CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in Andria (BT), rappresentata e difesa dall' Avv. to Antonio Lacerenza;
-Appellante- E
(01.12.1971 -Taroudant, Marocco), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. to Costanza Manzi;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso depositato in data 16.09.2021 la spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 377/2021, reso in data 02.09.2023 dal Tribunale del Lavoro di Trani, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 12.325,40 oltre accessori come per legge, in favore di , Controparte_1 dipendente della dal 02.03.2013 nonché socio al 30% della Parte_1 stessa, a titolo di saldo delle retribuzioni relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019 e T.F.R., crediti asseritamente maturati e non riscossi, invocando declaratoria di revoca del concesso decreto ingiuntivo e spiegando altresì domanda riconvenzionale diretta ad accertare il proprio diritto alla ripetizione di maggiori somme corrisposte al per concesse CP anticipazioni nonchè a pretendersi a titolo di risarcimento danni per le illegittime condotte tenute dal lavoratore, invocando la restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di € 3.868,31, ovvero di altra maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, non ancora portata in compensazione dalla società datrice in forza di espressa pattuizione tra le parti, intervenuta in data 30.12.2014, a titolo di risarcimento dei danni causati dal per fatti risalenti al 2014 CP
e da scomputarsi sul credito da questi vantato a titolo di retribuzioni e T.F.R.. 1.2. si costituiva con memoria del 07.03.2022, Controparte_1 deducendo, in punto di fatto: • di essersi laureato in Biologia Vegetale (Fitofarmacia e Fitopatologia), presso l'Università Cadi Ayyad, Facoltà di Scienze Semalia, di Marrakech, Marocco;
• di essere esperto di analisi di prodotti fitofarmaceutici per l'agricoltura e creatore, dopo numerosi studi effettuati, di formule per prodotti per l'agricoltura biologica, come da curriculum vitae allegato;
• di essere socio, sin dalla sua costituzione, con una quota pari a circa il 30%, della società opponente, come da atto costitutivo e statuto del 15.02.2011 versati in atti, assieme a , la cui quota veniva Controparte_2 Controparte_3 successivamente ceduta a;
• di avere autorizzato la Controparte_4 [...]
mediante sottoscrizione, in data 16.02.2011, di un patto parasociale, Parte_1 ad utilizzare le formule/invenzioni da lui create, descritte nell'allegato al detto patto, e di quelle che avrebbe in seguito creato, verso obbligo della società dell'accollo delle spese relative alla registrazione e alla richiesta di concessione di marchi e brevetti delle formule a crearsi;
• di essere l'unico dei soci ad avere le competenze professionali necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale ed avere prestato altresì, in disparte dalla qualifica di socio, attività lavorativa per la prima dal 27.01.2012 al 31.12.2013 con un contratto d'opera Parte_1
e qualifica di “Consulente” per la ricerca nel settore di fitofarmaci e fertilizzanti in agricoltura al fine della produzione di prodotti naturali e/o chimici per uso agricolo e/o domestico, come da contratto in atti, ricevendo per l'opera prestata, contrariamente a quanto pattuito nel contratto sottoscritto che indicava la somma mensile di € 1.200,00, soltanto un compenso pari a mensili € 500,00, somma che, evidentemente, non gli consentiva di potere vivere dignitosamente dovendo, per giunta, mantenere la famiglia in Marocco;
• di essersi visto, quindi, costretto a chiedere prestiti graziosi a , divenuto poi socio della Controparte_4 [...]
con l'intesa di restituirli in occasione del riparto dei dividendi Parte_1 societari, dividendi, peraltro, mai corrisposti al deducente;
• di essere stato, piuttosto, attinto da decreto ingiuntivo n. 1061/2021 emesso ad istanza di
[...]
, il quale procedeva altresì a pignorare la propria quota sociale, CP_4 come da ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e atto di pignoramento offerti in comunicazione;
• di essere stato anche assunto, in concomitanza della validità del contratto d'opera, alle dipendenze della società opponente come lavoratore subordinato, con ulteriore contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 02.04.2013, con fittizie mansioni di operaio “Magazziniere”, con inquadramento nel Livello E3 CCNL per gli addetti all'Industria Chimica, Chimica-Farmaceutica e delle Fibre Chimiche, e licenziato per giustificato motivo, in data 28.11.2019, come da Modello Unificato LAV depositato;
• di non avere infatti mai svolto, per tutto l'arco di tempo indicato, mansioni di operaio magazziniere, sottoscritte al solo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, bensì di “Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo”, come, peraltro, da estratto dell'organizzazione aziendale riportato sul sito web della società, in cui il appare fotografato intento ad effettuare analisi e/o presente sui CP terreni agricoli a diretto contatto dei clienti ai quali consigliava i trattamenti 2 necessari in relazione alle loro colture;
• di essere stato, infatti, quale creatore delle sostanze commercializzate dalla società, il responsabile tecnico nell'ambito dello stabilimento della società opponente, occupandosi di controllare il processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento, gestire tutti gli aspetti tecnici sia in termini pratici che di documentazione (schede tecniche e di sicurezza delle sostanze chimiche, piani di trattamento, etichette ed altro), ordinare la materia prima, registrare i prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura, mantenere rapporti con i clienti per consigliare e spiegare l'utilizzo dei prodotti fitofarmaceutici da lui creati;
• di avere prestato la propria attività lavorativa, a decorrere dal 03.04.2013 e fino al 16.04.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30, ed il sabato occasionalmente solo al mattino, verso retribuzione riportata nelle buste paga allegate, percepita mediante acconti in contanti fino al mese di giugno 2018, quando era ancora possibile il pagamento in contanti, ovvero a mezzo bonifici sino alla cessazione formale del rapporto di lavoro intervenuta in data 25.11.2019, senza alcuna cadenza precisa e con piccoli acconti;
• di essere stato, in data 25.11.2019, licenziato, senza preavviso, unitamente ad altri due dipendenti, e;
• di avere continuato a prestare, Parte_2 Parte_3 sebbene licenziato, attività lavorativa in favore della società per tutto l'anno 2020 e i primi quattro mesi dell'anno 2021, senza assunzione né regolare contratto, al solo fine di ottenere il ricongiungimento familiare con la moglie, peraltro gravemente ammalata, e con i suoi quattro figli, circostanza provata dalle numerose mail che allo stesso erano inviate da collaborati esterni per incarichi con clienti, gestione di schede tecniche per cataloghi pubblicitari e presentazione di prodotti fitoterapici ovvero per concordare gli interventi da eseguire sulle coltivazioni e i prodotti necessari da utilizzarsi;
• di avere, pertanto, chiesto, nel mese di febbraio 2021, per il tramite di , amministratore della Controparte_4
di essere regolarmente assunto, avendo continuato a prestare Parte_1 anche successivamente al licenziamento per necessità di natura familiare, attività lavorativa, ricevendo quale compenso la somma di € 700,00, necessaria per cure mediche occorrenti alla moglie;
• di essersi visto, tuttavia, recapitare dalla società, da un lato, con nota del 19.04.2021, istanza di immediato rilascio dell'immobile concessogli in comodato, cui seguiva apposito giudizio definitosi con sentenza n. 1591/2023 resa dal Tribunale di Trani il 30.10.2023 e sentenza n. 1453/2024 resa dalla Corte di Appello di Bari il 27.01.2025, e, dall'altro, richiesta di restituzione, da parte di di quanto a suo tempo prestatogli, cui seguiva Controparte_4 ingiunzione di pagamento in proprio danno, autorizzata dal G.U. del Tribunale di Trani a mezzo del decreto ingiuntivo n. 1061/2021 del 05.07.2021, nonché pignoramento della propria quota sociale;
• di avere, pertanto, richiesto, con raccomandata del 09.06.2021, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di nomina dell'amministratore, del compenso di questi e della regolarità delle assunzioni dei dipendenti presenti in azienda, assemblee mai tenutesi per assenteismo altrui e/o mancato raggiungimento del quorum legale, per evitare, evidentemente, con l'esclusione 3 di diritto del medesimo ricorrente, la cessazione del patto parasociale sottoscritto il 16.02.2011, e la possibilità di utilizzo delle formule chimiche dal medesimo create per la commercializzazione dei prodotti • di essersi visto, Parte_4 per giunta, sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e, conseguentemente, dell'acqua potabile nell'appartamento occupato in comodato, erogazione ripristinata solo in virtù del provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, dal G.U. del Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4440/2021 R.G. per il rilascio dell'immobile concesso in comodato;
• di avere fatto riserva di agire per ottenere il pagamento delle differenze retributive conseguenti all'esatto inquadramento contrattuale, impugnando la dichiarazione presente in ogni busta paga “Dichiaro di avere ricevuto tutte le somme in busta e la loro corrispondenza al lavoro prestato.”; • di avere, pertanto, azionato con ricorso monitorio, necessitante di prova scritta, l'importo a saldo delle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019, nonché del T.F.R. non percepiti, per un totale di € 12.325,44; • di avere, in ogni caso, continuato a lavorare, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta formalmente in data 25.11.2019, fino al 16.04.2021, quando, avendo necessità di ottenere il ricongiungimento familiare e, quindi, di un regolare contratto di lavoro, instava per il riconoscimento dei propri diritti in relazione all'intero periodo lavorativo prestato, dal 03.04.2013 al 16.04.2021, da ricondursi invero al livello A1 CCNL per gli addetti all
[...]
quale responsabile tecnico addetto a Controparte_5 controllare il processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento, a gestire tutti gli aspetti tecnici sia in termini pratici che di documentazione (schede tecniche e di sicurezza delle sostanze chimiche, piani di trattamento, etichette ed altro), ad ordinare la materia prima, a registrare i prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura; • di avere svolto altresì prestazione occasionale di collaborazione per lo sviluppo del mercato Nord Africano e Medio Oriente, come da apposite ricevute rilasciate dal medesimo tra il settembre e il dicembre 2020 versate in atti, dell'importo di €
1.920,00 ciascuna, al netto della ritenuta di acconto, non corrispostegli dalla società opponente, circostanza verificabile dalla Certificazione Unica 2021, ed invano espressamente richieste a • di avere, Controparte_4 conclusivamente, chiesto al Tribunale, in risposta alla evocazione in giudizio: in via cautelare, revocarsi il provvedimento del 18.09.2021 con il quale l'adito Tribunale disponeva la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, rigettarsi l'avverso ricorso e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 377/2021 del 02.09.2021, nonché rigettarsi tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente;
in reconventio reconventionis, riconoscersi la superiore qualifica professionale rivestita per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della corrispondente al Parte_1 livello A1 CCNL per gli addetti all'Industria Chimica, Chimica-Farmaceutica e delle Fibre Chimiche (in luogo della qualifica di Magazziniere indicata fittiziamente nel contratto di lavoro del 02.04.2013) e, per l'effetto, condannare la 4 società opponente, al pagamento in proprio favore della somma complessiva pari ad € 220.983,42 quali differenze retributive per il periodo dal 03.04.2013 al 16.04.2021, nonché € 7.680,00 per prestazioni occasionali offerte nell'anno 2020, per un totale, quindi, di € 228.663,42, oltre accessori di legge e spese e competenze di causa. 1.3. Con ulteriore memoria del 06.05.2022, la eccepiva Parte_1
l'inammissibilità di ogni domanda da devolversi, in ogni caso, alla giurisdizione arbitrale ovvero al Tribunale di Bari - Sezione Specializzata delle Imprese, come da patto parasociale sottoscritto dalle parti in causa;
contestava, nel merito, il dedotto svolgimento da parte del delle superiori mansioni ascrivibili
CP al livello A1, eccependo non essere mai state espletate e non avere il lavoratore depositato il CCNL di categoria, ribadendo, altresì, essere il socio e,
CP in quanto tale, contraete del patto parasociale, con la conseguenza che il medesimo si era limitato a prestare attività in esecuzione di detto patto, senza mai svolgere lavoro straordinario né attività lavorativa successiva al licenziamento;
evidenziava avere il percepito l'indennità NASPI e che, dunque, in
CP caso di mendacio si prospettava il reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS; contestava, in ogni caso, i conteggi elaborati dal , comprensivi di
CP somme percepite come da firme per quietanza apposte in busta paga 1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la controversia veniva istruita mediante prove documentali ed orali, nonché espletamento di CTU contabile.
1.5. All'esito, con sentenza n. 1053/2024 resa in data 16.05.2024, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 377/2021 emesso in data 02.09.2021, rigettava l'opposizione spiegata dalla con ricorso depositato in data Parte_1
16.09.2021, accoglieva la reconventio reconventionis proposta da CP
e, per l'effetto, condannava la al pagamento in
[...] Parte_1 favore di ques'ultimo della ulteriore complessiva somma di € 96.336,29, di cui € 85.383,66 a titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di residuo T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali e di
CTU. 2.1. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la Parte_1 interponeva appello nei confronti di , per i motivi che di Controparte_1 seguito si espongono e si valutano, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente le domande avanzate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 2.2. Resisteva l'appellato con memoria dell'11.04.2025, invocando la conferma integrale della statuizione gravata, con vittoria di spese. 2.3. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Tribunale, ripercorsa la < proposte dalle parti, al netto di tutte le argomentazioni e i fatti riguardanti i rapporti tra le parti, alcuni di essi ininfluenti nel presente giudizio>>, riteneva che
< e delle domande Parte_1 riconvenzionali proposte da entrambe le parti, il thema decidendum della controversia si è notevolmente ampliato, in quanto non occorre più accertare soltanto il mancato pagamento delle ultime retribuzioni e del TRF come risultanti dalle buste paga, ma è necessario accertare la sussistenza di tutti i crediti vantati a titolo di differenze retributive dal lavoratore in relazione all'intero rapporto di lavoro, al netto di eventuali altri crediti della società da porre in compensazione>>. Valutata, per tal via, come ammissibile la reconventio reconventionis spiegata dal , ne affermava la fondatezza anche nel merito. CP
Dava atto essere documentalmente provato rivestire il Taderrhalte anche la qualità di socio della sin dalla costituzione della società stessa Parte_1 nonché avere, con patto parasociale del 16.02.2011, i soci originari pattuito che la società datrice utilizzasse le formule create dal Taderrhalte, sostenendo in cambio le spese di registrazione e brevettazione delle stesse;
evidenziava, tuttavia, come
< accertare che il suo rapporto di lavoro si sia svolto in maniera differente da quanto dichiarato dalla società datrice di lavoro>>, avendo appunto le parti dato corso a due distinti rapporti fra loro, sociale (che esulava dalla presente controversia) e lavorativo. Proseguiva dando atto che, dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della espletata prova testimoniale, emergeva avere il ricorrente effettivamente svolto, dalla data di assunzione a tempo indeterminato con contratto full-time risalente al 03.04.2013 sino alla data del licenziamento, mansioni di Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo, inquadrabili nel superiore livello A1 CCNL Chimici, Farmaceutici, Fibre (Confindustria), piuttosto che quelle di manovale di magazzino livello E3 del medesimo CCNL, formalmente indicate nel contratto di lavoro subordinato di assunzione;
mentre non era sufficientemente emerso che il avesse anche << lavorato come CP lavoratore subordinato per il periodo precedente e successivo rispetto alla formale assunzione, né di aver svolto lavoro straordinario>>. Precisava che, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, e , risultava, Testimone_1 Testimone_2 senza dubbio alcuno, che il < CP per quanto riguardava la realizzazione, brevettazione, presentazione e messa in opera dei fitofarmaci>>. Viceversa, quanto all'asserita prestazione di lavoro straordinario e/o alla mancata fruizione delle ferie, non risultava sufficientemente provato quanto preteso dall'istante < 6 virtù di comodato, vivesse vicino all'azienda e fosse reperibile>>. Del pari, quanto all'asserita prestazione di ulteriori periodi di lavoro prima della formale assunzione, e segnatamente dal 27.01.2012 al 03.04.2013 con contratto di consulenza, e dopo, dal 25.11.2019, data in cui interveniva licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'aprile 2021, non risultava affatto provata la sussistenza del vincolo di subordinazione, ben potendosi ascrivere l'attività prestata dal prima e dopo la formale assunzione alla mera CP collaborazione e/o alla qualità di socio dallo stesso rivestita. Delimitata, dunque, la fondatezza della domanda al periodo e mansioni dianzi indicati -sempre con riferimento al solo rapporto lavorativo intercorso tra le parti (in disparte tutte le questioni derivanti dal diverso rapporto sociale che esulavano dal presente giudizio)- e ritenuta la domanda riconvenzionale proposta dal meritevole di accoglimento limitatamente al periodo di formale CP assunzione, intercorrente dal 03.04.2013 al 25.11.2019, affidava la determinazione delle relative differenze retributive all'ausiliario tecnico, dott.
, il quale le quantificava in € 100.204,60, di cui € 89.252,17 a Persona_1 titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di differenze sul TFR, da cui andava detratta la somma di € 3.868,31, richiesta in via riconvenzionale dalla a titolo di risarcimento del danno, non ancora compensato con Parte_1 le retribuzioni dovute, che il si era pacificamente obbligato a CP corrispondere alla società datrice per fatti risalenti al 2014.
Conclusivamente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, operate le dovute compensazioni, accoglieva la reconventio reconventionis proposta dal e condannava la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del CP lavoratore, della complessiva somma di € 96.336,29, di cui € 85.383,66 a titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di differenze per T.F.R., come da esiti della CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo. 4. Avverso detta statuizione interpone la più motivi di Parte_1 doglianza.
4.1. Con il primo motivo censura la statuizione di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale malamente ritenuto ammissibile la reconventio reconventionis, consentendo così “una sorta di emendatio libelli” ed ampliando oltre misura la domanda originariamente proposta da entrambe le parti in lite. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la l'omessa pronuncia, Parte_1 da parte del Giudice di prime cure, in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale, evidenziando che nella prospettazione difensiva della medesima società, in virtù del patto parasociale sottoscritto dalle parti in data 16.02.2011, le relative controversie avrebbero dovuto essere devolute alla giurisdizione arbitrale, in ossequio all'art. 36 dello statuto societario, ovvero al più alla giurisdizione civile del Tribunale di Bari - Sezione Specializzata delle
Imprese, ma non certo al Tribunale del Lavoro, non avendo mai prestato attività di lavoro subordinato con la qualifica rivendicata di Responsabile Tecnico, 7 Ricerca e Sviluppo, avendo piuttosto espletato dette mansioni in attuazione del patto parasociale, limitandosi a svolgere attività di manovale quale lavoratore subordinato.
Denuncia a tal fine -testualmente- avere il giudicante fatto “confusione tra le posizioni di socio e di lavoratore, in quanto l'attività di laboratorio che questi svolgeva nell'interesse della società, con mezzi, attrezzature ed a spese totalmente a carico della società, rientravano pacificamente nelle attività di cui all'atto costitutivo ed allo statuto, per cui anche le nuove invenzioni o formule, eventualmente create dall'appellante, anche prima di divenirne socio, rimanevano di proprietà della società, e dagli utili conseguenti tutti i soci avrebbero trovato il ritorno dell'investimento”. 4.3. Con il terzo motivo lamenta la società appellante l'omessa allegazione già in prime cure del CCNL di categoria da parte del , nonché l'omessa CP indicazione del procedimento trifasico necessario per la rivendicazione della superiore qualifica professionale;
incombeva -prosegue il rilievo censorio- al lavoratore l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale asseriva di aver ricoperto mansioni superiori, l'individuazione e la puntuale descrizione della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto, le disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica veniva rivendicata, la riconducibilità delle mansioni ricoperte nella declaratoria contrattuale pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento;
prova non fornita affatto dal
. CP
4.4. Con il quarto, connesso ed ultimo, motivo di censura si duole la
[...] del malgoverno delle risultanze probatorie in cui sarebbe incorso il Parte_1
Tribunale adito, avendo inspiegabilmente accordato pregio alle propalazioni rese dai testi escussi in prime cure, affette invero da “solare genericità”, nonché alle conclusioni rassegnate dal nominato CTU contabile. 5. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. 5.1. Non è meritevole di accoglimento l'addebito mosso dalla Parte_1 al Tribunale, con il primo motivo di doglianza: l'avere cioè erroneamente
[...] omesso di dichiarare inammissibile la reconventio reconventionis del convenuto opposto, attore sostanziale, volta ad ottenere il riconoscimento della superiore qualifica professionale, a seguito delle mansioni di fatto espletate nel corso dell'intero rapporto di lavoro subordinato, nonché le differenze retributive maturate, anche ai fini del TFR, perché di contenuto differente, per petitum e causa petendi, sia rispetto all'originaria richiesta proposta in sede monitoria, volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni omesse con riferimento agli ultimi quattro mesi di lavoro alle dipendenze della stessa e al TFR, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa società opponente diretta ad ottenere la compensazione in quota parte delle somme pretese con quelle dovute invece alla società dal in virtù di un atto di transazione del 30.12.2024, CP con il quale si era riconosciuto debitore della somma di € 21.557,94 per alcuni danni provocati alla società, nonché la condanna al versamento della residua 8 somma di € 3.868,31, somma per la quale la società agiva appunto in riconvenzionale. Ebbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, poteva proporre domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 6091 del 4.3.2020, Rv. 657127 - 02; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01; Sez. 2, n. 7571 del 30.3.2006, Rv. 588997 - 01).
Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non poteva avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio;
l'unica eccezione sussisteva nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si veniva a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda doveva dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 5415 del 25.2.2019, Rv. 652929 - 02; Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del 4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01). Tuttavia, con recente interpretazione estensiva la Suprema Corte ha, con statuizione del 24.03.2022 n. 9633, affermato che, l'attore può “introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa in iure o in facto che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo (Sez. 3, n. 17708 del 19.7.2013, Rv. 628941 - 01; Sez. 1, n. 29574 del 24.12.2020, in motivazione, sub p. 20.3, pag. 81)”. Deve quindi ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte, raccogliendo il monito ispiratore delle pronunce delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 e n. 22404 del 9 2018, si è orientata ancor più nettamente a riconoscere al convenuto opposto lo stesso jus variandi che compete all'attore formale. Secondo le Sezioni Unite i risultati ermeneutici in tal modo raggiunti circa la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, risultano in completa consonanza sia con l'esigenza - ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, sia, più in generale, con i valori funzionali del processo via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.
L'interpretazione in questione risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, poiché non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi. La concentrazione favorita da tale interpretazione rafforza infine la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, e l'effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. Ciò posto, deve darsi atto che, nel caso di specie, la reconventio reconventionis avanzata dal con memoria difensiva del 07.03.2022 dipendeva, in CP conformità all'orientamento di legittimità dianzi richiamato, dal titolo dedotto in causa ovvero da quello già appartenente alla stessa come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale, avendo la stessa nella proposta Parte_1 ricostruzione dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico ovvero in contanti in favore del , ampliato l'oggetto del giudizio a quasi tutto l'arco CP temporale corrispondente al periodo di lavoro intercorso con CP
.
[...]
Come pure opportunamente evidenziato dall'odierno appellato, la
[...] già nel ricorso in opposizione rassegnava, tra le conclusioni, “sempre Parte_1 in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che il totale delle buste paga in possesso dell'opposto per il periodo dal 08.08.2016 al 25.11.2019, comprensiva del T.F.R., ammontano ad € 53.065,69 (ovvero a quella somma maggiore o minore che esitasse da una C.T.U. che il Giudice vorrà disporre) per tutti i titoli meglio indicati alla lettera B) che precede, indi tra questi vanno ricomprese anche quelle indicate nel decreto ingiuntivo opposto”, sicché il thema decidendum veniva già esteso dall'odierna appellante alla verificazione del periodo di lavoro prestato dal dal 2016, sebbene il decreto ingiuntivo opposto avesse ad CP oggetto le somme asseritamente maturate e non godute per le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019 e il T.F.R. 10 Legittimamente l'opposto , in sede di costituzione, ricostruito il CP proprio excursus professionale all'interno della società appellante, chiedeva riconoscersi, in via riconvenzionale, la superiore qualifica sempre ricoperta nell'espletamento del rapporto lavorativo intercorso con la società opponente dal 2013, corrispondente al livello A1 del CCNL per la Chimica-Industria e, per l'effetto, la condanna della società opponente al pagamento somme spettanti. Correttamente, dunque, il Tribunale premetteva: < dell'opposizione proposta dalla e delle domande Parte_1 riconvenzionali proposte da entrambe le parti, il thema decidendum della controversia si è notevolmente ampliato, in quanto non occorre più accertare soltanto il mancato pagamento delle ultime retribuzioni e del TFR come risultanti dalle buste paga, ma è necessario accertare la sussistenza di tutti i crediti vantati a titolo di differenze retributive dal lavoratore in relazione all'intero rapporto di lavoro, al netto di eventuali altri crediti della società da porre in compensazione>>. L'oggetto del giudizio, incardinato ai fini dell'accertamento di crediti da lavoro, veniva legittimamente esteso all'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, anche in ossequio ai principi di economicità processuale evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità dianzi richiamata. 5.2. Va disatteso anche il secondo motivo di appello, che censura la statuizione di primo grado per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza funzionale ovvero esistenza di una clausola arbitrale, nonché per omessa pronuncia sulla specifica esistenza del patto parasociale quale motivo di esclusione delle pretese mansioni superiori asseritamente prestate dal alle dipendenze della CP
Parte_1
Ed invero, il non ha mai disconosciuto l'esistenza del patto CP parasociale, né la propria partecipazione alla società in qualità di socio, né l'apporto dato alla società in relazione a tale qualifica;
ha, tuttavia, agito nel presente giudizio facendo valere esclusivamente i propri diritti derivanti dal parallelo e distinto rapporto di lavoro subordinato, in relazione al quale risulta formalmente assunto con contratto del 03.4.2013 con qualifica di manovale di magazzino livello E3 del CCNL Chimici, Farmaceutici, Fibre (Confindustria), invocando il superiore livello contrattuale A1, per avere di fatto svolto mansioni di Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo;
circostanza quindi non travisata affatto dal primo giudice ma che, evidentemente, andava dimostrata in giudizio a mezzo prove documentali ed orali. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ammesso ed espletato mezzi istruttori le cui risultanze ha posto poi a fondamento del convincimento che il CP avesse espletato, in costanza di rapporto di lavoro subordinato (in disparte dal parallelo rapporto societario), mansioni diverse da quelle di manovale di magazzino. Non ha affatto agito in questo giudizio per far valere la qualità di socio, azionando le prerogative e i diritti (con partecipazione agli utili o meno) derivanti dalla partecipazione alla società, in riferimento ai quali avrebbe al più potuto esser 11 spesa anche l'eccezione di incompetenza funzionale ovvero la esistenza di una clausola arbitrale ostativa alla cognizione del giudizio da parte del giudice del lavoro.
Difatti, in conformità alle considerazioni che precedono in ordine all'oggetto del giudizio, non possono trovare ingresso censure afferenti il diverso rapporto societario;
la circostanza per cui il fosse anche socio della CP [...] non rileva ai fini della determinazione della competenza a decidere Parte_1 sulla causa in oggetto, che investe crediti da lavoro dipendente, parte dei quali invocati per avere espletato mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Conseguentemente infondata deve ritenersi l'accusa di violazione del patto parasociale sottoscritto tra le parti in data 16.02.2011, il quale aveva oggetto afferente la vita sociale, non anche un'eventuale attività lavorativa pure prestata dai soci, ossia: “la regolamentazione del rapporto tra le parti, oltre quanto previsto dallo Statuto, relativamente alla regolamentazione dello sfruttamento delle formule e/o invenzioni che il socio dichiara di Controparte_1 aver contribuito a creare in precedenza oltre a tutte le altre invenzioni che in futuro potrebbero essere create”. Ed invero, lo statuto societario, come pure opportunamente ricordato dall'odierno appellato, all'art. 25 “riserva[va] alla competenza dei soci le seguenti materie: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, la determinazione del compenso degli amministratori, la nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, le modificazioni dell'atto costitutivo, la nomina e la revoca dei liquidatori, l'emissione di titoli di debito, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci”, non anche, evidentemente, la regolamentazione di eventuali rapporti di lavoro tra società e soci. D'altronde, col patto parasociale il , in qualità di socio, “si CP impegna[va] e concede[va] sin da ora il proprio assenso a far si che tutte le formule da lui create sopra richiamate vengano registrate e/o brevettate a nome della società”, cedendo alla il diritto di utilizzazione e Parte_1 sfruttamento delle formule create e a crearsi, a fronte dell'impegno della società di farsi carico di tutte le spese relative alla registrazione e/o alla richiesta di concessione di marchi e brevetti, anche per le formule create in precedenza alla costituzione della società. Con interpretazione condivisa da questa Corte, quindi, il Tribunale adito, richiamati i fatti di causa, specificava: < non impedisce al lavoratore di far accertare che il suo rapporto di lavoro si sia svolto in maniera differente da quanto dichiarato dalla società datrice di lavoro>>. Correttamente il primo giudice teneva ben distinti i profili di lavoratore e di socio rivestiti dal all'interno della – si legga la CP Parte_1 parte della motivazione afferente la mancata fruizione di ferie e permessi: 12 < e Pt_1 dunque alcune attività (come la disponibilità ad aprire l'azienda di domenica in caso di necessità) ben possono essere state prestate in tale qualità>>; sulla durata del rapporto di lavoro, < mentre nel periodo in cui il è stato formalmente assunto come CP dipendente, egli non deve provare altro in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione, per quanto riguarda invece i periodi precedente e successivo egli deve provare la presenza degli indici di subordinazione, proprio in quanto la sua qualità di socio, oltre che di consulente (come dallo stesso dichiarato) giustificava la sua presenza all'interno dell'azienda e la sua attività>>; sulla prestazione di attività lavorativa per periodi diversi da quelli di formale assunzione, < non può dirsi integrata con le mail relative al 2020, depositate in atti, attestanti che il ancora collaborava con la né la circostanza che egli CP Pt_1 avesse ricevuto in comodato un'abitante presso la nuova sede aziendale, perché tali elementi non sono incompatibili con lo svolgimento di una mera collaborazione o con la qualità di socio ricoperta dallo stesso>>. Non meritano, pertanto, accoglimento i rilievi censori mossi dalla
[...]
avendo il giudice di prime cure vagliato unicamente il rapporto di Parte_1 lavoro intercorso tra le parti, a nulla rilevando, in questa sede, che il CP fosse anche socio della Parte_1
Né è, per tali ragioni, condivisibile l'assunto dell'odierna appellante, secondo cui, l'omesso deposito, da parte del , del CCNL di categoria, CP dimostrerebbe che lo stesso non aveva mai prestato attività di lavoro subordinato, quanto piuttosto mere attività afferenti l'esecuzione del patto parasociale e dei contratti effettivamente sottoscritti con la e che, comunque, la Parte_1 mancata allegazione del CCNL determinava la nullità della domanda. Contrariamente a tale appunto, il CCNL di settore risultava ritualmente depositato già nel giudizio di primo grado (all. n. 3 fascicolo di primo grado).
5.3.a. Nel merito, venendo alle ultime due censure che attingono la valutazione nel merito delle pretese creditorie avanzate dal e riferite al solo CP rapporto lavorativo intercorso tra le parti in causa, deve, in via preliminare, darsi atto avere quest'ultimo omesso di impugnare, con appello incidentale, le parti della sentenza a sé sfavorevoli, e segnatamente l'esclusione da parte del primo giudice di ulteriori periodi assertivamente espletati come di lavoro subordinato (prima e dopo il periodo riconosciuto in sentenza intercorrente dal 03.04.2013 al 25.11.2019) nonché somme pretese a titolo di lavoro straordinario, ferie e permessi, rigettate per difetto di prova, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua, ai sensi degli artt. 324 e 329 c.p.c. Tanto in conformità al granitico insegnamento della Suprema Corte sul punto, secondo il quale con riferimento alle domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito è necessario proporre ricorso incidentale, giacché con riferimento a tali domande viene meno la posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo l'interesse all'impugnazione limitatamente alla parte della statuizione gravata in cui risulti soccombente. 13 Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è necessario il ricorso incidentale, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di appello di dette domande o eccezioni (ex plurimis, Cass. nn. 7487/91, 12166/95, 12386/00, 3341/01, 1691/06; e v. anche, Cass. n. 15362/08).
5.3.b. Sempre con riferimento al merito, al fine di meglio corrispondere ai motivi di censura, giova ricordarsi altresì che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro” la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti. Come opportunamente ricordato nella statuizione gravata, è irrilevante, dunque, la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi verificare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo tra le parti, attribuendo maggior importanza all'effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula.
L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018).
Invero, la prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c., e quindi nella specie pacificamente sul lavoratore
, chiamato a dimostrare la ricorrenza in concreto di tali Controparte_1 indici qualificanti la subordinazione. Ebbene, condivide pienamente la Corte il riscontro positivo del materiale probatorio versato in atti, fornito dal lavoratore, e posto a fondamento della decisione assunta correttamente dal Tribunale. Ed invero, ai fini della delibazione del terzo rilievo censorio, come pure ricordato dall'odierno appellato - cfr. pag. 17 memoria difensiva - il CP si premuniva di allegare in prime cure (doc. n. 3 fascicolo di primo grado) copia del CCNL chimico farmaceutico, conforme a quanto riportato nella comunicazione di assunzione a tempo indeterminato decorrente dal 03.04.2013, in cui le parti sottoscrivevano la seguente condizione “La retribuzione spettante 14 è quella determinata dal CCNL CHIMICI, FARMACEUTICI, FIBRE (CONFINDUSTRIA) al quale si farà affidamento per tutto ciò che non è stato espressamente previsto nel contratto in oggetto”, individuando, quindi, anche in maniera pattizia la declaratoria collettiva di riferimento. Né può condividersi l'ulteriore censura relativa alla presunta inammissibilità del ricorso introduttivo, attesa la supposta carenza di due degli elementi propri della c.d. valutazione trifasica, di stampo giurisprudenziale, utile alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, secondo cui - com'è noto - nelle controversie in tema di esatto inquadramento del prestatore di lavoro subordinato, il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07; in senso conforme v. anche Cass. 538/13 e 4689/11). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, 5128/07 e 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, 20272/10, 24360/14 e
8589/15). Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (così testualmente si esprime Cass. 8025/03; in senso conforme v. ex multis Cass. 26742/14, 21457/13 e 10325/12).
In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03, seguita da Cass. 3193/05). Ritiene il Collegio che il Tribunale adito buon governo abbia fatto dei principi, sebbene enunciati in maniera sintetica, che governano la materia dell'espletamento di fatto di mansioni superiori rispetto al livello d'inquadramento attribuito dal datore di lavoro. Ha accertato in fatto le attività lavorative concretamente svolte dal dipendente, ha individuato le qualifiche previste dal prodotto contratto collettivo di categoria,
15 ha infine, all'esito dell'istruttoria, raffrontato il risultato della prima indagine con il contenuto della normativa contrattuale in ordine alle qualifiche. Il Tribunale, prima di esaminare le risultanze delle prove orali, a corroborare la conclusione che < di aver svolto le superiori mansioni dedotte>>, con interpretazione condivisa da questa Corte, precisava: < (mail con soggetti esterni, fotogrammi estratti del sito web dell'azienda, messaggi whatsapp depositati), oltre che dalla prova testimoniale, è emerso senza ombra di dubbio che il ricorrente non abbia mai svolto le mansioni di magazziniere per la occupandosi invece, oltre che della creazione in laboratorio Parte_1 dei fitofarmaci da proporre ai clienti e della loro brevettazione, anche di proporre i prodotti ai clienti, di seguire i piani di trattamento dei clienti stessi in caso di necessità, di occuparsi in sostanza di ogni aspetto relativo alla formulazione ed utilizzazione dei prodotti brevettati>>. La documentazione posta a fondamento di tale convincimento è quella prodotta dal ricorrente in primo grado, e segnatamente: • l'estratto del sito web della società datrice risalente al 31.05.2021, in cui il veniva espressamente CP indicato, tra i contatti raggiungibili, quale Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo (doc. 11 fascicolo di primo grado); • emails dell'ottobre/dicembre 2020 relative alla predisposizione di schede tecniche di prodotti in produzione per il catalogo della società, gestione di eventi in programmazione, realizzazione del template del sito web, acquisizione di nuova clientela, organizzazione di incontri informativi con annesse locandine recanti l'indicazione del dott. quale CP
Fitopatologo della società (doc. 13-15 fascicolo di primo grado); • n. 4 fotografie estratte dal sito web della società ritraenti il intento a presentare CP prodotti nel marzo 2017 (doc. 16 fascicolo di primo grado); • conversazioni whatsapp relative alla gestione dell'attività di società (doc. 19-21 fascicolo di primo grado); • emails contenenti copia di fatturazioni predisposte dal CP
(doc. 36 e 38-40 fascicolo di primo grado); • emails recanti istruzioni per la traduzione della dichiarazione dei prodotti registrati utilizzabili in agricoltura biologica (doc. 47 e 51 fascicolo di primo grado); • emails contenenti indicazioni sui prodotti utilizzati, sulle modifiche fitochimiche da apportarsi, su eventuali ordini di ulteriore materiale ad effettuarsi e specifiche tecniche del medesimo tenore (doc. 54-57 fascicolo di primo grado). Il complesso -dunque- del materiale probatorio versato in atti ha indotto il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, a ritenere fondata, nei limiti accolti, la domanda proposta dal , risultando peraltro poco credibile, a CP parere di questa Corte, la circostanza che, all'esito del conseguimento di una laurea in Biologia Vegetale Fitofarmacia e Fitopatologia, il medesimo si prestasse ad espletare le modeste mansioni di manovale magazziniere.
5.4.a. Del pari, da ultimo, non colgono nel segno nemmeno le ulteriori doglianze afferenti il presunto malgoverno delle risultanze probatorie in cui sarebbe incorso il Giudice del primo grado. Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la 16 scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. Giova a tale fine riportare in sintesi le dichiarazioni rese dai testi escussi, delle quali l'appellante invoca in questa sede un riesame.
, escusso all'udienza del 16.03.2023, premesso di Testimone_1 essere stato “cliente della per due/tre anni”, dichiarava: Pt_1 Parte_1
“A.D.R.: Ho conosciuto l'azienda circa 6 anni fa. Ho acquistato quale prodotto particolare da loro e posso confermare che il sig. svolgeva le CP mansioni di responsabile tecnico per la realizzazione dei prodotti da lui creati. Posso dire che il sig. per consigliarmi i prodotti giusti è venuto CP sui miei terreni, ha esaminato le piantagioni presenti e mi ha consigliato cosa acquistare;
lui mi ha detto che quei prodotti erano stati creati da lui ed erano prodotti particolari che non si trovavano in commercio. Credo di aver incontrato il sig. almeno una ventina di volte ma forse anche di più; quando CP avevo un problema lo portavo in campagna in base alle esigenze. A.D.R. Riguardo alla circostanza D4 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, le mansioni di controllo del processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento.”, n.d.r.] della memoria difensiva posso dire che il sig. mi ha mostrato tutto il processo CP produttivo nello specifico e mi ha descritto i vari passaggi;
lui mi diceva di controllare l'intero processo produttivo dalla miscela dei fertilizzanti fino al confezionamento.
A.D.R. Non so se il sig. abbia svolto le mansioni di cui alla CP circostanza D5 [“Vero che ha sempre svolto, sin dal Controparte_1 momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, le mansioni di gestione di tutti gli aspetti tecnici sia in termini pratici sia di documentazione provvedendo a redigere le schede tecniche delle sostanze chimiche, i piani di trattamento.”, n.d.r.] della memoria difensiva perché non gliel'ho mai visto fare. A.D.R. Confermo la circostanza D6 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, consulenza per i clienti della società opponente per la preparazione dei piani di trattamento delle colture.”, n.d.r.] della memoria difensiva almeno per quanto riguarda me.
A.D.R. Non so se il sig. abbia svolto le mansioni di cui alla CP circostanza D7 [“Vero che ha sempre provveduto, sin Controparte_1
17 dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, alla registrazione dei prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura.”, n.d.r.] della memoria difensiva perché non gliel'ho mai visto fare. A.D.R. Confermo la circostanza D8 [“Vero che ha Controparte_1 sempre provveduto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, ad effettuare sopralluoghi sui terreni dei clienti della società opponente al fine di stabilire i trattamenti idonei per la migliore coltivazione delle colture”, n.d.r.] della memoria difensiva almeno per quanto riguarda me. A.D.R. Riguardo agli orari di lavoro di cui alla circostanza D9 [“Vero che ha svolto attività lavorativa presso la società opponente Controparte_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (il sabato occasionalmente dalle ore 8,30 alle ore 12,30).”, n.d.r.] non posso confermare gli orari però posso dire che il sig. era sempre in azienda ogni volta CP che io ne avessi bisogno;
so che abitava li. Preciso che l'azienda si è trasferita da Corato a Trani ed in entrambe le sedi ho trovato il sig. Io CP ho pensato che vivesse in azienda. La sede di Corato era una parallela della S.S. 231 e quella di Trani è in Via Papa Giovanni XXIII. Avevo sia il numero di telefono di che quello dell'azienda per le mie esigenze da CP cliente. A.D.R. Mi è capitato di chiamare anche di sabato ed era CP presente in azienda. Anche dall'azienda mi rispondevano di sabato. Non so quante volte ciò sia capitato.” Il teste dunque, contrariamente all'assunto di parte appellante che taccia di genericità tali dichiarazioni, ha pienamente confermato che il aveva CP prestato consulenza per conto della società attività di preparazione dei piani di trattamento delle colture, fatto sopralluoghi sui suoi terreni al fine di stabilire i trattamenti idonei per la migliore coltivazione delle colture, risultando smentita la qualifica di manovale addetto al magazzino indicata nel contratto di assunzione. La circostanza poi che il prestasse consulenza sui terreni dei clienti CP lo si rileva anche dalle fotografie allegate al fascicolo di primo grado e pubblicate sul sito web della società (doc. n. 11 estratto sito web) ove è indicato il nome, con il numero di telefono cellulare, dell'appellato, intento alla preparazione chimica dei prodotti, ed indicato come “Responsabile Tecnico, ricerca e sviluppo”; parimenti il doc. n. 16 che attesta che l'appellato provvedeva alla illustrazione dei prodotti della in incontri con agricoltori. Parte_1
Difatti, come dianzi ricordato, il Tribunale fondava il proprio convincimento circa il reale espletamento, da parte del , di mansioni ascrivibili al CP livello A1 CCNL di categoria, anche dall'esame della documentazione offerta, avallata dalle propalazioni rese dai testi escussi. Del pari, , escusso sempre all'udienza del 16.03.2023, Testimone_2 premesso di aver “lavorato nel 2014 e 2015 per la società opponente”, dapprima
“come procacciatore d'affari e tale attività era regolarizzata;
poi in nero ho gestito vendite, consulenze, un magazzino su Foggia ubicato presso la mia abitazione in fitto. Ho fatto anche da corriere. Tutto il rapporto di lavoro è stato 18 coperto con il contratto di procacciatore d'affari, ma mi era stata promessa l'assunzione che non è arrivata mai”, avuto riguardo all'attività prestata dal dichiarava: CP
“A.D.R. Confermo che il sig. ha svolto le mansioni di CP responsabile tecnico dei prodotti da lui creati;
quando sono arrivato io i prodotti della società erano circa 11/12; in quell'anno furono creati da CP
e da me in collaborazione altri prodotti fino ad arrivare ad un numero di 25/28 prodotti. A.D.R. Confermo la circostanza D4 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, le mansioni di controllo del processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento.”, n.d.r.] della memoria difensiva in relazione al periodo di cui ho detto prima. Nel laboratorio in cui venivano sperimentate le miscele c'era solo mentre in fase di CP lavorazione c'era sia che era il responsabile sia un altro CP operaio di nome credo di cognome. Pt_3 Tes_3
A.D.R. Confermo che il sig. gestiva tutti gli aspetti tecnici e
CP pratici relativi alla documentazione dei fertilizzanti redigendo schede tecniche delle sostanze chimiche e piani di trattamento delle colture. Preparava tutta la documentazione per la registrazione dei prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura. Tutte queste attività del le ho viste fare
CP materialmente a lui. La registrazione materialmente veniva fatta con le credenziali dell'avv. e di suo fratello. Ricordo che vi era una CP_4 riunione tra me, e i soci della società; si decideva cosa fare e
CP poi si procedeva con la registrazione, anche se io non ho mai visto materialmente l'invio della registrazione. Mi avevano riferito che il era socio
CP della società. A.D.R. Ho una laurea in Produzioni Vegetali e sono iscritto al relativo Ordine professionale. Io mi occupavo di sperimentare i prodotti ideati dal sui campi e poi mi occupavo anche di fare consulenza ad alcuni
CP clienti. A.D.R. In ordine alla circostanza D6 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, consulenza per i clienti della società opponente per la preparazione dei piani di trattamento delle colture”, n.d.r.] della memoria difensiva posso dire che il sig. ha svolto attività di consulenza per i clienti della
CP società opponente prima e dopo di me;
nel periodo in cui sono stato io ho svolto io attività di consulenza però i clienti mi riferivano che in precedenza erano stati seguiti dal Per il periodo successivo i clienti mi chiamavano
CP ancora per consulenze ma io dicevo di rivolgersi al sig. non so
CP se ciò sia accaduto. Io penso che i fertilizzanti in uso all'azienda siano nati con il sig. perché non c'era nessun altro in azienda a creare
CP fertilizzanti. A.D.R. Confermo la circostanza D8 [“Vero che ha Controparte_1
19 sempre provveduto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, ad effettuare sopralluoghi sui terreni dei clienti della società opponente al fine di stabilire i trattamenti idonei per la migliore coltivazione delle colture”, n.d.r.] della memoria difensiva in relazione agli anni 2014 e 2015, forse anche 2016. Anzi rettifico che ho lavorato per la società opponente negli anni 2015 e 2016 anche se la conoscenza con l'avv. è avvenuta nel 2014. Per un CP_4 periodo di sei mesi il sig. ha ridotto l'attività di sopralluogo sui CP terreni dei clienti per implementare l'attività di creazione di nuovi fertilizzanti. A.D.R. Non conosco quali siano stati gli orari di lavoro del sig. però posso dire che io andavo in azienda a Corato un paio di CP volte a settimana e che in ogni momento era sempre presente il sig. il quale abitava in un appartamento ubicato al primo piano CP dello stesso stabile dell'azienda. Il sig. mi ha aperto l'azienda CP anche di domenica. Mentre ogni volta che mi recavo in azienda anche oltre gli orari indicati nella circostanza D9 [“Vero che ha svolto Controparte_1 attività lavorativa presso la società opponente dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (il sabato occasionalmente dalle ore 8,30 alle ore 12,30).”, n.d.r.] il sig. indossava il camice, nell'unica CP domenica in cui sono stato li il sig. non aveva il camice. Preciso CP che mi recavo in azienda solitamente nei giorni centrali della settimana. A.D.R. come ho già detto il mio rapporto di lavoro con la società è iniziato per procacciare affari poi di fatto sono diventato un dipendente della società sebbene mai assunto;
il mio rapporto di lavoro è cessato perché ho litigato con l'avv.
che mi aveva promesso l'assunzione e che non mi ha mai assunto. CP_4
Allo stato non ho nessuna controversia con l'azienda né l'ho mai iniziata.” È evidente, pertanto, che anche tali dichiarazioni convergano nel senso di poter ritenere provato che il svolgesse mansioni di responsabile tecnico di CP prodotti di sua creazione, “gesti[sse] tutti gli aspetti tecnici e pratici relativi alla documentazione dei fertilizzanti redigendo schede tecniche delle sostanze e piani di trattamento delle colture”, seguisse la clientela nella gestione dei prodotti, circostanze di cui peraltro lo ne era verosimilmente a conoscenza in Tes_2 quanto procacciatore di affari della società appellante. Né la circostanza di non essere mai stato assunto dalla società può essere addotta a fondamento della inattendibilità del teste che anzi ha precisato di non avere mai azionato ricorsi nei confronti della società. Condivide pertanto questa Corte le conclusioni tratte dal Tribunale all'esito dell'istruttoria orale, cui si intende dar seguito: < testimoniale appaiono convincenti e sono prive di contraddizioni, oltre che perfettamente aderenti a tutta la documentazione depositata dal lavoratore nel proprio fascicolo, da cui si evince che egli si occupava degli aspetti relativi alla presentazione dei prodotti, evidentemente da lui elaborati. D'altra parte, l'azienda non ha in alcun modo provato che vi fossero altri soggetti in azienda in Pt_1 grado di svolgere le attività che il Taderrhalte svolgeva;
cioè comprova, qualora ve ne fosse ulteriormente necessità, che il era solo formalmente stato CP
20 assunto come magazziniere ma che in verità era il dipendente cardine dell'azienda per quanto riguardava la realizzazione, brevettazione, presentazione e messa in opera dei fitofarmaci>>.
Così come bene ha statuito il primo giudice a dichiarare del tutto ultronea ed inammissibile la prova testimoniale invocata dalla (e Parte_1 sollecitata anche in questa sede con medesimo esito negativo) in quanto vertente su circostanze o provate documentalmente ovvero del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dei connotati del rapporto lavorativo in corso, nonché delle mansioni effettivamente espletate dal . CP
5.4.b. Da ultimo, non colgono nel segno nemmeno le censure relative alle risultanze della disposta C.T.U. contabile. Ed invero, il Tribunale adito, all'udienza del 15.06.2023, affidava al dott. l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Quantifichi il Persona_1
CTU le differenze retributive ed il TFR spettanti a , Controparte_1 considerando per la durata del rapporto di lavoro subordinato dal 3.4.2013 al 25.11.2019 lo svolgimento delle mansioni di Responsabile tecnico, ricerca e sviluppo CCNL di categoria per n. 40 ore settimanali, con regolare fruizione di ferie e permessi e considerando quale retribuzione percepita quella ammessa da
nei conteggi, nonché risultante dai bonifici in atti e Controparte_1 dalle dichiarazioni scritte e sottoscritte dal ricevente (se di importo superiore a quanto indicato nei conteggi).” Il nominato C.T.U., dopo aver dato conto delle osservazioni formulate dai nominati C.T.P., a cui dedicava una “sintetica valutazione” per ciascuno, con precipuo riferimento a quelle della confermava le conclusioni Parte_1 già rassegnate nell'elaborato peritale trasmesso alle parti con pec del 09.10.2023, così riportate: “Lo sviluppo del conteggio sulla scorta delle su esposte premesse così come riportato negli allegati prospetti di calcolo determina una somma a credito del sig. pari ad euro 100.204,60, di cui euro Controparte_1
89.252,17 a titolo di differenze retributive ed euro 10.952,43 a titolo di differenze per T.F.R. Tanto ad evasione dell'incarico affidatomi restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti o integrazione.” In conseguenza, per le ragioni di cui innanzi e sulla scorta delle conclusioni del C.T.U., che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni contabili, surclassate le contestazioni di parte, non può che confermarsi l'iter logico seguito dal Tribunale adito secondo cui, < 21.557,94 sia stato compensato con le retribuzioni dovute, la somma di € 3.868,31, richiesta in via riconvenzionale dalla società e che non risulta compensata, deve essere compensata con il maggior credito del lavoratore nei confronti dell'azienda>>, da effettuarsi sul credito meno garantito, e cioè il credito da differenze retributive. Pertanto, il credito di lavoro vantato dal , opportunamente CP ricalcolato dal Tribunale con riferimento al periodo di lavoro riconosciuto come connotato dalla subordinazione, risulta essere pari ad € 96.336,29, di cui € 21 85.383,66 a titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di differenze per T.F.R., con conferma sul punto della statuizione gravata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6. Rigettato per tal via l'appello e confermata in ogni parte la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste definitivamente a carico della società appellante e liquidate, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M. 147/22), in favore dello Stato per avvenuta ammissione di parte appellata al beneficio del gratuito patrocinio, come da Delibera del COA in atti dell'8.04.2025 n. 1720/2025. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17.06.2024 da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1053/2024 del Controparte_1
Tribunale di Trani pubblicata in data 16.05.2024 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in favore dello Stato per avvenuta ammissione dell'appellato al beneficio del gratuito patrocinio, complessivamente in € 7.500,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 24 aprile 2025
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in Andria (BT), rappresentata e difesa dall' Avv. to Antonio Lacerenza;
-Appellante- E
(01.12.1971 -Taroudant, Marocco), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. to Costanza Manzi;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso depositato in data 16.09.2021 la spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 377/2021, reso in data 02.09.2023 dal Tribunale del Lavoro di Trani, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 12.325,40 oltre accessori come per legge, in favore di , Controparte_1 dipendente della dal 02.03.2013 nonché socio al 30% della Parte_1 stessa, a titolo di saldo delle retribuzioni relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019 e T.F.R., crediti asseritamente maturati e non riscossi, invocando declaratoria di revoca del concesso decreto ingiuntivo e spiegando altresì domanda riconvenzionale diretta ad accertare il proprio diritto alla ripetizione di maggiori somme corrisposte al per concesse CP anticipazioni nonchè a pretendersi a titolo di risarcimento danni per le illegittime condotte tenute dal lavoratore, invocando la restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di € 3.868,31, ovvero di altra maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, non ancora portata in compensazione dalla società datrice in forza di espressa pattuizione tra le parti, intervenuta in data 30.12.2014, a titolo di risarcimento dei danni causati dal per fatti risalenti al 2014 CP
e da scomputarsi sul credito da questi vantato a titolo di retribuzioni e T.F.R.. 1.2. si costituiva con memoria del 07.03.2022, Controparte_1 deducendo, in punto di fatto: • di essersi laureato in Biologia Vegetale (Fitofarmacia e Fitopatologia), presso l'Università Cadi Ayyad, Facoltà di Scienze Semalia, di Marrakech, Marocco;
• di essere esperto di analisi di prodotti fitofarmaceutici per l'agricoltura e creatore, dopo numerosi studi effettuati, di formule per prodotti per l'agricoltura biologica, come da curriculum vitae allegato;
• di essere socio, sin dalla sua costituzione, con una quota pari a circa il 30%, della società opponente, come da atto costitutivo e statuto del 15.02.2011 versati in atti, assieme a , la cui quota veniva Controparte_2 Controparte_3 successivamente ceduta a;
• di avere autorizzato la Controparte_4 [...]
mediante sottoscrizione, in data 16.02.2011, di un patto parasociale, Parte_1 ad utilizzare le formule/invenzioni da lui create, descritte nell'allegato al detto patto, e di quelle che avrebbe in seguito creato, verso obbligo della società dell'accollo delle spese relative alla registrazione e alla richiesta di concessione di marchi e brevetti delle formule a crearsi;
• di essere l'unico dei soci ad avere le competenze professionali necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale ed avere prestato altresì, in disparte dalla qualifica di socio, attività lavorativa per la prima dal 27.01.2012 al 31.12.2013 con un contratto d'opera Parte_1
e qualifica di “Consulente” per la ricerca nel settore di fitofarmaci e fertilizzanti in agricoltura al fine della produzione di prodotti naturali e/o chimici per uso agricolo e/o domestico, come da contratto in atti, ricevendo per l'opera prestata, contrariamente a quanto pattuito nel contratto sottoscritto che indicava la somma mensile di € 1.200,00, soltanto un compenso pari a mensili € 500,00, somma che, evidentemente, non gli consentiva di potere vivere dignitosamente dovendo, per giunta, mantenere la famiglia in Marocco;
• di essersi visto, quindi, costretto a chiedere prestiti graziosi a , divenuto poi socio della Controparte_4 [...]
con l'intesa di restituirli in occasione del riparto dei dividendi Parte_1 societari, dividendi, peraltro, mai corrisposti al deducente;
• di essere stato, piuttosto, attinto da decreto ingiuntivo n. 1061/2021 emesso ad istanza di
[...]
, il quale procedeva altresì a pignorare la propria quota sociale, CP_4 come da ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e atto di pignoramento offerti in comunicazione;
• di essere stato anche assunto, in concomitanza della validità del contratto d'opera, alle dipendenze della società opponente come lavoratore subordinato, con ulteriore contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 02.04.2013, con fittizie mansioni di operaio “Magazziniere”, con inquadramento nel Livello E3 CCNL per gli addetti all'Industria Chimica, Chimica-Farmaceutica e delle Fibre Chimiche, e licenziato per giustificato motivo, in data 28.11.2019, come da Modello Unificato LAV depositato;
• di non avere infatti mai svolto, per tutto l'arco di tempo indicato, mansioni di operaio magazziniere, sottoscritte al solo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, bensì di “Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo”, come, peraltro, da estratto dell'organizzazione aziendale riportato sul sito web della società, in cui il appare fotografato intento ad effettuare analisi e/o presente sui CP terreni agricoli a diretto contatto dei clienti ai quali consigliava i trattamenti 2 necessari in relazione alle loro colture;
• di essere stato, infatti, quale creatore delle sostanze commercializzate dalla società, il responsabile tecnico nell'ambito dello stabilimento della società opponente, occupandosi di controllare il processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento, gestire tutti gli aspetti tecnici sia in termini pratici che di documentazione (schede tecniche e di sicurezza delle sostanze chimiche, piani di trattamento, etichette ed altro), ordinare la materia prima, registrare i prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura, mantenere rapporti con i clienti per consigliare e spiegare l'utilizzo dei prodotti fitofarmaceutici da lui creati;
• di avere prestato la propria attività lavorativa, a decorrere dal 03.04.2013 e fino al 16.04.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30, ed il sabato occasionalmente solo al mattino, verso retribuzione riportata nelle buste paga allegate, percepita mediante acconti in contanti fino al mese di giugno 2018, quando era ancora possibile il pagamento in contanti, ovvero a mezzo bonifici sino alla cessazione formale del rapporto di lavoro intervenuta in data 25.11.2019, senza alcuna cadenza precisa e con piccoli acconti;
• di essere stato, in data 25.11.2019, licenziato, senza preavviso, unitamente ad altri due dipendenti, e;
• di avere continuato a prestare, Parte_2 Parte_3 sebbene licenziato, attività lavorativa in favore della società per tutto l'anno 2020 e i primi quattro mesi dell'anno 2021, senza assunzione né regolare contratto, al solo fine di ottenere il ricongiungimento familiare con la moglie, peraltro gravemente ammalata, e con i suoi quattro figli, circostanza provata dalle numerose mail che allo stesso erano inviate da collaborati esterni per incarichi con clienti, gestione di schede tecniche per cataloghi pubblicitari e presentazione di prodotti fitoterapici ovvero per concordare gli interventi da eseguire sulle coltivazioni e i prodotti necessari da utilizzarsi;
• di avere, pertanto, chiesto, nel mese di febbraio 2021, per il tramite di , amministratore della Controparte_4
di essere regolarmente assunto, avendo continuato a prestare Parte_1 anche successivamente al licenziamento per necessità di natura familiare, attività lavorativa, ricevendo quale compenso la somma di € 700,00, necessaria per cure mediche occorrenti alla moglie;
• di essersi visto, tuttavia, recapitare dalla società, da un lato, con nota del 19.04.2021, istanza di immediato rilascio dell'immobile concessogli in comodato, cui seguiva apposito giudizio definitosi con sentenza n. 1591/2023 resa dal Tribunale di Trani il 30.10.2023 e sentenza n. 1453/2024 resa dalla Corte di Appello di Bari il 27.01.2025, e, dall'altro, richiesta di restituzione, da parte di di quanto a suo tempo prestatogli, cui seguiva Controparte_4 ingiunzione di pagamento in proprio danno, autorizzata dal G.U. del Tribunale di Trani a mezzo del decreto ingiuntivo n. 1061/2021 del 05.07.2021, nonché pignoramento della propria quota sociale;
• di avere, pertanto, richiesto, con raccomandata del 09.06.2021, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di nomina dell'amministratore, del compenso di questi e della regolarità delle assunzioni dei dipendenti presenti in azienda, assemblee mai tenutesi per assenteismo altrui e/o mancato raggiungimento del quorum legale, per evitare, evidentemente, con l'esclusione 3 di diritto del medesimo ricorrente, la cessazione del patto parasociale sottoscritto il 16.02.2011, e la possibilità di utilizzo delle formule chimiche dal medesimo create per la commercializzazione dei prodotti • di essersi visto, Parte_4 per giunta, sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e, conseguentemente, dell'acqua potabile nell'appartamento occupato in comodato, erogazione ripristinata solo in virtù del provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, dal G.U. del Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4440/2021 R.G. per il rilascio dell'immobile concesso in comodato;
• di avere fatto riserva di agire per ottenere il pagamento delle differenze retributive conseguenti all'esatto inquadramento contrattuale, impugnando la dichiarazione presente in ogni busta paga “Dichiaro di avere ricevuto tutte le somme in busta e la loro corrispondenza al lavoro prestato.”; • di avere, pertanto, azionato con ricorso monitorio, necessitante di prova scritta, l'importo a saldo delle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019, nonché del T.F.R. non percepiti, per un totale di € 12.325,44; • di avere, in ogni caso, continuato a lavorare, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta formalmente in data 25.11.2019, fino al 16.04.2021, quando, avendo necessità di ottenere il ricongiungimento familiare e, quindi, di un regolare contratto di lavoro, instava per il riconoscimento dei propri diritti in relazione all'intero periodo lavorativo prestato, dal 03.04.2013 al 16.04.2021, da ricondursi invero al livello A1 CCNL per gli addetti all
[...]
quale responsabile tecnico addetto a Controparte_5 controllare il processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento, a gestire tutti gli aspetti tecnici sia in termini pratici che di documentazione (schede tecniche e di sicurezza delle sostanze chimiche, piani di trattamento, etichette ed altro), ad ordinare la materia prima, a registrare i prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura; • di avere svolto altresì prestazione occasionale di collaborazione per lo sviluppo del mercato Nord Africano e Medio Oriente, come da apposite ricevute rilasciate dal medesimo tra il settembre e il dicembre 2020 versate in atti, dell'importo di €
1.920,00 ciascuna, al netto della ritenuta di acconto, non corrispostegli dalla società opponente, circostanza verificabile dalla Certificazione Unica 2021, ed invano espressamente richieste a • di avere, Controparte_4 conclusivamente, chiesto al Tribunale, in risposta alla evocazione in giudizio: in via cautelare, revocarsi il provvedimento del 18.09.2021 con il quale l'adito Tribunale disponeva la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, rigettarsi l'avverso ricorso e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 377/2021 del 02.09.2021, nonché rigettarsi tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente;
in reconventio reconventionis, riconoscersi la superiore qualifica professionale rivestita per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della corrispondente al Parte_1 livello A1 CCNL per gli addetti all'Industria Chimica, Chimica-Farmaceutica e delle Fibre Chimiche (in luogo della qualifica di Magazziniere indicata fittiziamente nel contratto di lavoro del 02.04.2013) e, per l'effetto, condannare la 4 società opponente, al pagamento in proprio favore della somma complessiva pari ad € 220.983,42 quali differenze retributive per il periodo dal 03.04.2013 al 16.04.2021, nonché € 7.680,00 per prestazioni occasionali offerte nell'anno 2020, per un totale, quindi, di € 228.663,42, oltre accessori di legge e spese e competenze di causa. 1.3. Con ulteriore memoria del 06.05.2022, la eccepiva Parte_1
l'inammissibilità di ogni domanda da devolversi, in ogni caso, alla giurisdizione arbitrale ovvero al Tribunale di Bari - Sezione Specializzata delle Imprese, come da patto parasociale sottoscritto dalle parti in causa;
contestava, nel merito, il dedotto svolgimento da parte del delle superiori mansioni ascrivibili
CP al livello A1, eccependo non essere mai state espletate e non avere il lavoratore depositato il CCNL di categoria, ribadendo, altresì, essere il socio e,
CP in quanto tale, contraete del patto parasociale, con la conseguenza che il medesimo si era limitato a prestare attività in esecuzione di detto patto, senza mai svolgere lavoro straordinario né attività lavorativa successiva al licenziamento;
evidenziava avere il percepito l'indennità NASPI e che, dunque, in
CP caso di mendacio si prospettava il reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS; contestava, in ogni caso, i conteggi elaborati dal , comprensivi di
CP somme percepite come da firme per quietanza apposte in busta paga 1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la controversia veniva istruita mediante prove documentali ed orali, nonché espletamento di CTU contabile.
1.5. All'esito, con sentenza n. 1053/2024 resa in data 16.05.2024, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 377/2021 emesso in data 02.09.2021, rigettava l'opposizione spiegata dalla con ricorso depositato in data Parte_1
16.09.2021, accoglieva la reconventio reconventionis proposta da CP
e, per l'effetto, condannava la al pagamento in
[...] Parte_1 favore di ques'ultimo della ulteriore complessiva somma di € 96.336,29, di cui € 85.383,66 a titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di residuo T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali e di
CTU. 2.1. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la Parte_1 interponeva appello nei confronti di , per i motivi che di Controparte_1 seguito si espongono e si valutano, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente le domande avanzate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 2.2. Resisteva l'appellato con memoria dell'11.04.2025, invocando la conferma integrale della statuizione gravata, con vittoria di spese. 2.3. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Tribunale, ripercorsa la < proposte dalle parti, al netto di tutte le argomentazioni e i fatti riguardanti i rapporti tra le parti, alcuni di essi ininfluenti nel presente giudizio>>, riteneva che
< e delle domande Parte_1 riconvenzionali proposte da entrambe le parti, il thema decidendum della controversia si è notevolmente ampliato, in quanto non occorre più accertare soltanto il mancato pagamento delle ultime retribuzioni e del TRF come risultanti dalle buste paga, ma è necessario accertare la sussistenza di tutti i crediti vantati a titolo di differenze retributive dal lavoratore in relazione all'intero rapporto di lavoro, al netto di eventuali altri crediti della società da porre in compensazione>>. Valutata, per tal via, come ammissibile la reconventio reconventionis spiegata dal , ne affermava la fondatezza anche nel merito. CP
Dava atto essere documentalmente provato rivestire il Taderrhalte anche la qualità di socio della sin dalla costituzione della società stessa Parte_1 nonché avere, con patto parasociale del 16.02.2011, i soci originari pattuito che la società datrice utilizzasse le formule create dal Taderrhalte, sostenendo in cambio le spese di registrazione e brevettazione delle stesse;
evidenziava, tuttavia, come
< accertare che il suo rapporto di lavoro si sia svolto in maniera differente da quanto dichiarato dalla società datrice di lavoro>>, avendo appunto le parti dato corso a due distinti rapporti fra loro, sociale (che esulava dalla presente controversia) e lavorativo. Proseguiva dando atto che, dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della espletata prova testimoniale, emergeva avere il ricorrente effettivamente svolto, dalla data di assunzione a tempo indeterminato con contratto full-time risalente al 03.04.2013 sino alla data del licenziamento, mansioni di Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo, inquadrabili nel superiore livello A1 CCNL Chimici, Farmaceutici, Fibre (Confindustria), piuttosto che quelle di manovale di magazzino livello E3 del medesimo CCNL, formalmente indicate nel contratto di lavoro subordinato di assunzione;
mentre non era sufficientemente emerso che il avesse anche << lavorato come CP lavoratore subordinato per il periodo precedente e successivo rispetto alla formale assunzione, né di aver svolto lavoro straordinario>>. Precisava che, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, e , risultava, Testimone_1 Testimone_2 senza dubbio alcuno, che il < CP per quanto riguardava la realizzazione, brevettazione, presentazione e messa in opera dei fitofarmaci>>. Viceversa, quanto all'asserita prestazione di lavoro straordinario e/o alla mancata fruizione delle ferie, non risultava sufficientemente provato quanto preteso dall'istante < 6 virtù di comodato, vivesse vicino all'azienda e fosse reperibile>>. Del pari, quanto all'asserita prestazione di ulteriori periodi di lavoro prima della formale assunzione, e segnatamente dal 27.01.2012 al 03.04.2013 con contratto di consulenza, e dopo, dal 25.11.2019, data in cui interveniva licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'aprile 2021, non risultava affatto provata la sussistenza del vincolo di subordinazione, ben potendosi ascrivere l'attività prestata dal prima e dopo la formale assunzione alla mera CP collaborazione e/o alla qualità di socio dallo stesso rivestita. Delimitata, dunque, la fondatezza della domanda al periodo e mansioni dianzi indicati -sempre con riferimento al solo rapporto lavorativo intercorso tra le parti (in disparte tutte le questioni derivanti dal diverso rapporto sociale che esulavano dal presente giudizio)- e ritenuta la domanda riconvenzionale proposta dal meritevole di accoglimento limitatamente al periodo di formale CP assunzione, intercorrente dal 03.04.2013 al 25.11.2019, affidava la determinazione delle relative differenze retributive all'ausiliario tecnico, dott.
, il quale le quantificava in € 100.204,60, di cui € 89.252,17 a Persona_1 titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di differenze sul TFR, da cui andava detratta la somma di € 3.868,31, richiesta in via riconvenzionale dalla a titolo di risarcimento del danno, non ancora compensato con Parte_1 le retribuzioni dovute, che il si era pacificamente obbligato a CP corrispondere alla società datrice per fatti risalenti al 2014.
Conclusivamente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, operate le dovute compensazioni, accoglieva la reconventio reconventionis proposta dal e condannava la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del CP lavoratore, della complessiva somma di € 96.336,29, di cui € 85.383,66 a titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di differenze per T.F.R., come da esiti della CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo. 4. Avverso detta statuizione interpone la più motivi di Parte_1 doglianza.
4.1. Con il primo motivo censura la statuizione di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale malamente ritenuto ammissibile la reconventio reconventionis, consentendo così “una sorta di emendatio libelli” ed ampliando oltre misura la domanda originariamente proposta da entrambe le parti in lite. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la l'omessa pronuncia, Parte_1 da parte del Giudice di prime cure, in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale, evidenziando che nella prospettazione difensiva della medesima società, in virtù del patto parasociale sottoscritto dalle parti in data 16.02.2011, le relative controversie avrebbero dovuto essere devolute alla giurisdizione arbitrale, in ossequio all'art. 36 dello statuto societario, ovvero al più alla giurisdizione civile del Tribunale di Bari - Sezione Specializzata delle
Imprese, ma non certo al Tribunale del Lavoro, non avendo mai prestato attività di lavoro subordinato con la qualifica rivendicata di Responsabile Tecnico, 7 Ricerca e Sviluppo, avendo piuttosto espletato dette mansioni in attuazione del patto parasociale, limitandosi a svolgere attività di manovale quale lavoratore subordinato.
Denuncia a tal fine -testualmente- avere il giudicante fatto “confusione tra le posizioni di socio e di lavoratore, in quanto l'attività di laboratorio che questi svolgeva nell'interesse della società, con mezzi, attrezzature ed a spese totalmente a carico della società, rientravano pacificamente nelle attività di cui all'atto costitutivo ed allo statuto, per cui anche le nuove invenzioni o formule, eventualmente create dall'appellante, anche prima di divenirne socio, rimanevano di proprietà della società, e dagli utili conseguenti tutti i soci avrebbero trovato il ritorno dell'investimento”. 4.3. Con il terzo motivo lamenta la società appellante l'omessa allegazione già in prime cure del CCNL di categoria da parte del , nonché l'omessa CP indicazione del procedimento trifasico necessario per la rivendicazione della superiore qualifica professionale;
incombeva -prosegue il rilievo censorio- al lavoratore l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale asseriva di aver ricoperto mansioni superiori, l'individuazione e la puntuale descrizione della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto, le disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica veniva rivendicata, la riconducibilità delle mansioni ricoperte nella declaratoria contrattuale pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento;
prova non fornita affatto dal
. CP
4.4. Con il quarto, connesso ed ultimo, motivo di censura si duole la
[...] del malgoverno delle risultanze probatorie in cui sarebbe incorso il Parte_1
Tribunale adito, avendo inspiegabilmente accordato pregio alle propalazioni rese dai testi escussi in prime cure, affette invero da “solare genericità”, nonché alle conclusioni rassegnate dal nominato CTU contabile. 5. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. 5.1. Non è meritevole di accoglimento l'addebito mosso dalla Parte_1 al Tribunale, con il primo motivo di doglianza: l'avere cioè erroneamente
[...] omesso di dichiarare inammissibile la reconventio reconventionis del convenuto opposto, attore sostanziale, volta ad ottenere il riconoscimento della superiore qualifica professionale, a seguito delle mansioni di fatto espletate nel corso dell'intero rapporto di lavoro subordinato, nonché le differenze retributive maturate, anche ai fini del TFR, perché di contenuto differente, per petitum e causa petendi, sia rispetto all'originaria richiesta proposta in sede monitoria, volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni omesse con riferimento agli ultimi quattro mesi di lavoro alle dipendenze della stessa e al TFR, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa società opponente diretta ad ottenere la compensazione in quota parte delle somme pretese con quelle dovute invece alla società dal in virtù di un atto di transazione del 30.12.2024, CP con il quale si era riconosciuto debitore della somma di € 21.557,94 per alcuni danni provocati alla società, nonché la condanna al versamento della residua 8 somma di € 3.868,31, somma per la quale la società agiva appunto in riconvenzionale. Ebbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, poteva proporre domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 6091 del 4.3.2020, Rv. 657127 - 02; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01; Sez. 2, n. 7571 del 30.3.2006, Rv. 588997 - 01).
Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non poteva avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio;
l'unica eccezione sussisteva nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si veniva a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda doveva dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 5415 del 25.2.2019, Rv. 652929 - 02; Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del 4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01). Tuttavia, con recente interpretazione estensiva la Suprema Corte ha, con statuizione del 24.03.2022 n. 9633, affermato che, l'attore può “introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa in iure o in facto che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo (Sez. 3, n. 17708 del 19.7.2013, Rv. 628941 - 01; Sez. 1, n. 29574 del 24.12.2020, in motivazione, sub p. 20.3, pag. 81)”. Deve quindi ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte, raccogliendo il monito ispiratore delle pronunce delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 e n. 22404 del 9 2018, si è orientata ancor più nettamente a riconoscere al convenuto opposto lo stesso jus variandi che compete all'attore formale. Secondo le Sezioni Unite i risultati ermeneutici in tal modo raggiunti circa la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, risultano in completa consonanza sia con l'esigenza - ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, sia, più in generale, con i valori funzionali del processo via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.
L'interpretazione in questione risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, poiché non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi. La concentrazione favorita da tale interpretazione rafforza infine la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, e l'effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. Ciò posto, deve darsi atto che, nel caso di specie, la reconventio reconventionis avanzata dal con memoria difensiva del 07.03.2022 dipendeva, in CP conformità all'orientamento di legittimità dianzi richiamato, dal titolo dedotto in causa ovvero da quello già appartenente alla stessa come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale, avendo la stessa nella proposta Parte_1 ricostruzione dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico ovvero in contanti in favore del , ampliato l'oggetto del giudizio a quasi tutto l'arco CP temporale corrispondente al periodo di lavoro intercorso con CP
.
[...]
Come pure opportunamente evidenziato dall'odierno appellato, la
[...] già nel ricorso in opposizione rassegnava, tra le conclusioni, “sempre Parte_1 in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che il totale delle buste paga in possesso dell'opposto per il periodo dal 08.08.2016 al 25.11.2019, comprensiva del T.F.R., ammontano ad € 53.065,69 (ovvero a quella somma maggiore o minore che esitasse da una C.T.U. che il Giudice vorrà disporre) per tutti i titoli meglio indicati alla lettera B) che precede, indi tra questi vanno ricomprese anche quelle indicate nel decreto ingiuntivo opposto”, sicché il thema decidendum veniva già esteso dall'odierna appellante alla verificazione del periodo di lavoro prestato dal dal 2016, sebbene il decreto ingiuntivo opposto avesse ad CP oggetto le somme asseritamente maturate e non godute per le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019 e il T.F.R. 10 Legittimamente l'opposto , in sede di costituzione, ricostruito il CP proprio excursus professionale all'interno della società appellante, chiedeva riconoscersi, in via riconvenzionale, la superiore qualifica sempre ricoperta nell'espletamento del rapporto lavorativo intercorso con la società opponente dal 2013, corrispondente al livello A1 del CCNL per la Chimica-Industria e, per l'effetto, la condanna della società opponente al pagamento somme spettanti. Correttamente, dunque, il Tribunale premetteva: < dell'opposizione proposta dalla e delle domande Parte_1 riconvenzionali proposte da entrambe le parti, il thema decidendum della controversia si è notevolmente ampliato, in quanto non occorre più accertare soltanto il mancato pagamento delle ultime retribuzioni e del TFR come risultanti dalle buste paga, ma è necessario accertare la sussistenza di tutti i crediti vantati a titolo di differenze retributive dal lavoratore in relazione all'intero rapporto di lavoro, al netto di eventuali altri crediti della società da porre in compensazione>>. L'oggetto del giudizio, incardinato ai fini dell'accertamento di crediti da lavoro, veniva legittimamente esteso all'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, anche in ossequio ai principi di economicità processuale evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità dianzi richiamata. 5.2. Va disatteso anche il secondo motivo di appello, che censura la statuizione di primo grado per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza funzionale ovvero esistenza di una clausola arbitrale, nonché per omessa pronuncia sulla specifica esistenza del patto parasociale quale motivo di esclusione delle pretese mansioni superiori asseritamente prestate dal alle dipendenze della CP
Parte_1
Ed invero, il non ha mai disconosciuto l'esistenza del patto CP parasociale, né la propria partecipazione alla società in qualità di socio, né l'apporto dato alla società in relazione a tale qualifica;
ha, tuttavia, agito nel presente giudizio facendo valere esclusivamente i propri diritti derivanti dal parallelo e distinto rapporto di lavoro subordinato, in relazione al quale risulta formalmente assunto con contratto del 03.4.2013 con qualifica di manovale di magazzino livello E3 del CCNL Chimici, Farmaceutici, Fibre (Confindustria), invocando il superiore livello contrattuale A1, per avere di fatto svolto mansioni di Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo;
circostanza quindi non travisata affatto dal primo giudice ma che, evidentemente, andava dimostrata in giudizio a mezzo prove documentali ed orali. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ammesso ed espletato mezzi istruttori le cui risultanze ha posto poi a fondamento del convincimento che il CP avesse espletato, in costanza di rapporto di lavoro subordinato (in disparte dal parallelo rapporto societario), mansioni diverse da quelle di manovale di magazzino. Non ha affatto agito in questo giudizio per far valere la qualità di socio, azionando le prerogative e i diritti (con partecipazione agli utili o meno) derivanti dalla partecipazione alla società, in riferimento ai quali avrebbe al più potuto esser 11 spesa anche l'eccezione di incompetenza funzionale ovvero la esistenza di una clausola arbitrale ostativa alla cognizione del giudizio da parte del giudice del lavoro.
Difatti, in conformità alle considerazioni che precedono in ordine all'oggetto del giudizio, non possono trovare ingresso censure afferenti il diverso rapporto societario;
la circostanza per cui il fosse anche socio della CP [...] non rileva ai fini della determinazione della competenza a decidere Parte_1 sulla causa in oggetto, che investe crediti da lavoro dipendente, parte dei quali invocati per avere espletato mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Conseguentemente infondata deve ritenersi l'accusa di violazione del patto parasociale sottoscritto tra le parti in data 16.02.2011, il quale aveva oggetto afferente la vita sociale, non anche un'eventuale attività lavorativa pure prestata dai soci, ossia: “la regolamentazione del rapporto tra le parti, oltre quanto previsto dallo Statuto, relativamente alla regolamentazione dello sfruttamento delle formule e/o invenzioni che il socio dichiara di Controparte_1 aver contribuito a creare in precedenza oltre a tutte le altre invenzioni che in futuro potrebbero essere create”. Ed invero, lo statuto societario, come pure opportunamente ricordato dall'odierno appellato, all'art. 25 “riserva[va] alla competenza dei soci le seguenti materie: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, la determinazione del compenso degli amministratori, la nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, le modificazioni dell'atto costitutivo, la nomina e la revoca dei liquidatori, l'emissione di titoli di debito, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci”, non anche, evidentemente, la regolamentazione di eventuali rapporti di lavoro tra società e soci. D'altronde, col patto parasociale il , in qualità di socio, “si CP impegna[va] e concede[va] sin da ora il proprio assenso a far si che tutte le formule da lui create sopra richiamate vengano registrate e/o brevettate a nome della società”, cedendo alla il diritto di utilizzazione e Parte_1 sfruttamento delle formule create e a crearsi, a fronte dell'impegno della società di farsi carico di tutte le spese relative alla registrazione e/o alla richiesta di concessione di marchi e brevetti, anche per le formule create in precedenza alla costituzione della società. Con interpretazione condivisa da questa Corte, quindi, il Tribunale adito, richiamati i fatti di causa, specificava: < non impedisce al lavoratore di far accertare che il suo rapporto di lavoro si sia svolto in maniera differente da quanto dichiarato dalla società datrice di lavoro>>. Correttamente il primo giudice teneva ben distinti i profili di lavoratore e di socio rivestiti dal all'interno della – si legga la CP Parte_1 parte della motivazione afferente la mancata fruizione di ferie e permessi: 12 < e Pt_1 dunque alcune attività (come la disponibilità ad aprire l'azienda di domenica in caso di necessità) ben possono essere state prestate in tale qualità>>; sulla durata del rapporto di lavoro, < mentre nel periodo in cui il è stato formalmente assunto come CP dipendente, egli non deve provare altro in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione, per quanto riguarda invece i periodi precedente e successivo egli deve provare la presenza degli indici di subordinazione, proprio in quanto la sua qualità di socio, oltre che di consulente (come dallo stesso dichiarato) giustificava la sua presenza all'interno dell'azienda e la sua attività>>; sulla prestazione di attività lavorativa per periodi diversi da quelli di formale assunzione, < non può dirsi integrata con le mail relative al 2020, depositate in atti, attestanti che il ancora collaborava con la né la circostanza che egli CP Pt_1 avesse ricevuto in comodato un'abitante presso la nuova sede aziendale, perché tali elementi non sono incompatibili con lo svolgimento di una mera collaborazione o con la qualità di socio ricoperta dallo stesso>>. Non meritano, pertanto, accoglimento i rilievi censori mossi dalla
[...]
avendo il giudice di prime cure vagliato unicamente il rapporto di Parte_1 lavoro intercorso tra le parti, a nulla rilevando, in questa sede, che il CP fosse anche socio della Parte_1
Né è, per tali ragioni, condivisibile l'assunto dell'odierna appellante, secondo cui, l'omesso deposito, da parte del , del CCNL di categoria, CP dimostrerebbe che lo stesso non aveva mai prestato attività di lavoro subordinato, quanto piuttosto mere attività afferenti l'esecuzione del patto parasociale e dei contratti effettivamente sottoscritti con la e che, comunque, la Parte_1 mancata allegazione del CCNL determinava la nullità della domanda. Contrariamente a tale appunto, il CCNL di settore risultava ritualmente depositato già nel giudizio di primo grado (all. n. 3 fascicolo di primo grado).
5.3.a. Nel merito, venendo alle ultime due censure che attingono la valutazione nel merito delle pretese creditorie avanzate dal e riferite al solo CP rapporto lavorativo intercorso tra le parti in causa, deve, in via preliminare, darsi atto avere quest'ultimo omesso di impugnare, con appello incidentale, le parti della sentenza a sé sfavorevoli, e segnatamente l'esclusione da parte del primo giudice di ulteriori periodi assertivamente espletati come di lavoro subordinato (prima e dopo il periodo riconosciuto in sentenza intercorrente dal 03.04.2013 al 25.11.2019) nonché somme pretese a titolo di lavoro straordinario, ferie e permessi, rigettate per difetto di prova, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua, ai sensi degli artt. 324 e 329 c.p.c. Tanto in conformità al granitico insegnamento della Suprema Corte sul punto, secondo il quale con riferimento alle domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito è necessario proporre ricorso incidentale, giacché con riferimento a tali domande viene meno la posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo l'interesse all'impugnazione limitatamente alla parte della statuizione gravata in cui risulti soccombente. 13 Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è necessario il ricorso incidentale, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di appello di dette domande o eccezioni (ex plurimis, Cass. nn. 7487/91, 12166/95, 12386/00, 3341/01, 1691/06; e v. anche, Cass. n. 15362/08).
5.3.b. Sempre con riferimento al merito, al fine di meglio corrispondere ai motivi di censura, giova ricordarsi altresì che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro” la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti. Come opportunamente ricordato nella statuizione gravata, è irrilevante, dunque, la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi verificare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo tra le parti, attribuendo maggior importanza all'effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula.
L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018).
Invero, la prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c., e quindi nella specie pacificamente sul lavoratore
, chiamato a dimostrare la ricorrenza in concreto di tali Controparte_1 indici qualificanti la subordinazione. Ebbene, condivide pienamente la Corte il riscontro positivo del materiale probatorio versato in atti, fornito dal lavoratore, e posto a fondamento della decisione assunta correttamente dal Tribunale. Ed invero, ai fini della delibazione del terzo rilievo censorio, come pure ricordato dall'odierno appellato - cfr. pag. 17 memoria difensiva - il CP si premuniva di allegare in prime cure (doc. n. 3 fascicolo di primo grado) copia del CCNL chimico farmaceutico, conforme a quanto riportato nella comunicazione di assunzione a tempo indeterminato decorrente dal 03.04.2013, in cui le parti sottoscrivevano la seguente condizione “La retribuzione spettante 14 è quella determinata dal CCNL CHIMICI, FARMACEUTICI, FIBRE (CONFINDUSTRIA) al quale si farà affidamento per tutto ciò che non è stato espressamente previsto nel contratto in oggetto”, individuando, quindi, anche in maniera pattizia la declaratoria collettiva di riferimento. Né può condividersi l'ulteriore censura relativa alla presunta inammissibilità del ricorso introduttivo, attesa la supposta carenza di due degli elementi propri della c.d. valutazione trifasica, di stampo giurisprudenziale, utile alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, secondo cui - com'è noto - nelle controversie in tema di esatto inquadramento del prestatore di lavoro subordinato, il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07; in senso conforme v. anche Cass. 538/13 e 4689/11). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, 5128/07 e 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, 20272/10, 24360/14 e
8589/15). Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (così testualmente si esprime Cass. 8025/03; in senso conforme v. ex multis Cass. 26742/14, 21457/13 e 10325/12).
In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03, seguita da Cass. 3193/05). Ritiene il Collegio che il Tribunale adito buon governo abbia fatto dei principi, sebbene enunciati in maniera sintetica, che governano la materia dell'espletamento di fatto di mansioni superiori rispetto al livello d'inquadramento attribuito dal datore di lavoro. Ha accertato in fatto le attività lavorative concretamente svolte dal dipendente, ha individuato le qualifiche previste dal prodotto contratto collettivo di categoria,
15 ha infine, all'esito dell'istruttoria, raffrontato il risultato della prima indagine con il contenuto della normativa contrattuale in ordine alle qualifiche. Il Tribunale, prima di esaminare le risultanze delle prove orali, a corroborare la conclusione che < di aver svolto le superiori mansioni dedotte>>, con interpretazione condivisa da questa Corte, precisava: < (mail con soggetti esterni, fotogrammi estratti del sito web dell'azienda, messaggi whatsapp depositati), oltre che dalla prova testimoniale, è emerso senza ombra di dubbio che il ricorrente non abbia mai svolto le mansioni di magazziniere per la occupandosi invece, oltre che della creazione in laboratorio Parte_1 dei fitofarmaci da proporre ai clienti e della loro brevettazione, anche di proporre i prodotti ai clienti, di seguire i piani di trattamento dei clienti stessi in caso di necessità, di occuparsi in sostanza di ogni aspetto relativo alla formulazione ed utilizzazione dei prodotti brevettati>>. La documentazione posta a fondamento di tale convincimento è quella prodotta dal ricorrente in primo grado, e segnatamente: • l'estratto del sito web della società datrice risalente al 31.05.2021, in cui il veniva espressamente CP indicato, tra i contatti raggiungibili, quale Responsabile Tecnico, Ricerca e Sviluppo (doc. 11 fascicolo di primo grado); • emails dell'ottobre/dicembre 2020 relative alla predisposizione di schede tecniche di prodotti in produzione per il catalogo della società, gestione di eventi in programmazione, realizzazione del template del sito web, acquisizione di nuova clientela, organizzazione di incontri informativi con annesse locandine recanti l'indicazione del dott. quale CP
Fitopatologo della società (doc. 13-15 fascicolo di primo grado); • n. 4 fotografie estratte dal sito web della società ritraenti il intento a presentare CP prodotti nel marzo 2017 (doc. 16 fascicolo di primo grado); • conversazioni whatsapp relative alla gestione dell'attività di società (doc. 19-21 fascicolo di primo grado); • emails contenenti copia di fatturazioni predisposte dal CP
(doc. 36 e 38-40 fascicolo di primo grado); • emails recanti istruzioni per la traduzione della dichiarazione dei prodotti registrati utilizzabili in agricoltura biologica (doc. 47 e 51 fascicolo di primo grado); • emails contenenti indicazioni sui prodotti utilizzati, sulle modifiche fitochimiche da apportarsi, su eventuali ordini di ulteriore materiale ad effettuarsi e specifiche tecniche del medesimo tenore (doc. 54-57 fascicolo di primo grado). Il complesso -dunque- del materiale probatorio versato in atti ha indotto il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, a ritenere fondata, nei limiti accolti, la domanda proposta dal , risultando peraltro poco credibile, a CP parere di questa Corte, la circostanza che, all'esito del conseguimento di una laurea in Biologia Vegetale Fitofarmacia e Fitopatologia, il medesimo si prestasse ad espletare le modeste mansioni di manovale magazziniere.
5.4.a. Del pari, da ultimo, non colgono nel segno nemmeno le ulteriori doglianze afferenti il presunto malgoverno delle risultanze probatorie in cui sarebbe incorso il Giudice del primo grado. Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la 16 scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. Giova a tale fine riportare in sintesi le dichiarazioni rese dai testi escussi, delle quali l'appellante invoca in questa sede un riesame.
, escusso all'udienza del 16.03.2023, premesso di Testimone_1 essere stato “cliente della per due/tre anni”, dichiarava: Pt_1 Parte_1
“A.D.R.: Ho conosciuto l'azienda circa 6 anni fa. Ho acquistato quale prodotto particolare da loro e posso confermare che il sig. svolgeva le CP mansioni di responsabile tecnico per la realizzazione dei prodotti da lui creati. Posso dire che il sig. per consigliarmi i prodotti giusti è venuto CP sui miei terreni, ha esaminato le piantagioni presenti e mi ha consigliato cosa acquistare;
lui mi ha detto che quei prodotti erano stati creati da lui ed erano prodotti particolari che non si trovavano in commercio. Credo di aver incontrato il sig. almeno una ventina di volte ma forse anche di più; quando CP avevo un problema lo portavo in campagna in base alle esigenze. A.D.R. Riguardo alla circostanza D4 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, le mansioni di controllo del processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento.”, n.d.r.] della memoria difensiva posso dire che il sig. mi ha mostrato tutto il processo CP produttivo nello specifico e mi ha descritto i vari passaggi;
lui mi diceva di controllare l'intero processo produttivo dalla miscela dei fertilizzanti fino al confezionamento.
A.D.R. Non so se il sig. abbia svolto le mansioni di cui alla CP circostanza D5 [“Vero che ha sempre svolto, sin dal Controparte_1 momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, le mansioni di gestione di tutti gli aspetti tecnici sia in termini pratici sia di documentazione provvedendo a redigere le schede tecniche delle sostanze chimiche, i piani di trattamento.”, n.d.r.] della memoria difensiva perché non gliel'ho mai visto fare. A.D.R. Confermo la circostanza D6 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, consulenza per i clienti della società opponente per la preparazione dei piani di trattamento delle colture.”, n.d.r.] della memoria difensiva almeno per quanto riguarda me.
A.D.R. Non so se il sig. abbia svolto le mansioni di cui alla CP circostanza D7 [“Vero che ha sempre provveduto, sin Controparte_1
17 dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, alla registrazione dei prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura.”, n.d.r.] della memoria difensiva perché non gliel'ho mai visto fare. A.D.R. Confermo la circostanza D8 [“Vero che ha Controparte_1 sempre provveduto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, ad effettuare sopralluoghi sui terreni dei clienti della società opponente al fine di stabilire i trattamenti idonei per la migliore coltivazione delle colture”, n.d.r.] della memoria difensiva almeno per quanto riguarda me. A.D.R. Riguardo agli orari di lavoro di cui alla circostanza D9 [“Vero che ha svolto attività lavorativa presso la società opponente Controparte_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (il sabato occasionalmente dalle ore 8,30 alle ore 12,30).”, n.d.r.] non posso confermare gli orari però posso dire che il sig. era sempre in azienda ogni volta CP che io ne avessi bisogno;
so che abitava li. Preciso che l'azienda si è trasferita da Corato a Trani ed in entrambe le sedi ho trovato il sig. Io CP ho pensato che vivesse in azienda. La sede di Corato era una parallela della S.S. 231 e quella di Trani è in Via Papa Giovanni XXIII. Avevo sia il numero di telefono di che quello dell'azienda per le mie esigenze da CP cliente. A.D.R. Mi è capitato di chiamare anche di sabato ed era CP presente in azienda. Anche dall'azienda mi rispondevano di sabato. Non so quante volte ciò sia capitato.” Il teste dunque, contrariamente all'assunto di parte appellante che taccia di genericità tali dichiarazioni, ha pienamente confermato che il aveva CP prestato consulenza per conto della società attività di preparazione dei piani di trattamento delle colture, fatto sopralluoghi sui suoi terreni al fine di stabilire i trattamenti idonei per la migliore coltivazione delle colture, risultando smentita la qualifica di manovale addetto al magazzino indicata nel contratto di assunzione. La circostanza poi che il prestasse consulenza sui terreni dei clienti CP lo si rileva anche dalle fotografie allegate al fascicolo di primo grado e pubblicate sul sito web della società (doc. n. 11 estratto sito web) ove è indicato il nome, con il numero di telefono cellulare, dell'appellato, intento alla preparazione chimica dei prodotti, ed indicato come “Responsabile Tecnico, ricerca e sviluppo”; parimenti il doc. n. 16 che attesta che l'appellato provvedeva alla illustrazione dei prodotti della in incontri con agricoltori. Parte_1
Difatti, come dianzi ricordato, il Tribunale fondava il proprio convincimento circa il reale espletamento, da parte del , di mansioni ascrivibili al CP livello A1 CCNL di categoria, anche dall'esame della documentazione offerta, avallata dalle propalazioni rese dai testi escussi. Del pari, , escusso sempre all'udienza del 16.03.2023, Testimone_2 premesso di aver “lavorato nel 2014 e 2015 per la società opponente”, dapprima
“come procacciatore d'affari e tale attività era regolarizzata;
poi in nero ho gestito vendite, consulenze, un magazzino su Foggia ubicato presso la mia abitazione in fitto. Ho fatto anche da corriere. Tutto il rapporto di lavoro è stato 18 coperto con il contratto di procacciatore d'affari, ma mi era stata promessa l'assunzione che non è arrivata mai”, avuto riguardo all'attività prestata dal dichiarava: CP
“A.D.R. Confermo che il sig. ha svolto le mansioni di CP responsabile tecnico dei prodotti da lui creati;
quando sono arrivato io i prodotti della società erano circa 11/12; in quell'anno furono creati da CP
e da me in collaborazione altri prodotti fino ad arrivare ad un numero di 25/28 prodotti. A.D.R. Confermo la circostanza D4 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, le mansioni di controllo del processo produttivo della miscelazione dei fertilizzanti per l'agricoltura fino al confezionamento.”, n.d.r.] della memoria difensiva in relazione al periodo di cui ho detto prima. Nel laboratorio in cui venivano sperimentate le miscele c'era solo mentre in fase di CP lavorazione c'era sia che era il responsabile sia un altro CP operaio di nome credo di cognome. Pt_3 Tes_3
A.D.R. Confermo che il sig. gestiva tutti gli aspetti tecnici e
CP pratici relativi alla documentazione dei fertilizzanti redigendo schede tecniche delle sostanze chimiche e piani di trattamento delle colture. Preparava tutta la documentazione per la registrazione dei prodotti sul sito del Ministero dell'Agricoltura. Tutte queste attività del le ho viste fare
CP materialmente a lui. La registrazione materialmente veniva fatta con le credenziali dell'avv. e di suo fratello. Ricordo che vi era una CP_4 riunione tra me, e i soci della società; si decideva cosa fare e
CP poi si procedeva con la registrazione, anche se io non ho mai visto materialmente l'invio della registrazione. Mi avevano riferito che il era socio
CP della società. A.D.R. Ho una laurea in Produzioni Vegetali e sono iscritto al relativo Ordine professionale. Io mi occupavo di sperimentare i prodotti ideati dal sui campi e poi mi occupavo anche di fare consulenza ad alcuni
CP clienti. A.D.R. In ordine alla circostanza D6 [“Vero che ha Controparte_1 sempre svolto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, consulenza per i clienti della società opponente per la preparazione dei piani di trattamento delle colture”, n.d.r.] della memoria difensiva posso dire che il sig. ha svolto attività di consulenza per i clienti della
CP società opponente prima e dopo di me;
nel periodo in cui sono stato io ho svolto io attività di consulenza però i clienti mi riferivano che in precedenza erano stati seguiti dal Per il periodo successivo i clienti mi chiamavano
CP ancora per consulenze ma io dicevo di rivolgersi al sig. non so
CP se ciò sia accaduto. Io penso che i fertilizzanti in uso all'azienda siano nati con il sig. perché non c'era nessun altro in azienda a creare
CP fertilizzanti. A.D.R. Confermo la circostanza D8 [“Vero che ha Controparte_1
19 sempre provveduto, sin dal momento della costituzione della società (15/2/2011) e fino al 16/4/2021, ad effettuare sopralluoghi sui terreni dei clienti della società opponente al fine di stabilire i trattamenti idonei per la migliore coltivazione delle colture”, n.d.r.] della memoria difensiva in relazione agli anni 2014 e 2015, forse anche 2016. Anzi rettifico che ho lavorato per la società opponente negli anni 2015 e 2016 anche se la conoscenza con l'avv. è avvenuta nel 2014. Per un CP_4 periodo di sei mesi il sig. ha ridotto l'attività di sopralluogo sui CP terreni dei clienti per implementare l'attività di creazione di nuovi fertilizzanti. A.D.R. Non conosco quali siano stati gli orari di lavoro del sig. però posso dire che io andavo in azienda a Corato un paio di CP volte a settimana e che in ogni momento era sempre presente il sig. il quale abitava in un appartamento ubicato al primo piano CP dello stesso stabile dell'azienda. Il sig. mi ha aperto l'azienda CP anche di domenica. Mentre ogni volta che mi recavo in azienda anche oltre gli orari indicati nella circostanza D9 [“Vero che ha svolto Controparte_1 attività lavorativa presso la società opponente dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (il sabato occasionalmente dalle ore 8,30 alle ore 12,30).”, n.d.r.] il sig. indossava il camice, nell'unica CP domenica in cui sono stato li il sig. non aveva il camice. Preciso CP che mi recavo in azienda solitamente nei giorni centrali della settimana. A.D.R. come ho già detto il mio rapporto di lavoro con la società è iniziato per procacciare affari poi di fatto sono diventato un dipendente della società sebbene mai assunto;
il mio rapporto di lavoro è cessato perché ho litigato con l'avv.
che mi aveva promesso l'assunzione e che non mi ha mai assunto. CP_4
Allo stato non ho nessuna controversia con l'azienda né l'ho mai iniziata.” È evidente, pertanto, che anche tali dichiarazioni convergano nel senso di poter ritenere provato che il svolgesse mansioni di responsabile tecnico di CP prodotti di sua creazione, “gesti[sse] tutti gli aspetti tecnici e pratici relativi alla documentazione dei fertilizzanti redigendo schede tecniche delle sostanze e piani di trattamento delle colture”, seguisse la clientela nella gestione dei prodotti, circostanze di cui peraltro lo ne era verosimilmente a conoscenza in Tes_2 quanto procacciatore di affari della società appellante. Né la circostanza di non essere mai stato assunto dalla società può essere addotta a fondamento della inattendibilità del teste che anzi ha precisato di non avere mai azionato ricorsi nei confronti della società. Condivide pertanto questa Corte le conclusioni tratte dal Tribunale all'esito dell'istruttoria orale, cui si intende dar seguito: < testimoniale appaiono convincenti e sono prive di contraddizioni, oltre che perfettamente aderenti a tutta la documentazione depositata dal lavoratore nel proprio fascicolo, da cui si evince che egli si occupava degli aspetti relativi alla presentazione dei prodotti, evidentemente da lui elaborati. D'altra parte, l'azienda non ha in alcun modo provato che vi fossero altri soggetti in azienda in Pt_1 grado di svolgere le attività che il Taderrhalte svolgeva;
cioè comprova, qualora ve ne fosse ulteriormente necessità, che il era solo formalmente stato CP
20 assunto come magazziniere ma che in verità era il dipendente cardine dell'azienda per quanto riguardava la realizzazione, brevettazione, presentazione e messa in opera dei fitofarmaci>>.
Così come bene ha statuito il primo giudice a dichiarare del tutto ultronea ed inammissibile la prova testimoniale invocata dalla (e Parte_1 sollecitata anche in questa sede con medesimo esito negativo) in quanto vertente su circostanze o provate documentalmente ovvero del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dei connotati del rapporto lavorativo in corso, nonché delle mansioni effettivamente espletate dal . CP
5.4.b. Da ultimo, non colgono nel segno nemmeno le censure relative alle risultanze della disposta C.T.U. contabile. Ed invero, il Tribunale adito, all'udienza del 15.06.2023, affidava al dott. l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Quantifichi il Persona_1
CTU le differenze retributive ed il TFR spettanti a , Controparte_1 considerando per la durata del rapporto di lavoro subordinato dal 3.4.2013 al 25.11.2019 lo svolgimento delle mansioni di Responsabile tecnico, ricerca e sviluppo CCNL di categoria per n. 40 ore settimanali, con regolare fruizione di ferie e permessi e considerando quale retribuzione percepita quella ammessa da
nei conteggi, nonché risultante dai bonifici in atti e Controparte_1 dalle dichiarazioni scritte e sottoscritte dal ricevente (se di importo superiore a quanto indicato nei conteggi).” Il nominato C.T.U., dopo aver dato conto delle osservazioni formulate dai nominati C.T.P., a cui dedicava una “sintetica valutazione” per ciascuno, con precipuo riferimento a quelle della confermava le conclusioni Parte_1 già rassegnate nell'elaborato peritale trasmesso alle parti con pec del 09.10.2023, così riportate: “Lo sviluppo del conteggio sulla scorta delle su esposte premesse così come riportato negli allegati prospetti di calcolo determina una somma a credito del sig. pari ad euro 100.204,60, di cui euro Controparte_1
89.252,17 a titolo di differenze retributive ed euro 10.952,43 a titolo di differenze per T.F.R. Tanto ad evasione dell'incarico affidatomi restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti o integrazione.” In conseguenza, per le ragioni di cui innanzi e sulla scorta delle conclusioni del C.T.U., che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni contabili, surclassate le contestazioni di parte, non può che confermarsi l'iter logico seguito dal Tribunale adito secondo cui, < 21.557,94 sia stato compensato con le retribuzioni dovute, la somma di € 3.868,31, richiesta in via riconvenzionale dalla società e che non risulta compensata, deve essere compensata con il maggior credito del lavoratore nei confronti dell'azienda>>, da effettuarsi sul credito meno garantito, e cioè il credito da differenze retributive. Pertanto, il credito di lavoro vantato dal , opportunamente CP ricalcolato dal Tribunale con riferimento al periodo di lavoro riconosciuto come connotato dalla subordinazione, risulta essere pari ad € 96.336,29, di cui € 21 85.383,66 a titolo di differenze retributive ed € 10.952,43 a titolo di differenze per T.F.R., con conferma sul punto della statuizione gravata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6. Rigettato per tal via l'appello e confermata in ogni parte la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste definitivamente a carico della società appellante e liquidate, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M. 147/22), in favore dello Stato per avvenuta ammissione di parte appellata al beneficio del gratuito patrocinio, come da Delibera del COA in atti dell'8.04.2025 n. 1720/2025. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17.06.2024 da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1053/2024 del Controparte_1
Tribunale di Trani pubblicata in data 16.05.2024 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in favore dello Stato per avvenuta ammissione dell'appellato al beneficio del gratuito patrocinio, complessivamente in € 7.500,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 24 aprile 2025
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
22