Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
FA Bava, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Fronte, Nazzareno Lopreiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Sabrina Caglioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della delibera della Commissione straordinaria ASP Vibo Valentia n. 155 del 30 aprile 2025, recante la graduatoria degli ammessi alla procedura per conferimento incarico quinquennale di Direttore del Distretto sanitario unico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le parti costituite circa la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 5 giugno 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Considerato che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120);
Ritenuto , pertanto, che il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto , infine, che le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione della natura in rito della pronunzia, del generale assetto degli interessi coinvolti e considerando che, in ogni caso, l’amministrazione, sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente, ha provveduto tempestivamente in autotutela, rimuovendo l’errore commesso, causato da “ un’anomalia funzionale, nel gestionale di protocollazione di questa Azienda Sanitaria ”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO