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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 853/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 853/2025, avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
(C.F. , elett.te domiciliato in Casagiove, alla Parte_1 C.F._1
Via Liguria parco Merola n. 26, presso lo Studio dell'avv. Bruno Moscatiello (C.F.
, e dell'avv. Francesco Moscatiello, (C.F. ), C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
, nella qualità di F.G.V.S., (P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta in primo grado dall'avv. Paolo Vitiello;
-Appellata contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante, , ha agito in questa sede per la riforma parziale della Parte_1
Sentenza n. 166/2025 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V., in persona del Giudice di Pace dott.ssa Esther Sparaco.
L'odierno appellante, in primo grado, ha chiesto la condanna della Controparte_2
quale F.G.V.S., al ristoro dei danni patiti (quantificati in euro 5.200,00) a seguito di un
[...] tamponamento da parte di una vettura non identificata, avvenuto mentre era a bordo del proprio velocipede.
A sostegno della domanda, più precisamente, l'istante ha dedotto che, in data 11 agosto 2022 alle ore 17:00, mentre si trovava sul proprio velocipede in Marcianise, precisamente in via Lener, è stato tamponato da un'autovettura di colore chiaro, successivamente dileguatosi senza prestare soccorso.
Ha poi precisato che, a seguito dell'urto, ha riportato lesioni personali, a causa delle quali si recava presso lo studio medico del dott. per le necessarie cure mediche, Persona_1 precisando che gli sarebbe stato diagnosticato un “trauma contusivo distorsivo con slogatura emitorace dx e spalla dx, con prognosi di giorni 20 s.c.”
L'attore ha poi aggiunto di aver inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Controparte_1
e alla Consap S.p.a., nonché invito alla negoziazione assistita, senza mai ravvisare
[...] positivo riscontro.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'infondatezza della pretesa azionata.
A seguito dell'escussione del teste e della consulenza tecnica (che stabiliva 10 giorni al 75%,
10 giorni al 50%, 10 giorni al 25%, D.B. 2%, spese mediche euro 58,31) la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 166/2025 il Giudice di Pace ha accolto la domanda parzialmente e, ritenendo sussistente un'ipotesi di responsabilità concorrente, ha condannato la compagnia al ristoro dei danni, in favore dell'attore, nella misura di euro 1.476,96 per i danni non patrimoniale subiti e di € 29,15 per il danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sussistente una responsabilità concorrente delle parti coinvolte, sostenendo che testimonianza resa nel corso del giudizio deve ritenersi idonea a superare la presunzione di responsabilità, con conseguente attribuzione della stessa al solo conducente dell'autovettura.
La compagnia di assicurazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Orbene la vicenda trae origine da un sinistro verificatosi il giorno 11 agosto 2022, allorquando il signor , mentre era a bordo del proprio velocipede, veniva tamponato da un Parte_1 autoveicolo rimasto sconosciuto.
Il Giudice di pace ha riconosciuto una corresponsabilità nella causazione del sinistro.
Più precisamente nella sentenza impugnata si legge: “ Il Giudice di Pace di S. Maria C.V., avv. Esther Sparaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro quale Impresa designata dal F.G.V.S., in persona dei
[...] Controparte_1 suoi legali rappresentanti p.t., ogni altra deduzione, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) Dichiara non superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 cod. civ.; 2) Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta quale Impresa designata, al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della complessiva somma di € 1.476,96 di cui € 1.447,81, valutata all'attualità, e già decurtata per il concorso, per il danno non patrimoniale ed € 29,15 per il danno patrimoniale oltre agli interessi come precisato in parte motiva. 3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in € 450,00 oltre oneri di legge, nella misura del 50% a carico di ognuna delle parti;
4) Condanna la convenuta quale Impresa Controparte_1 designata, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi €
443,00 di cui € 125,00 per spese documentate, € 1.200,00 per compensi professionali nonché il rimborso spese forfettario del 15 % oltre CPA ed IVA, come per legge con attribuzione ai difensori costituiti.”
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( appare inidonea a fornire un quadro probatorio valido ai Testimone_1 fini del superamento della presunzione di colpa. A ciò si aggiunge che il testimone non è in grado di descrivere l'ambiente circostante, la cui descrizione appare generica, il teste non riferisce se lungo la strada fossero presenti i veicoli in sosta, segnaletica, altri passanti o condizioni di traffico, limitandosi a riferire: “io mi trovavo a Marcianise via Lerner”.
Va poi considerato che, dall'escussione del teste, è emerso che l'attore procedeva in bicicletta lungo la strada e un veicolo che sopraggiungeva lo urtava, senza che nulla sia stato precisato in merito a particolari cautele adottate dalla ciclista per evitare situazioni di pericolo o, comunque, al fine di non intralciare la circolazione stradale. Dalla dichiarazione non è emersa infatti la velocità del veicolo presunto investitore. Inoltre, non si comprende la precisa posizione del teste, né si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro. Sul punto il teste ha infatti dichiarato in maniera generica: “mi trovavo sotto i porticati e a pochi metri da me ho assistito ad un incidente stradale.” Tra l'altro non può essere trascurato che il medesimo teste non ha riferito se la ciclista indossasse i prescritti presidi di sicurezza ovvero i caschetti oppure se la bicicletta fosse dotate di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere necessariamente adottate da chi guida una bicicletta. La genericità della dichiarazione testimoniale resa non consente di affermare che sia stata raggiunta in giudizio prova adeguata e sufficiente in merito alla dinamica del sinistro e pertanto non è possibile neppure comprendere in che misura le parti coinvolte abbiano inciso nella verificazione del sinistro.
Ciò precisato va detto che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare
l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”. (Cassazione civile sez. III 29 aprile 2006 n. 10031).
La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III, 15/06/2006).
In definitiva, le dichiarazioni rese dal teste sono estremamente generiche e Testimone_1 dalle stesse non è possibile comprendere come si siano svolti i fatti relativi al sinistro e quale sia l'effettiva responsabilità imputabile al conducente del veicolo coinvolto.
Va precisato che nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, con successivo intervento del fondo vittime della strada, la prova del fatto storico deve risultare più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la possibilità materiale di provar una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore.
Dunque, la genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso e la mancanza di ulteriori riscontri probatori non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
In definitiva, in considerazione delle risultanze emerse nel corso del procedimento questo giudice ritiene di rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Le spese
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
- e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa,
così provvede:
• rigetta l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
• nulla per le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 853/2025, avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
(C.F. , elett.te domiciliato in Casagiove, alla Parte_1 C.F._1
Via Liguria parco Merola n. 26, presso lo Studio dell'avv. Bruno Moscatiello (C.F.
, e dell'avv. Francesco Moscatiello, (C.F. ), C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
, nella qualità di F.G.V.S., (P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta in primo grado dall'avv. Paolo Vitiello;
-Appellata contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante, , ha agito in questa sede per la riforma parziale della Parte_1
Sentenza n. 166/2025 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V., in persona del Giudice di Pace dott.ssa Esther Sparaco.
L'odierno appellante, in primo grado, ha chiesto la condanna della Controparte_2
quale F.G.V.S., al ristoro dei danni patiti (quantificati in euro 5.200,00) a seguito di un
[...] tamponamento da parte di una vettura non identificata, avvenuto mentre era a bordo del proprio velocipede.
A sostegno della domanda, più precisamente, l'istante ha dedotto che, in data 11 agosto 2022 alle ore 17:00, mentre si trovava sul proprio velocipede in Marcianise, precisamente in via Lener, è stato tamponato da un'autovettura di colore chiaro, successivamente dileguatosi senza prestare soccorso.
Ha poi precisato che, a seguito dell'urto, ha riportato lesioni personali, a causa delle quali si recava presso lo studio medico del dott. per le necessarie cure mediche, Persona_1 precisando che gli sarebbe stato diagnosticato un “trauma contusivo distorsivo con slogatura emitorace dx e spalla dx, con prognosi di giorni 20 s.c.”
L'attore ha poi aggiunto di aver inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Controparte_1
e alla Consap S.p.a., nonché invito alla negoziazione assistita, senza mai ravvisare
[...] positivo riscontro.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'infondatezza della pretesa azionata.
A seguito dell'escussione del teste e della consulenza tecnica (che stabiliva 10 giorni al 75%,
10 giorni al 50%, 10 giorni al 25%, D.B. 2%, spese mediche euro 58,31) la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 166/2025 il Giudice di Pace ha accolto la domanda parzialmente e, ritenendo sussistente un'ipotesi di responsabilità concorrente, ha condannato la compagnia al ristoro dei danni, in favore dell'attore, nella misura di euro 1.476,96 per i danni non patrimoniale subiti e di € 29,15 per il danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sussistente una responsabilità concorrente delle parti coinvolte, sostenendo che testimonianza resa nel corso del giudizio deve ritenersi idonea a superare la presunzione di responsabilità, con conseguente attribuzione della stessa al solo conducente dell'autovettura.
La compagnia di assicurazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Orbene la vicenda trae origine da un sinistro verificatosi il giorno 11 agosto 2022, allorquando il signor , mentre era a bordo del proprio velocipede, veniva tamponato da un Parte_1 autoveicolo rimasto sconosciuto.
Il Giudice di pace ha riconosciuto una corresponsabilità nella causazione del sinistro.
Più precisamente nella sentenza impugnata si legge: “ Il Giudice di Pace di S. Maria C.V., avv. Esther Sparaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro quale Impresa designata dal F.G.V.S., in persona dei
[...] Controparte_1 suoi legali rappresentanti p.t., ogni altra deduzione, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) Dichiara non superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 cod. civ.; 2) Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta quale Impresa designata, al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della complessiva somma di € 1.476,96 di cui € 1.447,81, valutata all'attualità, e già decurtata per il concorso, per il danno non patrimoniale ed € 29,15 per il danno patrimoniale oltre agli interessi come precisato in parte motiva. 3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in € 450,00 oltre oneri di legge, nella misura del 50% a carico di ognuna delle parti;
4) Condanna la convenuta quale Impresa Controparte_1 designata, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi €
443,00 di cui € 125,00 per spese documentate, € 1.200,00 per compensi professionali nonché il rimborso spese forfettario del 15 % oltre CPA ed IVA, come per legge con attribuzione ai difensori costituiti.”
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( appare inidonea a fornire un quadro probatorio valido ai Testimone_1 fini del superamento della presunzione di colpa. A ciò si aggiunge che il testimone non è in grado di descrivere l'ambiente circostante, la cui descrizione appare generica, il teste non riferisce se lungo la strada fossero presenti i veicoli in sosta, segnaletica, altri passanti o condizioni di traffico, limitandosi a riferire: “io mi trovavo a Marcianise via Lerner”.
Va poi considerato che, dall'escussione del teste, è emerso che l'attore procedeva in bicicletta lungo la strada e un veicolo che sopraggiungeva lo urtava, senza che nulla sia stato precisato in merito a particolari cautele adottate dalla ciclista per evitare situazioni di pericolo o, comunque, al fine di non intralciare la circolazione stradale. Dalla dichiarazione non è emersa infatti la velocità del veicolo presunto investitore. Inoltre, non si comprende la precisa posizione del teste, né si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro. Sul punto il teste ha infatti dichiarato in maniera generica: “mi trovavo sotto i porticati e a pochi metri da me ho assistito ad un incidente stradale.” Tra l'altro non può essere trascurato che il medesimo teste non ha riferito se la ciclista indossasse i prescritti presidi di sicurezza ovvero i caschetti oppure se la bicicletta fosse dotate di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere necessariamente adottate da chi guida una bicicletta. La genericità della dichiarazione testimoniale resa non consente di affermare che sia stata raggiunta in giudizio prova adeguata e sufficiente in merito alla dinamica del sinistro e pertanto non è possibile neppure comprendere in che misura le parti coinvolte abbiano inciso nella verificazione del sinistro.
Ciò precisato va detto che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare
l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”. (Cassazione civile sez. III 29 aprile 2006 n. 10031).
La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III, 15/06/2006).
In definitiva, le dichiarazioni rese dal teste sono estremamente generiche e Testimone_1 dalle stesse non è possibile comprendere come si siano svolti i fatti relativi al sinistro e quale sia l'effettiva responsabilità imputabile al conducente del veicolo coinvolto.
Va precisato che nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, con successivo intervento del fondo vittime della strada, la prova del fatto storico deve risultare più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la possibilità materiale di provar una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore.
Dunque, la genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso e la mancanza di ulteriori riscontri probatori non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
In definitiva, in considerazione delle risultanze emerse nel corso del procedimento questo giudice ritiene di rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Le spese
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
- e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa,
così provvede:
• rigetta l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
• nulla per le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete