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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 558/2024, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 127 TER CPC”, promosso da: CP_1
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), ivi residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
14, p.t (C.F.: ); C.F._2
pagina 1 di 5 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Provenzano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via Ilva nr. 44;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso congiunto indicato in epigrafe, i coniugi chiedevano, all'intestato Tribunale, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in La Maddalena, il 05.01.2015, trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di La Maddalena al
N. 1 parte/serie C anno 2015, alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi istanti in data 05.01.2015 a La Maddalena, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte/serie C anno 2015, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e a tutti gli incombenti di cui agli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n° 898 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) Le parti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere al proprio sostentamento, e di aver comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
3) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”.
In particolare, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio civile in La Maddalena il 5 gennaio 2015, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte/serie C anno 2015, scegliendo il regime della comunione dei beni e che, dalla predetta unione, non nascevano figli.
pagina 2 di 5 Rilevavano altresì che, con sentenza nr. 82/2024, pubblicata in data 31.01.2024, nel proc. 1366/2023, il Tribunale di Tempio Pausania omologava la separazione consensuale dei coniugi istanti alle condizioni dai medesimi concordate e che, non essendosi i coniugi riconciliati, né avendo i medesimi ripreso la convivenza, sussistevano i presupposti per una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., come richiesto dalle parti, le stesse confermavano la volontà di rinunciare alla presenza fisica in udienza, e si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e chiedendo, all'intestato Tribunale, di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni rassegnate, come segue: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
05.01.2015 a La Maddalena iscritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al n 1 parte/serie C anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Maddalena, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza.
2) Non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuna delle parti provvedere al proprio sostentamento, e di aver comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
3) Le parti danno reciprocamente e definitivamente l'assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità.
4) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Il PM in sede nulla opponeva rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il Giudice Relatore riferiva la causa al Collegio nella camera di consiglio telematica del 13 gennaio 2025.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni richieste nel ricorso introduttivo, che potranno, pertanto, essere recepite nel dispositivo della presente sentenza.
pagina 3 di 5 Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Come richiesto dalle parti, occorre disporre la compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto,
visto il parere del Pubblico Ministero;
visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di:
, nato in [...] il [...], (C.F.: Parte_1
); C.F._2
e
, nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
); C.F._1
contratto in La Maddalena il 5 gennaio 2015, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di La Maddalena, Anno 2015 N. 1 parte/serie II C;
alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 5 - le parti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuna di loro provvedere al proprio sostentamento, e di avere comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi;
- le parti danno il reciproco e definitivo assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio svolta con modalità telematiche il 13 gennaio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 558/2024, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 127 TER CPC”, promosso da: CP_1
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), ivi residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
14, p.t (C.F.: ); C.F._2
pagina 1 di 5 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Provenzano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via Ilva nr. 44;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso congiunto indicato in epigrafe, i coniugi chiedevano, all'intestato Tribunale, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in La Maddalena, il 05.01.2015, trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di La Maddalena al
N. 1 parte/serie C anno 2015, alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi istanti in data 05.01.2015 a La Maddalena, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte/serie C anno 2015, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e a tutti gli incombenti di cui agli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n° 898 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) Le parti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere al proprio sostentamento, e di aver comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
3) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”.
In particolare, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio civile in La Maddalena il 5 gennaio 2015, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte/serie C anno 2015, scegliendo il regime della comunione dei beni e che, dalla predetta unione, non nascevano figli.
pagina 2 di 5 Rilevavano altresì che, con sentenza nr. 82/2024, pubblicata in data 31.01.2024, nel proc. 1366/2023, il Tribunale di Tempio Pausania omologava la separazione consensuale dei coniugi istanti alle condizioni dai medesimi concordate e che, non essendosi i coniugi riconciliati, né avendo i medesimi ripreso la convivenza, sussistevano i presupposti per una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., come richiesto dalle parti, le stesse confermavano la volontà di rinunciare alla presenza fisica in udienza, e si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e chiedendo, all'intestato Tribunale, di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni rassegnate, come segue: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
05.01.2015 a La Maddalena iscritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al n 1 parte/serie C anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Maddalena, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza.
2) Non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuna delle parti provvedere al proprio sostentamento, e di aver comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
3) Le parti danno reciprocamente e definitivamente l'assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità.
4) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Il PM in sede nulla opponeva rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il Giudice Relatore riferiva la causa al Collegio nella camera di consiglio telematica del 13 gennaio 2025.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni richieste nel ricorso introduttivo, che potranno, pertanto, essere recepite nel dispositivo della presente sentenza.
pagina 3 di 5 Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Come richiesto dalle parti, occorre disporre la compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto,
visto il parere del Pubblico Ministero;
visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di:
, nato in [...] il [...], (C.F.: Parte_1
); C.F._2
e
, nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
); C.F._1
contratto in La Maddalena il 5 gennaio 2015, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di La Maddalena, Anno 2015 N. 1 parte/serie II C;
alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 5 - le parti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuna di loro provvedere al proprio sostentamento, e di avere comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi;
- le parti danno il reciproco e definitivo assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio svolta con modalità telematiche il 13 gennaio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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