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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8390/2023 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
, , in proprio e Controparte_4 Controparte_5
quale esercente la potestà sui figli minori, Persona_1
e , Controparte_6 Controparte_7
, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori,
[...] [...]
e Persona_2 Controparte_8
, , in proprio e quale
[...] Controparte_9
esercente la potestà sulla figlia minore, Persona_3
[...]
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Alessandro
Mignacca
ricorrenti
contro
Controparte_10
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
1 Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 21.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis e jure matrimonii
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nata il [...]; Controparte_1 Controparte_2
nato il [...]; nato il [...];
[...] Controparte_4
nato il [...], in [...] e quale esercente la potestà Controparte_5
sui figli minori e nati Persona_1 Controparte_6
rispettivamente il 20/02/2018 e il 13/06/2019- rappresentati dal padre e dalla madre
, nata il Persona_4 CP_7 Controparte_7
22/11/1984, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori
[...]
e , nati rispettivamente il Persona_2 Controparte_8
16/09/2011 e l'11/02/2015- rappresentati dalla madre e dal padre Persona_5
; nato il [...], in [...] e quale
[...] Controparte_9
esercente la potestà sulla figlia minore nata il Persona_3
23/01/2020- rappresentata dal padre e dalla madre Persona_6
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse
[...]
accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
nata il [...] (anch'essa in Brasile), Controparte_3
adiva il Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadina italiana jure matrimonii in forza del matrimonio contratto con
[...]
qui ricorrente. Controparte_2
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di Persona_7
(o o o ), nato il [...] a Persona_7 Persona_8 Persona_8
Segusino (TV), figlio di e cittadino Persona_9 Persona_10
italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 11.11.2024 veniva rinviata d'ufficio al 27/01/2025 ex art. 127
ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il
2 21.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_10
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, è Persona_7
nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d.
regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione del Persona_7
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
3 In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 48, nonché che le procure alle liti rilasciate dai minori Persona_1 Controparte_6
, e
[...] Persona_2 Controparte_8
risultano correttamente effettuate da entrambi i Persona_3
genitori esercenti la patria potestà (cfr. procure alle liti in atti).
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui Persona_7
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
4 Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stata naturalizzato cittadino Persona_7
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a propria volta Persona_11
trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Per quanto riguarda la domanda presentata da Controparte_3
figlia di e di (cfr. doc. 39), essa va Persona_12 Persona_13
qualificata quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure
matrimonii, in forza del matrimonio contratto con qui Controparte_2
ricorrente, il 10.03.1979, nella città di Bauru (SP- Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/ asseverato sub doc. 38.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912
che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa
5 un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non
può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista
separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino
acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data
10.03.1979, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere dal problema della retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha Controparte_3
presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza aver ancora ricevuto alcun riscontro o,
quantomeno, un numero di protocollo.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e
6 disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_10
anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_10
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_10
- accerta e dichiara che , Controparte_1
nata a [...]/SP – Brasile il 02/10/1952 ivi residente in [...]
Branca n. 977, stato di San Paolo – Brasile è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP – Controparte_2
7 Brasile il 25/01/1955 ivi residente in [...]n. 20-140, città di Bauru,
stato di San Paolo – Brasile è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato a [...] Controparte_4
Paolo/SP – Brasile, il 11/03/1972, ivi residente in [...]n. 897, stato di San Paolo, Brasile è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella città di Controparte_5
Bauru/SP – Brasile, il 13/10/1982, residente in [...]n. 3-70, città di
Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella città di Persona_1
Bauru/SP-Brasile, il 20/02/2018, residente in [...]n. 3-70, città di
Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella città di Controparte_6
Bauru/SP-Brasile, il 13/06/2019, residente in [...]n. 3-70, città di
Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nata nella Controparte_7
città di Bauru/SP-Brasile, il 22/11/1984, residente in [...], n.
7-100, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile è cittadina italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella Persona_2
città di Bauru/SP-Brasile, il 16/09/2011, residente in [...], n.
7-100, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
-accerta e dichiara , nata nella città Controparte_8
di Bauru/SP-Brasile, l'11/02/2015, residente in [...], n. 7-
100, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
8 - accerta e dichiara , nato nella Controparte_9
città di San Paolo/SP - Brasile, il 10/10/1986, residente in [...]n.
957, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara , nata nella città di Persona_3
San Paolo/SP – Brasile, il 23/01/2020, residente in [...]n. 957,
città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nata Controparte_3
nella città di Bauru/SP – Brasile, il 30/04/1956, residente in [...]n. 20-
140, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadina italiana iure matrimonii in forza del matrimonio, contratto il 10.03.1979 in Brasile, con cittadino italiano,
Controparte_2
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_10
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 13/03/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8390/2023 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
, , in proprio e Controparte_4 Controparte_5
quale esercente la potestà sui figli minori, Persona_1
e , Controparte_6 Controparte_7
, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori,
[...] [...]
e Persona_2 Controparte_8
, , in proprio e quale
[...] Controparte_9
esercente la potestà sulla figlia minore, Persona_3
[...]
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Alessandro
Mignacca
ricorrenti
contro
Controparte_10
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
1 Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 21.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis e jure matrimonii
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nata il [...]; Controparte_1 Controparte_2
nato il [...]; nato il [...];
[...] Controparte_4
nato il [...], in [...] e quale esercente la potestà Controparte_5
sui figli minori e nati Persona_1 Controparte_6
rispettivamente il 20/02/2018 e il 13/06/2019- rappresentati dal padre e dalla madre
, nata il Persona_4 CP_7 Controparte_7
22/11/1984, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori
[...]
e , nati rispettivamente il Persona_2 Controparte_8
16/09/2011 e l'11/02/2015- rappresentati dalla madre e dal padre Persona_5
; nato il [...], in [...] e quale
[...] Controparte_9
esercente la potestà sulla figlia minore nata il Persona_3
23/01/2020- rappresentata dal padre e dalla madre Persona_6
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse
[...]
accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
nata il [...] (anch'essa in Brasile), Controparte_3
adiva il Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadina italiana jure matrimonii in forza del matrimonio contratto con
[...]
qui ricorrente. Controparte_2
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di Persona_7
(o o o ), nato il [...] a Persona_7 Persona_8 Persona_8
Segusino (TV), figlio di e cittadino Persona_9 Persona_10
italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 11.11.2024 veniva rinviata d'ufficio al 27/01/2025 ex art. 127
ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il
2 21.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_10
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, è Persona_7
nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d.
regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione del Persona_7
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
3 In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 48, nonché che le procure alle liti rilasciate dai minori Persona_1 Controparte_6
, e
[...] Persona_2 Controparte_8
risultano correttamente effettuate da entrambi i Persona_3
genitori esercenti la patria potestà (cfr. procure alle liti in atti).
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui Persona_7
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
4 Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stata naturalizzato cittadino Persona_7
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a propria volta Persona_11
trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Per quanto riguarda la domanda presentata da Controparte_3
figlia di e di (cfr. doc. 39), essa va Persona_12 Persona_13
qualificata quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure
matrimonii, in forza del matrimonio contratto con qui Controparte_2
ricorrente, il 10.03.1979, nella città di Bauru (SP- Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/ asseverato sub doc. 38.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912
che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa
5 un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non
può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista
separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino
acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data
10.03.1979, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere dal problema della retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha Controparte_3
presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza aver ancora ricevuto alcun riscontro o,
quantomeno, un numero di protocollo.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e
6 disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_10
anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_10
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_10
- accerta e dichiara che , Controparte_1
nata a [...]/SP – Brasile il 02/10/1952 ivi residente in [...]
Branca n. 977, stato di San Paolo – Brasile è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP – Controparte_2
7 Brasile il 25/01/1955 ivi residente in [...]n. 20-140, città di Bauru,
stato di San Paolo – Brasile è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato a [...] Controparte_4
Paolo/SP – Brasile, il 11/03/1972, ivi residente in [...]n. 897, stato di San Paolo, Brasile è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella città di Controparte_5
Bauru/SP – Brasile, il 13/10/1982, residente in [...]n. 3-70, città di
Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella città di Persona_1
Bauru/SP-Brasile, il 20/02/2018, residente in [...]n. 3-70, città di
Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella città di Controparte_6
Bauru/SP-Brasile, il 13/06/2019, residente in [...]n. 3-70, città di
Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nata nella Controparte_7
città di Bauru/SP-Brasile, il 22/11/1984, residente in [...], n.
7-100, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile è cittadina italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nato nella Persona_2
città di Bauru/SP-Brasile, il 16/09/2011, residente in [...], n.
7-100, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
-accerta e dichiara , nata nella città Controparte_8
di Bauru/SP-Brasile, l'11/02/2015, residente in [...], n. 7-
100, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
8 - accerta e dichiara , nato nella Controparte_9
città di San Paolo/SP - Brasile, il 10/10/1986, residente in [...]n.
957, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara , nata nella città di Persona_3
San Paolo/SP – Brasile, il 23/01/2020, residente in [...]n. 957,
città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_7
- accerta e dichiara che , nata Controparte_3
nella città di Bauru/SP – Brasile, il 30/04/1956, residente in [...]n. 20-
140, città di Bauru, stato di San Paolo, Brasile, è cittadina italiana iure matrimonii in forza del matrimonio, contratto il 10.03.1979 in Brasile, con cittadino italiano,
Controparte_2
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_10
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 13/03/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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