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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1045/2022
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
RINALDI
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ) nonché dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1
(C.F. ) (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (C.F. , C.F._3 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4 quest'ultima in persona del Curatore DOTT. (C.F. CP_4
, tutti con il patrocinio dell'AVV. DIEGO CUCCÙ C.F._5
APPELLATI
e
(C.F. e (C.F. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), con il patrocinio dell'AVV. DANILO D'ASCENZO C.F._7
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo n.
526/2022, del 6 ottobre 2022
CONCLUSIONI
di parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 3) del presente atto;
3) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo
n. 526/2022, depositata il 06/10/2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n.
164/2018, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.
delle parti appellate n.c. dei fratelli Controparte_1 Pt_1
, e : Controparte_2 CP_3 Parte_2
“NEL RITO In Via pregiudiziale - Accertato e dichiarato il difetto dei requisiti contenuti nell'atto introduttivo di cui all'art. 342 CPC, per l'effetto, dichiarare
l'atto di appello, notificato dal Sig. in data 07.11.2022, a mezzo Parte_1
PEC, inammissibile e/o improcedibile e, per l'effetto, confermare con ogni e qualsiasi statuizione la Sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo in data
05.10.2022 (Sent. nr. 526/2022, pubb. in data 06/10/2022 – RGN 164/2018 – Rep. Nr. 770/2022 del 06/10/2022). NEL MERITO In via pregiudiziale -
Accertata e dichiarata la mancanza di elementi tali da far presumere in via sommaria la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate in virtù dell'art. 348-bis Cont
, pronunciare ordinanza di inammissibilità del gravame proposto in virtù Cont dell'art. 348-ter ; In Via Preliminare - Accertata e dichiarata l'assenza dei requisiti sia del “fumus boni iuris” che del “periculum in mora” cosi come sanciti dal combinato disposto di cui agli artt. 351 e 283 CPC, Rigettare
l'avversa istanza di sospensione cosi come formulata in via incidentale nell'atto di appello, in quanto manifestamente infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi ut supra indicati e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di una pena pecuniaria così come previsto dall'art. 283, comma II,
CPC da Euro 250,00 ad Euro 10.000,00; - Dichiarare il passaggio in giudicato delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza del Tribunale di Fermo
(Sent. nr. 526/2022 pubb. il 06/10/2022) nei confronti delle Sigg.re ed CP_5 per non aver proposto gravame nei termini di legge. In Via Controparte_6
Principale - Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione il gravame proposto dal
Sig. in quanto infondato sia in punto di fatto che in diritto, Parte_1 nonché respingere tutte le domande ivi proposte da parte avversa, anche quelle di natura istruttoria, in quanto inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto per i motivi meglio delineati nel corpo della memoria di costituzione e risposta;
- Con ogni e qualsiasi statuizione Confermare la sentenza resa dal Tribunale di Fermo pronunciata in data 05.10.2022 (Sent. nr. 526/2022 – Proc. Nr. 164/2018 – Rep. nr. 770/2022 del 06.10.2022) in ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del giudizio del gravame.”
- conclusioni delle appellate e appellanti incidentali e CP_6 Controparte_5
“Voglia l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare, per tutti i motivi addotti in narrativa che abbiansi qui per richiamati e trascritti, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, riformare integralmente l'impugnata sentenza per tutti i motivi indicati in narrativa, che abbiansi qui per integralmente trascritti e riportati, così rigettando integralmente la domanda attorea come formulata nel primo grado del giudizio, perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese e competenze di lite per ogni fase e grado del giudizio;
in via istruttoria, si torna a chiedere l'ammissione delle richieste istruttorie già avanzate nella sede di prima istanza e disattese dal
Giudice di prime cure, per tutte le ragioni indicate in narrativa, che abbiansi qui per richiamate e trascritte”;
FATTI DI CAUSA
I) Con atto di citazione notificato in data 25/01/2018, la
[...] dei fratelli nonché dei soci Parte_3 Pt_1 illimitatamente responsabili, conveniva dinanzi al Tribunale di Fermo Sesto
Angelini, ed per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. CP_5 Controparte_6
2901 cod. civ. e 66 L.F., del contratto di mantenimento (vitalizio assistenziale) del 19.07.2013, atto a Notar Dott. Rep. Persona_1
Nr. 10135, Race. nr. 3449, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Fermo il 25.07.2013, nn. Regg. Partt. 3798-3799, con cui
[...] cedeva alle nipoti e i beni immobili personali ivi Pt_1 CP_6 Controparte_5 trascritti.
II) Con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo, dichiarava l'inefficacia e l'inopponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 Cod. Civ. e 66 L.F. nei confronti del e dei soci Controparte_8 illimitatamente responsabili, del contratto di cui al punto precedente con cui ha ceduto/trasferito alle nipoti i seguenti beni immobili Parte_1 personali:
- Alla Sig.ra LI PI: A1) L'intera piena proprietà degli immobili facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Grottazzolina, alla Via Cavour nr. 54 e precisamente: Unità immobiliare costituita da appartamento per Civile abitazione al piano primo, confinante con: eredi , vano scale Persona_2 comune, prospetto su particella 713 di cui appresso per due lati, salvi ecc;
contraddistinta al NCEU del Comune di Grottazzolina , al foglio 7 con la particella: - 553 sub. 14, Categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5, rendita
Euro 188,51, Via Cavour, piano I (appartamento); - Unità immobiliare costituita da locale ad uso garage posto al piano secondo sottostrada, confinante con: sub. 12 di cui appresso, particella 713 di cui appresso salvi ecc, riportata nel Catasto del Comune di Grottazzolina, al CP_9
Foglio 7 con la particella: - 553 sub. 13, categoria C/6, Classe 6, consistenza mq 14, rendita Euro 21,69, Via Cavour (garage). A2) Diritti pari a ½ di piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Grottazzolina, Via Cavour nr. 54 e, precisamente: - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano terra, confinante con: vano scale comune, particella
713 di cui appresso per due lati, salvi ecc;
contraddistinta al NCEU di
Grottazzolina al Foglio 7 con la particella: 553 sub. 2, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento). - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano primo sottostrada, confinante con: vano scale comune, eredi Per_2
terrapieno, salvi ecc;
contraddistinta al NCEU del Comune di
[...]
Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 553 sub. 5, Categoria A/3, Classe
2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento); -
Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano secondo sottostrada, confinante con: vano scale comune, eredi Per_2
terrapieno, salvi, ecc, contraddistinta al NCEU del Comune di
[...]
Grottazzolina, al Foglio 7 con la particella: 553 sub. 12, Categoria A/3, Classe
2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento). -
Frustolo di terreno senza fabbricati della superficie di catastali mq 120, confinante con: strada provinciale, mappale 639, predetti subb 2 e CP_9
13, salvi, ecc;
contraddistinto dal Catasto Terreni del Comune di Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 713, terreno, superficie are 01.20 (area in grottazzolina). A3) una porzione della sua quota di partecipazione nella I.C.E.
S.r.l. Unipersonale del valore nominale di Euro 55.777,36.
- Alla Sig.ra C1) La intera piena proprietà del seguente Controparte_5 immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di Grottazzolina, alla
Via Cavour nr. 54 e precisamente: - Unità immobiliare costituita da appartamento per Civile abitazione al piano secondo, confinante con: vano scale comune, eredi , prospetto su particella 713 di cui Persona_2 appresso per due lati, salvi, ecc;
contraddistinti dal NCEU del Comune di
Grottazzolina, al foglio 7 con la particella: 553 sub. 15, Categoria A/2, classe
3, consistenza vani 5, rendita Euro 188,51, Via Cavour, piano II
(appartamento); C2) Diritti pari a ½ di piena proprietà del fabbricato sito nel
Comune di Grottazzolina, Via Cavour nr. 54 e, precisamente: - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano terra confinante con: vano scale comune, predetta particella 713 per due lati, salvi, ecc.; contraddistinta al NCEU del Comune di Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 553 sub. 2, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento); - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano primo sottostrada, confinante con: vano scale, eredi , terrapieno, Persona_2 salvi, ecc.; contraddistinta al NCEU di Grottazzolina al Foglio 7 con la particella:553 sub. 5, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita
Euro 105,10, Via Cavour (appartamento). - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano secondo sottostrada, confinante con: vano scale, eredi , terrapieno, salvi, ecc.; Persona_2 contraddistinta al NCEU di Grottazzolina al Foglio 7 con la particella: 553 sub.
12, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via
Cavour (appartamento). - Frustolo di terreno senza fabbricati della superficie di catastali mq 120, confinante con: strada provinciale, mappale CP_9
639, predetti subb 2 e 13, salvi, ecc;
contraddistinto dal Catasto Terreni del
Comune di Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 713, terreno, superficie are 01.20 (area in grottazzolina). C3) una porzione della sua quota di partecipazione nella ICE S.r.l. Unipersonale del valore nominale di Euro
55.777,36. Condannava altresì , e Controparte_6 Controparte_5 Parte_1
a rimborsare alla
[...] Parte_3 Controparte_10 le spese di lite per € 21.387,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese
[...] generali.
III) Ha proposto appello avverso la citata sentenza per sentire Parte_1 accogliere le conclusioni come sopra trascritte.
IV) e si sono costituite proponendo appello incidentale e CP_6 Controparte_5 formulando le conclusioni come precisate in atti.
V) La curatela del e i soci illimitatamente responsabili si sono CP_1 costituiti contestando tutti i motivi di appello, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata.
Gli appellati insistono nella declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. non risultando comprensibile quali sarebbero le indicazioni delle parti del provvedimento che si intendono appellare, nè quali sarebbero le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge, avendo l'appellante strutturato l'atto di appello secondo quanto previsto dalla vecchia normativa, ovvero, contestando in via generica i vizi del provvedimento giudiziale, senza l'individuazione specifica delle parti impugnate e senza indicazione puntuale delle modifiche da apportare alla sentenza.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado
(Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021 e da ultimo
Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932).
Nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dall'art.342 c.p.c. sono ravvisabili e desumibili dalla lettura integrale dell'atto di appello.
1.1)La curatela del fallimento e dei soci illimitatamente responsabili, anche in sede di precisazione delle conclusioni, insistono affinché sia dichiarato il passaggio in giudicato delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza del
Tribunale di Fermo nei confronti di ed per non aver CP_5 Controparte_6 proposto gravame nei termini di legge.
Le signore ricevuta la notificazione dell'appello principale si sono CP_6 costituite tempestivamente proponendo appello incidentale e, pertanto, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sono state rimesse nel termine ad impugnare non avendo nel contempo fatto acquiescenza alla sentenza.
2) Passando all'esame delle questioni di merito si evidenzia, innanzitutto, che i motivi di appello principale e dell'appello incidentale promosso dalle CP_6 sono sostanzialmente coincidenti e pertanto possono trovare trattazione congiunta.
I motivi di appello consistono nella asserita violazione del disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché nella violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a trascrivere quanto esposto dagli attori pur in assenza di riscontri concreti e ignorando le circostanze allegate dall'appellante principale e dalle appellanti incidentali circa la natura onerosa e non gratuita del contratto;
non credendo che alla data di sottoscrizione dell'atto non poteva ritenere che Parte_1 quel negozio avrebbe arrecato un pregiudizio ai creditori (scientia damni) e perché, comunque, tale consapevolezza non poteva essere riferita in alcun modo alle nipoti (consilium fraudis). Lamentano, infine, gli appellanti la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'appellante essendosi il giudicante limitato unicamente a statuire la non ammissione delle istanze istruttorie.
I motivi di appello, principale ed incidentale, sono infondati.
L'iter logico-giuridico che ha portato il giudice di prime cure alla decisione assunta risulta pienamente condivisibile e la decisione è stata correttamente fondata sulle prove documentali, già di per sé complete e sufficienti a suffragare la domanda di parte attrice in primo grado.
Oggetto dell'azione revocatoria è il contratto atipico di mantenimento del 19 luglio 2013, con il quale ha, in sostanza, ceduto tutti i suoi beni Parte_1 immobili e le sue partecipazioni societarie alle nipoti.
E' provato per tabulas, e non contestato, che il contratto atipico di mantenimento da parte delle nipoti sia stato stipulato in data successiva alla notifica di ben due atti di citazione dell' da parte della Curatela del CP_11
Fallimento, oggi appellata, per ingenti importi, a nulla rilevando – diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante – che le sentenze adottate nell'ambito di quei giudizi siano state pronunciate successivamente.
Per la giurisprudenza dominante, infatti, addirittura "sussiste la ragione di credito da far valere ai fini della revocatoria ancorché lo stesso non sia certo nell'ammontare, né liquido o esigibile” (Cass. 25.1.2006 n. 1413). Inoltre, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito è sufficiente la mera conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e dei terzi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi a carico del creditore, prescindendosi invece dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria
(Cass. Civ. n. 15310/2007; Cass. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 5359/2009;
Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass. 17/08/2011 n.
17327).
Sotto il profilo dell'elemento oggettivo (eventus damni) è incontestato che la stipula del vitalizio ha provocato agli appellati un pregiudizio economico precludendo o, comunque, rendendo più gravoso per gli stessi soddisfarsi sui cespiti immobiliari dell' Infatti, in tema di azione revocatoria il CP_11 pregiudizio arrecato dagli atti di disposizione del debitore “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”
(ex plurimis Cassazione Civile, 19/07/2018 n.19207).
In secondo luogo, al fine di valutare l'ulteriore requisito sancito dall'art.2901
c.c. ai fini della fondatezza dell'azione pauliana, il giudice di prime cure ha ben individuato la natura giuridica dell'atto oggetto di domanda revocatoria quale atto essenzialmente a titolo gratuito e non oneroso. Sulla base di tale natura ha escluso la rilevanza della configurabilità o meno in capo alle appellanti incidentali della c.d. partecipatio fraudis.
In particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato che il contratto di cui si discute in realtà dissimulasse una donazione potendosi ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità in forza della verificata sproporzione originaria tra le prestazioni in esso previste (Corte Cass., Sez. II, sent. n.7479 del 25 marzo 2013). Nella fattispecie, a fronte di un ingente valore del patrimonio trasferito alle nipoti, come stimato dal CTU, è provato come le appellanti incidentali non potessero dare luogo alle controprestazioni contrattuali sulle medesime incombenti stante la loro carriera universitaria fuori sede (come dimostrato dai contratti di affitto di immobili periodici e continuativi presso le rispettive sedi universitarie) per cui non potevano essere impegnate ad accudire il nonno nemmeno personalmente, in maniera prevalente. La madre delle stesse, in sede di dichiarazioni rese agli organi del fallimento, ha affermato che le figlie frequentavano l'università fuori sede.
Le uniche spese che sono state documentate non riguardano il sostentamento del nonno ma il pagamento delle spese notarili dell'atto oggetto di revocatoria.
Dunque, non rappresentano prova di adempimento da parte delle appellanti incidentali degli impegni contrattuali assunti. Le certificazioni mediche dell' non sono idonee a fornire prova dell'accudimento del medesimo CP_11 da parte delle nipoti, situazione peraltro contraddetta da quanto finora detto circa la loro carriera universitaria con collocamento fuori sede.
Pertanto, il contratto oggetto di causa in realtà deve essere qualificato quale contratto di liberalità puro e semplice per cui totalmente irrilevante risulta l'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi delle beneficiarie dell'atto dispositivo impugnato in questa sede.
3) In conclusione, ogni altra questione assorbita, il gravame principale e gli appelli incidentali vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata.
4) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante e le appellanti incidentali vanno condannati a rifondere alla appellata le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
5) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nonché l'appello Parte_1 incidentale promosso da ed avverso la sentenza del CP_5 Controparte_6
Tribunale di Fermo n. 526/2022 del 6 ottobre 2022.
Condanna l'appellante principale e le appellanti incidentali, in solido fra loro, a rifondere al dei fratelli Parte_3 Pt_1
, e le spese del presente Controparte_2 CP_3 Parte_2 grado che si liquidano in complessivi euro 6.400,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 22.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1045/2022
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
RINALDI
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ) nonché dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1
(C.F. ) (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (C.F. , C.F._3 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4 quest'ultima in persona del Curatore DOTT. (C.F. CP_4
, tutti con il patrocinio dell'AVV. DIEGO CUCCÙ C.F._5
APPELLATI
e
(C.F. e (C.F. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
), con il patrocinio dell'AVV. DANILO D'ASCENZO C.F._7
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo n.
526/2022, del 6 ottobre 2022
CONCLUSIONI
di parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 3) del presente atto;
3) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo
n. 526/2022, depositata il 06/10/2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n.
164/2018, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.
delle parti appellate n.c. dei fratelli Controparte_1 Pt_1
, e : Controparte_2 CP_3 Parte_2
“NEL RITO In Via pregiudiziale - Accertato e dichiarato il difetto dei requisiti contenuti nell'atto introduttivo di cui all'art. 342 CPC, per l'effetto, dichiarare
l'atto di appello, notificato dal Sig. in data 07.11.2022, a mezzo Parte_1
PEC, inammissibile e/o improcedibile e, per l'effetto, confermare con ogni e qualsiasi statuizione la Sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo in data
05.10.2022 (Sent. nr. 526/2022, pubb. in data 06/10/2022 – RGN 164/2018 – Rep. Nr. 770/2022 del 06/10/2022). NEL MERITO In via pregiudiziale -
Accertata e dichiarata la mancanza di elementi tali da far presumere in via sommaria la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate in virtù dell'art. 348-bis Cont
, pronunciare ordinanza di inammissibilità del gravame proposto in virtù Cont dell'art. 348-ter ; In Via Preliminare - Accertata e dichiarata l'assenza dei requisiti sia del “fumus boni iuris” che del “periculum in mora” cosi come sanciti dal combinato disposto di cui agli artt. 351 e 283 CPC, Rigettare
l'avversa istanza di sospensione cosi come formulata in via incidentale nell'atto di appello, in quanto manifestamente infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi ut supra indicati e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di una pena pecuniaria così come previsto dall'art. 283, comma II,
CPC da Euro 250,00 ad Euro 10.000,00; - Dichiarare il passaggio in giudicato delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza del Tribunale di Fermo
(Sent. nr. 526/2022 pubb. il 06/10/2022) nei confronti delle Sigg.re ed CP_5 per non aver proposto gravame nei termini di legge. In Via Controparte_6
Principale - Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione il gravame proposto dal
Sig. in quanto infondato sia in punto di fatto che in diritto, Parte_1 nonché respingere tutte le domande ivi proposte da parte avversa, anche quelle di natura istruttoria, in quanto inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto per i motivi meglio delineati nel corpo della memoria di costituzione e risposta;
- Con ogni e qualsiasi statuizione Confermare la sentenza resa dal Tribunale di Fermo pronunciata in data 05.10.2022 (Sent. nr. 526/2022 – Proc. Nr. 164/2018 – Rep. nr. 770/2022 del 06.10.2022) in ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del giudizio del gravame.”
- conclusioni delle appellate e appellanti incidentali e CP_6 Controparte_5
“Voglia l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare, per tutti i motivi addotti in narrativa che abbiansi qui per richiamati e trascritti, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, riformare integralmente l'impugnata sentenza per tutti i motivi indicati in narrativa, che abbiansi qui per integralmente trascritti e riportati, così rigettando integralmente la domanda attorea come formulata nel primo grado del giudizio, perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese e competenze di lite per ogni fase e grado del giudizio;
in via istruttoria, si torna a chiedere l'ammissione delle richieste istruttorie già avanzate nella sede di prima istanza e disattese dal
Giudice di prime cure, per tutte le ragioni indicate in narrativa, che abbiansi qui per richiamate e trascritte”;
FATTI DI CAUSA
I) Con atto di citazione notificato in data 25/01/2018, la
[...] dei fratelli nonché dei soci Parte_3 Pt_1 illimitatamente responsabili, conveniva dinanzi al Tribunale di Fermo Sesto
Angelini, ed per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. CP_5 Controparte_6
2901 cod. civ. e 66 L.F., del contratto di mantenimento (vitalizio assistenziale) del 19.07.2013, atto a Notar Dott. Rep. Persona_1
Nr. 10135, Race. nr. 3449, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Fermo il 25.07.2013, nn. Regg. Partt. 3798-3799, con cui
[...] cedeva alle nipoti e i beni immobili personali ivi Pt_1 CP_6 Controparte_5 trascritti.
II) Con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo, dichiarava l'inefficacia e l'inopponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 Cod. Civ. e 66 L.F. nei confronti del e dei soci Controparte_8 illimitatamente responsabili, del contratto di cui al punto precedente con cui ha ceduto/trasferito alle nipoti i seguenti beni immobili Parte_1 personali:
- Alla Sig.ra LI PI: A1) L'intera piena proprietà degli immobili facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Grottazzolina, alla Via Cavour nr. 54 e precisamente: Unità immobiliare costituita da appartamento per Civile abitazione al piano primo, confinante con: eredi , vano scale Persona_2 comune, prospetto su particella 713 di cui appresso per due lati, salvi ecc;
contraddistinta al NCEU del Comune di Grottazzolina , al foglio 7 con la particella: - 553 sub. 14, Categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5, rendita
Euro 188,51, Via Cavour, piano I (appartamento); - Unità immobiliare costituita da locale ad uso garage posto al piano secondo sottostrada, confinante con: sub. 12 di cui appresso, particella 713 di cui appresso salvi ecc, riportata nel Catasto del Comune di Grottazzolina, al CP_9
Foglio 7 con la particella: - 553 sub. 13, categoria C/6, Classe 6, consistenza mq 14, rendita Euro 21,69, Via Cavour (garage). A2) Diritti pari a ½ di piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Grottazzolina, Via Cavour nr. 54 e, precisamente: - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano terra, confinante con: vano scale comune, particella
713 di cui appresso per due lati, salvi ecc;
contraddistinta al NCEU di
Grottazzolina al Foglio 7 con la particella: 553 sub. 2, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento). - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano primo sottostrada, confinante con: vano scale comune, eredi Per_2
terrapieno, salvi ecc;
contraddistinta al NCEU del Comune di
[...]
Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 553 sub. 5, Categoria A/3, Classe
2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento); -
Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano secondo sottostrada, confinante con: vano scale comune, eredi Per_2
terrapieno, salvi, ecc, contraddistinta al NCEU del Comune di
[...]
Grottazzolina, al Foglio 7 con la particella: 553 sub. 12, Categoria A/3, Classe
2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento). -
Frustolo di terreno senza fabbricati della superficie di catastali mq 120, confinante con: strada provinciale, mappale 639, predetti subb 2 e CP_9
13, salvi, ecc;
contraddistinto dal Catasto Terreni del Comune di Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 713, terreno, superficie are 01.20 (area in grottazzolina). A3) una porzione della sua quota di partecipazione nella I.C.E.
S.r.l. Unipersonale del valore nominale di Euro 55.777,36.
- Alla Sig.ra C1) La intera piena proprietà del seguente Controparte_5 immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di Grottazzolina, alla
Via Cavour nr. 54 e precisamente: - Unità immobiliare costituita da appartamento per Civile abitazione al piano secondo, confinante con: vano scale comune, eredi , prospetto su particella 713 di cui Persona_2 appresso per due lati, salvi, ecc;
contraddistinti dal NCEU del Comune di
Grottazzolina, al foglio 7 con la particella: 553 sub. 15, Categoria A/2, classe
3, consistenza vani 5, rendita Euro 188,51, Via Cavour, piano II
(appartamento); C2) Diritti pari a ½ di piena proprietà del fabbricato sito nel
Comune di Grottazzolina, Via Cavour nr. 54 e, precisamente: - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano terra confinante con: vano scale comune, predetta particella 713 per due lati, salvi, ecc.; contraddistinta al NCEU del Comune di Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 553 sub. 2, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via Cavour (appartamento); - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano primo sottostrada, confinante con: vano scale, eredi , terrapieno, Persona_2 salvi, ecc.; contraddistinta al NCEU di Grottazzolina al Foglio 7 con la particella:553 sub. 5, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita
Euro 105,10, Via Cavour (appartamento). - Unità immobiliare costituita da appartamento per civile abitazione posto al piano secondo sottostrada, confinante con: vano scale, eredi , terrapieno, salvi, ecc.; Persona_2 contraddistinta al NCEU di Grottazzolina al Foglio 7 con la particella: 553 sub.
12, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 105,10, Via
Cavour (appartamento). - Frustolo di terreno senza fabbricati della superficie di catastali mq 120, confinante con: strada provinciale, mappale CP_9
639, predetti subb 2 e 13, salvi, ecc;
contraddistinto dal Catasto Terreni del
Comune di Grottazzolina, al Foglio 7, con la particella: 713, terreno, superficie are 01.20 (area in grottazzolina). C3) una porzione della sua quota di partecipazione nella ICE S.r.l. Unipersonale del valore nominale di Euro
55.777,36. Condannava altresì , e Controparte_6 Controparte_5 Parte_1
a rimborsare alla
[...] Parte_3 Controparte_10 le spese di lite per € 21.387,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese
[...] generali.
III) Ha proposto appello avverso la citata sentenza per sentire Parte_1 accogliere le conclusioni come sopra trascritte.
IV) e si sono costituite proponendo appello incidentale e CP_6 Controparte_5 formulando le conclusioni come precisate in atti.
V) La curatela del e i soci illimitatamente responsabili si sono CP_1 costituiti contestando tutti i motivi di appello, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata.
Gli appellati insistono nella declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. non risultando comprensibile quali sarebbero le indicazioni delle parti del provvedimento che si intendono appellare, nè quali sarebbero le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge, avendo l'appellante strutturato l'atto di appello secondo quanto previsto dalla vecchia normativa, ovvero, contestando in via generica i vizi del provvedimento giudiziale, senza l'individuazione specifica delle parti impugnate e senza indicazione puntuale delle modifiche da apportare alla sentenza.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado
(Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021 e da ultimo
Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932).
Nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dall'art.342 c.p.c. sono ravvisabili e desumibili dalla lettura integrale dell'atto di appello.
1.1)La curatela del fallimento e dei soci illimitatamente responsabili, anche in sede di precisazione delle conclusioni, insistono affinché sia dichiarato il passaggio in giudicato delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza del
Tribunale di Fermo nei confronti di ed per non aver CP_5 Controparte_6 proposto gravame nei termini di legge.
Le signore ricevuta la notificazione dell'appello principale si sono CP_6 costituite tempestivamente proponendo appello incidentale e, pertanto, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sono state rimesse nel termine ad impugnare non avendo nel contempo fatto acquiescenza alla sentenza.
2) Passando all'esame delle questioni di merito si evidenzia, innanzitutto, che i motivi di appello principale e dell'appello incidentale promosso dalle CP_6 sono sostanzialmente coincidenti e pertanto possono trovare trattazione congiunta.
I motivi di appello consistono nella asserita violazione del disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché nella violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a trascrivere quanto esposto dagli attori pur in assenza di riscontri concreti e ignorando le circostanze allegate dall'appellante principale e dalle appellanti incidentali circa la natura onerosa e non gratuita del contratto;
non credendo che alla data di sottoscrizione dell'atto non poteva ritenere che Parte_1 quel negozio avrebbe arrecato un pregiudizio ai creditori (scientia damni) e perché, comunque, tale consapevolezza non poteva essere riferita in alcun modo alle nipoti (consilium fraudis). Lamentano, infine, gli appellanti la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'appellante essendosi il giudicante limitato unicamente a statuire la non ammissione delle istanze istruttorie.
I motivi di appello, principale ed incidentale, sono infondati.
L'iter logico-giuridico che ha portato il giudice di prime cure alla decisione assunta risulta pienamente condivisibile e la decisione è stata correttamente fondata sulle prove documentali, già di per sé complete e sufficienti a suffragare la domanda di parte attrice in primo grado.
Oggetto dell'azione revocatoria è il contratto atipico di mantenimento del 19 luglio 2013, con il quale ha, in sostanza, ceduto tutti i suoi beni Parte_1 immobili e le sue partecipazioni societarie alle nipoti.
E' provato per tabulas, e non contestato, che il contratto atipico di mantenimento da parte delle nipoti sia stato stipulato in data successiva alla notifica di ben due atti di citazione dell' da parte della Curatela del CP_11
Fallimento, oggi appellata, per ingenti importi, a nulla rilevando – diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante – che le sentenze adottate nell'ambito di quei giudizi siano state pronunciate successivamente.
Per la giurisprudenza dominante, infatti, addirittura "sussiste la ragione di credito da far valere ai fini della revocatoria ancorché lo stesso non sia certo nell'ammontare, né liquido o esigibile” (Cass. 25.1.2006 n. 1413). Inoltre, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito è sufficiente la mera conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e dei terzi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi a carico del creditore, prescindendosi invece dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria
(Cass. Civ. n. 15310/2007; Cass. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 5359/2009;
Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass. 17/08/2011 n.
17327).
Sotto il profilo dell'elemento oggettivo (eventus damni) è incontestato che la stipula del vitalizio ha provocato agli appellati un pregiudizio economico precludendo o, comunque, rendendo più gravoso per gli stessi soddisfarsi sui cespiti immobiliari dell' Infatti, in tema di azione revocatoria il CP_11 pregiudizio arrecato dagli atti di disposizione del debitore “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”
(ex plurimis Cassazione Civile, 19/07/2018 n.19207).
In secondo luogo, al fine di valutare l'ulteriore requisito sancito dall'art.2901
c.c. ai fini della fondatezza dell'azione pauliana, il giudice di prime cure ha ben individuato la natura giuridica dell'atto oggetto di domanda revocatoria quale atto essenzialmente a titolo gratuito e non oneroso. Sulla base di tale natura ha escluso la rilevanza della configurabilità o meno in capo alle appellanti incidentali della c.d. partecipatio fraudis.
In particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato che il contratto di cui si discute in realtà dissimulasse una donazione potendosi ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità in forza della verificata sproporzione originaria tra le prestazioni in esso previste (Corte Cass., Sez. II, sent. n.7479 del 25 marzo 2013). Nella fattispecie, a fronte di un ingente valore del patrimonio trasferito alle nipoti, come stimato dal CTU, è provato come le appellanti incidentali non potessero dare luogo alle controprestazioni contrattuali sulle medesime incombenti stante la loro carriera universitaria fuori sede (come dimostrato dai contratti di affitto di immobili periodici e continuativi presso le rispettive sedi universitarie) per cui non potevano essere impegnate ad accudire il nonno nemmeno personalmente, in maniera prevalente. La madre delle stesse, in sede di dichiarazioni rese agli organi del fallimento, ha affermato che le figlie frequentavano l'università fuori sede.
Le uniche spese che sono state documentate non riguardano il sostentamento del nonno ma il pagamento delle spese notarili dell'atto oggetto di revocatoria.
Dunque, non rappresentano prova di adempimento da parte delle appellanti incidentali degli impegni contrattuali assunti. Le certificazioni mediche dell' non sono idonee a fornire prova dell'accudimento del medesimo CP_11 da parte delle nipoti, situazione peraltro contraddetta da quanto finora detto circa la loro carriera universitaria con collocamento fuori sede.
Pertanto, il contratto oggetto di causa in realtà deve essere qualificato quale contratto di liberalità puro e semplice per cui totalmente irrilevante risulta l'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi delle beneficiarie dell'atto dispositivo impugnato in questa sede.
3) In conclusione, ogni altra questione assorbita, il gravame principale e gli appelli incidentali vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata.
4) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante e le appellanti incidentali vanno condannati a rifondere alla appellata le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
5) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nonché l'appello Parte_1 incidentale promosso da ed avverso la sentenza del CP_5 Controparte_6
Tribunale di Fermo n. 526/2022 del 6 ottobre 2022.
Condanna l'appellante principale e le appellanti incidentali, in solido fra loro, a rifondere al dei fratelli Parte_3 Pt_1
, e le spese del presente Controparte_2 CP_3 Parte_2 grado che si liquidano in complessivi euro 6.400,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 22.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Il Presidente
Dott. Guido Federico