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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/09/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 127/2019
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 127/2019, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Case Matteo n. 16, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Lucio Mario Epifanio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 come in atti;
- ATTORE -
E
nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Moscardino (C.F.: C.F._3
ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- CONVENUTA -
E
, nata ad [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._5 rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Nicola Ugo Piunno (C.F:
) ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._6
- CONVENUTA - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.01.2019, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e al fine di ottenere Controparte_1 CP_2
l'accertamento dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, la revocatoria dell'atto di compravendita per scrittura privata del 04.10.2018.
A sostegno della domanda rappresentava: che, con atto di Parte_1 precetto del 13.09.2018 notificato il 21.09.2018 unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 309/2013 resa dal Tribunale di Isernia il 17.07.2013 munita di formula esecutiva il 28.03.2014, intimava ad di pagare Controparte_1 al creditore entro il termine di 10 giorni dalla notifica, la somma di euro 6.749,24; che, non avendo ottenuto il pagamento della somma intimata entro il termine, in data
28.11.2018 veniva eseguito il pignoramento mobiliare presso la residenza della creditrice che dava esito negativo;
che la debitrice con scrittura privata del
04.10.2018, successivamente dunque alla notifica dell'atto di precetto, si disfaceva dell'unico bene di cui era proprietaria, ovvero un'autovettura tg. EJ059CV, trasferendone la proprietà a per il prezzo di euro 3.000,00; che l'atto di CP_2 alienazione aveva compromesso le ragioni creditorie essendo stato effettuato nella consapevolezza di arrecare un danno all'attore giacché l'autovettura veniva venduta ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita per scrittura privata del
04.10.2018 ripassata tra la sig.ra e la sig.ra , e per Controparte_1 CP_2
l'effetto dichiararlo inefficace nei confronti dell'attore. Con vittoria di spese, diritti
e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in pag. 2/14 favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone”.
In data 23.04.2019 si costituiva che contestava integralmente il CP_2 contenuto dell'atto di citazione avversario e della domanda ivi rassegnata, poiché nulla, temeraria e destituita di fondamento stante la totale assenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Nello specifico eccepiva l'inesistenza dell'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio arrecato al debitore con l'atto di alienazione in capo alla terza acquirente del bene considerato che non aveva alcuna conoscenza della predetta circostanza;
inoltre, evidenziava di non conoscere la venditrice né di avere alcuna contezza della esposizione debitoria di quest'ultima.
Rappresentava, in particolare, di aver avuto conoscenza della offerta di vendita dell'autovettura tramite una ricerca su internet, di abitare in un comune diverso da quello della venditrice ed, inoltre, che il prezzo di vendita veniva concordato in considerazione dei costi dei lavori di manutenzione e di riparazione dei quali l'autovettura necessitava, come attestati dalla documentazione prodotta (cfr., all. n.
6-7-8 fatture e scontrino fiscale rilasciati da Car Point Snc, produzione parte convenuta). Evidenziava ulteriormente la mancata iscrizione di alcuna ipoteca sul predetto bene emergente dal certificato di proprietà rilasciato dal Pra.
In ragione di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Isernia, contrariis reiectis, così disporre: 1) dichiarare inammissibile
l'azione revocatoria esperita nei confronti della signora per mancanza CP_2 dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge sotto il profilo soggettivo, per quanto detto in narrativa. 2) per l'effetto rigettare la domanda avversaria di revocazione dell'atto di compravendita del 04.10.2018. 3) condannare l'attore alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4) condannare l'attore per lite temeraria ex art. 91 c.p.c sussistendone
i presupposti per quanto detto in narrativa”.
pag. 3/14 In data 21.05.2019 si costituiva la quale contestava integralmente Controparte_1 le affermazioni contenute nell'atto di citazione ed impugnava le relative richieste e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico deduceva di aver alienato il bene unicamente allo scopo di far fronte alle esigenze della propria vita quotidiana essendo priva di qualsivoglia fonte di reddito e dovendo provvedere anche alle esigenze della figlia maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente e con lei convivente e, quindi, di essere stata costretta alla vendita dell'unico bene di suo proprietà. Osservava, inoltre, in ordine alla deduzione attorea della non corrispondenza del prezzo di vendita al valore di mercato, che la quotazione di € 5.300,00 poteva eventualmente riferirsi ad una automobile in buono stato di manutenzione, senza vizi e/o difetti di carrozzeria e/o di meccanica, circostanza non sussistente nel caso di specie, tenuto conto che il bene alienato necessitava di riparazioni e manutenzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che: “il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, voglia rigettare la domanda del sig. Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto”.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale della convenuta Controparte_1 ed escussione del testimone di parte convenuta , acquisita la Testimone_1 documentazione prodotta dalle parti, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente magistrato in data 14.05.2025; si perveniva, così, all'udienza del
20.05.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale con provvedimento del 21.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della pag. 4/14 motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Onde correttamente inquadrare la vicenda oggetto dell'esame del Tribunale, giova ricordare che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) è quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore (revocante) di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
Funzione dell'azione è, pertanto, quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione posti in essere dal debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità, eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari ed esecutive sul bene distratto.
Ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria è necessaria la compresenza di una serie di condizioni elencate all'art. 2901 del codice civile: a)
l'esistenza di un credito (inteso nella sua nozione in senso lato, “anche il credito litigioso o eventuale è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità creditore ed abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore”,cfr., Cass. 7 Marzo 2017 n.240); b) un atto di disposizione del patrimonio del debitore sia esso anteriore o posteriore al sorgere del credito (eventus damni); c) nel caso di atto posteriore al sorgere del credito la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo del pag. 5/14 patrimonio alle ragioni del creditore (scientia damni); d) nell'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (animus nocendi); e) nel caso di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito, che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio (partecipatio fraudis) o che il terzo fosse comunque partecipe alla dolosa preordinazione ove l'atto sia anteriore al credito.
Orbene, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, è richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Il pregiudizio, come si è visto, è dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza.
La conoscenza deve quindi avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualità che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre tuttavia che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., Cass. civ., sez. III, 23/11/1985, n. 5824, "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati").
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr., Cass. 15 gennaio 2024, n. 1558; Cass. civ., sez. III, 18 settembre pag. 6/14 2015 n. 18315; Cass. civ., sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498; Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546).
Incidono sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto (a titolo oneroso o gratuito), sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito.
Al riguardo è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.,
l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n.
17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996;
Tribunale Roma sez. II, 31/01/2020, n.2114).
Difatti, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr.,
Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755; dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas",
"l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni", cfr., ex multis,
Tribunale Novara, 11/08/2020, n.385).
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza pag. 7/14 patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà del soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Sez. 3 ord. 19207/2018).
Quanto alla sussistenza della ragione di credito, è invalso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve trattarsi non già di un credito giudizialmente accertato, bensì – per l'appunto – di una mera ragione e/o aspettativa di credito, anche sub iudice o sottoposta a condizione (cfr., Cass. Civ. 06/05/2021 n.
12047, “posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori”; in senso conforme, ex multis, altresì Cass. Civ.
19/02/2020 n. 4212).
Orbene, nel caso di specie non può dubitarsi della sussistenza della ragione di credito dell'attore- circostanza, invero, non contestata- e, più precisamente di un credito anteriore rispetto all'atto dispositivo del patrimonio del debitore, trattandosi, infatti, di una pretesa creditoria derivante dalla sentenza di separazione giudiziale n.
309/2013, emessa dal Tribunale di Isernia il 17.07.2013 e munita di formula esecutiva il 28.03.2014, con la quale veniva condannata alla Controparte_1 refusione delle spese di lite, quantificate in Euro 4.500,00, oltre spese e accessori di legge (cfr. produzione parte attrice). pag. 8/14 Deve, dunque, ritenersi sussistente la ragione di credito a fondamento dell'invocata azione revocatoria ordinaria.
Nel caso di specie, come anticipato, essendo il credito sorto anteriormente all'atto di alienazione a titolo oneroso (vendita dell'autovettura unico bene di proprietà di parte convenuta) e posto in essere successivamente all'insorgenza della ragione creditoria, risulta necessario esaminare la sussistenza sotto il profilo oggettivo dell'eventus damni, nonché, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della scientia damni e partecipatio fraudis del terzo, considerato che entrambi i convenuti hanno tra l'altro eccepito, con particolare riferimento alla posizione del terzo acquirente, la insussistenza di tale requisito.
Ebbene, non può ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione, considerando che non risulta adeguatamente provato in causa.
Ne deriva il conseguente rigetto della domanda revocatoria proposta da parte attrice, stante il difetto di uno dei presupposti essenziali della azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Più precisamente, in ordine al profilo soggettivo, può ritenersi sussistente l'elemento psicologico della condotta del debitore (consilium fraudis), ma non anche quello che deve connotare la condotta del terzo (partecipatio fraudis).
Invero, per quanto riguarda il primo, non vi è ragione per non ritenere che, con la conclusione dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria, parte debitrice non fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di parte attrice.
Deve, infatti, considerarsi sussistente l'elemento soggettivo della scientia damni in capo ad intesa come consapevolezza o semplice conoscenza, del Controparte_1 danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto successivo al sorgere del credito (cfr., Cass. sez. 1, ord. n. 9192/2021), non apparendo alcun dubbio che, alienando il proprio bene, la convenuta avesse piena pag. 9/14 coscienza della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dell'attore. Elemento, invero, desumibile anche considerando il breve lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di precetto intervenuta in data 21.09.2018 e la successiva vendita del bene eseguita in data 04.10.2018 (cfr., doc. n. 2 e 4 produzione parte attrice).
Da tali elementi non può che ricavarsi la sussistenza del requisito del consilium fraudis in capo a , e ciò in linea con il pacifico insegnamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della fondatezza dell'azione revocatoria di un atto dispositivo a titolo oneroso successivo all'insorgenza del credito la prova della consapevolezza in capo a debitore e terzo della lesività delle ragioni creditorie può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr., Cass. Civ.
12/02/2020, n. 3375 e Cass. Civ. 18/06/2019, n. 16221).
Di contro invece non può ritenersi provata la partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, condizione necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria allorquando l'atto, per il quale si richiede la dichiarazione di inefficacia, sia successivo al sorgere del credito.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione infatti: “uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria è la prova a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. La suddetta prova può essere fornita anche attraverso presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”(cfr., Cass. 21 aprile
2006, n. 9367; Cass. 27 Gennaio 2006 n. 1759; Cass. 21 settembre 2001, n. 11916;
Cass., 5 giugno 2000, n. 7452); la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 1286 del
18.01.2019).
pag. 10/14 Giova all'uopo ribadire che ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, pertanto, è necessario non soltanto che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecasse alle ragioni del credito, ma, nel caso di atti a titolo oneroso, che anche il terzo fosse consapevole del relativo pregiudizio;
condizioni che, secondo il tenore della norma, non sono alternative, bensì cumulative, in quanto la disposizione stessa ne richiede la coesistenza.
Nel caso in esame, non è stata provata dal creditore la conoscenza da parte dell'acquirente dell'autovettura, della volontà del debitore di disfarsi del CP_2 bene al fine di compromettere le ragioni del creditore. Il creditore si è, infatti, limitato a desumere la fraudolenza della condotta dalla esiguità del prezzo di vendita dell'autovettura alienata, ritenendolo non corrispondente al valore di mercato e, più precisamente per essere stata alienata al prezzo di 3.000,00 euro in luogo del valore di mercato pari a 5.300,00 euro.
Le circostanze rilevate dall'attore non assurgono a presunzioni gravi precise e concordanti, da cui poter trarre la prova di tale condizione soggettiva dell'azione.
Ed invero, non risulta essere stata provata la sussistenza di eventuali rapporti di parentela e/o pregressa conoscenza;
non sono stati dedotti elementi in forza dei quali ritenere che il terzo acquirente fosse a conoscenza dei rapporti economici intrattenuti tra le parti;
ed, inoltre, il corrispettivo della compravendita (pari ad € 3.000,00) non assurge – contrariamente a quanto dedotto dall'attore – ad un prezzo “vile”, ossia assolutamente irrisorio rispetto alle qualità del bene ceduto.
Circostanze queste che hanno trovato riscontro anche all'esito dell'esame testimoniale del teste , il quale dichiarava che la moglie non Testimone_1 conosceva la sig.ra di averla accompagnata a Venafro al fine di visionare CP_1
l'autovettura e di aver acquistato molti pezzi per provvedere alla sua sistemazione, versando l'autovettura in “condizioni rovinate”, precisando, inoltre, che la signora aveva sostenuto circa 2.000,00 euro di spese per la riparazione della CP_2
pag. 11/14 autovettura. (cfr., verbale udienza del 14.01.2022).
Infatti, al di là della differenza di prezzo, non eccessiva, l'assenza della consapevolezza da parte del terzo dell'intento fraudolento del venditore nell'acquisto di una autovettura ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato risulta suffragata anche dalla documentazione prodotta dalla convenuta CP_2 la quale ha documentalmente dimostrato le riparazioni cui l'autovettura è stata sottoposta, giustificando così la determinazione del prezzo stabilito dalle parti, ovvero del prezzo inferiore rispetto a quello di mercato secondo la prospettazione di parte attrice (cfr., documenti 5, 6, 7 e 8 produzione parte convenuta . CP_2
In definitiva, non vi sono sufficienti ed idonei elementi che, valutati nella loro globalità e convergenza, possano dimostrare la conoscenza, anche da parte del terzo, del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Alla luce dei motivi esposti, l'azione revocatoria deve essere rigettata non avendo il creditore fornito la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente del bene, condizione necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione pauliana ove l'atto sia titolo oneroso e successivo all'insorgenza del credito.
Nonostante l'infondatezza delle tesi attoree, non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che, come noto, presuppone l'accertamento sia dell'elemento oggettivo dell'illecito che dell'elemento soggettivo (cfr., Cass 1.12.1995, 12422).
La responsabilità in esame, infatti, discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda l'art. 96 c.p.c., comma 1, dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (cfr., Cass. n.
3830/2021). La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza della infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione pag. 12/14 di detta conoscenza (cfr., Cass 6.6.2007, n. 13269), tenuto conto che, come statuito dalla Suprema Corte, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570). Ed infatti, dalla mera infondatezza della domanda non può per ciò solo ritenersi sussistente quell' “abuso dello strumento processuale”, che invece sussiste quando la parte agisce o resiste in giudizio pretestuosamente (cfr.,
Cass. Civ. 23/02/2021 n. 4905) e che il legislatore ha inteso sanzionare con la suddetta disposizione codicistica.
Sulla scorta della documentazione in atti, nel caso di specie non paiono ravvisarsi tali elementi soggettivi nella condotta di parte attrice, per vero comunque nemmeno allegati da parte convenuta, sicchè la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico della parte attrice e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€6.749,24), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali IVA e
CPA da corrispondersi in favore di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A, ove dovuti;
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2 che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre pag. 13/14 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A, ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, 27/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 127/2019
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 127/2019, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Case Matteo n. 16, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Lucio Mario Epifanio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 come in atti;
- ATTORE -
E
nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Moscardino (C.F.: C.F._3
ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- CONVENUTA -
E
, nata ad [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._5 rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Nicola Ugo Piunno (C.F:
) ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._6
- CONVENUTA - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.01.2019, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e al fine di ottenere Controparte_1 CP_2
l'accertamento dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, la revocatoria dell'atto di compravendita per scrittura privata del 04.10.2018.
A sostegno della domanda rappresentava: che, con atto di Parte_1 precetto del 13.09.2018 notificato il 21.09.2018 unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 309/2013 resa dal Tribunale di Isernia il 17.07.2013 munita di formula esecutiva il 28.03.2014, intimava ad di pagare Controparte_1 al creditore entro il termine di 10 giorni dalla notifica, la somma di euro 6.749,24; che, non avendo ottenuto il pagamento della somma intimata entro il termine, in data
28.11.2018 veniva eseguito il pignoramento mobiliare presso la residenza della creditrice che dava esito negativo;
che la debitrice con scrittura privata del
04.10.2018, successivamente dunque alla notifica dell'atto di precetto, si disfaceva dell'unico bene di cui era proprietaria, ovvero un'autovettura tg. EJ059CV, trasferendone la proprietà a per il prezzo di euro 3.000,00; che l'atto di CP_2 alienazione aveva compromesso le ragioni creditorie essendo stato effettuato nella consapevolezza di arrecare un danno all'attore giacché l'autovettura veniva venduta ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita per scrittura privata del
04.10.2018 ripassata tra la sig.ra e la sig.ra , e per Controparte_1 CP_2
l'effetto dichiararlo inefficace nei confronti dell'attore. Con vittoria di spese, diritti
e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in pag. 2/14 favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone”.
In data 23.04.2019 si costituiva che contestava integralmente il CP_2 contenuto dell'atto di citazione avversario e della domanda ivi rassegnata, poiché nulla, temeraria e destituita di fondamento stante la totale assenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Nello specifico eccepiva l'inesistenza dell'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio arrecato al debitore con l'atto di alienazione in capo alla terza acquirente del bene considerato che non aveva alcuna conoscenza della predetta circostanza;
inoltre, evidenziava di non conoscere la venditrice né di avere alcuna contezza della esposizione debitoria di quest'ultima.
Rappresentava, in particolare, di aver avuto conoscenza della offerta di vendita dell'autovettura tramite una ricerca su internet, di abitare in un comune diverso da quello della venditrice ed, inoltre, che il prezzo di vendita veniva concordato in considerazione dei costi dei lavori di manutenzione e di riparazione dei quali l'autovettura necessitava, come attestati dalla documentazione prodotta (cfr., all. n.
6-7-8 fatture e scontrino fiscale rilasciati da Car Point Snc, produzione parte convenuta). Evidenziava ulteriormente la mancata iscrizione di alcuna ipoteca sul predetto bene emergente dal certificato di proprietà rilasciato dal Pra.
In ragione di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Isernia, contrariis reiectis, così disporre: 1) dichiarare inammissibile
l'azione revocatoria esperita nei confronti della signora per mancanza CP_2 dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge sotto il profilo soggettivo, per quanto detto in narrativa. 2) per l'effetto rigettare la domanda avversaria di revocazione dell'atto di compravendita del 04.10.2018. 3) condannare l'attore alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4) condannare l'attore per lite temeraria ex art. 91 c.p.c sussistendone
i presupposti per quanto detto in narrativa”.
pag. 3/14 In data 21.05.2019 si costituiva la quale contestava integralmente Controparte_1 le affermazioni contenute nell'atto di citazione ed impugnava le relative richieste e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico deduceva di aver alienato il bene unicamente allo scopo di far fronte alle esigenze della propria vita quotidiana essendo priva di qualsivoglia fonte di reddito e dovendo provvedere anche alle esigenze della figlia maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente e con lei convivente e, quindi, di essere stata costretta alla vendita dell'unico bene di suo proprietà. Osservava, inoltre, in ordine alla deduzione attorea della non corrispondenza del prezzo di vendita al valore di mercato, che la quotazione di € 5.300,00 poteva eventualmente riferirsi ad una automobile in buono stato di manutenzione, senza vizi e/o difetti di carrozzeria e/o di meccanica, circostanza non sussistente nel caso di specie, tenuto conto che il bene alienato necessitava di riparazioni e manutenzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che: “il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, voglia rigettare la domanda del sig. Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto”.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale della convenuta Controparte_1 ed escussione del testimone di parte convenuta , acquisita la Testimone_1 documentazione prodotta dalle parti, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente magistrato in data 14.05.2025; si perveniva, così, all'udienza del
20.05.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale con provvedimento del 21.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della pag. 4/14 motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Onde correttamente inquadrare la vicenda oggetto dell'esame del Tribunale, giova ricordare che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) è quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore (revocante) di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
Funzione dell'azione è, pertanto, quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione posti in essere dal debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità, eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari ed esecutive sul bene distratto.
Ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria è necessaria la compresenza di una serie di condizioni elencate all'art. 2901 del codice civile: a)
l'esistenza di un credito (inteso nella sua nozione in senso lato, “anche il credito litigioso o eventuale è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità creditore ed abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore”,cfr., Cass. 7 Marzo 2017 n.240); b) un atto di disposizione del patrimonio del debitore sia esso anteriore o posteriore al sorgere del credito (eventus damni); c) nel caso di atto posteriore al sorgere del credito la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo del pag. 5/14 patrimonio alle ragioni del creditore (scientia damni); d) nell'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (animus nocendi); e) nel caso di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito, che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio (partecipatio fraudis) o che il terzo fosse comunque partecipe alla dolosa preordinazione ove l'atto sia anteriore al credito.
Orbene, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, è richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Il pregiudizio, come si è visto, è dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza.
La conoscenza deve quindi avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualità che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre tuttavia che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., Cass. civ., sez. III, 23/11/1985, n. 5824, "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati").
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr., Cass. 15 gennaio 2024, n. 1558; Cass. civ., sez. III, 18 settembre pag. 6/14 2015 n. 18315; Cass. civ., sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498; Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546).
Incidono sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto (a titolo oneroso o gratuito), sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito.
Al riguardo è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.,
l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n.
17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996;
Tribunale Roma sez. II, 31/01/2020, n.2114).
Difatti, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr.,
Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755; dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas",
"l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni", cfr., ex multis,
Tribunale Novara, 11/08/2020, n.385).
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza pag. 7/14 patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà del soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Sez. 3 ord. 19207/2018).
Quanto alla sussistenza della ragione di credito, è invalso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve trattarsi non già di un credito giudizialmente accertato, bensì – per l'appunto – di una mera ragione e/o aspettativa di credito, anche sub iudice o sottoposta a condizione (cfr., Cass. Civ. 06/05/2021 n.
12047, “posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori”; in senso conforme, ex multis, altresì Cass. Civ.
19/02/2020 n. 4212).
Orbene, nel caso di specie non può dubitarsi della sussistenza della ragione di credito dell'attore- circostanza, invero, non contestata- e, più precisamente di un credito anteriore rispetto all'atto dispositivo del patrimonio del debitore, trattandosi, infatti, di una pretesa creditoria derivante dalla sentenza di separazione giudiziale n.
309/2013, emessa dal Tribunale di Isernia il 17.07.2013 e munita di formula esecutiva il 28.03.2014, con la quale veniva condannata alla Controparte_1 refusione delle spese di lite, quantificate in Euro 4.500,00, oltre spese e accessori di legge (cfr. produzione parte attrice). pag. 8/14 Deve, dunque, ritenersi sussistente la ragione di credito a fondamento dell'invocata azione revocatoria ordinaria.
Nel caso di specie, come anticipato, essendo il credito sorto anteriormente all'atto di alienazione a titolo oneroso (vendita dell'autovettura unico bene di proprietà di parte convenuta) e posto in essere successivamente all'insorgenza della ragione creditoria, risulta necessario esaminare la sussistenza sotto il profilo oggettivo dell'eventus damni, nonché, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della scientia damni e partecipatio fraudis del terzo, considerato che entrambi i convenuti hanno tra l'altro eccepito, con particolare riferimento alla posizione del terzo acquirente, la insussistenza di tale requisito.
Ebbene, non può ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione, considerando che non risulta adeguatamente provato in causa.
Ne deriva il conseguente rigetto della domanda revocatoria proposta da parte attrice, stante il difetto di uno dei presupposti essenziali della azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Più precisamente, in ordine al profilo soggettivo, può ritenersi sussistente l'elemento psicologico della condotta del debitore (consilium fraudis), ma non anche quello che deve connotare la condotta del terzo (partecipatio fraudis).
Invero, per quanto riguarda il primo, non vi è ragione per non ritenere che, con la conclusione dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria, parte debitrice non fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di parte attrice.
Deve, infatti, considerarsi sussistente l'elemento soggettivo della scientia damni in capo ad intesa come consapevolezza o semplice conoscenza, del Controparte_1 danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto successivo al sorgere del credito (cfr., Cass. sez. 1, ord. n. 9192/2021), non apparendo alcun dubbio che, alienando il proprio bene, la convenuta avesse piena pag. 9/14 coscienza della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dell'attore. Elemento, invero, desumibile anche considerando il breve lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di precetto intervenuta in data 21.09.2018 e la successiva vendita del bene eseguita in data 04.10.2018 (cfr., doc. n. 2 e 4 produzione parte attrice).
Da tali elementi non può che ricavarsi la sussistenza del requisito del consilium fraudis in capo a , e ciò in linea con il pacifico insegnamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della fondatezza dell'azione revocatoria di un atto dispositivo a titolo oneroso successivo all'insorgenza del credito la prova della consapevolezza in capo a debitore e terzo della lesività delle ragioni creditorie può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr., Cass. Civ.
12/02/2020, n. 3375 e Cass. Civ. 18/06/2019, n. 16221).
Di contro invece non può ritenersi provata la partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, condizione necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria allorquando l'atto, per il quale si richiede la dichiarazione di inefficacia, sia successivo al sorgere del credito.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione infatti: “uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria è la prova a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. La suddetta prova può essere fornita anche attraverso presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”(cfr., Cass. 21 aprile
2006, n. 9367; Cass. 27 Gennaio 2006 n. 1759; Cass. 21 settembre 2001, n. 11916;
Cass., 5 giugno 2000, n. 7452); la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 1286 del
18.01.2019).
pag. 10/14 Giova all'uopo ribadire che ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, pertanto, è necessario non soltanto che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecasse alle ragioni del credito, ma, nel caso di atti a titolo oneroso, che anche il terzo fosse consapevole del relativo pregiudizio;
condizioni che, secondo il tenore della norma, non sono alternative, bensì cumulative, in quanto la disposizione stessa ne richiede la coesistenza.
Nel caso in esame, non è stata provata dal creditore la conoscenza da parte dell'acquirente dell'autovettura, della volontà del debitore di disfarsi del CP_2 bene al fine di compromettere le ragioni del creditore. Il creditore si è, infatti, limitato a desumere la fraudolenza della condotta dalla esiguità del prezzo di vendita dell'autovettura alienata, ritenendolo non corrispondente al valore di mercato e, più precisamente per essere stata alienata al prezzo di 3.000,00 euro in luogo del valore di mercato pari a 5.300,00 euro.
Le circostanze rilevate dall'attore non assurgono a presunzioni gravi precise e concordanti, da cui poter trarre la prova di tale condizione soggettiva dell'azione.
Ed invero, non risulta essere stata provata la sussistenza di eventuali rapporti di parentela e/o pregressa conoscenza;
non sono stati dedotti elementi in forza dei quali ritenere che il terzo acquirente fosse a conoscenza dei rapporti economici intrattenuti tra le parti;
ed, inoltre, il corrispettivo della compravendita (pari ad € 3.000,00) non assurge – contrariamente a quanto dedotto dall'attore – ad un prezzo “vile”, ossia assolutamente irrisorio rispetto alle qualità del bene ceduto.
Circostanze queste che hanno trovato riscontro anche all'esito dell'esame testimoniale del teste , il quale dichiarava che la moglie non Testimone_1 conosceva la sig.ra di averla accompagnata a Venafro al fine di visionare CP_1
l'autovettura e di aver acquistato molti pezzi per provvedere alla sua sistemazione, versando l'autovettura in “condizioni rovinate”, precisando, inoltre, che la signora aveva sostenuto circa 2.000,00 euro di spese per la riparazione della CP_2
pag. 11/14 autovettura. (cfr., verbale udienza del 14.01.2022).
Infatti, al di là della differenza di prezzo, non eccessiva, l'assenza della consapevolezza da parte del terzo dell'intento fraudolento del venditore nell'acquisto di una autovettura ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato risulta suffragata anche dalla documentazione prodotta dalla convenuta CP_2 la quale ha documentalmente dimostrato le riparazioni cui l'autovettura è stata sottoposta, giustificando così la determinazione del prezzo stabilito dalle parti, ovvero del prezzo inferiore rispetto a quello di mercato secondo la prospettazione di parte attrice (cfr., documenti 5, 6, 7 e 8 produzione parte convenuta . CP_2
In definitiva, non vi sono sufficienti ed idonei elementi che, valutati nella loro globalità e convergenza, possano dimostrare la conoscenza, anche da parte del terzo, del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Alla luce dei motivi esposti, l'azione revocatoria deve essere rigettata non avendo il creditore fornito la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente del bene, condizione necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione pauliana ove l'atto sia titolo oneroso e successivo all'insorgenza del credito.
Nonostante l'infondatezza delle tesi attoree, non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che, come noto, presuppone l'accertamento sia dell'elemento oggettivo dell'illecito che dell'elemento soggettivo (cfr., Cass 1.12.1995, 12422).
La responsabilità in esame, infatti, discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda l'art. 96 c.p.c., comma 1, dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (cfr., Cass. n.
3830/2021). La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza della infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione pag. 12/14 di detta conoscenza (cfr., Cass 6.6.2007, n. 13269), tenuto conto che, come statuito dalla Suprema Corte, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570). Ed infatti, dalla mera infondatezza della domanda non può per ciò solo ritenersi sussistente quell' “abuso dello strumento processuale”, che invece sussiste quando la parte agisce o resiste in giudizio pretestuosamente (cfr.,
Cass. Civ. 23/02/2021 n. 4905) e che il legislatore ha inteso sanzionare con la suddetta disposizione codicistica.
Sulla scorta della documentazione in atti, nel caso di specie non paiono ravvisarsi tali elementi soggettivi nella condotta di parte attrice, per vero comunque nemmeno allegati da parte convenuta, sicchè la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico della parte attrice e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€6.749,24), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali IVA e
CPA da corrispondersi in favore di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A, ove dovuti;
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2 che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre pag. 13/14 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A, ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, 27/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 14/14