Sentenza 15 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2003, n. 11033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11033 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE |ATIELLO SENFEMIN InTUGNATA ALLEGATIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 12514/00 03 1 1033 Cron.24904 Dott. Vincenzo Rep. 2944 Dott. Olindo SCHET INO sigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.21/01/03 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GI, PA LO, TE OV, elettivamente domiciliati in ROMA VLE CARSO 63, presso 10 studio dell'avvocato GIANFRANCO GARUTI, che li difende unitamente all'avvocato CATALDO MASCOLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AN RI, IA IS LI quali eredi di LA SA, LI LO;
intimati - 2003 avverso la sentenza n. 776/99 del Tribunale di 109 FERRARA, depositata il 01/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA IN, VA TE, NN LA ed DI LA impugnavano davanti al Tribunale di Ferrara la sentenza del Pretore di Ferrara del 7.3.1996 pronunciata all'esito di una causa da essi promossa
contro
SA LA avente ad oggetto un diritto di transito su delle aree cortilizie. L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta appello incidentale. Il Tribunale adito con sentenza del 1.12.1999 dichiarava l'improcedibilità di entrambi gli appelli per la rilevata assenza in atti di copia della sentenza impugnata, considerato che le parti non avevano restituito i rispettivi fascicoli dopo averli ritirati (a tale ultimo riguardo il giudice di appello specificava che gli appellanti principali avevano depositato il proprio fascicolo di parte dopo l'udienza collegiale) e che il fascicolo d'ufficio era privo di copia della decisione appellata. NN LA, il IN e la ER hanno proposto avverso tale sentenza un ricorso basato su di un unico motivo;
ED AN, AR IN 3 LA (entrambe in qualità di eredi di SA LA) e EN EL non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione degli articoli 348 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c. nonché carenza, illogicità ed erroneità della motivazione, censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto di non potere decidere nel merito la controversia pendente tra le parti sulla base dell'erroneo presupposto della mancanza in atti di copia della sentenza di primo grado ed in particolare della tardiva restituzione del fascicolo di parte appellante dopo l'udienza collegiale;
essi, premesso di avere depositato il proprio fascicolo in cancelleria il 6.10.1999 alle 10, ovvero lo stesso giorno dell'udienzaore collegiale, assumono che il giudice di appello era stato posto in grado di esaminare la sentenza impugnata inserita nel suddetto fascicolo di parte;
i ricorrenti rilevano inoltre che, qualora il Tribunale di Ferrara non avesse rinvenuto materialmente negli atti processuali il fascicolo medesimo, avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria. La censura è fondata. Dall'esame diretto degli atti del processo di secondo grado (consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato) risulta che entrambe le parti avevano ritirato i rispettivi fascicoli all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.1998 e che successivamente gli appellanti principali avevano restituito il proprio fascicolo di parte (come emerge dalla annotazione apposta dal cancelliere sulla copertina del fascicolo medesimo) il 29.10.1998 alle ore 10 1 ovvero il giorno stesso fissato per l'udienza nella quale la causa era statacollegiale trattenuta in decisione;
sulla base di tali elementi deve quindi rilevarsi che, contrariamente al convincimento espresso dal giudice di appello, il fascicolo degli appellanti principali, in cui inserita la sentenza di primo grado, fuera restituito contestualmente, e non successivamente, alla udienza collegiale menzionata. Tanto premesso, deve a tal punto rilevarsi che, qualora il giudice di appello non avesse rinvenuto materialmente in atti il fascicolo degli appellanti principali contenente la sentenza di primo grado, impossibilità di valutare lacon conseguente 5 fondatezza dei motivi di gravame, avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria e, in caso di esito negativo di queste, concedere un termine agli appellanti principali per svolgere un'attività ricostruttiva del contenuto del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento del medesimo. Nella fattispecie, peraltro, sulla base della motivazione offerta dalla sentenza impugnata sembra che il fascicolo di parte degli appellanti principali contenente la sentenza impugnata fosse materialmente in atti, ma che il giudice di appello non abbia ritenuto di poterne esaminare il contenuto per averne rilevato erroneamente, come si è visto, la restituzione tardiva dopo l'udienza collegiale;
anche seguendo tale prospettazione, tuttavia, il convincimento espresso dal giudice di appello non può essere condiviso, ritenendosi di dover aderire al principio già affermato da questa Corte secondo cui non può procedersi alla declaratoria di improcedibilità dell'appello qualora il giudice della impugnazione sia stato posto in grado di avere piena conoscenza sia pure in via diversa da quella formalmente prescritta, del contenuto della sentenza impugnata, ciò che si verifica, tra l'altro, quando comunque esista nel fascicolo d'ufficio o agli atti delle parti una copia di essa (Cass. 11.10.2000 n. 13539; Cass. 16.2.2001 n. 2300). quindi essere accolto con Il ricorso deve conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per la fronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2003 deutunſJunkies Seutrones Vicugs Mane were extern CORTE SUPREMA CASSAZIONE Sattesta la registrazione presso l'Agenzia IL CANCELLIERE C1 delle Entrate di Roma 2 1 23 -×- 2003 Dott.ssa Donatella D'Anna scre en. 35380 versate € 149.77 e alla copia autentica jan 278 T.U. 115 del 30/5/2002) DEPORTATO IN CANDLE. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roma 1 LUG. 2003/ Roberto Ric IL CANCELLIERE C) de 15 LUG. 2003 ト 7