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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8503 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
- Sezione quinta civile -
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 47295/2022 R.G. promossa da:
( c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti Massimo Breschi ed Emanuele Parte_1 C.F._1 ente ia Saffi 24, presso lo studio del difensore Martinoli
-parte attrice opponente-
contro
:
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Beltrachini, Controparte_1 P.IVA_1 ilano, via E.Toti udio del difensore
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha così concluso: Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i titoli e le causali di cui in premessa, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare l'infondatezza della pret eto opposto e, previa revoca del decreto medesimo, respingere la domanda avanzata da nei confronti del comparente, per tutti i motivi di cui Controparte_1 in narrativa e, in via subordinata, dell'opposta al compenso, determinare l'eventuale somma dovuta in conseguenza dell'effettivo valore dell'affare. Con vittoria di spese e compensi professionali.
. Parte convenuta opposta ha così concluso: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel non creduto e denegato caso di revoca el decreto ingiuntivo opposto, er i fatti ed i motivi esposti, il Dott. al pagamento, in favore della Parte_1 della somma di € 27.668,63 (IVA interessi m ex D.Lgs. Controparte_1
(data di sottoscrizione del contratto preliminare tra il Dott. e il C.d.L. Pt_1
Principia) al dì del saldo, ovvero alla maggiore o minor somma che eventualmente eme in corso di causa;
pagina 1 di 10 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, della fase monitoria e del presente giudizio.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16943/2022 con il quale il Tribunale to di pagare la somma di euro 27.668 oltre interessi e spese in favore della ricorrente, a titolo di compenso per Controparte_1
l'attività svolta da quest'ultima in esec del mandato ricev . A fondamento dell'opposizione il sig. ha in s Pt_1
nel febbraio 2022 il proprio c atore, aveva ricevuto una mail pubblicitaria di Persona_1 nella quale si offriva in cessione uno stu contabile e paghe con fatturato di euro 00/400.000, sito in Pr
- che, essendo interessato, aveva confermato a l'incarico di individuare uno studio professionale Pt_1 eserc ttività di comm sta/consulente del lav ll o;
- che aveva quindi presentato, attraverso il collaboratore lo studio pubblicizzato con il codice Tes_1
662, nte attività di consulenza in ambito lavoristico, fiscale, consegnando una brochure illust e negoziando quindi la cessione di uno studio delle di di fatturato sopra descritte;
- che che aveva già ricevuto il mandato a vendere dal sig. , aveva già con quest'ultimo elaborato i Parte_2 dati ili dello studio e tutti gli elementi idonei a sta prezzo di cessione, essendo società speci a nella cessione/aggregazione di studi professionali di commercialisti e consulenti del lavoro;
- che aveva condotto la valutazione dello studio target secondo il proprio metodo, con approfondita analisi volta ndividuarne il corretto posizionamento rispetto al campione di riferimento – da costruire in considerazione sia di elementi contabili sia di elementi extracontabili -, nonché il fatturato effettivamente ripetibile e quindi cedibile, costi e asset del io professionale;
- che in data 16/5/2022 il sig. avevano stipulato un contratto preliminare di Parte_3 Pt_1 cessione di attività professional metteva di cedere la clientela dello studio verso Parte_3 il corrispettivo di euro 371.825, importo ott il moltiplicatore 1.07 al fatturato ripetibile dello studio quantificato in euro 347.500;
- che dopo la firma del contratto preliminare aveva versato al sig. la somma di euro 78.628,58 di Pt_1 Parte_2 cui euro 61870,83 per caparra ed euro 2.4 r accessori oltre Iva altresì chiesto al promittente cedente la documentazione inerente il volume d'affari dello studio, ricevendo le dichiarazioni Iva degli ultimi anni;
- che dall'esame della predetta documentazione aveva preso contezza dell'inadempimento di Pt_1 rilevando che il fatturato effettivo era molto inf a quello indicato come ripetibile e utilizzato determinazione del corrispettivo e che pertanto aveva comunicato la necessità di rivedere il prezzo di cessione in base al fatturato documentato, oppure di risolvere bonariamente il contratto con restituzione della caparra versata;
- che venivano quindi avviate le trattative per la revisione del prezzo inizialmente fissato e accettava la Parte_2 riduzione del prezz ssione ad euro 240.000, determinato sulla base di un fatturato rip antificato in euro 224.990 e che pr va a redigere bozza del contratto con il prezzo così quantificato;
- che tuttavia, nell , si avvedeva altresì, affiancando nella redazione delle dichiarazioni Pt_1 Parte_2 fiscali, che la maggior parte lienti dello studio non versava n poste sui redditi e che la clientela era rappresentata in percentuale significativa da soggetti che aprivano e chiudevano aziende con anomala rapidità; oi dubbi venivano confermati da una ricerca condotta in internet, all'esito della quale emergeva che era indagato per fatti relativi all'attività profess svolta;
Parte_2 tanto le trattative venivano interrotte e il sig. chiedeva la restituzione del doppio della caparra Pt_1 versata, provvedendo altresì a presentare querela per truf ata 9/9/2022. pagina 2 di 10 Su tali pre in fatt opponente ha eccepito il grave inadempimento di al contratto di mandato. Secondo infatti, non avrebbe impiegato la dovuta diligenza nella val ne dello studio Pt_1 target, assumendo fatturat tibile un dato a mente irreale, come emerso dal confronto con le dichiarazioni Iva. In particolare, secondo l'opponente, avrebbe avuto comunque contezza del dato reale, posto che nella tabella “normalizzazione conto eco o 2020”, allegata alla brochure di presentazione, riferiva di ricavi da prestazioni di servizi per Euro 227.142 (dato coerente con il fatturato effettivo dello studio nel 2020 e in linea con quelli degli anni precedenti e successivo), salvo poi introdurre una rettifica ingiustificata per portare i “ricavi cedibili” a Euro 347.500. Tale aggiustamento dei “ricavi cedibili” sarebbe stata effettuata al solo scopo di aumentare il proprio compenso (parametrato al prezzo di cessione) e di far apparire interessante in affare che non lo era, posto che, ove si fosse tenuto conto solo della redditività effettiva e non di quella
“presunt ll'investimento sarebbe stato recuperato dopo oltre dieci anni di attività. Secondo non avrebbe neppure verificato i dati emergenti dalle dichiarazioni Iva e ciò in violazione Pt_1 dei dove za nell'esecuzione del man he avrebbero imposto tale verifica, e tanto anche a presci n incarico di due diligence. Inoltre non avrebbe effettuato alcuna indagine sui clienti dello studio , indagine dalla quale sarebbe emer si trattava di clienti con una storia irrisoria, soliti aprire Parte_2
e chi ità, senza preoccuparsi di adempiere agli obblighi fiscali. La negligenza della società di consule ebbe di particolare gravità posto che la presentazione dello studio era avvenuta in forma anonima e il sig. aveva sottoscritto il contratto preliminare senza av possibilità di verificare la veridicità dei Pt_1
o basarsi esclusivamente sulla valutazione svolta da Le gravi lacune nell'indagine svolta da e la con te alterazione del valore dello studio oggetto ssion tti ertanto il mancato ento di ex art. 1460 c.c.. In ogni caso il contratto stipulato tra e sarebbe nullo per Pt_1 Pt_1 Parte_2 violazione di imperativa, ovvero annullabile ex art. 1439 c.c. in quant Su tali argomentazioni parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la rideterminazione del compenso in conformità al valore effettivo dell'affare.
1.1. Ritualmente costituitasi, ha contestato le avverse eccezioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la co a dell'opponente al pagamento della somma di euro 27.668,23 o della minore somma eventualmente risultante in corso di causa. La società opposta ha precisato in primo luogo:
- che il contratto di mandato stipulato tra le parti aveva ad oggetto proprio lo studio – indicato per Parte_2 motivi rvatezza con il codice identificativo I;
come mandataria aveva affiancato nella trattativa per l'eventuale acquisto dello studio Pt_1 olgendo l'attività di valutazione sull della documentazione fornita dal titolare dell'attività, Parte_2 un obbligo di verificare la correttezza degli adempimenti fiscali dello studio e men che meno la client llo studio;
- che quale società di capitali era tenuta solo alla comune diligenza del buon padre di famiglia e non alla dilige alificata del professionista;
- che in ogni caso aveva svolto correttamente l'incarico, effettuando una valutazione della redditività sulla base dei dati economici (andamento del fatturato, dei costi, etc.) evidenziando l'EBITDA atteso, ossia la differenza tra ricavi stimati ripetibili e i costi cd. normalizzati, cioè i costi non straordinari strettamente inerenti la produzione del reddito;
- che in particolare l'entità dei ricavi attesi-ripetibili è un dato stimato, cioè basato sulla previsione di futuri incassi che potrebbero derivare da clienti attuali, da quelli acquisiti in corso d'anno e non ancora presenti nelle scritture contabili nonché da c nzialmente generati grazie alle relazioni del professionista cedente;
- che nel caso il consulente aveva riferito che avrebbe canalizzato a favore del cessionario nuove Parte_2 pratiche, soprattutto di contab recedenza esternalizzate, con conseguente aumento dei futuri ricavi dello studio;
- che la valutazione di teneva correttamente conto sia dei ricavi reali sia di quelli prospettici, stimati come ripetibili negli anni a v e dunque della potenzialità prospetti l'attività;
- che i o la società aveva debitamente informato il sig. che quello era il fatturato dichiarato dallo Pt_1 studio , ed aveva altresì inserito nel preliminare la cla i salvaguardia, volta proprio a tutelare il Parte_2 cessio la possibilità di adeguare il corrispettivo pattuito sulla base della verifica del fatturato prodotto pagina 3 di 10 dal pacchetto clienti dello studio nell'anno successivo alla cessione e della sua variazione rispetto al fatturato di riferimento. Ha quindi ricordato che la cessione della clientela non è una cessione in senso tecnico (stante il rapporto personale e fiduciario tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la conseguente necessità del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complesso impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi di fare e di non fare, la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti e il soggetto subentrante, sicché la clausola di salvaguardia consente di adeguare il corrispettivo, riconosciuto al cedente, in funzione della consistenza del pacchetto clienti che viene effettivamente canalizzato in favore del professionista cessionario nell'anno successivo Quanto ai problemi della clientela dello studio , ha evid che l'articolo rinvenuto da Parte_2 Pt_1 reca la data del 19/6/2022, successiva alla stipu i , s non avrebbe potut rire tramite internet. In ogni caso la tipologia di clientela dello studio ra ben nota al sig. il quale Parte_2 Pt_1 aveva ric e di sottoscrizione del preliminare, l'elenco no dei clienti dello studi Secondo non era stato vittima di alcun raggiro, visto che gli erano state rappresentate sia la realtà CP_2 dello stu potenzialità ed era stata prevista la clausola di salvaguardia. Né poteva invocarsi alcuna nullità ricorrendo la fattispecie solo ove la stipula del contratto integri essa stessa un reato, mentre nel caso un reato era semmai c rabile da parte del solo cedente, sicché il contratto era al più annullabile. Su quest'ultimo punto nque negato anche l'annullabilità del contratto, rilevando che, anche ammettendo che lo avesse fornito dati non corrispondenti al vero, in ogni caso non sarebbe Parte_2 ravvisabile un dolo determ a semmai un dolo incidente, tale cioè da non pregiudicare la validità del tto, ma solo le condizioni pattuite, come del resto c ato dalla richiesta di revisione formulata da
Peraltro, anche in caso di annullabilità del contratto, conserverebbe il proprio diritto al compenso Pt_1
che il rapporto tra le parti non sarebbe riconducibi un'intermediazione – ossia alla segnalazione dell'affare – ma avrebbe ad oggetto un'attività più ampia e complessa, implicante anche una valutazione dello studio con strutturazione di un business plan, oltre che la redazione del contratto preliminare.
1.2. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., chiesti e concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali come ammesse, indi, disattese le ulteriori istanze istruttorie, autorizzato i di documentazione relativa al procedimento penale pendente nei confronti del titolare dello studio e assicurato il contraddittorio sulla documentazione prodotta, all'esito della discussione Parte_2 orale ex art. s c.p.c. il giudice riservava la decisione.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Sulla natura del rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti e sulla diligenza richiesta per l'esecuzione della prestazione Occorre in primo luogo qualificare p goziale intercorso tra le odierne parti. A tal fine assume rilievo l'oggetto del mandato conferito da a genericamente definito “incari dvisor per l'operazione di Pt_1 acquisizione o fusione /aggregazi n dio contabile, fiscale e paghe con sede a Prato”, come CP_3 esplicitato nell'art. 2 del contratto e negli artt. 2 e 3 del “Regolamento esecutivo In particolare l'art. 2 del contratto in q e (doc. 2 fasc. mon.) prevede che il dott. , di seguito Parte_1 denominato “committente” conferisca a i seguenti incarichi:
“a. quantificazione del valore dello St del valore dell'att sercitata dal Committene (nel caso di fusione/aggregazione); tale attività valutativa sarà effettuata da sulla base della documentazione e dei dati forniti dal titolare dello studio, utilizzando il software “val e studi sionali” specifico per gli studi dei dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, sviluppato da e protetto da copyright al registro pubblico software;
b. closing dell'operazione mediante predisposizione della necessaria contrattualistica.” Dal tenore letterale della clausola di cui sopra, e dall'ulteriore dettaglio delle attività da svolgersi da contenuto negli articoli 2 e 3 del regolamento esecutivo (doc. 2 fasc.mon. citato), emerge come il contratt ad oggetto plurime prestazioni, comprensive di servizi di assistenza e consulenza, funzionali alla prospettata pagina 4 di 10 operazione di acquisizio lo studio target. Si tratta di prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito dell'attività principale di secondo quanto dalla medesima allegato nel ri monitorio. Dalla visura camerale della società pr nel ricorso (doc. 1 fasc. mon.) emerge infatti che ha come oggetto sociale
“la consulenza in qualità di advisor nelle operazioni di merger and acquisition si bito aziendale che degli studi professionali, la consulenza nell'ambito delle valutazioni d'azienda e degli studi professionali, la consulenza in materia di finanza agevolata” e che si avvale di professioni (avvocati, commercialisti e revisori dei conti) regolarmente iscritti nei relativi albi professionali. Con specifico riferimento alla prestazione di cui al punto a dell'articolo 2 del contratto – quantificazione del valore dello Studio target-, la lettera della clausola nel suo complesso conferma che si tratta di “attività valutativa” e non di una mera operazione matematica. Del resto anche la società opposta, nella relazione consegnata all'opponente dopo la sottoscrizione del mandato (doc. 3 opponente), ribadisce siffatta particolare natura dell'attività dedotta in contratto, laddove si presenta quale soggetto valutatore indipendente, dotato sia della necessaria esperienza (si veda il riferimento alla disponibilità di un database unico in Italia per numerosità di operazioni di M&A di studi professionali condotte -doc. 3 opponente, citato, pag. 8), sia delle necessaria conoscenza, relativa a leggi e regolamenti che disciplinano la materia, sia della necessaria competenza, ossia della capacità di applicare le regole dell'arte, con particolare riferimento ai Principi Italiani di Valutazione cd. PIV, emanati dall'Organismo italiano di valutazione, ai quali dichiara di essersi adeguata – cfr. doc. 3 opponente, citato, pagg. 6, 7 e 8- e infine laddove, nell'illustrare il proprio metodo di valutazione, specifica altresì che “la valutazione non è mai il risultato di un mero calcolo matematico ma di un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime e che richiede una dose significativa di giudizio da parte dell'esperto” (doc. 3 citato, pag. 8 ultimo capv). Giova ricordare che secondo i menzionati PIV, pubblicati dall'Organismo italiano di valutazione (si vedano in particolare i primi 23 principi che delineano il cosiddetto “quadro concettuale di base”) qualunque valutazione è sempre il risultato di un giudizio motivato che si fonda su stime e la cui formulazione richiede adeguate competenze tecniche, conoscenza ed esperienza e il cui esito deve essere verificabile, attendibile, razionale, coerente con lo scopo e fondato su idonea base informativa. Discende da quanto sopra che entrambe le attività oggetto di incarico – e dunque sia l'assistenza nelle trattative e la consulenza relativa alla predisposizione della contrattualistica necessaria alla chiusura dell'operazione, sia la quantificazione del valore dello studio – costituiscono attività di contenuto intrinsecamente intellettuale, ancorché non riservate a specifiche figure professionali. Ed invero “nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione” (ex multis Cass. 26264/2018, che richiama Cass. n. 15530/2008)”. In generale “Nella categoria …. delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 comma primo, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. n. 9019/1993; n. 2305/1980). Tanto premesso, si ricorda che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento espresso dalla Corte di legittimità, tali attività di contenuto intellettuale e professionale ma non riservate ben possono essere svolte anche da una società di capitali e che “in tal caso il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale (così Cass. 39028/2021) con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, “l'esecuzione della prestazione dovrà essere effettuata con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 secondo comma c.c.”. In definitiva il contratto di mandato stipulato tra e è riconducibile, in ragione delle prestazioni che ne Pt_1 sono l'oggetto, al contratto d'opera intell , o do la circostanza che il mandatario sia una società di capitali, sicché occorre verificare se abbia o meno adempiuto all'incarico con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c..
2.2. Sull'inesatto adempimento di alle prestazioni di cui al punto a) dell'art. 2 del contratto pagina 5 di 10 Parte opponente ha eccepito l'inadempimento di evidenziando l'irragionevolezza del risultato della stima compiuta dalla società opposta, laddove quest'ult a determinato il valore dello studio target applicando il multiplo di 1,07 al “fatturato cedibile”, a sua volta quantificato in euro 347.500, valore assai lontano dal fatturato reale dello studio, come desumibile dalle dichiarazioni Iva degli ultimi anni, dalle quali emergerebbe un fatturato medio di circa 220.000/240.000 euro (238.000 euro nel 2021 ossia nell'anno immediatamente antecedente a quello della cessione). Parte opposta, a giustificazione della correttezza del proprio operato, ha sostenuto che il cd. “fatturato cedibile” assunto come base di riferimento per la determinazione del valore dello studio e dunque del corrispettivo della cessione non sarebbe un dato oggettivo, da rinvenirsi nelle scritture contabili ma il prodotto di una stima circa la redditività prospettica dello studio e tale terrebbe conto dei presumibili incassi futuri, anno per anno ritraibili sia dai clienti attuali dello , sia da quelli acquisiti in corso d'anno ma non ancora presenti come Pt_4 rica e scritture contabili, sia d i potenziali generati grazie alle relazioni del professionista cedente. Il sig. quale promittente acquirente, sarebbe in specie stato edotto di tale circostanza e cioè del fatto che il Pt_1 fatt cedibile” era superiore a quello risultante dalla contabilità in quanto comprensivo anche di pratiche, in particolare di carattere fiscale, prima esternalizzate e rientrate nello studio nell'anno del e -2022- nonché di altre pratiche che sarebbero state presumibilmente canalizzate dal consulente anche in Parte_2 futuro. pare opportuno riportare in primo luogo le risultanze dell'istruttoria svolta.
anche nel corso dell'interrogatorio formale ha sempre negato di aver ricevuto informativa in tal Parte_1 tà di consulenza, ed ha in specie dichiarato: “Non è vero. Nella videocall si è parlato di questo studio che è stato presentato come studio con fatturato da 300.000 a 400.000 euro annui. Faccio Parte_2 presen fatturato normalmente fa riferimento ai ricavi già incassati. Infatti era indicato l'elenco dei clienti e il dettaglio dei ricavi da consulenza contabile e da consulenza del lavoro, sempre con riferimento a ricavi già in . verbale dell'ud i prove del 30/9/2024 -. Il tes collaboratore di ha per contro riferito: “...Sul discorso dei ricavi ho spiegato al Tes_1 dott. di riferimento e tati indicati per ogni singolo cliente, tenendo conto dei clienti Pt_1 acqu l 2022 e dei nuovi servizi prima esternalizzati e che sarebbero rientrati nel 2022 – ADR: l'elenco (dei clienti) è complessivo, cioè comprende sia i clienti storici sia i clienti nuovi e non reca una specifica indicazione dei clienti acquisiti nel 2022 anzi, dopo aver visionato il doc. 3, preciso che non reca una specifica indicazione di quali servizi sarebbero rientrati nel 2022. Preciso che le cifre indicate come ricavi attribuiti ai singoli clienti, sia per la parte fiscale sia per la parte paghe, si riferiscono a clienti effettivi e non a clienti potenziali. Preciso altresì che l'incontro è durato un'ora in t che avevo dato ampia disponibilità a fornire ulteriori ragguagli la firma del mandato ma il dott. non ha chiesto nulla. ADR: preciso che ho Pt_1 specificato al dott. che l'elenco clienti era l'elenco dei ti attivi per lo studio alla data dell' 1/1/2022 Pt_1
(non quelli esterna – se in passato erano esternalizzati, si trattava di clienti già rientrati;
non so dire tuttavia quali fossero i clienti già rientrati e quando fossero già rientrati). E ancora “Ricordo l'incontro del 5 marzo e confermo i soggetti presenti. Non ricordo che in quella sede si sia parlato di clienti potenziali. Si è parlato dell'elenco clienti che era l'elenco dei clienti attivi al 1/1/2022 (doc. 3 pagg.31 ss ) che avrebbero presumibilmente generato, nel corso del 2022, il fatturato indicato”.- (cfr. quanto verbalizzato all'udienza del 30 settembre 2025). Dichiarazioni solo p ente conformi sono state rese altresì dal testimone il quale, nel confermare Parte_2
l'incontro con il sig. svoltosi pr l proprio studio in data 5 marzo 202 riferito: “....preciso che Pt_1 in quella sede ho s o al dott. che i ricavi di riferimento sarebbero stati pari alla cifra indicata Pt_1
(347.500 -n.d.r.-)e che quella cifra endeva sia i ricavi delle paghe sia i ricavi che sarebbero derivati bilità che fino a quel momento, rectius fino al 31/12/2021, era stata gestita dal dott.
e da lui fatturata, e che, a partire dal 1/1/2022 era rientrata nello studio” e ancora “Ho Persona_2 he il fatturato di riferimento era stato calcolato in base al fatturato paghe 2021 e ai ricavi Pt_1 di riferiment 2022 (comprendenti anche la stima dei ricavi derivanti dai servizi contabili, questi ultimi rientrati nel 2022), sempre tenendo conto di clienti già acquisiti e non potenziali e/o futuri. Preciso che la clientela cinese paga normalmente un forfait annuo per i servizi di contabilità e le cifr nell'elenco clienti sono state determinate sulla base dei forfait applicati negli anni precedenti dal dott. . Per_3
pagina 6 di 10 Da ultimo il testimone , consulente del lavoro e c re dello studio ha dichiarato Persona_1 Pt_1 di essere stato presente l 5 marzo presso lo studio , non alla vide é all'incontro Parte_2 per la firma del preliminare ed ha riferito di non ricordare discorsi s to precisando “Ricordo l'incontro ma non ricordo i discorsi sul fatturato. Ero presente come consulente del lavoro per il discorso delle paghe. Ero presente per sentire come fosse organizzata la gestione delle buste paghe, chi erano i clienti etc. Ricordo che in quella sede ci fu spiegato che la clientela era composta da cinesi ma nulla di più” (si veda la verbalizzazione dell'udienza del 30 settembre 2024). Così richiam dichiarazioni testimoniali acquisite, si osserva come nella relazione sullo studio Parte_2 elaborata da presentata all'opponente nella videocall e successivamente consegnatagli dopo la mandato (do ponente), non vi sia in realtà alcun riferimento alla circostanza asseritamente posta a base della “sopravvalutazione” del fatturato cedibile, ossia che le pratiche di carattere contabile e fiscale avrebbero generato ricavi s l corso del 2022 in quanto originariamente esternalizzate e rientrate nell'ultimo anno;
lo stesso testimone dopo aver visionato l'elenco allegato alla relazione valutativa contenete l'indicazione dei ricavi ritenuti ce ritraibili dai singoli clienti dello studio, con distinta indicazione dei ricavi derivanti da pratiche di consulenza del lavoro e di quelli derivanti da pratiche di carattere contabile e fiscale – doc. 3 opponente, citato, all. 3 – ha confermato che in tale elenco non vi era “ alcuna specifica indicazione di quali servizi sarebbero rientrati nel corso del 2022 né di vi fossero ricollegabili a tali servizi “rientrati”. Esaminando poi la relazione valutativa sullo studio (doc.3 opponente, citato) si nota che effettivamente Parte_2 negli allegati 6 e 11 il “fatturato cedibile” viene ra to non come un dato “contabile” ma come “valore rettificato” (cfr. allegato 6) e viene riportata la significativa discrepanza tra il valore dei ricavi desumibile dalla contabilità e dalle dichiarazioni fiscali – indicato in euro 227.142 – e il valore del fatturato stimato come cedibile, indicato in euro 347.500 (all. 6 e all. 11); nondimeno nell'allegato 1 alla predetta relazione, rubricato“riepilogo dati studio”, il valore dei ricavi cedibili – indicati sempre in euro 347.500 – viene riferito
“all'ultimo anno precedente l'analisi”, e dunque verosimilmente al 202 al 2020), certamente non al 2022, ossia all'anno in corso, come invece dichiarato dai testimoni . Parte_2
Tanto premesso va altresì osservato che la versione offerta dai testimoni circa le ipotesi assunte Parte_2
a base della valutazione, oltre a non trovare pieno riscontro nella rel , non risulta del coerente neppure con le allegazioni dell'opposta. Ed invero nella comparsa di risposta (pag. 4 ult. cpv.) sostiene che la quantificazione del cd fatturato cedibile in misura pari ad euro 347.500 terrebbe conto no dei ricavi contabilizzati e dei ricavi in corso di maturazione ma anche di ricavi meramente potenziali;
per contro entrambi i testimoni sopra menzionati hanno escluso che nella determinazione del fatturato cedibile di euro 347.500 si fosse tenuto conto anche di clienti non ancora contrattualizzati e dunque hanno escluso che il fatturato esprimesse un valore prospettico comprensivo di mere potenzialità di sviluppo futuro dello studio
(clienti che avrebbero potuto essere canalizzati in futuro dal cedente). Parte_2 iva, non può non rilevarsi come dall'istruttoria svolta sia e un quadro confuso e intrinsecamente contraddittorio quanto alle modalità della valutazione effettuata da e ai dati e alle ipotesi assunti a base della medesima. Non è in specie chiaro se la stima abbia inteso ten nto solo di dati certi ovvero anche di dati presunti, ma basati su elementi certi (i contratti in essere) ovvero di mere potenzialità non oggettivamente riscontrabili (possibili clienti futuri, canalizzati dal precedente titolare); parimenti non è chiaro quale sia la base informativa fornita dal titolare dello studio ed utilizzata nella valutazione (se cioè i ricavi individuati come cedibili nell'allegato 3 siano trat urato 2021 ovvero siano i ricavi stimati per il 2022 ovvero ancora, secondo quanto riferito dal teste , siano una sorta di mix, comprensivo del fatturato paghe 2021 e dei Parte_2 presunti ricavi da pratiche fiscali 2). Giova ricordare che tutti i principi gener te accettati in materia di valutazione (siano essi i “Principi Italiani di valutazione - PIV”, citati dalla stessa nella relazione valutativa, o i Principi internazionali in materia di valutazione “International valuation sta - IVS”) indicano, tra le regole generali cui il valutatore dovrebbe attenersi per poter espletare in modo adeguato il proprio incarico di valutazione, una chiara esposizione della base informativa utilizzata, delle ipotesi formulate, della configurazione di valore adottata, e tanto sia al fine di consentire al committente e agli altri eventuali utilizzatori una chiara comprensione della valutazione o del parere valutativo reso, sia al fine di consentire un'eventuale verifica dell'attendibilità, ragionevolezza, e coerenza con lo scopo, del risultato della valutazione stessa.
pagina 7 di 10 non ha esplicitato, nella relazione valutativa prodotta, le ragioni che, secondo quanto dalla medesima to, l'avrebbero condotta a stimare un fatturato cedibile maggiore di oltre il 50% di quello effettivo né ha fornito idonea e convincente prova di avere chiaramente illustrato al committente tali ragioni, e dunque in definitiva non ha provato di aver reso un giudizio motivato e verificabile quanto alla sua attendibilità e ragionevolezza. Deve pertanto ritenersi che non abbia assolto al suo incarico con la diligenza dovuta.
2.3. Sull'attività di assistenza alla negoziazione e predisposizione della contrattualistica necessaria per la conclusione dell'operazione Per quanto riguarda l'attività di cui al punto b) dell'art. 2 del contratto, ritien contro il giudicante che abbia correttamente eseguit ve prestazioni. E' invero pacifico che abbia affiancato il sig. Pt_1 nella trattativa con lo studio (non è contestato che, dopo il primo i in videocall a febbraio Parte_2
e la s rizione del abbia organizzato e partecipato ad altri due incontri per far conoscere al dott. lo studio illustrare la sua clientela) e che abbia altresì predisposto sia il contratto Pt_1 Parte_2 preli (doc. 4 op recante plurime clausole a tutela della posizione dell'acquirente in ragione della peculiarità dell'operazione di cessione – così la clausola sulla revisione del prezzo nonché le clausole sulla manleva del cedente per responsabilità scaturenti da eventuali violazioni commesse prima della cessione - sia, successivamente, la bozza di contratto definitivo con la richiesta revisione del corrispettivo, fissato ora in euro 240.000, e del parametro di riferimento per la sua determinazione, ossia il fatturato cedibile, indicato in euro 224.299 (doc. 12 opponente). Può ritenersi pacifico che la revisione del prez sse raccolto l'adesione di entrambe le parti dell'accordo di cessione, ivi incluso il promittente acquirente e che il contratto non sia Pt_1 stato infine sottoscritto solo a motivo della su scoperta, da parte di ltimo, della pendenza di indagini penali a carico del titolare dello studio , nonché di anomalie nella clientela, che sarebbe stata Parte_2 composta in maggior parte da ditte cd. apri e e non pagavano l'Iva né le imposte sul reddito o i contributi.
su tale attività di assistenza alle trattative, peraltro, l'opponente ha svolto contestazioni, sostenendo che avrebbe dovuto con usando la diligenza qualificata i all'art. 1176 II comma c.c. - le matiche dello studio e segnalarle prontamente al sig. prima della firma del preliminare, Parte_2 Pt_1 configurando anche tale o n inadempimento rilevante da pa la società di consulenza (si legge in specie nell'atto di citazione in opposizione pag. 8 “l'opposta avrebbe dovuto immediatamente percepire che si tratta di clienti con una “storia” irrisoria, posto che si tratta, nella maggior parte, di clienti di origine cinese che sono soliti aprire e chiudere le proprie attività, senza curarsi di adempiere agli obblighi fiscali o, probabilmente, proprio per non adempiere”). Tali dogli uttavia si appalesano infondate. L'istrutt a ha confermato che parte opponente era stata edotta da della tipologia di llo studio ne dell'incontro del 5 marzo 2022 – si Parte_2 vedano le arazioni del teste collabora ig. –, mentre non appare esigibile dalla Tes_2 Pt_1 società di consulenza, nell'ambito to per di un incarico di due diligence, una specifica verifica della storia dei singoli clienti dello o della compliance fiscale di tale clientela, Parte_5 così come non appare ascrivi mede conoscenza delle problematiche di rilievo penale di tale clientela e dello , anche avuto riguardo alla segretezza che ordinariamente connota Parte_5 le indagini preliminari almeno iusura.
2.4 Sull' an e sul quantum del compenso spettante alla società opposta
Così acclarata l'attività concretamente espletata da in esecuzione del mandato conferito da , si Parte_1 tratta di ora di verificare l'an e il quantum del com ve ente spettante alla società di c Occorre in specie verificare se l'inesatto adempimento di relativo alla quantificazione del valore dello studio target abbia reso complessivamente inutile la prestaz ornita ovvero se la società conservi il diritto ad essere remunerata in ragione dell'attività correttamente svolta (Cass. /2025). Ritiene il giudicante che debba accedersi a tale seconda conclusione, atteso che l'inadempimento di non risulta aver cagionato alcun danno pagina 8 di 10 al sig. (danno invero neppure specificamente allegato nel presente giudizio) né appare idoneo a Pt_1 pregiudi 'interesse perseguito dall'opponente con la stipulazione del mandato. Sul punto va sottolineato che, nella pur carente e confusa relazione valutativa, veniva comunque segnalata la significativa discrepanza tra il valore stimato del fatturato ce pari ad euro 347.500 – e il dato contabile e fiscale dei ricavi da servizi incassa o studio a soli euro 227.142, sicché deve Parte_6 ritener sostenuto da parte opposta, che fosse sta ntità del fa contabile dello Pt_1 studio . E' altresì documentale che le p essero assegnato alla valutazione di una funzione di Parte_2 mero nella delibazione sulla convenienza dell'affare, delibazione riservata mittente quale commercialista iscritto all'albo e dunque soggetto dichiaratamente dotato della specifica competenza a tal fine necessaria (cfr. art. 7 del Regolamento esecutivo del contratto di mandato sub doc. 2 opponente). Deve quindi riteners l'opponente, visionata la relazione e valutata l'oper suo interesse, si sia avvalso dell'opera di per proseguire le trattative con il titolare dello studio , trattative che hanno Parte_2 portato alla riduzio l corrispettivo di cessione inizialmente prospetta relazione valutativa (segnatamente da euro 486.500 ad euro 371.825), e si sia quindi determinato alla sottoscrizione del preliminare di cessione, nel quale la società di consulenza ha opportunamente previsto la clausola di salvaguardia volta a consentire l'adeguamento del corrispettivo ove il fatturato conseguito dal cessionario fosse risultato inferiore a quello di riferimento (art. 6 del preliminare sub doc. 4 opponente) nonché la clausola di manleva (art. 9 del preliminare), volta a tutelare il p quirente in caso di emersione di irregolarità fiscali, amministrative o previdenziali nell'attività dello Parte_7
Ai sensi dell'art. 3 del contratto a seguito della stipulazione del preliminare di cessione, ha maturato il diritto al compenso, né assumono rilievo in contrario le argomentazioni dell'opponente cir tto che il prelimi n questione costituirebbe il risultato di una vera e propria truffa perpetrata dal cedente ai danni del sig. (come da denuncia sub doc. 16 opponente). Sul punto ci si limita a osservare che l'eventuale Pt_1 accertamento ato in questione non comporterebbe la nullità del contratto ma solo la sua annullabilità (ex multis Cass. 17568/2022), e che allo stato, secondo quanto allegato nell'atto di citazione, l'opponente risulta aver formulato domanda di risoluzione per inadempimento, con richiesta di restituzione del doppio della caparra, richiesta che presuppone la piena validità del contratto (cfr. atto di citazione pag.5). Tanto premesso sull'an, sul quantum si osserva che il compenso determinato ai sensi dell'art. 3 del contratto è indubbiamente relativo ad entrambi gli incarichi di cui all'art. 2 (quantificazione del valore dello studio e assistenza nelle trattative); pertanto, considerato il sostanziale inadempimento dell'incarico di valutazione, considerato altresì che in assenza di diversa indicazione può ragionevolmente operare una presunzione di r della remunerazione pattuita in misura uguale tra le due prestazioni dedotte in contratto, si ritiene che a spetti un compenso pari ad euro 13.800 oltre Iva. Sulla sorte capitale spettano altresì gli interessi di mora, misura di cui al D. Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data della domanda al saldo effettivo.
3. Consegue da quanto sopra la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente a versare all'opposta la somma di euro 13.500 oltre Iva ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in misura pari alla metà. La restante metà, liquidata per la quota come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in un valore compreso tra i medi e i massimi dello scaglione di riferimento, tenendo conto del valore effettivo della causa, delle questioni processuali e sostanziali esaminate e dell'attività processuale svolta, è posta a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accoglie l'opposizione proposta da parte attrice opponente – - avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 16943/2022 emesso dal Tribunale di Milano in
2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la somma di euro 13.500 oltre Iva pagina 9 di 10 ed oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo;
4. condanna altresì parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta la metà delle spese del presente procedimento, che liquida, per la quota, in euro 3000 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e Iva come per legge, compensato il resto.
Cosi' deciso in data 3 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice onorario dott. Caterina Monaco
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- Sezione quinta civile -
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 47295/2022 R.G. promossa da:
( c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti Massimo Breschi ed Emanuele Parte_1 C.F._1 ente ia Saffi 24, presso lo studio del difensore Martinoli
-parte attrice opponente-
contro
:
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Beltrachini, Controparte_1 P.IVA_1 ilano, via E.Toti udio del difensore
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha così concluso: Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i titoli e le causali di cui in premessa, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare l'infondatezza della pret eto opposto e, previa revoca del decreto medesimo, respingere la domanda avanzata da nei confronti del comparente, per tutti i motivi di cui Controparte_1 in narrativa e, in via subordinata, dell'opposta al compenso, determinare l'eventuale somma dovuta in conseguenza dell'effettivo valore dell'affare. Con vittoria di spese e compensi professionali.
. Parte convenuta opposta ha così concluso: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel non creduto e denegato caso di revoca el decreto ingiuntivo opposto, er i fatti ed i motivi esposti, il Dott. al pagamento, in favore della Parte_1 della somma di € 27.668,63 (IVA interessi m ex D.Lgs. Controparte_1
(data di sottoscrizione del contratto preliminare tra il Dott. e il C.d.L. Pt_1
Principia) al dì del saldo, ovvero alla maggiore o minor somma che eventualmente eme in corso di causa;
pagina 1 di 10 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, della fase monitoria e del presente giudizio.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16943/2022 con il quale il Tribunale to di pagare la somma di euro 27.668 oltre interessi e spese in favore della ricorrente, a titolo di compenso per Controparte_1
l'attività svolta da quest'ultima in esec del mandato ricev . A fondamento dell'opposizione il sig. ha in s Pt_1
nel febbraio 2022 il proprio c atore, aveva ricevuto una mail pubblicitaria di Persona_1 nella quale si offriva in cessione uno stu contabile e paghe con fatturato di euro 00/400.000, sito in Pr
- che, essendo interessato, aveva confermato a l'incarico di individuare uno studio professionale Pt_1 eserc ttività di comm sta/consulente del lav ll o;
- che aveva quindi presentato, attraverso il collaboratore lo studio pubblicizzato con il codice Tes_1
662, nte attività di consulenza in ambito lavoristico, fiscale, consegnando una brochure illust e negoziando quindi la cessione di uno studio delle di di fatturato sopra descritte;
- che che aveva già ricevuto il mandato a vendere dal sig. , aveva già con quest'ultimo elaborato i Parte_2 dati ili dello studio e tutti gli elementi idonei a sta prezzo di cessione, essendo società speci a nella cessione/aggregazione di studi professionali di commercialisti e consulenti del lavoro;
- che aveva condotto la valutazione dello studio target secondo il proprio metodo, con approfondita analisi volta ndividuarne il corretto posizionamento rispetto al campione di riferimento – da costruire in considerazione sia di elementi contabili sia di elementi extracontabili -, nonché il fatturato effettivamente ripetibile e quindi cedibile, costi e asset del io professionale;
- che in data 16/5/2022 il sig. avevano stipulato un contratto preliminare di Parte_3 Pt_1 cessione di attività professional metteva di cedere la clientela dello studio verso Parte_3 il corrispettivo di euro 371.825, importo ott il moltiplicatore 1.07 al fatturato ripetibile dello studio quantificato in euro 347.500;
- che dopo la firma del contratto preliminare aveva versato al sig. la somma di euro 78.628,58 di Pt_1 Parte_2 cui euro 61870,83 per caparra ed euro 2.4 r accessori oltre Iva altresì chiesto al promittente cedente la documentazione inerente il volume d'affari dello studio, ricevendo le dichiarazioni Iva degli ultimi anni;
- che dall'esame della predetta documentazione aveva preso contezza dell'inadempimento di Pt_1 rilevando che il fatturato effettivo era molto inf a quello indicato come ripetibile e utilizzato determinazione del corrispettivo e che pertanto aveva comunicato la necessità di rivedere il prezzo di cessione in base al fatturato documentato, oppure di risolvere bonariamente il contratto con restituzione della caparra versata;
- che venivano quindi avviate le trattative per la revisione del prezzo inizialmente fissato e accettava la Parte_2 riduzione del prezz ssione ad euro 240.000, determinato sulla base di un fatturato rip antificato in euro 224.990 e che pr va a redigere bozza del contratto con il prezzo così quantificato;
- che tuttavia, nell , si avvedeva altresì, affiancando nella redazione delle dichiarazioni Pt_1 Parte_2 fiscali, che la maggior parte lienti dello studio non versava n poste sui redditi e che la clientela era rappresentata in percentuale significativa da soggetti che aprivano e chiudevano aziende con anomala rapidità; oi dubbi venivano confermati da una ricerca condotta in internet, all'esito della quale emergeva che era indagato per fatti relativi all'attività profess svolta;
Parte_2 tanto le trattative venivano interrotte e il sig. chiedeva la restituzione del doppio della caparra Pt_1 versata, provvedendo altresì a presentare querela per truf ata 9/9/2022. pagina 2 di 10 Su tali pre in fatt opponente ha eccepito il grave inadempimento di al contratto di mandato. Secondo infatti, non avrebbe impiegato la dovuta diligenza nella val ne dello studio Pt_1 target, assumendo fatturat tibile un dato a mente irreale, come emerso dal confronto con le dichiarazioni Iva. In particolare, secondo l'opponente, avrebbe avuto comunque contezza del dato reale, posto che nella tabella “normalizzazione conto eco o 2020”, allegata alla brochure di presentazione, riferiva di ricavi da prestazioni di servizi per Euro 227.142 (dato coerente con il fatturato effettivo dello studio nel 2020 e in linea con quelli degli anni precedenti e successivo), salvo poi introdurre una rettifica ingiustificata per portare i “ricavi cedibili” a Euro 347.500. Tale aggiustamento dei “ricavi cedibili” sarebbe stata effettuata al solo scopo di aumentare il proprio compenso (parametrato al prezzo di cessione) e di far apparire interessante in affare che non lo era, posto che, ove si fosse tenuto conto solo della redditività effettiva e non di quella
“presunt ll'investimento sarebbe stato recuperato dopo oltre dieci anni di attività. Secondo non avrebbe neppure verificato i dati emergenti dalle dichiarazioni Iva e ciò in violazione Pt_1 dei dove za nell'esecuzione del man he avrebbero imposto tale verifica, e tanto anche a presci n incarico di due diligence. Inoltre non avrebbe effettuato alcuna indagine sui clienti dello studio , indagine dalla quale sarebbe emer si trattava di clienti con una storia irrisoria, soliti aprire Parte_2
e chi ità, senza preoccuparsi di adempiere agli obblighi fiscali. La negligenza della società di consule ebbe di particolare gravità posto che la presentazione dello studio era avvenuta in forma anonima e il sig. aveva sottoscritto il contratto preliminare senza av possibilità di verificare la veridicità dei Pt_1
o basarsi esclusivamente sulla valutazione svolta da Le gravi lacune nell'indagine svolta da e la con te alterazione del valore dello studio oggetto ssion tti ertanto il mancato ento di ex art. 1460 c.c.. In ogni caso il contratto stipulato tra e sarebbe nullo per Pt_1 Pt_1 Parte_2 violazione di imperativa, ovvero annullabile ex art. 1439 c.c. in quant Su tali argomentazioni parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la rideterminazione del compenso in conformità al valore effettivo dell'affare.
1.1. Ritualmente costituitasi, ha contestato le avverse eccezioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la co a dell'opponente al pagamento della somma di euro 27.668,23 o della minore somma eventualmente risultante in corso di causa. La società opposta ha precisato in primo luogo:
- che il contratto di mandato stipulato tra le parti aveva ad oggetto proprio lo studio – indicato per Parte_2 motivi rvatezza con il codice identificativo I;
come mandataria aveva affiancato nella trattativa per l'eventuale acquisto dello studio Pt_1 olgendo l'attività di valutazione sull della documentazione fornita dal titolare dell'attività, Parte_2 un obbligo di verificare la correttezza degli adempimenti fiscali dello studio e men che meno la client llo studio;
- che quale società di capitali era tenuta solo alla comune diligenza del buon padre di famiglia e non alla dilige alificata del professionista;
- che in ogni caso aveva svolto correttamente l'incarico, effettuando una valutazione della redditività sulla base dei dati economici (andamento del fatturato, dei costi, etc.) evidenziando l'EBITDA atteso, ossia la differenza tra ricavi stimati ripetibili e i costi cd. normalizzati, cioè i costi non straordinari strettamente inerenti la produzione del reddito;
- che in particolare l'entità dei ricavi attesi-ripetibili è un dato stimato, cioè basato sulla previsione di futuri incassi che potrebbero derivare da clienti attuali, da quelli acquisiti in corso d'anno e non ancora presenti nelle scritture contabili nonché da c nzialmente generati grazie alle relazioni del professionista cedente;
- che nel caso il consulente aveva riferito che avrebbe canalizzato a favore del cessionario nuove Parte_2 pratiche, soprattutto di contab recedenza esternalizzate, con conseguente aumento dei futuri ricavi dello studio;
- che la valutazione di teneva correttamente conto sia dei ricavi reali sia di quelli prospettici, stimati come ripetibili negli anni a v e dunque della potenzialità prospetti l'attività;
- che i o la società aveva debitamente informato il sig. che quello era il fatturato dichiarato dallo Pt_1 studio , ed aveva altresì inserito nel preliminare la cla i salvaguardia, volta proprio a tutelare il Parte_2 cessio la possibilità di adeguare il corrispettivo pattuito sulla base della verifica del fatturato prodotto pagina 3 di 10 dal pacchetto clienti dello studio nell'anno successivo alla cessione e della sua variazione rispetto al fatturato di riferimento. Ha quindi ricordato che la cessione della clientela non è una cessione in senso tecnico (stante il rapporto personale e fiduciario tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la conseguente necessità del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complesso impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi di fare e di non fare, la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti e il soggetto subentrante, sicché la clausola di salvaguardia consente di adeguare il corrispettivo, riconosciuto al cedente, in funzione della consistenza del pacchetto clienti che viene effettivamente canalizzato in favore del professionista cessionario nell'anno successivo Quanto ai problemi della clientela dello studio , ha evid che l'articolo rinvenuto da Parte_2 Pt_1 reca la data del 19/6/2022, successiva alla stipu i , s non avrebbe potut rire tramite internet. In ogni caso la tipologia di clientela dello studio ra ben nota al sig. il quale Parte_2 Pt_1 aveva ric e di sottoscrizione del preliminare, l'elenco no dei clienti dello studi Secondo non era stato vittima di alcun raggiro, visto che gli erano state rappresentate sia la realtà CP_2 dello stu potenzialità ed era stata prevista la clausola di salvaguardia. Né poteva invocarsi alcuna nullità ricorrendo la fattispecie solo ove la stipula del contratto integri essa stessa un reato, mentre nel caso un reato era semmai c rabile da parte del solo cedente, sicché il contratto era al più annullabile. Su quest'ultimo punto nque negato anche l'annullabilità del contratto, rilevando che, anche ammettendo che lo avesse fornito dati non corrispondenti al vero, in ogni caso non sarebbe Parte_2 ravvisabile un dolo determ a semmai un dolo incidente, tale cioè da non pregiudicare la validità del tto, ma solo le condizioni pattuite, come del resto c ato dalla richiesta di revisione formulata da
Peraltro, anche in caso di annullabilità del contratto, conserverebbe il proprio diritto al compenso Pt_1
che il rapporto tra le parti non sarebbe riconducibi un'intermediazione – ossia alla segnalazione dell'affare – ma avrebbe ad oggetto un'attività più ampia e complessa, implicante anche una valutazione dello studio con strutturazione di un business plan, oltre che la redazione del contratto preliminare.
1.2. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., chiesti e concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali come ammesse, indi, disattese le ulteriori istanze istruttorie, autorizzato i di documentazione relativa al procedimento penale pendente nei confronti del titolare dello studio e assicurato il contraddittorio sulla documentazione prodotta, all'esito della discussione Parte_2 orale ex art. s c.p.c. il giudice riservava la decisione.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Sulla natura del rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti e sulla diligenza richiesta per l'esecuzione della prestazione Occorre in primo luogo qualificare p goziale intercorso tra le odierne parti. A tal fine assume rilievo l'oggetto del mandato conferito da a genericamente definito “incari dvisor per l'operazione di Pt_1 acquisizione o fusione /aggregazi n dio contabile, fiscale e paghe con sede a Prato”, come CP_3 esplicitato nell'art. 2 del contratto e negli artt. 2 e 3 del “Regolamento esecutivo In particolare l'art. 2 del contratto in q e (doc. 2 fasc. mon.) prevede che il dott. , di seguito Parte_1 denominato “committente” conferisca a i seguenti incarichi:
“a. quantificazione del valore dello St del valore dell'att sercitata dal Committene (nel caso di fusione/aggregazione); tale attività valutativa sarà effettuata da sulla base della documentazione e dei dati forniti dal titolare dello studio, utilizzando il software “val e studi sionali” specifico per gli studi dei dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, sviluppato da e protetto da copyright al registro pubblico software;
b. closing dell'operazione mediante predisposizione della necessaria contrattualistica.” Dal tenore letterale della clausola di cui sopra, e dall'ulteriore dettaglio delle attività da svolgersi da contenuto negli articoli 2 e 3 del regolamento esecutivo (doc. 2 fasc.mon. citato), emerge come il contratt ad oggetto plurime prestazioni, comprensive di servizi di assistenza e consulenza, funzionali alla prospettata pagina 4 di 10 operazione di acquisizio lo studio target. Si tratta di prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito dell'attività principale di secondo quanto dalla medesima allegato nel ri monitorio. Dalla visura camerale della società pr nel ricorso (doc. 1 fasc. mon.) emerge infatti che ha come oggetto sociale
“la consulenza in qualità di advisor nelle operazioni di merger and acquisition si bito aziendale che degli studi professionali, la consulenza nell'ambito delle valutazioni d'azienda e degli studi professionali, la consulenza in materia di finanza agevolata” e che si avvale di professioni (avvocati, commercialisti e revisori dei conti) regolarmente iscritti nei relativi albi professionali. Con specifico riferimento alla prestazione di cui al punto a dell'articolo 2 del contratto – quantificazione del valore dello Studio target-, la lettera della clausola nel suo complesso conferma che si tratta di “attività valutativa” e non di una mera operazione matematica. Del resto anche la società opposta, nella relazione consegnata all'opponente dopo la sottoscrizione del mandato (doc. 3 opponente), ribadisce siffatta particolare natura dell'attività dedotta in contratto, laddove si presenta quale soggetto valutatore indipendente, dotato sia della necessaria esperienza (si veda il riferimento alla disponibilità di un database unico in Italia per numerosità di operazioni di M&A di studi professionali condotte -doc. 3 opponente, citato, pag. 8), sia delle necessaria conoscenza, relativa a leggi e regolamenti che disciplinano la materia, sia della necessaria competenza, ossia della capacità di applicare le regole dell'arte, con particolare riferimento ai Principi Italiani di Valutazione cd. PIV, emanati dall'Organismo italiano di valutazione, ai quali dichiara di essersi adeguata – cfr. doc. 3 opponente, citato, pagg. 6, 7 e 8- e infine laddove, nell'illustrare il proprio metodo di valutazione, specifica altresì che “la valutazione non è mai il risultato di un mero calcolo matematico ma di un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime e che richiede una dose significativa di giudizio da parte dell'esperto” (doc. 3 citato, pag. 8 ultimo capv). Giova ricordare che secondo i menzionati PIV, pubblicati dall'Organismo italiano di valutazione (si vedano in particolare i primi 23 principi che delineano il cosiddetto “quadro concettuale di base”) qualunque valutazione è sempre il risultato di un giudizio motivato che si fonda su stime e la cui formulazione richiede adeguate competenze tecniche, conoscenza ed esperienza e il cui esito deve essere verificabile, attendibile, razionale, coerente con lo scopo e fondato su idonea base informativa. Discende da quanto sopra che entrambe le attività oggetto di incarico – e dunque sia l'assistenza nelle trattative e la consulenza relativa alla predisposizione della contrattualistica necessaria alla chiusura dell'operazione, sia la quantificazione del valore dello studio – costituiscono attività di contenuto intrinsecamente intellettuale, ancorché non riservate a specifiche figure professionali. Ed invero “nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione” (ex multis Cass. 26264/2018, che richiama Cass. n. 15530/2008)”. In generale “Nella categoria …. delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 comma primo, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. n. 9019/1993; n. 2305/1980). Tanto premesso, si ricorda che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento espresso dalla Corte di legittimità, tali attività di contenuto intellettuale e professionale ma non riservate ben possono essere svolte anche da una società di capitali e che “in tal caso il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale (così Cass. 39028/2021) con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, “l'esecuzione della prestazione dovrà essere effettuata con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 secondo comma c.c.”. In definitiva il contratto di mandato stipulato tra e è riconducibile, in ragione delle prestazioni che ne Pt_1 sono l'oggetto, al contratto d'opera intell , o do la circostanza che il mandatario sia una società di capitali, sicché occorre verificare se abbia o meno adempiuto all'incarico con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c..
2.2. Sull'inesatto adempimento di alle prestazioni di cui al punto a) dell'art. 2 del contratto pagina 5 di 10 Parte opponente ha eccepito l'inadempimento di evidenziando l'irragionevolezza del risultato della stima compiuta dalla società opposta, laddove quest'ult a determinato il valore dello studio target applicando il multiplo di 1,07 al “fatturato cedibile”, a sua volta quantificato in euro 347.500, valore assai lontano dal fatturato reale dello studio, come desumibile dalle dichiarazioni Iva degli ultimi anni, dalle quali emergerebbe un fatturato medio di circa 220.000/240.000 euro (238.000 euro nel 2021 ossia nell'anno immediatamente antecedente a quello della cessione). Parte opposta, a giustificazione della correttezza del proprio operato, ha sostenuto che il cd. “fatturato cedibile” assunto come base di riferimento per la determinazione del valore dello studio e dunque del corrispettivo della cessione non sarebbe un dato oggettivo, da rinvenirsi nelle scritture contabili ma il prodotto di una stima circa la redditività prospettica dello studio e tale terrebbe conto dei presumibili incassi futuri, anno per anno ritraibili sia dai clienti attuali dello , sia da quelli acquisiti in corso d'anno ma non ancora presenti come Pt_4 rica e scritture contabili, sia d i potenziali generati grazie alle relazioni del professionista cedente. Il sig. quale promittente acquirente, sarebbe in specie stato edotto di tale circostanza e cioè del fatto che il Pt_1 fatt cedibile” era superiore a quello risultante dalla contabilità in quanto comprensivo anche di pratiche, in particolare di carattere fiscale, prima esternalizzate e rientrate nello studio nell'anno del e -2022- nonché di altre pratiche che sarebbero state presumibilmente canalizzate dal consulente anche in Parte_2 futuro. pare opportuno riportare in primo luogo le risultanze dell'istruttoria svolta.
anche nel corso dell'interrogatorio formale ha sempre negato di aver ricevuto informativa in tal Parte_1 tà di consulenza, ed ha in specie dichiarato: “Non è vero. Nella videocall si è parlato di questo studio che è stato presentato come studio con fatturato da 300.000 a 400.000 euro annui. Faccio Parte_2 presen fatturato normalmente fa riferimento ai ricavi già incassati. Infatti era indicato l'elenco dei clienti e il dettaglio dei ricavi da consulenza contabile e da consulenza del lavoro, sempre con riferimento a ricavi già in . verbale dell'ud i prove del 30/9/2024 -. Il tes collaboratore di ha per contro riferito: “...Sul discorso dei ricavi ho spiegato al Tes_1 dott. di riferimento e tati indicati per ogni singolo cliente, tenendo conto dei clienti Pt_1 acqu l 2022 e dei nuovi servizi prima esternalizzati e che sarebbero rientrati nel 2022 – ADR: l'elenco (dei clienti) è complessivo, cioè comprende sia i clienti storici sia i clienti nuovi e non reca una specifica indicazione dei clienti acquisiti nel 2022 anzi, dopo aver visionato il doc. 3, preciso che non reca una specifica indicazione di quali servizi sarebbero rientrati nel 2022. Preciso che le cifre indicate come ricavi attribuiti ai singoli clienti, sia per la parte fiscale sia per la parte paghe, si riferiscono a clienti effettivi e non a clienti potenziali. Preciso altresì che l'incontro è durato un'ora in t che avevo dato ampia disponibilità a fornire ulteriori ragguagli la firma del mandato ma il dott. non ha chiesto nulla. ADR: preciso che ho Pt_1 specificato al dott. che l'elenco clienti era l'elenco dei ti attivi per lo studio alla data dell' 1/1/2022 Pt_1
(non quelli esterna – se in passato erano esternalizzati, si trattava di clienti già rientrati;
non so dire tuttavia quali fossero i clienti già rientrati e quando fossero già rientrati). E ancora “Ricordo l'incontro del 5 marzo e confermo i soggetti presenti. Non ricordo che in quella sede si sia parlato di clienti potenziali. Si è parlato dell'elenco clienti che era l'elenco dei clienti attivi al 1/1/2022 (doc. 3 pagg.31 ss ) che avrebbero presumibilmente generato, nel corso del 2022, il fatturato indicato”.- (cfr. quanto verbalizzato all'udienza del 30 settembre 2025). Dichiarazioni solo p ente conformi sono state rese altresì dal testimone il quale, nel confermare Parte_2
l'incontro con il sig. svoltosi pr l proprio studio in data 5 marzo 202 riferito: “....preciso che Pt_1 in quella sede ho s o al dott. che i ricavi di riferimento sarebbero stati pari alla cifra indicata Pt_1
(347.500 -n.d.r.-)e che quella cifra endeva sia i ricavi delle paghe sia i ricavi che sarebbero derivati bilità che fino a quel momento, rectius fino al 31/12/2021, era stata gestita dal dott.
e da lui fatturata, e che, a partire dal 1/1/2022 era rientrata nello studio” e ancora “Ho Persona_2 he il fatturato di riferimento era stato calcolato in base al fatturato paghe 2021 e ai ricavi Pt_1 di riferiment 2022 (comprendenti anche la stima dei ricavi derivanti dai servizi contabili, questi ultimi rientrati nel 2022), sempre tenendo conto di clienti già acquisiti e non potenziali e/o futuri. Preciso che la clientela cinese paga normalmente un forfait annuo per i servizi di contabilità e le cifr nell'elenco clienti sono state determinate sulla base dei forfait applicati negli anni precedenti dal dott. . Per_3
pagina 6 di 10 Da ultimo il testimone , consulente del lavoro e c re dello studio ha dichiarato Persona_1 Pt_1 di essere stato presente l 5 marzo presso lo studio , non alla vide é all'incontro Parte_2 per la firma del preliminare ed ha riferito di non ricordare discorsi s to precisando “Ricordo l'incontro ma non ricordo i discorsi sul fatturato. Ero presente come consulente del lavoro per il discorso delle paghe. Ero presente per sentire come fosse organizzata la gestione delle buste paghe, chi erano i clienti etc. Ricordo che in quella sede ci fu spiegato che la clientela era composta da cinesi ma nulla di più” (si veda la verbalizzazione dell'udienza del 30 settembre 2024). Così richiam dichiarazioni testimoniali acquisite, si osserva come nella relazione sullo studio Parte_2 elaborata da presentata all'opponente nella videocall e successivamente consegnatagli dopo la mandato (do ponente), non vi sia in realtà alcun riferimento alla circostanza asseritamente posta a base della “sopravvalutazione” del fatturato cedibile, ossia che le pratiche di carattere contabile e fiscale avrebbero generato ricavi s l corso del 2022 in quanto originariamente esternalizzate e rientrate nell'ultimo anno;
lo stesso testimone dopo aver visionato l'elenco allegato alla relazione valutativa contenete l'indicazione dei ricavi ritenuti ce ritraibili dai singoli clienti dello studio, con distinta indicazione dei ricavi derivanti da pratiche di consulenza del lavoro e di quelli derivanti da pratiche di carattere contabile e fiscale – doc. 3 opponente, citato, all. 3 – ha confermato che in tale elenco non vi era “ alcuna specifica indicazione di quali servizi sarebbero rientrati nel corso del 2022 né di vi fossero ricollegabili a tali servizi “rientrati”. Esaminando poi la relazione valutativa sullo studio (doc.3 opponente, citato) si nota che effettivamente Parte_2 negli allegati 6 e 11 il “fatturato cedibile” viene ra to non come un dato “contabile” ma come “valore rettificato” (cfr. allegato 6) e viene riportata la significativa discrepanza tra il valore dei ricavi desumibile dalla contabilità e dalle dichiarazioni fiscali – indicato in euro 227.142 – e il valore del fatturato stimato come cedibile, indicato in euro 347.500 (all. 6 e all. 11); nondimeno nell'allegato 1 alla predetta relazione, rubricato“riepilogo dati studio”, il valore dei ricavi cedibili – indicati sempre in euro 347.500 – viene riferito
“all'ultimo anno precedente l'analisi”, e dunque verosimilmente al 202 al 2020), certamente non al 2022, ossia all'anno in corso, come invece dichiarato dai testimoni . Parte_2
Tanto premesso va altresì osservato che la versione offerta dai testimoni circa le ipotesi assunte Parte_2
a base della valutazione, oltre a non trovare pieno riscontro nella rel , non risulta del coerente neppure con le allegazioni dell'opposta. Ed invero nella comparsa di risposta (pag. 4 ult. cpv.) sostiene che la quantificazione del cd fatturato cedibile in misura pari ad euro 347.500 terrebbe conto no dei ricavi contabilizzati e dei ricavi in corso di maturazione ma anche di ricavi meramente potenziali;
per contro entrambi i testimoni sopra menzionati hanno escluso che nella determinazione del fatturato cedibile di euro 347.500 si fosse tenuto conto anche di clienti non ancora contrattualizzati e dunque hanno escluso che il fatturato esprimesse un valore prospettico comprensivo di mere potenzialità di sviluppo futuro dello studio
(clienti che avrebbero potuto essere canalizzati in futuro dal cedente). Parte_2 iva, non può non rilevarsi come dall'istruttoria svolta sia e un quadro confuso e intrinsecamente contraddittorio quanto alle modalità della valutazione effettuata da e ai dati e alle ipotesi assunti a base della medesima. Non è in specie chiaro se la stima abbia inteso ten nto solo di dati certi ovvero anche di dati presunti, ma basati su elementi certi (i contratti in essere) ovvero di mere potenzialità non oggettivamente riscontrabili (possibili clienti futuri, canalizzati dal precedente titolare); parimenti non è chiaro quale sia la base informativa fornita dal titolare dello studio ed utilizzata nella valutazione (se cioè i ricavi individuati come cedibili nell'allegato 3 siano trat urato 2021 ovvero siano i ricavi stimati per il 2022 ovvero ancora, secondo quanto riferito dal teste , siano una sorta di mix, comprensivo del fatturato paghe 2021 e dei Parte_2 presunti ricavi da pratiche fiscali 2). Giova ricordare che tutti i principi gener te accettati in materia di valutazione (siano essi i “Principi Italiani di valutazione - PIV”, citati dalla stessa nella relazione valutativa, o i Principi internazionali in materia di valutazione “International valuation sta - IVS”) indicano, tra le regole generali cui il valutatore dovrebbe attenersi per poter espletare in modo adeguato il proprio incarico di valutazione, una chiara esposizione della base informativa utilizzata, delle ipotesi formulate, della configurazione di valore adottata, e tanto sia al fine di consentire al committente e agli altri eventuali utilizzatori una chiara comprensione della valutazione o del parere valutativo reso, sia al fine di consentire un'eventuale verifica dell'attendibilità, ragionevolezza, e coerenza con lo scopo, del risultato della valutazione stessa.
pagina 7 di 10 non ha esplicitato, nella relazione valutativa prodotta, le ragioni che, secondo quanto dalla medesima to, l'avrebbero condotta a stimare un fatturato cedibile maggiore di oltre il 50% di quello effettivo né ha fornito idonea e convincente prova di avere chiaramente illustrato al committente tali ragioni, e dunque in definitiva non ha provato di aver reso un giudizio motivato e verificabile quanto alla sua attendibilità e ragionevolezza. Deve pertanto ritenersi che non abbia assolto al suo incarico con la diligenza dovuta.
2.3. Sull'attività di assistenza alla negoziazione e predisposizione della contrattualistica necessaria per la conclusione dell'operazione Per quanto riguarda l'attività di cui al punto b) dell'art. 2 del contratto, ritien contro il giudicante che abbia correttamente eseguit ve prestazioni. E' invero pacifico che abbia affiancato il sig. Pt_1 nella trattativa con lo studio (non è contestato che, dopo il primo i in videocall a febbraio Parte_2
e la s rizione del abbia organizzato e partecipato ad altri due incontri per far conoscere al dott. lo studio illustrare la sua clientela) e che abbia altresì predisposto sia il contratto Pt_1 Parte_2 preli (doc. 4 op recante plurime clausole a tutela della posizione dell'acquirente in ragione della peculiarità dell'operazione di cessione – così la clausola sulla revisione del prezzo nonché le clausole sulla manleva del cedente per responsabilità scaturenti da eventuali violazioni commesse prima della cessione - sia, successivamente, la bozza di contratto definitivo con la richiesta revisione del corrispettivo, fissato ora in euro 240.000, e del parametro di riferimento per la sua determinazione, ossia il fatturato cedibile, indicato in euro 224.299 (doc. 12 opponente). Può ritenersi pacifico che la revisione del prez sse raccolto l'adesione di entrambe le parti dell'accordo di cessione, ivi incluso il promittente acquirente e che il contratto non sia Pt_1 stato infine sottoscritto solo a motivo della su scoperta, da parte di ltimo, della pendenza di indagini penali a carico del titolare dello studio , nonché di anomalie nella clientela, che sarebbe stata Parte_2 composta in maggior parte da ditte cd. apri e e non pagavano l'Iva né le imposte sul reddito o i contributi.
su tale attività di assistenza alle trattative, peraltro, l'opponente ha svolto contestazioni, sostenendo che avrebbe dovuto con usando la diligenza qualificata i all'art. 1176 II comma c.c. - le matiche dello studio e segnalarle prontamente al sig. prima della firma del preliminare, Parte_2 Pt_1 configurando anche tale o n inadempimento rilevante da pa la società di consulenza (si legge in specie nell'atto di citazione in opposizione pag. 8 “l'opposta avrebbe dovuto immediatamente percepire che si tratta di clienti con una “storia” irrisoria, posto che si tratta, nella maggior parte, di clienti di origine cinese che sono soliti aprire e chiudere le proprie attività, senza curarsi di adempiere agli obblighi fiscali o, probabilmente, proprio per non adempiere”). Tali dogli uttavia si appalesano infondate. L'istrutt a ha confermato che parte opponente era stata edotta da della tipologia di llo studio ne dell'incontro del 5 marzo 2022 – si Parte_2 vedano le arazioni del teste collabora ig. –, mentre non appare esigibile dalla Tes_2 Pt_1 società di consulenza, nell'ambito to per di un incarico di due diligence, una specifica verifica della storia dei singoli clienti dello o della compliance fiscale di tale clientela, Parte_5 così come non appare ascrivi mede conoscenza delle problematiche di rilievo penale di tale clientela e dello , anche avuto riguardo alla segretezza che ordinariamente connota Parte_5 le indagini preliminari almeno iusura.
2.4 Sull' an e sul quantum del compenso spettante alla società opposta
Così acclarata l'attività concretamente espletata da in esecuzione del mandato conferito da , si Parte_1 tratta di ora di verificare l'an e il quantum del com ve ente spettante alla società di c Occorre in specie verificare se l'inesatto adempimento di relativo alla quantificazione del valore dello studio target abbia reso complessivamente inutile la prestaz ornita ovvero se la società conservi il diritto ad essere remunerata in ragione dell'attività correttamente svolta (Cass. /2025). Ritiene il giudicante che debba accedersi a tale seconda conclusione, atteso che l'inadempimento di non risulta aver cagionato alcun danno pagina 8 di 10 al sig. (danno invero neppure specificamente allegato nel presente giudizio) né appare idoneo a Pt_1 pregiudi 'interesse perseguito dall'opponente con la stipulazione del mandato. Sul punto va sottolineato che, nella pur carente e confusa relazione valutativa, veniva comunque segnalata la significativa discrepanza tra il valore stimato del fatturato ce pari ad euro 347.500 – e il dato contabile e fiscale dei ricavi da servizi incassa o studio a soli euro 227.142, sicché deve Parte_6 ritener sostenuto da parte opposta, che fosse sta ntità del fa contabile dello Pt_1 studio . E' altresì documentale che le p essero assegnato alla valutazione di una funzione di Parte_2 mero nella delibazione sulla convenienza dell'affare, delibazione riservata mittente quale commercialista iscritto all'albo e dunque soggetto dichiaratamente dotato della specifica competenza a tal fine necessaria (cfr. art. 7 del Regolamento esecutivo del contratto di mandato sub doc. 2 opponente). Deve quindi riteners l'opponente, visionata la relazione e valutata l'oper suo interesse, si sia avvalso dell'opera di per proseguire le trattative con il titolare dello studio , trattative che hanno Parte_2 portato alla riduzio l corrispettivo di cessione inizialmente prospetta relazione valutativa (segnatamente da euro 486.500 ad euro 371.825), e si sia quindi determinato alla sottoscrizione del preliminare di cessione, nel quale la società di consulenza ha opportunamente previsto la clausola di salvaguardia volta a consentire l'adeguamento del corrispettivo ove il fatturato conseguito dal cessionario fosse risultato inferiore a quello di riferimento (art. 6 del preliminare sub doc. 4 opponente) nonché la clausola di manleva (art. 9 del preliminare), volta a tutelare il p quirente in caso di emersione di irregolarità fiscali, amministrative o previdenziali nell'attività dello Parte_7
Ai sensi dell'art. 3 del contratto a seguito della stipulazione del preliminare di cessione, ha maturato il diritto al compenso, né assumono rilievo in contrario le argomentazioni dell'opponente cir tto che il prelimi n questione costituirebbe il risultato di una vera e propria truffa perpetrata dal cedente ai danni del sig. (come da denuncia sub doc. 16 opponente). Sul punto ci si limita a osservare che l'eventuale Pt_1 accertamento ato in questione non comporterebbe la nullità del contratto ma solo la sua annullabilità (ex multis Cass. 17568/2022), e che allo stato, secondo quanto allegato nell'atto di citazione, l'opponente risulta aver formulato domanda di risoluzione per inadempimento, con richiesta di restituzione del doppio della caparra, richiesta che presuppone la piena validità del contratto (cfr. atto di citazione pag.5). Tanto premesso sull'an, sul quantum si osserva che il compenso determinato ai sensi dell'art. 3 del contratto è indubbiamente relativo ad entrambi gli incarichi di cui all'art. 2 (quantificazione del valore dello studio e assistenza nelle trattative); pertanto, considerato il sostanziale inadempimento dell'incarico di valutazione, considerato altresì che in assenza di diversa indicazione può ragionevolmente operare una presunzione di r della remunerazione pattuita in misura uguale tra le due prestazioni dedotte in contratto, si ritiene che a spetti un compenso pari ad euro 13.800 oltre Iva. Sulla sorte capitale spettano altresì gli interessi di mora, misura di cui al D. Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data della domanda al saldo effettivo.
3. Consegue da quanto sopra la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente a versare all'opposta la somma di euro 13.500 oltre Iva ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in misura pari alla metà. La restante metà, liquidata per la quota come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in un valore compreso tra i medi e i massimi dello scaglione di riferimento, tenendo conto del valore effettivo della causa, delle questioni processuali e sostanziali esaminate e dell'attività processuale svolta, è posta a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accoglie l'opposizione proposta da parte attrice opponente – - avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 16943/2022 emesso dal Tribunale di Milano in
2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la somma di euro 13.500 oltre Iva pagina 9 di 10 ed oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo;
4. condanna altresì parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta la metà delle spese del presente procedimento, che liquida, per la quota, in euro 3000 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e Iva come per legge, compensato il resto.
Cosi' deciso in data 3 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice onorario dott. Caterina Monaco
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