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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto:
appello
TRA
C.F. Parte_1
; P.IVA_1 Parte_2
C.F. , C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_3
; C.F. C.F._1 Parte_4
; C.F. C.F._2 Parte_5
C.F. C.F._3 Parte_6
; C.F. C.F._4 Parte_7
C.F. C.F._5 Parte_8
C.F. C.F._6 Parte_9
nella qualità di erede di C.F._7 Persona_1
, C.F. ;
[...] C.F._8 Pt_10
, C.F. ; rappresentati e difesi
[...] C.F._9
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 1 dall'avv. Clemente Bellecca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in al Centro Direzionale isola E/2, giusta procura a Pt_1
margine dell'atto di citazione.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
(P.IVA e C.F. , rappresentata e difesa dal
[...] P.IVA_3
prof. avv. Massimo Cesàro (C.F. ) con studio C.F._10
in alla Piazza Amedeo n. 1, in virtù di mandato in calce alla Pt_1
comparsa di costituzione del nuovo difensore.
CONVENUTO
NONCHE'
(codice fiscale assistito e Controparte_2 P.IVA_4
difeso dall'Avv. Giovan Battista Luca Capuano (C.F.:
) giusta procura generale alle liti per notaio C.F._11
, domiciliato in presso la casa comunale sita Persona_2 Pt_1
in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo.
CONVENUTO
NONCHE'
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 2 (C.F.: ) domiciliata in Parte_11 P.IVA_5 Pt_1
alla Via S. Lucia 81, rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Carbone (C.F.
) dell'Avvocatura Regionale. C.F._12
CONVENUTO
NONCHE'
, partita IVA Controparte_3
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pt_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Ardito P.IVA_6
(cod. fisc. ) e Mariachiara Rufolo (cod. fisc. C.F._13
) con studio in alla Via Santa Lucia n. C.F._14 Pt_1
29 come da procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTO
NONCHE'
, C.F. ; Controparte_4 C.F._15 [...]
, C.F. CP_5 C.F._16 Controparte_6
(C.F. ) in qualità di erede della sig.ra C.F._17
nata a [...] [...] e Persona_3 Parte_12 Pt_1
ivi residente a[...], C.F. ; C.F._18
C.F. ; Parte_13 C.F._19 [...]
, C.F. ; Parte_14 C.F._20 Parte_15
C.F. C.F. C.F._21 Parte_16
; C.F. C.F._22 Parte_17
; C.F. C.F._23 Parte_18
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 3 ; elettivamente domiciliati in alla Via C.F._24 Pt_1
Cornelia dei Gracchi, 9 presso lo studio dell'avv.to Barbara Donadeo
(C.F. ) che li rappresenta e difende giuste C.F._25
procure a margine dei rispettivi atti di intervento.
CONVENUTI
NONCHE'
, C.F. ; Controparte_7 C.F._26
, C.F. elett.te dom.ti in Controparte_8 C.F._27
alla Via Ponte di Tappia n. 82, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Dario Bellecca (cod. fisc. ) che li rappresenta CodiceFiscale_28
e difende giusta procura apposta posta in calce alla comparsa dI
costituzione.
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'BC
(già proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_19
Pace di n. 19580/2017, depositata il 9.6.17 con la quale veniva Pt_1
condannata alla restituzione in favore dell'attore e degli interventori in primo grado (odierni attori in riassunzione) delle somme versate a titolo di canone di depurazione come dettagliate negli atti introduttivi di giudizio, oltre che al pagamento delle spese legali, rigettando la domanda di manleva proposta nei confronti del e Controparte_2
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 4 della che, a sua volta, aveva proposto domanda di Parte_11
manleva bei confronti di CP_3
In particolare chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui venivano rigettate le eccezioni di inammissibilità degli atti di intervento, di difetto di legittimazione attiva e passiva, nonché nella parte in cui veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del ed infine nella parte in Controparte_2
cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provate le domande attoree, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, ed aveva ritenuto sussistente una propria responsabilità, con rigetto in ogni caso delle domande di manleva proposte nei confronti del della CP_2
e della Pt_11 CP_3
Si costituiva il che concludeva per la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituivano la e la chiedendo di Parte_11 CP_3
rigettare l'atto di appello limitatamente alle statuizioni a loro sfavorevoli.
Si costituivano, infine, gli appellati, attore ed interventori nel primo grado di giudizio, i quali deducevano la infondatezza dei motivi di gravame e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado.
Con la sentenza n. 7176/20 del 29.10.20 il Tribunale di Napoli accoglieva l'appello e riformava la sentenza impugnata rigettando le sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 5 domande proposte dall'attore e dagli interventori nel primo grado di giudizio.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria e
Contr la legittimazione passiva di motivava il rigetto sostenendo che,
non avendo gli attori ed interventori in primo grado domandato il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ma la ripetizione dell'indebito, non era sufficiente provare che il depuratore di non avesse funzionato in modo ottimale ma occorreva Pt_20
dimostrare che gli impianti di depurazione non esistessero o risultassero inattivi.
Contr
viceversa, aveva dimostrato che il depuratore era in funzione.
Gli odierni attori in riassunzione proponevano ricorso per Cassazione
nei confronti della sentenza suddetta.
Contr ed proponevano controricorso mentre la CP_3 Pt_11
proponeva ricorso incidentale.
Con l'ordinanza n. 27941/22 del 23.9.22 la Cassazione accoglieva il ricorso principale cassando la sentenza impugnata, rigettava il ricorso incidentale e rinviava il giudizio al Tribunale di Napoli per la decisione nel merito e per la regolamentazione delle spese.
Tanto premesso si osserva che la Cassazione ha enunziato il seguente principio di diritto: “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota del complessivo corrispettivo del servizio idrico dovuta a titolo di canone per la depurazione delle acque, la sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 6 prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”.
Orbene dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risultano evidenti criticità nel funzionamento dell'impianto.
Contr Sarebbe stato, quindi, onere di dimostrare che l'impianto funzionasse, comunque, in maniera adeguata nonostante tali inconvenienti e tale prova non è stata fornita.
Gli altri punti della controversia non sono stati oggetto di impugnazione o la relativa impugnazione è stata rigettata dalla
Cassazione.
Rimangono, pertanto, acclarate la giurisdizione del giudice ordinario,
Contr la legittimazione passiva della sola ed il pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione.
L'unica questione da esaminare, quindi, è quella della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, non valutata dal giudice di appello perché assorbita dalla pronunzia di rigetto.
BC ritiene applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cc e, pertanto, ritiene prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate.
L'eccezione va respinta in quanto, trattandosi di restituzione dell'indebito e non di pagamento, il termine di prescrizione applicabile, per pacifica giurisprudenza, è quello ordinario decennale.
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 7 In conclusione l'appello proposto va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, anche per il giudizio di Cassazione, ai minimi stante il carattere seriale della vicenda e con la maggiorazione per il numero di parti assistite, con attribuzione ai procuratori per averne fatto anticipo mentre quelle sostenute dalle altre parti possono essere compensate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di n. 19580/2017, depositata il 9.6.17, confermando Pt_1
integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si CP_1
liquidano in euro 6.858 per onorario per il giudizio di secondo grado, in euro 4.160 per il giudizio di Cassazione, in euro 4.590
per il giudizio di rinvio ed euro 245,50 per spese oltre s.g., IVA e
CPA in favore di Parte_1
[...] Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Pt_9
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 8 , E con attribuzione all'avv. Pt_9 Parte_10
Clemente Bellecca, in euro 6.858 per onorario per il giudizio di secondo grado, in euro 4.160 per il giudizio di Cassazione ed in euro 4.590 per il giudizio di rinvio oltre s.g., IVA e CPA in favore di , , Controparte_4 CP_5 CP_6
,
[...] Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 Pt_16
, ed con
[...] Parte_17 Parte_18
attribuzione all'avv. Barbara Donadeo ed in euro 1.661 per onorario per il giudizio di secondo grado, in euro 1.220 per il giudizio di Cassazione ed in euro 1.107 per il giudizio di rinvio oltre s.g., IVA e CPA in favore di e Controparte_7
con attribuzione all'avv. Dario Bellecca;
Controparte_8
3. compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Napoli il 10.7.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 29953/22 r.g. pag. 9