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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/12/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IV ME Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2622/2018 R.G.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cananiello;
Parte_1
- attrice -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. UR Marcello Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Colonna Controparte_2
- convenute -
Oggetto: lesione di legittima
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.06.2025 e relative note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di essere figlia di (nata a [...]_1 Persona_1
CE ER il 28.02.1927 e deceduta il 14.01.2016) e (nato Persona_2
a EL il 22/06/1932 e deceduto il 25.01.2017).
L'attrice ha lamentato che i beni immobili di proprietà dei genitori sono stati donati alla figlia e alla nipote e ha dedotto che Controparte_1 Controparte_2 nell'asse ereditario occorre includere anche il fabbricato oggetto di contratto di assistenza vitalizia in corrispettivo di immobile del 28/11/2000 (concluso tra la madre e la convenuta), viziato da nullità per difetto di causa.
In particolare, l'attrice ha sostenuto che la nullità deriva dalla mancanza di aleatorietà (per la sproporzione tra il valore dell'immobile ceduto e la controprestazione assunta dalla convenuta), in quanto la vitaliziata ha continuato a vivere nella casa coniugale di proprietà (diversa da quella ceduta dal contratto), disponeva di risorse proprie e non poteva ricevere dalla beneficiaria alcun tipo di assistenza infermieristica. Secondo l'attrice, la nullità deriva inoltre dalla circostanza che, alla data di sottoscrizione del contratto, le obbligazioni avrebbero avuto una durata limitata, in quanto la era gravemente malata, tanto da Per_1 godere di accompagnamento dal 2001.
In subordine, l'attrice ha chiesto che si accerti che si tratta di una donazione, con conseguente imputazione del bene nella determinazione della massa.
Esposto quanto sopra, l'attrice ha chiesto: dichiararsi aperta la successione legittima dei genitori;
dichiarare la nullità del “contratto di assistenza vitalizia per il corrispettivo di un immobile” del 28/11/2000 per Notar ricostruita la Per_1 massa ereditaria, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice, mediante la riduzione delle donazioni;
condannarsi le convenute alla restituzione dei beni immobili trasferiti a loro favore dai de cuius;
condannare le convenute al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare aperta la successione legittima dei sigg.ri , nato a [...]
EL il 22.06.1932 e deceduto in data 25.1.2017 e , nata a [...]_1
CE ER il 28.2.1927 e deceduta il 14.1.2016; Persona_3
2) accertare e dichiarare la nullità del “contratto di assistenza vitalizia per il corrispettivo di un immobile” del 28.11.2000, per Dottor Notaio in Persona_4 (rep.1813, racc. 886), sottoscritto dalla de cuius e Per_5 Persona_1
, per le ragioni tutte innanzi esposte;
Controparte_1
3) nella denegata ipotesi in cui il “contratto di assistenza vitalizia per il corrispettivo di un immobile” del 28.11.2000, per Dottor Notaio in Persona_4 Per_5
(rep.1813, racc. 886), sottoscritto dalla de cuius e Persona_1 Controparte_1
, dovesse essere ritenuto valido ed efficace, qualificare lo stesso come donazione
[...] modale in favore di , per quanto innanzi dedotto e motivato;
Controparte_1
4) per l'effetto, ricostruita la massa ereditaria dei coniugi e Persona_1
, di cui fa parte anche l'immobile trasferito a Persona_2 Controparte_1 con il “contratto di assistenza vitalizia per il corrispettivo di un immobile” del
28.11.2000, per Dottor Notaio in (rep.1813, racc. 886), Persona_4 Per_5 disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice, pari ad
€.105.666,66, mediante la riduzione, come per legge, delle donazioni disposte in vita dai coniugi in favore delle convenute e Parte_2 Controparte_1 [...]
, salvo in ogni caso la somma maggiore o minore che sarà Controparte_2 determinata in corso di causa mediante CTU che sin d'ora si invoca;
5) Condannare, conseguentemente, le convenute alla restituzione in favore dell'attrice dei beni immobili trasferiti in loro favore dai coniugi e Persona_2
in misura superiore alla quota disponibile;
Persona_1
6) Dichiarare, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria;
7) Condannare le convenute in solido al pagamento delle spese e competenze professionali di lite in favore dell'attrice e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. si è costituita con propria comparsa, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande, per la loro indeterminatezza e l'inconciliabilità delle stesse, rivolte indistintamente alle due convenute.
Nel merito, la convenuta ha negato che il contratto del 28/11/2000 sia nullo;
rispetto alle donazioni del 30/01/2007, ha evidenziato che vi è la dispensa dalla collazione. La convenuta ha inoltre evidenziato che nel 1990 la madre ha ceduto gratuitamente la propria azienda commerciale (costituita da due macellerie site in
Vitigliano e Vignacastrisi) in favore dell'attrice, che risulta così beneficiata da una donazione.
La convenuta ha poi dedotto di aver estinto delle obbligazioni della comunione e ha chiesto di portarle in compensazione. ha dunque concluso come segue: Controparte_1
“1) in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'originario atto di citazione relativamente alle domande ivi contenute per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
2) dichiarare la nullità dell'originario atto di citazione, in tutto o in parte, per indeterminatezza delle domande sotto il profilo della editio actionis (art.164 comma
4 cpc) con violazione dell'esercizio di una compiuta difesa.
3) dichiarare la inammissibilità della domanda ex adverso formulata al punto sub 1) delle conclusioni per improponibilità e/o indeterminatezza;
4) gradatamente nel merito, ove ne sia consentito l'esame ritenere infondate in fatto e in di ritto le domande sub 2) 3) 4) 5) dell'atto di citazione per i motivi esposti in narrativa;
5) in subordine, in ragione della spiegata eccezione, ritenere, in via riconvenzionale quale donazione indiretta la acquisizione da parte della attrice, dell'attività commerciale ricevuta dalla sig.ra meglio descritta nella narrativa del presente Per_1 atto, e conseguentemente, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'ex adverso, ricostruire i rispettivi assi ereditari avuto riguardo ai diversi momenti dell'evento morte, e delle relative quote spettanti a titolo di legittima secondo il reale ed effettivo valore dei beni appartenuti alla sig.ra e Persona_1 Per_2
ed oggetto di donazione alle coeredi.
[...]
6) per l'effetto e conseguentemente ritenere insussistente la lamentata lesione della quota di legittima da parte attrice, per tutti i motivi esposti, dichiarando che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice in ordine alla richiesta riduzione e collazione, per le motivazioni esposte in comparsa;
7) in via ancor più gradata, in accoglimento della spiegata eccezione di compensazione, rigettare e/o contenere la avversa domanda nei limiti delle somme spettanti alla convenuta in ragione del controcredito qui opposto in compensazione come quantificato nel presente atto o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
si è costituita con propria comparsa, eccependo il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, resistendo all'avversa azione e chiedendone il rigetto.
La convenuta ha concluso come segue: “In via preliminare, si chiede all'On.le Giudicante accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità della domanda attrice per carenza dei requisiti ex art.163
c.p.c. n.3 e 4 e 164 c.p.c.;
- in ogni caso, rigettare la domanda attorea in quanto nulla, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Sig.ra , per i motivi esposti in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_3 estrometterla;
- in via principale, dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice in ordine alla richiesta riduzione e collazione, per le motivazioni esposte in codesta comparsa;
- nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste di cui ai punti precedenti, accertata la compensazione dei crediti avvenuta tra la convenuta e l'attrice, tenendo CP_2 conto anche di quanto quest'ultima abbia ottenuto attraverso la donazione indiretta avente ad oggetto la fiorente attività di commercio di carni, alla quale la Parte_1
subentrava a titolo gratuito.
[...]
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite, diritti e onorari in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La causa è stata istruita con produzione documentale, prova testimoniale e c.t.u. ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
a. Le questioni preliminari ha lamentato di aver subito la lesione della propria quota di Parte_1 legittima, a causa delle donazioni (dirette e indirette) ricevute dalla sorella e dalla nipote.
Le convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, ritenendola generica, in quanto riferita in maniera indistinta alla successione di entrambi i genitori.
In punto di diritto si ricorda che “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 1357 del 19/01/2017).
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016, secondo cui “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti
è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius". (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non assolto l'onere di allegazione mediante la mera acquisizione delle risultanze degli estratti conto bancari del "de cuius")”.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che l'evoluzione giurisprudenziale ha mitigato il rigore interpretativo inizialmente imposto in punto di allegazioni dell'attore e ha ritenuto che alla parte attrice sia sufficiente allegare gli elementi che consentono di individuare la composizione del patrimonio ereditario, con relictum e donatum, anche nel caso in cui non siano indicati i valori monetari della lesione.
In particolare, Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 18199 del 02/09/2020 ha chiarito che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”.
Nella parte motiva è dedotto quanto segue: “poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione, ritiene il Collegio che la precisazione di tali elementi si riverberi con immediatezza sul contenuto dell'atto di citazione, di talché eventuali omissioni o imprecisioni, in presenza di altri elementi probatori che depongano viceversa per la loro esistenza o individuazione ovvero a fronte di puntuali contestazioni delle controparti, potrebbero dar vita ad un'ipotesi di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. in relazione al requisito di cui al n. 4 dell'art. 163
c.p.c. Ma va in ogni caso affermato che se la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali, sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, costituisce un'attività riservata alla fase introduttiva del giudizio che soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum, avendo questa Corte ribadito anche di recente, in ragione dell'applicazione anche alle controversie in materia di scioglimento della comunione del regime delle preclusioni dettato per il processo ordinario di cognizione, che (Cass.
n. 28272/2018) nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del
"relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito (in applicazione di tale principio, la Corte ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio), tuttavia ben potrebbe la stessa allegazione da parte dei convenuti degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini della riunione fittizia o in particolare in vista dell'imputazione ex se, ove connotata da specificità (ad esempio con la puntuale individuazione delle donazioni non indicate in citazione ovvero dei beni relitti del pari non indicati dall'attore), consentire al giudice di poter comunque procedere, se del caso avvalendosi anche di una CTU (che proprio perché chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali non avrebbe carattere esplorativo) alla verifica della ricorrenza della lesione ovvero della corretta individuazione del soggetto destinato a subire le conseguenze derivanti dall'accoglimento dell'azione de qua (laddove, ad esempio, individuata una determinata donazione, come idonea a concretare la lesione, a seguito delle allegazioni difensive del convenuto, connotate da precisione e specificità, emerga l'esistenza di donazioni posteriori che in ragione della regola dettata dall'art. 559 c.c., rendano la donazione in concreto aggredita immune dalle pretese del legittimario). Va poi affermato che l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina invece il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio. Sempre in tale prospettiva, è frequente riscontrare nella giurisprudenza di merito l'affermazione secondo cui ai fini della stessa ammissibilità dell'azione di riduzione sarebbe necessario anche indicare in dettaglio i valori dei beni costituenti il relictum e di quelli oggetto delle donazioni (dirette o indirette), con la necessità altresì di specificare con precisione l'ammontare della lesione vantata. Tuttavia, ritiene il Collegio che anche tale affermazione vada puntualizzata. Come sopra esposto, l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto).
Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva. Opinare diversamente significherebbe imporre al legittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una preventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività della lesione dedotta e la sua precisa entità”.
Successivamente, Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 24 ottobre 2024, n.
27580, ha ribadito che “la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima».
Nel caso di specie, parte attrice – pur avendo unito le successioni dei due genitori, apertesi in momenti diversi – ha tuttavia offerto una consulenza di parte con la quale ha stimato i beni caduti in successione, determinando la lesione della propria quota. L'attrice ha inoltre prodotto gli atti ai quali si riferiscono le donazioni di cui ha chiesto la collazione e ha pertanto offerto ogni elemento utile ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, delle quote di legittima e di quella disponibile.
Tali allegazioni sono sufficienti a integrare l'onere di allegazione della lesione della quota di legittima, essendo stati indicati tutti gli elementi per il relativo accertamento. Si richiama Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 17926 del 27/08/2020, secondo cui “La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva”.
La domanda è pertanto ammissibile.
La convenuta , nipote della de cuius, ha poi eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la collazione dei beni ricevuti in donazione è un obbligo solo per i coeredi e rilevando di non rivestire la qualità di erede.
L'eccezione è infondata, in quanto la è stata convenuta quale beneficiaria di CP_2 donazioni che hanno leso la quota di legittima dell'attrice.
L'art. 564 c.c., infatti, prevede che il legittimario può introdurre il giudizio per lesione della quota di legittima, a condizione che, laddove i donatari non siano anche coeredi, abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario. La norma, pertanto, espressamente contempla l'introduzione dell'azione di riduzione nei confronti del donatario non erede, prevedendo una condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, la condizione di procedibilità è stata rispettata, in quanto la ha accettato l'eredità di entrambi i genitori con beneficio di inventario: CP_1 con due distinti ricorsi ex art. 769 cpc, iscritti al n. 4141/17 RG e al n. 4142/17
RG del Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, ha chiesto la nomina di un cancelliere per la formazione dell'inventario; con i verbali n. 583/18 Rep e n.
584/18 Rep, depositati in cancelleria in data 3.2.2018, sono stati redatti gli inventari delle rispettive successioni e la procedura è stata chiusa.
Sussiste pertanto la legittimazione passiva di con riferimento alla Controparte_2 domanda di riduzione delle donazioni per lesioni di legittima.
b. La azione di riduzione – la ricostruzione delle quote disponibile e legittima In punto di diritto, si ricorda che ai sensi dell'art. 555 c.c., co. 1, secondo cui “Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima”.
L'azione di riduzione è un'azione di accertamento che mira alla dichiarazione di inefficacia totale o parziale di un lascito o di una donazione eccedenti la quota c.d. disponibile. Giova precisare che:
- è un'azione personale che tende ad ottenere non la restituzione di un bene, bensì la ricostruzione, seppur fittizia, della massa ereditaria al fine della determinazione delle quote disponibili e di riserva, onde poter valutare se e in che misura vi sia stata la violazione dei diritti del legittimario che agisce;
- l'effetto reale è collegato all'azione di restituzione che il legittimario può successivamente esercitare per ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.
L'azione di reintegrazione della quota di riserva non è, infatti, un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale e l'accertamento della lesione non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi.
Al fine, dunque, di valutare se vi sia stata o meno violazione della legittima è necessario sommare il relictum ed il donatum. Il relictum è costituito da tutto ciò che apparteneva al de cuius al momento della morte, mentre il donatum è costituito dall'insieme dei beni che hanno formato oggetto di donazione, sia diretta che indiretta.
È necessario anche che il legittimario leso imputi al donatum quanto eventualmente ricevuto egli stesso da parte del de cuius (c.d. imputazione ex se -
564 c.c.).
L'art. 556 c.c. dispone che “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Ciò che rileva ai fini del giudizio è dunque la determinazione della massa ereditaria. La stima deve essere riportata al tempo di apertura della successione, come chiarito da Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016, secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”.
Con riferimento alle donazioni per le quali sia stata disposta la dispensa dalla collazione e per quelle compiute in favore di un soggetto non legittimario (quale, nel caso di specie, la ), si richiamano i principi fissati nella Ordinanza n. CP_2
14193 del 05/05/2022 della S.C.:
“3. La dispensa dalla collazione ha la finalità, potenziando la facoltà di disposizione del donante, di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n. 268/1984; n.
989/1995); il tutto, naturalmente, fino all'invalicabile limite dell'intangibilità della quota di riserva dei legittimari (Cass. n. 2633/1969). È fin troppo ovvio, infatti, tenuto conto del carattere cogente delle norme sulla c.d. successione necessaria, che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Ciò risulta dall'art. 737, comma 2, c.c., ove si dice che nei limiti della disponibile»: il che non significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione (Cass. n 711/1966).
... 4. Risulta con evidenza dal tenore della sentenza, che nel determinare la disponibile, la Corte di merito non ha incluso nel conteggio la donazione in favore della nipote, rispetto alla quale essa ha posto prioritariamente in evidenza che la stessa, in quanto fatta a un estraneo, non era soggetta a collazione. Risulta inoltre che non furono inclusi nel conteggio, fatto dalla Corte di merito ai fini del calcolo della disponibile, i beni oggetto delle donazioni in favore di , in quanto Parte_3 dispensate da collazione. L'errore è evidente. La Corte d'Appello, una volta riconosciuta l'esigenza di determinare la disponibile, doveva procedere alla riunione fittizia secondo quanto prescrive l'art. 556 c.c., in base al quale sono incluse nel calcolo tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario. È stato sopra chiarito che la dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né sottrae la donazione dalla riduzione, se essa sia lesiva della legittima altrui (Cass. n. 13660/2017; n. 12317/2019). Si deve piuttosto precisare che l'improprio metodo seguito dalla Corte d'appello, una volta determinata la disponibile sul relictum e sul complesso delle donazioni, imponeva il seguente accorgimento: nel determinare l'eccedenza a carico di , si sarebbe dovuta Parte_3 considerare sola la parte di disponibile in mano del donatario tenuto al conferimento, al netto, cioè, della donazione fatta all'estraneo, destinata a gravare per definizione sulla disponibile. Diversamente, se l'eccedenza è calcolata sulla disponibile intera, il donatario finisce per profittare anche della parte di disponibile attribuita all'estraneo, in danno dei legittimari concorrenti, ai quali conferisce meno del dovuto.
... Le operazioni sono quelle solite, indicate nell'art. 556 c.c. In primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte. Il valore del relictum va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione. Dal valore così calcolato si detrae l'ammontare dei debiti ereditari (se ci sono). Al valore netto del relictum si aggiunge il valore dei beni elargiti con atti di disposizione tra vivi a titolo gratuito, determinato in base alle regole dettate dagli art. 747 a 750 del Codice civile. Per determinare la quota spettante a ogni singolo legittimario occorre però ancora un'ulteriore operazione: occorre imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (Cass. n. 12919/2012; n. 27352/2014). Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto (o di legati in sostituzione di legittima) deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto, il legittimario ha diritto di conseguire, a titolo di legittima, soltanto la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quello dei beni a lui donati o legati (purché, si intende, il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni)”.
Si procede dunque all'esame dei singoli elementi indicati dall'attrice e dalle convenute come costituenti la massa ereditaria, al fine di determinare se vi sia stata la lesione della quota di legittima.
b.1 Donazioni di immobili
L'attrice ha invocato in primo luogo l'imputazione dei beni oggetto dell'atto di donazione di terreni e fabbricati per Notar Dott. del 30 gennaio Persona_6
2007 (repertorio n. 35306 e raccolta n.18877), con il quale i suoi genitori, con quattro donazioni coeve, hanno disposto del proprio patrimonio immobiliare a vantaggio delle convenute.
In particolare:
- con la prima donazione, “ …dona alla costituita propria figlia Persona_1
, che accetta, la nuda proprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
a) fondo rustico denominato “Finocchito” sito in agro di Santa CE ER, ubicato nella frazione di Vitigliano, della superficie complessiva di are 52,60…nel NCT del
Comune di Santa CE ER al Foglio 32 Particelle 40 e 41 e 144” ...
b) locale deposito sito in Santa CE ER, ubicato nella Frazione di Vitigliano alla via Trieste, della consistenza di metri quadrati 5 (cinque) con proprio scoperto di pertinenza, oltre giardino retrostante della superficie di metri quadrati 83
(ottantatre)…Nel Catasto del Comune di Santa CE ER NCEU foglio 24 particella 820, via Trieste p.t. Zc 2 cat, c/2…NCT foglio 24 particella 819”:
- con la seconda donazione, “i coniugi e , Persona_2 Persona_1 comproprietari in comunione dei beni…donano alla costituita loro figlia CP_1
che accetta la nuda proprietà del seguente immobile:
[...]
- lotto edificatorio sito in Santa CE ER, ubicato nella frazione di Vitigliano, alla via Trieste, della superficie di metri quadrati 370 (trecentosettanta)..nel NCT del
Comune di Santa CE ER al foglio 24, particella 458”;
- con la terza donazione, i coniugi e , Persona_2 Persona_1 ciascuno per ½ (un mezzo) indiviso … “donano alla costituita loro nipote CP_2
, che accetta, la nuda proprietà del seguente immobile: - casa di abitazione
[...] sita in Santa CE ER, ubicata nella frazione di Vitigliano, alla via Trieste n. 27...nel NCEU del Comune di Santa CE ER al foglio 26, particella 187 sub 5 via Trieste n. 29 PT-1”;
- con la quarta donazione, … “dona alla costituita sua nipote Persona_2
, che accetta, la nuda proprietà del seguente immobile: - locale Controparte_2 deposito sito in EL, ubicato nella frazione di Vignacastrisi, alla via Roma, civico
2, a piano terra e della consistenza di metri quadrati 24…nel NCEU del Comune di
EL al foglio 13, particella 140”.
Come già evidenziato, tali donazioni sono state eseguite con dispensa dalla collazione e sono state compiute in favore della figlia e della nipote;
nell'atto, infatti, si legge: “Ciascuna donazione viene fatta da ciascuna parte donante ed accettata da ciascuna parte donataria sulla quota di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile, con espressa dispensa da collazione”.
Ai fini della determinazione della quota di legittima, si procederà secondo i criteri sopra indicati.
b.2 Contratto di assistenza vitalizia del 28.11.2000
Parte attrice ha ritenuto che nella determinazione della massa vada incluso anche il bene immobile oggetto del “contratto di assistenza vitalizia per il corrispettivo di un immobile” del 28.11.2000 (rep.1813, racc. 886) per Notar con il Persona_4 quale , “riservando per sé l'usufrutto vitalizio, cede a Persona_1 CP_1
, che accetta ed acquista, la nuda proprietà del seguente fabbricato, sito in
[...]
Vitigliano di Santa CE ER alla via Trieste snc, della consistenza appresso indicata e precisamente: - Casa di abitazione a piano primo, composta da quattro vani ed accessori;
in Catasto al folio 24, particelle 455 e 456 sub.4 (graffate), ZC2, via Trieste n.70, piano 1, categoria A4, classe 3, vani 4,5 con lire 279.000; - Casa di abitazione a piano primo, composta da tre vani ed accessori;
in Catasto al folio 24, particella 456 sub 3, ZC2, via Trieste n. 70, piano 1, categoria A/4, classe 3, vani
3,5 con lire 217.000; - Locale garage a piano terra di circa mq. 86 (ottantasei), con scoperto retrostante di pertinenza;
in Catasto al folio 24, particella 456 sub.1, ZC2,
Via Trieste n.70, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 86 con Lire 163.400; - Locale deposito a piano terra di circa mq. 81 (ottantuno), con scoperto retrostante di pertinenza;
in Catasto al folio 24, particella 456 sub. 2, ZC2, via Trieste n.70, piano
T., categoria C/2, classe 2, mq. 81 con lire 153.900”. Parte attrice ha impugnato tale contratto, ritenendolo nullo per assenza ab origine dell'alea, in considerazione delle condizioni di salute della madre. In subordine, la ha sostenuto che il contratto simula in realtà una donazione, in quanto CP_1 nel 2000 la madre era affetta da grave malattia che ne faceva presagire la morte imminente, la stessa aveva un immobile di proprietà presso il quale risiedere e la figlia era priva di competenze infermieristiche idonee a consentirle di CP_1 assistere il genitore.
La giurisprudenza ha precisato che “Il contratto atipico di cd. “vitalizio alimentare” differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni
(anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato”
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22009 del 31/10/2016)
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016, ha poi precisato che “Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da “modus””.
Ed ancora: “Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013).
In tempi recenti, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 32439 del 22.11.2023, ha ribadito che “Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.”.
Orbene, nel caso di specie l'entità delle prestazioni da eseguire non presenta, con riferimento alla data di stipula del contratto, alcuna manifesta sproporzione rispetto alla cessione della nuda proprietà, nel valore indicato e in quello stimato dal c.t.u.. Al tempo stesso, alla data di conclusione del contratto, l'alea era esistente ed evidente.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'attrice ha sostenuto che l'alea difetterebbe, in quanto la madre godeva di pensione di invalidità fin dal 1978 ed ha ricevuto l'accompagnamento nel 2001, con la conseguenza che nel novembre 2000
(momento di conclusione del contratto) se ne poteva presumere la morte imminente.
In verità emerge con evidenza che, nonostante la concessione di pensione di invalidità nel 1978, tuttavia la madre è sopravvissuta fino al 2016, restando dunque in vita per quasi 40 anni. Allo stesso modo, la previsione di presumibile morte imminente al tempo di conclusione del contratto è contraddetta dalla storia, in quanto la madre sopravvisse per quasi 16 anni dalla conclusione dello stesso.
Proprio la disparità tra le valutazioni della (che ritiene che la madre CP_1 avrebbe dovuto morire poco dopo il 2000) e la longevità della madre dimostrano che la durata della vita della madre era imprevedibile e, dunque, che il contratto era aleatorio.
Anche la ritenuta sproporzione tra il valore degli immobili ceduti e la prestazione da eseguirsi è stata posta in modo errato, in quanto il conferimento ha avuto ad oggetto la nuda proprietà degli immobili e non la piena proprietà degli stessi. Il rapporto obbligo-beneficio deve pertanto essere rapportato al valore della nuda proprietà e, così considerato, non può ritenersi sproporzionato.
L'istruttoria orale ha dimostrato che la convenuta si è occupata dell'assistenza della madre, andando incontro ai suoi bisogni, divenuti via via progressivamente più impellenti, a mano a mano che le condizioni di salute peggioravano.
Non è corretta la tesi di parte attrice, secondo cui quanto eseguito dalla CP_1 rientra nel generico obbligo alimentare dei congiunti.
In primo luogo, in quanto la madre non aveva necessità di “alimenti” in senso giuridico, potendo provvedere ai propri bisogni alimentari con le risorse proprie.
In secondo luogo, in quanto anche il marito e l'altra figlia (odierna attrice) avrebbero dovuto contribuire ai bisogni alimentari della madre, se EI non avesse avuto risorse proprie.
Neppure può ritenersi che la convenuta (titolare di un proprio nucleo familiare) abbia adempiuto a un mero dovere morale: se la tesi dell'attrice fosse corretta, allora anche EI (che aveva interrotto da anni i rapporti con i genitori) avrebbe assolto a tale dovere morale, mentre non risulta che abbia mai prestato assistenza ad alcuno degli anziani genitori.
Al contrario, è altamente probabile che la madre, malata e allontanata da una delle figlie, abbia inteso garantirsi l'assistenza dell'altra figlia, prevedendo in capo alla stessa un obbligo giuridico in cambio di una controprestazione patrimoniale.
Che la convenuta abbia assolto all'obbligo accompagnando la madre in tutti i luoghi, per visite mediche o per esigenze personali, tenendola presso di sé, aiutandola negli spostamenti e in quanto necessario per la propria vita, per poi occuparsi anche del padre quando è rimasto vedovo, è stato chiaramente dimostrato dall'ampia prova testimoniale espletata. E ciò, si ricorda, per un arco di tempo di 17 anni, nel corso dei quali la convenuta ha avuto solo la nuda proprietà di immobili.
In particolare, ha confermato che è stata l'unica Testimone_1 Controparte_1 ad occuparsi della assistenza quotidiana e dei fabbisogni dei propri genitori. La teste ha affermato di avere visto ed incontrato più volte, Testimone_2 presso il parcheggio del supermercato sito in Vitigliano, la con la figlia Per_1 CP_1
e ha precisato che la restava in auto per l'impossibilità a deambulare.
[...] Per_1
La teste ha confermato che dal 2000 la convenuta si è occupata Testimone_3 dei genitori, provvedendo alla cura fisica, all'igiene personale, alla pulizia del vestiario, al riassetto della abitazione, ad accompagnarli dai medici, a portarli in giro con l'auto per delle passeggiate. La teste, che ha indicato una conoscenza approfondita della famiglia, ha anche dedotto che faceva la spesa ai CP_1 genitori e preparava per loro i pasti.
, vicina di casa della ha dichiarato: “confermo che Persona_7 Per_1 personalmente mi recavo con una certa frequenza a casa della sig.ra
[...]
e del sig. , soprattutto di sera, e lì vedevo la sig.ra Per_1 Persona_2
e, in sua assenza la figlia , che si prendevano cura Controparte_1 CP_2 dei predetti genitori, espletando le attività che mi vengono lette nelle posizioni sub k) l) m) n)” della memoria istruttoria a firma Avv. UR”. La teste ha anche Per_7 confermato che la convenuta accompagnava i genitori a fare passeggiate o per visite mediche e controlli sanitari.
La teste , parrucchiera dei coniugi , ha Testimone_4 Parte_4 confermato che negli ultimi anni, quando la non era in grado di recarsi Per_1 presso il suo salone, era la figlia che si preoccupava di Controparte_1 prenderla e portarla presso l'abitazione della per eseguire il trattamento che Per_1 le veniva richiesto.
Non rileva la sola dichiarazione contraria del teste di parte attrice, che ha reso invero deposizione generica e non idonea a contrastare la complessa prova orale offerta dalla convenuta.
Il contratto di assistenza vitalizia è dunque valido e da ritenersi a titolo oneroso, con la conseguenza che i beni che ne sono oggetto devono essere esclusi dalla determinazione della massa.
b.3 Donazione delle macellerie a Parte_1
Le convenute hanno ritenuto che nel patrimonio ereditario debba essere inclusa l'azienda che i genitori hanno ceduto alla figlia costituita da una fiorente Pt_1 attività di macelleria esercitata in due località, in Vignacastrisi e Vitigliano. L'attrice ha negato di aver ricevuto una donazione e ha dedotto che la madre ha continuato a trattenere per sé i proventi dell'attività, solo formalmente ceduta alla figlia.
Al riguardo vanno compiute alcune precisazioni.
L'avviamento dell'azienda costituisce un valore economico a sé stante, avente non solo propria rilevanza giuridica ma anche propria autonomia rispetto al locale nel quale viene esercitata l'attività.
È stato provato, per mezzo di ampia prova testimoniale, che l'attrice ha esercitato l'attività di macelleria ampiamente avviata dai genitori, godendo dei locali, dell'insegna, delle licenze, dei macchinari e dell'avviamento.
La prova testimoniale ha infatti dimostrato che i clienti dell'attrice erano gli stessi dei genitori e che l'attività è passata dai genitori alla figlia senza Pt_1 soluzione di continuità, a conferma della circostanza chi vi era stata la donazione dell'azienda.
Non è invece stato provato quanto sostenuto dall'attrice, secondo cui al trasferimento formale sarebbe seguita una permanente gestione da parte della madre. L'affermazione non solo non è sorretta da prova, ma è anche in contrasto con le difese svolte in merito al vitalizio del 2000, nelle quali l'attrice ha ritenuto che la madre fosse talmente malata da farne presagire la morte imminente, anche in ragione dell'invalidità risalente al 1978. Se la madre era in condizioni di salute precarie, è evidente che non ha potuto mantenere la gestione della redditizia attività di commercio al dettaglio di carni.
La prova testimoniale ha comunque confermato che la macelleria della madre fu donata all'attrice.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver appreso dalla che Testimone_1 Per_1 la figlia non versava alcun canone di locazione per l'esercizio del Pt_1 commercio nei locali della macelleria. La teste UR, ragioniere dell'azienda di famiglia, ha confermato le circostanze dedotte dalla convenuta, riferendo di conoscere tale circostanza in quanto è stata la ragioniera dell'esercizio commerciale fino al 1995. La teste ha anche confermato che la non pagava affitto per CP_1
i locali e l'attrezzatura e ha riferito che l'attività ha mantenuto la stessa struttura, sia con la madre che con la figlia.
Il teste ha a sua volta confermato che era presente nella Testimone_5 Pt_1 macelleria, pur avendo dichiarato che era presente anche la madre. ha dichiarato che la le ha riferito di aver donato alla figlia Persona_7 Per_1 la macelleria di famiglia e che l'attrice ha mantenuto la stessa Pt_1 attrezzatura e i beni nella macelleria della madre nonché che non pagava Pt_1 alcun canone di affitto.
La donazione va dunque inclusa nella stima del patrimonio ereditario.
Quanto alla stima, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. per mezzo del proprio ausiliario, commercialista. Le parti hanno presentato osservazioni in corso di operazioni peritali, pur avendo infine ritenuto corretta la stima del c.t.u..
Le conclusioni del dr. Avveduto sono nella presente sede pienamente condivise, in quanto sono le sole che corrispondono a elementi oggettivamente acquisiti al processo. Le diverse stime delle parti, infatti, si basano su presunzioni invocate a partire da eventi a loro volta presunti e sono pertanto del tutto arbitrarie.
Si riportano le conclusioni del c.t.u., con risposta alle osservazioni di parte attrice:
“Lo scrivente non concorda con quanto rideterminato dall'avv. Cananiello circa il
“Valore di avviamento” da attribuire all'attività “Macelleria di Galati Immacolata” alla data di apertura della sua successione, ma, al contrario, concorda con quanto controdedotto dall'Ausiliario del CTU dott. . Si riporta uno Persona_8 stralcio della Sua Relazione (Cfr. ALL:01): “……Lo scrivente ausiliario, ha già spiegato nel proprio elaborato del 24/05/2024, che “…….non disponendo dei dati dei ricavi relativi agli anni 1988 e 1989 si è considerato esclusivamente il reddito ed i ricavi del 1990 ai fini del calcolo della percentuale di redditività”. Infatti, lo scrivente non disponendo dei dati dei ricavi degli anni 1988 e 1990, non forniti dall'Agenzia delle Entrate, si è astenuto dall'effettuare valutazioni prospettiche di tali ricavi, che sarebbero state del tutto soggettive e sommarie, e non sarebbero state confortate da altri elementi contabili ed extracontabili non a disposizione dello scrivente. Per altro, la valutazione prospettata dall'Avv. Cananiello, di prendere in considerazione il ricavo di €. 30.194,14, anche per gli anni 1988 e 1989, non sembra coerente con i redditi conseguiti in tale annualità che risultano essere sensibilmente più bassi (pari a circa il 50%) del 1990 (cfr prospetto seguente). Anno Reddito di Impresa 1988
3.932,30 1989 3.390,54 1990 7.914,19 In sostanza, se nel 1990 ad un ricavo di €.
30.194,14 è corrisposto un reddito di €. 7.914,19, conseguentemente, dovrebbe attendersi che, ad un reddito nel 1989 di €. 3.390,54 e nel 1988 di €. 3.932,30, corrisponda un ricavo di esercizio di gran lunga inferiore di €. 30.194,14.
Considerando però che, non vi è una proporzione fissa tra ricavi e redditi, qualsiasi valutazione, in assenza di altri elementi, potrebbe portare a valutazioni non corrette e fuorvianti. Ed è per tale motivo che lo scrivente si è astenuto da fare valutazioni soggettive, ed ha basato il proprio calcolo solo sui dati che risultavano completi (ricavi e redditi relativi all'anno 1990 forniti dall'Agenzia delle Entrate). Pertanto, il calcolo prospettato dall'Avv. Cananiello pari ad €.15.235,96, basato sull'ipotesi che i ricavi per tutte le tre annualità in considerazione fossero pari ad €. 30.194,14 per anno, a parere dello scrivente è privo di fondamento e non risulta essere corretto. In conclusione, si conferma che, sulla base dei dati che sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, il valore dell'avviamento dell'Azienda della sig.
all'atto della cessione, avvenuta il 29/12/1990, risulta essere Persona_1 pari a €. 23.741,65 ...” In definitiva, per tutte le considerazioni su esposte, lo scrivente conferma il valore di avviamento dell'attività “Macelleria di Galati
Immacolata”, così come già determinato dall'ausiliario dott. Persona_8 nella precedente “Relazione di CTU In prima stesura” ed ulteriormente confermato alla luce dei suddetti chiarimenti”.
La donazione è dunque inclusa nella massa secondo tale stima.
c. La determinazione delle quote di riserva e disponibile – la reintegra
Al fine di determinare la quota di cui i genitori delle parti potevano disporre e di accertare se vi sia stata o meno lesione della quota, è stata espletata c.t.u. a mezzo dell'ing. Persona_9
Le conclusioni del c.t.u., professionista di consolidata esperienza nel settore, sono in questa sede condivise. Poiché le parti hanno insistito nelle rispettive osservazioni, le stesse saranno esaminate nel prosieguo.
Il c.t.u. ha dapprima ricostruito il compendio immobiliare di e Persona_1
, secondo quanto precisato nella risposta al punto 2., cui si Persona_2 rimanda.
All'esito della stima dei singoli beni, il c.t.u. ha determinato la quota di legittima spettante a e , comprendendo il valore Parte_1 Controparte_1 dell'azienda di e ritenendo valido il contratto del 28.11.2000, Persona_1 come da ipotesi 3.1.4 (pag. 83), qui condivisa per le ragioni indicate in premessa.
La massa, infatti, va determinata includendo la donazione della macelleria ed escludendo i beni oggetto del contratto del 28.11.2000. Quanto alla stima dei beni oggetto di donazione, parte convenuta ha ritenuto che la stessa sia errata, in quanto il c.t.u. non avrebbe tenuto conto delle condizioni fatiscenti in cui versano gli immobili oggetto di causa.
Sul punto si condividono le repliche che l'ing. ha compiuto alle Per_9 osservazioni di parte, da intendersi in questa sede richiamate.
Come evidenziato, la stima delle quote deve essere compiuta secondo i valori che i beni avevano al momento dell'apertura della successione (gennaio 2016 per la madre e gennaio 2017 per il padre). È inoltre emerso che le convenute avevano la disponibilità materiale e il possesso dei beni, con la conseguenza che il degrado venutosi a determinare dall'apertura della successione al momento del sopralluogo
è da imputare a responsabilità delle convenute medesime, che hanno omesso di provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni, lasciandoli svalutare. Non può ritenersi che la trascuratezza delle convenute vada a discapito dell'attrice, la quale
– priva di rapporto personale e titolo giuridico per la manutenzione – nulla ha potuto fare per impedire il degrado.
L'art. 748 c.c. prevede infatti che “In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile”.
Nella risposta alle osservazioni, il c.t.u. ha chiarito: “In merito a tale questione occorre da subito evidenziare che gran parte delle evidenze espresse dal geom.
[...]
, e fatte proprie dall'avv. Marcello URSO, sono riconducibili alle unità Per_10 immobiliari così come ispezionate “ALLO STATO ATTUALE” (data dei sopralluoghi) e
NON “ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE”, così come operato dallo scrivente, dovendo verificare, in risposta al quesito formulato dall'Ill.mo Giudice,
l'eventuale ipotesi o meno di lesioni di legittima. In altri termini, aver dato evidenza sulle attuali condizioni delle strutture in cls, sull'assenza di allacci tipo AQP, ecc. (così come evidenziato dal CTP geom. ), NON ha nessuna logica sotto il Persona_10 profilo metodologico e di stima, dovendosi, invece, fare un “salto indietro nel tempo” per poter immaginare un ragionevole stato complessivo degli immobili da stimare.
Infatti, lo scrivente ha ritenuto di poter applicare ad ogni singola unità immobiliare un livello manutentivo complessivo di tipo “normale” (ndr: lo scrivente non ha certamente rilevato uno stato conservativo “ottimo”), con la consapevolezza che tale livello avrebbe ricevuto un declassamento - all'attualità - di tipo “scadente” nel momento in cui si sarebbe dovuto procedere alla compilazione di eventuali progetti di divisione. Ciò però non è stato oggetto di quesito da parte dell'Ill.mo Giudice, il quale, al momento, ha chiesto allo scrivente di verificare la sola esistenza o meno di eventuali lesioni di legittima, riservandosi di disporre la compilazione dei predetti progetti all'esito della “soluzione delle preliminari questioni inerenti alla validità delle donazioni”. Inoltre, per le motivazioni che saranno ampiamente illustrate ai paragrafi che seguono, lo scrivente non concorda con le ulteriori evidenze espresse dal geom.
circa la mancata/errata applicazione – a suo dire – di alcuni Persona_10
“coefficienti di merito”, in quanto, come è ben noto, la tabella richiamata, pur rappresentando una buona “linea guida” nelle procedure di stima sintetica, rientra sempre nell'ambito di un “sistema di valutazione empirico e non definito da una norma specifica”. In altri termini, considerato che il “coefficiente di merito proposto” deve essere sempre sottoposto alla valutazione soggettiva dello stimatore, a tal punto che potrebbe essere anche oggetto di una di eventuale correzione, lo scrivente ritiene di aver giustamente impiegato i valori correttivi nella compilazione della “STIMA del compendio immobiliare in testa alla sig.ra alla data di apertura Persona_1 della sua successione (14/01/2016)” e pertanto conferma le valutazioni di stima a cui è giunto nella precedente “Relazione di CTU In prima stesura” (cfr. § 3.1.3). ...
l'assenza di un allaccio AQP, che tra l'altro riguarda uno stato dei luoghi alla data del sopralluogo e non alla data di apertura della successione di , Persona_1 non può essere considerato come elemento determinante nella valutazione complessiva dell'immobile, anche perché non si può prevedere con assoluta certezza
(al contrario di quanto sostiene il CTP) che alla data di apertura della successione l'impianto era in uno stato d'uso tale da provocare “perdite sostanziali e danni alle strutture murarie”. Ciò trova anche conferma nella documentazione fotografica allegata ad ogni singola unità immobiliare (Cfr. All.03.2 e All.04.3 della precedente
“Relazione di CTU In prima stesura”), dalla quale si evince – allo stato attuale – certamente incuria e stato di abbandono delle unità immobiliari in esame, ma che non fornisce alcun richiamo a fenomeni di degrado riconducibili all'impianto idrico installato all'epoca di apertura della successione” (pagg. 15-17 della risposta alle osservazioni). Si intendono qui richiamate anche le risposte rese alle pagg. 17-23, in quanto ribadiscono i singoli errori metodologici del c.t.p. di parte convenuta (che, come correttamente evidenziato dal c.t.u., è partito dall'errore di ritenere esistente l'attuale e colpevole degrado alla data di apertura della successione). Parimenti richiamate le risposte alle osservazioni alla pag. 28, inerenti quanto eccepito dalla convenuta . CP_2
In ragione di quanto già evidenziato, la stima offerta dalla parte convenuta è certamente non condivisibile, in quanto parte da una presunzione di degrado degli immobili ed esclude invece il ruolo delle donatarie, che hanno evidentemente omesso qualsiasi forma di manutenzione e di conservazione delle unità ricevute, dovendone pertanto rispondere.
Quanto alle spese, si condividono le considerazioni espresse dal c.t.u..
Spettano certamente alle convenute le spese funebri, come calcolate nelle pagg. 23-
24 della risposta alle osservazioni, di importo assolutamente proporzionato e congruo. Se fosse corretta la tesi dell'attrice, secondo cui le spese funebri (di €
1.700 + 850,00 per ciascun genitore) sono eccessive, si dovrebbe ritenere che i de cuius, nonostante l'entità del patrimonio immobiliare avuto in vita, avrebbero dovuto ricevere un trattamento funebre indecoroso: il costo delle spese funebri è infatti inferiore alla media del luogo di riferimento.
Vanno esclusi dai crediti gli oneri tributari versati dalle convenute sui beni di loro proprietà, oggetto di donazione, in quanto non si tratta di debiti dell'eredità, ma di oneri che sono stati assolti dalle convenute quali titolari del diritto reale. Le passività calcolate alla pag. 24 della risposta alle osservazioni, pertanto, sono estranee alla massa ereditaria e all'oggetto di lite: si tratta di imposte che le donatarie hanno pagato quali proprietarie dei beni ricevuti in donazione o di esborsi non provati in forma documentale e correttamente esclusi dal c.t.u..
In merito alla quota di RE, poi, i convenuti hanno ritenuto che il CP_1
c.t.u. sia incorso in un errore metodologico, avendo incluso nel patrimonio anche i beni che aveva donato alla figlia/nipote, fingendo l'esito Persona_1 vittorioso di un'azione di riduzione introdotta dal de cuius.
La censura di parte convenuta è corretta.
Come ricordato nella premessa, l'azione di riduzione è personale e lasciata alla scelta di ciascun coerede. Nel caso di specie, poiché non ha Controparte_4 impugnato le donazioni della moglie, non è possibile ritenere che i beni oggetto di donazione siano rientrati formalmente nel patrimonio della de cuius anche per la quota spettante al marito e che questi ne abbia dunque ereditato una parte.
Al contrario, poiché il ha compiuto la donazione contestualmente alla Per_10 moglie deve escludersi che egli abbia mai inteso lamentare una lesione per Per_1 effetto dell'atto di donazione, con la conseguenza che i beni imputati al patrimonio del in successione della moglie, costituiti da immobili donati prima della Per_10 morte, non concorrono a formare il patrimonio del . Per_10
Sotto tale profilo, pertanto, non si condividono le risposte rese dal c.t.u. e il calcolo sarà eseguito escludendo i beni oggetto del donatum della per la parte Per_1 spettante al coniuge.
Infine, parte convenuta ha richiamato l'art. 564 c.c., ritenendo che la non sia CP_2 tenuta alla collazione delle donazioni. Sul punto il c.t.u., pur andando chiaramente al di fuori delle sue competenze, ha tuttavia correttamente richiamato la giurisprudenza applicabile al caso di specie (già menzionata nelle premesse in diritto della presente sentenza, cui si rimanda). Il calcolo è stato pertanto compiuto in conformità alle previsioni normative.
Il valore delle quote va dunque calcolato secondo la stima compiuta dal c.t.u. nella risposta alle osservazioni, in quanto in tale sede il c.t.u. ha incluso anche le passività, conformemente a quanto chiarito in precedenza.
Per la successione di , si considera il valore del compendio Persona_1 compreso l'avviamento dell'azienda e ritenendo valido il contratto di assistenza vitalizia.
“Considerato che:
l'intero asse ereditario ammontava ad € 106.050,00; il valore di “Avviamento dell'Azienda della sig.ra GALATI Immacolata” era pari a
€ 23.742,00; le spese sostenute dalla sig.ra ammontavano ad € 2.580,00; Controparte_1 ne deriva che l'asse ereditario su cui effettuare la verifica ammonta a:
(€ 106.050,00 + € 23.742,00 - € 2.580,00 = € 127.210,00).
Pertanto:
- la quota di “legittima” spettante ad ogni figlio erede è pari ad 1/4 e quindi pari a: € 31.803,00
-La quota “Disponibile” (pari ad 1/4 dell'intero asse ereditario), ammonta a €
31.803,00”. (pagg. 30-31 della risposta alle osservazioni). La quota di legittima dell'attrice è pari ad € 31.803,00 - 23,742,00 (per la donazione ricevuta in vita), con conseguente lesione di € 8.061,00.
Quanto alla successione di , il c.t.u. ha erroneamente incluso i Persona_2 beni che erano di proprietà della moglie e che sono stati oggetto di donazione, con la finzione di riunione, in assenza di domanda proposta dal coniuge.
Per tale motivo, accogliendo – come già evidenziato – le osservazioni delle convenute, si escludono dalla massa del padre i beni 2.d1 e 2.e, già usciti dal patrimonio della moglie al momento dell'apertura della successione;
per i beni 2.b1,
2.b2 e 2.d2 si calcola la sola quota di proprietà del padre (per il valore rispettivamente di € 29.000,00, 28.000,00 e 15,350,00); per i restanti beni si conferma come corretto il calcolo del c.t.u..
Il patrimonio è dunque pari ad € 92.500,00 – le passività di € 2.630,00 = €
89.870,00; la quota di legittima spettante all'attrice è pari a € 59.913,00(2/3)/2 =
€ 29.956,00.
La lesione di legittima subita dall'attrice in successione del padre è dunque pari a tale importo.
Per reintegrare l'attrice nella quota di legittima, deve procedersi alla riduzione delle donazioni, tutte coeve in quanto compiute con un unico atto notarile. Come già ricordato, deve trovare applicazione il criterio fissato da Cass. Civ. n. 14193/2022, con la conseguenza che nel determinare l'eccedenza a carico di , si deve CP_1 considerare la parte di disponibile in mano alla stessa, al netto della donazione fatta alla , destinata a gravare sulla disponibile. CP_2
Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto di legittima deve essere imputato alla porzione indisponibile, fino a concorrenza della quota individuale spettante ad
. CP_1
In ragione di un tanto, in merito alla successione di , per la quale Persona_1
l'attrice ha subito una lesione di € 8.061,00, la riduzione va disposta interamente a carico della legittimaria . CP_1
Poiché l'importo dovuto dalla convenuta è di gran lunga inferiore al valore dei beni ricevuti in donazione, si dispone la reintegra in denaro.
In merito al relictum, per il quale sussiste comunione tra e , Pt_1 CP_1 si rileva che il valore complessivo dei beni è di € 4.400,00 (come stimato dal c.t.u.).
Nel disporre lo scioglimento della comunione, si ritiene di disporre l'assegnazione dell'intero all'attrice, con conseguente compensazione tra il debito di € 8.061,00 della convenuta e il debito di € 2.200,00 dovuto dall'attrice per effetto dell'assegnazione in natura dei beni comuni.
Allo stesso modo, con riferimento ai medesimi beni 2.f e 2.g, costituenti il relictum nella successione paterna e divenuti dunque comuni tra e si CP_1 Pt_1 assegnano i beni all'attrice, con conseguente suo obbligo di conguaglio nei confronti di di € 550,00, da compensare. CP_1
Con riferimento alla successione del padre, , la riduzione va Persona_2 compiuta sulla quota di , in quanto la donazione ricevuta da NA Controparte_2
Rita (€ 15.350,00) è inferiore alla quota di legittima spettante alla stessa
(€29.956,00).
Infine, sono interamente inammissibili le ulteriori richieste di compensazione che entrambe le convenute hanno invocato in comparsa conclusionale e in memoria di replica, legate a spese processuali liquidate in giudizi di gran lunga precedenti il termine per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. o a crediti non liquidi né esigibili.
Le richieste di compensazione sono state proposte con evidente ritardo rispetto alle preclusioni processuali e sono comunque legate in parte a crediti meramente presunti (richieste di risarcimento del danno, ricorso per decreto ingiuntivo).
La domanda di compensazione formulata e documentata per la prima volta in comparsa conclusionale, da ciascuna delle convenute, è dunque dichiarata tardiva e respinta.
È invece accolta la domanda di compensazione presentata con riferimento alle spese funebri, anticipate da parte convenuta, da portare in compensazione per la misura del 50%, da versarsi da . Parte_1
d. Le spese di lite
Sotto il profilo delle spese di lite, deve evidenziarsi che entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti.
In particolare, le pretese della parte attrice sono state ridimensionate;
le richieste di invalidità/simulazione del contratto di assistenza vitalizia sono state respinte;
la domanda è stata accolta differenziando le posizioni dei genitori.
Con riferimento alle convenute, si sono rigettate le eccezioni preliminari;
si è respinto il criterio di stima offerto;
si è riconosciuta l'esistenza di una lesione. Ricorrono pertanto gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
Le spese di c.t.u. si confermano a carico delle parti in solido. Per la parte attrice, ammessa al PSS, l'importo è da porsi a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2622/2018 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta le eccezioni preliminari delle parti convenute;
b) Dichiara valido ed efficace il contratto di assistenza vitalizia del 28.11.2000;
c) Con riferimento alla successione di , determinate la quota Persona_1 di legittima e quella disponibile, accerta e dichiara la lesione della quota di legittima spettante all'attrice per l'importo di € 8.061,00, disponendone la reintegra a carico di , previa compensazione con il credito Controparte_1 della convenuta per la quota delle spese funebri anticipate, pari ad €
2.605,00;
d) Con riferimento alla successione di , determinate la quota Persona_2 di legittima e quella disponibile, accerta e dichiara la lesione della quota di legittima spettante all'attrice per l'importo di € 29.956,00, disponendone la reintegra a carico di;
Controparte_2
e) Dichiara aperta la successione di;
Persona_1
f) Dichiara aperta la successione di;
Persona_2
g) Dispone lo scioglimento della comunione formatasi tra Controparte_1
e sugli immobili di cui ai punti 2.f e 2.g della c.t.u. a Parte_1 firma dell'ing. assegnando la piena proprietà a Persona_9 Parte_1 della quota di ½ del Terreno sito nel Comune di Santa CE
[...]
ER (LE) – frazione di Vitigliano, distinto nel NCT al fg.26 p.lle 112 e 113
(fabbr. Rurale) e la piena proprietà del Terreno sito nel Comune di Santa
CE ER (LE) – frazione di Vitigliano, distinto nel NCT al fg.32 p.lle 24
e 25, salvo conguaglio di € 2.200,00 in favore di per la Controparte_1 successione della madre e di € 550,00 per la successione del padre, da portare in compensazione con il credito di cui al punto c);
h) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
i) Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico delle parti in solido.
Lecce, 23.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa IV ME