Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8873/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cesaro (C.F. ) e Carmine Cesaro C.F._2
(C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.;
-CONVENUTO CONTUMACE –
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
-CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
13.3.2023 ai sensi dell'art. 72 bis d.p.r. 602/1973: tale pignoramento è stato effettuato presso il suo datore di lavoro, al quale il creditore ha imposto di vincolare alla procedura esecutiva CP_2 tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, al debitore esecutato, fino a concorrenza dell'importo di €
1.744.539,73. Nell'ambito della fase sommaria del giudizio di opposizione, è stata accolta, con ordinanza del 3.7.2023, la richiesta di sospensione formulata dall'odierno attore ai sensi dell'art. 624 co.1 c.p.c.
Nell'odierno giudizio ha quindi convenuto , nonché Controparte_3 CP_2
al fine di sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di di
[...] Controparte_3
procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in ragione della carenza di un valido titolo esecutivo. Per l'effetto, ha chiesto la restituzione dell'importo di € 1.750, quale somma oggetto di aggiudicazione nell'ambito di una procedura di espropriazione mobiliare intrapresa in suo danno.
Premette l'attore di essere stato, fino al 2018, legale rappresentante della e che Parte_2 quest'ultima, a seguito di una verifica fiscale tra gli anni 2014-2016, è risultata responsabile per emissione di fatture a propri fornitori per operazioni inesistenti. Sulla base di ciò l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato sia alla che a quale Parte_2 Parte_1 coobbligato in solido, l'avviso di pagamento n. 2019/A/7074 del 31 maggio 2019.
Tale atto di accertamento è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di
Caserta con autonomi ricorsi sia da che da entrambi dichiarati inammissibili Pt_2 Parte_1 con sentenze del 18.11.2019 e del 13.5.2020. A seguito dell'appello proposto da la Pt_2
, con sentenza del 14.3.2022, ha integralmente Controparte_4
riformato la sentenza impugnata, riconoscendo espressamente l'estraneità della società appellante all'attività fraudolenta che aveva originato l'avviso di pagamento. Tale sentenza è stata a sua volta impugnata dall' innanzi alla Corte di Cassazione, con giudizio Controparte_3
che ad oggi risulta ancora pendente.
Successivamente alla sentenza della Commissione tributaria regionale, Controparte_3
ha notificato all'odierno attore la cartella esattoriale n. 02820190049959916001,
[...]
intimandogli di procedere, entro sessanta giorni, al pagamento della somma complessiva di €
1.648.777,62 e avviando tre distinte procedure esecutive, ivi compreso il pignoramento esattoriale presso il datore di lavoro oggetto della presente opposizione.
Sostiene l'attore che l'azione esecutiva esercitata nei suoi confronti deve ritenersi priva del suo presupposto fondante, ossia dell'atto impositivo, dal momento che la sentenza della Commissione
2 tributaria regionale ha annullato l'avviso di pagamento 2019/A/7074 che costituisce l'indefettibile presupposto della cartella di pagamento n. 02820190049959916001, azionata dall'Agente della
Riscossione come titolo esecutivo. Né sarebbe rilevante la circostanza che tale pronuncia sia stata resa nei soli confronti di uno dei condebitori solidali, e precisamente dal momento che essa Pt_2
ha accertato la buona fede della società e quindi, necessariamente, anche del suo amministratore che all'epoca dei fatti era proprio Parte_1
Ha pertanto concluso chiedendo di accertare l'inesistenza del diritto di Controparte_3
di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in ragione della carenza di un
[...] valido titolo esecutivo, nonché la restituzione dell'importo di € 1.750, quale somma oggetto di aggiudicazione nell'ambito di una procedura di espropriazione mobiliare intrapresa in danno.
Nessuna delle parti convenute si è costituita in giudizio e la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria. In data 3.12.2024 il processo è stato assegnato in corso di causa allo scrivente giudice.
Soltanto in data 30.12.2024, e cioè successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., si è costituita , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 proposte dall'attore.
All'udienza del 9.1.2025, sostituta dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stat trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la tardività della costituzione in giudizio di Controparte_3
, che pertanto deve considerarsi contumace al pari di
[...] Controparte_2
Infatti , sebbene destinatario di rituale notifica a mezzo PEC Controparte_3
ricevuta il 3.10.2023, si è costituita in giudizio soltanto in data 30.12.2024, quando il processo era già nella sua fase decisoria.
L'art. 293 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164/2024 (e applicabile al caso di specie stante il disposto dell'art. 7 co.1 del citato decreto), stabilisce al primo comma che la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Nel caso di specie il precedente giudice istruttore aveva fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione (per il 23.12.2024, poi rinviata al 9.1.2025) con ordinanza del 1.7.2024: pertanto la costituzione della convenuta è avvenuta oltre l'emissione del suddetto provvedimento.
Nel merito l'opposizione proposta da è fondata e può essere accolta. Parte_1
3 Orbene la Commissione tributaria regionale (oggi Corte di giustizia tributaria), nell'impugnazione proposta da ha affermato che detta società “ha fornito la prova della sua buona fede, avendo Pt_2 documentato che tutte le operazioni commerciali con i due fornitori […] furono regolarmente intrattenute. In particolare le prove fornite da hanno dimostrato l'assenza di vantaggi fiscali Pt_2
ed economici, avendo documentato ordini di acquisito, documenti di trasporto relativi alla merce fornita, termini di pagamento, regolarità dei documenti contabili, corretto adempimento degli obblighi tributari, regolarità dei prezzi praticati in linea con quelli di mercato”. Ha quindi concluso, accogliendo il ricorso, che ha pienamente dimostrato la sua estraneità all'attività Pt_2 fraudolenta che ha dato luogo all'avviso di pagamento n. 2019/A/7074 del 31 maggio 2019,
“risultando documentato, come detto, la perfetta buona fede, avendo fornito la prova di aver adottato la normale diligenza nell'affidarsi ai predetti fornitori” (cfr. all. 9 all'atto di citazione).
Tale provvedimento, sebbene non ancora definitivo, è senz'altro esecutivo, non risultando che nel proporre ricorso per Cassazione, abbia chiesto di Controparte_3 sospenderne l'esecutività (all. 10 all'atto di citazione). Anzi, in pendenza del giudizio innanzi alla
Suprema corte, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sospeso la relativa partita di credito nei confronti della (all.12). Pt_2
Se è vero che tale pronuncia è stata resa su ricorso della e nei suoi confronti, laddove Pt_2
l'odierno attore non ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria Parte_1 provinciale n. 784/2020 del 13.5.2020 che aveva dichiarato l'intempestività del suo ricorso, è anche vero che, come condivisibilmente stabilito dal giudice che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, “l'annullamento dell'avviso di pagamento e, soprattutto, i motivi alla base dell'annullamento, non possono non aver affetto nei confronti dell'opponente” (cfr. ordinanza di sospensione del 3.7.2023, all. 24 all'atto di citazione). Infatti in tema di violazioni amministrative,
l'autore in concreto della violazione – e quindi il destinatario della sanzione pecuniaria- può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6 co. 3 l. 689/1981 (sul punto Cass. S.U. 22082/2017).
Nel caso che occupa l'accertata buona fede per effetto della quale è stato accolto l'appello della non può che essere riferita al rappresentante legale e amministratore della società sulla base Pt_2
del rapporto di immedesimazione organica, quale soggetto che, esprimendo la volontà sociale, ne ha determinato l'agire nei rapporti esterni.
Sulla base di tale presupposto, e condividendo quanto già espresso dal giudice che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, il recupero della somma da parte dell' Controparte_5
[...
[...] nei confronti del legale rappresentante della società rappresenterebbe un indebito, salvo
[...]
l'esito del ricorso pendente innanzi alla Corte di cassazione.
Per tali ragioni l'opposizione deve essere accolta, non sussistendo il diritto di Controparte_3
di agire in via esecutiva nei confronti di .
[...] Parte_1
Non può invece essere accolta la richiesta di restituzione dell'importo di € 1.750 quale somma pignorata e aggiudicata in virtù di procedura di espropriazione mobiliare intrapresa in danno dell'attore. Come chiarito dallo stesso attore (cfr. pag. 7 dell'atto introduttivo) l'assegnazione di tale somma è avvenuta nell'ambito di una distinta procedura esecutiva, diversa quindi da quella originata dal pignoramento esattoriale oggetto dell'odierna opposizione, sicché Parte_1 avrebbe dovuto spiegare autonoma opposizione nell'ambito di tale procedimento esecutivo.
Il rigetto di tale ultima domanda restitutoria, unitamente alla peculiarità delle questioni trattate, consente di compensare le spese di lite per 1/3 tra l'attore e , Controparte_3 ponendo a carico di quest'ultima, secondo il principio di soccombenza, la quota residua.
Devono essere invece integralmente compensate le spese tra l'attore e CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_3 CP_2
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in via esecutiva nei confronti di;
Controparte_3 Parte_1
- compensa per 1/3 le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6
;
[...]
- condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite in Controparte_3
favore di quota liquidata in € 12.651,33, oltre spese generali, CPA e Parte_1
IVA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 Parte_3 CP_2
Aversa, 14/01/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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