Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 191
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione n. 13920219001529891000, sottesa a tutte le cartelle, non sia stata regolare poiché effettuata con il rito degli irreperibili assoluti nonostante il ricorrente avesse una residenza nota e regolarmente notificata in passato. Anche la notifica dell'intimazione n. 13920229001340743000 è stata ritenuta irregolare per le stesse ragioni.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione n. 13920169001297585000, notificata nel 2016, sia troppo risalente. Tuttavia, l'intimazione n. 13920239000149821000, notificata nel 2023 e relativa alla cartella n. 13920160004332126000, è stata considerata tempestiva e la sua notifica regolare, portando al rigetto del ricorso per tale specifica cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 191
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 191
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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