Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 333 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MISTRETTA IGNAZIO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “contesta e si oppone a tutto quanto Parte_1 dedotto rilevato ed eccepito dall' e ne chiede la rinnovazione, al fine di valutare la CP_2
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
06/03/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Adenocarcinoma del colon ascendente pT2N0, trattato chirurgicamente (2022) in follow-up;
Poliartrosi a moderata incidenza funzionale in soggetto con discopatie multiple cervicali e lombari e con esiti di artroprotesi anca destra (2021); Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
Ipertensione arteriosa;
Ipotiroidismo in soggetto con tiroidite cronica.
L'indennità di accompagnamento, beneficio richiesto dal periziando, è una prestazione economica che lo Stato eroga a tutti i cittadini invalidi che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua da parte di terzi.
Affinché un soggetto possa usufruire di tale beneficio è necessario che venga primariamente accertata le presenza di persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Disciplinata dalle Leggi 18/80 e 508/88, l'indennità di accompagnamento è completamente svincolata nella concessione dal possesso in capo al beneficiario di qualsivoglia requisito reddituale.
Erogata “al solo titolo della minorazione” (art.1 legge 18/1980), essa si pone non come misura di sostentamento per i soggetti disabili, quanto piuttosto quale misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, volta a favorire l'assistenza domiciliare ed evitare il ricovero in istituti di cura ed assistenza con conseguente riduzione della spesa sociale.
Nel caso in specie, il complesso morboso posto in diagnosi è caratterizzato da affezioni a carattere cronico-evolutivo, che allo stato attuale mostrano una compromissione delle condizioni cliniche del soggetto, in uno stadio tale che le limitazioni funzionali presenti appaiono sicuramente invalidanti, ma non al punto da abolire la capacità di autogovernarsi, di deambulare o da impedire alla sig.ra di svolgere autonomamente la gran parte degli atti del quotidiano. Alla luce di quanto Parte_1 emerso dall'esame clinico, infatti, alla ricorrente, in atto, non si può riconoscere la prima condizione anzidetta in quanto, nonostante le infermità di cui è affetta, la sig.ra è in grado di Parte_1
deambulare autonomamente, anche se con evidente difficoltà, e per quanto attiene alle sue capacità psico-cognitive, durante la visita non sono stati evidenziati in atto deficit critico-cognitivi tali da non essere compatibili con la possibilità di autogovernarsi. Si precisa anche che, dalla documentazione prodotta ed esaminata e da quanto riferito durante la visita, la ricorrente non ha effettuato ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello
Stato.
Dunque, si è in questo caso in accordo con la valutazione fatta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità presso la ASL di Sciacca
e con le conclusioni tratte dal C.T.U. nominato in fase di A.T.P., dr. , ritenendo Persona_1
la ricorrente invalida grave al 100%, non in possesso, in atto, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, la sig.ra è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà a Parte_1 svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dall'esame delle certificazioni presenti agli atti, la sig.ra , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
via L.Viviani n. 43, risulta essere affetta da: Adenocarcinoma del colon ascendente pT2N0, trattato chirurgicamente (2022), in follow-up; Poliartrosi a moderata incidenza funzionale in soggetto con discopatie multiple cervicali e lombari e con esiti di artroprotesi anca destra (2021); Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
Ipertensione arteriosa;
Ipotiroidismo in soggetto con tiroidite cronica.
Il complesso morboso di cui sopra ha determinato in capo alla ricorrente uno stato di invalidità grave al 100%, essendo ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, senza tuttavia necessità di assistenza continua da parte di terzi nella deambulazione e/o nell'espletamento della gran parte delle comuni attività della vita quotidiana.
Pertanto, la ricorrente è da considerarsi invalida grave al 100%, senza, in atto, diritto all'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente non può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, non è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e
77 d.p.r. 115/02 -. Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico della ricorrente con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00 oltre oneri Parte_1
accessori;
- lascia definitivamente a carico di il compenso al c.t.u. già liquidato ( con Parte_1
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini