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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 13 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 690/2019 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Pt_27
,
[...] Parte_28 Parte_29 Pt_30
, , , ,
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_33
rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Pollicino e Eugenia Saraceno, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Germanà, giusta procura in atti;
1
RESISTENTI
OGGETTO: rimborso indennità chilometrica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.02.2019 i ricorrenti riassumevano il giudizio instaurato innanzi al Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G. (nrg 1394/2014) in cui il giudice adito con provvedimento del 15.01.2019 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina.
I ricorrenti, in parte medici e in parte infermieri professionali, premettevano di essere dipendenti dell' idonei alla selezione per il personale da assegnare alla Controparte_2 rete territoriale per l'emergenza del Servizio Urgenza Emergenza 118 (SUES 118) destinati negli anni a svolgere il servizio sui mezzi di soccorso stazionati nel comune di
ZZ, e che per tale servizio avevano ricevuto per oltre un decennio un rimborso chilometrico dall' resistente. CP_2
Riferivano che con nota n. 4355 del 30.12.2013 il aveva disposto la sospensione CP_2
immediata del rimborso spese di viaggio per il raggiungimento delle postazioni 118, nonché a decorrere dal 01.09.2009 il recupero delle somme ad oggi percepite dal personale dipendente che presta servizio in incentivazione presso le postazioni 118 a titolo di rimborso per spese di viaggio.
Osservavano che con distinte note del 05/06.02.2014 l' aveva Controparte_3
fatto presente ai ricorrenti che, a seguito di accesso ispettivo dei NAS di Catania era stata disposta la sospensione immediata dei rimborsi spese per il raggiungimento della postazione e espletamento del servizio 118 e che, a decorrere da Marzo 2014 si sarebbe proceduto (anche per i sanitari) al recupero delle somme già corrisposte all' a CP_2
titolo di rimborsi spese 118, relativamente al periodo 01.01.2009 - 31.12.2013.
Evidenziavano che, nonostante le diffide, l' aveva proceduto al recupero delle CP_3
somme con diverse modalità per i dipendenti interessati, in maniera illegittima e ingiusta.
Richiamavano le normative e le circolari che disciplinavano il servizio di emergenza Sues
118, e in particolare le circolari n. 913 del 08.02.1997 e la circolare n. 1086 del 18.07.2002 che prevedevano il rimborso chilometrico per gli accessi alle postazioni del Sues.
Esponevano che in ragione delle circolari e delle disposizioni contrattuali il personale aveva legittimamente fruito del rimborso chilometrico, erogato anche per identiche fattispecie.
2 Deducevano che il comportamento concludente del , desumibile da un costante e CP_2
prolungato pagamento del rimborso e il conseguente affidamento ingenerato, evidenziavano la palese illegittimità degli atti impugnati relativamente alla disposizione del recupero delle somme corrisposte, non sussistendo alcuna ipotesi di indebita erogazione di denaro pubblico.
Evidenziavano, inoltre, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero ex art. 2033
c.c. per il periodo successivo all'anno 2010 (per il personale sanitario) e successivo al settembre 2013 (per il personale infermieristico).
Osservavano che dal comportamento tenuto dall' (violazione del principio Controparte_2
di buona fede e correttezza, violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento) scaturiva il loro diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, da commisurarsi nelle somme trattenute e versate nel corso del giudizio e dei danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti da quantificarsi in via equitativa.
Tanto premesso, chiedevano di accertare e dichiarare illegittimi, illeciti, errati, inefficaci e privi di effetti, tutti i provvedimenti adottati dall' ; accertare e dichiarare Controparte_2 illegittima, errata e ingiusta l'azione posta in essere ex art. 2033 c.c. tendente al recupero delle somme corrisposte dal 01.01.2009 al 31.12.2013 per gli accessi alla postazione Sues
118 di ZZ e per l'effetto, condannare l' alla restituzione di tutti CP_4 CP_2
gli importi trattenuti e versati;
accertare e ritenere il diritto degli infermieri professionali al pagamento del rimborso chilometrico e pedaggio autostradale per gli accessi alla postazione 118 di ZZ illegittimamente sospeso e, per l'effetto, condannare l' CP_2
al pagamento di quanto effettivamente dovuto da Ottobre 2013 sino ad Aprile
[...]
2015; accertare il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, commisurati all'importo trattenuto e versato e dei danni non patrimoniali subiti;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
2. Con memoria depositata in data 08.06.2020 si costituiva in giudizio l NT
, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo l'oggetto
[...] della controversia i provvedimenti assunti dall' tendenti al Controparte_2
recupero delle somme corrisposte, dal 1 ° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, ai ricorrenti, sanitari e infermieri professionali dipendenti dalla stessa Azienda, che prestano attività in servizi di emergenza urgenza - c.d. area critica - per gli accessi alla postazione SUES 118 di ZZ (spesa rimborso chilometrico e pedaggio autostradale) e, come tali, da ascrivere esclusivamente alla responsabilità di quest'ultima, competente all'adozione dei singoli atti di gestione del personale.
3 Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. Con memoria depositata in data 21.09.2020 si costituiva in giudizio l' , Controparte_2
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva essendo l' il vero titolare sostanziale del rapporto, l'unico che infatti fornisce NT
pure la provvista economica e nei cui confronti può e deve essere invocato il diritto al rimborso delle spese di viaggio.
Eccepiva inoltre la nullità del ricorso sotto il profilo dell'assoluta genericità e per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso, osservando che le circolari dell' hanno riconosciuto il rimborso per il costo chilometrico NT
sostenuto esclusivamente per l'uso delle autoambulanze e che con le deliberazioni n. 202 e
282, il Direttore Generale dell' aveva correttamente annullato gli atti di Controparte_2
liquidazione dei rimborsi corrisposti e, quindi, disposto ripetizione/recupero delle somme indebitamente corrisposte deducendone la necessità ineludibile di pubblico interesse.
Con riferimento alla posizione del dott. , in quiescenza, chiedeva, previo il Parte_29
riconoscimento del diritto della resistente alla ripetizione delle somme, la condanna alla restituzione della somma di euro 2.053.20, già corrisposti a titolo di rimborso come risultante dalle buste paga dei mesi di ottobre 2010 (per euro 1212.00) e di gennaio 2011
(per euro 841.20), oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettiva restituzione.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
di ritenere e dichiarare che il dott. deve restituire all' resistente i Parte_29 CP_2
rimborsi delle spese di viaggio corrispostigli, come da specifica delle buste paga dei mesi di ottobre 2010 e gennaio 2011, per complessivi Euro 2053,20, e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione del detto importo in favore dell' resistente, con la maggiorazione CP_2 degli interessi maturati e maturandi sino al dì dell'effettiva restituzione;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che i ricorrenti hanno diritto al rimborso delle spese dì viaggio reclamate, con la conseguente illegittimità della ripetizione di indebito effettuata dalla resistente in via amministrativa, condannare l'Assessorato alla
Salute della Regione siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, al rimborso di tutte le somme che l' in persona del Direttore Generale legale Parte_34
rappresentante pro tempore, dovesse essere condannata a corrispondere ai ricorrenti, a qualunque titolo e comunque condannare l'Assessorato alla Salute della Regione siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, al rimborso di tutte le somme già corrisposte ai
4 ricorrenti a titolo di rimborso spese di viaggio per raggiungere la postazione di emergenza del di ZZ. Spese vinte. Pt_35
4. L'udienza del 13 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di nullità del ricorso per asserita violazione dell'art. 414 c.p.c., e comunque rilevabile d'ufficio.
Essa è destituita di fondamento, considerando che dall'atto introduttivo del ricorso appaiono chiaramente individuabili sia il petitum che la causa petendi, così consentendo alla controparte di difendersi adeguatamene.
6. Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , tenuto Controparte_2
conto della circostanza che le delibere impugnate aventi oggetto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità chilometrica sono state adottate dall' nel CP_2
rispetto della propria autonomia gestionale, ascrivendosi esclusivamente alla responsabilità di quest'ultima.
Va invece rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' , ente al NT quale compete soltanto la regolamentazione delle circolari per l'erogazione dei rimborsi e considerato che il giudizio ha per oggetto i provvedimenti assunti dall'
[...]
tendenti al recupero delle somme corrisposte dal 2009 al 2013. Controparte_2
7. Si osserva come nessuna fonte di rango primario (ovvero nessuna disposizione di legge nazionale o regionale o atti equiparati) preveda il diritto al rimborso chilometrico invocato dagli odierni ricorrenti.
Fatta tale premessa, bisogna aver riguardo alla normativa regolante la materia in oggetto, la quale ha chiaramente subito una netta evoluzione.
Si è infatti passati dalle previsioni della circolare n.913 del 1997, poi trasposte nella circolare 1086 del 2002, al D.A. n. 2416 del 2016.
La materia risulta disciplinata in prima battuta dalla circolare dell'Assessorato alla n. 913 dell'8 febbraio 1997, la quale – nel regolamentare l'attivazione in via sperimentale e provvisoria del Servizio di urgenza emergenza 118 – prevede che le individuate CP_2
dovranno prioritariamente utilizzare ambulanze delle della propria Controparte_6 provincia e soltanto nell'ipotesi in cui queste ultime dovessero essere insufficienti ricorrere alla stipula di convenzioni con i soggetti abilitati, ovviamente al prezzo più basso riscontrato nel mercato.
Ciò premesso, nella circolare vengono individuati i costi medi nella misura seguente:
Ambulanza tipo A o B h/24 con autista ed almeno 1 soccorritore a bordo. 1) Costo
5 forfettario mensile £ 4.840.000 per piena disponibilità h24 2) Rimborso chilometrico: - per percorrenze entro i 30 km £ 45.000 - per percorrenze oltre i 30 km 1.250 per km.
Successivamente nel paragrafo intitolato “Personale” si prevede che il personale medico ed infermieristico […] dovrà essere reperito interamente nelle Aziende delegate e nelle
Aziende della Provincia di pertinenza ed impiegato attraverso l'utilizzo di strumenti ordinari o straordinari previsti dalla normativa vigente”.
A tal riguardo viene precisato che è facoltà delle Aziende ricorrere all'istituto dell'incentivazione secondo i parametri di seguito indicati calcolati per turni di 6 ore:
Medici – costo lordo per turno h/6 £ 210.000 Infermieri – costo lordo per turno h/6 £
108.000 Autisti e Ausiliari – costo lordo per turno h/6 93.000.
L' avrebbe poi dovuto quantificare il costo del ricorso all'istituto CP_2 dell'incentivazione, secondo i parametri sopra definiti, e comunicarlo all'Assessorato per la predisposizione della relativa copertura finanziaria.
Risulta inoltre documentato che, a seguito dell'incontro del 7 agosto 2002 tra i
Rappresentanti delle OO.SS. , e il Dirigente del Servizio, è stato concordato Pt_36
l'incremento della tariffa oraria nella misura di € 25,00.
Tale accordo è stato poi richiamato nella circolare dell'Assessorato per la Sanità n. 1094 del 28 agosto 2002, ove è stato chiarito che a partire dall'1 luglio 2002 il compenso orario che deve essere corrisposto per l'attività libero professionale in incentivazione, al di fuori dell'orario di lavoro, per il servizio prestato per il SUES 118 dagli infermieri e Ausiliari è il seguente: Infermieri tariffa oraria in euro 25,00.
In tale circolare è stato poi specificato: “Per quanto riguarda il rimborso chilometrico per gli accessi si ribadiscono gli importi indicati nella circolare n. 93 dell'8 febbraio 1997 che, per maggiore chiarimento, si riportano qui di seguito;
per percorrenze entro i 30 km saranno corrisposte Euro 23,24; per percorrenze oltre i 30 km saranno corrisposte Euro
0,65 per km”.
Tanto dedotto, si osserva che la giurisprudenza di merito – alla quale questo giudice intende aderire – ha chiarito che “la previsione di uno specifico rimborso chilometrico, anche per tale tipologia di personale, era espressamente contemplata nella circolare assessoriale n. 913 del 8 febbraio 1997 in favore di tutto il personale addetto al servizio.
La richiamata circolare regolamentava, infatti, l'attivazione, in via sperimentale e provvisoria del servizio di urgenza-emergenza 118 prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra le aziende appositamente individuate dall'Assessorato sulla base dell'ubicazione della centrale operativa e le aziende sanitarie provinciali che avevano la disponibilità del personale di ruolo e dei mezzi di soccorso. Se, dunque, il personale
6 doveva essere reperito dalle aziende delegate ed impiegato attraverso l'utilizzo di strumenti ordinari e straordinari previsti dalla normativa contrattuale vigente, senza poter considerare (nel caso in cui le aziende fossero ricorse al sistema dell'incentivazione, come avvenuto nella presente fattispecie) le ore prestate nel servizio nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente, appare evidente che già la circolare prevedeva che le ore impiegate per il servizio 118 fossero rese al di fuori del normale orario lavorativo e, ciò nondimeno, per esse non solo era previsto uno specifico compenso orario (diversificato secondo la professionalità dell'operatore) ma anche il rimborso chilometrico” (Corte
d'Appello di Messina 20 marzo 2019, n. 108).
Il contenuto delle predette circolari risulta superato solo con le modifiche introdotte in materia dal D.A. 2416 di rimodulazione delle tariffe dei medici ed infermieri, dipendenti del SSR, in incentivazione nell'ambito del servizio di emergenza urgenza 118.
Il decreto assessoriale prevede infatti all'art 3 che con decorrenza 2017 1. “per le prestazioni rese in incentivazione dal personale medico ed infermieristico nell'ambito del sistema di emergenza urgenza 118 della Sicilia, non è previsto alcun ulteriore rimborso o buono pasto ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 2.
2. per le prestazioni rese in incentivazione dal personale sanitario per l'attività di elisoccorso presso le elibasi di Lampedusa e Pantelleria, l'ARNAS Civico di Palermo, competente per bacino, è autorizzata a stipulare nel rispetto della normativa vigente, idonea convenzione con strutture alberghiere locali di Lampedusa e Pantelleria allo scopo di garantire a detto personale il vitto e l'alloggio. La stessa azienda provvederà a stipulare con le Compagnie navali ed aeree che garantiscono i collegamenti con la terraferma da Lampedusa e da Pantelleria, idonee convenzioni per consentire il trasbordo senza oneri a carico diretto dei sanitari”.
Solo da tale momento, pertanto, è stato definitivamente chiarito che al personale non spettava nessun ulteriore rimborso, essendo prevista un'indennità omnicomprensiva per lo svolgimento della funzione.
Nel caso di specie, il periodo in cui i ricorrenti hanno svolto la propria attività ricade sino al 2013 per i medici e sino al 2015 per gli infermieri professionali.
Per tale periodo deve infatti ritenersi ancora vigente la disciplina provvisoria contenuta nella circolare del 1997, i cui principi sono stati poi, come detto, integralmente trasposti e richiamati nella successiva circolare del 2002.
Il recupero delle somme disposto dall' risulta pertanto illegittimo, attesa Controparte_2
la vigenza per il periodo delle circolari esaminate.
7 Va poi rilevato che l' con le deliberazioni n. 202 e 282, rispettivamente, del 10 e CP_2
20 marzo 2014, il Direttore Generale dell' ha acclarato la non Controparte_2
dovutezza del rimborso delle spese di viaggio e, conseguentemente, la ripetizione/recupero di quelle corrisposte, adducendo come motivazione del recupero la visita ispettiva dei Nas di Catania del 16.12.2013 riguardante la documentazione delle spese per il rimborso al personale impiegato nel Sues 118.
Detto verbale è stato acquisito nel corso del giudizio, e dal contenuto dello stesso non è emerso alcun comportamento illecito da parte del personale tale da giustificare la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di rimborso.
Dalle dichiarazioni del Dirigente Amministrativo dell' contenute nel verbale, CP_2 infatti, viene specificato che “in ordine al rimborso delle indennità delle spese
“carburante” per ogni chilometro di percorrenza dalla residenza di ogni dipendente alla sede di servizio, quest'Area economica riconosce ed eroga detto indennizzo al personale che ne fa richiesta, in base alle seguenti disposizioni: - Circolare n. 913 del
08.02.1997:”attività di emergenza-urgenza 118 – attivazione del servizio in via sperimentale, successivamente modificata dalla circolare n. 1806, nello stabilire il compenso per gli operatori che prestano tale attività, prevedeva un rimborso chilometrico per gli accessi…. relativamente alla procedura di erogazione di detta indennità, si precisa che il Dott. in qualità di Direttore dell'Unità Operativa della Centrale CP_7
Operativa 118, vista le richieste di rimborso esitate dai rispettivi dipendenti. Quindi vengono trasmesse a questo Trattamento economico al fine delle opportune verifiche e conseguente liquidazione con gli emolumenti stipendiali. Ad ogni richiesta il dipendente allega gli eventuali scontrini pagamento del pedaggio autostradale, oppure le ricevute se utilizza il Telepass. Mentre per il pagamento del carburante, viene stabilito da questo ufficio in base al regolamento aziendale, stabilendo la cifra del costo del carburante moltiplicato per i chilometri effettuati durante i turni mensili del dipendente”.
La difesa dei ricorrenti ha poi evidenziato che a seguito dell'accesso ispettivo nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dell' , per cui era stato ritenuto Controparte_2 legittimo l'operato dell' CP_2
L'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare '' per il caso di un'obbligazione pecuniaria '' sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio.
8 Nel caso di specie, pertanto, l'azione di recupero delle somme risulta illegittima e va disposto l'annullamento delle determinazioni volte alla restituzione delle somme erogate a titolo di indennità chilometriche.
8. Per quanto riguarda, poi, gli infermieri professionali che hanno continuato a svolgere attività presso il Sues 118 di ZZ sino ad aprile 2015, essi hanno diritto al pagamento di quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità di rimborso chilometrico, tenuto conto che sino al 2016 non era stata adottata una specifica disciplina per definire i rimborsi destinati al personale impegnato nel Sues.
9. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali, va precisato che in tema di risarcimento danni, il danno non patrimoniale, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Infatti, per determinare il diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale, occorre dare prova del danno subito e del nesso di causalità tra il trattamento illecito ed il danno stesso.
Va quindi ritenuto che i lamentati danni esistenziali, genericamente allegati, non siano ricollegabili al comportamento della resistente. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata.
9. In ragione delle superiori considerazioni l' va condannata alla Controparte_2
restituzione di tutti gli importi trattenuti e versati a titolo di indennità chilometrica per il periodo 2009-2013; va inoltre dichiarato il diritto degli infermieri professionali al pagamento del rimborso chilometrico e pedaggio autostradale per gli accessi alla postazione 118 di ZZ e condannata l' al pagamento di quanto Controparte_2
effettivamente dovuto da Ottobre 2013 sino ad Aprile 2015. La domanda di risarcimento danno va invece rigettata.
10. Va conseguentemente rigettata la domanda dell' di restituzione delle Controparte_2
somme erogate al dott. per rimborsi delle spese di viaggio corrispostigli, Parte_29
per complessivi euro 2053,20.
11. Le spese, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, della oggettiva ambiguità del testo delle circolari e della complessità delle questioni trattate, devono essere compensate per 1/3 con condanna dell' al pagamento dei restanti 2/3 in Controparte_2
favore dei ricorrenti.
Va disposta la compensazione delle spese tra le parti e l' . NT
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
9 - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato alla Salute della Regione
Siciliana;
- condanna l' alla restituzione di tutti gli importi trattenuti e Controparte_2
versati a titolo di indennità chilometrica per il periodo 2009-2013;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della indennità chilometrica prevista dalla circolare n. 913 dell'08/02/1997 nonché dalla circolare n. 1086 del
18/07/2002 nella misura indicata in ricorso per gli infermieri professionali sino ad Aprile
2015;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì l' alla rifusione di 2/3 delle spese di lite in favore dei Controparte_2
ricorrenti che liquida- già ridotte – in € 172,60 per spese ed € 6.171,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota;
- compensa le spese tra le parti e l' . NT
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 14 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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