Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 della convenzione stessa.