Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 8022
CASS
Sentenza 11 febbraio 2025

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In tema di circonvenzione di persona incapace, la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un "patto di quota lite" con il proprio difensore sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica, in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense.

Commentario1

  • 1Patto quota lite, quando scatta la circonvenzione di incapaci aggravataAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 3 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 8022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8022
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo