondamento della domanda, è entrato in vigore oltre due anni dopo il procedimento di mediazione in oggetto e quindi non era applicabile nel momento in cui si è svolta la mediazione.
pagina 10 di 15 Contr ha altresì preso posizione in merito alla richiesta da Parte di di ammissione delle Parte_1
istanze istruttorie svolte in primo grado e reiterate in appello. Al riguardo ha eccepito che la controparte nel primo grado di giudizio non ha insistito per l'ammissione delle stesse, evidentemente rinunciandovi, come risulterebbe dal contenuto del foglio di precisazione delle conclusioni depositato da innanzi al Tribunale e del verbale di udienza del 26 marzo 2024. Parte_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene l'appello infondato, pur sulla base di un percorso logico argomentativo in parte differente da quello seguito dal primo giudice.
1.Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall' appellata. I motivi di appello, nel loro complesso, sono formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura degli stessi consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. In secondo luogo occorre individuare e delineare le condotte complessivamente contestate e ritenute
Contr pregiudizievoli dall'appellante. Secondo la prospettazione di avrebbe unilateralmente Parte_1
e ingiustificatamente rimodulato il piano di leasing originario, sospendendo poi l'addebito automatico delle rate di leasing dal conto corrente di determinando con ciò una situazione debitoria in Parte_1
capo alla stessa che ha condotto alla segnalazione alla centrale rischi quale cattivo pagatore e causato il diniego del finanziamento ex art. 13 comma 1 lettera m) dl 23\20.
In ragione di tale segnalazione ha chiesto il risarcimento del danno conseguenziale, Parte_1 quantificato in euro 15.000,00, pari alla metà dell'importo del finanziamento negato, e dell'ulteriore somma di euro 5.000,00 per gli ulteriori danni complessivamente causati dalla condotta della banca e per le illegittime segnalazioni. Secondo l'appellante, infatti, l'avere comunicato ai garanti tale inesistente situazione debitoria avrebbe comportato un danno all'immagine della società, compromettendone la reputazione, quantificato in euro 2.000,00.
3. Sull'inammissibilità delle addotte domande nuove e sul secondo motivo di appello.
Riguardo alle circostanze fattuali dedotte da e sottese alla domanda risarcitoria, esse sono Parte_1
risultate, nel corso del primo grado di giudizio, specificate e contestualizzate a seguito delle difese pagina 11 di 15 espletate dalla banca con la comparsa di costituzione. Si deve ritenere, conseguentemente, che le domande risarcitorie esplicitate in sede di precisazione delle conclusioni, non costituiscano domande nuove in sé, ma semplicemente delle specificazioni delle domande già svolte, in seno alle quali erano contenute, inerendo a circostanze fattuali già incluse nella domanda iniziale, o rispetto alle quali è stato necessario prendere posizione a seguito della comparsa di costituzione della banca.
Pertanto, la sentenza del primo giudice, nel ritenere che i danni tutti non sussistessero per carenza della condotta causativa del vulnus, come indicata da (che si rammenta essere la segnalazione alla Parte_1
centrale rischi, per come contestata dalla società) si è compiutamente pronunciato sulle domande svolte dall'attore, considerandole infondate per insussistenza di un elemento costitutivo della domanda, ritendo conseguentemente gli altri profili, in fatto e in diritto, assorbiti da tale accertamento negativo.
Tenuto conto di tale premessa, e del percorso logico argomentativo seguito nella sentenza impugnata, si deve ritenere che non sussista alcun vizio di omissione di pronuncia, come invece ritenuto da Pt_1
con il secondo motivo di appello, ove ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso di
[...] pronunciarsi sulle ulteriori domande di risarcimento del danno, differenti da quella relativa all'omesso finanziamento. Per tali ragioni il motivo è infondato.
4. Sul primo, sul terzo, sul quarto motivo di appello e sulle istanze istruttorie.
I motivi primi, terzo e quarto devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Essi attengono, infatti, in estrema sintesi, alla condotta, alla prova e alla natura della segnalazione effettuata dalla banca, e alle conseguenze della stessa, nonché al danno, all'an e al quantum dello stesso.
Riguardo alle doglianze espresse in relazione a tali motivi, occorre osservare, in modo assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione svolta dall'appellante, che il rigetto delle domande formulate, come statuito dalla sentenza di primo grado, deve essere confermato in ragione della mancata allegazione e prova dei danni lamentati e del nesso causale.
In quest'ottica, come meglio si dirà a seguire, tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante – prova testimoniale reiterata in appello e produzione di nuovi documenti – sono superflue, a prescindere da ogni valutazione afferente alla loro ammissibilità, non inerendo alla sfera della prova (e ancor prima dell'allegazione) del danno.
4.1 Più precisamente, riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, complessivamente inteso, fa riferimento tanto alla lesione dell'immagine\ reputazione in Parte_1
generale per la segnalazione alla Centrale Rischi, quanto a quella relativa alla comunicazione della situazione debitoria della società ai garanti. Sul punto occorre in primo luogo rilevare che non è dato pagina 12 di 15 comprendere quali sarebbero le ulteriori segnalazioni alle quali fa riferimento l'appellante differenti da quella suddetta e che trae origine dai fatti di causa, in secondo luogo che non è indicato, neanche genericamente, né il dato è desumibile aliunde dalla documentazione in atti, neanche in via presuntiva, in cosa consisterebbe tale danno relativo alla segnalazione e alla connessa comunicazione.
L'appellante, per esempio, non ha fornito la prova, né allegato la circostanza, che altri soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente, o che l'attrice si fosse interfacciata con soggetti bancari nel periodo in cui era operante la segnalazione.
In merito, poi, occorre precisare che il danno all'immagine\ reputazione da illegittima segnalazione alla
Centrale rischi, anche a volerlo qualificare astrattamente quale “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
4.2 Per quanto riguarda, più in generale, il danno, e specificatamente quello patrimoniale, si deve
Contr rilevare in primo luogo che non è stato provato che sarebbe stato l'unico soggetto a censire Pt_1 presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia del periodo in oggetto;
in secondo luogo che non
[...] Parte_1
ha comunque indicato quali fossero i requisiti per ottenere il finanziamento in oggetto e dimostrato di possederli (nello specifico: i danni subiti dall'emergenza Covid 19, l'assenza di ulteriori richieste di finanziamento analoghe, la completezza della documentazione…).
In terzo luogo, non può essere trascurato il fatto che nell'ambito della valutazione dell'istituto, in punto di rilascio o meno del finanziamento, sussiste una componente di discrezionalità, che prescinde dalle risultanze della segnalazione alla Centrale rischi (Circolare 139\91, capitolo, sezione 1, paragrafo 2 delle istruzioni: “gli intermediari partecipanti possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di concessione dei finanziamenti a nuova clientela. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito”).
Infine, quanto alla produzione del danno patrimoniale conseguenziale, l'appellante non ha dimostrato che senza tale finanziamento, negato da la produzione e l'andamento della situazione CP_2
contabile della società è stata compromessa o gravata. Si rammenta, al riguardo, che il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione, essendo necessaria la prova, da parte, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione, nonché del fatto che avrebbe pagina 13 di 15 ottenuto un beneficio economico tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione. Tali circostanze nel caso di specie non sono state neanche allegate.
Deve quindi ritenersi carente la prova della sussistenza del danno, del vulnus lamentato, argomento assorbente e fondante il rigetto dei restanti motivi di appello dedotti da Parte_1
5. Anche il quinto motivo di appello è infondato. Contr L'appellante ha riferito che non ha aderito alla mediazione obbligatoria avviata da e Parte_1
che quindi la stessa non è proseguita a causa della mancata partecipazione della banca.
Per tale ragione ha ritenuto che erroneamente il Tribunale non ha valutato negativamente e Parte_1
punito ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28\10 la mancata ingiustificata partecipazione della banca alla procedura di mediazione obbligatoria.
Sul punto occorre innanzitutto rilevare che l'art.12 bis D.lgs n. 28\10 è stato introdotto e modificato con la riforma Cartabia del 10.10.22, entrata in vigore 30.10.2023, e che nel caso di specie la mediazione è iniziata il 9.3.21, e l'udienza indicata il 9.4.22, quindi ben prima dell'entrata in vigore della norma richiamata dall'appellante. Inoltre, deve essere osservato che le presente causa non rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligo della mediazione. Sebbene, infatti, la vicenda sottende un contratto bancario tra le parti, tuttavia le condotte che vengono descritte sono riconducibili non solo a profili di responsabilità contrattuale ma anche extracontrattuale, e comunque non attengono all'esecuzione e all'adempimento del contratto tout court.
Per le ragioni espresse l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale confermata.
6.Le spese di lite
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono quindi poste a carico dell'appellante e Contr liquidate come da dispositivo a favore di in base ai parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, nella causa n. 1337/2024 r.g. così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 3354/2024 Parte_1
del Tribunale di Milano;
pagina 14 di 15 2. condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
- di euro 3.966,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
[...] Controparte_1
IVA e CPA;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Serena Baccolini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1337/2024 promossa
DA
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Capuolongo, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, in Corso Umberto n. 1, San Cipriano d'Aversa (CE), è elettivamente domiciliata - Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresenta e difesa dall' avv. Fabio Civale, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio, in Via Francesco Sforza n. 15, Milano è elettivamente domiciliata -
Email_2
APPELLATA
pagina 1 di 15 Oggetto: responsabilità banca per erronea segnalazione, risarcimento del danno.
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
1) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...]
nell'avere, senza alcuna autorizzazione da parte della società Controparte_1 Parte_1
arbitrariamente e unilateralmente rimodulato il piano di leasing originario.
2) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...] nell'avere arbitrariamente sospeso l'addebito automatico delle rate del leasing Controparte_1 dal conto corrente deI causando l'insorgere della situazione debitoria. Parte_1
3) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...]
nell'avere comunicato la situazione debitoria della società al Controparte_1 Parte_1
ed a Florida s.r.l in qualità di garanti della stessa ledendo concretamente la Parte_2 reputazione commerciale e l'immagine della stessa.
4) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente dI Controparte_1 nell'avere effettuato numerose segnalazioni negative di cattivo pagatore per lo sconfino
[...]
e il mancato pagamento delle rate del leasing nella C.R. della Banca D'Italia ledendo concretamente la reputazione bancaria e commerciale, il merito creditizio e l'immagine della stessa.
5) Accertare e dichiarare la condotta illegittima, scorretta e negligente della società
[...]
e la responsabilità esclusiva della stessa nell'avere, con le segnalazioni Controparte_1
negative effettuate, causato il diniego del finanziamento ex art. 13 comma 1 lettera m) d.l. 23/2020.
6) Condannare al risarcimento dei danni per il diniego al Controparte_1
finanziamento operato da a causa della illegittima arbitraria, negligente condotta Controparte_2
perpetrata dalla stessa oltre che dalle ingiustificate ed illegittima segnalazioni, quale cattivo pagatore, in Centrale Rischi effettuata da quantificarsi nella somma forfettaria di euro 15.000 (quindicimila/00) pari alla metà dell'importo del finanziamento negato oppure da determinarsi nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
7) Condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1
non, causati alla società dalla illegittima arbitraria, negligente condotta perpetrata dalla Parte_1
stessa oltre che dalle ingiustificate ed illegittima segnalazioni, quale cattivo pagatore, in centrale
Rischi quantificati nella somma forfettaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00) o da determinarsi nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
pagina 2 di 15 8) Condannare al risarcimento di tutti i danni di immagine Controparte_1
causati alla reputazione commerciale della società e (a maggior ragione anche per le Parte_1
comunicazioni e segnalazioni negative inviate al Garante FLORIDA s.r.l.) causati dalla illegittima, arbitraria ed ingiustificata segnalazione quale cattivo pagatore in Centrale Rischi effettuata da parte vostra quantificati nella somma forfettaria di euro 2.000,00 (duemila/00) o da determinarsi nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
9) Condannare la convenuta società al pagamento di una Controparte_1
somma a favore società per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione Parte_1 obbligatoria, determinata equitativamente dall'on.le giudice di appello e non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
10) Condannare la convenuta società al pagamento di spese e Controparte_1
competenze del giudizio, IVA, CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del diniego del finanziamento avvenuto in data 02/11/2020 sino al saldo.
Per l'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande proposta da per la prima volta Pt_1 in sede di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti da per la prima volta in Pt_1 sede di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa ed espungere gli stessi dal fascicolo;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 3354/2024 rinunciate dall'appellante e non espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'appellante, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte dell'appellante e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 3354/2024 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE - confermare la sentenza n. 3354/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 3 di 15 - rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto
Cont da , accogliere le domande già proposte da nel giudizio di primo grado e di seguito Pt_1
riproposte:
“IN VIA PRINCIPALE - rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie di parte attrice, determinare la liquidazione nei rigorosi limiti della prova sul quantum, e se del caso previa applicazione dell'art. 1227 c.c. secondo il prudente apprezzamento di codesto Ill.mo Tribunale adito;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 3354/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il Parte_3
26/03/2024 e notificata in pari data, che ha rigettato tutte le domande svolte dalla stessa nei confronti di compensato le spese del grado. Controparte_1
B. Il primo grado di giudizio aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
Contr
(a seguire semplicemente chiedendo di accertarne la condotta illegittima, per avere: 1)
[...]
senza alcuna autorizzazione da parte di arbitrariamente e unilateralmente rimodulato il Parte_1
piano di leasing originario;
2) arbitrariamente sospeso l'addebito automatico delle rate del leasing dal conto corrente di causando l'insorgere della situazione debitoria;
3) comunicato la Parte_1
situazione debitoria di l ed a Florida s.r.l in qualità di garanti della Parte_1 Parte_2 stessa, ledendo la reputazione commerciale e l'immagine; 4) effettuato numerose segnalazioni negative di cattivo pagatore per lo sconfino e il mancato pagamento delle rate del leasing alla Centrale rischi della Banca D'Italia ledendo la reputazione bancaria e commerciale, e l'immagine; 5) causato il diniego del finanziamento ex art. 13 comma 1 lettera m) d.l. 23/2020 (decreto “Liquidità”).
pagina 4 di 15 In ragione di quanto sopra ha quindi domandato la condanna della controparte al Parte_1
risarcimento del danno per complessivi euro 22.000,00 (come da singole voci di danno indicate). ha dedotto in punto di fatto che il 30.1.2020 aveva stipulato con la convenuta un contratto di Parte_1
locazione finanziaria del valore di 80.000,00 euro, che il 2.4.2020 aveva chiesto informazioni alla convenuta in ordine alla moratoria prevista per il periodo interessato dalla pandemia da Covid 19, e che, ricevute le informazioni, aveva ritenuto la stessa non conveniente e, pertanto, aveva deciso di non avvalersene.
Ha quindi rilevato che, ciò nonostante, per un mero errore, la convenuta aveva dato corso alla richiesta di moratoria, nonostante la stessa non fosse mai stata avanzata, e quindi non aveva addebitato tramite i canoni successivi, e che, successivamente, accortasi di tale circostanza, la banca aveva scritto a Pt_4
e ai fideiussori, segnalando le rate non pagate. Parte_1
Ha precisato di avere quindi provveduto al pagamento dell'importo dovuto a mezzo bonifico bancario e di avere, ciò nonostante, ricevuto, in data 2.11.2020, il diniego da parte di di un Controparte_2
finanziamento richiesto, a causa di una segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi.
Sul punto, ha riferito di essere venuta a conoscenza solo in occasione di tale circostanza del Parte_1
fatto che la banca aveva effettuato una segnalazione pregiudizievole a carico della stessa, nonostante il mancato tempestivo pagamento dei canoni fosse imputabile alla concedente.
Contr
regolarmente costituitasi, aveva insistito per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza svolgere attività istruttoria, ha disatteso le domande svolte dall'attrice e compensato le spese di lite.
Ha primariamente definito la posizione dell'attrice, precisando che la stessa ha agito al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad una errata segnalazione alla Centrale Rischi, ritenendo, evidentemente, che le ulteriori condotte indicate dalla parte promanano e sono presupposte o conseguenziali rispetto a quella causativa del danno, consistente nell'avere appunto la banca posto in essere un'erronea segnalazione.
Il Tribunale ha quindi ricostruito le argomentazioni in punto di fatto e di diritto svolte dall'attrice, evidenziando che quest'ultima, dopo aver rilevato l'errore commesso dalla convenuta in relazione alla moratoria Covid 19, inizialmente concessa nonostante non ci fosse stata richiesta in tal senso, ha contestato la segnalazione in Centrale Rischi effettuata dalla banca, inizialmente prospettandola come segnalazione a sofferenza, rispetto alla quale ha osservato che difettasse il requisito dell'insolvenza e che non era stata preceduta da congruo preavviso.
pagina 5 di 15 Ha inoltre precisato che solo successivamente, a fronte delle difese articolate dalla convenuta, l'attrice ha rettificato, individuando la segnalazione pregiudizievole come una segnalazione di sconfino (e sostanzialmente abbandonando le argomentazioni difensive in precedenza articolate in punto di insolvenza e di mancato preavviso).
Ha infine rilevato che anche tale ricostruzione è stata contestata dalla banca, la quale ha negato di avere effettuato una simile segnalazione, ribadendo come “l'unica apposta attenesse alla tipologia di rapporto contrattuale e che, pertanto, non configurandosi come segnalazione pregiudizievole, non poteva essere considerata responsabile per la scelta di altri operatori di mercato di non concedere credito all'attrice”.
Il primo giudice ha quindi esaminato la documentazione in atti, in particolare l'estratto della Centrale
Rischi, da cui emerge la segnalazione con indicazione, sotto la voce “Stato del Rapporto”, rapporti non contestati, crediti diversi da scaduti o sconfinanti, e la comunicazione inviata dalla banca, nella quale si dà atto che non sussistono pagamento arretrati e si avvisa di aver richiesto la cancellazione della segnalazione di sconfino.
Ha ritenuto che la contraddittorietà delle risultanze documentali in presenza della contestazione della convenuta “non può che ricadere in danno di parte attrice, sulla quale grava l'onere probatorio in ordine ai fatti costituenti il fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. In sostanza, quindi, non essendo stata raggiunta una prova certa in ordine alla natura della segnalazione effettuata in Centrale Rischi da parte della convenuta e, piuttosto, dovendo ritenere, alla luce dell'estratto della
Centrale, come tale segnalazione effettivamente non implicasse un disvalore rispetto al merito creditizio dell'attrice; deve concludersi come, anche qualora fosse stato provato che l'istituto di credito terzo avesse deciso di non concedere il richiesto finanziamento proprio in ragione della segnalazione apposta da , detta decisione non sia la conseguenza di una Controparte_1
condotta illecita della convenuta, ma debba piuttosto essere ricollegata a una libera valutazione di opportunità e convenienza sul piano commerciale effettuata dalla banca interpellata”.
Sulla base di tale motivazione il Tribunale ha concluso ritenendo di escludere la configurabilità di un danno ingiusto riconducibile alla condotta della banca.
D. I motivi di appello ha articolato cinque motivi di appello, sulla base dei quali ha chiesto la riforma integrale Parte_1
della sentenza del Tribunale.
pagina 6 di 15 Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la prova della segnalazione effettuata dalla banca alla centrale rischi e della natura pregiudizievole della stessa.
Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie di cui alla documentazione in atti, e non avrebbe immotivatamente ammesso l'istruttoria orale richiesta, specificatamente l'escussione dei testimoni indicati, che avrebbe consentito di provare la natura della segnalazione.
Ha poi rilevato che nella comunicazione del 23.2.2024 di si legge con riferimento alla CP_2
motivazione del diniego al finanziamento che il motivo del diniego alla richiesta di finanziamento avanzata, a suo tempo, dal Suo assistito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità n.
23/2020, è dipeso, come già comunicato allora, da evidenze emerse in fase di istruttoria, in particolare riconducibili a irregolarità del rapporto con il sistema bancario.
Ha quindi prodotto in appello, ai sensi dell'art.345 c.p.c., tale documentazione, riferendo che la stessa è pervenuta subito dopo la pubblicazione della sentenza, in data 27.3.2024, ritenendo che il contenuto della stessa fughi ogni dubbio in merito alle ragioni che hanno portato al diniego del finanziamento.
Con il secondo motivo ha lamentato che il primo giudice avrebbe errato nel pronunciarsi unicamente sulla domanda di risarcimento del danno relativa al finanziamento non concesso, e che avrebbe quindi Contr omesso di pronunciarsi in merito alla responsabilità di in tutta la vicenda, oltre che sulle altre domande di risarcimento avanzate.
Sul punto ha poi rilevato che l'errore della banca al quale fa riferimento il giudice nella motivazione della sentenza - compiuto dalla Banca in relazione alla moratoria Covid, inizialmente concessa nonostante non fosse stata richiesta dal cliente - rappresenta una condotta negligente e colpevole, passibile di risarcimento del danno per tutte le conseguenze negative che ne sono derivate.
Secondo la prospettazione di da tale condotta sarebbe derivato un danno all'immagine, dal Parte_1
momento che la missiva di messa in mora della società veniva comunicata anche ai garanti della stessa, dando origine ad una serie di segnalazioni come cattivo pagatore alla centrale rischi.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che Parte_1
ha dapprima contestato la segnalazione alla centrale rischi qualificandola come segnalazione a sofferenza, per poi cambiare prospettazione, a fronte delle difese articolate dalla banca, individuando la segnalazione pregiudizievole come segnalazione di sconfino, così abbandonando la argomentazioni difensive prima articolate in punto di insolvenza e di mancato preavviso.
pagina 7 di 15 Sul punto ha riferito di avere sempre qualificato la segnalazione come pregiudizievole di cattivo pagatore e che il riferimento alla segnalazione a sofferenza è emerso solo indirettamente, a seguito della citazione della norma T.U.B.
Ha inoltre evidenziato che la segnalazione c.d. di sconfino (espressione utilizzata dalla banca nella comunicazione inviata il 25.11.20 a si riferisce all'intervenuto mancato pagamento di rate Parte_1
del finanziamento ed è sostanzialmente equiparabile alla segnalazione quale cattivo pagatore.
Ha infine ribadito l'illegittimità dell'iscrizione sui registri della centrale rischi quale cattivo pagatore, anche perché non preceduta da alcun preavviso, nonostante ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dell'art. 125, comma 3°del Testo Unico Bancario “la banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale Rischi senza prima inviargli una lettera con raccomandata a.r. in cui lo avvisa delle conseguenze che potrebbero derivare in caso di persistente morosità”. In merito ha rappresentato di essere venuta a conoscenza della segnalazione solo dopo la mancata concessione del finanziamento
(comunicazione del 2.11.2020 da parte di , in quanto appunto conseguenziale all'iscrizione CP_2
presso la Centrale Rischi.
Con il quarto motivo di appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui, ritenendo non Parte_1
raggiunta la prova circa la natura della segnalazione alla centrale rischi, ha escluso la configurabilità di un danno ingiusto. Ha quindi riproposto le argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio e ribadito che il solo motivo per il quale è stato negato il finanziamento in oggetto è dovuto alle illegittime iscrizioni alla Centrale rischi effettuate dalla banca e al carattere pregiudizievole di tale segnalazione. Secondo l'appellante tale circostanza si evincerebbe chiaramente dall'ultima comunicazione inviata da in data 27/03/2024 (comunicazione già richiamata in merito alla CP_2
stessa questione nel primo motivo di appello).
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la domanda di valutare negativamente e punire ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28\10 la mancata ingiustificata partecipazione della banca alla procedura di mediazione obbligatoria. Più precisamente il passaggio logico argomentativo nel quale il Tribunale ha affermato che “Non ricadendo la presente controversia nell'ambito delle materie il cui contenzioso è subordinato al preventivo esperimento di una procedura di mediazione obbligatoria, deve escludersi alcuna sanzione pecuniaria in capo alla convenuta per la mancata partecipazione al procedimento comunque instaurato dall'attrice”.
pagina 8 di 15 Contr Sul punto ha insistito nel sostenere l'obbligatorietà della mediazione e ha riferito che la non ha aderito alla mediazione avviata da e quindi la stessa non è proseguita a causa della mancata Parte_1
partecipazione della banca.
E. La posizione di CP_1
ha eccepito vari profili di inammissibilità riguardanti l'appello svolto da
[...] Parte_1
precisamente:
1) dell'appello tout court in quanto carente del requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342
c.p.c.
Sul punto l'appellata ha sostenuto che “Appare evidente dalla semplice lettura dell'atto di citazione avversario come non abbia in alcun modo rispettato il richiamato dettato normativo, non Pt_1
avendo in alcun modo indicato dettagliatamente le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza, avendo incentrato la propria impugnazione unicamente su circostanze del tutto destituite di correlazione rispetto al contenuto della sentenza di primo grado e su documentazione tardiva e pertanto inammissibile”;
2) delle nuove domande svolte nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Secondo
l'appellata la controparte avrebbe proposto domande nuove ed ampliato l'oggetto del giudizio;
3) della documentazione prodotta per la prima volta in appello. Contr Secondo la nuova documentazione prodotta solo nel presente giudizio è inammissibile, in quanto non risulta possibile la produzione di nuova documentazione in appello, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Sul punto
Contr ha rilevato che il diniego del finanziamento è datato luglio 2020, data antecedente - rispetto a quella in cui è intervenuta la notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale - di oltre tre anni, Contr nonché antecedente di quasi quattro anni rispetto alle difese svolte da in primo grado. Ha quindi ritenuto che avrebbe dovuto produrre il medesimo documento nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado, senza attendere la fine della fase istruttoria e il mese di febbraio 2024 per chiedere chiarimenti a
CP_2
Contr Con riguardo al primo motivo di appello, ha eccepito che non ha impugnato il capo Parte_1 della sentenza nel quale è stato accertato che “anche qualora fosse stato provato che l'istituto di credito terzo avesse deciso di non concedere il richiesto finanziamento proprio in ragione della segnalazione apposta da , detta decisione non sia la conseguenza di una condotta Controparte_1
illecita della convenuta, ma debba piuttosto essere ricollegata a una libera valutazione di opportunità
e convenienza sul piano commerciale effettuata dalla banca interpellata.” pagina 9 di 15 Contr Conseguentemente, secondo l'appellante non può contestare la connessa statuizione secondo cui, Contr anche se fosse stata fornita la prova della non corretta segnalazione di detta segnalazione non sarebbe stata la causa del diniego del finanziamento.
Per tale ragione ha ritenuto che il motivo di impugnazione sia infondato e irrilevante anche ai fini della richiesta risarcitoria svolta dalla controparte.
Sul punto ha altresì sottolineato che, in ogni caso, dalla semplice lettura della comunicazione di
Contr
non emerge alcun riferimento a “Controparte tenta di affermare che il rapporto con CP_2
Cont era l'unico rapporto censito in Centrale Rischi: trattasi di ulteriore circostanza non provata atteso che controparte non ha in alcun modo dimostrato quali fossero i propri rapporti presso la
Centrale Rischi di Banca d'Italia a novembre 2020, ossia nel momento in cui ha respinto la CP_2 richiesta di finanziamento”. Contr In merito al secondo motivo, attinente all'addotta omessa pronuncia sulla responsabilità di e sulle ulteriori domande risarcitorie, l'appellata ha preso posizione in modo diffuso, nell'esplicazione delle argomentazioni connesse, espresse in relazione agli altri motivi di appello, ritenendo la pronuncia su tali profili assorbita nell'accertamento svolto dal Tribunale in punto di esclusione della sussistenza di un danno ingiusto riconducibile alla condotta della banca.
In relazione al terzo motivo, relativo alla valutazione delle conseguenze della non provata segnalazione pregiudizievole e al “mancato preavviso”, ha rilevato che non sussiste nessun obbligo di preavviso di segnalazione negativa in capo agli intermediari, tantomeno qualora il cliente nonrivesta la
Contr qualità di consumatore (Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991). non sarebbe stata tenuta ad inviare a un preavviso di segnalazione, in quanto tale onere sarebbe sussistito Parte_1
Contr solo qualora avesse segnalato in CR il relativo credito “a sofferenza”.
Riguardo al quarto motivo, in punto di danno ingiusto, ha osservato che la domanda dell'appellante è generica e infondata, in quanto non solo non è stato provato il pregiudizio lamentato, ma in particolare non sono stati neanche specificatamente allegati gli elementi fattuali fondanti il danno e il nesso causale.
Infine, in relazione al quinto motivo, ha ritenuto la temerarietà della condotta dell'appellante per aver richiesto la condanna della banca “al pagamento di una somma per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria”, domanda svolta solo nel presente grado di giudizio e non innanzi al Tribunale. Ha inoltre rilevato che l'art. 12-bis del d.lgs 28/2010, menzionato dalla controparte a fondamento della domanda, è entrato in vigore oltre due anni dopo il procedimento di mediazione in oggetto e quindi non era applicabile nel momento in cui si è svolta la mediazione.
pagina 10 di 15 Contr ha altresì preso posizione in merito alla richiesta da Parte di di ammissione delle Parte_1
istanze istruttorie svolte in primo grado e reiterate in appello. Al riguardo ha eccepito che la controparte nel primo grado di giudizio non ha insistito per l'ammissione delle stesse, evidentemente rinunciandovi, come risulterebbe dal contenuto del foglio di precisazione delle conclusioni depositato da innanzi al Tribunale e del verbale di udienza del 26 marzo 2024. Parte_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene l'appello infondato, pur sulla base di un percorso logico argomentativo in parte differente da quello seguito dal primo giudice.
1.Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall' appellata. I motivi di appello, nel loro complesso, sono formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura degli stessi consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. In secondo luogo occorre individuare e delineare le condotte complessivamente contestate e ritenute
Contr pregiudizievoli dall'appellante. Secondo la prospettazione di avrebbe unilateralmente Parte_1
e ingiustificatamente rimodulato il piano di leasing originario, sospendendo poi l'addebito automatico delle rate di leasing dal conto corrente di determinando con ciò una situazione debitoria in Parte_1
capo alla stessa che ha condotto alla segnalazione alla centrale rischi quale cattivo pagatore e causato il diniego del finanziamento ex art. 13 comma 1 lettera m) dl 23\20.
In ragione di tale segnalazione ha chiesto il risarcimento del danno conseguenziale, Parte_1 quantificato in euro 15.000,00, pari alla metà dell'importo del finanziamento negato, e dell'ulteriore somma di euro 5.000,00 per gli ulteriori danni complessivamente causati dalla condotta della banca e per le illegittime segnalazioni. Secondo l'appellante, infatti, l'avere comunicato ai garanti tale inesistente situazione debitoria avrebbe comportato un danno all'immagine della società, compromettendone la reputazione, quantificato in euro 2.000,00.
3. Sull'inammissibilità delle addotte domande nuove e sul secondo motivo di appello.
Riguardo alle circostanze fattuali dedotte da e sottese alla domanda risarcitoria, esse sono Parte_1
risultate, nel corso del primo grado di giudizio, specificate e contestualizzate a seguito delle difese pagina 11 di 15 espletate dalla banca con la comparsa di costituzione. Si deve ritenere, conseguentemente, che le domande risarcitorie esplicitate in sede di precisazione delle conclusioni, non costituiscano domande nuove in sé, ma semplicemente delle specificazioni delle domande già svolte, in seno alle quali erano contenute, inerendo a circostanze fattuali già incluse nella domanda iniziale, o rispetto alle quali è stato necessario prendere posizione a seguito della comparsa di costituzione della banca.
Pertanto, la sentenza del primo giudice, nel ritenere che i danni tutti non sussistessero per carenza della condotta causativa del vulnus, come indicata da (che si rammenta essere la segnalazione alla Parte_1
centrale rischi, per come contestata dalla società) si è compiutamente pronunciato sulle domande svolte dall'attore, considerandole infondate per insussistenza di un elemento costitutivo della domanda, ritendo conseguentemente gli altri profili, in fatto e in diritto, assorbiti da tale accertamento negativo.
Tenuto conto di tale premessa, e del percorso logico argomentativo seguito nella sentenza impugnata, si deve ritenere che non sussista alcun vizio di omissione di pronuncia, come invece ritenuto da Pt_1
con il secondo motivo di appello, ove ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso di
[...] pronunciarsi sulle ulteriori domande di risarcimento del danno, differenti da quella relativa all'omesso finanziamento. Per tali ragioni il motivo è infondato.
4. Sul primo, sul terzo, sul quarto motivo di appello e sulle istanze istruttorie.
I motivi primi, terzo e quarto devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Essi attengono, infatti, in estrema sintesi, alla condotta, alla prova e alla natura della segnalazione effettuata dalla banca, e alle conseguenze della stessa, nonché al danno, all'an e al quantum dello stesso.
Riguardo alle doglianze espresse in relazione a tali motivi, occorre osservare, in modo assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione svolta dall'appellante, che il rigetto delle domande formulate, come statuito dalla sentenza di primo grado, deve essere confermato in ragione della mancata allegazione e prova dei danni lamentati e del nesso causale.
In quest'ottica, come meglio si dirà a seguire, tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante – prova testimoniale reiterata in appello e produzione di nuovi documenti – sono superflue, a prescindere da ogni valutazione afferente alla loro ammissibilità, non inerendo alla sfera della prova (e ancor prima dell'allegazione) del danno.
4.1 Più precisamente, riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, complessivamente inteso, fa riferimento tanto alla lesione dell'immagine\ reputazione in Parte_1
generale per la segnalazione alla Centrale Rischi, quanto a quella relativa alla comunicazione della situazione debitoria della società ai garanti. Sul punto occorre in primo luogo rilevare che non è dato pagina 12 di 15 comprendere quali sarebbero le ulteriori segnalazioni alle quali fa riferimento l'appellante differenti da quella suddetta e che trae origine dai fatti di causa, in secondo luogo che non è indicato, neanche genericamente, né il dato è desumibile aliunde dalla documentazione in atti, neanche in via presuntiva, in cosa consisterebbe tale danno relativo alla segnalazione e alla connessa comunicazione.
L'appellante, per esempio, non ha fornito la prova, né allegato la circostanza, che altri soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente, o che l'attrice si fosse interfacciata con soggetti bancari nel periodo in cui era operante la segnalazione.
In merito, poi, occorre precisare che il danno all'immagine\ reputazione da illegittima segnalazione alla
Centrale rischi, anche a volerlo qualificare astrattamente quale “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
4.2 Per quanto riguarda, più in generale, il danno, e specificatamente quello patrimoniale, si deve
Contr rilevare in primo luogo che non è stato provato che sarebbe stato l'unico soggetto a censire Pt_1 presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia del periodo in oggetto;
in secondo luogo che non
[...] Parte_1
ha comunque indicato quali fossero i requisiti per ottenere il finanziamento in oggetto e dimostrato di possederli (nello specifico: i danni subiti dall'emergenza Covid 19, l'assenza di ulteriori richieste di finanziamento analoghe, la completezza della documentazione…).
In terzo luogo, non può essere trascurato il fatto che nell'ambito della valutazione dell'istituto, in punto di rilascio o meno del finanziamento, sussiste una componente di discrezionalità, che prescinde dalle risultanze della segnalazione alla Centrale rischi (Circolare 139\91, capitolo, sezione 1, paragrafo 2 delle istruzioni: “gli intermediari partecipanti possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di concessione dei finanziamenti a nuova clientela. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito”).
Infine, quanto alla produzione del danno patrimoniale conseguenziale, l'appellante non ha dimostrato che senza tale finanziamento, negato da la produzione e l'andamento della situazione CP_2
contabile della società è stata compromessa o gravata. Si rammenta, al riguardo, che il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell'illegittimità della segnalazione, essendo necessaria la prova, da parte, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione, nonché del fatto che avrebbe pagina 13 di 15 ottenuto un beneficio economico tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione. Tali circostanze nel caso di specie non sono state neanche allegate.
Deve quindi ritenersi carente la prova della sussistenza del danno, del vulnus lamentato, argomento assorbente e fondante il rigetto dei restanti motivi di appello dedotti da Parte_1
5. Anche il quinto motivo di appello è infondato. Contr L'appellante ha riferito che non ha aderito alla mediazione obbligatoria avviata da e Parte_1
che quindi la stessa non è proseguita a causa della mancata partecipazione della banca.
Per tale ragione ha ritenuto che erroneamente il Tribunale non ha valutato negativamente e Parte_1
punito ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28\10 la mancata ingiustificata partecipazione della banca alla procedura di mediazione obbligatoria.
Sul punto occorre innanzitutto rilevare che l'art.12 bis D.lgs n. 28\10 è stato introdotto e modificato con la riforma Cartabia del 10.10.22, entrata in vigore 30.10.2023, e che nel caso di specie la mediazione è iniziata il 9.3.21, e l'udienza indicata il 9.4.22, quindi ben prima dell'entrata in vigore della norma richiamata dall'appellante. Inoltre, deve essere osservato che le presente causa non rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligo della mediazione. Sebbene, infatti, la vicenda sottende un contratto bancario tra le parti, tuttavia le condotte che vengono descritte sono riconducibili non solo a profili di responsabilità contrattuale ma anche extracontrattuale, e comunque non attengono all'esecuzione e all'adempimento del contratto tout court.
Per le ragioni espresse l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale confermata.
6.Le spese di lite
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono quindi poste a carico dell'appellante e Contr liquidate come da dispositivo a favore di in base ai parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, nella causa n. 1337/2024 r.g. così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 3354/2024 Parte_1
del Tribunale di Milano;
pagina 14 di 15 2. condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
- di euro 3.966,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
[...] Controparte_1
IVA e CPA;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Serena Baccolini
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