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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 1760/2021 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento ex art. 9 l. n. 898/1970 promosso da (C.F.: Parte_1
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Antonio Laghi n. 29/01, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO DI DONATO, nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO
SANSONI, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 27.11.2024, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 9 l. n. 898/1970 depositato in data 04.06.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo Controparte_1 che, con sentenza n. 398/2020, il Tribunale di Ravenna aveva pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in data 26.07.1997, che la suddetta sentenza aveva posto a suo carico un contributo per il mantenimento delle figlie minori e pari alla somma complessiva mensile di euro 650,00, annualmente rivalutabile in Per_1 Per_2 base agli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e che, medio tempore, erano sopravvenuti accadimenti che rendevano necessaria la modifica delle condizioni economiche di divorzio.
Il ricorrente, maresciallo in servizio presso l'esercito, deduceva in particolare che la sua capacità lavorativa si era gravemente compromessa negli anni successivi al divorzio, con conseguente impossibilità di svolgere mansioni operative e di partecipare a missioni all'estero, che il suo complesso quadro di salute necessitava di molteplici accertamenti clinici e terapie ed incideva anche sulla sua situazione economica, dovendo sostenere costi notevoli per le cure e i trattamenti a cui doveva sottoporsi, e che le difficoltà economiche erano determinate altresì dal debito maturato per le competenze professionali dei legali a cui si era rivolto nel contenzioso volto all'accertamento della diminuzione della sua capacità lavorativa pari ad euro 41.210,24. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, a parziale modifica della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, di sospendere temporaneamente per due anni l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie al fine di consentirgli di estinguere la situazione debitoria pregressa, di sospendere il versamento diretto del suddetto contributo da parte del suo datore di lavoro che ha fatto seguito all'istanza presentata dalla sig.ra ai sensi CP_1 dell'art. 8, terzo comma, l n. 898/1970, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie corrispondendo alla madre l'inferiore somma mensile di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate contratte nell'interesse delle figlie, e di disciplinare il diritto di visita nei confronti delle due figlie, in considerazione dell'età delle medesime, secondo le modalità e le tempistiche scelte di volta in volta, con vittoria delle spese di lite.
In data 15.06.2021 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 06.06.2022 , eccependo la tardività Controparte_1 della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, contestando le allegazioni avversarie, con particolare riferimento alle asserite gravi infermità tali da aver determinato una contrazione retributiva del ricorrente, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il procedimento veniva istruito mediante prove documentali.
All'udienza del 12.10.2023, la difesa di parte ricorrente dava atto che il sig. era stato Pt_1 congedato dall'esercito per gravi infermità fisiche e che, allo stato, non percepiva alcuna retribuzione mentre la difesa di parte resistente dichiarava che la sig.ra era stata assunta CP_1 con contratto a tempo indeterminato e che entrambe le figlie avevano trovato un impiego a tempo determinato.
Le parti chiedevano pertanto la concessione di un termine per brevi note per dedurre in relazione alle circostanze sopravvenute e per produzioni documentali, che veniva concesso sino al 15.12.2023 dal Giudice relatore.
Dopo il deposito delle suddette note ed alcuni differimenti su richiesta delle parti per tentare di raggiungere una soluzione concordata, entrambe le difese chiedevano la concessione di un ulteriore termine per il deposito di note conclusive.
Mentre, nelle suddette note, parte resistente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, parte ricorrente, alla luce delle circostanze sopravvenute in corso di causa, modificava quelle precedentemente formulate, chiedendo in via principale al Tribunale di revocare l'assegno di mantenimento per le figlie nonché di condannare la sig.ra al CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 26.242,45 a titolo di spese straordinarie dentistiche per le figlie, pregresso debito derivante da una scrittura privata da loro sottoscritta, assegni familiari e spese per l'imbiancamento della casa familiare. All'udienza del 27.11.2024, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come la domanda di condanna della sig.ra al pagamento della somma di euro 26.242,45 traente CP_1 titolo da asseriti diversi debiti sulla medesima gravanti sia stata formulata tardivamente solo nelle note conclusive e sia pertanto del tutto inammissibile nel presente giudizio.
Nel merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti, risulta che il sig. , Pt_1 con decorrenza dal gennaio 2022, sia stato posto in congedo per infermità e collocato nella categoria della riserva ai sensi dell'art. 929, primo comma, lett. b) e secondo comma del d.lgs. n.
66/2010.
Il ricorrente ha dedotto che, a causa del suddetto congedo, non percepisce più alcun trattamento retributivo e, a supporto di tale allegazione, ha prodotto la certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022 con in allegato comunicazione del centro nazionale amministrativo dell'esercito recante come oggetto “restituzione somme percepite sine titulo 1° Mar. IZ Canino”. Nella suddetta comunicazione, si legge specificatamente quanto segue: “(c)on la lettera alla quale si fa riferimento in “a”, il ha comunicato la cessazione dal servizio, per Controparte_2 collocamento in congedo, della S.V. a decorrere dal 01/02/2022. Per quanto precede è emersa
l'attribuzione di competenze stipendiali sine titulo dei mesi da maggio 2022 a dicembre 2022 con relativi ratei di tredicesima. Eventuali elementi di informazione rettificativi di quanto indicato dovranno essere inviati entro 10 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.
Lo Stato Maggiore della Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze, con la lettera alla quale si fa riferimento in “b” (..) ha disposto - in caso di personale non più amministrato - l'integrale recupero del cedolino ed il successivo annullamento dello stesso. Ciò al fine di consentire
l'automatico riallineamento di tutte le dichiarazioni previste a livello previdenziale e fiscale. (..)
Pertanto a seguito di compensazione delle somme emerge un debito a Suo carico di euro
10.234,48”. Ebbene, dalla suddetta missiva, appare confermata l'allegazione del sig. per cui il Pt_1 collocamento in congedo avrebbe determinato la perdita integrale della retribuzione con decorrenza dal gennaio 2022.
Dalla documentazione agli atti con particolare riferimento agli estratti conto contributivi depositati da parte ricorrente (i contratti di lavoro prodotti da parte resistente, a causa delle ridotte dimensioni, non risultano leggibili), risulta altresì che la sig.ra sia stata assunta alle dipendenze della CP_1
Arcari e Co. S.r.l. con plurimi contratti a termine senza soluzione di continuità dal 20.06.2022 al
30.11.2023 e che le due figlie, già maggiorenni, siano state assunte dalla medesima società nel settembre 2023 con contratto di apprendistato di durata triennale. Come già rilevato, all'udienza del 12.10.2023, la difesa della sig.ra dava inoltre atto che quest'ultima era stata assunta con CP_1 contratto a tempo indeterminato.
Ebbene, con riferimento alla sig.ra sebbene non vi sia certezza circa la data in cui la CP_1 medesima è stata assunta a tempo indeterminato, è circostanza documentale che la medesima abbia iniziato a svolgere attività lavorativa già nel giugno 2022 e che abbia omesso di riferire tale rilevante circostanza all'udienza del 21.06.2022.
Con riferimento alle figlie, deve ritenersi che le medesime, con la stipula di un contratto di apprendistato triennale, che si presume a regime orario a tempo pieno, abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
Come evidenziato recentemente dalla Corte di Cassazione, ove sia stata dimostrato il reperimento di un'occupazione lavorativa da parte dei figli, occorre valutare se tale impiego abbia effettivamente determinato l'indipendenza economica degli stessi. Secondo la Suprema Corte, “(q)uest'ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale
(..) deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio. Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne. In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio (Cass., Sez 1, sentenza n. 24498 del
17/11/2006; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1611 del 24/1/2011). Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall'obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di “reviviscenza” qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari (Cass. Sez 2, sentenza n. 12477 delo 07/07/2004;
Cass., Sez- 1, sentenza n. 26259 del 02/12/2005 e Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 6509 del
14/03/2017). Come sopra evidenziato, infatti, alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l'originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento. Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso. In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro. Un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare. Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate” (Cass. civ. sez. I, 12.07.2022, n. 22076). Ebbene, posto che la resistente non ha né allegato né provato l'inadeguatezza dell'occupazione lavorativa in relazione alle aspettative, al titolo di studio o alle ambizioni delle figlie, e che il contratto di lavoro da loro sottoscritto, seppur a tempo determinato, è di lunga durata, deve fondatamente presumersi che le stesse abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Tale indipendenza economica per effetto della sottoscrizione del contratto di apprendistato,
d'altronde, è stata riconosciuta dalla stessa parte resistente nelle note depositate in data 12.10.2024, seppur non abbia ivi mutato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle della comparsa di costituzione.
A partire dal mese di settembre 2023, deve pertanto essere revocato ogni contributo ordinario e straordinario al mantenimento delle figlie posto a carico del sig. . Parte_1 Ma già da data antecedente, sussistevano i presupposti per una riduzione del contributo al mantenimento per le figlie a carico del padre in considerazione, da un lato, del congedo per infermità del sig. con conseguente perdita della retribuzione e, dall'altro lato, del Pt_1 reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra che, ai tempi del divorzio, era CP_1 inoccupata.
Considerando, infatti, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno neppure qualora i genitori siano disoccupati e che si deve presumere che, per effetto della cessazione dell'attività lavorativa, il sig. abbia percepito un trattamento economico di fine rapporto o di fine servizio, appare Pt_1 congruo stabilire una riduzione del contributo al mantenimento per le due figlie dalla somma mensile complessiva di euro 650,00 a quella inferiore di euro 400,00 e della quota di compartecipazione alle spese straordinarie dalla misura del 70 % a quella del 50 % per il periodo dal giugno 2022, ovvero il mese in cui la sig.ra è stata assunta alle dipendenze della CP_1
Arcari e Co S.r.l., sino all'agosto 2023, ossia il mese antecedente alla sottoscrizione del contratto di apprendistato da parte delle figlie.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente e dei mutamenti intercorsi in corso di causa, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura del 50 %, con condanna della sig.ra a rifondere al sig. il restante 50 %, Controparte_1 Parte_1 liquidato, ai sensi del d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visto l'art. 9 l. n. 898/1970, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 398/2020 pubblicata in data 26.05.2020, così decide:
- REVOCA il contributo ordinario e straordinario per le figlie e posto a carico del Per_2 Per_1 padre con decorrenza dal mese di settembre 2023;
- RIDUCE il contributo ordinario per il mantenimento delle due figlie e a carico del Per_2 Per_1 padre dalla somma mensile di euro 650,00 alla somma mensile di euro 400,00 e la quota di compartecipazione alle spese straordinarie dalla misura del 70 % a quella del 50 % in relazione al periodo dal giugno 2022 sino all'agosto 2023;
- DICHIARA l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma di euro
26.242,45;
- CONFERMA, per il resto, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
398/2020;
- COMPENSA nella misura del 50 % le spese di lite tra le parti e condanna a Controparte_1 rifondere a il restante 50 %, liquidato in euro 1904,50 per compensi professionali Parte_1 ed euro 49,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 1760/2021 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento ex art. 9 l. n. 898/1970 promosso da (C.F.: Parte_1
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Antonio Laghi n. 29/01, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO DI DONATO, nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO
SANSONI, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 27.11.2024, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 9 l. n. 898/1970 depositato in data 04.06.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo Controparte_1 che, con sentenza n. 398/2020, il Tribunale di Ravenna aveva pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in data 26.07.1997, che la suddetta sentenza aveva posto a suo carico un contributo per il mantenimento delle figlie minori e pari alla somma complessiva mensile di euro 650,00, annualmente rivalutabile in Per_1 Per_2 base agli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e che, medio tempore, erano sopravvenuti accadimenti che rendevano necessaria la modifica delle condizioni economiche di divorzio.
Il ricorrente, maresciallo in servizio presso l'esercito, deduceva in particolare che la sua capacità lavorativa si era gravemente compromessa negli anni successivi al divorzio, con conseguente impossibilità di svolgere mansioni operative e di partecipare a missioni all'estero, che il suo complesso quadro di salute necessitava di molteplici accertamenti clinici e terapie ed incideva anche sulla sua situazione economica, dovendo sostenere costi notevoli per le cure e i trattamenti a cui doveva sottoporsi, e che le difficoltà economiche erano determinate altresì dal debito maturato per le competenze professionali dei legali a cui si era rivolto nel contenzioso volto all'accertamento della diminuzione della sua capacità lavorativa pari ad euro 41.210,24. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, a parziale modifica della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, di sospendere temporaneamente per due anni l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie al fine di consentirgli di estinguere la situazione debitoria pregressa, di sospendere il versamento diretto del suddetto contributo da parte del suo datore di lavoro che ha fatto seguito all'istanza presentata dalla sig.ra ai sensi CP_1 dell'art. 8, terzo comma, l n. 898/1970, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie corrispondendo alla madre l'inferiore somma mensile di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate contratte nell'interesse delle figlie, e di disciplinare il diritto di visita nei confronti delle due figlie, in considerazione dell'età delle medesime, secondo le modalità e le tempistiche scelte di volta in volta, con vittoria delle spese di lite.
In data 15.06.2021 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 06.06.2022 , eccependo la tardività Controparte_1 della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, contestando le allegazioni avversarie, con particolare riferimento alle asserite gravi infermità tali da aver determinato una contrazione retributiva del ricorrente, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il procedimento veniva istruito mediante prove documentali.
All'udienza del 12.10.2023, la difesa di parte ricorrente dava atto che il sig. era stato Pt_1 congedato dall'esercito per gravi infermità fisiche e che, allo stato, non percepiva alcuna retribuzione mentre la difesa di parte resistente dichiarava che la sig.ra era stata assunta CP_1 con contratto a tempo indeterminato e che entrambe le figlie avevano trovato un impiego a tempo determinato.
Le parti chiedevano pertanto la concessione di un termine per brevi note per dedurre in relazione alle circostanze sopravvenute e per produzioni documentali, che veniva concesso sino al 15.12.2023 dal Giudice relatore.
Dopo il deposito delle suddette note ed alcuni differimenti su richiesta delle parti per tentare di raggiungere una soluzione concordata, entrambe le difese chiedevano la concessione di un ulteriore termine per il deposito di note conclusive.
Mentre, nelle suddette note, parte resistente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, parte ricorrente, alla luce delle circostanze sopravvenute in corso di causa, modificava quelle precedentemente formulate, chiedendo in via principale al Tribunale di revocare l'assegno di mantenimento per le figlie nonché di condannare la sig.ra al CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 26.242,45 a titolo di spese straordinarie dentistiche per le figlie, pregresso debito derivante da una scrittura privata da loro sottoscritta, assegni familiari e spese per l'imbiancamento della casa familiare. All'udienza del 27.11.2024, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come la domanda di condanna della sig.ra al pagamento della somma di euro 26.242,45 traente CP_1 titolo da asseriti diversi debiti sulla medesima gravanti sia stata formulata tardivamente solo nelle note conclusive e sia pertanto del tutto inammissibile nel presente giudizio.
Nel merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti, risulta che il sig. , Pt_1 con decorrenza dal gennaio 2022, sia stato posto in congedo per infermità e collocato nella categoria della riserva ai sensi dell'art. 929, primo comma, lett. b) e secondo comma del d.lgs. n.
66/2010.
Il ricorrente ha dedotto che, a causa del suddetto congedo, non percepisce più alcun trattamento retributivo e, a supporto di tale allegazione, ha prodotto la certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022 con in allegato comunicazione del centro nazionale amministrativo dell'esercito recante come oggetto “restituzione somme percepite sine titulo 1° Mar. IZ Canino”. Nella suddetta comunicazione, si legge specificatamente quanto segue: “(c)on la lettera alla quale si fa riferimento in “a”, il ha comunicato la cessazione dal servizio, per Controparte_2 collocamento in congedo, della S.V. a decorrere dal 01/02/2022. Per quanto precede è emersa
l'attribuzione di competenze stipendiali sine titulo dei mesi da maggio 2022 a dicembre 2022 con relativi ratei di tredicesima. Eventuali elementi di informazione rettificativi di quanto indicato dovranno essere inviati entro 10 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.
Lo Stato Maggiore della Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze, con la lettera alla quale si fa riferimento in “b” (..) ha disposto - in caso di personale non più amministrato - l'integrale recupero del cedolino ed il successivo annullamento dello stesso. Ciò al fine di consentire
l'automatico riallineamento di tutte le dichiarazioni previste a livello previdenziale e fiscale. (..)
Pertanto a seguito di compensazione delle somme emerge un debito a Suo carico di euro
10.234,48”. Ebbene, dalla suddetta missiva, appare confermata l'allegazione del sig. per cui il Pt_1 collocamento in congedo avrebbe determinato la perdita integrale della retribuzione con decorrenza dal gennaio 2022.
Dalla documentazione agli atti con particolare riferimento agli estratti conto contributivi depositati da parte ricorrente (i contratti di lavoro prodotti da parte resistente, a causa delle ridotte dimensioni, non risultano leggibili), risulta altresì che la sig.ra sia stata assunta alle dipendenze della CP_1
Arcari e Co. S.r.l. con plurimi contratti a termine senza soluzione di continuità dal 20.06.2022 al
30.11.2023 e che le due figlie, già maggiorenni, siano state assunte dalla medesima società nel settembre 2023 con contratto di apprendistato di durata triennale. Come già rilevato, all'udienza del 12.10.2023, la difesa della sig.ra dava inoltre atto che quest'ultima era stata assunta con CP_1 contratto a tempo indeterminato.
Ebbene, con riferimento alla sig.ra sebbene non vi sia certezza circa la data in cui la CP_1 medesima è stata assunta a tempo indeterminato, è circostanza documentale che la medesima abbia iniziato a svolgere attività lavorativa già nel giugno 2022 e che abbia omesso di riferire tale rilevante circostanza all'udienza del 21.06.2022.
Con riferimento alle figlie, deve ritenersi che le medesime, con la stipula di un contratto di apprendistato triennale, che si presume a regime orario a tempo pieno, abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
Come evidenziato recentemente dalla Corte di Cassazione, ove sia stata dimostrato il reperimento di un'occupazione lavorativa da parte dei figli, occorre valutare se tale impiego abbia effettivamente determinato l'indipendenza economica degli stessi. Secondo la Suprema Corte, “(q)uest'ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale
(..) deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio. Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne. In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio (Cass., Sez 1, sentenza n. 24498 del
17/11/2006; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1611 del 24/1/2011). Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall'obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di “reviviscenza” qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari (Cass. Sez 2, sentenza n. 12477 delo 07/07/2004;
Cass., Sez- 1, sentenza n. 26259 del 02/12/2005 e Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 6509 del
14/03/2017). Come sopra evidenziato, infatti, alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l'originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento. Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso. In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro. Un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare. Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate” (Cass. civ. sez. I, 12.07.2022, n. 22076). Ebbene, posto che la resistente non ha né allegato né provato l'inadeguatezza dell'occupazione lavorativa in relazione alle aspettative, al titolo di studio o alle ambizioni delle figlie, e che il contratto di lavoro da loro sottoscritto, seppur a tempo determinato, è di lunga durata, deve fondatamente presumersi che le stesse abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Tale indipendenza economica per effetto della sottoscrizione del contratto di apprendistato,
d'altronde, è stata riconosciuta dalla stessa parte resistente nelle note depositate in data 12.10.2024, seppur non abbia ivi mutato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle della comparsa di costituzione.
A partire dal mese di settembre 2023, deve pertanto essere revocato ogni contributo ordinario e straordinario al mantenimento delle figlie posto a carico del sig. . Parte_1 Ma già da data antecedente, sussistevano i presupposti per una riduzione del contributo al mantenimento per le figlie a carico del padre in considerazione, da un lato, del congedo per infermità del sig. con conseguente perdita della retribuzione e, dall'altro lato, del Pt_1 reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra che, ai tempi del divorzio, era CP_1 inoccupata.
Considerando, infatti, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno neppure qualora i genitori siano disoccupati e che si deve presumere che, per effetto della cessazione dell'attività lavorativa, il sig. abbia percepito un trattamento economico di fine rapporto o di fine servizio, appare Pt_1 congruo stabilire una riduzione del contributo al mantenimento per le due figlie dalla somma mensile complessiva di euro 650,00 a quella inferiore di euro 400,00 e della quota di compartecipazione alle spese straordinarie dalla misura del 70 % a quella del 50 % per il periodo dal giugno 2022, ovvero il mese in cui la sig.ra è stata assunta alle dipendenze della CP_1
Arcari e Co S.r.l., sino all'agosto 2023, ossia il mese antecedente alla sottoscrizione del contratto di apprendistato da parte delle figlie.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente e dei mutamenti intercorsi in corso di causa, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura del 50 %, con condanna della sig.ra a rifondere al sig. il restante 50 %, Controparte_1 Parte_1 liquidato, ai sensi del d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visto l'art. 9 l. n. 898/1970, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 398/2020 pubblicata in data 26.05.2020, così decide:
- REVOCA il contributo ordinario e straordinario per le figlie e posto a carico del Per_2 Per_1 padre con decorrenza dal mese di settembre 2023;
- RIDUCE il contributo ordinario per il mantenimento delle due figlie e a carico del Per_2 Per_1 padre dalla somma mensile di euro 650,00 alla somma mensile di euro 400,00 e la quota di compartecipazione alle spese straordinarie dalla misura del 70 % a quella del 50 % in relazione al periodo dal giugno 2022 sino all'agosto 2023;
- DICHIARA l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma di euro
26.242,45;
- CONFERMA, per il resto, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
398/2020;
- COMPENSA nella misura del 50 % le spese di lite tra le parti e condanna a Controparte_1 rifondere a il restante 50 %, liquidato in euro 1904,50 per compensi professionali Parte_1 ed euro 49,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini