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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2622/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI DE Presidente relatore
SA TA IU
Claudia Manconi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2622/2025 V.G. promossa da:
( ), col patrocinio dell'avv. ANNA LAURA VARGIU Parte_1 C.F._1
e
), col patrocinio dell'avv. ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
PINNA
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a Pt_1 vivere con i figli in affidamento temporaneo e (ancora minorenne), nell'abitazione a Per_1 Per_2
Sassari, San Camillo, Regione San Giacomo n. 33/C; 3) , in quanto minorenne, resterà affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i coniugi affidatari;
4) il sig. potrà vedere quando vorrà, CP_1 Per_2 previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dello stesso;
5) il Pt_1 sig. che ha di recente avuto una bambina dalla sua nuova relazione, verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1 la somma mensile di € 300,00 complessivi a titolo di mantenimento per il figlio affidatario minorenne
(che dovranno essere versate entro il 18 di ogni mese, fino al raggiungimento della maggiore Per_2 età nel mese di giugno 2026); 6) il Sig. corrisponderà la somma di € 3.300,00 a titolo di arretrati CP_1 per contributo di mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di luglio 2026 in rate mensili di euro 300,00, sempre da corrispondere entro il giorno 18 di ogni mese alla sig.ra , con Parte_1 ultima rata da corrispondere nel mese di maggio 2027; 7) il contributo di mantenimento di € 300 mensili con scadenza al mese di giugno 2026 e gli arretrati per curo 3.300,00 verranno corrisposti direttamente dal datore di lavoro di la ditta Mds Infissi di al quale il CP_1 CP_2
Tribunale ordina la corresponsione diretta alla sig.ra secondo le cadenze e per gli Parte_1 importi indicati nelle clausole E ed F del presente accordo;
8) i genitori affidatari contribuiranno in misura pari alla metà a tutte le spese straordinarie per il figlio minore che si dovessero rendere Per_2 necessarie, da sostenersi previo accordo tra gli stessi;
9) i coniugi presteranno reciprocamente il consenso al rinnovo e/o rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere sul proprio passaporto o altro documento;
10) i coniugi daranno atto Per_2 di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a nessun titolo;
11) spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 9 agosto 2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al verbale di modifica dell'accordo allegato alle note sostitutive dell'udienza del 16 dicembre 2025.
Assumevano di aver contratto matrimonio concordatario il 3 settembre 2011 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 2011, Atto n. 161, Parte II, Serie A), e di aver avuto in affidamento i minori (ora maggiorenne) il 10 ottobre 2005 e Persona_3 Per_4 il 10 giugno 2008, non economicamente autosufficienti.
[...]
All'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse del minore affidato alle parti, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 3 settembre 2011 in Sassari, alle
[...] condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 161, Parte II, Serie
A, Anno 2011);
3) compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 18 dicembre 2025
Il Presidente rel.
NI DE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI DE Presidente relatore
SA TA IU
Claudia Manconi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2622/2025 V.G. promossa da:
( ), col patrocinio dell'avv. ANNA LAURA VARGIU Parte_1 C.F._1
e
), col patrocinio dell'avv. ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
PINNA
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a Pt_1 vivere con i figli in affidamento temporaneo e (ancora minorenne), nell'abitazione a Per_1 Per_2
Sassari, San Camillo, Regione San Giacomo n. 33/C; 3) , in quanto minorenne, resterà affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i coniugi affidatari;
4) il sig. potrà vedere quando vorrà, CP_1 Per_2 previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dello stesso;
5) il Pt_1 sig. che ha di recente avuto una bambina dalla sua nuova relazione, verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1 la somma mensile di € 300,00 complessivi a titolo di mantenimento per il figlio affidatario minorenne
(che dovranno essere versate entro il 18 di ogni mese, fino al raggiungimento della maggiore Per_2 età nel mese di giugno 2026); 6) il Sig. corrisponderà la somma di € 3.300,00 a titolo di arretrati CP_1 per contributo di mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di luglio 2026 in rate mensili di euro 300,00, sempre da corrispondere entro il giorno 18 di ogni mese alla sig.ra , con Parte_1 ultima rata da corrispondere nel mese di maggio 2027; 7) il contributo di mantenimento di € 300 mensili con scadenza al mese di giugno 2026 e gli arretrati per curo 3.300,00 verranno corrisposti direttamente dal datore di lavoro di la ditta Mds Infissi di al quale il CP_1 CP_2
Tribunale ordina la corresponsione diretta alla sig.ra secondo le cadenze e per gli Parte_1 importi indicati nelle clausole E ed F del presente accordo;
8) i genitori affidatari contribuiranno in misura pari alla metà a tutte le spese straordinarie per il figlio minore che si dovessero rendere Per_2 necessarie, da sostenersi previo accordo tra gli stessi;
9) i coniugi presteranno reciprocamente il consenso al rinnovo e/o rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere sul proprio passaporto o altro documento;
10) i coniugi daranno atto Per_2 di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a nessun titolo;
11) spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 9 agosto 2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al verbale di modifica dell'accordo allegato alle note sostitutive dell'udienza del 16 dicembre 2025.
Assumevano di aver contratto matrimonio concordatario il 3 settembre 2011 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 2011, Atto n. 161, Parte II, Serie A), e di aver avuto in affidamento i minori (ora maggiorenne) il 10 ottobre 2005 e Persona_3 Per_4 il 10 giugno 2008, non economicamente autosufficienti.
[...]
All'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse del minore affidato alle parti, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 3 settembre 2011 in Sassari, alle
[...] condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 161, Parte II, Serie
A, Anno 2011);
3) compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 18 dicembre 2025
Il Presidente rel.
NI DE