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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4143/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gaetano RT C.F._1
Antonio Cosenza, domiciliata in Scafati alla via Giovanni XXIII;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Rachele Vitolo, domiciliata in Sarno alla Via Roma n. 59; P.IVA_1
CONVENUTA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza odierna le parti si sono riportate a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 11.11.2024 da RT nei confronti di , con
[...] Controparte_1 riferimento all'atto di precetto di pagamento di euro 61.833,45 (di euro 20.385,41 quale sorta capitale ed il residuo quali interessi e spese) da quest'ultima notificato nei confronti di RT
(quale erede di ). RS
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 4228/2014 della Corte di appello di
Napoli, con la quale, per quanto qui rileva ed in solido con le altre persone indicate in sentenza (tra le quali nata il [...]), veniva condannato “a pagare alla RT RS
[...
[...] [ la somma di euro 20.385,41, oltre interessi legali Parte_2 sulle somme e con le decorrenze indicate in motivazione, in proporzione delle rispettive quote ereditarie”.
Dopo aver dedotto di aver accettato in data 06.12.2010 con beneficio d'inventario l'eredità della zia (deceduta il 25.03.2007, eredità alla quale aveva invece rinunciato suo padre RT
) e, viceversa, di avere in data 10.02.2017 rinunciato all'eredità del padre RS
(deceduto il 26.01.2017), ha chiesto in via cautelare la RS RT sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto della società precettante di agire in executivis nei suoi confronti per i seguenti motivi:
1) inesistenza di un titolo esecutivo, atteso che destinatari dell'obbligazione di pagamento di cui alla citata sentenza n. 4228/2014 sono soltanto (la cui eredità è stata accettata RT con beneficio d'inventario) e (alla cui eredità l'opponente ha rinunciato) e RS che, sotto un diverso profilo, non ha mai partecipato al giudizio di RT appello introdotto il 24.09.2007 e definito con la pronuncia n. 4228/2014;
2) eccessività dell'importo precettato, in quanto gli interessi ammontano a complessivi euro
33.339,48, anziché al maggior importo di euro 41.251,06 indicato nell'intimazione di pagamento;
3) unitamente al precetto finora in esame, la società opposta ha notificato una ulteriore intimazione di pagamento nella quale non è riportato il nominativo di con RT conseguente nullità di quest'ultimo.
Con comparsa depositata il 15.02.2025 si è costituita la
[...]
, la quale ha preliminarmente convenuto con la controparte in ordine Controparte_1 all'invalidità dell'atto di precetto erroneamente allegato a quello effettivamente rivolto dall'odierna opponente.
Per il resto, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni:
1) l'atto di precetto è stato notificato a quale erede di RT RS
(padre) e non di (zia): cfr. pag. 3 della comparsa di costituzinoe;
[...] RT
2) in data 06.12.2010 ha accettato l'eredità di per RT RT rappresentazione di (che invece aveva rinunciato a tale eredità). Ne RS deriva che è nulla e/o inefficace la successiva rinuncia di all'eredità RT di datata 26.01.2017, in quanto “gli eredi per rappresentazione non RS possono rinunciare all'eredità dell'erede che rappresentano: o accettano o rinunciano in proprio” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
2 3) correttezza della somma precettata.
Con ordinanza del 4.4.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti dell'opponente e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione va accolta.
Invero, come già osservato, la sentenza n. 4228/2014 reca la condanna – in via solidale ed unitamente ad altri soggetti – di e . RT RS
Orbene, premesso che, come si legge dagli atti di causa e confermato anche dalla società opposta, l'intimazione di pagamento è stata rivolta a quale erede (non di RT
bensì di) , nel caso di specie l'opponente ha dedotto e RT RS documentato di aver accettato con beneficio d'inventario e per rappresentazione del padre RS
l'eredità della zia , così come di aver rinunciato all'eredità di quest'ultimo.
[...] RT
Da tanto consegue che non è erede di . RT RS
Sul punto, è infondata l'eccezione di parte opposta circa l'invalidità e/o inefficacia della rinuncia all'eredità di da parte di in quanto l'art. 468 co. RS RT
2 c.c. prevede espressamente che la successione per rappresentazione è ammessa anche qualora l'erede per rappresentazione abbia rinunciato all'eredità del cd. rappresentato (“i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano”).
Sotto un diverso ma convergente profilo, la Corte di Cassazione ha più precisato che “il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente
(rappresentato), che non possa o non voglia accettare l'eredità, ex art. 467 cod. civ., succede direttamente al de cuius (Cass., Sez. 2, 15/1/2015, n. 594; Cass., Sez. 2, 07/10/2004, n. 20018) e si considera chiamato all'eredità dalla data di apertura della successione, anche quando subentri per effetto della rinuncia all'eredità del rappresentato, la quale ha, infatti, efficacia ex tunc (Cass., Sez. 3,
18/9/2015, n. 18319), senza che muti l'oggetto della delazione dell'eredità, che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato (Cass., Sez. 2, 07/10/2004, n. 20018)” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 3140/2025).
In altre parole, quando il rappresentato rinuncia all'eredità del de cuius, nell'eredità di quest'ultimo il cd. rappresentante succede in via diretta con effetti ex tunc, senza che ad una diversa conclusione conduca la circostanza che il cd. rappresentante abbia rinunciato all'eredità del cd. rappresentato.
3 Volendo applicare al caso di specie i principi sopra illustrati, è erede RT
(beneficiata) di e non di . RT RS
Per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto di Controparte_1
di agire in executivis – sulla base del titolo oggetto del precetto opposto - nei
[...] confronti di per i debiti in capo a . RT RS
Al riguardo, va rilevata l'inconferenza agli odierni fini di quanto eccepito dalla società opposta a pag. 2 della memoria conclusiva, ossia che “l'opponente, insieme alla sorella , Parte_3 in rappresentanza del padre , è subentrata nel debito della zia, signora , ex Per_1 RT tunc unitamente agli altri eredi, sebbene nei limiti dell'accettazione con beneficio d'inventario”.
Difatti, poiché il precetto è stato notificato a esclusivamente quale erede RT di , oggetto dell'odierno è soltanto la legittimità di tale intimazione di pagamento, RS con la conseguenza che le conseguenze derivanti dall'accettazione beneficiata dell'eredità di esulano dal thema decidendum. Controparte_2
Parimenti irrilevante è il richiamo di parte opposta agli artt. 485, 519 e 525 c.c. asseritamente dimostrativi dell'inefficacia e/o nullità della rinuncia all'eredità di da parte di RS
RT
Trattasi, difatti, di disposizioni inapplicabili al caso di specie, atteso che l'art. 485 c.c. riguarda l'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario (laddove l'eredità di è stata RS rinunciata), l'art. 519 c.c. disciplina le modalità di espressione della dichiarazione di rinuncia all'eredità e l'art. 585 c.c. la possibilità di revocare tale dichiarazione.
I restanti motivi di opposizione sono assorbiti, ferma la necessità di dichiarare la nullità del precetto di pagamento di euro 13.032,31 pacificamente rivolto a soggetti terzi e solo per errore notificato all'odierna opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione;
2) dichiara l'inesistenza del diritto di Controparte_1
di agire in executivis – sulla base del titolo oggetto del precetto opposto - nei confronti di
[...] per i debiti in capo a;
RT RS
3) dichiara la nullità del precetto di pagamento di euro 13.032,31;
4 4) condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi RT ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge,
Nocera Inferiore, 11.09.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4143/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gaetano RT C.F._1
Antonio Cosenza, domiciliata in Scafati alla via Giovanni XXIII;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Rachele Vitolo, domiciliata in Sarno alla Via Roma n. 59; P.IVA_1
CONVENUTA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza odierna le parti si sono riportate a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 11.11.2024 da RT nei confronti di , con
[...] Controparte_1 riferimento all'atto di precetto di pagamento di euro 61.833,45 (di euro 20.385,41 quale sorta capitale ed il residuo quali interessi e spese) da quest'ultima notificato nei confronti di RT
(quale erede di ). RS
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 4228/2014 della Corte di appello di
Napoli, con la quale, per quanto qui rileva ed in solido con le altre persone indicate in sentenza (tra le quali nata il [...]), veniva condannato “a pagare alla RT RS
[...
[...] [ la somma di euro 20.385,41, oltre interessi legali Parte_2 sulle somme e con le decorrenze indicate in motivazione, in proporzione delle rispettive quote ereditarie”.
Dopo aver dedotto di aver accettato in data 06.12.2010 con beneficio d'inventario l'eredità della zia (deceduta il 25.03.2007, eredità alla quale aveva invece rinunciato suo padre RT
) e, viceversa, di avere in data 10.02.2017 rinunciato all'eredità del padre RS
(deceduto il 26.01.2017), ha chiesto in via cautelare la RS RT sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto della società precettante di agire in executivis nei suoi confronti per i seguenti motivi:
1) inesistenza di un titolo esecutivo, atteso che destinatari dell'obbligazione di pagamento di cui alla citata sentenza n. 4228/2014 sono soltanto (la cui eredità è stata accettata RT con beneficio d'inventario) e (alla cui eredità l'opponente ha rinunciato) e RS che, sotto un diverso profilo, non ha mai partecipato al giudizio di RT appello introdotto il 24.09.2007 e definito con la pronuncia n. 4228/2014;
2) eccessività dell'importo precettato, in quanto gli interessi ammontano a complessivi euro
33.339,48, anziché al maggior importo di euro 41.251,06 indicato nell'intimazione di pagamento;
3) unitamente al precetto finora in esame, la società opposta ha notificato una ulteriore intimazione di pagamento nella quale non è riportato il nominativo di con RT conseguente nullità di quest'ultimo.
Con comparsa depositata il 15.02.2025 si è costituita la
[...]
, la quale ha preliminarmente convenuto con la controparte in ordine Controparte_1 all'invalidità dell'atto di precetto erroneamente allegato a quello effettivamente rivolto dall'odierna opponente.
Per il resto, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni:
1) l'atto di precetto è stato notificato a quale erede di RT RS
(padre) e non di (zia): cfr. pag. 3 della comparsa di costituzinoe;
[...] RT
2) in data 06.12.2010 ha accettato l'eredità di per RT RT rappresentazione di (che invece aveva rinunciato a tale eredità). Ne RS deriva che è nulla e/o inefficace la successiva rinuncia di all'eredità RT di datata 26.01.2017, in quanto “gli eredi per rappresentazione non RS possono rinunciare all'eredità dell'erede che rappresentano: o accettano o rinunciano in proprio” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
2 3) correttezza della somma precettata.
Con ordinanza del 4.4.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti dell'opponente e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione va accolta.
Invero, come già osservato, la sentenza n. 4228/2014 reca la condanna – in via solidale ed unitamente ad altri soggetti – di e . RT RS
Orbene, premesso che, come si legge dagli atti di causa e confermato anche dalla società opposta, l'intimazione di pagamento è stata rivolta a quale erede (non di RT
bensì di) , nel caso di specie l'opponente ha dedotto e RT RS documentato di aver accettato con beneficio d'inventario e per rappresentazione del padre RS
l'eredità della zia , così come di aver rinunciato all'eredità di quest'ultimo.
[...] RT
Da tanto consegue che non è erede di . RT RS
Sul punto, è infondata l'eccezione di parte opposta circa l'invalidità e/o inefficacia della rinuncia all'eredità di da parte di in quanto l'art. 468 co. RS RT
2 c.c. prevede espressamente che la successione per rappresentazione è ammessa anche qualora l'erede per rappresentazione abbia rinunciato all'eredità del cd. rappresentato (“i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano”).
Sotto un diverso ma convergente profilo, la Corte di Cassazione ha più precisato che “il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente
(rappresentato), che non possa o non voglia accettare l'eredità, ex art. 467 cod. civ., succede direttamente al de cuius (Cass., Sez. 2, 15/1/2015, n. 594; Cass., Sez. 2, 07/10/2004, n. 20018) e si considera chiamato all'eredità dalla data di apertura della successione, anche quando subentri per effetto della rinuncia all'eredità del rappresentato, la quale ha, infatti, efficacia ex tunc (Cass., Sez. 3,
18/9/2015, n. 18319), senza che muti l'oggetto della delazione dell'eredità, che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato (Cass., Sez. 2, 07/10/2004, n. 20018)” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 3140/2025).
In altre parole, quando il rappresentato rinuncia all'eredità del de cuius, nell'eredità di quest'ultimo il cd. rappresentante succede in via diretta con effetti ex tunc, senza che ad una diversa conclusione conduca la circostanza che il cd. rappresentante abbia rinunciato all'eredità del cd. rappresentato.
3 Volendo applicare al caso di specie i principi sopra illustrati, è erede RT
(beneficiata) di e non di . RT RS
Per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto di Controparte_1
di agire in executivis – sulla base del titolo oggetto del precetto opposto - nei
[...] confronti di per i debiti in capo a . RT RS
Al riguardo, va rilevata l'inconferenza agli odierni fini di quanto eccepito dalla società opposta a pag. 2 della memoria conclusiva, ossia che “l'opponente, insieme alla sorella , Parte_3 in rappresentanza del padre , è subentrata nel debito della zia, signora , ex Per_1 RT tunc unitamente agli altri eredi, sebbene nei limiti dell'accettazione con beneficio d'inventario”.
Difatti, poiché il precetto è stato notificato a esclusivamente quale erede RT di , oggetto dell'odierno è soltanto la legittimità di tale intimazione di pagamento, RS con la conseguenza che le conseguenze derivanti dall'accettazione beneficiata dell'eredità di esulano dal thema decidendum. Controparte_2
Parimenti irrilevante è il richiamo di parte opposta agli artt. 485, 519 e 525 c.c. asseritamente dimostrativi dell'inefficacia e/o nullità della rinuncia all'eredità di da parte di RS
RT
Trattasi, difatti, di disposizioni inapplicabili al caso di specie, atteso che l'art. 485 c.c. riguarda l'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario (laddove l'eredità di è stata RS rinunciata), l'art. 519 c.c. disciplina le modalità di espressione della dichiarazione di rinuncia all'eredità e l'art. 585 c.c. la possibilità di revocare tale dichiarazione.
I restanti motivi di opposizione sono assorbiti, ferma la necessità di dichiarare la nullità del precetto di pagamento di euro 13.032,31 pacificamente rivolto a soggetti terzi e solo per errore notificato all'odierna opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione;
2) dichiara l'inesistenza del diritto di Controparte_1
di agire in executivis – sulla base del titolo oggetto del precetto opposto - nei confronti di
[...] per i debiti in capo a;
RT RS
3) dichiara la nullità del precetto di pagamento di euro 13.032,31;
4 4) condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi RT ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge,
Nocera Inferiore, 11.09.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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