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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9056 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/06/2010 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2010, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2) Il figlio , minore ed ovviamente non ancora economicamente Per_1 autonomo, studente frequentante la terza media, rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno di comune accordo l'educazione, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione familiare, in Quartucciu, nella Via Biserta n. 34, presso la quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
I genitori ne cureranno l'educazione e l'istruzione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e collaborando per la serena prosecuzione dei rapporti del medesimo con entrambi.
3) La casa coniugale di via Biserta, in Quartucciu, è assegnata alla Signora
che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore. Parte_1
4) Il Sig. potrà prendere e tenere con sé il figlio un pomeriggio alla CP_1 settimana, il mercoledì, dalle ore 17.00 alle 8.00 del giorno successivo, allorquando lo accompagnerà a scuola, nelle settimane in cui lo terrà anche nel fine settimana;
invece, nelle settimane nelle quali il minore durante il fine
Pag. 2 di 3 settimana starà con la , il lo terrà anche il giovedì pomeriggio Pt_1 CP_1 dalle 17.00 alle 8.00 della mattina seguente, quando lo accompagnerà a scuola.
Inoltre, il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dal pomeriggio del sabato, dalle ore 17.00 fino al martedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola.
5) Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio, ad anni alterni, la notte del 24 dicembre, oppure il 25 dicembre dalla mattina e nelle altre giornate, salvi diversi accordi, secondo il normale calendario.
Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6) In ogni caso, le parti stabiliscono che, ferme le prescrizioni che precedono, il padre, previo accordo con il coniuge affidatario, lo potrà tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente alle esigenze del medesimo, della Signora
e del minore. Pt_1
7) Il Signor , a titolo di mantenimento per il figlio, corrisponderà CP_1 alla Signora l'importo di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese;
tale importo dovrà essere automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
a tale importo dovranno, altresì, sommarsi, per la quota del 50%, le eventuali spese straordinarie da sostenersi per il minore, relative alle esigenze di studio, compreso il materiale scolastico, di sport, sanitarie, sociali ed alla assistenza morale e materiale.
8) Le parti divideranno a metà l'importo erogato dall a titolo di assegno CP_2 unico per il figlio . Per_1
9) Le parti si confermano vicendevole permesso all'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9056 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/06/2010 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2010, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2) Il figlio , minore ed ovviamente non ancora economicamente Per_1 autonomo, studente frequentante la terza media, rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno di comune accordo l'educazione, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione familiare, in Quartucciu, nella Via Biserta n. 34, presso la quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
I genitori ne cureranno l'educazione e l'istruzione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e collaborando per la serena prosecuzione dei rapporti del medesimo con entrambi.
3) La casa coniugale di via Biserta, in Quartucciu, è assegnata alla Signora
che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore. Parte_1
4) Il Sig. potrà prendere e tenere con sé il figlio un pomeriggio alla CP_1 settimana, il mercoledì, dalle ore 17.00 alle 8.00 del giorno successivo, allorquando lo accompagnerà a scuola, nelle settimane in cui lo terrà anche nel fine settimana;
invece, nelle settimane nelle quali il minore durante il fine
Pag. 2 di 3 settimana starà con la , il lo terrà anche il giovedì pomeriggio Pt_1 CP_1 dalle 17.00 alle 8.00 della mattina seguente, quando lo accompagnerà a scuola.
Inoltre, il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dal pomeriggio del sabato, dalle ore 17.00 fino al martedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola.
5) Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio, ad anni alterni, la notte del 24 dicembre, oppure il 25 dicembre dalla mattina e nelle altre giornate, salvi diversi accordi, secondo il normale calendario.
Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6) In ogni caso, le parti stabiliscono che, ferme le prescrizioni che precedono, il padre, previo accordo con il coniuge affidatario, lo potrà tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente alle esigenze del medesimo, della Signora
e del minore. Pt_1
7) Il Signor , a titolo di mantenimento per il figlio, corrisponderà CP_1 alla Signora l'importo di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese;
tale importo dovrà essere automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
a tale importo dovranno, altresì, sommarsi, per la quota del 50%, le eventuali spese straordinarie da sostenersi per il minore, relative alle esigenze di studio, compreso il materiale scolastico, di sport, sanitarie, sociali ed alla assistenza morale e materiale.
8) Le parti divideranno a metà l'importo erogato dall a titolo di assegno CP_2 unico per il figlio . Per_1
9) Le parti si confermano vicendevole permesso all'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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