Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 854/2025 RGAC TRA
, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della Controparte_1 rappresentato e difeso
[...] dall'avv. CARLO PALERMO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. , nelle qualità Parte_1 indicate in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' deducendo che in data CP_2
25.01.2025 l'istituto gli ha notificato le seguenti ordinanze ingiunzione: n. ROI-6058, relativa ad atto di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2012 e notificato a quale debitore principale il Parte_1
17.02.2017 e n. R0I6627 relativa ad avviso di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2012, notificato alla il 22.02.2017 quale obbligata CP_1 in solido;
n. ROI-6060, relativa ad atto di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2013 e notificato a quale debitore principale il Parte_1
17.02.2017 e n. R0I6628 relativa ad avviso di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2013, notificato alla il 22.02.2017 quale obbligata CP_1 in solido;
n. ROI-6059, relativa ad atto di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2014 e notificato a quale debitore principale il Parte_1
17.02.2017 e n. R0I6629 relativa ad avviso di accertamento del 13.02.2017,
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n. ROI-6055, relativa ad atto di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2015 e notificato a quale debitore principale il Parte_1
17.02.2017 e n. R0I6626 relativa ad avviso di accertamento del 13.02.2017, riferito all'anno 2015, notificato alla il 22.02.2017 quale obbligata CP_1 in solido. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 e la prescrizione dei crediti azionati (sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali). Ha concluso con domanda di annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte. Si è costituito l' e ha dedotto l'infondatezza del ricorso sul rilievo che i CP_2 provvedimenti oggetto della domanda contengono solo una rettifica degli importi delle sanzioni già applicate in precedenza con ordinanze ingiunzione ritualmente notificate e non opposte. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. Le parti depositavano le note di trattazione scritta rispettivamente il 19.05.2025 ed il 09.05.2025.
La domanda è infondata. L ha riscontrato l'avvenuta notifica al ricorrente nelle date del CP_2
18.02.2022 e del 04.03.2022 di otto ordinanze ingiunzione relative all'omesso versamento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 di ritenute previdenziali ed assistenziali. Le ordinanze ingiunzione notificate nel 2022 non sono state opposte (e sul punto non vi è contestazione) nel termine perentorio di giorni trenta previsto (a pena di inammissibilità) dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011. Le ordinanze, pertanto, sono divenute definitive. I provvedimenti notificati il 25.01.2025 non possono ritenersi quali nuove ordinanze ingiunzioni per le medesime violazioni, ma esclusivamente quali atti di rettifica degli importi originariamente richiesti, ridotti nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 2 8 (introdotto dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023) secondo il quale: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Ne consegue, atteso il carattere definitivo delle ordinanze ingiunzione notificate nel 2022, che la parte è decaduta dalla facoltà di sollevare questioni che avrebbe dovuto porre in un giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzione e tra queste la questione della decadenza dell'art. 14 della L. 689/81 e la questione della prescrizione maturata fino alla loro notifica (si ripete eseguita nelle date del 18.02.2022 e del 04.03.2022). Una diversa soluzione, infatti, consentirebbe di aggirare la norma di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 nella parte in cui prevede appunto un termine perentorio di decadenza (“L'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione” (Cass. Sez. L. ordinanza n.
25991 del 16/11/2020). Con l'odierno ricorso, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto far valere solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica nel 2022 delle ordinanze ingiunzione (ma nessuna prescrizione si è compiuta attesa la notifica dei provvedimenti di rettifica dell'importo delle sanzioni nel 2025) o articolare censure in merito all'importo rettificato (ma tale questione non è stata sollevata nel presente giudizio). Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 20/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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