CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1309/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gregorio D'Ippona - Via Aldo Moro, 1 89853 San Gregorio D'Ippona VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di VI Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 VI Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 22.09.2025 l'avviso di intimazione n° 13920259001826413000 (in relazione a n. 5 sottese cartelle di pagamento per TARSU/TIA anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011 e per TARI anni 2014 e 2015) a lui notificato il 2.07.2025 nei confronti del Comune di VI Valentia, del Comune di San Gregorio d'Ippona e dell'Agenzia delle Entrate CO, sulla base dell'unico seguente motivo:
1) NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 139 20259001826413000 PER MANCATA
NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO - CARTELLA – E PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL
CREDITO PORTATO DALL'ATTO OGGI OPPOSTO.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, che rappresentava di avere correttamente proceduto alla notificazione di tutte e cinque le sottese cartelle di pagamento. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, precisava di avere notificato – dopo la notificazione delle citate cartelle di pagamento -
l'intimazione di pagamento n. 13920169001297585000, l'atto di pignoramento presso terzi n.
13984201600001478001, l'intimazione di pagamento n. 13920219001529891000, l'intimazione di pagamento n. 13920229001340743000, l'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000 (senza indicare, però, le date di notificazione di questi atti), prima della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 13920259001826413000, oggetto dell'odierna impugnazione;
riteneva che nessun termine di prescrizione potesse essere decorso, anche in considerazione dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di 542 giorni.
Nessuno si costituiva in giudizio per i Comuni di VI Valentia e di San Gregorio d'Ippona, nonostante la ritualità della notificazione.
La difesa del ricorrente depositava un'analitica memoria, con la quale contestava la produzione del
Concessionario e che per completezza si riporta nella parte di interesse:
“ la relata di notifica dell'atto di pignoramento n. 13984201600001478001 avvenuta il 09.06.2016 che, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio non rileva, atteso che trattasi di documento notificato circa dieci anni fa;
degli estratti di ruolo le cui notifiche relative ai documenti indicati negli estratti medesimi riguardano le annualità 2011, 2013, 2016 e 2017, e quindi anche in questo caso non rilevanti ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali eccepita dal sottoscritto con il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la notifica dei documenti indicati negli estratti di ruolo e l'intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio notificata in data 02.07.2025
l'intimazione di pagamento n. 1392021 9001529891000 a cui sono sottese le stesse cartelle portate dall'intimazione di pagamento n. 139 20259001826413000 opposta con il presente giudizio;
l'intimazione di pagamento n. 13920229001340743000 a cui risulta sottesa solo una delle cartelle contenute nell'intimazione oggi opposta e nello specifico la n. 13920160002597268000;
l'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000 a cui risulta sottesa una sola delle cartelle contenute nell'intimazione oggi opposta e precisamente la n. 13920160004332126000.
Ebbene, ai fini del presente giudizio, e quindi relativamente all'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento oggi opposta, ciò che interessa è la REGOLARITÀ della notifica dell'intimazione di pagamento 1 n. 1392021 9001529891000 alla quale sono sottese tutte le cartelle portate dall'intimazione di pagamento oggi opposta.
Tuttavia, come l'adita Corte potrà verificare, nella relata di notifica dell'intimazione n.
13920219001529891000, si riporta la seguente dicitura: “Destinatario sconosciuto, nessuna info, si richiede supplemento anagrafico”, flaggando la dicitura “depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”.
Contestava, quindi, la regolarità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (rito degli irreperibili cd. assoluti) e depositava certificato di residenza. Infatti, sosteneva che il ricorrente sarebbe regolarmente residente alla traversa Roma n. 73 lettera 1 del Comune di San Gregorio d'Ippona, come sarebbe stato riportato anche nelle altre relate di notifica prodotte dall'Agente della CO, i cui plichi sarebbero stati regolarmente recapitati al ricorrente. In ogni caso, il procedimento notificatorio non sarebbe stato completo, in assenza della notificazione della CAD. Ciò varrebbe anche con riferimento all'intimazione di pagamento n. 13920229001340743000 a cui risulterebbe sottesa una sola tra le cartelle presenti nell'intimazione opposta con il presente giudizio e nello specifico la n. 13920160002597268000. Per l'intimazione di pagamento n.
13920239000149821000, a cui risulterebbe sottesa una sola delle cartelle contenute nell'intimazione oggi opposta e precisamente la n. 13920160004332126000, l'addetto alla notifica riporterebbe la dicitura
“soggetto assente”, depositando alla casa comunale con avviso di notifica. Ebbene, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, per la sola cartella n. 13920160004332126000, la relata di notifica che potrebbe essere considerata valida sarebbe quella relativa all'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000.
All'udienza del 3 febbraio 2026, compariva la sola difesa del ricorrente, che discuteva brevemente la causa riportandosi ai propri atti. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
Si condivide integralmente il contenuto della precisa memoria illustrativa depositata dalla difesa del ricorrente.
Infatti, è necessario risalire a ritroso dall'atto oggi impugnato per verificare la regolarità della notificazione degli atti presupposti. Dalla comparsa di costituzione del Concessionario non è dato evincersi quale sia la scansione temporale della notificazione delle n. 4 intimazioni di pagamento e del pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso terzi è stato notificato il 9.06.2016, ossia quasi dieci anni fa, ragion per cui la sua notificazione non assume rilevanza nel caso di specie.
L'intimazione n. 13920219001529891000 è stata notificata nell'anno 2023 e sarebbe quindi tempestiva, ma il procedimento notificatorio non è regolare;
infatti, dal certificato di residenza emerge come il ricorrente risieda alla TRAVERSA ROMA N. 73 - Lettera: 1 Comune SAN GREGORIO D'IPPONA (VV). Il certificato prodotto non è storico e quindi fotografa solo la situazione al 16.01.2026, ma si può evincere che lo stesso non abbia mai mutato la propria residenza dalla circostanza che il pignoramento presso terzi a cui ci si è poc'anzi riferiti, notificato regolarmente nell'anno 2016, è stato notificato al medesimo indirizzo. Né tale circostanza è stata oggetto di smentita da parte del Concessionario. La notificazione, quindi, avrebbe dovuto essere effettuata eventualmente nei confronti dell'assente, ma non già dello sconosciuto.
Procedendo ancor più a ritroso, si vedrà che l'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000 è stata notificata sempre nell'anno 2023 e pertanto l'odierna intimazione è tempestiva rispetto a quella, essendo nel quinquennio. In questo caso il procedimento notificatorio è corretto, essendo stato effettuato nei confronti dell'assente, con deposito e notifica di CAD. A tale intimazione, però, è sottesa la sola cartella n.
13920160004332126000, per la quale, dunque, va disposto il rigetto del ricorso.
L'intimazione n. 13920229001340743000 è stata notificata con il rito dei cd. irreperibili assoluti (destinatario sconosciuto all'indirizzo) nell'anno 2023; valgono le stesse considerazioni già svolte in precedenza.
L'intimazione n. 13920169001297585000 risulta notificata nell'anno 2016 ed è quindi decisamente troppo risalente (e comunque risulta notificata a mani del destinatario personalmente all'indirizzo di Indirizzo_1
– Indirizzo_2, con le considerazione di cui sopra, che si ribadiscono).
Pertanto, l'intimazione va confermata per la sola cartella n. 13920160004332126000, con conseguente rigetto del ricorso pro parte. Per il resto, il ricorso va accolto e l'intimazione di pagamento impugnata annullata.
A fronte dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del giudizio. VI Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara
ER
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1309/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gregorio D'Ippona - Via Aldo Moro, 1 89853 San Gregorio D'Ippona VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di VI Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 VI Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001826413000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 22.09.2025 l'avviso di intimazione n° 13920259001826413000 (in relazione a n. 5 sottese cartelle di pagamento per TARSU/TIA anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011 e per TARI anni 2014 e 2015) a lui notificato il 2.07.2025 nei confronti del Comune di VI Valentia, del Comune di San Gregorio d'Ippona e dell'Agenzia delle Entrate CO, sulla base dell'unico seguente motivo:
1) NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 139 20259001826413000 PER MANCATA
NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO - CARTELLA – E PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL
CREDITO PORTATO DALL'ATTO OGGI OPPOSTO.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, che rappresentava di avere correttamente proceduto alla notificazione di tutte e cinque le sottese cartelle di pagamento. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, precisava di avere notificato – dopo la notificazione delle citate cartelle di pagamento -
l'intimazione di pagamento n. 13920169001297585000, l'atto di pignoramento presso terzi n.
13984201600001478001, l'intimazione di pagamento n. 13920219001529891000, l'intimazione di pagamento n. 13920229001340743000, l'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000 (senza indicare, però, le date di notificazione di questi atti), prima della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 13920259001826413000, oggetto dell'odierna impugnazione;
riteneva che nessun termine di prescrizione potesse essere decorso, anche in considerazione dell'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di 542 giorni.
Nessuno si costituiva in giudizio per i Comuni di VI Valentia e di San Gregorio d'Ippona, nonostante la ritualità della notificazione.
La difesa del ricorrente depositava un'analitica memoria, con la quale contestava la produzione del
Concessionario e che per completezza si riporta nella parte di interesse:
“ la relata di notifica dell'atto di pignoramento n. 13984201600001478001 avvenuta il 09.06.2016 che, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio non rileva, atteso che trattasi di documento notificato circa dieci anni fa;
degli estratti di ruolo le cui notifiche relative ai documenti indicati negli estratti medesimi riguardano le annualità 2011, 2013, 2016 e 2017, e quindi anche in questo caso non rilevanti ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali eccepita dal sottoscritto con il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la notifica dei documenti indicati negli estratti di ruolo e l'intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio notificata in data 02.07.2025
l'intimazione di pagamento n. 1392021 9001529891000 a cui sono sottese le stesse cartelle portate dall'intimazione di pagamento n. 139 20259001826413000 opposta con il presente giudizio;
l'intimazione di pagamento n. 13920229001340743000 a cui risulta sottesa solo una delle cartelle contenute nell'intimazione oggi opposta e nello specifico la n. 13920160002597268000;
l'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000 a cui risulta sottesa una sola delle cartelle contenute nell'intimazione oggi opposta e precisamente la n. 13920160004332126000.
Ebbene, ai fini del presente giudizio, e quindi relativamente all'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento oggi opposta, ciò che interessa è la REGOLARITÀ della notifica dell'intimazione di pagamento 1 n. 1392021 9001529891000 alla quale sono sottese tutte le cartelle portate dall'intimazione di pagamento oggi opposta.
Tuttavia, come l'adita Corte potrà verificare, nella relata di notifica dell'intimazione n.
13920219001529891000, si riporta la seguente dicitura: “Destinatario sconosciuto, nessuna info, si richiede supplemento anagrafico”, flaggando la dicitura “depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”.
Contestava, quindi, la regolarità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (rito degli irreperibili cd. assoluti) e depositava certificato di residenza. Infatti, sosteneva che il ricorrente sarebbe regolarmente residente alla traversa Roma n. 73 lettera 1 del Comune di San Gregorio d'Ippona, come sarebbe stato riportato anche nelle altre relate di notifica prodotte dall'Agente della CO, i cui plichi sarebbero stati regolarmente recapitati al ricorrente. In ogni caso, il procedimento notificatorio non sarebbe stato completo, in assenza della notificazione della CAD. Ciò varrebbe anche con riferimento all'intimazione di pagamento n. 13920229001340743000 a cui risulterebbe sottesa una sola tra le cartelle presenti nell'intimazione opposta con il presente giudizio e nello specifico la n. 13920160002597268000. Per l'intimazione di pagamento n.
13920239000149821000, a cui risulterebbe sottesa una sola delle cartelle contenute nell'intimazione oggi opposta e precisamente la n. 13920160004332126000, l'addetto alla notifica riporterebbe la dicitura
“soggetto assente”, depositando alla casa comunale con avviso di notifica. Ebbene, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, per la sola cartella n. 13920160004332126000, la relata di notifica che potrebbe essere considerata valida sarebbe quella relativa all'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000.
All'udienza del 3 febbraio 2026, compariva la sola difesa del ricorrente, che discuteva brevemente la causa riportandosi ai propri atti. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
Si condivide integralmente il contenuto della precisa memoria illustrativa depositata dalla difesa del ricorrente.
Infatti, è necessario risalire a ritroso dall'atto oggi impugnato per verificare la regolarità della notificazione degli atti presupposti. Dalla comparsa di costituzione del Concessionario non è dato evincersi quale sia la scansione temporale della notificazione delle n. 4 intimazioni di pagamento e del pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso terzi è stato notificato il 9.06.2016, ossia quasi dieci anni fa, ragion per cui la sua notificazione non assume rilevanza nel caso di specie.
L'intimazione n. 13920219001529891000 è stata notificata nell'anno 2023 e sarebbe quindi tempestiva, ma il procedimento notificatorio non è regolare;
infatti, dal certificato di residenza emerge come il ricorrente risieda alla TRAVERSA ROMA N. 73 - Lettera: 1 Comune SAN GREGORIO D'IPPONA (VV). Il certificato prodotto non è storico e quindi fotografa solo la situazione al 16.01.2026, ma si può evincere che lo stesso non abbia mai mutato la propria residenza dalla circostanza che il pignoramento presso terzi a cui ci si è poc'anzi riferiti, notificato regolarmente nell'anno 2016, è stato notificato al medesimo indirizzo. Né tale circostanza è stata oggetto di smentita da parte del Concessionario. La notificazione, quindi, avrebbe dovuto essere effettuata eventualmente nei confronti dell'assente, ma non già dello sconosciuto.
Procedendo ancor più a ritroso, si vedrà che l'intimazione di pagamento n. 13920239000149821000 è stata notificata sempre nell'anno 2023 e pertanto l'odierna intimazione è tempestiva rispetto a quella, essendo nel quinquennio. In questo caso il procedimento notificatorio è corretto, essendo stato effettuato nei confronti dell'assente, con deposito e notifica di CAD. A tale intimazione, però, è sottesa la sola cartella n.
13920160004332126000, per la quale, dunque, va disposto il rigetto del ricorso.
L'intimazione n. 13920229001340743000 è stata notificata con il rito dei cd. irreperibili assoluti (destinatario sconosciuto all'indirizzo) nell'anno 2023; valgono le stesse considerazioni già svolte in precedenza.
L'intimazione n. 13920169001297585000 risulta notificata nell'anno 2016 ed è quindi decisamente troppo risalente (e comunque risulta notificata a mani del destinatario personalmente all'indirizzo di Indirizzo_1
– Indirizzo_2, con le considerazione di cui sopra, che si ribadiscono).
Pertanto, l'intimazione va confermata per la sola cartella n. 13920160004332126000, con conseguente rigetto del ricorso pro parte. Per il resto, il ricorso va accolto e l'intimazione di pagamento impugnata annullata.
A fronte dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del giudizio. VI Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara
ER