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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 5120 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 8745 pubblicata il 6 ottobre 2022 e notificata il 28 ottobre 2022, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf iva ), in persona Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2 del consigliere delegato, Dott. , rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Filippo Paolillo (cf ) e Carlo Pietro Paolo (cf C.F._1
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Paladino, 2, C.F._2 nello studio dell'Avv. Grazia Basile, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_1
); Email_2
appellante
e
(cf e p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giulio Montano (cf ), elettivamente domiciliata C.F._3 nello studio del difensore in Caserta, Via F. De Renzis, 41, giusta mandato alle liti
1 in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
4145/2019 richiesto e ottenuto nei suoi confronti da Controparte_1 per l'importo di € 84.035,02, per il pagamento del saldo di lavori edili eseguiti in favore della committente, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale volta a ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito della imperfetta esecuzione delle opere nonché dei maggiori costi sopportati per inadempimenti dell'impresa esecutrice. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, Controparte_1 chiedendo la conferma dell'ingiunzione e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Napoli, istruita documentalmente la causa, accoglieva l'opposizione parzialmente e, ritenuto legittimo l'abbandono del cantiere da parte di e dovuto l'importo ingiunto, determinava la somma spettante CP_1
Contr alla , a titolo risarcitorio per le riparazioni effettuate, in € 74.978,92, liquidata all'attualità, con esclusione dei maggiori costi sostenuti per l'affiancamento di ulteriori squadre, compensati i reciproci debiti/crediti, tenuto conto degli Contr interessi maturati, condannava al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 33.663,40, oltre interessi dalla pubblicazione della
[...] sentenza nonché alla refusione delle spese di lite, delle quali disponeva la parziale compensazione.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato Pt_3
a mezzo pec il 26 novembre 2022, invocandone l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n° 8745 del 2022 del Tribunale di
Napoli, Sez. XI civile, n. 22216/19 R.G., G.U. dott. Fabio Perella, pubblicata in
2 data 06.10.2022, notificata in data 28.10.2022, ed oggetto di gravame, in accoglimento delle argomentazioni dedotte a sostegno della presente impugnazione:
In via preliminare e cautelare: sospendere, ai sensi del disposto degli articoli
283 e 337 c.p.c., l'esecutività e/o l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n° 8745/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. XI Civile Giudice dott. Fabio Perella nell'ambito del giudizio RG 22216/19 ed oggetto di gravame, per i motivi di cui al paragrafo IV del presente atto.
Nel merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 4154/19 ing. – 16092/19
R.G. del Tribunale di Napoli, in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza 8745/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. XI Civile
Giudice dott. Fabio Perella nell'ambito del giudizio RG 22216/19:
1. In accoglimento dei motivi d'appello sub a) e b), accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
2. In accoglimento del motivo di appello sub c), previo accertamento del grave inadempimento di al contratto del 06.08.18 Controparte_1 relativo al cantiere Agrologic di Monselice (PD), nonché al contratto verbale di agosto 2018 relativo al cantiere di San Gimignano, dichiararsi risolti entrambi
i contratti e, previo accertamento di tutti i danni subiti dall'appellante, condannarsi in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a pagare a , la somma di € 260.000,00 Parte_1
o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, nei limiti dello scaglione del CUIR versato, con gli interessi ex art. 1284c.c., co. IV, dal dì della domanda giudiziale 11.07.2019 al saldo effettivo.
3. In subordine: accertarsi e dichiararsi il minor credito di Controparte_1
quantificandolo in quella diversa minor somma ritenuta di
[...] giustizia, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4154/19 ing. –
16092/19 R.G., del Tribunale di Napoli, perché infondato in fatto ed in diritto, con compensazione dei rispettivi debiti e crediti
...
3 Si insiste per l'ammissione della prova orale richiesta con la memoria ex art.
1873, co. VI, n. 2, cpc con i capitoli ivi formulati e i testi indicati.
In ogni caso: Spese e compenso di causa per entrambi i gradi di giudizio, con
CPA e IVA e rimborso forfettario, interamente rifusi”.
Con comparsa depositata il 4 marzo 2023, si costituiva in giudizio
[...] eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di Controparte_1 specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
La Corte, con provvedimento del 30 gennaio 2023, reso nell'ambito del sub procedimento aperto ai sensi dell'art. 351 cpc, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sul rilievo che, pur necessitando un più complesso accertamento non esperibile nella fase sommaria, il provvedimento impugnato non presentasse vizi logici manifesti e fosse, altresì, carente il periculum in mora.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, subendo un rinvio d'ufficio.
All'udienza del 12 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non è fondata poiché il gravame contiene sufficientemente chiare e argomentate censure al provvedimento impugnato e va, dunque, esaminato nel merito.
L'appellante formula tre motivi di gravame così rubricati:
“a) Erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto il credito di er i CP_1 cantieri di San Gimignano e Pesaro per omessa motivazione in ordine all'accertamento delle opere eseguite;
b) Erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto il credito di er CP_1 violazione e falsa applicazione degli arti. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. con errata e omessa valutazione delle deduzioni processuali e delle risultanze istruttorie;
c) Erroneità del capo della sentenza che ha accolto solo in parte la domanda
4 riconvenzionale per violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e 115 e 116
c.p.c. con errata e omessa e contraddittoria valutazione delle deduzioni processuali e delle risultanze istruttorie”.
Giova premettere che il credito per il quale ha agito in Controparte_1 via monitoria tra origine da tre diversi contratti di appalto, uno stipulato per iscritto mediante accettazione del preventivo del 6 agosto 2018, afferente a lavori di posa in opera di elementi prefabbricati nel cantiere di Monselice (PD), riferito a tre distinti lotti, per i quali veniva convenuto un prezzo al netto dell'iva, rispettivamente, di € 77.000,00 Lotto Ortofrutta, € 80.000,00 Lotto Safo ed €
28.000,00 Lotto Varie. Gli altri due contratti, che prevedevano minori lavorazioni, erano stati stipulati verbalmente e i lavori dovevano essere svolti nei cantieri di San Gimignano, per un importo complessivo di € 13.750,00, e CP_4
per € 2.300,00.
[...]
Tanto chiarito, con primo motivo di gravame l'appellante lamenta carenza di Co motivazione della sentenza per aver il Tribunale riconosciuto a l'intero importo oggetto di procedimento monitorio, completamente omettendo di prendere in considerazione le contestazioni mosse con riferimento ai cantieri di
San Gimignano e Pesaro.
In particolare, il primo giudice non avrebbe tenuto alcun conto delle contestazioni della società committente, la quale aveva dedotto che per i detti lavori le parti avevano concordato un prezzo, a corpo, di € 2.300,00 ed € Co 13.750,00, circostanza questa dedotta anche dalla con ricorso per decreto ingiuntivo. L'appellante aveva puntualmente contestato l'esistenza di accordi ulteriori e diversi, non provati in alcun modo dall'impresa, affermando che gli importi di cui alle fatture prodotte erano pari al doppio pattuito, mancando, peraltro, anche in atti qualsiasi giustificativo delle quantità lavorate ovvero degli operai impiegati, delle giornate e ore di lavoro, ecc... Del tutto inidonea a provare Co diversi accordi sul prezzo era l'e-mail prodotta da del 12 ottobre 2018 da parte del Geom. essendo la comunicazione meramente afferente alle date di CP_5 esecuzione dei lavori. L'opposta non aveva fornito alcuna prova né dei diversi accordi verbali sul prezzo né dell'entità dei lavori eseguiti, pertanto, il maggior Co importo di € 15.350,00 richiesto dalla per tali lavorazioni non sarebbe dovuto.
La doglianza è fondata.
5 Invero, il Tribunale in sentenza ha affrontato esclusivamente la questione afferente al contratto scritto per i lavori da eseguirsi nel cantiere di Monselice e, nel provvedimento impugnato, non si rinviene alcun riferimento agli altri due cantieri, salva la circostanza che le parti concordavano che le inadempienze e gli omessi lavori fossero riferibili ai cantieri di Monselice e San Gimignano, con esclusione del cantiere CP_4
Contr Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo deduceva che “Le fatture azionate in ricorso sono state emesse senza alcun preventivo contraddittorio sulla quantità e qualità dei lavori svolti e non vi è alcuna contabilità, né Co Contr condivisa né unilateralmente predisposta da ”, nonché che “a non sono Co state consegnate tutte le fatture emesse da e risultanti dall'integrazione tra quelle indicate dall'avv. Trabalzini e quelle indicate in ricorso, e precisamente Contr sono state consegnate a solo le fat. 13, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 31, 32, 39, 46 Contr del 2018 (doc. 4-14) mentre non sono state consegnate a le fatture n. 29, 33
e 40, che potrebbero essere duplicazioni di altre fatture o comunque fatture per prestazioni inesistenti, come già accaduto e come qui appresso esplicato” (pag. 3 opposizione). Contr Precisava, dunque, che, con riguardo ai cantieri di San Gimignano e le fatture erano afferenti a prestazioni già pagate o non eseguite, CP_4 come contestato fin dal gennaio 2019 (pag. 4).
In atti vi è, infatti, la missiva dell'8 gennaio 2019 dal legale della società opponente (doc. 15), con la quale vengono espressamente contestate – oltre alla mancata esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni - le fatture delle quali si chiedeva il pagamento, con riferimento agli accordi economici contrattuali assunti per i cantieri in questione e all'entità delle lavorazioni. Contr Con memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 cpc, precisava, poi, che le e-mail Co prodotte da , provenienti dal Geom. fossero afferenti ai lavori già CP_5 concordati e non a ulteriori lavori e, comunque, unicamente volte a confermare le date di esecuzione delle opere, nuovamente deducendo che non fossero stati commissionati lavori aggiuntivi, rispetto ai quali non vi era alcuna prova. ha dedotto, sia nel ricorso per ingiunzione che con Controparte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, di aver ricevuto incarico Cont
“Oralmente date le dimensioni e gli importi e come confermato da :
6 1) Cantiere Navale Rossini lotto 01 in Pesaro per l'importo concordato di euro
2.300 + Iva,
2) Cantiere di San Giminiano per l'importo concordato di euro 2.500 + Iva per giorno per un totale di 5,5 giorni ed importo finale di euro 13.750,00 + Iva”, aggiungendo che le parti “ ... in itinere, concordavano verbalmente che per
l'esecuzione del lavoro finale sul Cantiere San Gimignano Gcn avrebbe corrisposto in totale euro 26.800,00 in luogo dei 13.750,00 precedentemente pattuiti, in virtù di ulteriori giorni di lavoro da impiegare” nonché che “per il
Cantiere di Pesaro sarebbero stati necessari due distinti interventi: uno CP_4 di montaggio e pulizia solaio e l'altro relativo al lavoro di n. 2 giorni e mezzo per Contr il montaggio parapetti”, circostanza, quest'ultima negata da e che troverebbe, invece, conferma in una email del Geom. del 12 ottobre 2018. CP_5
Co
ha prodotto in giudizio il contratto afferente al cantiere di Monselice, le fatture emesse, la diffida inoltrata dal proprio legale il 7 gennaio 2019, alcune e- mail scambiate con il Geom. e il DURC, dal quale risulta la regolarità INPS CP_5
e INAIL.
L'impresa non ha neanche chiaramente dedotto la quantità e qualità dei lavori eseguiti e nella comunicazione di posta elettronica del 12 ottobre 2018, a oggetto i lavori a Pesaro, si legge: “Come concordato l'altro gg sono a confermare le lavorazioni di domani e di domenica a Pesaro nel porto c/o per la posa Per_1 dei parapetti. Portarsi trapano, cinture sicurezza. I tasselli, le barre e ke resine inviamo noi Saluti”, pertanto, tale comunicazione è inidonea a provare che, con riguardo al cantiere navale, vi siano stati accordi aggiuntivi verbali sull'entità dei lavori e sul prezzo.
Analogamente, nell'e-mail del 6 settembre 2018 il Geom. con CP_5 riferimento al cantiere di San Gimignano scrive “Confermo quanto già concordato telefonicamente ok per la differenza di 2.500 €uro oltre i 2000 €uro
/ gg per la posa della struttura saluti”, non fornendo alcuna indicazione sulla qualità e quantità di eventuali lavori aggiuntivi e contenente, sotto il profilo economico, indicazioni non dissimili dall'accordo inziale che prevedeva, secondo quanto dedotto da entrambe le parti, un importo giornaliero di € 2.500,00, potendosi, semmai, ritenere che le parti abbiamo convenuto il pagamento di una somma extra di € 2.500,00 e ridotto l'importo giornaliero a € 2.000,00. La prova
7 della consistenza dei lavori eseguiti, anche in termini di giornate lavorative, Contr contestata da , non è stata in alcun modo fornita dall'impresa. Contr Non vi è neanche prova in atti che le fatture, contestate da , siano state accettate – anzi vi è espressa contestazione delle stesse – né iscritte in contabilità; dunque, esse sono del tutto insufficienti a provare il credito dell'impresa.
Il motivo va, dunque, accolto. Contr Con secondo motivo di gravame argomenta che il Tribunale abbia errato Co nel riconoscere il credito di , con riguardo al cantiere di Monselice, sull'assunto che sarebbe provato che le parti abbiano modificato il contratto scritto di Contr subappalto del 6 agosto 18, prevedendo l'assunzione in capo a dei costi per Co il noleggio delle autogru e un compenso a giornaliero di € 1.200,00, anziché
a corpo, e che l'intero importo fatturato per tale cantiere fosse corretto e dovuto nella misura ulteriore chiesta in via monitoria.
La società appellante aveva, difatti, con l'atto di opposizione contestato Co l'esistenza di tale accordo modificativo e, inoltre, dedotto che aveva completato circa metà dei lavori del Lotto Ortofrutta, circa un quarto del Lotto
Safo e nessun lavoro avesse eseguito nel Lotto Varie.
L'impresa, attore sostanziale, nulla aveva allegato né men che meno provato con riguardo all'entità delle opere eseguite, non formulando alcuna istanza Contr istruttoria né producendo idonea documentazione. aveva espressamente Co dedotto che aveva lavorato con discontinuità, tanto che persino il primo giudice aveva rilevato che l'opposta si era limitata ad affermare che “... i lavori erano stati eseguiti in perfetta sintonia e corrispondenza a quanto richiesto dalla opponente odierna senza, tuttavia, provare tale assunto”.
Il contratto, tra l'altro, prevedeva la fatturazione a stato avanzamento lavori, Co non versati in atti. Irrilevante era la circostanza che in alcune fatture avesse Contr indicato il corrispettivo di € 1.200,00 giornalieri, consegnando a solo la fattura 28/2018, considerato anche che le giornate lavorative previste dal contratto in 70/75 gg porterebbero a un totale di € 84.000,00/90.000,00 rispetto Co agli originari € 185,000,00 comprensivi del costo per le autogrù, che secondo Contr era stato successivamente assunto da .
L'importo di € 123,635,02 era stato fatturato per i pochi lavori eseguiti, non provati in alcun modo.
8 Va osservato che il primo giudice, sul punto, ha ritenuto che l'accordo modificativo del contratto potesse ritenersi provato sia alla luce dell'indicazione in alcune fatture di un costo giornaliero di € 1.200,00, sia traendo ulteriore elemento di prova da una comunicazione a mezzo e-mail con la quale, il 6 Co settembre 2018, rappresentava la necessità di un'altra gru per lavorare. Contr Orbene, con l'atto di opposizione ha dedotto “... il totale delle fatture di
BM per € 155.035,02 è del tutto inveritiero poiché non rispondente all'attività realmente svolta, che dovrà essere puntualmente provata/dimostrata dall'opposta, non essendo le fatture idonea prova del credito, se non al solo fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo” e ribadito, con memoria ex art.183, n. 1, cpc, con espresso riferimento al cantiere di Monselice: “Si attende, comunque, che roduca, a sostengo della propria pretesa creditoria, i rapportini di lavoro CP_1 dai quali risulti quanti operai abbiano operato in cantiere e in quali giorni e che dimostri la relativa corrispondenza con le fatture azionate, anche se si contesta ed eccepisce che il contratto era “a corpo”. Inoltre, come già rilevato sub 1), la società, a mezzo del proprio legale, in data 8 gennaio 2019, contestava le fatture emesse poiché “letteralmente inventate”, espressamente affermando “L'unico dato corretto da Voi citato è quanto abbiamo ad oggi bonificato alla ditta
[...]
e, cioè, € 71.000,00 a fronte delle prestazioni dalla Controparte_1 stessa effettuate nei tre cantieri citati”.
A prescindere dall'esistenza o meno di un accordo modificativo del prezzo Contr dell'appalto, non può ritenersi che non abbia puntualmente contestato Co l'esecuzione effettiva dei lavori da parte di , nella misura in cui essa ne chiedeva il pagamento, oltre quanto già corrisposto in misura di € 71.000,00, con conseguente inapplicabilità dell'art. 115 cpc e persistenza dell'onere a carico della creditrice, che non vi ha adempiuto, di fornire la relativa prova, vieppiù Co considerato che proprio ha confermato di aver abbandonato il cantiere non portando a termine il contratto. A tanto non sufficienti, come già chiarito, le sole Contr fatture, contestate dalla committente, in parte non inviate a e per le quali non vi è prova che siano state iscritte in contabilità dalla committente.
Anche il secondo motivo di gravame va, pertanto, accolto. Contr Con terzo e ultimo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui Co il primo giudice ha ritenuto legittimo l'abbandono di del cantiere, in ragione
9 della irregolarità dei pagamenti della committente, respingendo la domanda riconvenzionale laddove era volta a ottenere il risarcimento del danno per i maggiori costi affrontati per l'affiancamento di squadre di montatori nonché per il costo delle autogrù. La committente sarebbe stata erroneamente ritenuta inadempiente mentre risulterebbe in atti che la fattura 13 del 31 luglio 2018, di €
6.000,00, era stata saldata a ottobre, a lavori eseguiti, e la fattura 15 del 17 agosto
2018, funzionale come ritenuto dal Tribunale in sentenza all'inizio dei lavori, era stata pagata il 21 agosto, dopo solo 4 gg. I problemi tra le parti sarebbero insorti Co successivamente a causa dell'emissione da parte di di fatture non supportate Co da rapportini di lavoro o SAL. non aveva mai neanche formalmente comunicato la sospensione dei lavori o eccepito l'inadempimento. L'inesatta e Contr rallentata esecuzione dei lavori aveva costretto , per rispettare i tempi di esecuzione, a stipulare atti aggiuntivi al contratto di subappalto per l'impiego di ulteriori squadre a proprio esclusivo carico con lievitazione dei costi preventivati, dovendo accettare, in ragione dell'urgenza, i prezzi imposti da altre imprese. La voce di danno era comprovata per tabulas dalle detrazioni subite da parte di Contr nei confronti della mandataria nonché dal noleggio dei mezzi, Per_1
Co originariamente a carico di , e dal maggior esborso affrontato per il Lotto Varie Co non eseguito da .
Il motivo non può essere accolto. Co Contr A prescindere da ogni altra considerazione, va rilevato che tra e non è intercorsa alcuna comunicazione afferente all'interruzione dei lavori, non Co essendovi in atti né comunicazione di sospensione da parte di né Contr contestazione di dell'abbandono del cantiere. Per tale ragione deve ritenersi che, se interruzione del rapporto vi fu, essa sia stata consensualmente accettata Contr da entrambe le parti. La documentazione prodotta in atti da , in particolare con riguardo alla necessità di ulteriori squadre, non opera alcun riferimento a Co ritardi di , anch'essi mai contestati se non a posteriori nel gennaio 2019, oltre due mesi dopo. Va, poi, confermato, come già ritenuto dal Tribunale, che vi siano in atti sufficienti elementi indiziari per ritenere che la pattuizione originaria di cui Contr al preventivo dell'agosto 2018, sia stata modificata con accollo da parte di dell'onere delle gru poiché, come rilevato dal primo giudice, tra le fatture accettate dall'appellante ve ne sono alcune riferite al cantiere di Monselice nelle quali il
10 prezzo è espressamente riferito all'importo giornaliero di € 1.200,00 e vi è Co corrispondenza che indica come si sia rivolta alla committente con riguardo alle gru.
Complessivamente valutato il materiale probatorio in atti, non può ritenersi Contr provato, pertanto, che i costi affrontati e documentati da siano ascrivibili a Co inadempimento di piuttosto che a una risoluzione consensuale, da ritenersi sussistente per fatti concludenti.
In conclusione, dunque, l'appello può trovare accoglimento limitatamente ai primi due motivi di gravame, con la conseguenza che va, altresì, accolta la Co domanda di restituzione delle somme pagate in favore di , successivamente Contr all'introduzione dell'appello, formulata da in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 7144/2021), ivi incluse le spese di lite, per le quali, benché corrisposte direttamente al difensore, non vi è provvedimento di distrazione, per un importo complessivo di € 40.793,76, come da bonifici in atti (doc. 5, prod. appellante).
Il regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio va riformato in ragione dell'accoglimento totale dell'opposizione, secondo il principio della soccombenza, e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque tenuto conto del valore della lite, da ritenersi ricompreso nello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, dell'attività effettivamente svolta dalla parti e dalle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole secondo i valori intermedi tra i minimi e i medi delle menzionate tariffe in €
10.577,50, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Le spese di lite del presente grado possono, in ragione del parziale accoglimento del gravame essere compensate in misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di e si liquidano, sulla scorta dei medesimi Controparte_1 criteri, determinandole, per la minore complessità del giudizio di appello, sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario in € 7.160,00, per l'intero, dunque, operata la compensazione, € 4.773,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
P. Q. M.
11 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8745 pubblicata il 6 ottobre 2022, proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara che nulla è dovuto da Parte_1
a condanna
[...] Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Parte_1
€ 74.978,92, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, liquidate, per il primo grado in € 10.577,50 e, per il presente grado, già operata la compensazione, in € 4.773,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) condanna a restituire a , Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 40.793,76, corrisposto in esecuzione dell'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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