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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
EF OJ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3239/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 03.02.1962 e residente in [...] alla Via Don Luigi
Gilardi n. 10 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia De Simone del foro di
Benevento (C. F. ), con domicilio digitale ex art. art. 16- C.F._2 sexies, del D.L. n. 179/2012 s.m. e i. all'indirizzo pec Email_1 ricorrente contro
(C.F./P.I. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Firenze, Viale Belfiore n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica VI e Roberto Perrone, tutti del foro di Milano, con domicilio eletto presso e nello studio degli Avv.ti Monica
VI e EL AL in Milano, Via Barozzi, n. 1; resistente
oggetto: contratto di finanziamento
Conclusioni
Parte ricorrente: “in via principale, condannare la parte resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti “rate pagate” dall'inizio del piano di ammortamento fino alla data dell'anticipata estinzione, per euro 5.013,34 nonché, la restituzione di tutti gli oneri sostenuti dalla ricorrente in correlazione al contratto di finanziamento per euro 6.702,00 - per un totale di euro 11.715,34 oltre interessi commerciali art. 1284 co.
4. dalla data della anticipata estinzione del finanziamento al saldo. b. condannare, altresì la resistente al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Parte resistente: “nel merito: in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in via istruttoria rigettare l'avversa richiesta di CTU contabile;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato in data 10.12.2025, ha Parte_2 convenuto giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la società Controparte_1 esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto in data 25/01/2020 un contratto di finanziamento n.
20220275378412 con la società per un capitale lordo Controparte_1 (montante) di € 17.388,00 da rimborsare in 12 rate mensili per un importo pari a
€ 269,00 cadauna;
- il contratto di finanziamento si è estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 38 (su un totale di 96 rate);
- il T.E.G. contrattuale (pari a 10,55%) non terrebbe conto del costo delle polizze assicurative, stipulate contestualmente al contratto di finanziamento e collegate al medesimo, poichè esso sarebbe pari, in realtà, al 26,01%, laddove venga ricalcolato includendo il costo di entrambe le polizze (pari al 26,01%), o quantomeno al 19,57%, laddove sia calcolato dividendo soltanto il costo della sola polizza “Valore Sereno Plus” per gli anni di copertura (pari a 19,57%);
- per entrambi i valori, il T.E.G. sarebbe essere superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari a 15,43%);
- la mediazione, esperita prima del giudizio, ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della convenuta.
Per questi motivi
, parte attrice ha domandato al giudice, previo accertamento dell'usurarietà degli interessi e della conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 c.c., di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 11.715,34, pari alla sommatoria degli interessi corrisposti sulle rate versate dall'inizio del piano di ammortamento fino alla data dell'anticipata estinzione (€ 5.013,34) e degli oneri sostenuti dalla ricorrente in correlazione al contratto di finanziamento (€ 6.702,00). Oltre al risarcimento del danno in via equitativa.
La società si è costituita nel giudizio chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda, deducendo la legittimità del TEG contrattuale (inferiore al tasso soglia) stante l'esclusione del costo della polizza Valore Sereno Plus, di carattere facoltativo. La causa, istruita mediante acquisizione di documenti, è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.10.2025 a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
§ Sulla usurarietà del tasso di interesse per mancata inclusione del costo di polizza. Sulla connessione genetica tra il contratto di finanziamento e le polizze assicurative. Esclusione. Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, con particolare riguardo alla richiesta di espletamento della consulenza tecnica, atteso che i capitoli articolati sono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
Nel merito, la domanda di ripetizione avanzata dal ricorrente non è fondata.
Come noto, l'art. 644 comma 5° c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
In base al testo della disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 2023) afferma, con orientamento costante, che la disciplina antiusura si applica anche ai costi che siano posti a carico del contraente come
“conseguenza dell'inadempimento” sicché ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla erogazione del credito.
È stato chiarito, in particolare, che il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (cfr. Cass. 13536/2023).
In termini più chiari, il servizio si intende obbligatorio quando il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni se non stipulando anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
Rispetto al contenuto della prova (incombente sul mutuatario che invochi la natura usuraria del tasso), la sussistenza della prova del collegamento può essere offerta con ogni mezzo (cfr. Cass. 13536/2023). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (sentenza Cass. n. 8806 del 5.4.2017).
La contestualità tra il credito e l'assicurazione costituisce, pertanto,
“l'espressione indicativa e presuntiva del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 c.p.c.” (cfr. Cass. 6806/2017).
Tuttavia, la condivisibile giurisprudenza di merito ha condivisibilmente precisato che la semplice contestualità del contratto di finanziamento alla prestazione del servizio accessorio è requisito necessario ma non sufficiente per affermare che il secondo sia “servizio connesso” al finanziamento (cfr. da ultimo Corte Appello Torino n. 599 del 08.07.2025).
Tale ragionamento si basa sulla lettura dell'art. 121 2° comma T.U.B., il quale prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La valorizzazione dell'inciso letterale “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” contenuto nella disposizione in esame conduce a ritenere che, per stabilire la connessione qualificata tra i due rapporti, non basta che essi siano conclusi nello stesso momento ma occorre indagare in concreto, sulla base di una serie di indici presuntivi, se il servizio accessorio sia stato sottoscritto o meno a copertura del credito da finanziamento.
In particolare, la giurisprudenza, anche sulla scorta delle indicazioni della ABF, ha individuato i seguenti indici sintomatici della sussistenza di un collegamento tra il credito e la polizza assicurativa:
- che la polizza, pur indicata come facoltativa, abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento;
- che la polizza preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito;
- che il beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore o a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione significativa per avere collocato la polizza;
- che manchi il diritto di recesso dalla polizza (senza costi aggiuntivi).
Cfr. anche Corte di Appello Torino 319 del 07.04.2025 dalla motivazione: “Solo in presenza di questi indizi di obbligatorietà (n.d.r. di cui all'elenco summenzionato) si può presuntivamente ritenere che la polizza non sia in realtà facoltativa”.
Con particolare riguardo alla attribuzione al cliente assicurato della facoltà di recesso, è stato condivisibilmente osservato, anche sulla scorta delle indicazioni della Banca di Italia, che “per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, l'intermediario può fornire la prova contraria dimostrando, tra l'altro, che è stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. Ciò evidentemente perché (conforme il par. 2 – sez. VII delle Istruzioni della Banca d'Italia del 29.7.2009 e s.m.i.) in caso di recesso dalla polizza non cambiano le condizioni del finanziamento, in particolare queste non divengono deteriori per il consumatore perché maggiore, con il venir meno dell'assicurazione, diviene il rischio di incapacità di esso mutuatario a restituire la somma al verificarsi di eventi che incidono significativamente sulla sua capacità di produrre reddito” (Sentenza Corte di Appello Torino n. 599 dee 08.07.2025).
In questi termini, un significativo indizio presuntivo della assenza di collegamento può essere ravvisato nella attribuzione al cliente assicurato della facoltà di recesso incondizionato, senza conseguenze sulle condizioni del finanziamento al consumo.
Compiute tali premesse di ordine generale e passando al caso di specie, risulta documentalmente che abbia aderito, contestualmente Parte_2 al finanziamento, a due polizze assicurative:
- polizza “valore vero auto” (c.d. “Polizza CPI”), per un premio complessivo di € 984,00 (doc. 4 f. convenuto);
- polizza “valore sereno plus” (c.d. Polizza Accessoria), per un premio complessivo di € 5.304,00 (doc. 5 f. convenuto).
Secondo la prospettazione della convenuta, sono stati inclusi nel conteggio del TEG il premio della polizza CPI (€ 948,00) nonché una componente del premio della Polizza Accessoria (pari al 7,00% su 5.304,00, ossia € 371,28; cfr. dichiarazione ub. doc. 10), ossia quella diretta a garantire i rischi furto e Pt_3 incendio, in osservanza alle istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al 2016 secondo cui si tratta di remunerazioni e spese “collegate all'erogazione del credito e sostenuti dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza” anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore (cfr. “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” sub. doc. 6, pag. 16).
Il T.E.G. (comprensivo delle spese di istruttoria, delle spese di incasso rata, della componente “furto e incendio” della Polizza Accessoria e della Polizza CPI) sarebbe pari al 14,769%, e come tale inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento (15,438%). A riprova della validità del metodo di determinazione del T.E.G., parte convenuta ha prodotto una perizia di parte, di contenuto analitico e le cui risultanze, pur liberamente apprezzabili, non sono state smentite dalla controparte con elementi documentali di segno contrario (cfr. perizia e tabella di calcolo sub ns. doc. 12 e D.M. 20 dicembre 2019, doc. CP_1
8 f. convenuta)
Il restante 93,00% del premio diretto a remunerare le ulteriori garanzie previste dalla Polizza Accessoria (“Eventi Sociopolitici e Naturali / Cristalli / Assistenza Stradale / Tutela Legale / Kasko / Garanzie Plus”, cfr. doc. 5 f. convenuto), invece, non è stato computato nel calcolo del T.E.G.
Si pone pertanto la questione di stabilire se il prodotto assicurativo Valore Sereno Plus (per la quota del 93%) possa considerarsi connesso al credito finanziato.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in fascicolo il Tribunale reputa che sussistano plurimi e convergenti elementi che depongano in modo univoco nel senso della non obbligatorietà della Polizza “Valore Sereno Plus”, per la parte volta alla tutela di rischi diversi dal furto e incendio.
Anzitutto, nelle condizioni generali del “contratto di finanziamento” firmato da
(doc. 1 f. convenuta) viene espressamente precisato in Parte_2 via generale nel documento contenente “le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (par. 3) che “per ottenere il credito o per ottenerlo le condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito (no) e/o un altro contratto per servizio accessorio (no)”.
All'art. 18 del contratto di finanziamento, ancora, è previsto (in carattere grassetto) che “le polizze assicurative accessorie al finanziamento e i servizi e le assicurazioni non connesse al credito sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato. Comunque, le assicurazioni e i servizi non connessi al credito finanziati restano autonomi e indipendenti dal finanziamento e quindi le vicende di quest'ultimo (ad esempio, estinzione anticipata) non incidono sulla durata e sulle coperture delle polizze”.
Inoltre, nel modulo di adesione polizza assicurativa collettiva “Valore Sereno Plus” della (doc. 5 convenuto) risulta indicato Controparte_2 espressamente, a caratteri cubitali, che la copertura assicurativa ha carattere facoltativo.
Ancora, ulteriori indici sintomatici della assenza di collegamento tra la polizza e il credito sono ravvisabili nei seguenti elementi: a) il soggetto beneficiario della polizza non è l'istituto erogatore del finanziamento bensì il cliente assicurato;
b) la durata (pari a 60 mesi) non è parametrata a quella del finanziamento
(96 mesi);
c) i rischi (Eventi Sociopolitici e Naturali / Cristalli / Assistenza Stradale / Tutela Legale / Kasko / Garanzie Plus) non hanno alcuna attinenza con il rimborso del credito;
d) al cliente assicurato è riconosciuta, per tutta la durata del rapporto, la facoltà di recedere dal contratto con rimorso del premio non goduto (al netto delle imposte) e senza previsione di conseguenze o modifiche (deteriori) alle condizioni di finanziamento.
Cfr. art. 16 delle Condizioni di Assicurazione: “L'assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione alla compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Unipolsai S.p.A. Tale possibilità è condizionata dall'assenza integrale di sinistri accaduti entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all'assicurato, per il tramite della contraente, del premio versato, al netto delle spese e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto nel termine di giorni 60 successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui la copertura abbia durata pluriennale, l'assicurato avrà comunque facoltà di recedere senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della scadenza”.
La concorrenza degli indici summenzionati nel caso di specie (e in particolare, l'attribuzione della facoltà di recesso incondizionato) conduce a non considerare la polizza assicurativa “Valore Sereno Plus” alla stregua di “servizio accessorio connesso” ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, co. 2, TUB per cui il costo di essa non deve essere computato nel calcolo del TAEG.
Va precisato, infine, che la circostanza per cui la finanziaria abbia percepito una provvigione, anche significativa, per la collocazione del prodotto assicurativo non può condurre a conclusioni diverse poiché tale costo rappresenta esclusivamente il corrispettivo del servizio reso al cliente e non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un collegamento tra il servizio offerto e il credito derivante dal finanziamento.
Per tutti questi motivi, in conclusione, le domande di parte ricorrente sono respinte.
Le spese sono compensate per intero tra le parti ex art. 92 c.p.c. tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 3239/2024 così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) compensa per intero le spese di lite.
Ivrea, 11.12.2025 Il Giudice
(dott.ssa EF OJ)